URGENZA" CON CASA DI CURA CITTÀ DI PAVIA E ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO, GRUPPO SAN DONATO EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 D.G.R. N. X/2933 - PROVVEDIMENTI
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 102 / 2021 del 25/03/2021
Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA
- URGENZA" CON CASA DI CURA CITTÀ DI PAVIA E ISTITUTO CLINICO XXXXX XXXXXX, GRUPPO SAN DONATO EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 D.G.R. N. X/2933 - PROVVEDIMENTI
OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" CON CASA DI CURA CITTÀ DI PAVIA E ISTITUTO CLINICO XXXXX XXXXXX, GRUPPO SAN DONATO EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 D.G.R. N. X/2933 - PROVVEDIMENTI
vista la seguente proposta di deliberazione n. 160/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
• AREU è un’Agenzia Sanitaria costituita dalla Regione Lombardia con il compito di coordinare e promuovere l’evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull’intero territorio di riferimento, sviluppando l’integrazione a rete dell’assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
• l’AREU, nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
a. l’attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente alle Aziende e agli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera
RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto “Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento”;
ATTESO che la citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l’altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall’AREU;
RICHIAMATA, inoltre, la D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 con oggetto “Determinazioni in merito al miglioramento dell’attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza” nel cui allegato 4 sono fornite le necessarie indicazioni per attuare la collaborazione tra sistema dell’emergenza territoriale e rete ospedaliera;
ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che “In caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di
Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere …” e si sottolinea che la descritta modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di rapporto convenzionale con AREU;
RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto “X.X.X. x. XXXX/0000 xxx 00.00.0000”, xxxxxxx le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all’organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, la quale prevede in particolare che gli adempimenti e le responsabilità, sia di ordine organizzativo-logistico/economico sia sanitario, sono totalmente a carico delle singole Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso ad AREU;
DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 221 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933 che necessitino di un supporto organizzativo all’attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell’ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
RAVVISATA la necessità per AREU, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali ai sensi delle citate D.G.R. n. VIII/9014/2009 e della D.G.R. n. X/2933 di provvedere alla predisposizione di un nuovo testo di accordo quadro, in via pattizia, con le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Xxxxx Xxxxxx, Gruppo San Donato;
PRESO ATTO, quanto sopra premesso, che in ossequio alle D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 e D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Xxxxx Xxxxxx, Gruppo San Donato hanno inoltrato idonee istanze per stipulare una convenzione triennale per ottenere un supporto organizzativo all’attività di trasporto sanitario secondario dalla propria sede all’ASST più vicina o altra idonea struttura sanitaria di ricovero e cura, dotata di competenze sanitarie e specialistiche non presenti presso le Strutture stesse, prot. AREU n. 2883 del 25.02.2021;
DATO ATTO la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo indicativamente entro 30’) un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l’ASST di Pavia o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
PRECISATO che:
Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l’attivazione della SOREU da parte dell’Istituto di Cura, sono di seguito descritte:
• la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
• l’Istituto di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l’accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell’Istituto di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la
responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell’équipe sanitaria del DEA dell’ASST di Pavia. E’ facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l’Istituto di Xxxx decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall’ Istituto di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l’Istituto di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
• per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Casa di Cura e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
DATO ATTO che la convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 28.02.2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.03.2021, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti dell’Istituto, nelle more del perfezionamento dell’accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l’indirizzo PEC;
EVIDENZIATO che le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Xxxxx Xxxxxx, Gruppo San Donato riconoscono ad AREU il rimborso dei costi sostenuti per tutti le prestazioni di trasporto e assistenza erogate, in base ai valori medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 sostenuti dall’AREU per l’espletamento del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera, e così definiti:
• per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
• per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
Gli Istituto di cura riconoscono sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.
PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati:
1. di prendere atto della stipula dell’accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l’AREU e le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Xxxxx Xxxxxx, Gruppo San Donato, con sede in Pavia (PV), per definire il supporto organizzativo all’attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime a quella dell’ASST Pavia, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze
mediche specialistiche non presenti presso le Case di Cura;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 28.02.2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.03.2021 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso le Strutture, nelle more del perfezionamento dell’accordo e con esclusione del tacito rinnovo. Sarà possibile effettuare il rinnovo dell’accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto;
3. di precisare che l’accordo in parola si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo indicativamente entro 30’) un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l’ASST di Pavia o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l’attivazione della SOREU da parte dell’Istituto di Cura, sono di seguito descritte:
• la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
• l’Istituto di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l’accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell’Istituto di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell’équipe sanitaria del DEA dell’ASST di Pavia. E’ facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l’Istituto di Cura;
• decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall’ Istituto di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l’Istituto di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
• per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Casa di Cura e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall’AREU per l’espletamento del servizio, saranno introitati dall’Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all’esercizio 2021 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB, le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Xxxxx Xxxxxx, Gruppo San Donato riconoscono ad AREU:
• per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
• per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
Gli Istituto di cura riconoscono sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Xxxxxxx, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Il Direttore Sanitario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI
TRA
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale
E
L’Istituto di Cura Città di Pavia di Istituti Clinici di Pavia e Vigevano SpA (di seguito per brevità Istituto di Cura), con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, C.F./P.IVA 00182770180 in atto rappresentata dall’ ing. Xxxxx Xxxxxxxxx quale legale rappresentante.
PREMESSO CHE
• che la X.X.X. x. XXXX/0000 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l’altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;
• la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante “Determinazioni in merito al miglioramento dell’attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza”, nell’allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell’emergenza territoriale e rete ospedaliera;
• la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell’art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione CDC - Agenzia delle Entrate n.
(oppure, in caso di bonifico a favore di XXXX, usare la seguente dicitura)
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.
AGEDP2MI|REGISTRO UFFICIALE|4352|11-01-2021
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Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
• l’Istituto di Cura, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;
• l’Istituto di Cura non è dotato di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all’interno della struttura e garantisce l’assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dall’Istituto di Cura alla struttura ospedaliera; l’Istituto di Cura inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l’ASST di Pavia già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 Oggetto
La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo
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(indicativamente entro 30’) un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l’ASST di Pavia o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.
ART. 3 Condizioni Operative
Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo- dipendente e le circostanze che prevedono l’attivazione della SOREU da parte dell’Istituto di Cura, sono di seguito descritte.
La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.
L’Istituto di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l’accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell’Istituto di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell’équipe sanitaria del DEA dell’ASST di Pavia. E’ facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l’Istituto di Xxxx decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall’ Istituto di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l’Istituto di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di
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soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.
Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l’Istituto di Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx di cui ai recapiti telefonici 0382.433689 e, quale referente sanitario, il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx di cui ai recapiti telefonici 0382.433689.
Art. 4 Condizioni economiche
Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) l’Istituto di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.
Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), l’Istituto di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU. L’Istituto di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.
L’Istituto di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di la pec relativa alla fattura elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali
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di riferimento per MSB e MSA2.
In sede di rinnovo dell’accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l’effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del servizio.
ART. 5 – Rapporti
Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l’espletamento dell’attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.
ART. 6 – Durata
Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 1 marzo 2021per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l’Istituto di Cura nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.
Entrambe le parti possono recedere dall’accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx – per l’Istituto di Cura.
Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l’indirizzo PEC.
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In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell’Istituto di Cura, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l’ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.
ART. 7 – Imposte ed oneri
Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell’imposta di bollo, sono a carico dell’Istituto di Cura.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
ART. 8 – Controversie
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.
ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento
Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
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ART. 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Letto, approvato e sottoscritto, data dell’ultima sottoscrizione.
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Istituto di Cura Città di Pavia di Istituti Clinici di Pavia e Vigevano SpA rappresentata dal Legale Rappresentante Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx
Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Istituto di Cura Città di Pavia di Istituti Clinici di Pavia e Vigevano SpA rappresentata dal Legale Rappresentante Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx
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