PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI METROPOLITANI
Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla persona
Servizio Istruzione, Cultura e Biblioteche
PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI METROPOLITANI
Periodo 01/04/2019 - 31/03/2021
CIG 77395606F4
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento dei Servizi Bibliotecari della Città Metropolitana di Cagliari, così come disciplinato da Regolamento del Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Cagliari adottato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 21 del 25 Luglio 2018.
Art. 2
DURATA DEL CONTRATTO
1. La durata del contratto è di due anni a partire dal 01 aprile 2019 sino al 31 marzo 2021. Decorrerà in ogni caso dalla data del verbale di avvio del servizio.
Art. 3
CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI
1. La ditta affidataria si impegna ad eseguire:
1. l’apertura e chiusura dei servizi secondo gli orari disposti dall’Amministrazione;
2. l’accoglienza e il controllo dell’accesso dell’utenza, la verifica del corretto adempimento delle modalità previste per l’accesso ai servizi (tessera di iscrizione, etc.);
3. l’informazione di front office sulle attività e i servizi erogati, reference anche telefonico;
4. la predisposizione del materiale librario e documentario per la fruizione da parte dell’utenza;
5. la gestione della procedura informatica del prestito di documenti;
6. la gestione dei servizi di ILL e DD;
7. la catalogazione della documentazione attraverso il software gestionale Sebina secondo gli standard SBN. (La quantificazione dei documenti da catalogare sarà definita in base alla documentazione posseduta e, segnatamente, rispetto alla possibilità di recuperare le notizie nel Polo Regionale, in SBN o alla necessità di creare ex-novo la notizia bibliografica. Le quantità verranno definite secondo i parametri adottati dalle biblioteche pubbliche e segnatamente da quanto richiesto dalla Regione Sardegna per la catalogazione dei documenti);
8. la distribuzione e ricollocazione dei documenti a scaffale;
9. la verifica inventariale del patrimonio librario a scaffale aperto e di deposito a cadenza semestrale (due verifiche annuali);
10. la collaborazione alla predisposizione delle proposte di acquisto per l’incremento del fondo documentario;
11. lo svolgimento delle operazioni connesse alle procedure biblioteconomiche di trattamento dei documenti (timbratura, etichettatura, apposizione codici a barre, bande magnetiche, rilevatori…);
12. l'aggiornamento continuo, il monitoraggio e la manutenzione del sito internet, la produzione di statistiche dettagliate sugli accessi, i visitatori, i feedbacks, i commenti e le valutazioni, l'aggiornamento, la cura della newsletter e dei servizi on-line (proroghe, prenotazioni e sollecito restituzione documenti);
13. l’assistenza alla navigazione in INTERNET e alla consultazione dell'OPAC;
14. la collaborazione al servizio di reference on-line;
15. la predisposizione di bibliografie su temi specifici in formato cartaceo ed elettronico e la predisposizione, a cadenza mensile, dei bollettini delle nuove acquisizioni;
16. l'aggiornamento della vetrina delle novità editoriali;
17. la rilevazione e l'inizializzazione dei dati statistici su sebina e la collaborazione alle attività di analisi ed elaborazione dei rilevamenti statistici degli stessi servizi;
18. l'orientamento del pubblico alla consultazione del materiale librario organizzato “a scaffale aperto” e in generale al reperimento del materiale preventivamente localizzato attraverso la consultazione del catalogo; eventuale assistenza nel reperimento fisico, e messa a disposizione del materiale per cui è prevista la consultazione in sede;
19. l’assistenza a tutta l'utenza, con particolare attenzione agli utenti anziani e agli utenti con disabilità;
20. la collaborazione alle attività di promozione della lettura in sede e fuori sede;
21. le attività di animazione alla lettura in sede e fuori sede (regione);
22. la collaborazione alle attività di promozione e diffusione dei servizi bibliotecari (indagini di servizio, somministrazione di questionari, brochure...);
23. la predisposizione di mostre bibliografiche;
24. la veicolazione delle mostre bibliografiche, allestimenti e quanto necessario con le vetture di servizio dell’Amministrazione;
25. la collaborazione all’organizzazione di corsi di aggiornamento e/o formazione degli operatori del settore;
26. la trasmissione di una relazione trimestrale sull'andamento dei servizi resi in relazione agli obiettivi del presente capitolato.
27. Supporto nella raccolta di dati e rilevazioni periodiche sui servizi;
28. Allestimenti, montaggi e smontaggi, movimentazione e trasporto all’interno della Biblioteca di arredi, materiali e attrezzature, anche in occasione di conferenze, mostre ed eventi vari;
29. Redazione di testi per locandine, newsletter o altre pubblicazioni promosse dalla Biblioteca;
2. L'Amministrazione Metropolitana si riserva di variare l'articolazione degli orari e la distribuzione del personale nei diversi servizi a seconda delle proprie esigenze funzionali, nonché in nuovi servizi comunque sempre dislocati nell'ambito territoriale della Città Metropolitana e della Regione Sardegna.
3. Tutto il personale, al fine di garantire la conoscenza complessiva dei servizi e la standardizzazione delle procedure biblioteconomiche, dovrà osservare dei turni di lavoro presso tutte le sedi delle Biblioteche che compongono il Sistema Monte Claro, sulla base delle indicazioni del responsabile dei servizi bibliotecari.
4. Per le attività fuori sede (incontri di formazione, convegni, partecipazione a fiere e mostre del libro non eccedenti i 20 incontri nel corso dell'annualità contrattuale) e ricadenti all’interno del territorio regionale, verrà messo a disposizione della ditta affidataria - ogniqualvolta si renda necessario – l'autovettura furgonata in dotazione ai Servizi Bibliotecari.
5. Tutto il personale della ditta affidataria dovrà prestare piena collaborazione con tutto il personale (interno ed esterno) che opera, a vario titolo, presso il Sistema bibliotecario di Monte Claro.
Art. 4 LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI
1. Le attività oggetto del presente capitolato verranno svolte nelle attuali sedi o in eventuali altri locali che l'Amministrazione ritenesse opportuno individuare, comunque sempre dislocati nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari, o nell'ambito dell’intero territorio regionale, per quanto concerne le attività di animazione e promozione della lettura presso biblioteche, scuole, associazioni ed enti culturali ed in occasione di eventi culturali (mostre, fiere, festival, rassegne, ecc.).
2. Luoghi di espletamento del servizio:
1. Biblioteca Metropolitana “Xxxxxx Xxxxx”, Xxx Xxxxxxx 0/x Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx.
2. Biblioteca Ragazzi, Xxx Xxxxxxx 0/x Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx.
3. Teatrino Ragazzi, Xxx Xxxxxxx 0/x Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx.
4. Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, Xxx Xxxxxxx 0/x Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx.
5. Biblioteca Scienze Sociali, Xxx Xxxxxxx 0/x, Xxxxxxxx.
6. Eventuali altri locali destinati ai Servizi Bibliotecari metropolitani.
7. Territorio della Regione: incontri di formazione, convegni, partecipazione a fiere e mostre del libro non eccedenti i 20 incontri nel corso dell'annualità contrattuale.
Art. 5
PERSONALE: REQUISITI E OBBLIGHI
1. Le prestazioni contrattuali corrispondono ad un volume complessivo orario di 20.619 ore per anno (del biennio contrattuale).
2. Le Risorse umane da impiegare per l'esecuzione del servizio da parte della ditta dovranno essere:
a) un coordinatore del servizio, che dovrà possedere diploma di laurea (DL) non inferiore ai quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D. M. n. 509/1999, oppure laurea specialistica di durata quinquennale ora denominata laurea magistrale (LM), oppure titolo di studio, equiparato alle predette lauree, conseguito in uno stato dell'Unione Europea e documentata esperienza professionale retribuita di almeno 3 anni nel coordinamento di servizi aperti al pubblico
b) Operatori esperti per lo svolgimento del servizio, con attestato di qualifica professionale per Assistente di biblioteca e/o attestato riguardante il servizio prestato presso Biblioteche di Ente pubblico come assistente di biblioteca, documentalista, tecnico dei sistemi multimediali, operatore di mediateca per almeno tre anni negli
ultimi dieci anni
c) Un responsabile dell'ufficio amministrativo contabile della ditta affidataria al quale la stazione appaltante può far riferimento per tutti gli aspetti connessi alla contabilità, alla fatturazione delle prestazioni.
3. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, nel caso in cui si debba procedere a delle sostituzioni (per malattia, ferie, maternità, dimissioni etc.), la ditta affidataria deve preventivamente comunicare tale necessità al Direttore dell'esecuzione esponendo le motivazioni del provvedimento. La sostituzione verrà accettata qualora sussistano validi e giustificati motivi.
4. La ditta affidataria dovrà indicare, all'interno del personale designato per lo svolgimento dei servizi, uno o più referenti organizzativi per ogni sede operativa e un loro sostituto in caso di assenza che garantiscano il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.
5. L'Amministrazione potrà richiedere, in qualsiasi momento, nell'interesse del servizio e con motivate ragioni scritte, la sostituzione dei referenti o dei loro sostituti entro il termine di tre giorni.
6. Tutti gli operatori e quelli che eventualmente verranno proposti in sostituzione (per malattia, ferie, maternità, dimissioni etc.) di quelli attualmente operanti nei servizi bibliotecari, devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- diploma di scuola media superiore;
- attestato di qualifica professionale per Assistente di biblioteca e/o attestato riguardante il servizio prestato presso Biblioteche di Ente pubblico come assistente di biblioteca, documentalista, tecnico dei sistemi multimediali, operatore di mediateca per almeno tre anni negli ultimi dieci anni;
- esperienza documentata almeno triennale nell’utilizzo di software di gestione biblioteconomica che seguono gli standard SBN, preferibilmente SEBINA;
- buona conoscenza dei metodi e degli strumenti dell’animazione alla lettura e relativa capacità operativa;
- buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Open Office;
- buona conoscenza della navigazione in INTERNET;
- patente di guida per gli operatori che saranno indicati dalla ditta affidataria per lo svolgimento delle attività di animazione e promozione della lettura nel territorio della provincia (dovranno essere indicati almeno quattro operatori effettivi più il personale indicato per le sostituzioni);
7. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal personale indicato per svolgere le prestazioni contrattuali pena la rescissione del contratto.
8. Il personale indicato per le sostituzioni provvisorie dovrà essere opportunamente ed anticipatamente istruito dalla ditta affidataria circa le modalità di esecuzione del servizio (anche attraverso affiancamento al personale in servizio prima di avviare le sostituzioni).
9. Il personale della ditta affidataria dovrà garantire un corretto comportamento e osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari.
10. La ditta affidataria si impegna a garantire un comportamento riguardoso e corretto degli operatori nei confronti degli utenti e dell'Amministrazione. In particolare il rapporto con l'utenza dovrà essere impostato alla massima disponibilità e quello con l'Amministrazione alla massima collaborazione. Sono considerati inammissibili negli operatori comportamenti tali da allontanare il pubblico dall’esercizio dei propri diritti all’informazione e alla cultura. È oggetto di censura nei confronti della ditta affidataria ogni comportamento improntato a trascuratezza e negligenza, o comunque difforme da quanto stabilito dal presente capitolato d’oneri, compreso l’uso personale di strumenti e materiali.
11. La ditta affidataria si impegna ad assicurare con mezzi propri gli spostamenti del personale all'interno dei servizi resi in ambito urbano.
12. Eventuali assenze del personale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Direttore dell'esecuzione e le eventuali ore non prestate verranno portate in diminuzione dai pagamenti, salvo possibilità di recupero secondo le esigenze di servizio e comunque secondo le disposizioni del responsabile dei servizi bibliotecari. La mancata sostituzione di uno o più operatori assenti comporterà oltre alla detrazione ai pagamenti del relativo ammontare l'eventuale applicazione di penalità previste dal presente Capitolato, ovvero la risoluzione del Contratto.
13. La ditta affidataria ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali provvedendo fra l’altro alla designazione degli incaricati del trattamento.
14. La ditta affidataria dovrà garantire, a suo completo carico, l’aggiornamento del personale tramite la frequenza di corsi di aggiornamento su temi inerenti le attività e i servizi da svolgere e ritenuti idonei per il miglioramento dei servizi erogati.8. La ditta affidataria è tenuta a partecipare con proprio personale alle riunioni e ai gruppi di lavoro che dovessero istituirsi nell'ambito delle attività dei servizi bibliotecari metropolitani comprese quelle afferenti ai rapporti instaurati dalla Città Metropolitana con istituzioni pubbliche e private.
15. L'aggiudicatario dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in cui si certifica che non c'è intermediazione di manodopera e che sia gli eventuali soci sia il personale assunto alle proprie dipendenze percepisce regolare retribuzione. In capo all'aggiudicatario è posto l'obbligo di osservare e garantire l'applicazione delle
disposizioni del C.C.N.L. applicato.
16. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonchè l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori e una dichiarazione in merito all‘assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, devono essere presentate dall’aggiudicatario prima dell’inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.
Art. 6 CLAUSOLA SOCIALE
1. Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, si farà applicazione della “clausola sociale” ovvero la ditta affidataria dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
2. L'organico dei lavoratori è attualmente costituito da n. 16 unità (CCNL Federculture) – così come da elenco prodotto dall'attuale gestore.
3. L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante (nella fattispecie CCNL Federculture) - tenendo conto dei minimi tabellari in esso indicati per il profilo di operatore/assistente di biblioteca, così come anche richiesto dalle comunicazioni di assegnazione dei finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L. R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. f).
4. È comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico.
5. Il concorrente deve allegare all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
6. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza che la stessa costituirà manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche e comporterà l’esclusione dalla gara.
7. L’inadempimento e/o la violazione degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione ipso jure del contratto.
8. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
Art. 7
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. La ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. La ditta affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. La ditta affidataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
4. La ditta affidataria dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine la ditta affidataria, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta la Città Metropolitana di Cagliari lo chieda:
- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente
nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
- copia del modello INPS UNIEMENS individuale debitamente trasmesso.
5. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.
Art. 8
ORARI E GIORNI OBBLIGATORI DI CHIUSURA
1. Di norma gli orari di servizio saranno tendenzialmente compresi tra le ore 8,00 e le 19,45 dal lunedì alla domenica e comunque ricadenti nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 22.00 Gli orari di servizio potranno variare a seconda della sede. Saranno in ogni caso definiti e modificati in base alle esigenze della Città Metropolitana durante l'esecuzione dell'appalto entro il monte orario annuale di cui al precedente art.6 comma 1.
2. Eventuali sospensioni, riduzioni o variazioni degli orari di servizio - per cause di forza maggiore, vacanze, verifica inventariale, modifica dei tempi di erogazione dei servizi - saranno stabiliti dall’Amministrazione metropolitana previa tempestiva comunicazione alla ditta affidataria.
3. La ditta affidataria si obbliga ad informare l'Amministrazione entro il termine massimo di trenta minuti di eventuali sospensioni del servizio derivanti da cause di forza maggiore, così da consentire l'opportuna informazione agli utenti; il corrispettivo delle ore di lavoro non effettuate, qualora non recuperato dal personale interessato secondo le modalità da concordare con la direzione dei servizi bibliotecari, sarà detratto dalla somma da liquidare per il periodo.
4. Le ore non rese potranno essere recuperate attraverso prestazioni sostitutive e non straordinarie che si rendessero necessarie e che saranno concordate con la ditta affidataria.
5. Saranno osservate le seguenti giornate di chiusura per l'intero Sistema Bibliotecario Metropolitano di Monte Claro:
• 1 Gennaio
• Sabato Santo – Domenica e Lunedì di Pasqua (3 giorni)
• 25 Aprile
• 1 Maggio
• 2 Giugno
• Agosto: 3 settimane (21 giorni)
• 30 Ottobre (Santo patrono di Cagliari)
• 1 Novembre
• 8 Dicembre
• dal 24 al 31 Dicembre (8 giorni)
6. Nel trimestre Luglio-Agosto-Settembre alcune sedi bibliotecarie potranno osservare orari ridotti o specifiche giornate di chiusura del servizio, in base ad un calendario comunicato dal Direttore dell'esecuzione, definito entro il mese di Giugno.
Art. 9
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l'appaltatore acquisisce l'obbligo di eseguire le variazioni in aumento o in diminuzione, secondo quanto indicato dall'art.106 del D. Lgs. n.50/2016. Le modifiche nella quantità della prestazione, disposte dalla Amministrazione Metropolitana, purché esse non superino il 20% dell'importo complessivo dell'appalto, danno diritto al solo pagamento dei maggiori servizi eseguiti. L'appaltatore non può sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Nel rispetto di quanto previsto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, commi 1, 2 e 12 la stazione appaltante può pertanto chiedere all'esecutore una variazione delle prestazioni che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
3. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 anche la durata del contratto può essere modificata. La Città Metropolitana, in corso d'esecuzione del contratto, può esercitare un' opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure eventualmente necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Anche in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Città Metropolitana.
Art. 10
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa ditta affidataria, quanto dell’Amministrazione metropolitana ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. A tal fine, la ditta affidataria sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che essa possa arrecare all’Amministrazione metropolitana, ai dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da trattamenti dei dati personali, ecc.
3. Dovrà essere in possesso di una Polizza assicurativa RCT stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore della Città Metropolitana, con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00).
4. La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal contratto, tiene indenni l’Amministrazione metropolitana, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’appaltatore possa arrecare all’Amministrazione metropolitana, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.
5. La ditta affidataria dovrà altresì essere in possesso di una Polizza assicurativa RCO stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore dell’Amministrazione metropolitana con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) a copertura di ogni rischio di danni ad opere e impianti.
6. I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del contratto e deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Amministrazione metropolitana a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c. c. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c. c.
7. Qualora la ditta affidataria fosse già provvista di un’idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato prestazionale.
8. Entrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale.
9. Qualora la ditta affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l’Amministrazione, il contratto sarà risolto di diritto e l’importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l’obbligo del maggior danno subito. La ditta ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT (responsabilità civile terzi) RCO (responsabilità civile operatori).
Art. 11 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. Il corrispettivo resterà invariato e valido per tutto il periodo di durata contrattuale Tuttavia, qualora nel corso dell'appalto dovessero risultare incrementi delle retribuzioni tabellari del contratto collettivo nazionale di categoria applicato, l'Amministrazione riconoscerà la maggiore spesa dalla data di effettiva applicazione. L'aumento dell'importo del contratto farà riferimento all'incremento mensile applicato al profilo professionale corrispondente a “personale di concetto che svolge attività di natura tecnico/amministrativa e che opera con un discreto livello di autonomia e relativa discrezionalità rispetto alle procedure e ai processi relativi alla propria attività. L'incremento contrattuale prenderà come riferimento il costo orario utilizzato per determinare l'importo base d'asta, ovvero la maggiore differenza applicando ad esso la percentuale di incremento testé definita che viene poi moltiplicata per le ore residue contrattuali non ancora espletate (vedi precedente art.6
comma 1).
2. La ditta affidataria dovrà presentare alla scadenza di ogni mese regolare fattura per un importo pari a un ventiquattresimo dell'importo contrattuale di affidamento che sarà liquidato entra trenta giorni dal ricevimento, previa attestazione da parte dell'amministrazione della regolare esecuzione dei servizi.
3. Contestualmente alla fattura dovranno essere presentate le copie dei registri di presenza dei diversi servizi con il computo delle ore lavorate nei singoli servizi e quello complessivo di tutti i servizi. Il computo riguarderà sia il mese di riferimento della fattura sia il periodo di esecuzione del contratto (ossia il montante delle ore sino a quel momento rese). Il corrispettivo delle ore non lavorate e non recuperate, come definito nell'art. 12, sarà portato in detrazione nell'ultima fattura.
4. Al momento della presentazione della fattura mensile, ai fini del relativo pagamento, la ditta affidataria dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione attestati dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
5. L’imponibile indicato in fattura dovrà essere ridotto della ritenuta di garanzia di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per le svincolo.
6. Qualora la ditta affidataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla ditta affidataria il termine massimo di quindici giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
7. La ditta affidataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
8. La trasmissione della fattura in formato elettronico potrà avvenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SdI). La Ditta aggiudicataria deve assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 12 SCIOPERI
1. In caso di sciopero dei propri dipendenti la ditta affidataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta all’Amministrazione Metropolitana, in via preventiva e tempestiva.
2. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti della ditta affidataria, verranno detratti dal corrispettivo pattuito.
Art. 13
INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di negligenza o cattivo esercizio della prestazione, formalmente contestate al la ditta appaltatrice con PEC da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto, sarà applicata una penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del corrispettivo contrattuale per ogni contestazione.
2. In caso di grave negligenza o contravvenzioni ripetute nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, contestate con le formalità sopraddette, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare risolto il contratto, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore ai 10 giorni, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno a carico dell'appaltatrice.
3. L'Amministrazione ha facoltà altresì di risolvere il contratto mediante semplice lettera inviata tramite PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) sospensione del servizio da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
4. La ditta affidataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni.
Art. 14
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO
1. Per verificare la regolarità e il buon andamento del servizio, l’Amministrazione, per il tramite del proprio Direttore dell'esecuzione, si riserva di effettuare gli accertamenti necessari, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto.
2. Le violazioni degli obblighi posti a carico della ditta affidataria a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto al rappresentante della ditta affidataria da parte dell’Amministrazione Metropolitana.
3. Il Rappresentante della ditta affidataria dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.
4. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, si applicheranno per gli inadempimenti le penali previste dal presente capitolato.
Art. 15
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1.E’ fatto divieto assoluto alla ditta di subappaltare qualsiasi attività pena l’immediata risoluzione del contratto e conseguente risarcimento dei danni subiti. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016.
Art. 16
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI
1. Ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, potranno essere affidati all'aggiudicatario del contratto nuovi servizi, a condizione che essi consistano nella ripetizione del servizio aggiudicato con il contratto iniziale e siano conformi al progetto di base oggetto del contratto alla cui stipulazione il presente procedimento è preordinato.
2. L'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie e si dà atto che il presente è un contratto pubblico di rilevanza comunitaria .
Art. 17
DATI PERSONALI E PRIVACY
1. I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del D. Lgs. 20.06.2003 n.196, come integrato dal
D. Lgs. 10.08.2018 n.101, e secondo quanto disposto dalla regolamentazione interna della Città Metropolitana di Cagliari in esecuzione del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Cagliari. Il Responsabile del trattamento per conto della Città Metropolitana di Cagliari è il Xxxx. Xxxxx Xxxx – Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona.
La Città Metropolitana di Cagliari nominerà quale Responsabile del trattamento dei dati personali
connesso al presente contratto la società affidataria.
Quest'ultima è tenuta a trattare i dati personali solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita anche successivamente alla stipula del presente atto.
Art. 18
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto è escluso l’arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Cagliari.
Il Dirigente Rup Xxxx. Xxxxx Xxxx