AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA
AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA
PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DELL’ALPEGGIO COMUNALE DENOMINATO «PLAN VEYLET»
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE.
La presente licitazione privata è indetta dal Comune di La Thuile, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000Xx Xxxxxx (XX), tel. 0165/884108, fax 0165/884641, info@comune.la- xxxxxx.xx.xx, xxx.xxxxxx.xx-xxxxxx.xx.xx , all’attenzione di dr. Xxxxxx Xxxxxxx Segretario Comunale. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
2. OGGETTO E FINALITÀ DELLA LICITAZIONE PRIVATA.
2.1 La licitazione privata ha ad oggetto la concessione in affitto, ad uso agricolo, dell’alpeggio comunale denominato «PLAN VEYLET», sito in La Thuile..
2.2 La licitazione privata mira al perseguimento degli obiettivi prioritari della politica regionale di sviluppo rurale alla base del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 (2014/2020) quali, a mero titolo esemplificativo (così come desunti dal PSR 2014/2020):
a) il mantenimento del tessuto agricolo sul territorio regionale, migliorando la competitività delle aziende agricole e, nel contempo, garantendo la tutela del paesaggio e la sua umanizzazione (beni pubblici);
b) la qualità e il valore aggiunto delle produzioni, con particolare attenzione al prodotto Fontina;
c) la priorità ai giovani agricoltori e il ricambio generazionale.
L’Amministrazione concedente promuove, anche ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo (D.Lgs.) 18 maggio 2001, n. 228:
d) la tutela delle vocazioni produttive del territorio, delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari.
3. BREVE DESCRIZIONE DELL’OGGETTO.
3.1 L’alpeggio è contraddistinto ai mappali numeri
X. 00 x.xx 0 (xxxxx), 0 (xxxxx) – F.19 n.ri 10 – 19 - 21 – (22 e 23 fabbricati) F.20 n.ri 2 -4- 5 – (170 e 171 fabbricati) del Comune censuario di La Thuile.
3.2 Esso è dotato dei seguenti fabbricati, impianti ed attrezzature:
- n. 1 abitazione costituita da 1 appartamento e 1 magazzino;
- n. 1 stalla per il ricovero dei bovini;
- n. 1 locale per la lavorazione del latte;
.
3.3 La superficie di pascolo è costituita da ha 252 circa.
3.4 Il carico previsto è di 60 bovini lattiferi e 30 non lattiferi.
A garanzia del perseguimento dell’obiettivo di cui al punto 2.2 lettera b), i capi lattiferi monticati dovranno TASSATIVAMENTE appartenere a razze bovine autoctone valdostane (pezzata rossa valdostana, pezzata nera valdostana, razza castana). Questo requisito sarà verificato obbligatoriamente prima della firma del contratto di locazione e per gli anni successivi tale adempimento rimane condizione di validità del contratto pena la risoluzione dello stesso.
4. VALORE A BASE DELLA LICITAZIONE PRIVATA.
Il canone annuo di affitto a base della licitazione privata è pari a € 5.000,00.
5. DURATA DELL’AFFITTO.
5.1 In espressa deroga alla legge (L.) 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) la durata dell’affitto è stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01/05/2017 e scadenza al 30/04/2022. (La L. 3 maggio 1982, n. 203 prevede come periodo minimo di durata dell’affitto agrario 15 anni in caso di affitto ordinario e 6 anni per l’affitto particellare. Le parti possono, tuttavia, accordarsi diversamente a determinate condizioni. L'art. 45 della suddetta L. n. 203/1982 prevede, infatti, che siano validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole).
5.2 L’affitto cessa alla sua scadenza a seguito di disdetta, comunicata dall’Amministrazione concedente mediante raccomandata a.r. almeno un anno prima della scadenza predetta, e gli immobili affittati devono essere riconsegnati all’Amministrazione concedente liberi da persone, animali e cose (E’ fatta salva la stipula di accordi in deroga ai sensi del richiamato art. 45 della L.
n. 203/1982) con esclusione di esercitare diritto di prelazione sul bene in deroga alle norme sui patti agrari.
6. XXXXXXXX E GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFITTUARIO.
Deposito cauzionale a garanzia dell’esatto adempimento del contratto d’affitto pari al corrispondente di una annualità da costituirsi, a scelta dell’aggiudicatario, mediante: a) versamento in contanti – non produttivo di interessi – presso la tesoreria comunale di La Thuile – Unicredit Banca - oppure; b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo (D.Lgs) 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve essere prestata in favore dell’Amministrazione concedente, avere validità per tutta la durata dell’affitto e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione concedente.
7. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE.
Il canone annuo d’affitto è pagato all’Amministrazione concedente dall’affittuario in xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 0x xxxxxx di ogni anno. Esclusivamente per il primo anno di contratto il canone potrà essere versato entro il 31 ottobre 2017.
Il mancato pagamento dell’intero canone annuo entro i suddetti termini costituisce fattispecie di inadempimento e comporta la risoluzione immediata del contratto, oltre all’escussione della garanzia prestata, di cui alla sezione 6, per la quota non corrisposta.
8. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA LICITAZIONE PRIVATA.
POSSONO PARTECIPARE I SOGGETTI INVITATI CAPACI GIURIDICAMENTE A CONTRARRE CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COME MEGLIO SPECIFICATO AL PUNTO SUCCESSIVO
9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.
Sono esclusi dalla partecipazione alla licitazione privata e non possono stipulare il contratto di affitto gli operatori economici: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo – salvo il caso di cui all’art. 000-xxx xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942, n. 267
– o nei cui confronti è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste, rispettivamente, dall’art. 6 e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
c) che hanno riportato sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi relativi alla loro condotta professionale; d) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; e) che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; h) nei cui confronti è stata applicata una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge (D.L.) 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; i) che versano nella situazione, causa di esclusione, di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) dettato in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; j) che versano nelle situazioni, causa di esclusione, di cui all’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006,
n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all’art. 44, comma 11, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in conseguenza di gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi): k) che sono soggetti alla causa di esclusione di cui all’art. 36, comma 3, della L. n. 300/1970 in conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di riferimento.
10. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE.
Il termine per il ricevimento delle candidature scade il 30 marzo 2017, alle ore 12:00, ed è perentorio.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLE CANDIDATURE.
LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE SONO INDICATE AL PUNTO 4 DELL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERRESSE.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione del contratto di affitto è disposta con il criterio dell’offerta più alta rispetto al canone annuo di affitto a base della licitazione privata.
13. PREQUALIFICAZIONE.
L’esame di prequalificazione delle candidature presentate entro il termine indicato nella sezione 10 è condotto dall’Amministrazione concedente in seduta riservata.
14. INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA.
L’invito a presentare l'offerta per la licitazione privata è spedito simultaneamente a tutti gli operatori economici che hanno superato l’esame di prequalificazione ;
15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
15.1 Per effetto del verbale di conciliazione stipulato presso la sede dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali - Prot.n.6306AGR del 13 maggio 2016 – tra l’Amministrazione concedente e il precedente affittuario, l’aggiudicazione non è soggetta all’esercizio di prelazione da parte dell’affittuario uscente..
15.2 Il periodo di monticazione è fissato in almeno 80 giorni e potrà iniziare circa il 24 giugno d’ogni anno, e comunque quando le condizioni della vegetazione siano idonee.
15.3 È vietato il subaffitto e ogni altra forma di cessione dei fondi affittati.
15.4 Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d’affitto sono a carico dell’affittuario.
16. OBBLIGHI CONTRATTUALI SPECIFICI.
16.1 L’affittuario – tenuto conto degli obiettivi prioritari di cui alla sezione 2.2 – ha l’obbligo di:
a) monticare il bestiame entro il 31 luglio e permanere in alpeggio durante tutto il periodo estivo; b) monticare vacche da latte in produzione, in misura non inferiore al 50% del carico UBA dell’alpeggio, tutte appartenenti a razze bovine valdostane autoctone; di destinare il latte alla produzione – diretta o mediante conferimento a cooperative tra produttori del latte – di fontina DOP, fromatzo DOP e formaggi P.A.T. (produzioni agroalimentari tradizionali) e di
dimostrare l’avvenuta produzione di almeno n. 100 colli di formaggio mediante presentazione di copia delle bolle di trasporto con le quali si sono perfezionate la vendita o il conferimento a cooperative tra produttori del latte; c) utilizzare le superfici mediante il pascolamento diretto e turnato da parte del bestiame e mantenere una cotica erbosa densa ed equilibrata; d) provvedere alla custodia continua degli animali alpeggiati intendendo come tale l’adozione di un sistema quotidiano di sorveglianza degli animali mediante l’impiego di apposito personale; e) distribuire omogeneamente le deiezioni sulle superfici pascolive tramite canali per la fertirrigazione (rû) o pompe e tubazioni; f) utilizzare i fertilizzanti organici aziendali nel migliore dei modi e non usare alcun tipo di concime chimico; g) non usare pesticidi, diserbanti e disseccanti; h) alimentare il bestiame, al massimo, con 1 kg/UBA/giorno di mangimi concentrati; tale limite va ricondotto all’intera stagione d’alpeggio e pertanto il massimale giornaliero può essere superato per un determinato periodo a condizione che tale quantitativo non venga oltrepassato nel computo dell’intera stagione d’alpeggio; i) limitare lo sviluppo di erbe ed arbusti infestanti nonché della flora nitrofila nel pascolo fertile e delle aree prossime ai fabbricati, adottando metodi agronomici (taglio, sfalcio, concimazioni corrette ecc.); j) provvedere alla rimozione, in prossimità dei fabbricati e nei pascoli, di materiali deturpanti per l’ambiente. A seguito del comprovato verificarsi di fatti eccezionali, anche di natura sanitaria, l’Amministrazione concedente può concedere, previa motivata richiesta dell’affittuario, deroghe ai suddetti obblighi contrattuali; k) attenersi ai regolamenti comunali e agli usi e costumi della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
16.2 L’inosservanza degli obblighi indicati nella sezione 16.1, lettere a) e b), è causa di risoluzione del contratto d’affitto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e comporta l’incameramento del deposito cauzionale di cui alla sezione 6, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
17. TRATTAMENTO DEI DATI (D.LGS 196/2003)
SI INFORMA CHE I DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE FORMULERANNO L’OFFERTA VERRANNO TRATTATI PER FINALITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA FASE DI SELEZIONE DI CUI AL PRESENTE AVVISO E DEL SUCCESSIVO RAPPORTO CONTRATTUALE; I DATI RACCOLTI,
TRATTATI MEDIANTE STRUMENTI MENUALI ED INFORMATICI, SARANNO CONSERVATI PRESSO GLI
UFFICI COMUNALI IN BASE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE IN QUALITÀ DI RESPONSABILI DEL RELATIVO TRATTAMENTO. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È IL COMUNE DI LA THUILE. IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L’INTERESSATO PUÒ FAR VALERE I
DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, dr. Xxxxxx Xxxxxxx, al quale va indirizzata ogni eventuale richiesta di chiarimento.
La Thuile, lì
Il Segretario Comunale Xxxxxx XXXXXXX