Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE PULIZIE E MULTISERVIZI
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/22 del 7.02.2002 e pubblicato in G.U. n. 57 dell’8 marzo 2002, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL, UILT e dalle associazioni di categoria CONFAPI-UNIONSERVIZI, LEGACOOP-ANCST, CONFCOOPERATIVE – FEDERLAVORO e SERVIZI,CONFINDUSTRIA – FISE, AGCI – ANCOSEL
Art. 1
Tentativo preventivo di conciliazione
Ai sensi dell’art. 2, c. 2, della legge n. 146/90, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell’allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente CCNL1
Art. 2 Proclamazione e preavviso
L’effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l’indicazione della data e dell’ora di inizio e termine dell’astensione nonché l’indicazione dell’estensione territoriale della stessa.2
1 Ai sensi della delibera di orientamento n. 03/116 del 17 luglio 2003, in mancanza di espressa previsione nell’ambito dell’accordo in oggetto, “il periodo entro il quale – ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell’ambito della stessa vertenza – la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento”.
2 Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003. Cfr. anche la delibera n. 03/32 del 13 febbraio 2003, in tema di scioperi spontanei. Si segnala, inoltre, che, con note del 12 settembre 2003 e 1°marzo 2004, è stata segnalata, a tutte le confederazioni sindacali e alle organizzazioni sindacali di categoria, la necessità che tutte le comunicazioni inviate alla Commissione rechino in calce la firma di almeno un responsabile delle organizzazioni sindacali interessate. V. anche la delibera del 1°aprile 2004, in tema di applicazione della legge n. 146/1990 e succ. modd. in caso di assemblea, con la quale la Commissione ha deliberato che: “l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è
La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data dell’effettuazione dello sciopero, sia all’impresa che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/90.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle XX.XX. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le XX.XX. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni.
Art. 3 Durata
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.
Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l’utenza.
Art. 4
Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva – anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da XX.XX. diverse – è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.3
Art. 5 Sospensione dello sciopero
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l’immediata ripresa del servizio.
Art. 6
Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, co. 6, della legge n. 146/90, l’impresa, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione
assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 300/1970… e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi; ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove incidente su servizi pubblici essenziali”.
3 In materia di rarefazione, v. delibera interpretativa della Commissione n. 00/225 del 12 ottobre 2000.
agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.4
In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall’impresa anche al committente.
L’impresa ha altresì l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell’art. 4 commi 4 e seguenti della legge n. 146/90.
Al fine di consentire all’impresa di garantire e rendere nota all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.
Art. 7
Individuazione delle prestazioni indispensabili
1. Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/90 quelle relative a:
a. servizi in sale operatorie, sale di degenza, pronto soccorso e servizi igienici in ambienti sanitari ed ospedalieri;
b. servizi in asili nido, scuole materne ed elementari e servizi in comunità di particolare significato (carceri, caserme, ospizi), con particolare riguardo ai servizi igienici; alla raccolta di rifiuti in ambienti particolari (es. mense e refettori, ecc.) nei servizi di cui alla presente lettera;
c. servizi in locali adibiti a pronto soccorso, infermeria presso impianti aeroportuali e assimilabili;
d. gestione e controllo degli impianti e relativi servizi di sicurezza strumentali alla erogazione dei servizi pubblici essenziali.
2. I servizi di pulizia strumentali all’erogazione di servizi pubblici essenziali saranno assicurati in modo da garantire la funzionalità del 50% dei servizi igienici destinati agli utenti, nonché la rimozione dei rifiuti organici, nocivi e maleodoranti, onde garantire l’agibilità dei locali e/o mezzi di trasporto in maniera da consentire comunque l’erogazione dei servizi pubblici essenziali.
4 Ai sensi della delibera di orientamento interpretativo n. 04/285 bis, “nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente protetti dei cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare l’informazione all’utenza con la relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella predeterminazione delle misure sul piano organizzativo”
Art. 8
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili
A) Le prestazioni indispensabili di cui al precedente art. 7, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione. L’impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma entro 20 giorni dalla valutazione di idoneità del presente Codice da parte della Commissione di Garanzia.
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall’impresa è oggetto di informazione e di esame preventivi tra l’impresa stessa e la RSU, o, in mancanza, le RSA, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.
In caso di rilevante dissenso, le parti potranno adire il Prefetto che deciderà sulla materia.
Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili razionalmente individuate. In tal caso, l’impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi all’individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.
B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l’ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente Codice di regolamentazione.
Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori o in riposo o in ferie qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.
Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i rappresentanti della RSU, ovvero, in mancanza, delle RSA e/o delle XX.XX. proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all’art. 9. L’impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Codice di regolamentazione.
I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l’elenco del personale inserito nel piano delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all’art. 7.
Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l’impresa procederà a chiamare i dipendenti
immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
L’impresa dà tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
Art. 9
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il personale di cui al precedente art. 8 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell’integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
Art. 10
Astensione collettiva dal lavoro straordinario
Art. 11
Campo di applicazione
Il presente Codice di regolamentazione si applica ai lavoratori delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, indipendentemente dalla forma giuridica. Il Codice predetto, relativamente all’erogazione delle prestazioni indispensabili e all’individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/90.
Art. 12
Salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto
Le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 7 già garantite, determinate dalla specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall’art. 13, primo comma, lettera a), legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000.
Art. 13 Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
In ottemperanza all’art. 4, c. 1, della legge n. 146/90, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione
5 Si segnala che alla delibera n. 98/76 del 19 novembre 1998, sopra citata, ha fatto seguito la delibera
n. 03/130 dell’11 settembre 2003, con la quale la Commissione ha formulato orientamenti di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario.
6 In tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori ai sensi dell’art. 4, comma 1,
l. n. 146/1990 e successive modificazioni, x. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x. 00/000 del 22 aprile 2004.
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2,
COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/90.
Art. 1
Fermo restando che l’interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal CCNL medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Art. 2
A) Livello aziendale
La titolarità dell’iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, è riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, costituite nell’ambito delle XX.XX. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.
La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla Direzione Aziendale, di apposita domanda che deve contenere l’indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell’accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l’esame di cui al comma precedente.
Questa fase dovrà essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello territoriale.
B) Livello territoriale
Entro 2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell’Associazione Datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Tale fase dovrà terminare entro 2 giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello nazionale.
C) Livello nazionale
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l’Associazione Datoriale convoca le competenti XX.XX. nazionali di categoria per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Tale fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell’intera procedura.
Art. 3
Al fine di garantire la continuità del servizio, l’attivazione della procedura sospende
le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l’autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all’art. 2, lettera A), lettera B), lettera C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 5
I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà, in coerenza con il fine di cui all’art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Art. 6
Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell’esame della predetta questione, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 7
Le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 2, secondo comma, della legge n. 146/90 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
Art. 8
Fatte salve le disposizioni degli Accordi Interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del CCNL nei casi di controversia collettiva di competenza delle XX.XX. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 146/90, è la seguente:
1) entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle XX.XX. nazionali, le associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
2) Questa fase si esaurisce entro i 7 giorni successivi al primo incontro.
3) Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata.
4) Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.
5) Per l’intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 02/22 Valutazione accordo del settore pulizia Seduta del 7.2.2002
LA COMMISSIONE
su proposta del Xxxx. Xxxxxxxxxxx, nel proc. n. pos. 10208 ha adottato, all’unanimità, la seguente delibera.
PREMESSO
1. che il servizio delle pulizie è un servizio pubblico essenziale ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto concerne la tutela della vita, della salute e della sicurezza della persona e, più in generale, l’erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali rispetto ai quali il servizio di pulizie si pone come servizio strumentale;
2. che in data 31 maggio 2001, corrispondendo ad uno specifico invito della Commissione di Garanzia, è stato trasmesso l’accordo di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i soli servizi considerati pubblici essenziali ai sensi di legge, sottoscritto dai sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILT del settore pulizie e dalle associazioni datoriali CONFAPI-UNIONSERVIZI, LEGACOOP-ANCST, COONFCOOPERATIVE – FEDERLAVORO e SERVIZI, CONFINDUSTRIA – FISE, AGCI – ANCOSEL in data 25 maggio 2001;
3. che la Commissione con delibera dell’8 novembre 2001, n. 01/125 in sede di provvisoria regolamentazione ex art. art. 13, lett. a), l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha valutato parzialmente idoneo l’accordo sottoscritto in data 25 maggio 2001 dalle parti sopra menzionate ed ha contemporaneamente provveduto ad elaborare una propria proposta integrativa sulle prestazioni indispensabili;
4. che le parti dopo l’invio della proposta integrativa della Commissione hanno chiesto di essere sentite in audizione congiuntamente con nota del 21 dicembre 2001;
5. che in data 15 gennaio 2002 presso la sede della Commissione di Garanzia le XX.XX. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILT e le associazioni di categoria CONFAPI-UNIONSERVIZI, LEGACOOP-ANCST, CONFCOOPERATIVE – FEDERLAVORO e SERVIZI,CONFINDUSTRIA – FISE, AGCI – ANCOSEL hanno sottoscritto, dopo la ulteriore mediazione della Commissione, il nuovo testo dell’accordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero, per tutti i lavoratori delle pulizie recependo integralmente la proposta integrativa della Commissione sull’art. 7, di cui alla delibera dell’8 novembre 2001, sopra menzionata;
6. che con nota della Commissione del 16 gennaio 2002, prot. n. 558 l’accordo è stato inviato, secondo quanto prescrive la legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, alle associazioni degli utenti perché esprimessero il loro parere sull’accordo medesimo;
7. che in data 21 gennaio 2002 l’associazioni degli utenti ADOC, con nota n. prot. 015/2002/CP/sp, ha inviato il parere positivo sull’accordo;
8. che in data 30 gennaio 2002 la FISE ha inviato una nota con la quale ha comunicato che in data 29 gennaio 2002 anche l’O.S. UGL – Igiene Ambientale ha sottoscritto l’accordo del 15 gennaio 2002;
CONSIDERATO
1. che l’accordo impegna i sindacati a garantire il 100% del servizio in una serie di strutture, dalle sale operatorie, agli asili nido;
2. che anche per quanto riguarda i servizi di sicurezza affidati alle imprese di pulizia questi sono garantiti al 100%;
3. che le parti hanno sottoscritto la proposta della Commissione relativa ad una garanzia generale di un minimo di servizio di pulizia da garantire in caso di sciopero in ogni struttura o mezzo di trasporto adibita a servizio pubblico;
4. che riguardo a tutte le altre clausole dell’accordo lo stesso risulta conforme alle regole previste dalla legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000;
VALUTA IDONEO
l’accordo nazionale sulle prestazioni minime da garantire in caso di sciopero per il settore pulizie sottoscritto in data 15 gennaio 2002 presso la sede della Commissione di Garanzia dalle Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Igiene Ambientale, e dalle associazioni di categoria Confapi- Unionservizi, Legacoop-Ancst, Confcooperative-Federlavoro e Servizi, Confindustria-Fise, Agci-Ancosel;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell’Interno, al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle associazioni CONFAPI-UNIONSERVIZI, LEGACOOP- ANCST, CONFCOOPERATIVE-FEDERLAVORO e SERVIZI, CONFINDUSTRIA-FISE, AGCI-ANCOSEL ed alle XX.XX. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTRASPORTI, UGL – Igiene Ambientale.