POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO, RAPINA, ESTORSIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO, RAPINA, ESTORSIONE
Stipulata tra:
Città di Alessandria
e
[Nome Società]
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI, SOGGETTI E ATTIVITÀ ASSICURATA
Art. 1 – Definizioni
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Annualità assicurativa (o periodo di assicurazione)
Apparecchiature elettroniche
Apparecchiature elettroniche fisse (non portatili)
Apparecchiature elettroniche portatili
Assicurato
Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione.
Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo
Si intende un’apparecchiatura elettronica che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete, ed esclusivamente all'interno di un immobile, quali a titolo esemplificativo:
✓ l’intero complesso dei macchinari costituenti il CED;
✓ tutte le macchine fisse per ufficio in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli;
✓ tutti i macchinari e gli impianti fissi con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli.
✓ Etc.
In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cavetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione.
Si intendono tutte le apparecchiature in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l’uso mobile e/o portatile, quali a titolo esemplificativo:
✓ personal computer;
✓ tablet;
✓ telefoni cellulari;
✓ apparecchiature fotografiche, attrezzature foto cinematografiche e videoconferenza e apparecchiature audio-video.
✓ Etc.
siano esse di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell’Assicurato. Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurazione Il contratto di Assicurazione.
Automezzi Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunnque, sottotetto o all’aperto, nelle ubicazioni e nell’ambito delle pertinenze della Contraente.
Broker Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno indennizzabile In applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta all’avente diritto.
Dati Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Dipendenti Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:
✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza;
✓ quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato;
✓ quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato;
Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Enti o cose assicurati Beni (persone, cose o animali) oggetto di copertura assicurativa.
Estorsione Il reato definito all’art. 629 del Codice Penale
Eventi sociopolitici I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.
Fabbricato A titolo esemplificativo e non limitativo:
✓ L’intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od
interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tendostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico.
✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi.
✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione.
✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario.
✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo di pertinenza pubblica.
✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Franchigia assoluta La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell’assicurato, anche se anticipata dalla Società. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l’indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall’indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.
Furto Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Garanzie Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo
Mezzi di custodia Polizza
La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.
Rapina La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Risarcimento La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sabotaggio Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
Scoperto La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società L’impresa assicuratrice
Stabilimento Tutti gli immobili (compresi containers) dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile
Supporto dati Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Terzi interessati Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione.
Ubicazione Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione.
Valore intero La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Valori Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, anche presso terzi, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l’assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura “leasing”.
Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione o ristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero
danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo; è facoltà delle parti stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Il premio della presene polizza non è soggetto a regolazione. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art 5 – Recesso per sinistro (Opzione base)
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In
ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 5 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa: vale 10 punti)
Non si applica al presente contratto
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 14 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Torino – Xxx Xxxxxx, 0.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno
garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 9%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 19 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 21 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente.
SEZIONE 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione (Opzione Base)
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l' uso di chiave vera anche se fraudolente;
b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l' impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino purché l' asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione (opzione migliorativa vale 10 punti)
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
d) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l' uso di chiave vera anche se fraudolente;
e) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l' impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
f) in modo clandestino purché l' asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
La garanzia è operante anche quando, per qualsiasi motivo, presso i fabbricati non esistano o non siano operanti mezzi di protezione e di chiusura sufficienti, con applicazione di uno scoperto del 20% minimo € 1.000 per sinistro.
Art. 2 – Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che 1' Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’assicurato o dal Contraente con dolo;
c) beni in rame
Art. 3 – Rischi coperti
La Società alle condizioni tutte della presente polizza, assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire o scoprire di avere subito in conseguenza degli eventi previsti nei seguenti articoli della presente Sezione 3, e più precisamente:
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Furto, rapina ed estorsioni di valori
Xxxxx, rapina ed estorsione di beni Portavalori
Furto e rapina apparecchiature elettroniche comprese quelle ad uso mobile
Per tutti gli eventi previsti dagli articoli della presente sezione le somme complessivamente assicurate sono
quelle indicate nelle apposite schede della Sezione 5 della presente polizza con le eventuali limitazioni ivi espresse.
La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Art. 4 – Furto, rapina ed estorsione di valori
La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali e diretti derivantigli da furto, rapina, estorsione di "Valori" avvenuti negli stabilimenti. Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro una somma superiore a quella indicata nella Sezione 5.
Art. 5 – Furto, rapina ed estorsione di beni
La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali e diretti derivantigli da furto, rapina, estorsione di "Beni" avvenuti negli stabilimenti. Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro una somma superiore a quella indicata nella Sezione 5.
Art. 6 – Portavalori
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita/sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:
a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi
c) rapina
commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.
Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall’assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.
La garanzia è prestata nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.
Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro e, complessivamente qualunque sia il numero di sinistri nell’annualità assicurativa, una somma superiore a quella indicata nella Sezione 5.
Art. 7 – Furto e rapina di apparecchiature elettroniche, comprese quelle ad uso mobile
La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di " apparecchiature elettroniche, comprese quelle ad uso mobile". Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro e, complessivamente qualunque sia il numero di sinistri nell’annualità assicurativa, una somma superiore a quella indicata nella Sezione 5.
Art. 8 – Garanzia rapina
Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l' assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all' esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Art. 9 – Garanzia estorsione
L’assicurazione è estesa al caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l’assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone.
Resta convenuto che la consegna delle cose assicurate deve essere effettuata all’interno dei locali descritti in polizza.
Art. 10 – Furto con destrezza
La garanzia, prestata a “primo rischio assoluto”, senza applicazione della regola proporzionale, è estesa al furto commesso con destrezza (compreso l’uso dell’ipnosi) ed alla misteriosa sparizione avvenuti all’interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purchè constatato e denunciato alla competente autorità pubblica.
Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro e, complessivamente qualunque sia il numero di sinistri nell’annualità assicurativa, una somma superiore a quella indicata nella Sezione 5
Art. 11 – Furto commesso da dipendenti
L' assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
Art. 12 – Archivi di documenti e registri
La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
Art. 13 – Guasti cagionati dai ladri
La Garanzia, prestata a “primo rischio assoluto” senza l’applicazione di franchigia, è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonchè ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro e, complessivamente qualunque sia il numero di sinistri nell’annualità assicurativa, una somma superiore a quella indicata nella Sezione 5
Art. 14 – Xxxxx commesso con chiavi autentiche
La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche, comprese quelle di cassaforti e armadi corazzati, sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.
Art. 15 – Garanzia per uffici
Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali.
Art. 16 – Atti vandalici
L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
Art. 17 - Furto commesso in occasione di scioperi e sommosse
La garanzia è estesa al furto commesso in occasione di scioperi e sommosse.
Art. 18 - Reintegro automatico
Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell' Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.
Art. 19 - Colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.
SEZIONE 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l' Assicurato od il Contraente deve:
a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza e la documentazione sia stata acquisita al Protocollo Generale del Contraente, specificando le circostanze dell' evento e l' importo approssimativo del danno, nonchè farne denuncia all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società l' Agenzia ed il numero di Polizza;
b) fornire successivamente alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l' indicazione del rispettivo valore, nonchè una copia della denuncia fatta all' Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l' ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'Assicurato od il Contraente deve altresì:
e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltrechè della realtà e dell' entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonchè facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno, sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 3 – Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza
L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.
Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.
Art. 4 – Nomina dei periti liquidatori
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve
effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della Provincia in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 5 – Mandato dei periti liquidatori
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 1 e 3 della presente Sezione;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali;
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 6 – Determinazione dell’ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 7 – Effetti cambiari
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:
a) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
c) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.
Art. 8 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 3, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alla Sezione 5 .
Art. 9 – Franchigia e scoperto
In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 5 , restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 10 – Pagamento dell’indennizzo
Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.
La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.
Art. 11 – Recuperi
In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:
a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell’indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l’indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla Sezione 5 per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.
SEZIONE 5 – RISCHI ASSICURATI, SOMME ASSICURATI, FRANCHIGIE, SCOPERTI, PREMIO
Art. 1 – Somme assicurate
Sono espressamente convenuti i seguenti limiti di indennizzo:
Descrizione | Limite per sinistro | Limite per anno |
Furto, rapina ed estorsione di valori | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
Furto, rapina ed estorsione di beni | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
Portavalori | € 35.000,00 | ======== |
Furto e rapina di apparecchiature elettroniche, comprese quelle ad uso | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
mobile | ||
Furto con destrezza | € 2.000,00 | € 5.000,00 |
Guasti cagionati dai ladri | € 10.000,00 | ======== |
Enti all’aperto | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Art. 2 – Franchigie e scoperti
Per qualsiasi tipo di danno è applicata una franchigia fissa ed assoluta di € (massimo 1.000,00) valida
per tutte le garanzie tranne dove indicata franchigia superiore.
Art.3 – Calcolo del premio
Descrizione
Somma
Assicurata
Tasso annuo
lordo (‰)
Premio annuo
Lordo
Furto, rapina ed estorsione di valori
Xxxxx, rapina ed estorsione di beni
Perdita di valori trasportati dai dipendenti
Furto e rapina di apparecchiature elettroniche, comprese quelle ad uso mobile
€ 150.000,00
€ 200.000,00
€ 35.000,00
€ 20.000,00
SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO
Premio annuo netto Imposte
TOTALE
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N°3 - POLIZZA FURTO
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................................
codice fiscale: ......................................................................................................................................................
nato a: ............................................................................................................................
il:
../../....
domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
societaria,
nella
sua
qualità
di:1..............................................................................................................................................................................
e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................
con sede legale in:
...............................................................................................................................................
Via/Piazza:
....................................................................................................
C.A.P. ................................
Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................
codice fiscale: ........................................................
Partita I.V.A.:
..............................................................
• avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
• consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa;
• consapevole che, con riferimento al sub-parametro “Condizioni di Garanzia (PTa)”, sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione).
• consapevole che, con riferimento al sub-parametro “Condizioni di Garanzia (PTa)”, non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.
• consapevole che per i sub parametri quantitativi (PTb), l’attribuzione del punteggio avverrà secondo il criterio della
proporzionalità specificato nel Disciplinare di Gara
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA
Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:
1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.
CONDIZIONI DI GARANZIA (PTa)
SUB PARAMETRO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO ASSEGNATO ALL’OPZIONE MIGLIORATIVA | OFFERTA DEL CONCORRENTE PER L’ OPZIONE MIGLIORATIVA(indicare con un segno di spunta l’opzione scelta) |
Si
No
Condizioni di garanzia 1 (PTa1) “Rinuncia al recesso per sinistro”
Si 10 pt No 0 pt
❑
❑
Si
No
Condizioni di garanzia 2 (PTa2) “Oggetto dell’Assicurazione”(Art. 1 Sez. 3)
Si 20 pt No 0 pt
❑
❑
(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)
FRANCHIGIA FRONTALE (PTb)
Franchigia fissa ed
assoluta per ogni sinistro
40
€ 1.000
VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
VALORE DI CAPITOLATO
(requisito massimo non superabile)
(art. 2 Sez. 6)
PUNTEGGIO
MASSIMO
ASSEGNABILE
FRANCHIGIA
Luogo e data Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore
........................................, lì ../../.... .................................................................................
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C)
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N° 3 – POLIZZA FURTO
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................................
codice fiscale: ......................................................................................................................................................
nato a: ............................................................................................................................
il:
../../....
domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
societaria,
nella
sua
qualità
di:2..............................................................................................................................................................................
e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................
con sede legale in:
...............................................................................................................................................
Via/Piazza:
....................................................................................................
C.A.P. ................................
Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................
codice fiscale: ........................................................
Partita I.V.A.:
..............................................................
avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse;
DICHIARA
che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il % rispetto
all’importo dei ricavi ;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:
i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
non è ammessa offerta superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l’attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall’applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
2 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.
Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,
€20.000,00=
PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
il concorrente presenta offerta con i seguenti valori
€ In cifre
PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE
(comprensivo di imposte e altre tasse)
Sviluppo del premio offerto
Descrizione | Somma Assicurata | Tasso annuo lordo (‰) | Premio annuo Lordo |
Furto, rapina ed estorsione di valori | € 150.000,00 |
Xxxxx, rapina ed estorsione di beni | € 200.000,00 |
Perdita di valori trasportati dai dipendenti | € 35.000,00 |
Furto e rapina di apparecchiature | |
elettroniche, comprese quelle ad uso mobile | € 20.000,00 |
Luogo e data Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore
........................................, lì ../../.... .................................................................................