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Condizioni Generali di Fornitura per il traffico commerciale internazionale
I. Ambito di applicazione
1. Le seguenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutte le forniture e prestazioni, anche future, (nel seguito indicate insieme "forniture") della società AUMA Riester GmbH & Co. KG (nel seguito "Fornitore") effettuate nei confronti di clienti ai sensi del punto I. 2. esclusivamente nel caso in cui non siano stati presi accordi diversi per iscritto. Le condizioni del Cliente non diventano contenuto del contratto, in particolare nemmeno se il Fornitore non si oppone espressamente all'inclusione di tali condizioni.
2. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano soltanto nei confronti di com- mercianti che agiscono nell'ambito della propria attività professionale o industriale (nel seguito "Cliente").
II) Stipula del contratto e contenuto del contratto
1. In linea di principio, le offerte del Fornitore sono senza impegno. Il Fornitore si ritiene vincolato alle proprie offerte in riferimento ai contenuti tecnici e ai prezzi per una durata di 3 mesi, purché nell'offerta non sia indicato un altro termine di vincolo. I contratti si originano solamente tramite la conferma d'ordine scritta del Fornitore o la propria fornitura.
2. I documenti consegnati dal Fornitore in relazione alla stipula del contratto come figure, disegni, indicazioni di peso e misure sono soltanto valori approssimativi, purché non siano stati espressamente definiti come vincolanti, e nella presente ogni responsabilità in relazione a tali documenti viene espressamente esclusa a termini di legge. Il For- nitore si riserva diritti di proprietà e di autore su preventivi, disegni e altri documenti messi a disposizione del Cliente; è vietato al Cliente renderli accessibili a terzi senza previo consenso scritto del Fornitore.
III. Prezzo e pagamento
1. I prezzi sono indicati in EUR e si applicano in mancanza di particolare accordo CPT luogo di destinazione concordato secondo Incoterms® 2010 più costi di trasporto e imballaggio e l'imposta sulle vendite se dovuta.
2. Per termini di consegna superiori a 2 mesi, il Fornitore è legittimato ad aumentare i prezzi concordati in conseguenza di eventuali notevoli variazioni dei costi salariali, di materiale, energia o materie prime sopraggiunte dopo il perfezionamento del con- tratto e non attribuibili alla propria volontà. Qualora un aumento di prezzo dovesse superare il 10 %, il Cliente ha diritto a recedere per iscritto dal contratto entro due settimane dall'arrivo della comunicazione dell'aumento di prezzo purché non abbia approvato il superamento dei costi.
3. In mancanza di particolare accordo, il pagamento deve essere saldato sul conto ban- cario del Fornitore senza alcuna detrazione entro 30 giorni dall'arrivo della fattura. I pagamenti si considerano saldati soltanto quando il Fornitore potrà disporne libera- mente presso la propria banca.
4. Fra i partner contrattuali potrà essere concordato che il Cliente apra un credito docu- mentario irrevocabile e non trasferibile tramite la propria banca o un'altra banca accet- tabile per il Fornitore. In questo singolo caso è stabilito che l'apertura del credito documentario sia eseguita conformemente alle Norme e Usi Uniformi CCI per crediti documentari NUU 600.
5. Il Cliente è autorizzato al blocco di pagamenti o alla compensazione con domande riconvenzionali del Cliente soltanto se le contropretese sono inconte- state o attestate in via definitiva e se sono adempiuti i requisiti di legge secondo l'Art. 120 e segg. del Codice svizzero delle obbligazioni.
6. In caso di ritardi nei pagamenti il Fornitore è legittimato a richiedere, fatti salvi gli ulteriori diritti e rivendicazioni a lui spettanti, interessi in misura del 18 % l'anno, fino al saldo definitivo e completo. Il Fornitore ha il diritto di rivalersi per un danno superiore che gli è stato causato da un ritardo di pagamento purché possa produrre il corrispon- dente giustificativo. Il Cliente ha il diritto di dimostrare che in conseguenza del ritardo di pagamento non si è originato alcun danno o soltanto un danno minore.
IV. Fornitura, data di consegna
1. La fornitura avviene, salvo diversamente concordato, CPT luogo di destinazione con- cordato secondo Incoterms® 2010.
2. Termini o date di consegna indicati o altrimenti concordati nella conferma d'ordine sono termini o date approssimativi e di conseguenza non vincolanti.
3. Il termine di consegna comincia dalla spedizione della conferma d'ordine, tuttavia non prima dell'adduzione dei documenti, autorizzazioni, nullaosta a cura del cliente neces- sari per la fornitura, o prima dell'arrivo di un anticipo o una cauzione di pagamento concordati e neanche prima della conferma di una lettera di credito concordata. Il termine di consegna è rispettato quando, entro la scadenza dello stesso, la merce è stata consegnata al vetturale nel magazzino spedizioni del Fornitore. Qualora debba svolgersi un collaudo di accettazione, è decisiva, tranne che in caso di negazione giu- stificata allo svolgimento del collaudo di accettazione, la data del collaudo di accetta- zione, ed eventualmente l'avviso della disponibilità al collaudo di accettazione.
4. Non è necessario informare il cliente dell'avvenuta consegna.
5. Eventi imprevisti, inevitabili e non imputabili al Fornitore (ad es., forza maggiore, scio- peri o serrate, guasti di esercizio, difficoltà nell’approvvigionamento di materiale o energia, ritardi di trasporto, carenza di manodopera, energia o materie prime, prov- vedimenti di autorità, oltre a difficoltà nel reperimento di autorizzazioni, in particolare licenze di importazione o esportazione) prolungano proporzionalmente il termine di consegna. Ciò vale anche quando gli impedimenti si verificano fra i subfornitori. Se l'impedimento non è soltanto di durata provvisoria, il Fornitore è legittimato a risolvere il contratto. Richieste di risarcimento danni del Cliente in questo caso sono escluse.
6. Eventuali modifiche desiderate dal Cliente prolungheranno il termine di consegna fino a quando il Fornitore non avrà verificato la loro fattibilità e, se il Fornitore le avrà accolte, in misura del tempo che sarà necessario per l'attuazione delle nuove specifi-
che nella produzione. Qualora la modifica desiderata interrompesse una produzione in corso, il Fornitore potrà preferire e concludere altri ordini. Il Fornitore non ha l'obbligo di tenere libere capacità produttive durante il rallentamento.
7. Nel caso in cui la spedizione venisse ritardata dietro richiesta del Cliente o in conse- guenza di circostanze non imputabili al Fornitore, saranno conteggiati al Cliente i costi originati dallo stoccaggio a partire da un mese dopo l'annuncio di merce pronta per la spedizione. Questi saranno pari a minimo lo 0,5 % dell'ammontare netto della fattura per ciascun mese di stoccaggio. Restano invariati ulteriori diritti legali del Fornitore.
8. Il rispetto del termine di consegna richiede l'adempimento degli obblighi contrattuali del Cliente.
9. Consegne parziali sono consentite e devono essere accettate dal cliente.
10. Il Fornitore ha il diritto di adempiere i propri obblighi contrattuali anche dopo la sca- denza della data di consegna concordata, se avrà indicato al Cliente il superamento della data di consegna e la nuova data di consegna. Il Cliente ha il diritto di opporsi al ritardo di esecuzione della fornitura entro un termine adeguato, purché possa dimo- strare che il ritardo rende inutile per lui la fornitura. Per maggiori spese necessarie originate in conseguenza del ritardo della consegna del Cliente, il Fornitore risponde soltanto secondo quanto indicato al punto IV. 11.
11. Il Fornitore risponde delle conseguenze di un ritardo di fornitura soltanto nel caso di intenzionalità e negligenza grave. In tutti gli altri casi, la responsabilità del Fornitore è esclusa a termini di legge.
V. Diritto di ritenzione
1. Il Fornitore potrà interrompere interamente o in parte l'adempimento dei propri obbli- ghi contrattuali quando, dopo il perfezionamento del contratto emerga che il Cliente non adempirà i propri obblighi contrattuali o li adempirà solo in parte. Ciò vale in particolare qualora il Cliente ottemperasse in modo insufficiente o con ritardo ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Fornitore o di terzi.
2. Il Fornitore non avrà l'obbligo di proseguire l'adempimento nemmeno qualora il Cliente prestasse una cauzione inficiabile a garanzia del corrispettivo secondo quanto indicato nelle disposizioni di diritto fallimentare applicabili.
VI. Passaggio dei rischi, riserva di fornitura da parte dei subfornitori
1. Il rischio legato al prezzo e alla prestazione si trasferisce al Cliente con la consegna al vetturale nel magazzino spedizioni del Fornitore (= luogo di consegna). Ciò vale anche quando si svolgono consegne parziali. Qualora debba svolgersi un collaudo di accettazione, questo è decisivo per il passaggio del rischio. Esso deve essere eseguito tempestivamente alla data prevista o dopo avviso di disponibilità al collaudo di accet- tazione. Il Cliente non potrà rifiutare l'accettazione per vizi non sostanziali.
2. L'obbligo di fornitura del Fornitore è soggetto alla riserva di fornitura puntuale e cor- retta del Fornitore da parte di subfornitori, salvo che la fornitura non puntuale e cor- retta non sia stata provocata almeno per negligenza grave del fornitore. Il Fornitore non risponde delle conseguenze di una prestazione mancata o difettosa del subforni- tore e potrà sciogliersi dal proprio obbligo di fornitura nei confronti del Cliente con una dichiarazione, se non l'avrà provocata né intenzionalmente né per negligenza grave.
VII. Riserva di proprietà
1. Il Fornitore si riserva la proprietà sull'oggetto della fornitura fino al pagamento com- pleto del prezzo di acquisto e di eventuali crediti accessori. Ciò vale anche quando singoli crediti o tutti i crediti avanzati dal Fornitore siano stati inseriti in una partita cor- rente e il saldo sia stato stabilito e approvato. Il Cliente assicurerà a proprie spese l'og- getto della fornitura contro perdita e danneggiamento in modo sufficiente a coprire il valore di riacquisto. Il Fornitore avrà l'obbligo di mostrare, dietro richiesta, la polizza assicurativa oltre alla ricevuta di pagamento dei premi. Il Cliente cede già adesso al For- nitore eventuali diritti rivendicabili in virtù del rapporto assicurativo, con la condizione che si annulleranno quando il Cliente assumerà la piena proprietà del bene. Il Fornitore accetta la cessione.
2. Quando terzi vogliono giustificare o esercitare un diritto sulla merce sottoposta a riser- vato dominio, il Cliente deve avvisare tempestivamente di ciò il Fornitore. I costi che scaturissero per difendere la merce sottoposta a riservato dominio dall'accesso di un terzo saranno a carico del Cliente, qualora non fosse possibile attribuirli al terzo.
VIII. Responsabilità per la fornitura di merce non conforme a un con- tratto
1. Il Cliente ha l'obbligo di esaminare la merce entro breve termine dalla consegna secondo quanto riportato al punto IV. 1 per individuare eventuali difetti di conformità con il contratto e di denunciare per iscritto al Fornitore il difetto di conformità della merce entro e non oltre 14 giorni dalla conoscenza o riconoscimento dello stesso. Il Cliente ha l'obbligo di specificare con esattezza la tipologia del difetto di conformità.
2. Nel caso di una denuncia di difetto di conformità con il contratto non rispondente a quanto sopra, il Cliente potrà appellarsi ai mezzi giuridici a lui spettanti secondo le presenti condizioni soltanto se il Fornitore avesse conosciuto positivamente i fatti che hanno causato il difetto di conformità della merce e li avesse taciuti con malizia.
3. Il Fornitore presta garanzia al Cliente nel caso di merce non conforme a un contratto (vizi materiali e giuridici) secondo quanto indicato alle seguenti disposizioni. Nel caso di garanzie aggiuntive e caratteristiche garantite concesse dal Fornitore si applicano i punti VIII. 4. e 5.
a) Il miglioramento tecnico della merce non giustifica difetti di conformità della pre- stazione con il contratto.
b) Il Fornitore si assume la responsabilità, ai sensi dell'Art. 42 della CISG, per l'assenza sulla merce di diritti di terzi derivanti da diritti di protezione industriale o di proprietà intellettuale soltanto per violazioni dei diritti di protezione avve
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nute nella Repubblica Federale Tedesca.
Il Fornitore dichiara tuttavia di non essere a conoscenza (senza particolare verifica) di violazioni dei diritti di protezione in altri Stati.
c) In caso di contestazioni giustificate, il Cliente potrà pretendere esclusivamente la riparazione della merce o, qualora ciò non fosse possibile, la fornitura sostitutiva di merce conforme al contratto.
d) Si escludono a termini di legge la rescissione del contratto, una riduzione del prezzo di acquisto e la rivendicazione di risarcimento danni.
e) Le dichiarazioni del Fornitore sul difetto di conformità della merce denunciato dal Cliente servono esclusivamente al chiarimento dei fatti, ma non rappresen tano un'ammissione di un difetto di conformità o di un difetto di conformità del contratto in piena regola.
f) Qualora il difetto di conformità fosse originato da un prodotto altrui essenziale, il Fornitore è legittimato a limitare la propria responsabilità in primo luogo alla cessione dei rimedi giuridici che gli spettano contro il fornitore del prodotto altrui,salvo che non fosse possibile soddisfare il diritto ceduto o attuarlo per altri motivi.
g) Nel caso in cui il Cliente o terzi eseguissero modifiche o interventi di riparazione non a regola d'arte sull'oggetto della fornitura senza preventiva autorizzazione del Fornitore, quest'ultimo non risponderà delle eventuali conseguenze.
4. Nel caso di una garanzia assunta, il Fornitore risponderà entro i limiti della garanzia della presenza delle caratteristiche della merce garantite.
5. Le caratteristiche garantite sono soltanto quelle che il Fornitore definisce espressa- mente come tali. La responsabilità del Fornitore per l'assenza delle caratteristiche della merce garantite è esclusa entro i limiti definiti dalla legge.
6. I diritti del Cliente in caso di fornitura di merce non conforme al contratto cadono in prescrizione entro i termini di prescrizione legali dall'inizio legale della prescrizione. Nel caso di responsabilità dovuta all'assunzione di una garanzia, il Fornitore risponderà secondo quanto definito nella garanzia.
IX. Risarcimento danni
1. Salvo altrimenti definito ai punti VIII. e IX. 2, il Fornitore risponderà, qualsiasi sia il motivo giuridico, di danni originati al Cliente soltanto se il danno sarà stato provocato da comportamento intenzionale o negligenza grave del Fornitore. In tutti gli altri casi, la responsabilità del Fornitore è esclusa a termini di legge.
2. Resta invariata la responsabilità del Fornitore per lesioni mortali, lesioni fisiche, danni alla salute e garanzie.
3. Le richieste di risarcimento danni contro il Fornitore secondo il punto IV. 11 e il punto
IX. 1 cadono in prescrizione dopo 12 mesi dall'inizio legale della prescrizione.
X. Responsabilità per persone ausiliarie
La responsabilità contrattuale per persone ausiliarie è esclusa a termini di legge. Ciò vale in particolare in relazione a garanzie assunte, caratteristiche garantite, altri vizi, trasporti e ritardo.
XI. Forma scritta, lingua contrattuale, luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile
1. Qualora una clausola delle presenti Condizioni Generali di Fornitura dovesse essere o diventare inefficace o qualora le Condizioni Generali di Fornitura contenessero una lacuna l'efficacia giuridica delle altre disposizioni resterà inalterata. Al posto della disposizione inefficace sarà considerata concordata una disposizione efficace che più si avvicinerà al senso e allo scopo inteso dalle Parti.
2. Per rendere efficaci modifiche, integrazioni o la risoluzione del contratto di comune accordo è necessaria la forma scritta. Lo stesso vale per altre dichiarazioni dei partner contrattuali che siano necessarie per la giustificazione, la conservazione o l'esercizio dei propri diritti, in particolare reclami per merce difettosa, scadenze fissate o dichia- razioni unilaterali di rescissione. Si considera forma scritta anche l'uso del telefax, della trasmissione remota di dati e della posta elettronica. In ogni caso il mittente potrà appellarsi a comunicazioni soltanto quando esse siano arrivate al destinatario. Nel caso in cui una comunicazione spedita tramite lettera raccomandata o mediante un'impresa di servizio corriere, attiva e affermata a livello internazionale, venisse recapitata in ritardo, sarà considerata arrivata nel momento in cui sarebbe stata recapitata in circo- stanze normali.
3. Qualsiasi comunicazione fra i partner contrattuali e ogni dichiarazione dei partner con- trattuali dovrà svolgersi in lingua tedesca o inglese.
4. In mancanza di accordi diversi, sarà luogo di adempimento per la fornitura della merce il luogo dello stabilimento in cui essa è stata prodotta; per tutte le altre prestazioni scaturite dal rapporto contrattuale con il Cliente sarà luogo di adempimento la sede principale del Fornitore.
5. Tutte le controversie, divergenze di opinioni o rivendicazioni originate da o in relazione con il rapporto contrattuale con il Cliente, incluso la sua validità, inva- lidità, infrazione o rescissioni, saranno decise tramite un processo di arbitrato conforme al regolamento di arbitrato internazionale svizzero della Swiss Xxxxxxxx' Arbitration Institution. Sarà applicata la versione del regolamento di arbitrato in vigore al momento della presentazione del ricorso. Sede del procedimento arbitrale è Zurigo. La lingua del procedimento arbitrale è l'inglese.
6. Sarà applicato il Diritto Svizzero unitamente alle disposizioni della Convenzione ONU sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili datata 11.04.1980 (CISG).
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