ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Fra:
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2014/
(da citare in tutta la corrispondenza)
1. Istituto di appartenenza : Università per Stranieri di Perugia Indirizzo completo : Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 Xxxxxxx 00000 Numero di telefono/fax : 075/0000000 - 075/5730901
Indirizzo di posta elettronica : xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
in seguito denominato “l'Istituto”
rappresentato da: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Rettore da una parte,
e
2. il sig./la sig.ra: Nato/a il: a: Codice Fiscale:
Indirizzo completo : Numero di telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Ciclo di Studi: I Ciclo (Laurea) □ II Ciclo (Laurea Magistrale) □ III Ciclo (Dottorato)
Corso di Laurea presso l’Istituto di appartenenza:
Codice ISCED: in seguito denominato il “Beneficiario”
Lo studente gode di:
□ un contributo finanziario con fondi dell’Unione europea
Anno di corso:
□ una mobilità senza contributo dell’Unione europea (“zero grant”)
□ una mobilità senza contributo dell’Unione europea ma con il contributo dell’Istituto o del Miur
□ un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi dell’Unione europea congiuntamente ad un periodo senza contributo dell’Unione Europea (“zero grant”) o ad un periodo con contributo dell’Istituto o del Miur
Il contributo finanziario con fondi dell’Unione europea include:
□ un contributo finanziario per bisogni speciali
□ un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate
Conto corrente n. ……………………………………. intestato a ,
presso la Banca …………………………………………………………………………………………...filiale n.
.............., via ……………………………………………………………………Codice postale Città
………………………………… codice ABI ……………… codice CAB….…...….……. codice CIN…………..……:
Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo:
Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studenti Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea (e/o proprio e/o del Miur) al Beneficiario per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell’ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Il Beneficiario accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) come descritto nell’Allegato I.
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITA’
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità
inizierà il | |
e si concluderà il | |
per un totale di mesi (giorni) |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Istituto ospitante [Se il Beneficiario partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quale parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante;] l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Beneficiario dovrà essere presente presso l’istituto ospitante.
Denominazione istituto ospitante | |
Codice ERASMUS (se del caso) | |
Paese |
2.3 Il Beneficiario percepisce: - una borsa finanziata dall’Unione europea per giorni (pari a mesi )
- una borsa finanziata dall’Istituto per giorni (pari a mesi )
- una bors finanziata dal Miur per giorni (pari a mesi ) [Se il Beneficiario:
- percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea, il numero di giorni in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
- gode di una borsa finanziata dall’Unione europea congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata dall’Unione europea; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 3 mesi in caso di studio.
- infine è senza contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0].
2.4 L’intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodo di mobilità eventualmente già effettuato all’estero nell’ambito del Lifelong Learning Programme, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa.
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records) (o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti) dovranno debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo dell’Unione europea per la mobilità è pari a Euro corrispondente ad Euro
per 30 giorni (1 mese)
3.2 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Beneficiario.
3.3 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
3.4 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Beneficiario potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
3.5 Il contributo dell’Istituto per il co-finanziamento della mobilità è pari a:
□ Euro 450,00 per le spese di viaggio; □ Euro per lo svolgimento della mobilità corrispondente ad Euro per 30 giorni (1 mese).
3.6 Il contributo del Miur per il co-finanziamento della mobilità è pari a € della mobilità corrispondente ad Euro per 30 giorni (1 mese)..
per lo svolgimento
3.7 L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
3.8 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo, a seguito del certificato di conferma di arrivo presso l’Università ospitante, il Beneficiario riceverà un pre-finanziamento di Euro , rappresentante l’80% dell’ammontare specificato nell’art. 3 comma 1, 6 e 7 per la borsa di mobilità e il 100% del contributo per le spese di viaggio. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Beneficiario invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
4.2 Se il pagamento di cui All’articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del beneficiario per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere la richiesta di rimborso.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 Copertura assicurativa sanitaria. Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).
Questa tessera, emessa dall’ente assicurativo del paese di residenza, è gratuita e dà diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni paesi) del proprio paese di provenienza. La tessera europea di assicurazione malattia:
• non è un'alternativa all'assicurazione di viaggio. Non copre l'assistenza sanitaria privata né costi come quelli del volo di ritorno al proprio paese di provenienza o relativi a beni persi o rubati;
• non copre i costi se si viaggia al solo scopo di ottenere cure mediche;
• non garantisce servizi gratuiti. I sistemi sanitari dei vari paesi sono diversi: determinati servizi che nel proprio paese sono gratuiti potrebbero non esserlo in un altro stato.
5.2 Assicurazione di responsabilità civile. L’Istituto ha stipulato un’assicurazione per tutti i suoi studenti al fine di tutelare la responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento in più sedi, nonché presso terzi, dell'attività universitaria. Ai sensi della clausola 2.2.del contratto la validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero (Polizza n. 062 00419442 con la compagnia INA Assitalia durata dal 30/06/2011 al 30/06/2016).
5.3 Assicurazione sugli infortuni sul lavoro. L’Istituto ha stipulato un’assicurazione per tutti i suoi studenti al fine di tutelare l’assicurato nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie. Ai sensi della clausola 2.5 della polizza Infortuni la validità si estende a tutto il mondo (Polizza n. 167/77/51520046 con la compagnia Unipol Assicurazioni durata 30/09/2011 – 30/09/2016).
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
[Applicabile solo per le mobilità che iniziano a partire dal 1 ottobre 2014 per le lingue disponibili sul dispositivo online]
6.1 Al Beneficiario sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità se la lingua di apprendimento del periodo svolto all’estero è tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, o ogniqualvolta sia stato così concordato con l’Istituto di appartenenza, fatta eccezione per i madrelingua. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente il proprio Istituto lì dove sia impossibilitato a sottoporsi alla verifica online.
6.2 [Ove applicabile] Il Beneficiario seguirà un corso di lingua [specificare la lingua ] online ai fini della preparazione per il periodo di mobilità all’estero, usufruendo della licenza. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente il proprio Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.
6.3 [Ove applicabile] Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è condizionato all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
7.1 Il Beneficiario, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al beneficiario per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
8.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Beneficiario in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
nome/cognome
Il Beneficiario
nome/cognome
Per l’Istituto
Firma Firma
Luogo e data Luogo e data
ALLEGATO I
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
Articolo 1: Responsabilità
ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, eccetto nei casi in cui ci siano accordi differenti con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX