Giunta Regionale della Campania
Giunta Regionale della Campania
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA QUALI STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE E/O LA TRASFORMAZIONE E/O L’AMPLIAMENTO DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXX. X. 0000/X – SIA/18 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI
PARTE GENERALE
Sommario
1. | DEFINIZIONI E NORME GENERALI | |
1.1 | Oggetto dell’Appalto | |
1.2 | Definizioni | |
1.3 | Difformità tra documenti contrattuali | |
1.4 | Osservanza di leggi, regolamenti e norme | |
1.5 | Durata dell’appalto o termine di esecuzione | |
1.6 | Criterio di affidamento | |
1.7 | Classi e categorie di opere da progettare e valutazione delle prestazioni | |
1.8 | Assicurazioni e Garanzie | |
1.9 | Pretese di terzi e clausola di manleva | |
1.10 | Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e copyright | |
1.11 | Dovere di riservatezza | |
1.12 | Variazioni richieste dalla Regione | |
1.13 | Variazioni richieste dall’Appaltatore | |
1.14 | Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto | |
1.15 | Subappalti | |
1.16 | Responsabilità dell’Appaltatore per i subappalti | |
1.17 | Pagamento dei subappaltatori | |
1.18 | Variazioni della compagine societ. e/o degli organi societ. Dell’appaltatore | |
1.19 | Tutela dei dati personali | |
2. | ESECUZIONE DEL SERVIZIO | |
2.1 | Obblighi dell’Appaltatore nell’espletamento del Servizio | |
2.2 | Obblighi della Regione | |
2.3 | Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio | |
2.4 | Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi | |
2.5 | Piano di Esecuzione del Servizio | |
2.6 | Archiviazione elaborati – Uso del sistema PDM “Project Document Management” | |
2.7 | Sorveglianza | |
2.8 | Compiti della rappresentanza della Regione | |
2.9 | Rappresentanza dell’Appaltatore | |
2.10 | Svolgimento delle attività | |
2.11 | Sicurezza | |
2.12 | Personale addetto al Servizio | |
2.13 | Trattamento economico del personale | |
2.14 | Tutela del personale e relative provvidenze | |
2.15 | Prova degli adempimenti | |
2.16 | Personale dei Subappaltatori | |
2.17 | Sospensione del servizio | |
3. | PREZZI CONTRATTUALI | |
3.1 | Condizioni ambientali | |
3.2 | Valore e Remuneratività dei prezzi contrattuali | |
3.3 | Revisione prezzi | |
3.4 | Nuovi prezzi | |
4. | CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI | |
4.1 | Classi e categorie di opere da progettare per singolo lotto | |
4.2 | Responsabilità e danni | |
4.3 | Penali | |
4.4 | Modalità di fatturazione e pagamento | |
4.5 | Termini di pagamento, interessi e tracciabilità dei flussi finanziari | |
4.6 | Cauzioni | |
4.7 | Cessione crediti | |
4.8 | Riserve | |
4.9 | Contestazioni | |
4.10 | Imposte e tasse | |
5. | SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO | |
5.1 | Risoluzione del contratto | |
5.2 | Procedimento di risoluzione del contratto | |
5.3 | Recesso dal contratto | |
5.4 | Recesso per fallimento dell’appaltatore | |
5.5 | Recesso per altre procedure concorsuali dell’appaltatore |
1. - DEFINIZIONI E NORME GENERALI
1.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Accordo Quadro triennale suddiviso in 3 (Tre) lotti, per l’affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura per gli studi di fattibilità tecnica economica e la progettazione definitiva ed esecutiva, affidata anche per singola fase di progettazione, per la realizzazione o la trasformazione e/o ampliamento di impianti per il trattamento della frazione organica in Regione Campania. I servizi, all’occorrenza, comprenderanno anche la predisposizione di indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, le verifiche preventive dell'interesse archeologico, gli studi sull'impatto ambientale per il rilascio delle autorizzazioni, gli elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative.
1.2 - DEFINIZIONI
Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:
- Regione Campania
Nel seguito denominata “Regione” o “Stazione Appaltante”.
- Rappresentanza della Regione
Per “Rappresentanza della Regione” si intendono il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito denominato anche “RUP”) ed il Direttore dell’esecuzione del Contratto (di seguito anche “DEC”).
- Appaltatore
Per “Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio di cui all’articolo 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo Quadro, si impegna ad eseguire il servizio.
- Responsabile del Contratto
Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell’Appaltatore, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo Quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.
- Documenti contrattuali
Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:
- Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: Il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto del contratto medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi.
- Contratto Attuativo: Il documento in cui sono precisati l'oggetto esatto delle prestazioni di servizi e l’importo, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle partI intermedie) nonché i termini di fatturazione.
- Elenco dei prezzi (EP) -Allegato 4 del disciplinare – Tavola Z-2 D.M. 17 giugno 2016 – in cui vengono valutati i parametri (Q) di incidenza di costo relativi alle singole prestazioni.
- Programma Cronologico (PC) Dichiarazione nella quale si precisa che saranno riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie scadenze cui è soggetto l’Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale, per ogni singolo contratto attuativo;
- Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi – Parte Generale: Il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi o l’Accordo Quadro.
- Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi – Parte Tecnica, Capitolati Tecnici per singolo contratto attuativo, contenenti le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione dei servizi forniti.
- Polizza fideiussoria: Il documento che garantisce la Regione, in qualità di Stazione Appaltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.
- Polizza assicurativa: Il documento che garantisce la Regione, in qualità di Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da corrispondere nei confronti dei terzi e/o della Regione stessa, derivanti dall’esecuzione del servizio.
- Duvri
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- Servizio
Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall’Appaltatore con proprio personale e con propri mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o
immateriali (ad esempio supporto ad attività della Regione), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.
1.3 - DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI
Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati al punto 1.2, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.
1.4 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.
Le norme di riferimento per il contratto sono in modo indicativo e non esaustivo:
a) il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
c) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal
d) D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h) X.Xxx. 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
i) D.G.R. n.925 del 06/12/2016 (Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. Aggiornamento)
j) D.G.R. n. 680 del 07/11/2017 (Recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D. Lgs. 104/2017 e prime misure organizzative)
k) X.X.X. x.000 xxx 00/00/0000 (Xxxxx disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania) - (LE NUOVE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARSI PER IL VERSAMENTO DEGLI ONERI SONO: IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 - BIC XXXXXXXXXXX)
l) Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (V.I.)
m) le norme del codice civile.
n) Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del
codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
o) PROTOCOLLO DI LEGALITA’ sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli
p) PROTOCOLLO DELL’ANTICORRUZIONE sottoscritto in data 10 agosto 2017 tra la Regione Campania e l’Autorità Anticorruzione
A nessun effetto saranno considerati come dipendenti della Regione coloro della cui opera si avvarrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, intendendosi la Regione del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.
Il Contratto/Accordo Quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
Per tutta la durata del Contratto/Accordo Quadro, inoltre, l’Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.
Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima la Regione alla risoluzione del Contratto / Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato generale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei capitolati tecnici.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) |
Lotto 1: 7332580C6D |
Lotto 2: 733260945E |
Lotto 3: 73326527D9 |
Codice Unico di Progetto (CUP) |
Lotto 1: B23G17013850006 |
Lotto 2: B93G17007480006 |
Lotto 3: B83G17010480006 |
1.5 - DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Dalla sottoscrizione del contratto è previsto un massimo di 36 mesi.
Tale limite è considerato il limite temporale massimo per l’affidamento dei singoli incarichi che a differenza avranno tempistiche connesse alle esigenze e ai programmi dell’amministrazione,
nonché alle scadenze delle fonti di finanziamento.
L’Accordo Quadro comunque, cesserà di avere efficacia all’esaurimento dell’importo di cui al relativo valore contrattuale.
Tale termine è prioritario rispetto a quello anzidetto di 36 (trentasei) mesi, senza che gli operatori dell’Accordo Quadro possano pretendere alcun indennizzo o maggior compenso. L’Accordo Quadro si esaurirà decorsi 36 (trentasei) mesi ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste. Alla scadenza dell’Accordo Quadro potranno essere conclusi dalla Regione Campania, con gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, eventuali contratti per Appalti Specifici e possibili atti aggiuntivi agli stessi, secondo quanto previsto dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016.
1.6 CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati (ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. OFFERTA TECNICA - Componente qualitativa: 80 punti
B. OFFERTA ECONOMICA - Prezzo: 20 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B. L'indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata al disciplinare.
Con riferimento alla lettera B "Prezzo", si specifica che l'offerta economica consisterà nel ribasso unico da applicare a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 143/2013 e s.m.i., nell’Allegato 4 del disciplinare e da quanto espresso al successivo punto 1.7. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
1.7 - CLASSI E CATEGORIE DI OPERE DA PROGETTARE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per le categorie si fa riferimento alla Tavola Z-1 D.M. 17 giugno 2016
E.02 (ex I/c) Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.
E.19 (ex I/d I/b) Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.
S.03 (ex I/g) Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
S.04 (ex IX/b) Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
IA.01 (ex III/a) Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.
IA.02 (ex III/b) Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico.
IA.04 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.
IB.06 (ex II/b) Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
Si precisa che in base alla Determina n. 4 del 25 febbraio 2015 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che “gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria di opera”
Si ritengono fondamentali, al fine dell’espletamento dei servizi che saranno oggetto di affidamento, le prestazioni e parametri (Q) di incidenza, indicativi e non esaustivi, riportati nella Tavola Z-2 D.M. 17 giugno 2016.
QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.14, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18; QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII,13, QbII.14, QbII.15, QbII.16, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.22, QbII.23, QbII.24, QbII.25; QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07.
L’Appaltatore dovrà valutare le prestazioni professionali richieste in base a quanto richiesto dalla Regione applicando il ribasso unico ai parametri “Q" previsti per la progettazione di studi di fattibilità tecnico economica, per la progettazione definitiva e quella esecutiva per ogni singolo contratto attuativo commissionato. L’Appaltatore dovrà tener conto oltre del corrispettivo per le singole prestazioni professionali al netto del ribasso offerto in fase di aggiudicazione anche dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Regione Campania si riserva, nell’ambito dell’importo massimo dell’accordo Quadro, e per l’importo massimo di ogni singolo lotto, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per un diverso importo di opere da progettare, e ove fosse necessario per categorie non menzionate nell’elenco sopra indicato, qualora l’aggiudicatario ne possegga i requisiti. Va segnalato al fine della valutazione delle prestazioni il carattere di ripetitività delle opere da progettare che orientate tutte alla medesima funzione impiegheranno analoghe soluzioni impiantistiche e simili caratteristiche strutturali e architettoniche.
Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, ove costituiti, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all’iscrizione negli appositi albi i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.
1.8 - ASSICURAZIONI E GARANZIE
Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività.
Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo Quadro vengano svolte presso sedi della Regione, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa.
A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiarazione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicurazione/Istituto di credito nei confronti della Regione e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività.
Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in conformità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà della Regione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore.
Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza della Regione la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.
Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresentanza della Regione, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.
1.9 - PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA
L’Appaltatore esonera la Regione da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell’affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
1.10 - USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT
L’Appaltatore, a sue spese, è obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni necessarie all’esecuzione del Contratto e a darne comprova alla Rappresentanza della Regione.
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Regione, in nome proprio e dei propri Subappaltatori, e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento del servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto stesso.
L’Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti della Regione, salvo sempre il diritto di quest’ultima ad essere indennizzata dall’Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.
Proprietà industriale e commerciale
L’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo Quadro è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all’uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Regione da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.
Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale registrato si intendono trasferiti in proprietà alla Regione, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc.
Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall’Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dalla Regione.
In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo Quadro e, a tal fine assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione.
La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie espresse in precedenza; in caso di difesa congiunta, la Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria, in ogni caso, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso.
Proprietà e copyright
Ferma restando la paternità dell’opera in capo all’Appaltatore, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto/Accordo Quadro, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto / Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo Quadro non solo per le finalità specificate nel Bando di Gara, nel Contratto / Accordo Quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo Quadro che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.
I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto / Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne senza alcuna limitazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente il Contratto.
1.11 - DOVERE DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc),
forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Regione, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo.
Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto della Regione, salvo esplicito benestare della Regione stessa.
La violazione di tale obbligo legittima la Regione alla risoluzione del Contratto di appalto/Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
Tutte le notizie relative alle attività comunicate dalla Regione o, comunque, apprese dall’Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.
1.12 – VARIAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE
Con l’accettazione del Contratto, l’Appaltatore s’impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto che verranno eventualmente richieste dalla Regione in corso d’esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.
Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell’importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, la Regione procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvederà a comunicare all’Appaltatore.
Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l’Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Regione comunica all’Appaltatore le proprie determinazioni.
Qualora l’Appaltatore non risponda alla comunicazione della Regione, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del -20% comunicate all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.
In ogni caso, la Rappresentanza della Regione può disporre modifiche di dettaglio che non
comportano aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.
1.13 - VARIAZIONI RICHIESTE DALL’APPALTATORE
L’Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta della Regione, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all’oggetto del Contratto / Accordo Quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla Regione in relazione al servizio. Le variazioni non previamente autorizzate dalla Regione non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell’Appaltatore.
Eventuali variazioni al Servizio/Fornitura conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere inviate formalmente e autorizzate dalla Regione e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al punto 1.12.
Qualora l’Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie ovvero modalità alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione della Regione che quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui la Regione autorizzi quanto proposto dall’Appaltatore la Regione potrà stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell’Appaltatore.
1.14 - MODIFICA SOGGETTIVA DELL’APPALTATORE E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti punti 1.12 e 1.13 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.
Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione alla Regione da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui la Regione, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.
Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia).
Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, la Regione, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso la Regione procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.
Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
1.15 - SUBAPPALTI
Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso la Regione, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto.
Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. n. 50/2016.
Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto.
La Regione provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza della Regione, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto.
Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011, l’affidamento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di subcontratti restano vietati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011.
La Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria autorizzazione espressa, che deve essere esibita dalla Rappresentanza della Regione, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito della Regione, per lo svolgimento del servizio. La Regione si riserva la facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. La Regione tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.
Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, la Regione può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore.
1.16 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER I SUBAPPALTI
L'autorizzazione espressa al subappalto da parte della Regione non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione medesima e dei terzi, delle attività subappaltate.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
La Regione acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto. Ai sensi dell’art. 30, co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, la Regione provvederà al pagamento diretto, anche in corso d’opera, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del punto 1.17 del presente Capitolato.
Ai sensi dell’art. 30, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Regione provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Regione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
L’Appaltatore deve inoltre praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto, e di quanto altro previsto dal comma 14 del citato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, la Regione accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto, l’Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell’esecuzione dell’attività del Subappaltatore medesimo.
La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti e non dà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere dalla Regione indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 105 del citato D. Lgs. n. 50/2016.
1.17 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Regione provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto direttamente nei confronti dell’Appaltatore che, a tal fine, è tenuto a trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Regione si riserva il diritto di sospendere il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
In deroga a quanto sopra, la Regione procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:
a) in sede di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore dimostri che il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui all’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs. n. 50/2016;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo consenta.
Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore comunica alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente.
In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potrà avvenire prima della maturazione del diritto dell’Appaltatore al pagamento della fattura ai sensi dell’art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.
In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l’Appaltatore dovrà indicare alla Regione i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello stesso.
1.18 - VARIAZIONI DELLA COMPAGINE SOCIET. E/O DEGLI ORGANI SOCIET. DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto/Accordo Quadro, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto/Accordo Quadro.
Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto/Accordo Quadro.
1.19 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dalla Regione raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l’Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione. I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato
dall’Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), b)
c) del “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Nel rispetto dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, da coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, la Regione si vedrà costretta a revocare l’aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.
Nei casi in cui la Regione debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all’appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini dell’adempimento delle prestazioni del presente contratto, l’Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.
L’Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi alla Regione, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l’Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del presente incarico.
Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, la Regione si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.
2. - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
2.1 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità regionali e nazionali, vigenti alla data dell’espletamento del servizio medesimo. L’Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l’ottenimento dei quali l’Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.
Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Qualora l'Affidatario non adegui la progettazione entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento si procederà all’applicazione della penale giornaliera indicata al punto 4.3. Il ritardo per l’adeguamento della progettazione, di cui al periodo precedente, superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà alla Regione di procedere alla risoluzione contrattuale e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, escluso l’originario contraente, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l’esecuzione del Contratto/Accordo Quadro devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della Regione; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.
Sono a Carico dell’Appaltatore gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente.
Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio saranno effettuate dall’Appaltatore, con proprie risorse e mezzi.
Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (TRE) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc…). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili. È gradito l’utilizzo di sistemi di progettazione informatizzata BIM (Building Information Modeling) sempre che la restituzione grafica ed editabile dei files sia compatibile con i sistemi in uso alla Stazione Appaltante.
In caso di errori od omissioni nella redazione delle progettazioni, la Regione può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
L’Appaltatore dovrà dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumentazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale utilizzato dall’Appaltatore dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro; inoltre dovranno essere forniti alla Amministrazione regionale (Struttura di Missione) stazioni grafiche e di plottaggio (Hardware e software usati dall’Appaltatore) per la stampa e la consultazione e controllo degli elaborati grafici dei progetti.
L’Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276.
2.2 – OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE
La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.
La Regione si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio di ogni singolo contratto, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi e sondaggi di qualunque genere in suo possesso e al progetto di fattibilità tecnico economico ove approvato e le eventuali approvazioni e prescrizioni.
La stazione appaltante si impegna, inoltre, a:
- inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto, redatto dall’Affidatario, da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.
La Regione provvederà alla nomina de soggetti che seguiranno l’esecuzione del contratto. La direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al successivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore ovvero del verificatore della conformità che avrà il compito di accertare il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2.3 - PROGRAMMA CRONOLOGICO E TERMINI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO
Il Programma cronologico tipo, allegato a ciascun Contratto Attuativo, stabilisce per ogni fase del Servizio, le date di espletamento del medesimo. Il Programma cronologico del Servizio (o dell’insieme dei servizi che costituiscono l’oggetto del Contratto/Accordo Quadro) verrà elaborato sulla base di quanto stabilito nella Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristiche diverse che non sempre hanno una medesima modalità di svolgimento.
Il Programma cronologico approvato dalla Regione ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indicati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.
Nel concordare termini e scadenze, l’Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte le alee
connesse con l'esecuzione del Contratto/Accordo Quadro ed in particolare alla eventuale necessità di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le strutture della Regione.
In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvato dalla regione, potranno essere applicate le penali secondo quanto previsto nel Contratto.
Ove per effetto delle variazioni di cui agli art. 1.12 e 1.13 si determinino variazioni nell'entità di alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica autorizzazione della Regione, congruamente differiti. Nel Programma cronologico allegato al Contratto Attuativo saranno esplicitati i seguenti termini contrattuali, il cui significato è di seguito precisato:
- Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Contratto o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attività;
- Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente con il momento in cui l’Appaltatore può effettivamente avviare l’erogazione dello specifico servizio, a valle delle eventuali attività di presa in carico avviate subito dopo l’IPC.
Il Piano cronologico può prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli servizi oggetto del Contratto.
Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sottoscritti dalle Parti, con l’esplicita indicazione della conclusione di tutte le attività/fasi previste, della consegna di tutti i prodotti, l’eventuale trasferimento di conoscenze e l’esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative al non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualità, ecc) previsti nella Specifica tecnica. A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio.
2.4 - SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI DEI SINGOLI SERVIZI
Nel caso di interruzione o ritardo nell’esecuzione di un Servizio, determinati da una o più delle cause non imputabili all’Appaltatore, di seguito elencate, l’Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell’evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.
In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:
a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc, mentre a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;
b) opere ed attività che, pur non rientrando nell’oggetto del Contratto / Accordo Quadro, sono strumentali all’esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all’Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel Programma Cronologico;
c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo Quadro.
L’Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza della Regione, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.
Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza della Regione definirà – entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di proroga - un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto, richiedendo in ogni caso all’Appaltatore la ripianificazione e l’emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla Rappresentanza della Regione e se ritenuto congruo, approvato.
In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, la Regione ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini previste nel Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.
Non sono consentiti anticipi sull’espletamento del Servizio rispetto ai termini, se non espressamente concordati con la Regione o da quest’ultima richiesti per iscritto. In particolare, l’esecuzione anticipata del Servizio potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.
2.5 - PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi – Parte Tecnica, l’Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio medesimo.
Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l’indicazione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano già completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.
Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata di esecuzione del Servizio.
2.6 - ARCHIVIAZIONE ELABORATI
La Regione si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’utilizzo di un proprio sistema di archiviazione informatica predisposto durante il periodo di validità del contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito) prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.
La Regione potrà effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validità del contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema della Regione per la consegna dei documenti”.
A far data dalla suddetta richiesta:
a) Per la consegna dei documenti l’uso del sistema in uso dalla Regione diventerà, per l’Appaltatore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti in precedenza e da quel momento in poi;
b) l’Appaltatore dovrà comunque consegnare i documenti anche in forma cartacea.
Operativamente, l’Appaltatore dovrà alimentare il Sistema di archiviazione informatica della Regione inserendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i relativi documenti; la Regione a sua volta fornirà le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento di tale attività coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema di archiviazione informatica della Regione per la consegna dei documenti”.
2.7 - SORVEGLIANZA
La Regione ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei eventuali tempi indicati nei piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza della Regione, la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla Regione stessa nel corso dell’espletamento del Servizio, nonché il corretto e
tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.
I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale della Regione, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.
Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall’Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
2.8 - COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE
La rappresentanza della Regione per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate dalla Regione nel corso dell’esecuzione del Servizio.
Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento della Regione dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.
2.9 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
Al “Responsabile Contratto”, come definito al punto 1.2 del presente Capitolato, competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.
Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
L’Appaltatore non può proporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non previo gradimento della Regione e deve provvedere immediatamente e senza oneri per la Regione alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove la Regione gli comunichi il venir meno del gradimento. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell’Appaltatore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.
2.10 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le aree che direttamente o indirettamente l’Appaltatore, o il rappresentante o un dipendente, potrebbe frequentare durante l’attività lavorativa sono gli uffici regionali presso la sede di xxx Xxxxx Xxxxx, 00 Xxxxxx, 00000 Xxxxxx ed in particolare gli uffici della “Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB” nei quali si svolge esclusivamente attività di ufficio. Nulla sarà dovuto all’Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contemporanea esecuzione di attività ad opera di altri appaltatori e/o della Regione stessa.
L’Appaltatore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti i mezzi e strumenti di proprietà della Regione, comunque interessati dal servizio, e a provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.
2.11 - SICUREZZA
Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi del art.
26, comma 3bis, del D. Lgs. 81/2008:
- trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;
- il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale;
- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante.
In base a quanto previsto dall’art. 26 comma 1 lett. (b) del D. Lgs. 81/08, la Regione è tenuta ad informare l’impresa appaltatrice, o il lavoratore autonomo, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.
Le aree che direttamente o indirettamente l’Appaltatore, o il lavoratore autonomo, potrebbe frequentare durante l’attività lavorativa sono gli uffici regionali presso la sede di xxx Xxxxx Xxxxx, 00 Xxxxxx, 00000 Xxxxxx ed in particolare gli uffici della “Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB” nei quali si svolge esclusivamente attività di ufficio.
Per le aree ed il sito in questione, i rischi valutati ai sensi del D.lgs. 81/08 e le relative misure di prevenzione e protezione adottate, sono riportati nel rispettivo Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) redatto dall'Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale che sarà consegnato in copia all'Appaltatore.
2.12 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo Quadro.
I lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio assunti a tempo determinato o indeterminato dall’appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore saranno soggetti all’esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante. In relazione a ciò l’Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare la Regione da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante.
A seguito di esplicita richiesta della Regione, l'Appaltatore dovrà comprovare la corresponsione, ai dipendenti impiegati nell’appalto, dei trattamenti retributivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.
L’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.
L’Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento della Regione ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per la Regione di quel personale per il quale avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.
Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento del servizio.
L’Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.
L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio. L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale scritta di identificazione (da concordare con la Regione) che renda evidente il nome della Ditta di appartenenza.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare è tenuto all’assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.
L’Appaltatore s’impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.
2.13 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
L’Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l’espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dell’art. 23 comma 14 D. Lgs. n. 50/2016 e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L’Appaltatore è il solo responsabile dell’assolvimento degli obblighi predetti. La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima la Regione alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.
2.14 - TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE
L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2.15 - PROVA DEGLI ADEMPIMENTI
L’Appaltatore, ove la Regione lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Regione non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.
2.16 - PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI
L’Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.
La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima la Regione alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
2.17 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Qualora l’esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell’art. 107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell’esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate:
1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
2) le prestazioni già effettuate;
3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività
contrattuale era in corso di svolgimento;
Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
3. - PREZZI CONTRATTUALI
3.1 - CONDIZIONI AMBIENTALI
Con la firma del Contratto, l’Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza delle condizioni poste alla base dell’esecuzione del servizio, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali, della distanza dei luoghi, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo di ogni altro elemento rilevante ai fini dell’esecuzione delle prestazioni appaltate.
3.2 – VALORE E REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI
Il corrispettivo totale dei contratti attuativi che saranno stipulati in vigenza dell’Accordo Quadro, non potrà eccedere il valore di € 1.300.000,00 (Euro Unmilionetrecentomila/00) oltre Iva ed oneri di legge se dovuti.
Ai fini della liquidazione delle prestazioni e delle eventuali provviste, i prezzi unitari da applicare ai parametri "Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 143/2013 e s.m.i. e da quanto espresso al punto II.1.5 del bando saranno determinati in ragione del ribasso unico offerto. Si applica all’Accordo Quadro la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”, oltre le disposizioni di cui al CSA Generale di Servizi e Parte Tecnica.
Il Corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
I prezzi unitari dei servizi si riferiscono al Servizio realmente reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è destinato. I prezzi unitari dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo Quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della Regione, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.
Con la firma del Contratto l’Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi unitari contrattuali e coprono quindi nel loro insieme l'utile dell’Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed a quelle inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto/Accordo Quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.
Con la firma del Contratto/Accordo Quadro l' Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.
In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.
Pertanto l’Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di:
1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali;
2. tutta la documentazione richiesta all’Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l’esecuzione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell’Appaltatore;
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente;
6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;
3.3 - REVISIONE PREZZI
È esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1664 c.c.
3.4 - NUOVI PREZZI
Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validità del Contratto/Accordo Quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Regione mediante specifiche varianti al Contratto/Accordo Quadro, nelle quali verranno stabiliti i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.
Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, in contraddittorio con l’Appaltatore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.
In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dalla Regione, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte riserve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. - CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI
4.1 - CLASSI E CATEGORIE DI OPERE DA PROGETTARE PER SINGOLO LOTTO
Per le categorie si fa riferimento alla Tavola Z-1 D.M. 17 giugno 2016
E.02 (ex I/c) Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.
E.19 (ex I/d I/b) Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.
S.03 (ex I/g) Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
S.04 (ex IX/b) Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
IA.01 (ex III/a) Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.
IA.02 (ex III/b) Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico.
IA.04 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.
IB.06 (ex II/b) Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
Al riguardo, si rappresenta che con la Determina n. 4 del 25 febbraio 2015 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che i “gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria di opera”
La Regione Campania si riserva, nell’ambito dell’importo massimo dell’accordo Quadro, e per l’importo massimo di ogni singolo lotto, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per un diverso importo di opere da progettare, e ove fosse necessario per categorie non menzionate nell’elenco sopra indicato, qualora l’aggiudicatario ne possegga i requisiti.
Al fine della valutazione delle prestazioni verrà considerato, ove possibile, il carattere di ripetitività delle opere da progettare, che orientate tutte alla medesima funzione, impiegheranno analoghe soluzioni impiantistiche e simili caratteristiche strutturali e architettoniche.
4.2 - RESPONSABILITÀ E DANNI
La responsabilità dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose della Regione e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all’appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell’Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto.
L’Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.
L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall’Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L’Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l’Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per la Regione.
L’Appaltatore assume nei confronti della Regione la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto / Accordo Quadro, garantendo anche per l’operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L’Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere la Regione indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell’esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/o della Regione, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.
L’Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verifichino, l’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. In ogni caso, l’Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell’Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, l’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza della regione entro il termine di 5 giorni dalla data dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Al fine di determinare l’importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC, in presenza dell’Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l’eventuale causa di forza maggiore), l’eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DEC.
Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell’utile d’impresa e delle spese generali come risultanti dall’offerta.
4.3 - PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto attuativo per l'esecuzione dei Servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola uno per cento) dell'importo dello specifico contratto attuativo.
L’Appaltatore dovrà garantire che le risorse utilizzate per l’esecuzione del servizio oggetto di ogni
Contratto attuativo, siano coerenti con profili professionali e i relativi curricula vitae presentati in sede di gara che hanno concorso alla valutazione e al conseguenziale affidamento.
La Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quattro per cento) dell’importo del presente Accordo Quadro, per ciascuna figura qualora risulti il mancato rispetto di quanto riportato al precedente capoverso.
L’importo complessivo delle penali irrogate nell’ambito di ciascun contratto attuativo non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del medesimo contratto attuativo, salvo il danno ulteriore. Quando l’importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, la Regione ha la facoltà di risolvere il solo contratto attuativo ovvero l’intero Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al presente CSA di Servizi – Parte Generale.
I relativi importi saranno trattenuti all’atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all’atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all’Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata.
L’applicazione delle penali, non esime l’Appaltatore dall’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.
4.4 - MODALITÀ PAGAMENTO e FATTURAZIONE
Alla sottoscrizione di ogni singolo Contratto Attuativo verrà riconosciuta all’appaltatore una somma pari al % 10 dell’intero importo contrattuale.
Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sarà regolato, con la presentazione di fatture emesse dall’Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni computate per SAP mensili per un importo non inferiore al 30% dell’importo contrattuale e comunque coerente con il cronoprogramma allegato al contratto attuativo.
Il SAP dovrà essere redatto dall’Appaltatore sul modello predisposto dalla Regione; il SAP di ciascun mese dovrà essere presentato dall’Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.
Il SAP sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza della Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell’Appaltatore.
Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.
L’Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l’apposita disciplina in materia di riserve.
Laddove le prestazioni previste siano state espletate prima della scadenza prevista nel richiamato cronoprogramma è data facoltà all’Appaltatore, di produrre ulteriori SAP; in tal caso i termini di pagamento da parte della Rappresentanza della Regione decorrono dopo l’accertamento della regolare rendicontazione.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 (legge finanziaria 2008).
In ottemperanza a tale disposizione le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, dovranno essere trasmesse alla Regione nel “Formato fattura elettronica XML” del citato DM.
Pertanto l’Appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l’Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato all’aggiudicatario dalla stazione appaltante.
Si chiede di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche al fine garantire una veloce e tempestiva lavorazione delle fatture.
4.5 - TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.
In caso di contestazione da parte della Regione i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità del Servizio e dell'accertamento della regolarità del Servizio stesso.
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono riconosciuti all’Appaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti dell’arti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi all’attività oggetto del Contratto attuativo, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato alla commessa acceso presso banca o presso la società Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 codice civile.
Specifiche tecniche per la gestione della fattura elettronica:
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di cui alla L.136/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;
- La fonte di finanziamento
Si sottolinea che le PA non potranno procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti codici nei casi dovuti.
4.6 - CAUZIONI
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, l’Appaltatore dovrà costituire ed inviare alla Regione apposita fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento alla Regione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento alla Regione delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l’espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a
qualsiasi titolo, dall’Appaltatore alla Regione, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto alla Regione di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto della Regione stessa al risarcimento dei danni.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
4.7 - CESSIONE CREDITI
Previa espressa accettazione della Regione, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.
Ai fini dell’opponibilità alla Regione della cessione dei crediti, l’atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., mediante PEC xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., in Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00, xxx. 00000 Xxxxxx – Italia- indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. L’atto di cessione dovrà contenere l’indicazione del cedente, del cessionario, dell’importo e della natura del debito ceduto.
Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l’inefficacia e l’inopponibilità della cessione nei confronti della Regione.
Resta inteso che l’efficacia dell’atto di cessione è subordinata all’approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – della Regione, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l’opponibilità della cessione medesima nonché l’effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, la Regione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall’applicazione del Contratto.
4.8 - RISERVE
Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il
Servizio. Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l’Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l’Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.
4.9 - CONTESTAZIONI
Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con l’Appaltatore o, in difetto di quest’ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.
Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell’Appaltatore, copia del medesimo è comunicata all’Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Il processo verbale deve essere firmato dall’Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.
4.10 - IMPOSTE E TASSE
Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell’I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.
5. - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
5.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.
5.2 - PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza della Regione, provvederà a contestare all’Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all’inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l’inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l’Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione. Ove l’Appaltatore non rimedi all’inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Regione le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto. La Regione potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l’inadempimento.
Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all’Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; la Regione avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore.
In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’esecutore la Regione avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.
5.3 - RECESSO DAL CONTRATTO
È in facoltà della Regione, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore ha l’obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla Regione i servizi eseguiti. All’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi non ancora eseguiti calcolati ai sensi di quanto previsto dall’art. 109, co. 2 D. Lgs. 50/2016.
Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell’ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall’esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
5.4 - RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto/Accordo Quadro può essere proseguito dall’Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Regione. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo Quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.
5.5 - RECESSO PER ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL’APPALTATORE
La Regione si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nei precedenti articoli e qualora rilevi che l’Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle rappresentate nell’art 5.4.