REGIONE SICILIANA
REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale Enna Xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 0/0, 00000 Xxxx
Capitolato speciale d’appalto Procedura Aperta per l’affidamento del service full risk di microinfusori d’insulina, mediante accordo quadro, per il fabbisogno di anni 0, xxxxx XX.XX.XX. xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx;
Lotto 1 CIG 624890792E Lotto 2 CIG 6249437E8B Lotto 3 CIG 6249443382 Lotto 4 CIG 62494476CE Lotto 5 CIG 0000000000
Metodo di scelta del contraente: Accordo quadro col metodo di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006 in favore del prezzo più basso;
Criterio di affidamento: procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro ai sensi art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006;
Importo complessivo presunto di spesa, comprensivo degli oneri per i rischi di interferenze,
€ 41.304.000,00 oltre eventuale IVA (compreso il periodo di eventuale rinnovo di anni due).
Costo della sicurezza, non assoggettabili a ribasso €. 0,0 (zero,%) per le misure di sicurezza da interferenza
UO RESPONSABILE: | U.O.C. Provveditorato ed Economato U.O. Appalti e Forniture |
RESPONSABILE DELLA UO: | Dott. Libera F. Carta Tel.0000-000000. fax. 0000.000000 |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: | Rag. X. Xxxx Xxxxxxxx Tel. 0000-000000, fax 0000.000000 |
RESPONSABILI ARTICOLAZIONI AMMINISTRATIVE RICHIEDENTI: | Direzione Sanitaria Aziendale delle AA.SS.PP. di Enna, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa |
PARTE I DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. (Definizioni Generali)
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda sanitaria. Per Azienda sanitaria o A.S.P. si intende l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna quale capofila per il Bacino Orientale della Regione Sicilia;
b) Impresa concorrente. Per impresa concorrente s’intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara, sia in forma singola sia in forma associata;
c) Impresa aggiudicataria. Per impresa aggiudicataria s’intende quell’impresa concorrente risultata aggiudicataria dell’appalto, secondo le modalità di cui al presente capitolato.
d) Impresa esclusa. Per Impresa esclusa s’intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara, perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme, tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione dalla gara.
e) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del medesimo soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato.
f) Legale rappresentante del raggruppamento d’imprese. E’ il legale rappresentante dell’impresa mandataria, che risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
g) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
h) Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale l’Azienda, con le modalità di seguito previste, manifesta la sua volontà di utilizzare il contratto, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.
i) Regolamento degli Appalti: D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 di attuazione del D. X.xx 12/04/2006, n. 163;
Art. 2. (Normativa di riferimento)
Il presente appalto è regolato, in via gradata:
a) Dalle clausole del presente capitolato speciale d’appalto, che costituiscono manifestazione di volontà di tutti gli accordi intervenuti con la fornitrice, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali e alla documentazione prodotta;
b) Dalle prescrizioni del bando di gara approvato;
c) Xxxxx disposizioni del capitolato generale d’oneri di competenza dell’Azienda Sanitaria;
d) Dalla normativa comunitaria in materia, ove applicabile;
e) Dalle norme di contabilità di Stato;
f) Dalle norme regionali in materia;
g) Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti o che, comunque, abbiano carattere dispositivo;
h) Dalle regole e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nei provvedimenti in esso richiamati, nella eventualità che esista e sia allegato al presente;
i) Dalle disposizioni contenute del D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui la fornitrice dichiara di avere esatta conoscenza;
Le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche dove intervengano variazioni di mercato e/o modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per la fornitrice, quest’ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere od a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
PARTE II NORME GENERALI INTRODUTTIVE ALLA GESTIONE.
Art. 3 (Oggetto dell’appalto e condizioni particolari)
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto principale l'affidamento a una pluralità di ditte ritenute idonee e quindi accreditate all’erogazione del servizio full risk per la presa in carico dei soggetti aventi bisogno di microinfusori d’insulina ed ogni attività atta a garantire la corretta erogazione del piano di
cura ai soggetti aventi diritto delle AA.SS.PP. insistenti nel Bacino orientale della Regione Sicilia (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna), mediante accordo quadro, per il fabbisogno di anni 4. decorrente dalla data di effettivo inizio del servizio in ogni singola ASP, rinnovabile per ulteriori anni due, da eseguire secondo le modalità e caratteristiche indicate nell’Allegato “B”, il cui valore è meramente indicativo e non tassativo.
Il valore complessivo della gara (compreso il periodo di eventuale rinnovo), al netto dei costi per rischi da interferenza che sono pari a zero € 0,00 in quanto il servizio è svolto al domicilio degli assistiti, ma comprensivo dei costi propri per la sicurezza (L. 81/2008) delle singole ditte concorrenti, cosi determinato: La valorizzazione presunta complessiva dell’appalto (compreso il periodo di eventuale rinnovo di anni due), è determinata dalle indicazioni di spesa annua fornite dalle singole Aziende distinti per singolo lotto, arrotondati e riportati nella sottostante tabella quale stima presunta.
Lotti | ASP CATANIA | ASP ENNA | ASP MESSINA | ASP RAGUSA | ASP SIRACUSA |
Lotto 1 | € 650.000,00 | € 150.000,00 | € 450.000,00 | € 160.000,00 | € 250.000,00 |
Lotto 2 | € 1.300.000,00 | € 260.000,00 | € 1.250.000,00 | € 290.000,00 | € 225.000,00 |
Lotto 3 | € 250.000,00 | € 45.000,00 | € 550.000,00 | € 57.000,00 | € 31.000,00 |
Lotto 4 | € 550.000,00 | € 19.000,00 | € 270.000,00 | € 20.000,00 | € 29.000,00 |
Lotto 5 | € 6.000,00 | € 72.000,00 | |||
Stima Annua Totale | € 2.750.000,00 | € 474.000,00 | € 2.526.000,00 | € 527.000,00 | € 607.000,00 |
Totale annuo € 6.884.000,00 X 6 anni (durata contrattuale compreso il periodo di eventuale rinnovo di anni due ) € 41.304.000.00 eventuale iva esclusa
Stante le misure di contenimento della spesa imposte dalle vigenti Norme Nazionali e Regionali (c.d. Spending Review.), obiettivo delle Aziende, oltre alla ricerca del miglior livello qualitativo assistenziale, è la razionalizzazione e contenimento dei propri costi gestionali, per cui la formulazione del presente disciplinare, tiene conto di tali misure regolando meccanismi di compensazione che consentano alle singole ASP di ricercare economie di scala, anche con ulteriori negoziazioni con le ditte affidatarie, uniformando i diversi contratti tuttora in essere ed evitando duplicazione di costi per forniture e/o servizi consimili, per l’erogazione del servizio in argomento.
Art. 4 (Condizioni Particolari)
L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Impresa affidataria la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'attività e, in generale, di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza ad assumere l’appalto, anche in relazione al ribasso da essa offerto sugli importi stabiliti dall'Azienda Sanitaria.
Le Aziende Sanitarie in caso di prescrizioni dirette e/o infungibili ogni ASP utilizzerà le condizioni economiche offerte dalla ditta fornitrice del bene richiesto, anche se non risulterà accreditata dall’esito della presente procedura, senza che la ditta abbia nulla a che pretendere;
Il servizio è da erogare su tutto il territorio delle A.S.P. del Bacino Orientale della Regione Sicilia, facenti parte dell’accordo quadro sulla base del soddisfacimento del fabbisogno dei pazienti residenti e/o domiciliati assistiti dalle A.S.P. suddette nonché in xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx e/o convalescenza ove il singolo assistito abbia a trovarsi, limitatamente al territorio nazionale.
L'ASP di Catania stipulerà contratto esclusivamente con la ditta che avrà formulato il prezzo più basso fra i vari lotti posti in gara.
Il servizio in argomento potrà essere rescisso in caso di interventi Normativi Nazionali e Regionali, nel settore o nei beni oggetto della presente procedura, senza che le ditte abbiano nulla a che pretendere;
Art. 5 (Durata del contratto)
Il presente appalto avrà durata quadriennale, dalla data di effettivo inizio del servizio.
L’Azienda/e, con proprio atto motivato, si riserva/no, a proprio insindacabile giudizio, fatte le opportune valutazioni di convenienza, sia sulla qualità che sulla regolarità della fornitura resa dall'impresa affidataria, la facoltà di contrattare con la predetta, alla scadenza, un rinnovo del contratto per un periodo non superiore comunque ad anni due, alle stesse condizioni pattuite, fatta salva la revisione periodica di cui all’art.115 del X.X.xx 163/2006 e s.m.i.
In ogni caso, l'impresa affidataria avrà l'obbligo di continuare la fornitura/servizio alle condizioni economiche pattuite, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.
Art. 6 (Contestazioni, controversie, penalità)
Abusi e deficienze dell'appaltatore:
Poiché la gestione contemplata nel presente Capitolato Speciale è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria non può per nessuna ragione sospenderla, eseguirla in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirla in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l’Azienda ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio e ciò qualora la Ditta diffidata non ottemperi agli obblighi assunti. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso d’inadempienza o negligenza. L'ammontare della penale varia secondo la gravità dell'inadempienza accertata secondo quanto normato dal successivo art. 54, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Verificandosi due volte detti abusi o deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Azienda con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria.
Disdetta del contratto da parte della Ditta:
Qualora la Ditta dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’Azienda, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione delle forniture ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta, in sede di liquidazione, dalle fatture in scadenza. L’Azienda ha facoltà di esercitare i diritti indicati nel presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.
Art. 7 (Procedure e criterio di affidamento)
L’accordo quadro sarà definito in conformità a quanto previsto dall’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
La procedura non è finalizzata a identificare un unico aggiudicatario per lotto, ma a identificare i soggetti idonei a fornire il servizio oggetto della seguente procedura (HCP).
L'affidamento della fornitura del servizio sarà effettuato, per singoli lotti, in favore della/e ditta/e, ritenuta/e “accreditata/e”, ossia idonea a partecipare alla fornitura in argomento che avrà formulato offerta ritenuta conforme, al prezzo più basso, secondo la graduatoria finale. Le rimanenti ditte, che saranno risultate conformi e qualificate dalla Commissione all’uopo nominata, saranno “accreditate” e potranno, eventualmente a loro discrezionalità, adeguare la loro offerta a quella più bassa.
All’interno dell’accordo quadro, per la scelta dell’operatore economico cui affidare di volta in volta la presa in carico del paziente, il criterio adottato è il seguente:
• Indicazioni fornite dallo specialista prescrittore sulle specifiche esigenze del paziente;
Ai sensi del 3° comma dell’art. 81 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. la stazione appaltante può decidere di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il prezzo offerto non potrà essere gravato da nessuna spesa aggiuntiva. Le condizioni economiche espresse in sede di gara, rimarranno invariate e vincolanti per tutta la durata contrattuale, costituendo il corrispettivo pattuito per l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo interventi legislativi alle tariffe, fatta salva la revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 115 del X.x.xx 163/2006. Soggetto ed indirizzo a cui possono richiedersi il capitolato d’oneri ed i documenti complementari del capitolato speciale d’appalto nonché della documentazione relativa alla procedura in argomento si potrà prendere visione tutti i giorni, esclusi i festivi, dalla ore 10.00 alle ore 13.00 presso la U.O.C. Servizio Provveditorato, Servizio Appalti e Forniture dell’A.S.P. di Enna, sito in Xxxx, Xxxxx Xxxx xx.0/0, numero telefonico 0000.000000, fax 0000-000000. Nell’istanza per ottenere copia del capitolato e relativo bando, che deve pervenire all’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 0 (xxx) giorni prima della data fissata per la celebrazione della gara, devono essere specificate la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale e la partita IVA;
Sarà possibile scaricare il C.S.A. ed allegati anche sul sito xxx.xxx.xxxx.xx/xxxxx di gara, con le modalità indicate all’art. 64.
E’ consentito sostituire e/o integrare un’offerta già presentata con una nuova, a condizione che sia rispettato il termine perentorio di scadenza.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’affidamento.
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte non sottoscritte in originale;
Art. 8 (Modalità di aggiudicazione)
L'affidamento dell’accordo quadro avverrà, in favore delle ditte ritenute conformi e quindi accreditate dalla Commissione all’uopo nominata in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del X.X.xx 12/04/2006, n. 163, per singoli lotti, secondo le modalità e prescrizioni indicate nel presente CSA ed Allegato “B”. Distintamente per ciascun lotto, saranno giudicate idonee al servizio le ditte collocate in graduatoria, determinata dal prezzo più basso offerto o dallo sconto percentuale più elevato, che entreranno a far parte dell’Accordo Quadro. Le condizioni economiche espresse in sede di gara, rimarranno invariate e vincolanti per tutta la durata contrattuale, costituendo il corrispettivo pattuito per l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, fatta salva la disciplina di adeguamento del valore contrattuale di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006; Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che presenteranno offerta pari o superiore ai valori posti a base d’asta e/o presunti di spesa. La commissione di gara procederà inoltre a esaminare il documento contenente i dettagli dei costi della sicurezza, valutando la congruità dell’offerta sulla base della verifica di compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente con la normativa concernente le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 9 (Modalità di esecuzione del servizio) Secondo le indicazioni e modalità di cui all’Allegato “B” Disciplinare tecnico. Modalità di fornitura e tempi di consegna
L’ASP tramite le proprie articolazioni strutturali è il referente gestionale deputato al collegamento tra le ditte accreditate facenti parte dell’accordo e i singoli assistiti. Le articolazioni delle A.S.P. competenti, su richiesta dei medici specialisti, attivano la scelta del fornitore con il criterio indicato in premessa. L’affidatario deve garantire in ogni caso la regolarità e la tempestività delle forniture trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile e urgente, tale da non ammettere sospensioni e/o mancanze nella somministrazione della terapia stessa.
L’affidatario deve consegnare quanto richiesto, qualora non già fornito in ambiente ospedaliero, direttamente al domicilio del paziente e deve provvedere all’installazione e messa in funzione con le modalità prescritte nella richiesta. La segnalazione all’ASP delle avvenute consegne e forniture deve avvenire mediante invio di copia dei relativi documenti di trasporto, recanti l’indicazione delle quantità corrispondenti e controfirmate dall’assistito.
I pazienti sono tenuti al corretto uso e alla buona conservazione dell’apparecchiatura ricevuta in dotazione, rispondendo dei danni provocati, pertanto sarà cura anche delle ditte affidatarie diffondere adeguata informazione agli stessi; In caso di cessazione della terapia l’aggiudicatario, su segnalazione dell’assistito o suo familiare e/o dell’A.S.P., deve provvedere a ritirare l’apparecchiatura entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in merito, senza alcuna pretesa economica dalla data di effettiva cessazione della prestazione.
CAPO II – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Art. 10 (Requisiti richiesti)
Per la partecipazione alla presente gara il soggetto candidato deve possedere:
a) requisiti morali e professionali;
b) adeguata capacità finanziaria ed economica;
c) idonea capacità tecnica.
Art. 11 (Requisiti morali e professionali)
A dimostrazione del possesso dei requisiti morali e professionali, il soggetto candidato allega obbligatoriamente all’offerta, pena l’esclusione, la dichiarazione redatta sulla base del modello allegato “A“, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta istante attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali analiticamente indicati nello stesso modello. La firma in calce alla dichiarazione, che deve essere autentica, non richiede autenticazione, detta dichiarazione dovrà, però, essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Art. 12 (Documentazione di carattere generale)
La documentazione di carattere generale da allegare all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, è la seguente: BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente:
a) copia del presente capitolato d’xxxxx, timbrato e firmato per accettazione su ogni foglio. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare, pena l’esclusione, la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose, ai sensi dell’art. 1341 c.c.;
b) documento attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio a norma dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, pari al 2% dell’importo a base d’asta di ogni singolo lotto per il quale si intende partecipare. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’Impresa concorrente, in contanti, mediante versamento presso la tesoreria dell’Azienda di cui al successivo art. 53, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, mediante deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicante. La fideiussione, a scelta dell’Impresa concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora il deposito cauzionale sia prestato in contanti o in titoli del debito pubblico, tale documento è sostanziato da copia della quietanza di versamento. Se, invece, detta cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, all’offerta deve essere allegata copia del documento che comprovi tale costituzione. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere validità per almeno centottanta giorni. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, le Imprese concorrenti segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di R.T.I., la riduzione è applicabile solo nella eventualità che tutte le imprese associate siano in possesso di tale qualificazione.
c) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di un compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente ed in favore della stazione Appaltante, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva come disciplinata dall’art. 113 del Codice degli Appalti.
d) Nel caso in cui si intenda concorrere come componente di una R.T.I. già costituita, si dovrà presentare l’atto costitutivo e la procura, o, se la R.T.I. non è ancora istituita, si dovrà dichiarare tale intenzione avvalendosi dell’allegato Modello RTI ( Allegato “C”).
e) Copia dell’attestazione di pagamento della tassa sugli appalti, per ogni singolo lotto cui si partecipa, che comprovi l’avvenuta corresponsione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le istruzioni della stessa Autorità, dovuta ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della deliberazione dell’Autorità del 10 gennaio 2007. La misura della tassa è pari a:
Lotto 1 CIG 624890792E | €. 200,00 |
Lotto 2 CIG 6249437E8B | €. 200,00 |
Lotto 3 CIG 6249443382 | €. 140,00 |
Lotto 4 CIG 62494476CE | €. 140,00 |
Lotto 5 CIG 0000000000 | €. 35,00 |
I codici d’identificazione dei lotti (CIG) sono indicati nel prospetto del presente capitolato. Dovrà essere effettuato il pagamento della contribuzione entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta prevista dall’avviso pubblico
f) Copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del X.X.XX 159/2011 e s.m.i., o la dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione alla CCIA redatta dal legale rappresentante e contente le medesime indicazioni;
g) Copia D.U.R.C, anche non riferito alla gara in argomento, esso è occorrente per ottenere i dati necessari per richiederlo d’ufficio all’Ente previdenziale in caso di aggiudicazione;
h) Iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente per le attività oggetto dell’appalto o specifica autodichiarazione conforme al D.P.R n. 445/2000 recante tutte le informazioni riportate in detto certificato;
i) Idonee referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati con data successiva alla pubblicazione del bando indirizzate alla Stazione Appaltante, attestanti la capacità economica finanziaria dell’impresa concorrente;
j) La documentazione e le dichiarazioni prodotte, secondo lo schema ed ordine di cui all’Allegato “A,A1 A2” sottoscritte in originale e corredate da copia di valido documento d’identità del Legale rappresentante o, se diversamente rese, si specifica che la mancanza di una singola dichiarazione comporterà l’esclusione dalla gara, salvo quanto indicato al successivo art. 13;
BUSTA B: DOCUMENTAZIONE TECNICA, conformemente alle modalità indicate nell’articolo seguente e nell’Allegato “B” Disciplinare tecnico
BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA, contenente il prezzo offerto secondo quanto indicato nel presente CSA.
Art. 13 (Documentazione comprovante i requisiti morali e professionali)
A dimostrazione del possesso dei requisiti morali e professionali, il soggetto candidato allega obbligatoriamente all’offerta, pena l’esclusione, la dichiarazione in originale redatta e sottoscritta sulla base del modello allegato “A“, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta istante attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali analiticamente indicati nello stesso modello. La firma in calce alla dichiarazione in originale di cui sopra non necessita di autenticazione; la dichiarazione dovrà però essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 2-bis dell’art. 38 del X.X.xx 163/2006 introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014, si specifica che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del X.X.xx obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per mille del valore complessivo della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, L’ASP assegnerà al concorrente omissivo un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi d’irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non sarà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso d’inutile decorso del termine indicato il concorrente è escluso dalla gara.
Art. 14 (Documentazione comprovante la capacità finanziaria economica e tecnica)
A dimostrazione del possesso della capacità finanziaria ed economica, il soggetto candidato deve produrre, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato “A“, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o un legale rappresentante, attestante il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi e/o forniture analoghe a quelle oggetto della
gara, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, pari al valore annuale di ogni lotto, per il quale si concorre, della presente procedura di gara.
A dimostrazione del possesso della capacità tecnica, il soggetto candidato deve produrre, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato “A“, ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o un legale rappresentante, con la quale si enumera l’elenco dei principali servizi o forniture, nel settore oggetto della gara, eseguiti dall’impresa presso strutture sanitarie, pubbliche o private, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando , con il rispettivo importo, data e destinatario.
Per quanto riguarda la documentazione comprovante i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, la concorrente potrà presentare, a sua discrezione, i documenti tributari e fiscali riferiti agli ultimi tre anni che risultano regolarmente depositati nei modi di legge.
Così come concesso dal comma 3 dell’art. 41 del D. Lgs. n 163/06 e s.m.i., le ditte di nuova costituzione, ai fini della dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica, potranno dimostrare, anche per un periodo inferiore ai tre anni richiesti, un fatturato globale pari al 50% del valore annuale di ogni singolo lotto per il quale si concorre, ed una elencazione dei servizi effettuati che comprovino, complessivamente, tale volume di affari.
Art. 15 (Impegno alla riservatezza)
L’Azienda sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.
Art. 16 (Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)
L’Azienda Sanitaria, a norma dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, prima di procedere all’apertura delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara, presentando la documentazione indicata. Tale richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’Impresa aggiudicataria e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. L’Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, di accertare la veridicità delle dichiarazioni auto certificate, attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.
Art. 17 (Falsità delle dichiarazioni)
Se tale prova non sia fornita, o non siano confermate le dichiarazioni contenute nell’offerta, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione provvisoria. Di tale circostanza se ne darà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine, non inferiore a dieci giorni, per consentire la presentazione di memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza dall’affidamento, di competenza del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria ed all’Osservatorio dei Contratti Pubblici.
CAPO III - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA E DEL PLICO
Art. 18 (Compilazione dell’offerta economica)
L’offerta va redatta su supporto cartaceo, recante il costo relativo alla sicurezza del lavoro, dettagliato nelle misure adottate rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio da espletare.
Dovrà recare specifica dichiarazione di ottemperanza al combinato disposto dagli art. 32, comma 7-bis della legge 9 agosto 2013, n.98 ed art. 82, ter. D.Lgs 163/2006 “di essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
I prezzi unitari espressi nell’offerta economica dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri conseguenti al servizio oggetto del presente capitolato.
La ditta deve indicare a pena di esclusione:
• il canone mensile offerto o il ribasso percentuale offerto sugli importi a base d’asta, per ogni lotto cui si concorre;
• L’indicazione analitica del prezzo di ogni bene offerto (Es. Microinfusore, materiale di consumo ecc.) di ogni singolo lotto cui concorre.
• La determinazione della base d’asta per singoli lotti è stata ottenuta sommando il valore medio di acquisto di un solo microinfusore al valore del relativo materiale di consumo per i 4 anni di utilizzo, diviso per 48 mensilità. Es. € 5.000,00 (costo microinfusore) Più €.20.000,00 (costo quadriennale materiale di consumo per costo annuo di €. 5.000,00) diviso 48 mensilità di utilizzo
(5.000 + 20.000= 25.000 / 48 = 520.833 canone mese). Pertanto alla luce della comparazione dei dati di acquisto forniti dalle singole ASP del Bacino Orientale, sono cosi determinati:
Lotti | Base d’asta (canone mese) |
Lotto 1 | € 460,00 |
Lotto 2 | € 480,00 |
Lotto 3 | € 480,00 |
Lotto 4 | € 550,00 |
Lotto 5 | € 400,00 |
Rappresentando che, in caso di prescrizioni dirette e/o infungibili ogni ASP utilizzerà le condizioni economiche offerte dalla ditta fornitrice, anche se non sarà accreditata, senza che la ditta abbia nulla a che pretendere;
L’offerta, nell’articolazione di cui sopra, deve essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza si prenderà in considerazione, ai fini dell’affidamento, l’offerta più conveniente (più bassa). Non sono ammesse offerte non sottoscritte di proprio pugno dal legale rappresentante della ditta concorrente, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. Non sono, altresì, ammesse offerte per persona da nominare o formulate per telegramma o in via telematica. Nel caso di più offerte da parte del medesimo concorrente, sarà presa in considerazione quella più conveniente per l’Azienda Sanitaria, sempre che questa non sia stata espressamente revocata o sostituita con altra inviata in seguito. Ciascun Concorrente che goda di eventuali agevolazioni fiscali e contributive dovrà dichiararlo in sede di predisposizione dell’offerta economica, allegando la documentazione rilevante.
Il prezzo netto di offerta, IVA esclusa, dovrà essere espresso in Euro sino al secondo decimale, sia in cifre che in lettere.
Nella busta dell’offerta economica, dovranno essere altresì dettagliati i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. (quelli propri della Impresa partecipante alla gara e non il costo della sicurezza derivante dai rischi di interferenza, relativo ai costi standard del DUVRI preliminare determinati dalla Stazione Appaltante e pertanto non soggetti a ribasso).
Tali documenti dovranno essere inseriti nella busta dell’offerta economica e dovranno essere sottoscritti, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o procuratore speciale che ha sottoscritto gli atti di gara e l’offerta, con allegata fotocopia di un suo documento identificativo in corso di validità.
E’ a carico delle Imprese affidatarie ogni imposta e tassa e onere relativi alla fornitura del servizio in oggetto, esistente al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.
E’ a carico dell’Impresa ogni altro onere e rischio relativo al servizio, nonché le spese per eventuali collaudi e/o perizie che in qualunque momento, nel corso dell’appalto, che si intenda eseguire per la verifica della rispondenza delle caratteristiche contrattuali. A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione di cui alla prima e seconda busta (documentazione amministrativa e tecnica) deve essere priva di qualsiasi indicazione di carattere economico relativa all’offerta presentata.
Art. 19 (Sottoscrizione, e invio delle offerte economiche)
Le offerte economiche (indicazione del prezzo) devono essere compilate secondo quanto indicato al precedente articolo, su supporto cartaceo e non devono contenere altri documenti oltre a quelli
esplicitamente richiesti. Le copie cartacee devono essere rese legali mediante l’apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di Euro 16,00 ogni quattro fogli usati.
Le offerte devono essere inserite nella busta di cui al successivo articolo 21.
L’offerta, per essere valida, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all’ASP di Enna ad aggiudicazione avvenuta in originale o in copia conforme. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme). Qualora vi sia contrasto tra il prezzo unitario offerto e l’importo complessivo, farà fede l’importo relativo al prezzo unitario. Qualora il prezzo unitario offerto, (arrotondato alla seconda cifra decimale) risultasse in contrasto con la eventuale percentuale di sconto offerta, (arrotondato alla seconda cifra decimale) farà fede lo sconto percentuale ed il prezzo unitario sarà rideterminato sulla base di quest’ultimo. Nel caso di partecipazione d’imprese che intendano costituirsi in R.T.I. o in consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c., secondo la facoltà datane dal comma 8 dell’art. 37 del Codice degli Appalti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, per ogni lotto di concorrenza.
Art. 20 (Validità dell’offerta)
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 180, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. Decorso tale limite di tempo senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
Art. 21 (Composizione del plico)
L’offerta, recante all’esterno l’oggetto della gara e la Ragione sociale del mittente, deve essere formulata nei modi di cui al precedente articolo 18, deve essere inserita in apposita busta chiusa con mezzi ritenuti idonei a garantirne la integrità, tale da escludere ogni possibilità di manomissione, e siglata sui lembi di chiusura, nella quale, oltre ad essa, non devono essere inseriti altri documenti:
Il plico sigillato, senza utilizzo di cera lacca, dovrà contenere a pena di esclusione al suo interno tre buste, recanti,oltre all’intestazione del mittente e l’oggetto della gara, rispettivamente:
“A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; “B” - DOCUMENTAZIONE TECNICA;
“C” - OFFERTA ECONOMICA.
Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura: Offerta economica Procedura aperta per l’affidamento del service full risk di microinfusori d’insulina, mediante accordo quadro, per il fabbisogno di anni 4, delle AA.SS.PP del Bacino Orientale della Regione Sicilia.
Art. 22 (Presentazione delle offerte)
Per partecipare alla procedura di gara, le imprese interessate dovranno far pervenire, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro e non oltre le ore 13,00 del 25 giugno 2015, il plico sigillato con ceralacca, o con altro mezzo idoneo, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente i documenti indicati negli articoli precedenti. Per quanto riguarda la ricezione delle offerte, in caso di contestazioni, faranno fede la data e l’ora di arrivo apposti sul plico stesso dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda, sito in Enna, viale Xxxxxxx Xxxx n. 7, al quale, esclusivamente, deve essere consegnato il plico stesso, tutti i giorni settimanali, esclusi il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi.
Lo stesso dovrà essere indirizzato a: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Viale X. Xxxx n. 7/9, 94100 Enna, U.O.C. Provveditorato U.O. Acquisizione Beni e Servizi.
Art. 23 (Subappalto)
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto non può essere subappaltato.
CAPO IV - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 24 (Commissione di gara)
La Commissione di gara, che esperisce la seduta pubblica, è composta dal Responsabile del Settore Provveditorato o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario verbalizzante e da due testimoni.
Le operazioni di gara saranno raccolte nell’apposito verbale di cui al successivo art. 30
Art. 25 (Seduta di gara)
La gara si svolgerà alle ore 10.00 del 26 Giugno 2015 in seduta pubblica, presso la “Sala Riunioni” dell’ASP di Enna, sita in Enna, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 0/0, o in altri locali ritenuti idonei in caso di necessità. In tale seduta si procederà alle seguenti operazioni:
a) verifica dell’integrità dei plichi;
b) apertura dei plichi e controllo dei documenti in essi contenuti;
c) verifica del possesso da parte delle ditte istanti dei requisiti morali, professionali, finanziari, economici e tecnici;
d) Sospensione della procedura di gara per la trasmissione della documentazione tecnica alla commissione tecnica di valutazione, all'uopo nominata, per la dovuta conformità;
e) Acquisiti i verbali tecnici di valutazione, la U.O.C. Provveditorato, convocherà in seduta pubblica le ditte concorrenti per la lettura del verbale/i e l’apertura delle offerte economiche prodotte;
f) apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse a questa fase della gara, che hanno presentato una offerta risultata conforme, e rilevazione dei prezzi offerti;
g) formazione della graduatoria e definizione della graduatoria delle ditte accreditate a partecipare all’accordo quadro;
h) Approvazione atti di gara con provvedimento del Direttore Generale.
Nel caso in cui non sia possibile concludere le operazioni di gara entro le ore 13.30, i lavori proseguiranno nel successivo giorno lavorativo con inizio alle ore 09.00. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora od al giorno successivo. Il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi. L’Amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
Art. 26 (Presenza dei soggetti candidati)
Alla seduta pubblica di cui all’art. 25 possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti candidati o persone da essi delegate munite di speciale procura. Xxxxxxx assistere, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto candidato. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né migliorare l'offerta, né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.
Art. 27 (Affidamento/Accreditamento)
La Commissione di gara procede alla proposta di affidamento dell’accordo quadro come stabilito dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. L’affidamento, immediatamente vincolante per i soggetti accreditati, non è obbligatorio per l’Amministrazione sino a quando non sarà approvato con formale atto deliberativo da parte dell’organo deliberante. La dichiarazione di affidamento, fatta dall’autorità che presiede la gara, vale nel contempo quale comunicazione di essa all’offerente rimasto affidatario che sia presente. Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni dall’espletamento della gara, comunica l’esito di essa, al concorrente che segue nella graduatoria, nonché a tutti gli altri soggetti di cui all’art. 79 del Codice degli appalti. L’affidamento, è condizionato dalla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché dalla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La mancata approvazione fa venir meno ogni effetto dell’affidamento.
Art. 28 (Pari offerte)
In caso di offerte uguali, essendo propedeutiche alla definizione di accordo quadro, se ne terrà conto ai fini di determinazione della graduatoria, pertanto può migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea procura.
Art. 29 (Offerte anormalmente basse)
L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre a giudizio di congruità quelle offerte che appaiono anomale ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.
In tal caso si richiederanno apposite giustificazioni che potranno riguardare:
a. L’economia del metodo di prestazione della fornitura;
b. Le soluzioni tecniche adottate;
c. Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi in appalto;
d. L’originalità della fornitura offerta;
e. Il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f. L’eventualità che l’Impresa concorrente ottenga un aiuto dallo Stato;
g. Il costo del lavoro.
h. Ulteriori chiarimenti e delucidazioni;
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di verificare la congruità dei prezzi offerti attraverso il confronto con altre aziende sanitarie pubbliche, regionali e nazionali e, conseguentemente, non procedere ad alcuno affidamento nel caso in cui le condizioni economiche dovessero risultare eccessivamente onerose rispetto alle condizioni economiche rilevate ad eccezione del caso in cui le ditte accreditate nell’accordo quadro offrano di ridurre le pretese economiche a livelli conformi.
All’esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiarerà la esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili. Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse e, eventualmente qualora richiesto, al progetto tecnico presentato, l’Impresa concorrente deve dichiarare quali tra le medesime informazioni costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i). A tal riguardo, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente
Art. 30 (Verbale di gara)
Il verbale di gara, redatto dal Segretario verbalizzante, non equivale per ogni legale effetto al contratto, e fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.
Art. 31 (Cause espresse di esclusione)
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli sotto indicati comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della “par condicio”, segretezza e imparzialità:
a) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
b) mancata sottoscrizione del capitolato in ogni sua pagina e delle clausole onerose;
c) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta;
d) in caso di offerta pervenuta oltre il termine indicato nel bando di gara. (a tal fine fa fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria);
e) mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e della busta contenente l’offerta economica;
f) inosservanza dell’art. 38 (concorrenza sleale);
g) nella eventualità in cui l’offerta sia parziale, condizionata, espressa in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui;
h) Offerta per persona da nominare;
i) Offerta per telegramma;
j) Xxxxxxx non sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente o da altra persona legittimata ad impegnare la concorrente.
Rimane inteso che:
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- non è ammessa sulla documentazione richiesta firma in copia fotostatica, telematica e o riprodotta con mezzi informatici;
- sarà esclusa dalla gara l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata con mezzo idoneo ad impedirne la manomissione.
Capo V - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Art. 32 (Soggetti ammessi alla gara)
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006 purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nella materia oggetto dell’appalto.
Saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti, per le quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Art. 33 (Raggruppamenti temporanei d’impresa)
La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinate dall’art. 37 del D.lgs. 12.04.2006, n.163. Nell’offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. E’ fatto divieto alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 32, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma, pena esclusione, alla presente gara. Ognuna delle imprese mandanti è tenuta a presentare i documenti di cui ai precedenti art. 11, art. 12 ed art. 13 e quegli altri necessari per la qualificazione. L’impresa mandataria dovrà presentare tutti i documenti richiesti.
Art. 34 (Costituzione del raggruppamento di imprese)
Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui al comma 8 del richiamato art. 37 del Codice degli Appalti, l’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro trenta giorni dall’affidamento.
Art. 35 (Contenuti dell’atto di costituzione)
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo d’imprese, redatto in conformità all’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve contenere:
a) l’elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
b) l’estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
c) l’oggetto e lo scopo del raggruppamento, che, nel caso di specie, è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
d) l’indicazione dell’impresa capogruppo;
e) l’irrevocabilità e gratuità del mandato;
f) la dichiarazione che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Azienda sanitaria;
g) la dichiarazione che la presentazione dell’offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda sanitaria;
h) la dichiarazione che all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell’Azienda sanitaria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell’Azienda sanitaria di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
i) la suddivisione per quota dell’appalto tra le imprese associate;
l) la dichiarazione che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è subordinato all’estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.
Art. 36 (Avvalimento)
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs.163/2006 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine e in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda Sanitaria a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
e) copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e Legge n. 159/2011 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
La predetta documentazione dovrà essere allegata insieme alla documentazione di gara. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria oltre agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell’art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006;
Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
Art. 37 (Concorrenza sleale)
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei d’imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. Nell’eventualità ricorra tale ultima fattispecie, i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero esista un intreccio di partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca conoscenza dei contenuti delle offerte.
Capo VI - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE
Art. 38 (Cauzione definitiva)
La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione fosse insufficiente. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell’intero valore contrattuale di ogni lotto di concorrenza, che sarà corrisposto dalle ditte affidatarie accreditate in proporzione ai ribassi percentuali offerti per ogni singolo lotto.
Art. 39 (Periodo di validità della cauzione definitiva)
La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
Art. 40 (Modalità di costituzione della cauzione definitiva)
La cauzione definitiva, deve essere prestata nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006
a) con reale e valida cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
b) con fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs 1° settembre 1993, n° 385 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.
Art. 41 (Clausola espressa)
Qualora la cauzione definitiva sia prestata in uno dei modi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 40, la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Le parti, inoltre, in deroga al disposto in cui all’articolo 1944, comma 2, c.c., non possono convenire l’obbligo della preventiva escussione del debitore principale.
Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria od assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art. 1957 C.C.
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera, rispettivamente, nei confronti della Azienda a far data dal sorgere del vincolo contrattuale. La garanzia opera per tutta la durata dell’atto pattizio e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da esso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali pretese vantate dall’Azienda Sanitaria verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Capo VII – AGGIUDICAZIONE - Adempimenti del soggetto aggiudicatario Art. 42 (Mancata sottoscrizione del verbale di gara)
Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l’efficacia dell’aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.
Art. 43 (Contratto e spese di registrazione)
Il contratto è stipulato, con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del Codice degli Appalti. Le spese di registrazione del verbale di gara sono a totale carico dei soggetti aggiudicatari.
Detto contratto sarà stipulato dall’Ufficiale Xxxxxxx, in nome e per conto dell’Azienda, che ne curerà la relativa registrazione ai sensi di legge, e sarà sottoposto alla condizione sospensiva che lo stesso avrà efficacia nei confronti delle altre Aziende associate solo dopo che le medesime avranno formalmente aderito all’atto pattizio.
Art. 44 (Documentazione)
L'Impresa accreditata, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto affidamento definitivo, al fine della stipula del contratto dovrà produrre al Servizio Provveditorato la seguente documentazione:
a) la documentazione comprovante le dichiarazioni autocertificate e prodotte a corredo dell'offerta, che l'Azienda Sanitaria riterrà di dover richiedere;
b) il versamento della somma relativa alle spese di stipulazione e registrazione del contratto;
c) il deposito cauzionale definitivo con le modalità previste nel presente capitolato;
d) la documentazione prevista per le verifiche di cui alla Normativa Antimafia D. L. 159/2012
e) Copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del X.X.XX 159/2011 e s.m.i., o la dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione alla CCIA redatta dal legale rappresentante e contente le medesime indicazioni;
f) Sottoscrizione dell’Allegato Patto d’Integrità, in osservanza alle Norme c.d. Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;
f) Inoltre Sarà a totale carico della ditta/e che gestisce/no il servizio, senza alcuna riserva ed eccezione, ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento o a cause ad esso connesse dovessero derivare all'azienda o a terzi, sia a cose che a persone.
L'affidamento avverrà comunque sotto la condizione che l'imprese accreditate non si trovino in nessuna delle cause ostative previste dalla Legge;
Capo VIII - PREZZI E PAGAMENTI
Art. 45 (Chiarimenti)
Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non saranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.
Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge.
L’offerta espressa sarà impegnativa e vincolante per tutta la durata del contratto ed è omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato, salve le riserve espresse nel presente C.S.A. di eventuale modifica delle tariffe a livello legislativo, e/o di rivalutazione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
Art. 46 (Riduzione od estensione del servizio)
Relativamente ai beni oggetto dell'Appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale:
1. di estendere il servizio appaltato dandone preavviso all'Impresa affidataria con almeno 20 giorni di anticipo;
2. di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio appaltato, dandone preavviso all'Impresa affidataria con almeno un mese di anticipo, per modifiche organizzative dell'Azienda dovute a norma di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.
3. le estensioni e le riduzioni di cui sopra, se contenute entro il limite del 20% in più o in meno con riferimento all'importo complessivo della fornitura considerata, non daranno alcun diritto all'Impresa affidataria di pretendere alcuno indennizzo o variazione dei prezzi unitari.
Art. 47 (Divieto di rinnovazione tacita)
E’ escluso ogni rinnovo tacito.
Art. 48 (Modalità e termini di pagamento)
All’Impresa affidataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara.
Le forniture sono finanziate accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci di competenza delle Aziende associate, per la rispettiva quota parte.
Il pagamento del servizio verrà effettuato a mezzo mandato presso la Tesoreria di ogni Azienda sanitaria;
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, riscontrabile agli atti dell’Azienda, subordinatamente al collaudo e/o verifica di regolare esecuzione con esito positivo.
La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicita espressione di regolare esecuzione del servizio apposta dal responsabile della struttura beneficiaria del servizio.
Le condizioni economiche pattuite saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti. Per individuare la data di pagamento, si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda sanitaria del relativo mandato.
L’Impresa affidataria non ha diritto alla corresponsione degli interessi, qualora il differimento del pagamento sia determinato dai ritardati accreditamenti, da parte degli organi a ciò competenti, delle quote economiche necessarie per far fronte alle obbligazioni a carico dell’Azienda, ovvero in qualsiasi altro caso in cui la paventata anomalia sia motivata da altra causa di forza maggiore non imputabile all’Azienda sanitaria.
Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.
Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge, qualora prevista.
Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, ogni affidataria ha l’obbligo di indicare “un numero di conto corrente unico” sul quale l’azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto affidato, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Detto adempimento dovrà essere fornito, ad ogni Azienda Sanitaria associata, prima della stipulazione del contratto.
Art. 49 (Modalità di fatturazione)
Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nella lettera o buono d’ordine.
Le fatture in particolare devono:
riportare il numero e data della lettera d’ordine; essere corredate di copia della lettera d’ordine;
La ditta aggiudicataria emetterà fattura mensile al cui pagamento si provvederà entro il termine di giorni 60 dalla data di ricezione della fattura, previa verifica di regolarità del servizio.
II pagamento delle fatture sarà subordinato alla verifica della regolarità del servizio reso, da parte degli organi incaricati dalle Aziende, ed alla ricezione della certificazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti,per il periodo di riferimento". Ogni Azienda Sanitaria per ottenere il rimborso di eventuali spese, la rifusione dei danni e l'assolvimento di penali, potrà rivalersi mediante corrispondente trattenuta sui crediti della ditta appaltatrice, oltre che sul deposito cauzionale prestato a garanzia della corretta esecuzione del contratto, salvo in ogni caso, il diritto di risarcimento dei maggiori danni.
Art. 50 (Incedibilità dei crediti)
Le ditte accreditate, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbligano a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda sanitaria. La cessione del credito, senza la preventiva approvazione dell'Azienda sanitaria, rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima. Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Impresa affidataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda debitrice. La cessione del credito del corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta notifica. L'Azienda, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa affidataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla
stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
Art. 51 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)
La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASP e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni, dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 52 (Tesoreria delle Aziende sanitarie)
La Tesoreria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Enna, via Sant’Agata n. 56/62 – Tel. 0000-000000. E’ obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato. Ogni Azienda Sanitaria del Bacino Orientale provvederà in sede di adesione al contratto a comunicare la propria tesoreria alle ditte accreditate;
Capo IX – OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ
Art. 53 (Inadempienze)
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda sanitaria contesta, mediante lettera raccomandata AR, le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento dell’organo deliberante dell’Azienda sanitaria. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto affidatario, e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.
Art. 54 (Controlli e Penalità)
La consegna della merce e/o la esecuzione del servizio dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel presente CSA, nel Disciplinare tecnico, e con le modalità indicate dalla Direzione sanitaria di Presidio nel caso di contratto di somministrazione;
Io stesso termine decorrerà dalla data di ricevimento dell'ordinativo nei casi in cui la fornitura si esaurisca in un'unica soluzione. Qualora la fornitrice ritardasse la consegna, le Aziende associate si riservano la facoltà di diffidare la controparte e di acquistare altrove, anche per qualità migliori ed a prezzo superiore a quello contrattuale, a tutte spese e danni del fornitore medesimo. Oltre a far carico della spesa per l'acquisto del servizio e/o materiale, saranno imposte le seguenti penalità per ciascuna giornata di ritardo, salvo il risarcimento del maggiore danno eventuale:
- 1% dell'intero valore del servizio da 1° al 15° giorno;
- 1,5% dell'intero valore del servizio da 1° al 30° giorno se il ritardo supera il 15° giorno;
- 2% dell'intero valore del servizio da 1° al 45° giorno se il ritardo supera il 30° giorno.
In caso di reitero l’Azienda potrà, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna, rescindere il contratto di fornitura incamerando, conseguentemente, il deposito cauzionale definitivo già prestato a garanzia della fornitura, senza che la ditta possa pretendere risarcimento od indennità di sorta. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall'Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione al fornitore. Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale. L' azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel X.XX. I controlli potranno riferirsi agli standard qualitativi stabiliti nel capitolato di gara o dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta. Al riguardo l'Azienda potrà fare analizzare in ogni momento ed a campione i materiali impiegati nell'erogazione del servizio al fine di stabilire la conformità alle specifiche prestabilite. L'Amministrazione ha inoltre facoltà di controllare che i prodotti forniti siano immuni da vizi e difetti che possano compromettere, in tutto o in parte, la funzionalità dei medesimi, rifiutando di prendere in carico i beni che non corrispondono ai requisiti richiesti.
L'Azienda si riserva di procedere a controlli relativamente al livello qualitativo del servizio erogato.
Art. 55 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore Generale - o in sua assenza dall’organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all’articolo che precede, numero due penalità;
b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto affidatario dal presente appalto, senza preventivo nulla osta da parte dell’ASP;
c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
a) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
b) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
c) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero successivamente;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
e) qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell’esecuzione del contratto, salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda, ai sensi del precedente articolo;
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) c) n) o) il soggetto affidatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda sanitaria dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto affidatario.
Di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A.R. all’impresa affidataria.
I Rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva ove esistente. Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali.
Qualora le deficienze, le inadempienze e la violazione totale o parziale delle condizioni di capitolato rivestano carattere di imminente gravità, l’Impresa affidataria riconosce fin d’ora all’Azienda, esplicitamente, la facoltà di immediata risoluzione del contratto e di protesta per i danni e le spese inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della stessa di provvedere, come meglio si riterrà opportuno, allo svolgimento del servizio in appalto. L’azienda addebiterà, comunque, all’Impresa decaduta la differenza tra il prezzo del contratto risolto e quello effettivamente sostenuto per assicurare il servizio di che trattasi fino alla sua naturale scadenza.
Art. 56 (Recesso)
In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione, l’Azienda Sanitaria, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, la Convenzione si intenderà risolta. L’amministrazione contraente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
L’Azienda può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato:
a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo;
b. Per motivi di pubblico interesse;
c. Per frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d. In caso di cessione dell’azienda, cessazione di attività, o nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
e. Nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto precedentemente;
f. Nei casi di morte del titolare della ditta affidataria, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
g. In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e L’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuali con gli altri soci;
h. Nel caso in cui la prestazione sia stata resa in violazione dei termini previsti negli atti contrattuali;
i. Per giusta causa;
j. Per mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accorpamento, soppressione o trasferimento di servizi;
k. In caso di necessario adeguamento alle normative che potranno intervenire nel servizio/fornitura in argomento, in questo caso, qualora occorra mantenere parte del servizio per le rimanenti incombenze, verrà abbattuto l’onere relativo;
l. Per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
m. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo Contratto.
n. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione Contraente.
o. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
x. Xxxxxxx l'Impresa affidataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda Sanitaria sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Ad essa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
Art. 57 (Disdetta)
Qualora l'affidataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Con addebito della maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
Art. 58 (Acquisti sul libero mercato)
Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati nell’articolo precedente alla esecuzione del servizio l’Azienda sanitaria ha facoltà di procedere all’acquisto sul libero mercato. L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto affidatario. Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni danno subito dall’Amministrazione.
Capo X - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO
Art. 59 (Riconoscimento del diritto di accesso)
L’Azienda sanitaria, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed alla legge 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi. A tale scopo l’Azienda sanitaria ha adottato, con appositi provvedimenti, un regolamento, per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda sanitaria e del rilascio delle copie a favore dei cittadini. Una copia del testo integrale di tale regolamento può essere richiesto al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Ufficio relazioni con il pubblico, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 00 – 00000 Xxxx. Tale diritto va esercitato in armonia con quanto dispone l’art. 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Capo XI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE
Art. 60 (Sostituzione delle certificazioni amministrative)
La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni e integrazioni, è ammessa, nei casi previsti dalla legge e dagli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l’impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori. Per tali finalità, si rammenta che l’art. 77-bis del richiamato testo unico ha disposto che le disposizioni generali, in materia di documentazione amministrativa, si applicano alle fattispecie concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o pubblica utilità, servizi e forniture. Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati. Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.
Art. 61 (Integrazioni e accertamenti d’ufficio)
L’Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l’Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede, in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell’impresa.
Art. 62 (Certificazioni a corredo delle offerte)
Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l’ammissione e per l’affidamento dal bando di gara, relativi alle situazioni rilevanti nei pubblici appalti che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive, e non necessitano della conseguente produzione dei relativi certificati a comprova. Le certificazioni, sostitutive ai sensi del primo comma, sono prodotte dai soggetti affidatari successivamente all’affidamento.
Art. 63 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla
presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.
Art 64 (Sito Internet)
Le ditte interessate possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia degli atti di gara, compreso il presente capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet: xxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx trasparente/bandi di gara e contratti. Le ditte che estrarranno i documenti di gara dal sito web, dovranno fornire apposita comunicazione alla U.O.C. Provveditorato, o via e-mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx o via fax. Al num. 0000.000000, indicando possibilmente recapito, ragione sociale, e-mail, e numero di fax.; Eventuali modifiche, chiarimenti, integrazioni, rettifiche e precisazioni, disposte da questa amministrazione, alla presente gara saranno rese ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione sul sito internet xxx.xxx.xxxx.xx, sino a sei giorni prima della data fissata per il ricevimento delle offerte, a tal fine l’ASP declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle stesse da parte dei concorrenti. Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito web è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi. Farà fede esclusivamente il testo approvato da questa Amministrazione. Quanto sopra é richiesto unicamente per consentire alla ASP di far conoscere a tutte le ditte interessate alla gara eventuali chiarimenti forniti nonché comunicazioni, rettifiche e precisazioni, disposte da questa Amministrazione dopo la pubblicazione del bando e prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta. E' onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento.
Art. 65 (Foro competente)
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia discendente dal contratto derivante dalla procedura di gara in argomento esclusivamente il Foro di ogni Enna.
Per ogni controversia discendente dalla esecuzione del contratto il foro di appartenenza di ogni singola Azienda sanitaria associata
PARTE IV MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Capo I - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Art. 66 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
a) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, eventualmente occupati nelle attività contrattuali in appalto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dalle singole prestazioni richieste le norme regolamentari di cui al D. Lgs 81/2008.
b) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti degli stessi dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
c) Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
d) Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all’Ispettorato suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento dell'appalto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quanto dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alle altre tipologie di personale consentite dalla normativa vigente. Anche in tale eventualità l’Impresa è tenuta a riconoscere a tali maestranze il trattamento derivante dal diritto positivo.
e) Obblighi in materia di sicurezza e quantificazione costi per eliminare le interferenze L'Azienda promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2° dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008 mediante la predisposizione di apposito D.U.V.R.I, del quale le imprese concorrenti potranno prendere visione attraverso il sito web aziendale (xxx.xxx.xxxx.xx), consultando la Sezione F - Gare per l'oggetto specifico, che individua un costo per l'eliminazione dei rischi interferenti pari ad € 0,0 % dell’importo di gara. L'Azienda e l'appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto. L'Azienda e l'appaltatore si impegnano, altresì, a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente).
L'appaltatore da atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto. Ai fini degli adempimenti previsti dalla DIgs 81/2008 le parti si impegnano a rispettare quanto definito nel citato D.U.V.R.I. Prima dell'inizio delle attività l'Azienda e il Fornitore sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni in ottemperanza a quanto stabilito DIgs 81/2008. Tale documento, che costituirà Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, verrà compilato preventivamente all'inizio delle attività e verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi Tecnico, SPP, MC, ecc. idonei atti a certificare l'ottemperanza di ogni parte di quanto sottoscritto in sede di riunioni di coordinamento.
Art. 67 (Riservatezza)
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
Inoltre, alla Ditta affidataria è fatto obbligo di:
- informare l'azienda dell’eventuale nomina d’incaricati alle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite secondo specifiche mansioni e obbligazioni di sicurezza;
- attenersi alle prescrizioni ottenute nel regolamento in uso presso l’azienda per il trattamento di dati personali;
- assumere tutte le misure di sicurezza idonee a costruire i dati da precludere rischi connessi al deterioramento, distruzione, perdita o smarrimento, anche accidentali, dei dati medesimi, nonché all'accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio;
- non comunicare o diffondere i dati posseduti a soggetto od organismo diverso dall'Azienda sanitaria e, per essa, dai responsabili delle strutture o dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri che ne
formulino richiesta
- attenersi scrupolosamente alle ulteriori istruzioni che verranno impartite dall’azienda sanitaria.
- Sottoscrivere per esplicita accettazione di quanto stabilito nell’Allegato Patto d’Integrità.
La violazione delle disposizioni della L. 163/2006 o la mancata osservanza degli obblighi elencati nel precedente capoverso, daranno luogo alla risoluzione del contatto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Art. 68 (Brevetti industriali e diritti d’autore)
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Fermo restando il diritto alla privativa industriale, che dovrà essere dimostrato e garantito nel rispetto delle specifiche norme;
Art. 69 (Oneri fiscali e spese contrattuali)
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Art. 70 (Pubblicità)
E’ vietato al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta.
Art. 71 (Disposizioni finali)
l’Azienda non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto. L’Amministrazione dell’A.S.P. si riserva la facoltà di sospendere, revocare od annullare la gara in qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere.
ALLEGATI AL PRESENTE C.S.A.
Allegati “A – A1 – A2” Dichiarazioni amministrative, Dichiarazione Antimafia, Patto d’integrità; Allegato ”B – Disciplinare Tecnico;
Allegato “C” Modello RTI
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
-------- ooo0ooo --------
La Ditta Firma
Per espressa ed incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente C.S.A di cui agli artt. 4-43-48-53-54-55, e ivi comprese le clausole di cui gli allegati “A”-“B” e “C”., facenti parte integrante e sostanziale della presente.
La Ditta Firma
ALLEGATO “A”
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0/0 00000 Xxxx
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE FULL RISK DI MICRONFUSORI DI INSULINA MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER IL FABBISOGNO DI ANNI 4, DELLE AA.SS.PP. DEL BACINO ORIENTALE DELLA REGIONE SICILIA.
Il sottoscritto , nato a il _,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
e legale rappresentante della , con sede in , Via , capitale sociale Euro ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. , codice fiscale n.
, partita IVA n. _ , codice Ditta INAIL n.
, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. e Matricola aziendale INPS n. (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese
) di seguito denominata “Impresa”,
Nella qualità di
[ ] Impresa singola;
[ ] Consorzio di società cooperative di produzione e lavoro; [ ] Consorzio tra imprese artigiane;
[ ] Consorzio stabile;
[ ] Capogruppo mandataria di una Riunione temporanea di imprese; [ ] Mandante di una Riunione temporanea di imprese;
[ ] Consorzio ordinario di concorrenti;
[ ] Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE);
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara relativamente al/ai Lotto/i UNICO;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che questa Impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese di
, al numero , per attività di
(in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, D.Lgs. 163/2006);
2. che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome _ cognome , nato a , il , C.F.
, residente in , nominato il fino al
, con i seguenti poteri associati alla carica:
;
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome , cognome , nato a
, il , C.F. , residente in
, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il fino al , con i seguenti poteri associati alla carica:
;
c) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara, in nome e per conto dell’impresa istante, è il signor , nato a
,il , nella sua qualità di
;
3. a) che nel libro soci della medesima figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
……………….. … %
……………….. … %
totale 100 %
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
……………….. a favore di ,
……………….. a favore di ;
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:
……………….. per conto di ................
……………….. per conto di ;
4. che l’Ufficio II.DD. presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il seguente (indirizzo completo)
;
5. a) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
b) di aver preso piena conoscenza delle condizioni di cui ai richiamati avviso di gara, e capitolato speciale d’appalto ed altri documenti ad essi allegati, e che i beni e i servizi offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati;
c) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta;
d) di aver tenuto conto, anche ai sensi della Legge 327/2000 e s.m.i., nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che i beni offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento;
e) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione da servire;
f) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio in gara, di ritenerlo adeguato e fornibile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni della U.O. interessata, anche per quanto concerne il piano di sicurezza in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di esecuzione e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo di ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo aggiudicato;
6. che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
7. di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla ASP di Enna, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
8. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
9. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, che testualmente si riporta:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (ex art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008)(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
10. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali situazioni nei confronti della società sopraindicata e dei propri familiari conviventi;
11. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale):
- questa Impresa (è/non è) in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
- questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a unità;
- questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge,
- (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,
12. che questa Impresa adempie agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale;
13. di non aver in corso provvedimenti di interdizione di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 03 / 08
/ 2007, n. 123;
14. di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato globale al netto dell’IVA, ovvero, di aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale di impresa, al netto dell’IVA.
(indicare gli anni di riferimento)
- anno Euro = ( ),
- anno Euro = ( ),
- anno Euro = ( );
15. di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, al netto dell’IVA:
(indicare gli anni di riferimento)
- anno Euro = ( ),
- anno Euro = ( ),
- anno Euro = ( );
16. che i principali servizi o le principali forniture, nel settore oggetto della gara, eseguiti dall’impresa presso strutture sanitarie, pubbliche o private, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo, sono i seguenti:
N. | Ente | Importo | Anno |
17. che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;
18. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che saranno inviate anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in Via , tel. , fax , pec ;
19. (eventuale) di essersi recata nei posti dove deve essere reso il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, riconoscendo che il contratto da attuarsi rimane così perfettamente individuato in ogni sua parte;
20. di aver preso conoscenza e tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e, eventualmente, degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e / o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture;
21. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche dei citati provvedimenti;
22. di essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;
23. di avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
24. di essere in possesso delle seguenti certificazioni (o equivalenti rilasciate da organismi accreditati):
a. ………………..
b. ……………….
Le certificazioni devono essere prodotte in copia autenticata ovvero sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. Secondo quanto stabilito dall’art. 43 D. Lgs. n. 163/2006, sono comunque ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.
In caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione.;
25. che l’impresa rappresentata non è incorsa, nella esecuzione di contratti di appalto commessi da pubbliche amministrazioni, in risoluzioni anticipate, disposte dalla stazione appaltante, per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
26. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
27. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
28. di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali e/o in cantiere, ecc.);
29. di prendere atto che, qualora le eventuali insufficienze, inadempienze violazione totale o parziale delle condizioni e delle obbligazioni contrattuali dovessero rivestire carattere di tale gravità da compromettere la funzionalità del servizio, l’Azienda sarà costretta ad affidarne la prosecuzione ad altri, a procedere all’incameramento della cauzione e a richiedere il risarcimento delle maggiori spese sostenute per assicurare il servizio;
30. che è a conoscenza che l’Amministrazione appaltante, nel caso in cui l’aggiudicataria provvisoria non faccia pervenire la documentazione definitiva entro il periodo stabilito nella relativa comunicazione, è legittimata ad aggiudicare l’appalto alla concorrente che segue in graduatoria, con conseguente incameramento del deposito cauzionale provvisorio e il risarcimento di ipotizzabili ulteriori danni subiti dall’Azienda Sanitaria;
31. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. , ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. ;
32. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà alla A.S.P. di Enna, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
33. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;
34. dichiara espressamente, ed in modo solenne, che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà , trasparenza e correttezza, che non si è accordata e non si accorderà con latri partecipanti alla gara per limitare od eludere, in alcun modo, la concorrenza;
35. di essere a conoscenza che la A.S.P. di Xxxx si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
36. di essere a conoscenza e di accettare che la A.S.P. di Enna potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN 45004 – apposite verifiche ispettive; che il costo delle verifiche ispettive è a carico del fornitore fino all’ammontare dello 0,5 % del valore degli ordinativi di fornitura emessi e, comunque, fino ad un massimo dello 0,2 % dell’importo massimo del Contratto e che, in caso di aggiudicazione, al momento del sorgere del vincolo contrattuale;
37. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria e/o affidataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la A.S.P. di Enna avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la formalizzazione del contratto, questa potrà essere risolta di diritto dalla ai sensi dell’art. 1456 c.c.
38. Dichiara, ai sensi dell'articolo 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana" di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).
39.Xx impegnarsi, ai sensi dell'articolo 2, c. 1, della L.R. 20/11/2008. n.15 e s.m.i; "Impegno del Legale Rappresentante ad indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di Conto Corrente Unico in cui la S.A. potrà far confluire tutte le somme relative all'appalto" quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
40.di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC),
41.di acconsentire che i dati e le informazioni fornite verranno trattati esclusivamente per finalità di gestione amministrativa nonché per instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03
, li Timbro e Firma
ALLEGATO “ A 1“ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA
(La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma autografa unitamente a copia di documento di identità in corso di validità e leggibile)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a Prov Stato il
Codice fiscale Tel/Fax _ Posta elettronica
in qualità di Titolare Legale rappresentante Altro
della società
con sede in
X.Xxx/ codice fiscale numero REA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000):
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D. L.vo 06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia).
Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il firmatario dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data Firma del dichiarante
Art. 85 X.X.xx 06/09/2011, n. 159 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
Art. 89 X.X.xx 06/09/2011, n. 159 ( Autocertificazione)
1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67.
La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione è' resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.
ALLEGATO “ A 2“
PATTO DI INTEGRITÀ' TRA l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE FULL RISK DI MICRONFUSORI DI INSULINA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER IL FABBISOGNO DI ANNI 4, DELLE AA.SS.PP. DEL BACINO ORIENTALE DELLA REGIONE SICILIA.
Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Il sottoscritto Operatore economico ……………………………………………………………………………………………
Nato a………………………………………………residente in…………………………………………................................
Via……………………………Codice Fiscale n……………………In qualità di ……………………………………………
dell'Impresa iscritta al n……………..……del Registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………………………., Partita Iva………………………………………
in qualità di eventuale affidataria dei lavori in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".
Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
1.risoluzione o perdita del contratto;
2.escussione della cauzione di validità dell'offerta;
3.responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura dell'.1 % del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4.esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per…anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.
Data …………………..
Il Dirigente U.O ............................................. .
Titolare o legale rappresentante
della Ditta………………………………….
Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Il Direttore Generale
ALLEGATO “B”
DISCIPLINARE TECNICO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE FULL RISK DI MICRONFUSORI D’INSULINA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER IL XXXXXXXXXX XX XXXX 0, XXXXX XX.XX.XX. XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX.
Art. 1 Premesse e condizioni generali
1- L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna,quale capofila in unione di acquisto con le AA.SS.PP. del bacino orientale della Regione Sicilia, (precisamente Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa), indice una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 59, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con le modalità di cui all’art. 82 del X.X.xx 163/2006 per la conclusione di un Accordo Quadro per il servizio full risk di presa in carico di soggetti aventi bisogno microinfusori di insulina e servizi connessi.
2- La procedura è finalizzata, in particolare, all’individuazione di operatori economici che, sulla base dei risultati della presente procedura, siano ritenuti idonei a erogare il servizio oggetto di gara e con i quali sarà sottoscritto da ciascun’ASP un Accordo Quadro;
3- Si ritiene, anche alla luce anche di quanto previsto dall’art. 8 c. 2 del D.M. n. 332/99, che il servizio venga assegnato ad una pluralità di offerte tecnicamente idonee ed a condizioni economicamente convenienti in quanto deve essere garantito al prescrittore l’esercizio della discrezionalità tecnica nella scelta dei microinfusori al fine di garantire le migliori compatibilità a secondo dei differenti quadri clinici dei pazienti e la libera scelta dell’utente previo avallo del prescrittore.
4- Ai fini della determinazione dell’ordine delle priorità per la scelta dell’operatore cui affidare il servizio, ogni ASP terrà conto delle risultanze della procedura di gara e terrà conto altresì dei contenuti delle singole offerte in relazione alle specifiche esigenze del paziente, sulla base della prescrizione specialistica, pertanto le condizioni tecniche ed economiche stabilite tramite la presente procedura divengono vincolanti per tutta la durata della esecuzione del contratto;
5- Il servizio avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio di ogni singola Azienda del Bacino Orientale, stante la diversa decorrenza delle attuali vigenti piattaforme contrattuali delle singole AA.SS.PP., per la durata di anni quattro, rinnovabile eventualmente di altri anni due;
6- Qualora eventuali indicazioni e/o specifiche tecniche possano limitare la partecipazione, si rappresenta che non costituiscono motivo di esclusione ma oggetto di valutazione tecnica di conformità, pertanto le ditte dovranno attestare e dimostrare l’equipollenza di quanto offerto, sebbene con sistemi o caratteristiche tecniche diverse, purché funzionalmente equivalenti a quanto richiesto nel CSA;
7- In caso di prescrizioni esclusive e/o dirette dei beni e prodotti tutelati dalla privativa industriale verranno applicate le medesime condizioni economiche offerte anche se le ditte non risulteranno accreditate;
Art. 2 Oggetto del Servizio
1. Nello specifico Il servizio ha per oggetto la presa in carico, tramite service full risk, del fabbisogno assistenziale degli utenti aventi diritto di microinfusori di insulina, da compensare con un canone mensile omnicomprensivo, quindi comprensivo di ogni attività, fornitura e servizi atte a garantire il benessere degli utenti utilizzatori nel rispetto di ogni singola prescrizione,da eseguire secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, qualora sia erogato il servizio in frazione di mese (giornaliero) si calcolerà il valore dividendo il canone mensile per le giornate di effettiva erogazione, di utilizzo
2. Il servizio riguarderà i pazienti in trattamento alla data di stipula dei contratti e sia le nuove attivazioni relative ai pazienti che verranno presi in carico per tutta la durata dei contratti.
3. Per i pazienti in trattamento sarà mantenuta l’apparecchiatura in uso, alle condizioni indicate nel presente capitolato.
4. Si procederà alla sostituzione delle apparecchiature in uso nei seguenti casi: L’attuale fornitore non sia accreditato nell’accordo-quadro, fatte salve le prescrizioni specifiche attestate dal prescrittore; o vi sia una nuova prescrizione terapeutica dello specialista prescrittore.
5. Qualora non fosse richiesta una prescrizione specifica, che dovrà comunque essere oggetto di motivazione indicante l’insostituibilità e infungibilità da parte del prescrittore, l’affidamento del
servizio sarà affidato secondo la libera scelta del paziente previo avallo del centro prescrittore o con il criterio di rotazione.
6. I microinfusori di proprietà delle ASP considerati vetusti o inadeguati o quelli che presentano inconvenienti tecnici la cui riparazione sia particolarmente onerosa saranno dismessi e gli assistiti fruitori verranno contestualmente inseriti nei corrispondenti protocolli assistenziali derivanti dalla presente procedura.
Art. 3 Modalità di esecuzione e prescrizioni
Il service full risk comprende:
a) la fornitura dei microinfusori e del relativo materiale di consumo e di ogni attività atta a garantire il corretto utilizzo (assistenza, manutenzione, adeguamento tecnologico, sostituzione, disponibilità di ulteriore microinfusore ove prescritto in caso di eventuale guasto, sterilizzazione e/o sanitizzazione ecc) ivi compreso l’eventuale aggiornamento tecnologico e/o innovazione medica scientifica.
b) Le forniture rese devono essere perfettamente conformi alle specifiche tecniche indicate nel presente capitolato e alle prescrizioni rese da ogni singola Azienda sanitaria, con particolare riferimento a:
a) i microinfusori da impiantare
b) i quantitativi del materiale di consumo per i pazienti ai quali dovrà essere impiantato il microinfusore;
c) i quantitativi del materiale di consumo per i pazienti ai quali è già stato impiantato il microinfusore.
c) Si precisa che i materiali di consumo forniti dovranno essere perfettamente adattabili e conformi ai microinfusori; nel caso in cui l’impresa affidataria non sia in grado di fornire materiali di consumo conformi al microinfusore già utilizzato dal paziente l’Azienda si riserva il diritto di adottare i necessari provvedimenti (sostituzione con apparecchio compatibile e/o analogo reso dalla stessa ditta senza oneri aggiuntivi, affidamento ad altro fornitore accreditato, ecc).
d) la garanzia full risk sui beni offerti, inclusa nel canone mensile pattuito, è comprensiva di ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata dell’utilizzo, decorrenti dalla data di presa in carico del paziente, quindi è inclusiva di assistenza tecnica telefonica (all’assistito o a terzi e al personale dell’U.O. dell’Azienda che ha prescritto l’utilizzo del microinfusore o che ha in cura il paziente utilizzatore del microinfusore) tramite numero verde che deve essere attivo tutti i giorni dell’anno, inclusi prefestivi e festivi, 24 ore su 24;
e) Obbligo di soluzione del guasto o sostituzione dello strumento entro 48 entro ore dalla chiamata. (max 72 ore in caso di concomitanza di festività o chiusura degli uffici)
f) Obbligo della fornitura di nuova apparecchiatura in caso di furto o smarrimento accidentale del microinfusore da parte dell’utilizzatore, fatti salvi i casi di negligenza e/o imperizia da parte del fruitore;
g) Obbligo di procedere alla sterilizzazione del microinfusore qualora lo stesso non sia più utilizzato dal paziente cui era stato assegnato e debba essere impiantato ad altro paziente; il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato in offerta tecnica e dovrà essere conforme alle normative vigenti o che dovessero entrare in vigore durante il periodo di vigenza dell’accordo.
h) Stante l’impossibilità di accertare in modo preciso il numero dei pazienti ai quali dovrà essere impiantato il microinfusore i quantitativi saranno correlati all’effettivo fabbisogno indicato dai vari Distretti Sanitari delle Aziende Sanitarie consorziate.
i) La ditta affidataria non potrà pretendere alcun risarcimento e sarà vincolata a fornire, se necessarie, anche quantità superiori a quelle stimate al prezzo offerto per il singolo bene in quanto i quantitativi previsti sono puramente indicativi.
j) Pertanto, per quantità maggiori o minori necessarie all’Azienda nel corso del periodo di fornitura, la ditta non potrà pretendere maggiori compensi o indennizzi o muovere eccezioni.
k) L’Azienda si riserva di modificare in eccesso o in difetto i fabbisogni comunicati.
l) Si precisa che le nuove condizioni economiche e operative (es.: attivazione presa in carico del fabbisogno assistenziale, fornitura di materiale di consumo, manutenzione e sostituzione dei microinfusori sia nel caso di guasti non riparabili, sia nel caso di cessazione della vita operativa delle attrezzature), formalizzate a seguito della presente procedura, verranno applicate anche ai pazienti portatori di microinfusori già assistiti dalle Aziende consorziate.
m) La ditta affidataria s’impegna in caso di presa in carico di assistiti già dotati di microinfusore acquistati dalle AA.SS.PP. a prendere in permuta i microinfusori forniti decurtando dal canone mensile il valore di vendita nella misura del 25% annuo, iva esclusa, fratto in dodicesimi in caso di utilizzo mensile;
Per quanto riguarda l'ASP di Catania la ditta affidataria avrà un termine di 12 mesi dalla stipula del con tratto per la presa in carico di cui sopra.
n) Le attività oggetto del servizio in argomento dovranno, pertanto, includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara e in offerta senza oneri aggiuntivi rispetto al canone mensile stabilito.
o) Ampliamento della gamma, qualora i contraenti selezionati quali parti dell’Accordo quadro, durante il periodo di validità dello stesso immettano in commercio nuovi prodotti, i quali costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell’offerta, potranno comunicare all’Azienda, con cadenza annuale, i nuovi codici dei prodotti disponibili in aggiunta a quelli già esistenti, segnalando la disponibilità a fornire questi ultimi alle stesse condizioni di fornitura di cui all’Accordo quadro.
Art. 4 Rispondenza dei microinfusori e relativo materiale di consumo ai requisiti di legge
1) I prodotti offerti devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia; in particolare devono essere idonei a soddisfare i vincoli imposti dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, ove applicabili alle normative CEI (IEC), C.E. e dal D. Lgs. n. 46 del 24.02.1997; le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme nazionali, nonché alle normative CEE recepite, quali la conformità alla Direttiva CE 93/42, eventualmente vigenti all’atto della consegna, e/o emanate durante il periodo di vigenza del contratto.
2) I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile magazzinaggio; la confezione dovrà altresì riportare il codice commerciale, la descrizione del prodotto e ogni altra informazione che consenta di identificare il lotto di produzione.
3) La data di scadenza riportata sulla singola confezione dei prodotti consumabili, al momento della consegna non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi.
Art. 5 - Caratteristiche tecniche minime dei microinfusori e del relativo materiale di consumo
Le caratteristiche tecniche minime dei microinfusori comuni a tutti i lotti sono le seguenti:
• Garanzia di sicurezza attraverso un sistema di controlli e allarmi articolato e diversificato.
• Precisione (accuratezza nell’erogazione cioè, percentuale di scarto dichiarata dal costruttore dell’erogazione dell’insulina U100): x.xx 5% della velocità di flusso basale
• Resistenza all’acqua IPX7 o superiore
• Profili basali programmabili: minimo 3
• Numero velocità d’infusione basale impostabili per ciascun profilo: minimo 12
• Incremento velocità infusione basale: incremento minimo 0,1 u/ora
• Velocità d’infusione basale temporanea: programmabile in percentuale
• Tipi di bolo:
- normale/standard a erogazione rapida
- esteso/prolungato (onda quadra) a erogazione per un periodo di tempo programmabile
- onda doppia ad erogazione combinata di erogazione rapida e prolungata
- il “Calcolatore di Bolo” (bolo correzione, bolo pasto) integrato alla pompa o quale parte integrante del sistema che interagisce in remoto con la pompa;
- Spegnimento automatico di sicurezza: impostabile
- Segnali acustici: con volume regolabile e/o vibrazione
- Scarico dei dati tramite software
• Requisiti minimi richiesti per Set infusivi da utilizzare con microinfusori esterni per infusione continua sottocutanea di insulina
- Sicurezza: le confezioni dei prodotti devono riportare tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (marchio CE).
- Specificità e completa compatibilità d’uso per il corrispondente microinfusore
• Caratteristiche minime dell’ago cannula:
- Cannula in teflon
- Lunghezza richiesta:
• Da 13 a 17 mm se inserzione a 30°
• Da 6 a 10 mm se inserzione a 90°
• Caratteristiche minime del catetere:
- Lunghezza: possibilità di almeno due lunghezze, di cui la minima non sia inferiore a cm 30.
In osservanza all’art. 68 del D. Lgs. n. 163/2006,che mira a garantire il rispetto dei principi di non discriminazione e di massima partecipazione, si rappresenta che, qualora dalla descrizione delle specifiche tecniche indicate si dovesse evincere o individuare una produzione esclusiva o comunque limitativa della partecipazione di altre ditte concorrenti, saranno ritenute valide offerte per prodotti analoghi e/o equivalenti che garantiscano la funzionalità e compatibilità di quanto richiesto, con l’obbligo comunque di indicare l’espressione “ equivalente”.
Art. 6 - Consegna dei microinfusori e del relativo materiale di consumo
La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio carico e rischio di qualunque natura, all’interno dei magazzini dei Distretti Sanitari dell’Azienda all’indirizzo indicato di volta in volta sull’ordinativo di acquisto.
La merce dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine, nelle quantità e qualità descritte nell’ordine stesso, entro 48 ore dalla data di ricevimento dell’ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax), fatte salve le ipotesi di festività o chiusura di uffici che in tale caso il termine massimo è di 72 ore.
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Distretto Sanitario che ha emesso l’ordine e, ove l’Azienda ASP / RC lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.
I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce, data e numero d’ordine;
In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.
LOTTO N° 1
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI MICROINFUSORI
Controllo remoto del microinfusore.
Gestire totale del microinfusore in remoto in tutte le sue funzioni integrato con il calcolatore automatico del bolo di insulina, il sistema per l’autocontrollo, il diario elettronico e l’elaboratore dati.
- menu operativi : minimo 3. Standard, Avanzato ed Individuale Cartuccia.
Cartuccia con sistema di riempimento EasyFill per facilitare il riempimento della stessa.
Capacità della cartuccia di insulina è pari a 315 U, possibilità di utilizzo della cartuccia anche con quantitativi inferiori senza dovere cambiare il micro infusore
- Profili basali programmabili e personalizzabili: minimo 5
- Numero velocità di infusione basale impostabili per ciascun profilo: 24 regolabili con incrementi di 0,01 U (fino a 1,00 U), 0,05 U (fino a10,0 U), 0,1 U (fino a 25,0 U) 0,1 unità.
- Erogazione basale oraria minima è di 0,05 U con erogazioni fino a 0,0025 unità di insulina ogni 3minuti.
-Velocità di infusione basale temporanea:
programmabile in percentuale con incrementi di 15 minuti con una durata massima di 24 ore.
Tipo Bolo
4 tipologie di bolo differenti. Bolo rapido (erogazione immediata e discreta), bolo standard (erogazione immediata), bolo prolungato (erogazione per un periodo di tempo programmato) bolo multiwave (combinazione dell’erogazione immediata e prolungata per un periodo di tempo programmato).
-Misuratore di glicemia Diario elettronico.
Calcolatore del bolo Report
Limiti di avviso in caso di ipoglicemia e iperglicemia
Possibilità di selezionare il limite Iper (iperglicemia) e Ipo (ipoglicemia) dei valori glicemici Promemoria
Autospegnimento di sicurezza Alimentazione
Batteria AA alcalina da 1.5V (30 gg con Bluetooth disattivato; 15 gg con Bluetooth attivato) oppure batteria al Litio da 1.5 V (50 gg con Bluetooth disattivato; 25 gg con Bluetooth attivato). Xxxxxx batteria ricaricabile NiMH da 1.2 V (20 gg con Bluetooth disattivato; 10 gg con Bluetooth attivato).
Memorizzazione dati
Le impostazioni del microinfusore (profili basali orari, contenuto residuo della cartuccia, incrementi del bolo, menu utente attivo) e la sequenza degli eventi che si sono verificati durante il funzionamento (boli erogati, totali di insulina giornalieri, profilo basale temporaneo,segnalazioni) devono rimanere sempre memorizzate, anche tramite scarico del flusso su supporto esterno.
impermeabilità minima IPX8, protetto contro gli effetti dell’immersione temporanea in acqua, in condizioni standardizzate (fino a 60 minuti e 2,5 metri).
Sistemi di sicurezza
Sistema di allarmi, segnalazioni acustiche, informazioni sul display e vibrazioni.
- Compatibilità elettromagnetica.
Monitoraggio continuo della Glicemia abbinato al microinfusore Set infusionali
1) ago cannula :
13-17 mm se inserzione a 20 °- 45° 6 – 8-10 mm se inserzione a 90°
2) catetere : lunghezze disponibili:
30 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
LOTTO N° 2
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI MICROINFUSORI
sistema di controlli ed allarmi: articolato e diversificato
precisione ( accuratezza nell'erogazione dichiarata dal costruttore):+_ 5% della velocità di flusso basale resistenza all'acqua IPX7
profili basali programmabili : minimo 3
numero velocità di infusione basale impostabili per ciascun profilo : minimo 3 numero velocità di infusione basale: impostabili per ciascun profilo ; minimo 12 incremento velocità di infusione basale: incremento minimo 0,1 U/h
velocità di infusione basale temporanea: programmabile in percentuale
tipo di bolo: normale/standard ad erogazione rapida, esteso/prolungato ad erogazione per un periodo di tempo programmabile, onda doppia ad erogazione combinata di erogazione rapida e prolungata spegnimento automatico di sicurezza impostabile
segnali acustici: sonoro e vibrazione combinata di erogazione rapida e prolungata scarico dati tramite software
sensori per monitoraggio continuo: utilizzabili in tutte le fasce di età
Sospensione automatica dell'infusione basale: al raggiungimento di un valore programmabile di glicemia
Allarmi di preavviso del raggiungimento delle soglie di ipo e iper glicemia: con almeno 20 minuti di anticipo.
Xxxxxxx Xxx, Iper: completamente programmabili e disattivabili Telecomando: per erogazione, sospensione di sicurezza bolo e basale.
set infusionali con specifica compatibilità d'uso per il corrispondente microinfusore composto da :
1) ago cannula 13-17 m se inserzione a 30°, 6-10 m se inserzione a 90°
2) catetere: possibilità di almeno 2 lunghezze di cui la minima non sia inferiore a cm 30
3) serbatoio di insulina: fino a 300 ml
LOTTO N° 3
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI MICROINFUSORI
Sistema di allarmi e sicurezze riguardanti batteria, ricarica insulina, occlusioni
Sistema di allarme sonoro e/o a vibrazione Dimensioni: 79 x 45 x 20 mm
Peso netto: 63,5g – inclusa batteria Accuratezza di somministrazione + 4%
Velocità basale d’infusione da 0,05 a 16,0 U/H con incremento fino a un minimo di 0,01 U/H 4 profili di velocità basale, programmabili ognuno con 24 differenti velocità
Basale temporanea:possibilità di modificare la dose basale,programmandola in percentuale da 1 a 24 ore
Tre possibilità di programmazione boli pre prandiali: “bolo normale” con la possibilità di scegliere la velocità d’infusione che può essere di 1 unità ogni 12, 30, o 60 secondi “bolo esteso”:Programmazione del bolo temporizzato variabile da 30 minuti ad 8 ore con incrementi di 30 minuti “bolo ad onda doppia”, funzione di sincronizzazione dei due boli precedentemente descritti.
Telecomando a distanza per la gestione e programmazione del microinfusore, dosaggio della basale
,dosaggio dei boli e relative funzioni speciali con glucometro integrato per la misurazione della glicemia capillare con metodo elettrochimico con calibrazione siero/plasma
Memorie degli ultimi 500 dati Retro illuminazione del display . Resistente all’acqua IPX8 Software di gestione dati
Spegnimento automatico di sicurezza impostabile.
Set infusionali specifici per il suddetto microinfusore, composto da: Serbatoio da 300 U/I
Ago cannula da 5 – 9 mm con inserzione a 90° da 9 a 19 mm con inserzione a 30° Cateteri: lunghezza da 30, 60, 80 cm
Inseritore automatico degli aghi
LOTTO N° 4
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI MICROINFUSORI
Bolo non erogato; Batterie in esaurimento; Sostituire Batterie; Cartuccia in esaurimento; Cartuccia esaurita;
Occlusione; Allarme di Sistema.
Ampio display (30mmx30mm) a colori ad alto contrasto su sfondo nero; Infusione Basale Minima di 0,025 U/hr; Infusione Boli Minima 0,05 U Memoria non volatile;
resistenza all'acqua IPX8
profili basali programmabili: minimo 4
velocità di infusione basale programmabile da 0 a 25 U/hr incremento velocità di infusione basale:
incremento minimo 0,025 U/hr
velocità di infusione basale temporanea:
programmabile in percentuale
tipo di bolo: normale (a doppia velocità) - rapido - Audio Bolo - Combo Bolo - Calcolo dei Carboidrati Correzioni Glicemiche - Insulina ancora attiva
spegnimento automatico di sicurezza impostabile segnali acustici: con volume regolabile e vibrazione lista alimenti personalizzata
scarico dati tramite software
set infusionali con specifica compatibilità d'uso per il corrispondente microinfusore composto da
1) ago cannula 13 - 17 mm se inserzione a 30° con o senza insertore integrato, 6-9 mm se inserzione a 90° con insertore integrato
2) catetere: possibilità di almeno 2 lunghezze di cui la minima non sia inferiore a cm 60
3) serbatoio di insulina: fino a 200 U
sensori per monitoraggio continuo fino a 7 giorni utilizzabili in tutte le fasce di età Possibilità di trend glicemici ed eventi correlati
Allarmi di preavviso del raggiungimento delle soglie di ipo e iper glicemia :
Vibrazione - Acustico e visivo Xxxxxxx Xxx, Iper:
completamente programmabili e disattivabili Funzioni ed venti programmabili Calibrazione estemporanea
LOTTO N° 5
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI MICROINFUSORI
Microinfusore per insulina composto da 2 parti:
1. unità remota di programmazione e monitoraggio;
2. microinfusore autoadesivo.
• Connessione tra i due dispositivi di tipo Wireless.
• Possibilità attraverso l’unità remota di programmare 7 profili di velocità basale con 24 segmenti ciascuna.
• Incremento di velocità basale 0,05U/h, velocità basale massima 30U/h, possibilità di basale temporanea in % o in U.
• Incrementi di bolo da 0,05/0,1/0,5/1,0 U; bolo massimo 30U, velocità di flusso bolo 1,5U/min. Bolo prolungato in % o U.
• Suggeritore di bolo con calcolo insulina attiva, 8 segmenti per valore del target glicemico, 8 segmenti per rapporto insulina-carboidrati, 8segmenti per fattore di correzione.
• Possibilità di preimpostare 7 boli, 36 carboidrati e 7 profili di velocità basale temporanea.
• Memoria superiore a 5000 registrazioni e 90gg di utilizzo.
• Peso inferiore a 150g, funzionamento a batterie.
• Microinfusore autoadesivo di piccolissime dimensioni composto serbatoio da 200U, e cannula morbida.
• Peso <30g, inserzione automatica senza utilizzo di altri device, durata di funzionamento 72 ore Più ulteriori 8 ore di sicurezza.
• impermeabile IP X 8
• Precisione pompa +/- 5% per flusso >0,10U/h, e precisione in bolo +/- 5% per volumi>0,10U.
• Xxxxxxx e segnali di avviso personalizzabili per tempo rimanente quantità insulina rimanente ecc.
• Scarico dati tramite software
ALLEGATO “C“ - Modello RTI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE FULL RISK PER LA FORNITURA DI MICRONFUSORI PER L’INFUSIONE CONTINUA DI INSULINA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER IL FABBISOGNO DI ANNI 4, DELLE AA.SS.PP. DEL BACINO ORIENTALE DELLA REGIONE SICILIA. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RIUNIONE TEMPORANEA DI IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DELL’12 APRILE 2006.
Le sottoscritte Imprese: ..............................................................................................................………..
………………………………………………………………………………………………………….. con sede legale in ........................................................Via.......................................................................
P.I. ..................................rappresentata legalmente dal Sig. ....................................................................
nato a ............................................................................................il .........................................................
con sede legale in ........................................................Via.......................................................................
P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. ........................................................................
nato a ............................................................................................il .........................................................
con sede legale in ........................................................Via.......................................................................
P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. ........................................................................
nato a ............................................................................................il .........................................................
in relazione alla presente procedura di gara, per lo svolgimento dell’attività le parti ritengono opportuno un'organizzazione comune dell'attività relative e connesse alle operazioni stesse,
DICHIARANO
1. di voler partecipare alla gara suddetta congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di riunione temporanea di imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006;
2. in caso di aggiudicazione sarà nominata Capogruppo l’impresa…………………………………
3. alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il termine della fornitura e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
4. ogni singola Impresa intende assumere la seguente parte dell’attività di concessione:
Impresa...........................................................Parte dell’attività e precisamente……………….……….
...................................………………..per una percentuale pari a ...........................................................
Impresa...........................................................Parte dell’attività e precisamente………………………..
...................................………………..per una percentuale pari a ...........................................................
Impresa...........................................................Parte dell’attività e precisamente……………….……….
...................................………………..per una percentuale pari a ...........................................................
SI IMPEGNANO
♦ a conferire, in caso di affidamento del lotto cui si concorre per tutta la durata contrattuale, mandato collettivo speciale con rappresentanza ampia e irrevocabile al legale rappresentante dell’impresa Capogruppo indicata in precedenza.
L’Impresa ................………….............. data .....................Xxxxxx e firma .........................................
L’Impresa ................………….............. data .....................Xxxxxx e firma .........................................
L’Impresa ................………….............. data .....................Xxxxxx e firma .........................................