CAPITOLATO
CAPITOLATO
CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMMOBILE CINEMA TEATRO E ARENA ESTIVA SITUATA NEL COMUNE DI SCARPERIA e SAN PIERO, VIA LIPPI
Art. 1 - Affidamento e durata
Il Comune di Scarperia e San Piero concede la gestione dei locali e servizi di seguito riportati al successivo punto 2 a partire dal giorno 1/10/2017.
La durata del rapporto è fissata in anni 5 (cinquei) a decorrere dalla data del 1 ottobre 2017. Il Comune potrà, previa valutazione di rispondenza al pubblico interesse, ed acquisito il consenso del concessionario, rinnovare la gestione dei locali e dei servizi per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.
Art. 2 - Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto la gestione della struttura e dei locali esterni di pertinenza alla struttura di proprietà del Comune di Scarperia e San Piero denominata cinema Garibaldi e arena estiva, ubicata nel comune di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, identificativi catastali: foglio 60 particella 285/289/419 (vedere planimetria allegato
n. 1 al bando e disciplinare di gara).
Cinema teatro(id. fg 60 part. 285) - saranno a disposizione dell’aggiudicatario i locali della sala polivalente Garibaldi in Via Lippi, Scarperia e San Piero con le seguenti caratteristiche:
1. Posti a sedere n. 87
2. Superficie totale (compreso stanza d'ingresso e galleria ) circa 175 mq.
3. N. 2 camerini con servizio igienico
4. N. 2 bagni e n. 1 bagno assistito
5. N. 2 uscite di sicurezza
6. Impianto termoidraulico ed impianto elettrico a norma (compreso luci di emergenza)
Cabina di proiezione:
1. Superficie totale 16,5 mq.
2. Impianto termoidraulico ed impianto elettrico a norma (compreso luci di emergenza)
Arena estiva id. fg 60 part. 289 – 419
Si trova in via Lippied è accessibile direttamente dalla pubblica via per mezzo di un largo passaggio interposto tra il civico 1 e il fabbricato del cinema.
Il Concessionario dovrà destinare i locali e gli ambienti esterni oggetto della concessione ad uso finalizzato allo svolgimento di cinema e attività culturali in generale, preferibilmente in sinergia con le associazioni locali, nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e di urbanistica. La destinazione d’uso delle attività dovrà essere compatibile con le indicazioni dell’art. 43 del R.U.C.
Per il locale attualmente locato allo SPI CGIL con contratto rep. 287/97 l’amministrazione comunale riserva l’uso del locale medesimo al locatario, con accordo da definire contestualmente alla stipula della presente convenzione.
Art. 3 -Oneri del Concessionario
Il Concessionario si impegna:
1. a destinare i locali e gli ambienti esterni oggetto della concessione ad uso finalizzato allo svolgimento di attività cinema teatro e attività culturali in generale, anche in sinergia con associazioni locali e l'Istututo Comprensivo;
2. a dare piena attuazione al progetto presentato in sede di gara, depositato agli atti presso il settore Servizi Amministrativi e che forma parte integrante del presente atto
3. per le attività di cinema e teatro, a sostenere le spese inerenti la programmazione, l’organizzazione e la gestione delle attività previste dal programma annuale, compresi quelli relativi agli eventuali cachets degli spettacoli, ai noleggi dei film, ai servizi tecnici, alla promozione, allestimenti scenici, ed in particolare quelli riguardanti l’impianto elettrico e le norme di sicurezza antincendio, al personale tecnico e di servizio, alla SIAE, ENPALS, ed ogni qualsiasi onere riguardante la gestione, organizzazione e programmazione delle attività;
4. a presentare, entro il mese di settembre, il calendario delle manifestazioni ed attività da svolgersi nell’anno successivo, sulla base della programmazione della propria attività; tali documenti verranno valutati dall'anmministrazione comunale di anno in anno in apposita seduta di Giunta;
5. a presentare, entro il mese di gennaio, una relazione dettagliata delle attività svolte e il bilancio economico della gestione, relativo all’anno precedente; a presentare altresì il piano tariffario per le attività proposte; tali documenti verranno valutati dall'anmministrazione comunale di anno in anno in apposita seduta di Giunta;
6. ad assicurare la più ampia utilizzazione della struttura, provvedendo al costante mantenimento funzionale della stessa; in particolare il concessionario dovrà garantire l'apertura del locale cinema teatro per almeno tre sere a settimana nel periodo ottobre/maggio e garantire la buona manutenzione ed apertura dell'arena estiva per almeno due serate a settimana nel periodo estivo;
7. a riservare un minimo di 10 giornate/anno gratuite per iniziative dell’amministrazione comunale all’interno degli spazi in concessione; potrà inoltre concedere gli spazi su richiesta di associazioni del territorio previo pagamento di una quota a rimborso delle spese di apertura e di utenza definita annualmente e inserita nella proposta di tariffe di cui al punto 5 del presente articolo, presentata all’amministrazione comunale
8. a sostenere le spese per l’acquisto di arredi, attrezzature e allestimenti interni secondo la vigente normativa; in particolare si impegna a:
• sostituire, entro il 30/09/2019, le sedute della sala cinema teatro con poltr5oncine nuove che, almeno nelle prima
e due file, dovranno essere amovibili
• sostituire lo schermo di proiezione dele pellicole;
9. a sostenere le spese per tutte le utenze e in particolare per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefono, rete fognaria, eventuale canone RAI, tariffa smaltimento rifiuti; le utenze saranno intestate al Concessionario.
10. a provvedere alla custodia, sorveglianza e pulizia della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature;
11. all’adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, accollandosi tutte le spese, xxx comprese quelle derivanti da eventuali rapporti di lavoro dipendente o professionale previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il Concessionario resta comunque obbligato a garantire il puntale adempimento delle prestazioni indipendentemente dalla struttura organizzativa utilizzata;
12. ad eseguire a perfetta regola d’arte la manutenzione ordinaria dell’immobile , delle sue pertinenze e delle attrezzature, compresa in particolare l'area della arena estiva;
13. ad effettuare eventuali interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dell’immobile per la destinazione d’uso prevista a propria cura e spese, previo accordo con il Comune, nonché acquisizione dei permessi ed autorizzazioni
necessarie per la realizzazione; il concessionario dovrà altresì effettuare una verificapuntuale, con eventuale adeguamento, sull'impianto elettrico a servizio dell'arena estiva;
14. ad effettuare qualsiasi intervento sull’immobile, previa autorizzazione nelle forme di legge dal Comune. Nel caso venissero autorizzati lavori e modifiche agli impianti, queste formeranno parte integrante della struttura. E’ fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente e senza indugio al Comune l’esistenza di guasti o danneggiamenti tali da pregiudicare l’uso dell’immobile e provvedere tempestivamente alla loro messa in pristino. Tutti gli interventi realizzati si intenderanno acquisiti dal Comune alla scadenza della concessione, fatto salvo il caso in cui il comune ne richieda la rimozione.
15. ad espletare le procedure per acquisire le autorizzazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività proposte
16. a concordare preventivamente con il Comune la pubblicità visiva, la localizzazione e dimensione della stessa. Tutti gli strumenti pubblicitari relativi al servizio affidato dovranno contenere l’indicazione che le iniziative sono promosse e realizzate congiuntamente dal Comune e dal Concessionario.
Il Concessionario si obbliga a rispettare le norme di legge previste per l’esercizio delle attività oggetto di concessione, attenendosi alle istruzioni che il Comune eventualmente potrà impartire, in contraddittorio, a pena di risoluzione del rapporto.
Il concessionario dovrà inoltre:
- stipulare polizza assicurativa ai sensi del successivo art. 12;
- intestarsi le utenze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione;
- gestire il personale impiegato per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle strutture nel pieno rispetto della normativa vigente in materia come precisato all’art. 5 della presente convenzione;
- fornire informazioni riguardanti il territorio e le iniziative della gestione;
- garantire la disponibilità a titolo non oneroso delle strutture per lo svolgimento di attività promosse dal Comune ;
- garantire il rispetto da parte di tutti i fruitori del regolamento di utilizzo della struttura, da adottare ad opera del concessionario, nel quale verranno definiti le norme di comportamento da mantenere all’interno della struttura e nelle pertinenze esterne al fine di garantire agli ospiti un servizio efficiente ed improntato al rispetto e alla correttezza;
- comunicare al Comune gli orari e il periodo di apertura della struttura;
- effettuare tutte le comunicazioni e gli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e regionale per la gestione di tali strutture.
Alla scadenza della concessione il bene in concessione dovrà essere riconsegnato nel pieno possesso del concedente, senza alcun onere, obbligo d’indennità ovvero rimborsi a carico di quest’ultimo. Dovrà essere dato al Comune di il diritto di prelazione per l’acquisto di attrezzature, macchinari e arredi.
Art. 4 - Oneri del Concedente
Il concedente si impegna a:
- garantire adeguata promozione alla struttura mediante il proprio sito internet e nell’ambito delle proprie iniziative;
- collaborare, su richiesta del Concessionario valutata anche ai sensi del vigente regolamento sui contributi, nell’organizzazione e realizzazione delle attività di carattere culturale inserite nel progetto gestionale presentato in sede di offerta.
Art. 5 - Gestione del personale
Per quanto riguarda il personale impiegato per lo svolgimento delle attività connesse all’oggetto del presente contratto, il Concessionario è tenuto all’osservanza delle norme e delle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro vigente per la categoria, delle leggi e dei regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulla sicurezza in materia di lavoro.
Il personale impiegato dovrà essere in regola con tutte le norme previste dalle leggi italiane. Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità della mancata osservanza dell’impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Art. 6 - Altre attività
L’aggiunta di attività ulteriori rispetto a quelle contenute nel progetto di gestione presentato in sede di gara dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
Art. 7 - Divieto di cessione del servizio
Il Concessionario non potrà a qualsiasi titolo cedere a terzi in tutto o in parte i beni ed i servizi oggetto della presente concessione.
Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti ai fini della presente convenzione. E’ altresì vietato il subappalto di qualsiasi attività oggetto della presente convenzione.
Nel caso di contravvenzione al presente divieto, la concessione decadrà di diritto fermo restando a carico del Concessionario il risarcimento di ogni eventuale danno.
E’ammessa la collaborazione ad iniziative ed eventi organizzati da parte di terzi, previa apposita autorizzazione del Comune.
Art. 8 - Idoneità dei locali
Il Concessionario dichiara di aver esaminato unitamente ad un tecnico incaricato dal Comune, all’atto della consegna, tutti i locali della struttura, compresi gli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento dichiarando di averli trovati in buono stato di manutenzione e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza della concessione nello stato risultante dalle migliorie apportate con gli interventi di manutenzione autorizzati e fatto salvo il deterioramento derivante dall’uso.
Eventuali danneggiamenti agli impianti ed ai locali devono essere comunicati tempestivamente al cedente, tramite lettera inviata via fax o raccomandata presso la sede del Comune entro 48 ore, specificando le circostanze di fatto che li hanno prodotti.
L’entità dei danneggiamenti verrà verificata entro i successivi 10 giorni in contraddittorio fra un rappresentante del Comune ed il Concessionario, stilando specifico verbale.
I danneggiamenti non derivanti dalla normale usura saranno a carico del concessionario salvo comprovata causa di forza maggiore.
Art. 9 - Arredi
Eventuali arredi e attrezzature di proprietà (ovvero nella disponibilità) del Comune, di interesse per il concessionario e risultanti dagli inventari redatti in contraddittorio con il Concessionario allegati alla presente convenzione vengono forniti al concessionario e dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine della concessione.
Eventuali acquisti di arredi e attrezzature effettuati dal concessionario attraverso fonti di finanziamento pubblico, alla scadenza della convenzione, si intendono di pertinenza della struttura e vengono riconsegnati nel pieno possesso del Comune.
Art. 10 - Obblighi e responsabilità
Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti od indiretti a beni o terzi che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, propri, di propri dipendenti o di terzi, avvenuti nello svolgimento della propria attività, tranne nell’ipotesi che concorra il dolo o la colpa grave del comune.
Il Concessionario dovrà rispettare le leggi, le norme, i decreti e le disposizioni vigenti riguardanti la gestione delle strutture oggetto della concessione e delle attività ivi svolte, sollevando pienamente il Comune da ogni responsabilità.
Art. 11 - Divieti
Nei locali di cui al precedente art. 2 non potranno essere esposti avvisi di qualsiasi genere, né istallati cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli riguardanti l’attività del Concessionario e concordati con il Comune, o relativi alle attività del Comune o comunque autorizzate e/o patrocinate.
Art. 12 - Assicurazioni
Il Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare al Comune, contestualmente all’inizio dei lavori di allestimento previsti dal contratto di gestione, formalmente comunicati con lettera scritta al concedente, apposite assicurazioni a favore del Comune:
- per la responsabilità civile verso terzi con massimale di euro 2.000.000,00 (duemilioni);
- a tutela degli immobili, degli arredi e di quant’altro di proprietà del Comune, con massimale di euro 500.000 (cinquecentomila).
Il premio di entrambe sarà a completo carico del Concessionario.
Art. 13 – rapporti economici
Il Comune riconosce al concessionario un contributo annuo di € 10.000,00, come sostegno alle attività legate al progetto culturale ed alle spese di manutenzione ordinaria, comprese le utenze. Il contributo verrà liquidato con le seguenti modalità:
• una somma, pari al 40%, da liquidarsi per l’anno 2017, entro 30 giorni dalla data di stipula della convenzione e, per gli anni successivi, entro trenta giorni dalla presentazione del programma di attività;
• la restante somma entro 30 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva.
Il Concessionario, al fine di garantire lo svolgimento delle proprie attività, godrà di tutti gli incassi e proventi i gestione, in ordine a tutte le manifestazioni organizzate dal concessionario all’interno della sala polivalente, o da terzi, nonché degli introiti derivanti dalla pubblicità.
A garanzia del pagamento dei corrispettivi di cui sopra nonché degli obblighi tutti previsti dal presente capitolato il concessionario rilascia in favore del Comune una cauzione di € 8.000,00 (da rivalutare in base al ribasso di gara) in forma di polizza assicurativa, fideiussione bancaria o nelle altre forme previste dalla legge.
Art. 14 - Controlli
Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali per accertare lo stato di manutenzione degli stessi e l’adempimento degli altri obblighi convenzionali.
Art. 15 - Interruzione dei servizi oggetto di concessione
Il Concessionario non dovrà interrompere i servizi oggetto di concessione se non per giustificato motivo e dopo accettazione da parte del Comune, e in ogni caso con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso della raccomandata postale, salvo causa di forza maggiore ampiamente documentata.
Art. 16 – Inadempimento e revoca
Per ogni violazione alle norme che disciplinano la presente convenzione, sia quelle contenute in questo documento sia quelle in esso richiamate, verrà applicata a carico del Concessionario una penale di 500,00 Euro, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Nel caso di gravi manchevolezze, qualora il Concessionario non conduca le attività in modo decoroso, non conforme alle norme di legge ed agli indirizzi stabiliti dal Comune o nell’ipotesi di comprovate infrazioni, constatate per iscritto, o di interruzione ingiustificata dei servizi, il Comune si riserva il diritto di procedere alla revoca della concessione, con riserva dei danni e con preavviso di 60 (sessanta) giorni, intesi questi ultimi come solari e continuativi, senza che il Concessionario possa vantare compensi od indennità per alcun titolo. Tale diritto potrà essere altresì esercitato in caso di mancato avvio o di sostanziale difformità del progetto gestionale rispetto a quanto riportato nel programma presentato in sede di gara con l’incameramento della cauzione prestata a garanzia del contratto.
Medesima facoltà potrà essere esercitata a fronte di una sola, contestata, grave violazione degli obblighi del Concessionario, che sia tale, a giudizio del Comune, da compromettere la fiducia nella regolare prosecuzione del rapporto.
Il preavviso sarà dato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con atto stragiudiziale notificato con l’osservanza delle norme di legge.
Art. 17 – Tracciabilità
Il concessionario è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata.
A tal fine si specifica che il numero di conto corrente dedicato verrà comunicato dal soggetto concessionario al settore Servizi alla Persona del Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e che il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati indicati sopra.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla presente concessione, giusta le previsioni recate dal menzionato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (nel testo risultante dagli artt. 6 e 7 del decreto legge n. 187/2010, più sopra richiamato) determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che il concessionario inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro
Art. 18 - Registrazione
Il presente atto, stipulato in forma di atto pubblico, è soggetto a registrazione. Le spese di registrazione sono a carico del Concessionario.
ART.19 – Trattamento dati personali
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e da quanto previsto dal bando di gara.
Letto approvato e sottoscritto
Per il Comune di Per il concessionario