PROGRAMMA DI MOBILITA’ OVERSEAS
PROGRAMMA DI MOBILITA’ OVERSEAS
Bando di selezione per assegnazione borse di studio riservato agli studenti della facoltà di <Facoltà>
ANNO ACCADEMICO <a.a. del bando>
Semestre <semestre>
Bando ed esito della procedura selettiva disponibile alla pagina web “Amministrazione Trasparente” del sito di Ateneo: xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxxx
• Scadenza per la presentazione della domanda di candidatura online: <data fine bando> ore 14:00
• Scadenza accettazione della borsa per gli studenti selezionati: entro 10 giorni dalla ricezione dell’email inviata dall’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE (AROF)
Sommario
ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI 3
ART. 1.2 - PAESI PARTECIPANTI 3
ART. 2 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA’ 3
ART. 2.2 REQUISITI ACCADEMICI E DI FACOLTA’ 4
ART. 2.3 REQUISITI LINGUISTICI 4
ART. 2.3.1 TEST LINGUISTICI PRESSO IL CLA 5
ART. 3 CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI 5
ART. 3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO 6
ART. 3.4 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 7
ART. 3.5 CONFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA 7
ART. 4 SEDI E POSTI DISPONIBILI 8
ART. 5.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA 8
ART. 5.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MOMENTO DELLA CANDIDATURA 9
ART. 6.1 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 10
ART. 7 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’ 10
ART. 7.1 LEARNING AGREEMENT ONLINE E RICONOSCIMENTO 11
ART. 8 RINUNCIA ALLA MOBILITA’ E SUBENTRI 12
ART. 9 PROCEDURE LOGISTICHE E DI ORGANIZZAZIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ 12
ART. 10 OBBLIGHI RECIPROCI DEGLI STUDENTI E DELL’UNIVERSITÀ OSPITANTE 13
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13
ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 13
ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI ART. 1.1 FINALITA’
Scopo principale delle borse di studio del Programma di mobilità Overseas (di seguito OVERSEAS) è di consentire agli studenti di svolgere parte del proprio corso di studi all’estero, sostituendo le attività formative previste dal proprio piano di studio in Sapienza con le attività formative dell’università ospitante scelta (compatibili per carico didattico ed obiettivi formativi) o di svolgervi ricerca finalizzata alla stesura della tesi1.
Gli studenti partecipanti a tale programma di scambio hanno l’opportunità di ottenere il riconoscimento (in termini di voti e di crediti) nella propria carriera accademica degli esami sostenuti presso l’Università ospitante, purchè concordati prima della partenza con il Responsabile accademico della Mobilità (RAM) tramite Learning Agreement/Change form e secondo quanto disposto dal “Regolamento per la Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodo di studio e formazione all’estero” (D.R. prot. n. 34218 del 13.05.2015).
Lo studente in mobilità riceve un contributo economico e ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l’Università ospitante senza il pagamento di ulteriori tasse di iscrizione2
La borsa di studio erogata in base al presente bando costituisce un rimborso di parte dei costi derivanti dalla permanenza all’estero del candidato vincitore, che dovrà provvedere a tutte le spese, incluse quelle per il visto, il viaggio, il vitto e l’alloggio ed eventuali tasse di partecipazione a programmi internazionali imposte dalla università ospitante, oltre ad accendere una eventuale polizza assicurativa per le spese sanitarie al momento della partenza.
Durante tutta la mobilità all’estero gli studenti dovranno risultare iscritti a Sapienza e potranno conseguire il titolo di studio (laurea, laurea magistrale o dottorato) soltanto dopo aver concluso il periodo di studio all’estero.
ART. 1.2 - PAESI PARTECIPANTI
L’elenco dei Paesi presso i quali è possibile svolgere la mobilità è il seguente:
- Paese 1
- Paese 2
- Paese 3
ART. 2 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA’
(Per i requisiti specifici stabiliti dalla Facoltà si veda art. 2.2) Per partecipare al bando è necessario:
− essere iscritto (anche part-time) a Sapienza, nell’a.a. <a.a. di iscrizione > ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca della facoltà di
<Facoltà bando>
1 In virtù dell’esistenza presso Sapienza di un programma di finanziamento già specificatamente dedicato a borse di studio per tesi all’estero, Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra- UE, pur mantenendo valida l’opportunità per i candidati di partecipare al bando con l’obiettivo di svolgere un periodo di mobilità all’estero per effettuare ricerca per la propria tesi, si riserva nell’ambito del presente bando, di dare priorità ai progetti dei candidati finalizzati a frequentare corsi e sostenere i relativi esami presso l’università di destinazione.
2 Gli studenti vincitori di borse di studio verso Paesi extra-UE sono tenuti al versamento esclusivo delle tasse di iscrizione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che, tuttavia, non è responsabile di eventuali spese di partecipazione imposte dalle università ospitanti agli studenti in mobilità.
− essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
− non essere residente nel o non avere la nazionalità del Paese in cui intende svolgere la mobilità;
− conservare lo status di studente fino a conclusione del periodo di studio all’estero e non conseguire il titolo prima del riconoscimento da parte del Responsabile Accademico di Mobilità (RAM) dell’attività formative svolta presso l’Ateneo estero;
− possedere adeguate competenze linguistiche richieste dall’Università ospitante (vedi art.
2.2.1).
Si precisa che:
- gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale, al terzo anno o fuori corso, che prevedono di laurearsi entro l’<a.a. del bando> possono partire durante il primo anno di laurea magistrale, solo se la mobilità si svolgerà nel II semestre dell’a.a. del bando. Tali studenti, che si candideranno sotto condizione, dovranno risultare iscritti ad un corso di laurea magistrale nell’ <a.a del bando> prima della partenza;
- gli studenti che, al momento della candidatura, sono iscritti al terzo anno di un corso di laurea triennale o al secondo anno di laurea magistrale o fuori corsi e che prevedono di laurearsi prima del periodo previsto per la mobilità all’estero non possono presentare domanda;
- gli studenti iscritti a un corso di dottorato potranno beneficiare del contributo solo se privi della borsa per dottorato di ricerca;
- Gli studenti iscritti oltre il 2° anno fuori corso incluso, possono candidarsi, ma è prevista una penalizzazione del punteggio finale (vedi art. 6.1).
ART. 2.1 INCOMPATIBILITÀ
Gli studenti che in passato hanno già svolto una mobilità con l’ex Programma Accordi Bilaterali beneficiando, quindi, di una borsa di mobilità extra-UE non potranno risultare ora assegnatari di una seconda borsa OVERSEAS sui medesimi fondi, a meno che non siano iscritti a cicli successivi della loro carriera accademica.
Non è consentito, altresì, fruire contestualmente alla borsa in oggetto di contributi erogati ad altro titolo, per scambi internazionali o soggiorni all’estero, su fondi della Sapienza.
La presente borsa non è cumulabile con i contributi erogati dal programma “Borsa di studio per tesi all’estero”.
Tuttavia, si può partecipare a più bandi nello stesso anno accademico, anche di altri programmi di mobilità, ma il periodo di studio deve essere diverso e non eccedere il periodo di massimo di mobilità all’estero definito dal Corso di Laurea.
ART. 2.2 REQUISITI ACCADEMICI E DI FACOLTA’
Possono candidarsi al bando gli studenti della Facoltà di <Facoltà> in possesso dei seguenti requisiti accademici:
- <Requisiti di Facoltà>
ART. 2.3 REQUISITI LINGUISTICI
I candidati dovranno essere in possesso del livello linguistico richiesto dall’Università ospitante di interesse riportato nell’elenco delle sedi disponibili (art. 4) al momento della presentazione della candidatura.
Nota bene: Se il requisito linguistico non è specificato, lo studente è tenuto a verificarlo sul sito dell’Università ospitante. Il raggiungimento del requisito linguistico richiesto dall’Università ospitante è comunque sempre responsabilità dello studente.
La conoscenza linguistica, se richiesta in candidatura (art. 2.2), potrà essere attestata in una delle seguenti modalità:
1) con il/i test superato/i in una delle sessioni dell’a.a. corrente, presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), prima di concludere la candidatura online oppure
2) con il test CLA superato nell’a.a. precedente sempre con finalità di mobilità europea/internazionale. Gli studenti che non intendono avvalersi di questa possibilità, possono scegliere di sostenere nuovamente il test presso il CLA. In questo caso, il nuovo risultato ottenuto (minore, superiore o test non superato per la lingua in cui si ripete la prova) sostituirà il precedente oppure
3) secondo il dettato dei requisiti linguistici, come stabiliti dalla Facoltà all’art. 2.2.
Nota bene: il test del CLA non esonera lo studente dalla verifica e dal rispetto dei requisiti linguistici richiesti dall’Università ospitante, cui lo studente è tenuto ad attenersi per usufruire della mobilità presso tale sede.
ART. 2.3.1 TEST LINGUISTICI PRESSO IL CLA
I test, per le sole lingue veicolari, FRANCESE, INGLESE, PORTOGHESE, SPAGNOLO, TEDESCO, saranno effettuati dal CLA, in presenza, secondo le modalità e le scadenze previste alla seguente pagina web: xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxx/xxx-xxxx-xxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx- internazionale .
Il risultato del/dei test sarà pubblicato su Moodle e sarà trasferito in candidatura solo se lo studente aprirà il form di candidatura collegandosi a questo link: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
entro e non oltre la scadenza del bando.
L’attestato relativo al risultato conseguito al test di conoscenza linguistica verrà rilasciato esclusivamente a chi, effettuato il test prima della scadenza del bando OVERSEAS, sarà stato selezionato e avrà accettato l’assegnazione della borsa di studio.
Tale attestato, che NON è una certificazione linguistica ai sensi di legge, potrà essere scaricato direttamente dalla propria pagina personale.
ART. 3 CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ART. 3.1 ASPETTI GENERALI
I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche circoscritte nel periodo continuativo di mobilità assegnata.
Per poter beneficiare della borsa di studio, lo studente assegnatario di mobilità dovrà, tassativamente prima della partenza, firmare il contratto di mobilità e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell’assegnazione della mobilità stessa.
È consentito fruire del contributo soltanto una volta per ciascun ciclo di studio.
La borsa non è cumulabile con altri contribuiti Sapienza (borse per tesi all’estero, borse Erasmus+ o di altri programmi di mobilità), ad esclusione della borsa per il diritto allo studio erogata da Laziodisco.
ART. 3.2 IMPORTO E DURATA DELLA MOBILITA’
La borsa di studio è erogata dall’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio – Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE (AROF) ed è pari a 700€ netti al mese per i primi 5 mesi di mobilità. A partire dal 6° mese di mobilità, l’importo è fissato a 500€ netti al mese, come da delibera del CdA. n 426/19 emanata in data 17.12.2019.
La borsa di studio sarà corrisposta in relazione alla durata effettiva e continuativa della mobilità, attestata dai certificati di arrivo e partenza firmati dall’Università ospitante e nel rispetto del suo calendario accademico e nei limiti dei “mesi borsa” indicati all’art.4
La durata della mobilità non potrà essere inferiore a 3 mesi (90 giorni) e non superiore a 12 mesi (2 semestri consecutivi).
Per durate superiori ai 3 mesi, è riconosciuto l’intero contributo mensile a partire dal 16° giorno di permanenza presso l’Università ospitante, come da tabella sotto riportata (4 mesi o 3 mesi e 16 giorni). Il conteggio dei giorni trascorsi presso l’Università ospitante sarà effettuato in modo automatico dall’applicativo di gestione della mobilità, che terrà in considerazione la durata di ogni mese come avente 30 giorni e non quella solare.
La seguente tabella riassume i contributi corrispondenti alla durata della mobilità:
Mesi borsa | Permanenza minima | Importo totale |
3 mesi | 90 giorni | 2100€ |
4 mesi | 3 mesi e 16 giorni | 2800€ |
5 mesi | 4 mesi e 16 giorni | 3500€ |
6 mesi | 5 mesi e 16 giorni | 4000€ |
10 mesi | 9 mesi e 16 giorni | 6000€ |
11 mesi | 10 mesi e 16 giorni | 6500€ |
12 mesi | 11 mesi e 16 giorni | 7000€ |
Ai fini dell’erogazione della borsa faranno sempre fede i certificati di arrivo e partenza firmati dall’Università ospitante nel rispetto del calendario accademico.
Non saranno comunque erogate ulteriori mensilità di borsa in caso di permanenza superiore ai mesi borsa.
Per mobilità di un semestre per studio (3, 4, 5 o 6 mesi), eventuali prolungamenti di mobilità potranno essere concessi ma senza contributo.
Nota bene: per esigenze di bilanciamento del numero delle mobilità in entrata ed in uscita, il prolungamento del periodo di mobilità non potrà essere richiesto per istituzioni di Australia, Canada e Stati Uniti.
La mobilità per ricerca tesi finanziabile è di un minimo di 3 mesi e fino a un massimo di 4.
Per mobilità di due semestri consecutivi, previsti dall’accordo bilaterale sottoscritto con l’Università ospitante, la durata della mobilità deve essere almeno di 9 mesi e 16 giorni.
Non saranno erogati contributi per mobilità di 7, 8 e 9 mesi.
Per maggiori dettagli, si prega di prendere visione delle norme di dettaglio alla seguente pagina del sito di Sapienza: xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx
ART. 3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO
Ai sensi dell’art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all’art. 1, comma 3 del decreto legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito con modificazioni, dalla legge n.170 dell’11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative.
ART. 3.4 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
L’erogazione della borsa avviene secondo le modalità contenute nel contratto di mobilità che verrà sottoscritto dallo studente assegnatario e AROF – Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE e altresì di seguito riportate:
MOBILITA’ DI UN SEMESTRE
La permanenza minima deve essere di 90 giorni (3 mesi) e l’erogazione della borsa avviene in 2 tranche:
- 70% dell’importo totale entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto a titolo di anticipo del contributo;
- 30% o saldo al rientro, previa presentazione e verifica dei certificati di arrivo e partenza caricati dall’Assegnatario sulla propria pagina personale dell’applicativo informatico Organizer Accordi Bilaterali (OAB) e firmati dall’Università ospitante, a conferma del periodo effettivo di mobilità svolta, oltre alla documentazione richiesta in fase di assegnazione della mobilità.
MOBILITA’ DI DUE SEMESTRI
In caso di mobilità di 2 semestri consecutivi, la permanenza minima dovrà essere di 10 mesi o 9 mesi e 16 giorni, come descritto all’art. 3.
L’erogazione della borsa avviene in 2 tranche secondo le modalità previste per la mobilità di un semestre.
Il contributo effettivo finale (saldo) verrà calcolato tenendo in considerazione le date riportate sui certificati di arrivo e partenza firmati dall’Università ospitante e comunque sempre nel rispetto del calendario accademico e della durata massima di permanenza prevista.
ART. 3.5 CONFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA
La documentazione relativa alla mobilità sarà sottoposta a verifica da parte AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE.
Qualora la suddetta documentazione non risultasse conforme sarà richiesta la restituzione parziale o totale dei contributi erogati.
Alla restituzione della borsa potrà essere sottoposto lo studente che:
- non abbia sostenuto esami o svolto la ricerca per tesi concordata per un minimo di 12 CFU e ottenuto conseguentemente il riconoscimento dei crediti maturati all’estero;
- abbia concluso prima dei 90 giorni minimi la sua mobilità;
- abbia ricevuto come prima rata della borsa di studio un importo superiore a quello complessivo per l’intera durata della mobilità. La durata effettiva della mobilità sarà attestata dal certificato di arrivo e partenza (modulo reso disponibile sulla pagina personale dello studente assegnatario);
- il periodo di frequenza non risultasse continuativo;
- abbia dichiarato il falso (si veda art. 5.3)
- abbia rinunciato alla mobilità dopo la firma del contratto (si veda art. 8)
Il saldo della borsa potrà non essere riconosciuto allo studente nel caso in cui:
- Si sia laureato prima della riconsegna della documentazione di fine mobilità presso AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE senza quindi procedere al riconoscimento degli esami o della ricerca tesi prevista nel corso della mobilità;
- non fornisca tutta la documentazione di fine mobilità richiesta da AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE entro i termini stabiliti nel contratto di mobilità.
ART. 3.6 PROLUNGAMENTO DELLA MOBILITA’
Eventuali richieste di prolungamento per un ulteriore semestre per motivi di studio o di ricerca tesi potranno essere avanzate dall’Assegnatario entro 30 giorni dal termine della mobilità attraverso l’apposito modulo disponibile sulla pagina personale. Il prolungamento potrà essere accordato:
- previa accettazione da parte dell’Università ospitante della richiesta di prolungamento;
- previa compilazione di un change form con l’inserimento di almeno ulteriori 12 CFU, rispetto al learning agreement inizialmente predisposto, da far riconoscere al rientro;
- previa approvazione del prolungamento e del change form da parte del RAM ed eventualmente del Responsabile accademico dell’accordo.
Il prolungamento, anche se accordato, non prevede l’erogazione di ulteriori mensilità di borsa di studio.
Nota bene: per esigenze di bilanciamento del numero delle mobilità in entrata ed in uscita, il prolungamento del periodo di mobilità non potrà essere richiesto per istituzioni di Australia, Canada e Stati Uniti.
ART. 4 SEDI E POSTI DISPONIBILI
Tra le sedi sottoelencate, lo studente potrà selezionare al massimo 2 destinazioni. L’elenco delle Università ospitanti potrebbe subire modifiche anche dopo la pubblicazione del bando, in caso l’Università ospitante comunichi eventuali variazioni dei posti disponibili o dei requisiti di ammissione. L’ordine di priorità indicato al momento della candidatura sarà criterio vincolante per l’assegnazione della sede nel caso in cui il candidato risulti vincitore in più sedi.
Si fa presente che la mobilità potrà essere effettuata dallo studente durante il primo o secondo semestre dell’a.a. del bando, nel rispetto delle scadenze di registrazione stabilite dall’Università ospitante.
Per potere formulare, con consapevolezza, il progetto formativo (Learning Agreement) che vi si intenderà svolgere, lo studente dovrà consultare (prima di presentare la candidatura) le informazioni disponibili sul sito internet delle Università ospitanti verificando autonomamente l’offerta didattica ed il calendario accademico.
Nella scelta delle Università in elenco, si prega di fare attenzione al livello di lingua richiesto per poter frequentare i corsi prescelti (vedi art. 2.2.1) e ai requisiti stabiliti per ciascuna sede.
Di seguito l’elenco delle sedi disponibili, i relativi requisiti e mensilità:
<Università partner associati al bando>
(Paese) Nome Università | Responsabile Accademico | Requisiti di Facoltà | Requisiti linguistici | Numero borse | Mesi borsa |
ART. 5 CANDIDATURA
ART. 5.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA
La domanda di candidatura on line è disponibile alla pagina: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
Il termine ultimo per la compilazione e l’invio della candidatura online è il <data fine bando> ore 14.00.
Le domande inviate oltre l’orario di scadenza indicato, saranno automaticamente scartate dal sistema (anche se la compilazione è stata iniziata prima della summenzionata scadenza).
Al seguente indirizzo di posta elettronica sarà, invece, possibile inviare tutti i quesiti relativi al presente bando ed alle modalità di compilazione della candidatura: <Responsabile e email del responsabile del bando>
Per la presentazione della candidatura, è obbligatorio l’utilizzo dell’account di posta elettronica istituzionale (xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx0.xx).
Questo sarà l’unico contatto utilizzato per tutte le comunicazioni relative al Bando e successive procedure.
Al termine della compilazione della candidatura, lo studente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, un’email di conferma della sua candidatura. Pertanto, è cura di ciascun candidato verificarne il ricevimento, controllare l'esattezza dei dati forniti e comunicare tempestivamente eventuali errori di compilazione/ricezione a: <Responsabile e email del responsabile del bando>
Il corretto invio della candidatura è attestato unicamente dalla ricezione dell’email di conferma inviata allo studente.
Non sarà possibile integrare, modificare o annullare successivamente alla data di scadenza del bando le domande presentate, sia per errori formali sia sostanziali.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande i cui dati risultino incompleti o mendaci o prive dei documenti richiesti (art. 5.2).
ART. 5.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MOMENTO DELLA CANDIDATURA
Per completare correttamente la candidatura, gli studenti interessati devono compilare tutti i campi del modulo online e assicurarsi di aver effettuato l’upload dei seguenti documenti, da intendersi quali parte integrante della candidatura:
− una fotocopia del passaporto o del documento di identità in corso di validità.
− un CV aggiornato in formato Europass (modello scaricabile dal seguente sito: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx) debitamente firmato;
− (LA SI/NO) per i candidati che seguiranno corsi e sosterranno esami presso
l’Università ospitante firmato dal RAM compilando l'apposito template disponibile in candidatura con un minimo di 12 CFU di esami Sapienza da far riconoscere al rientro L'elenco dei RAM dei corsi di studio è disponibile a questo link:
xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-
internazionale-0 selezionando la facoltà di appartenenza;
− (SI/NO) per il lavoro di ricerca per tesi: una breve sintesi del progetto di ricerca, corredata da una lettera del relatore che attesti l’avvenuta assegnazione e che approvi il programma relativo, per un minimo di 12 CFU da far riconoscere sul totale dei CFU previsti per la tesi finale.
− (SI/NO) lettera motivazionale;
− certificazione linguistica (vedi art. 2.2)
− <altri documenti richiesti per la selezione>
ART. 5.3 CONTROLLI
Si informa che, in base all’art.71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme e l’incompatibilità della borsa per la mobilità in oggetto con contributi erogati ad altro titolo, per scambi o soggiorni internazionali all’estero su fondi di Sapienza.
Nel caso in cui, dai controlli effettuati sulle singole informazioni risultasse una falsa dichiarazione ai fini dell’attribuzione dei contributi di mobilità per l’estero, il contributo stesso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già corrisposte, ferma ogni eventuale responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci rese.
ART. 6 GRADUATORIE
ART. 6.1 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le domande pervenute entro i termini e conformemente alle condizioni stabilite dal presente bando saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Preside, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- carriera accademica costituita dalla media ponderata al momento dell’invio della domanda di candidatura, calcolata sul numero degli esami sostenuti con profitto e registrati su Infostud. La Commissione avrà comunque la facoltà di tenere in considerazione eventuali esami sostenuti successivamente all’invio della candidatura e comunque entro e non oltre la conclusione della procedura di selezione. (PUNTEGGIO: fino….)
- pertinenza e qualità del programma di esami tramite compilazione del Learning Agreement (PUNTEGGIO: fino a …)
- del progetto di ricerca per tesi proposto dal candidato. (PUNTEGGIO: fino…)
- Lettera Motivazionale (PUNTEGGIO: fino a …)
- documenti allegati alla domanda (PUNTEGGIO: fino a…)
- a partire dal 2° anno fuori corso e per ogni anno a seguire, lo studente avrà una penalizzazione di punteggio pari a – 5 punti.
Nota Bene: Il fuori corso va riferito all'anno accademico in cui lo studente è in mobilità.
< COLLOQUIO SI/NO> A seguito di tale valutazione, la Commissione sottoporrà/ i candidati ad un colloquio motivazionale e di verifica della conoscenza della lingua straniera richiesta dall’Università ospitante. Orario e sede del colloquio sarà comunicato agli studenti idonei tramite posta elettronica istituzionale all’indirizzo indicato nella domanda di candidatura. (PUNTEGGIO: fino a 20)
In occasione di tale colloquio, i candidati saranno tenuti a portare con sé un documento di riconoscimento. La mancata presentazione di detto documento o la mancata presentazione al colloquio costituirà motivo di esclusione dalla selezione.
La Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria provvisoria degli idonei, che sarà pubblicata sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxxx.
Nell’assegnazione della mobilità, a parità di punteggio, avranno priorità gli studenti che non hanno mai fruito di una mobilità OVERSEAS per motivi di studio.
La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi 10 giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxxx.
N.B. La pubblicazione della graduatoria con relativa assegnazione di sede non costituisce automatica accettazione allo svolgimento della mobilità da parte dell’università ospitante, in quanto quest’ultima può riservarsi il diritto di non accettare lo studente nominato per qualsiasi ragione accademica o di carattere amministrativo. Pertanto, solo gli studenti in possesso della lettera di accettazione inviata dall’università ospitante beneficeranno della borsa di studio per lo svolgimento della predetta mobilità.
ART. 7 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITA’
Il verbale della Commissione di esame con i risultati della selezione verrà trasmesso ad AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE, che entrerà in contatto con i candidati vincitori tramite posta elettronica per la procedura di assegnazione della borsa di studio e la firma del contratto di mobilità.
La formale accettazione online della borsa di studio dovrà avvenire entro 10 giorni consecutivi dalla ricezione dell’email inviata da AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE. La mancata osservanza del suddetto termine sarà intesa in termini di rinuncia.
Tale formale accettazione comporta l’impegno dei candidati vincitori a seguire i rispettivi periodi di studio all’estero secondo il calendario accademico ed il programma di studio definito dal Learning Agreement che specifica i corsi da frequentare o il programma di tesi.
La mobilità dovrà svolgersi nel I o nel II semestre dell’anno accademico del bando con partenze così dettagliate:
MOBILITA’ I SEMESTRE:
Per studio: entro e non oltre il 15 ottobre e comunque nel rispetto dell’inizio dell’attività accademica presso l’Università ospitante;
Per ricerca per tesi: entro e non oltre il 15 dicembre e comunque nel rispetto dell’inizio dell’attività di ricerca concordata con il docente straniero supervisore dell’attività.
MOBILITA’ II SEMESTRE:
per studio: entro e non oltre il 31 marzo e comunque nel rispetto dell’inizio dell’attività accademica presso l’Università ospitante;
per ricerca per tesi: entro e non oltre il 30 giugno e comunque nel rispetto dell’inizio dell’attività di ricerca concordato con il docente straniero supervisore dell’attività.
Lo studente avrà diritto alla borsa di studio solo dopo:
- aver ricevuto dall’Università ospitante la lettera di accettazione/invito (inviata direttamente allo studente, al referente dell’accordo o ad AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE e con un minimo di accettazione di 90 giorni);
- aver compilato il Learning agreement online e aver ricevuto l’approvazione del RAM (art. 7.1);
- aver firmato il contratto di mobilità e preso parte all’incontro informativo presso AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE.
La sottoscrizione del contratto e l’adempimento di tutte le procedure richieste da AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE dovranno espletarsi a partire da 60 giorni prima dell’inizio della mobilità e concludersi non oltre 10 giorni prima dall’effettiva partenza pena la decadenza della borsa.
Come da direttive MUR, ai fini della rendicontazione dei fondi erogati per le borse di studio, AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE provvederà ad acquisire direttamente da Infostud il dato ISEE degli studenti assegnatari delle borse stesse, se dichiarato.
ART. 7.1 LEARNING AGREEMENT ONLINE E RICONOSCIMENTO
Ai sensi del “Regolamento per la Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodo di studio e formazione all’estero” (D.R. prot. n. 34218 del 13.05.2015) nell’ambito del programma di della
mobilità OVERSEAS, gli studenti di Sapienza hanno l’opportunità di fruire di un periodo di studio all’estero i cui esiti sono convalidati e trasferiti direttamente in carriera.
A tal fine, lo studente che abbia accettato la sede assegnata è tenuto a compilare un piano di studio ufficiale online (Learning Agreement – LA) tramite la sua pagina personale.
Il Learning Agreement online definisce l’attività didattica da svolgere all’estero (esami e/o ricerca tesi) ed inoltre:
- viene predisposto prima della partenza e solo dopo la conferma dell’assegnazione della borsa di studio e l’accettazione della stessa da parte dello studente;
- dovrà essere approvato dal Responsabile Accademico della Mobilità (RAM – elenco disponibile qui: xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx- mobilita-internazionale-0).
- dovrà essere compilato dallo studente in accordo con il Responsabile accademico dell’accordo, il RAM e l’Università ospitante al fine di garantire il superamento dei relativi esami/tesi all’estero e il conseguente riconoscimento dei crediti ottenuti;
- dovrà prevedere un minimo di 12 CFU di esami Sapienza da far riconoscere al rientro anche in caso di ricerca tesi. Per le mobilità di 2 semestri consecutivi, il minimo di CFU da far riconoscere al rientro è 24.
Nota bene: Il numero minimo di crediti per il riconoscimento è da considerarsi sugli esami Sapienza inseriti nella carriera dello studente e non sul numero di crediti di esami stranieri che lo studente intende fare all’estero.
La definizione e la conseguente approvazione del LA online sono obbligatorie e vincolanti ai fini della fruizione della mobilità e l’erogazione della borsa di studio, pena l’esclusione della mobilità stessa.
ART. 8 RINUNCIA ALLA MOBILITA’ E SUBENTRI
L'accettazione della mobilità OVERSEAS è un serio impegno assunto dal candidato. Gli assegnatari sono invitati a limitare le rinunce a casi gravi e comprovati di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto tramite la pagina personale dello studente, per consentire il subentro del primo candidato dall’elenco degli idonei in tempo utile per l’organizzazione del periodo di mobilità.
Ai candidati che omettano di comunicare la propria rinuncia, ovvero ne diano comunicazione tardiva e la cui rinuncia avvenga successivamente all’accettazione della borsa di mobilità, verrà chiesta la restituzione dell’eventuale anticipo di borsa già ricevuto.
I candidati assegnatari di una borsa di mobilità OVERSEAS che in un secondo tempo risultassero vincitori anche di una borsa del programma Erasmus+ o di un altro programma per lo stesso periodo di mobilità dovranno comunicare ad AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra- UE a quale posto intendono rinunciare, pena l’esclusione da entrambi.
In caso di rinuncia, AROF - Settore Internazionalizzazione didattica e mobilità extra-UE su conferma da parte del Responsabile accademico dell’accordo e del Responsabile del procedimento procederà all’assegnazione della mobilità agli studenti successivi in graduatoria che quindi potranno essere convocati via email ed essere invitati a dare riscontro entro 10 giorni, pena la revoca della mobilità.
ART. 9 PROCEDURE LOGISTICHE E DI ORGANIZZAZIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ
Gli assegnatari, solo dopo esser stati nominati all’Università ospitante ed essere stati contattati da quest’ultima, dovranno autonomamente provvedere alla compilazione dell’application form di studente di scambio internazionale seguendo le indicazioni dell’Università ospitante.
Inoltre, tutti i candidati vincitori dovranno altresì provvedere a munirsi della documentazione e dei permessi necessari per la partenza e richiesti dal Paese ospitante (passaporto, visto, lettera di invito o dichiarazione dell’università ospitante, alloggio ecc.).
ART. 9.1 ASSICURAZIONE
L’Assegnatario, per il periodo di mobilità all’estero, è assicurato da Sapienza per responsabilità civile e infortuni solo durante lo svolgimento di attività accademiche (xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx) e che pertanto è tenuto a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura sanitaria durante il periodo all’estero, secondo le modalità previste dall’Università e dal Paese ospitante.
ART. 10 OBBLIGHI RECIPROCI DEGLI STUDENTI E DELL’UNIVERSITÀ OSPITANTE
Gli assegnatari sono tenuti ad attenersi al regolamento interno ed alle norme di disciplina dell’università ospitante. Alla fine dei corsi, essi dovranno sostenere i relativi esami secondo i programmi e le modalità previste. L’automatico riconoscimento delle attività didattiche dietro presentazione di idonea documentazione sarà stato preventivamente approvato dal RAM, in termini di voto e crediti ottenuti, mediante la firma del Learning Agreement online.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di candidatura saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni e delle successive fasi del progetto nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal nuovo Regolamento Europeo n. 679 del 27.4.2016 – GDPR (General Data Protection Regulation) nonché dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali).
L’informativa è disponibile all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxx_xx.xxx
ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il responsabile del procedimento, per le informazioni, i ricorsi e le procedure di esclusiva competenza della “Sapienza” Università di Roma, è <nome del referente bando>, indirizzo e-mail <contatto del referente bando>
ART. 13 TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Il termine entro il quale si presume di concludere e pubblicare gli esiti della selezione è ………
DATA SCADENZA: <data fine bando> ore 14.00