ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
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ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2019-1-IT02-KA103-061088 (nome)________________(cognome)___________________
(da citare in tutta la corrispondenza)
Fra:
1.Istituto di appartenenza : Università per Stranieri di Perugia
Indirizzo completo : Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 Xxxxxxx 00000
Numero di telefono/fax : 075/0000000 - 075/5730901
Indirizzodi posta elettronica : xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
in seguito denominato “l'Istituto”
rappresentato da: prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx - Funzione del rappresentante legale: Rettrice
da una parte, e
2. il sig./la sig.ra:__________________________________________________ Sesso: M F
Codice Fiscale: ____________________________________________________________________
Nato/a il: ___________ a: ___________________________ Nazionalità: _____________________
Indirizzo completo: _________________________________________________________________
Numero di telefono: ____________________________________ Anno Accademico: ____________
Indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________
Ciclo di Studi: I Ciclo (Laurea) II Ciclo (Laurea Magistrale) III Ciclo (Dottorato)
Corso di Laurea frequentato presso l’Istituto di appartenenza: ____________________________________
___________________ Codice ISCED: _____________________ Anno di corso (es. I II III): ________________
in seguito denominato il “Il Partecipante”
Lo studente gode di:
un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+*
una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ (“zero grant”)
un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi comunitari Xxxxxxxx congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (“zero grant”) o ad un periodo con contributo dell’Istituto o del Miur*
una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ ma con il contributo dell’Istituto o del Miur*
Il contributo finanziario con fondi dell’Unione europea include:
un contributo finanziario per bisogni speciali
un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate
*al pieno finanziamento le mobilità degli studenti che si recano nel paese ospitante per seguire attività virtuali
Conto corrente n. ……………………………………. intestato a ..........................................., presso la Banca …………………………………………………………………………………………...filiale n. .............., via ……………………………………………………………………Codice postale ……………… Città …………………………………codice ABI ………………codice CAB….…...….…….codice CIN…………: Numero Clearing/BIC/Swift bancario: ____________________________
IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for traineeship concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Impresa ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità ERASMUS traineeship nell’ambito del Programma Erasmus+. I periodi di mobilità svolti esclusivamente in modalità virtuale saranno coperti da contributo finanziario solo nel caso in cui il Partecipante risiederà effettivamente nel paese ospitante sede dell’Istituzione per il periodo della mobilità.
Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di traineeship come descritto nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
La mobilità
inizierà il |
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e si concluderà il |
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per un totale di mesi (giorni) |
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di cui in mobilità virtuale giorni: dal giorno: al giorno |
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luogo dalla quale saranno seguite le attività virtuali: (città ) (nazione) |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa ospitante [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto/impresa ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’ Istituto ospitante;] l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’impresa ospitante.
Denominazione dell’Impresa ospitante |
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Codice ERASMUS (se del caso) |
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Paese |
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Il Partecipante percepisce:
- una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per ____ mesi e _______ giorni
- una borsa finanziata dall’Istituto per ____ mesi e _______ giorni
- una borsa finanziata dal Miur per ____ mesi e _______ giorni
Se il Partecipante:
- percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
- usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Xxxxxxxx congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero dei mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 2 mesi in caso di traineeship.
- non percepisce alcun contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.
La durata totale del periodo di mobilità non deve superare 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.
Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
L’Attestato rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di traineeship all'estero (Transcript of Records) o il Certificato di Tirocinio (Traineeship Certificate) o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento) dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro ____________ corrispondente ad Euro _______________ al mese (30 giorni) e Euro______ per i giorni extra.
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, come da calcolo effettuato dall’Istituto di appartenenza nel Mobility Tool.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio purché il Partecipante svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
Il contributo dell’Istituto per il co-finanziamento della mobilità è pari a € ___________ per lo svolgimento della mobilità corrispondente ad Euro _______________ per 30 giorni (1 mese).
Il contributo del Miur per il co-finanziamento della mobilità è pari a € __________________ per lo svolgimento della mobilità corrispondente ad Euro _______________ per 30 giorni (1 mese).
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall’accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l’importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l’importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui l’articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all’Art. 2 dell’Allegato II (parte integrante del presente Accordo).
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Un prefinanziamento di Euro_________________, rappresentante l’80% dell’ammontare specificato nell’art. 3 per la borsa di mobilità e sarà accordato al Partecipante (a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima):
- entro 30 giorni di calendario dopo la firma dell’Accordo da entrambe le parti;
- al ricevimento della conferma di arrivo da parte del Partecipante.
Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
L’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo (20%) del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
Copertura assicurativa sanitaria. Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Questa tessera, emessa dall’ente assicurativo del paese di residenza, è gratuita e dà diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni paesi) del proprio paese di provenienza. La tessera europea di assicurazione malattia:
- non è un'alternativa all'assicurazione di viaggio.
- non copre l'assistenza sanitaria privata né costi come quelli del volo di ritorno al proprio paese di provenienza o relativi a beni persi o rubati;
- non copre i costi se si viaggia al solo scopo di ottenere cure mediche;
- non garantisce servizi gratuiti. I sistemi sanitari dei vari paesi sono diversi: determinati servizi che nel proprio paese sono gratuiti potrebbero non esserlo in un altro stato.
I cittadini italiani titolari di borse di studio o di stage all’estero, selezionati tramite apposito bando, possono usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta (rimborso delle spese
mediche eventualmente sostenute). Al riguardo, prima della partenza, è necessario consultare il sito del Ministero della salute: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/x0_0.xxx?xxxxxxxxxxxxxxx&xxx000&xxxxxXxxxxxxxxx sanitaria&menu=italiani – “Se parto per….”
5.2 Assicurazione di responsabilità civile. L’Istituto ha stipulato un’assicurazione (numero polizza 155741564 dal 31/12/2017 al 31/12/2022) con la compagnia assicuratrice UnipolSai per tutti i suoi studenti al fine di tutelare la responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento in più sedi, nonché presso terzi, dell'attività universitaria. Ai sensi dell’articolo 2.9 della polizza “Limiti territoriali” la validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
5.3 Assicurazione sugli infortuni sul lavoro. L’Istituto ha stipulato un’assicurazione (numero polizza 155773388 dal 31/03/2018 al 31/12/2022) con la compagnia assicuratrice UnipolSai per tutti i suoi studenti al fine di tutelare l’assicurato nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie. Ai sensi dell’articolo 2.7 della polizza “Limiti territoriali” la validità si estende a tutto il mondo.
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell’insegnamento è il bulgaro, il croato, il ceco, il danese, l’olandese, l'inglese, l’estone, il finlandese, il francese, il tedesco, il greco, l’ungherese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo o lo svedese (o eventuali lingue aggiuntive che saranno disponibili nell’Online Linguistic Support OLS) con l'eccezione di madrelingua.
6.1 Al Partecipante sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
6.2 (Opzionale – solo se l’informazione non è specificata nel Learning Agreement). Il livello di competenza linguistica in __________________ (specificare la lingua principale di insegnamento/formazione) che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l’inizio del periodo di mobilità corrisponde a:
A1☐ A2 ☐ B1☐ B2☐ C1☐ C2☐
6.3 (Applicabile solo per i Partecipanti che seguiranno un corso di lingua OLS) .
Il Partecipante seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l’accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il Partecipante informerà immediatamente l’Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.
6.4 Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è soggetto all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo e gli altri documenti obbligatori per la mobilità (es Certificato finale di mobilità/Learning agreement, ecc.), possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto
Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole. (Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Beneficiario |
Per l’Istituto |
nome/cognome/
_________________________________
|
nome/cognome/funzione
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Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
|
Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________ |
ALLEGATO I - LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
ALLEGATO II - CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx_xx
CHECK LIST PER IL RIENTRO
In prossimità del termine della mobilità, prima lasciare l’Istituzione ospitante, nel rispetto delle linee guida previste dal Programma Erasmus+ SMP KA103 e delle disposizioni risportate nell’accordo finanziario, gli studenti sono tenuti a verificare il possesso dei seguenti documenti obbligatori:
1) DOCUMENTI CARTACEI (in orginale, con timbro e firma dell’Ateneo ospitante)
Learning Agreement before the mobility
Learning Agreement during the mobility (se utilizzato)
Learning Agreement after the mobility
Scheda di valutazione del tirocinio del I e II periodo
Foglio delle firme di presenza del tirocinante
Modulo di richiesta di prolungamento della mobilità (se utilizzato)
I documenti predetti vanno consegnati presso il Servizio Relazioni Internazionali, erasmus e mobilità entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità all’estero.
Nel caso in cui al rientro in sede uno dei documenti obbligatori sopra indicati sia mancante, sarà cura e responsabilità dello studente provvedere al suo reperimento per consentire il regolare pagamento del saldo della borsa di studio e la convalida delle attività formative realizzate.
NOTA BENE: Nel caso di mobilità in modalità virtuale, l'effettiva presenza presso il paese ospitante sarà confermata dall'Istituto ospitante tramite la documentazione usuale. Nel caso in cui l'Istituzione partner non potesse verificare la presenza fisica dello studente, ad esempio nell'eventualità della chiusura degli uffici amministrativi dell'istituzione ospitante per tutta la durata della mobilità, prova della presenza nel paese ospitante potrà essere garantita con i biglietti di viaggio (aereo, treno).
2) REPORT DIGITALI
Assessment test finale OLS
Report Mobility Tool
NOTA BENE:
- Lo studente riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica il link per la compilazione del test finale OLS in concomitanza con la data di fine mobilità che lo stesso avrà indicato in sede di compilazione del proprio profilo OLS.
- Lo studente riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica dalla piattaforma Mobility Tool il link per la compilazione del Report finale in concomitanza della data di fine mobilità indicata in sede di compilazione dell’accordo finanziario.
ap/tt/SDL/CPv.1 10/04/2018
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