BANCO DI SAN GIORGIO SPA VERBALE DI ACCORDO
BANCO DI SAN GIORGIO SPA
VERBALE DI ACCORDO
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PREMESSA 2
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI DEL BANCO DI SAN GIORGIO SPA 2
Art. 1 - PREMIO AZIENDALE 2005-2007 2
Tabella A: Scala Parametrale 4
Art. 2 - GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO 5
Art. 3 - TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO 7
CRITERI DI INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI/LAVORATRICI NELLE AREE PROFESSIONALI E NEI QUADRI DIRETTIVI DI 1° E 2° LIVELLO. 7
Presso Le Unità Imprese 7
Art. 1 - GESTORE CORPORATE 7
Art 2 - ANALISTA 7
PRESSO LE FILIALI 8
Art. 3 - RESPONSABILE DI FILIALE 8
Art 3 bis - SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DI FILIALE 8
Art. 4 - GESTORE BENESTANTI 8
Art. 5 - GESTORE POE (PICCOLI OPERATORI ECONOMICI) 8
Art. 6 - REFERENTE CORE 9
ART. 7 - CASSIERE COLLETTORE 9
Note A Verbale 9
INQUADRAMENTI - NORME GENERALI 9
DECORRENZE E SCADENZE 9
ALTRE PROVVIDENZE E AGEVOLAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI 10
AGEVOLAZIONI AI LAVORATORI STUDENTI 10
BORSE DI STUDIO 11
PREMIO DI ANZIANITÀ 11
PARI OPPORTUNITÀ 12
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO 12
RIMBORSO CHILOMETRICO 12
INCIDENTI STRADALI 12
PROVVIDENZE PER FIGLI/CONIUGE INABILI 13
TICKET PASTO 13
LINEE DI CREDITO RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE 13
FIDO IN CONTO CORRENTE 13
MUTUI E PRESTITI 13
PRESTITO INDIVIDUALE 13
MUTUO CASA PRIMARIA 14
MUTUO/PRESTITO MANUTENZIONE CASA PRIMARIA 14
MUTUO/PRESTITO DISCREZIONALE 15
Note A Verbale 15
PREMESSA
Nella stesura di quanto segue con “XX.XX.” si intendono “le Rappresentanze Sindacali Aziendali” e/o le Segreterie Territoriali firmatarie degli accordi stessi.
In Genova, il giorno 16 marzo 2007
tra il BANCO DI SAN GIORGIO SPA rappresentato dai Sigg.ri
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx,
e
la RSA della DIRCREDITO/FD costituita dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
la RSA/Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari (FIBA/CISL) costituita dai Signori Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxx
la RSA/Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC/CGIL) costituita dai Signori Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
la Rappresentanza Sindacale Territoriale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) costituita dal Sig. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
la Rappresentanza Sindacale Territoriale della Unione Italiana Lavoratori Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) costituita
In relazione a quanto previsto dall’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 febbraio 2005 ed in applicazione del Verbale di Intesa sottoscritto il 5 aprile 2006 si è convenuto di stipulare il seguente
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI DEL BANCO DI SAN GIORGIO SPA
Art. 1 - PREMIO AZIENDALE 2005-2007
Il Premio Aziendale nel periodo di valenza 2005-2007 sarà definito sulla base degli indicatori riferiti al Bilancio Aziendale del Banco di San Giorgio SPA.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO AZIENDALE RIFERITO ALL’ANNO 2005
A fronte di variazioni del risultato lordo di gestione pro-capite fino al + 15% rispetto all’equivalente valore riferito all’esercizio 2004, il Premio Aziendale medio pro-capite (relativo all’inquadramento 3A3L) è stabilito in Euro 2.350,00 lordi in forma di retribuzione (da riparametrarsi secondo la scala in seguito riportata).
In luogo ed in sostituzione del predetto importo il dipendente avrà facoltà di optare per un premio costituito da Euro 2.200,00 in retribuzione oltre ad un contributo straordinario alla propria posizione individuale costituita presso il Fondo Pensione complementare di appartenenza di Euro 350,00 da non riparametrare.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO AZIENDALE RIFERITO ALL’ANNO 2006
A fronte di variazioni del risultato Netto della Gestione Finanziaria al netto dei costi operativi - depurati delle eventuali quote di pertinenza di esercizi successivi riferite all’applicazione del Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 158/2000 - pro-capite (di seguito indicatore), escluse eventuali componenti di natura straordinaria e non ricorrenti, comprese tra + 3% rispetto all’equivalente valore riferito all’esercizio 2005, il Premio Aziendale medio pro-capite (relativo all’inquadramento 3A3L) sarà erogato in misura equivalente a quella riconosciuta nel 2005, con analoghi criteri di ripartizione opzionale fra la c.d. “forma cash” (solo in retribuzione) e la c.d. “forma mista” (con contributo al Fondo Pensione); a fronte di variazioni dell’indicatore comprese tra il + 3,1% e il + 15%, il Premio Aziendale medio pro-capite sarà pari all’importo riferito all’anno 2005 + 200 Euro da applicarsi alla quota erogata in forma di retribuzione.
In presenza di incrementi del Premio Aziendale rispetto all’anno precedente, i relativi importi aggiuntivi di cui sopra saranno integrati con un contributo straordinario alle posizioni individuali degli associati al Fondo Pensione di Euro 100,00 lordi pro-capite da non riparametrare.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO AZIENDALE RIFERITO ALL’ANNO 2007
A fronte di variazioni del risultato Netto della Gestione Finanziaria al netto dei costi operativi - depurati delle eventuali quote di pertinenza di esercizi successivi riferite all’applicazione del Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 158/2000 - pro-capite (di seguito indicatore), escluse eventuali componenti di natura straordinaria e non ricorrenti, comprese tra + 3% rispetto all’equivalente valore riferito all’esercizio 2006, il Premio Aziendale medio pro-capite (relativo all’inquadramento 3A3L) sarà erogato in misura equivalente a quella riconosciuta nel 2006, con analoghi criteri di ripartizione opzionale tra la c.d. “forma cash” (solo in retribuzione) e la c.d. “forma mista” (con contributo al Fondo Pensione); a fronte di variazioni dell’indicatore comprese tra il + 3,1% e il + 15%, il Premio Aziendale medio pro-capite sarà pari all’importo riferito all’anno 2006 + 200 Euro da applicarsi alla quota erogata in forma di retribuzione.
In presenza di incrementi del Premio Aziendale rispetto all’anno precedente, i relativi importi aggiuntivi di cui sopra saranno integrati con un contributo straordinario alle posizioni individuali degli associati al Fondo Pensione di Euro 100,00 lordi pro-capite da non riparametrare.
La quota relativa al contributo straordinario al Fondo Pensione sarà riconosciuta, in caso di opzione per la forma mista, nella misura maggiorata del 50% prevista dall’art. 1, punto A), del Contratto Integrativo Aziendale 13.02.2003, nei confronti dei Q.D. di 3° e 4° livello in servizio con tale inquadramento alla data del 30.04.2006, inteso che nei confronti degli assunti o promossi dopo tale data sarà applicata unicamente la scala parametrale di seguito riportata.
In presenza di eventuali rilevanti anomalie derivanti dall’applicazione dell’indicatore assunto a riferimento, anche per effetto di componenti straordinarie significative, ovvero di modifiche normative in materia di bilancio e fiscale, le Parti si incontreranno a richiesta entro la fine dell’anno di riferimento al fine di effettuare le opportune verifiche e valutazioni.
Tabella A: Scala Parametrale
INQUADRAMENTO |
PARAMETRO |
Q.D. - 4° LIVELLO |
255 |
Q.D. - 3° LIVELLO |
215 |
Q.D. - 2° LIVELLO |
173 |
Q.D. - 1° LIVELLO |
162 |
3ª AREA - 4° LIVELLO |
144 |
3ª AREA - 3° LIVELLO |
134 |
3ª AREA - 2° LIVELLO |
127 |
3ª AREA - 1° LIVELLO |
120 |
2ª AREA - 3° LIVELLO |
113 |
2ª AREA - 2° LIVELLO |
110 |
2ª AREA - 1° LIVELLO |
107 |
LIVELLO UNICO - GUARDIA N. |
102 |
LIVELLO UNICO |
100 |
CRITERI DI EROGAZIONE DEL PREMIO AZIENDALE
Ad integrazione di quanto previsto in materia dal CCNL, si conviene quanto segue:
Il Premio Aziendale viene erogato, secondo quanto previsto ai paragrafi A, B e C del presente Accordo, unitamente alle retribuzioni del mese di giugno sotto forma di “una tantum” al personale con contratto a tempo indeterminato che sia in servizio nel mese dell’erogazione, con esclusione degli assunti in epoca successiva all’anno di riferimento. Detto premio viene riconosciuto anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che risultano in servizio alla data di erogazione e che risultavano in servizio anche alla data del 2 gennaio dell’anno a cui si riferisce il Premio Aziendale; a tale riguardo vengono assimilati ai dipendenti “in servizio” alle predette date i lavoratori a tempo determinato cessati e riassunti con analogo contratto a tempo determinato decorsi i termini di cui all’art. 5 co. 3 del Decreto Legislativo n. 368/2001. I dipendenti assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante ed almeno sei mesi di anzianità aziendale sono equiparati a quelli con contratto a tempo indeterminato.
Il Premio Aziendale non compete ai dipendenti cessati dal servizio entro la data di erogazione per cause diverse dal pensionamento o dall’accesso al Fondo di solidarietà.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con diritto al trattamento immediato di pensione o per adesione al Fondo di solidarietà, ovvero per decesso, il Premio Aziendale verrà erogato in sede di liquidazione delle competenze di fine rapporto, eccezionalmente calcolato sulla base dell’ultimo premio erogato ed esclusivamente per la quota prevista in forma di retribuzione, in misura proporzionale ai mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed in rapporto ai diversi livelli di inquadramento ricoperti nell’anno di riferimento.
Al personale inquadrato nei Quadri Direttivi del 3° e 4° livello assunto a tempo indeterminato nel corso dell’anno di riferimento del Premio Aziendale e che abbia in tale anno superato il periodo di prova, il Premio Aziendale viene erogato ai soli assunti prima del 1° ottobre dell’anno di riferimento in proporzione ai mesi interi o frazioni di mesi di servizio prestato.
Per il personale in servizio che abbia superato il periodo di prova nell’anno di riferimento del Premio Aziendale, il Premio verrà erogato in misura proporzionale ai mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione ed in rapporto ai diversi inquadramenti ricoperti nell’anno di riferimento.
Nel caso di assenza dal servizio, il Premio Aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie. Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio, dipendenti da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui sopra non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.
Nei confronti del personale che nell’anno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, il Premio Aziendale viene erogato in proporzione all’orario di lavoro prestato.
Il Premio Aziendale non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto
Art. 2 - GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO
L’Azienda si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e volte a prevenire e a contenere quanto più possibile gli atti criminosi di terzi.
L’Azienda e le XX.XX. concordano che le iniziative relative saranno intonate ai seguenti principi:
uniformità della protezione:
cioè mantenere in ogni filiale lo stesso rapporto tra grado di rischiosità e grado di sicurezza adottato ed integrare difese fisiche passive ed impiantistiche, in modo che non si evidenzino “punti deboli”;
efficienza dell’impianto:
cioè accurata manutenzione degli impianti stessi, affidata a ditte specializzate esterne, con controlli periodici dell’avvenuta manutenzione;
qualità degli impianti e delle strutture:
cioè installazione di impianti e strutture supportate da un adeguato livello di qualità ed efficacia;
informazione al personale
mediante comunicazioni interne, secondo i livelli di responsabilità ed incombenze assegnate, delle norme di sicurezza, compatibilmente con le connesse esigenze di riservatezza.
L’Azienda e i R.L.S. ovvero, in mancanza degli stessi, i rappresentanti delle XX.XX., uno per ciascuna Organizzazione Sindacale, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati all’Azienda, si incontreranno, a richiesta delle parti, in materia di sicurezza.
I rappresentanti delle XX.XX. nei suddetti incontri potranno presentare osservazioni nell’ambito di un confronto sui vari aspetti delle questioni sollevate, formulare proprie proposte in ordine ai programmi aziendali ed esercitare una funzione consultiva.
Quanto trattato nei predetti incontri avrà natura strettamente riservata.
In caso di apertura di nuovi sportelli e di ristrutturazione degli esistenti, l’Azienda si impegna a dotare i locali di sistemi di sicurezza attiva e passiva adeguati.
L’Azienda inoltre si impegna a mantenere presso le filiali un organico non inferiore a 2 unità, con esclusione degli sportelli situati presso centri commerciali, fiere, ortomercati, ecc. ovvero in strutture dotate di sistemi di sicurezza propri centralizzati.
Inoltre, per la tutela dei lavoratori colpiti da eventi criminosi, l’Azienda si impegna a:
conservare il posto di lavoro, anche oltre i limiti previsti dal vigente CCNL, con mantenimento delle retribuzioni sino alla guarigione del lavoratore medesimo purché le conseguenti lesioni non si possano configurare come inabilità permanente totale;
assumere l’onere per visite specialistiche dei collaboratori e dare seguito alle richieste di trasferimento, di avvicendamento nella mansione e di permessi avanzate direttamente da dipendenti coinvolti in eventi criminosi.
Premesso che le disposizioni emanate dall’Azienda in materia di denaro contante costituiscono parte integrante del complesso delle misure di sicurezza, l’Azienda si dichiara disponibile, nel valutare la responsabilità dei cassieri che emergesse in occasione di atti criminosi, a tenere in considerazione le effettive circostanze obiettive che abbiano determinato il superamento dei massimali previsti.
La Banca si interessa per l’adozione, in quanto possibile, di allarmi silenziosi antirapina collegati alle forze dell’ordine ed inoltre procede all’installazione di sistemi di videoregistrazione.
La Banca conferma l’impegno a far rispettare le norme che regolano i servizi a domicilio.
Il personale esterno di vigilanza che in particolari occasioni venisse utilizzato per gli accessi agli stabili non potrà circolare armato nei locali di lavoro ad eccezione del tempo necessario alla consegna e/o al ritiro dei valori o di situazioni temporanee di particolare necessità.
L’Azienda conferma l’impegno a garantire a tutti i dipendenti condizioni di sicurezza atte a proteggerli da rischi di sottrazione dolosa di contanti e/o valori.
La Banca si dichiara disponibile ad informare i R.L.S., ovvero in mancanza degli stessi i rappresentanti delle XX.XX. aziendali degli incontri e delle decisioni assunte da e con l’Autorità di Pubblica Sicurezza o col Prefetto relativi a norme, provvedimenti o iniziative che abbiano riferimento alla tutela fisica o alla sicurezza dei lavoratori.
Art. 3 - TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
L’Azienda, in attesa che vengano nominati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi di legge, conferma il proprio impegno a riconoscere come interlocutori per tale materia gli Organi di Coordinamento delle RSA aziendali.
CRITERI DI INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI/LAVORATRICI NELLE AREE PROFESSIONALI E NEI QUADRI DIRETTIVI DI 1° E 2° LIVELLO.
Presso Le Unità Imprese
Art. 1 - GESTORE CORPORATE
Xxxxx che viene formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere con prevalenza e continuità i compiti previsti per tale posizione di lavoro nell’ambito del modello distributivo e commerciale in atto, viene inquadrato come segue:
il Gestore Corporate Junior acquisisce il grado di 3ª Area Professionale 4° livello dopo 3 anni di adibizione all’incarico. Ai fini dell’inquadramento di Gestore Corporate Xxxxxx si terrà conto dell’anzianità maturata come Gestore POE o Analista di UNI;
il Gestore Corporate acquisisce il grado del 1° Livello dei Quadri Direttivi dopo 5 anni di adibizione all’incarico di Gestore Corporate Junior.
Nei confronti dei Gestori Corporate già incaricati alla data della sottoscrizione del Verbale d’Intesa 05.04.2006, e che alla stessa data abbiano maturato 5 anni di adibizione al ruolo, l’Azienda procederà all’adeguamento dei relativi inquadramenti al 1° Livello dei Quadri Direttivi entro la data del 31.12.2006.
Art 2 - ANALISTA
Xxxxx che viene formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere con prevalenza e continuità i compiti previsti per tale posizione di lavoro nell’ambito del modello distributivo e commerciale in atto, viene inquadrato:
nella 3ª Area Professionale 3° livello dopo 3 anni di adibizione all’incarico.
Ai fini dell’inquadramento vale l’anzianità maturata come Gestore Benestanti o Gestore POE.
PRESSO LE FILIALI
Art. 3 - RESPONSABILE DI FILIALE
Xxxxx che viene formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere con prevalenza e continuità i compiti previsti per tale posizione di lavoro nell’ambito del modello distributivo e commerciale in atto, viene inquadrato:
nella 3ª Area Professionale 4° livello nelle filiali con organico da 2 a 4 addetti; presso le filiali con un organico di 4 addetti al Responsabile sarà riconosciuto l’inquadramento nel 1° livello dei Quadri Direttivi dopo due anni di adibizione al ruolo;
nel 1° livello dei Quadri Direttivi nelle filiali con organico da 5 addetti;
nel 2° livello dei Quadri Direttivi nelle filiali con organico da 6 o 7 addetti.
Ai Responsabili di filiale da 2 a 4 addetti con inquadramento non superiore alla 3ª Area Professionale 4° livello verrà altresì riconosciuta un’integrazione retributiva pari ad Euro 77,00 lordi per 12 mensilità.
Nei confronti dei Responsabili di filiale con 4 addetti, già incaricati alla data della sottoscrizione del Verbale d’Intesa 05.04.2006, l’Azienda procederà all’adeguamento dei relativi inquadramenti al 1° Livello dei Quadri Direttivi entro la data del 31.12.2006 fermo restando comunque il requisito minimo di due anni di adibizione al ruolo.
Art 3 bis - SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DI FILIALE
Xxxxx che viene formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere con prevalenza e continuità i compiti previsti per tale posizione di lavoro nell’ambito del modello distributivo e commerciale in atto, viene inquadrato:
nella 3ª Area Professionale 4° livello nelle filiali di Gruppo A;
nel 1° livello dei Quadri Direttivi dopo due anni di adibizione al ruolo presso la Sede di Genova.
Art. 4 - GESTORE BENESTANTI
Xxxxx che viene formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere con prevalenza e continuità i compiti previsti per tale posizione di lavoro nell’ambito del modello distributivo e commerciale in atto, viene inquadrato:
nella 3ª Area Professionale 2° livello dopo 6 mesi di adibizione all’incarico;
nella 3ª Area Professionale 3° livello dopo 2 anni e 6 mesi di adibizione all’incarico;
nella 3ª Area Professionale 4° livello dopo 4 anni e 6 mesi di adibizione all’incarico.
Ai fini dell’inquadramento vale l’anzianità maturata come Gestore POE.
Art. 5 - GESTORE POE (PICCOLI OPERATORI ECONOMICI)
Xxxxx che viene formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere con prevalenza e continuità i compiti previsti per tale posizione di lavoro nell’ambito del modello distributivo e commerciale in atto, viene inquadrato:
nella 3ª Area Professionale 2° livello dopo 6 mesi di adibizione all’incarico;
nella 3ª Area Professionale 3° livello dopo 2 anni e 6 mesi di adibizione all’incarico;
nella 3ª Area Professionale 4° livello dopo 4 anni e 6 mesi di adibizione all’incarico.
Ai fini dell’inquadramento vale l’anzianità maturata come Gestore Benestanti.
Art. 6 - REFERENTE CORE
Xxxxx che viene formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere con prevalenza e continuità i compiti previsti per tale posizione di lavoro nell’ambito del modello distributivo e commerciale in atto, viene inquadrato:
nella 3ª Area 2° livello dopo 2 anni di adibizione all’incarico.
ART. 7 - CASSIERE COLLETTORE
Xxxxx che viene formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere con prevalenza e continuità i compiti previsti per. tale posizione di lavoro nell’ambito del modello distributivo e commerciale in atto, viene inquadrato:
nella 3ª Area 2° livello se coordina 3-4 addetti;
nella 3ª Area 3° livello se coordina almeno 5 addetti.
Note A Verbale
Ai fini del riconoscimento della relativa indennità, si intende funzionante in via permanente la cassa aperta per almeno 7 giorni al mese anche non consecutivi.
INQUADRAMENTI - NORME GENERALI
Per tutte le figure professionali sopra indicate si assume come data di iniziale adibizione al ruolo quella di effettiva assegnazione all’incarico con l’avvertenza che le assenze, a qualsiasi titolo, per periodi superiori a 3 mesi continuativi - ovvero anche non continuativi nel caso in cui il periodo di assegnazione minimo per la maturazione del diritto all’inquadramento non superi i 12 mesi - non verranno computate nell’anzianità ai fini dell’assegnazione degli inquadramenti.
Inoltre, per gli inquadramenti previsti nel presente Contratto Integrativo Aziendale, l’Azienda comunicherà tempestivamente a tatti i dipendenti, ove non già provveduto, l’adibizione al rispettivo incarico.
Il numero degli addetti è da intendersi sempre comprensivo della posizione relativa al titolare della figura professionale interessata.
Per l’individuazione delle posizioni di cassiere collettore l’Azienda fornirà alle XX.XX. competenti, con cadenza semestrale, informazioni e documentazione idonee ad individuare il numero delle casse effettivamente funzionanti presso le filiali in via continuativa e prevalente.
DECORRENZE E SCADENZE
Il presente CIA decorre dal 05.04.2006 e scadrà al 31.12.2007.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente CIA si intendono ad ogni effetto valide e richiamate le disposizioni del vigente CCNL.
ALTRE PROVVIDENZE E AGEVOLAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI
AGEVOLAZIONI AI LAVORATORI STUDENTI
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolali di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate e legalmente riconosciute non sono tenuti a prestazioni di lavoro straordinarie.
I lavoratori studenti di cui all’art. 10 della Legge n. 300 del 1970 hanno diritto di ottenere a richiesta spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal vigente CCNL.
Inoltre, ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti per l’intera durata delle giornate in cui hanno luogo gli esami e per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esame.
Agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale spetta un ulteriore giorno di permesso retribuito per ogni esame - non ripetuto - previsto dal piano di studi, da finirsi nella giornata lavorativa precedente quella di esame anche in occasione dello svolgimento di esami “scritti” e “orali”, purché tale suddivisione sia prevista dal piano di studi.
Gli studenti lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondarie di 1° e 2° grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelle a carattere artistico - oppure iscritti a corsi di laurea che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale ai sensi degli articoli del CCNL sopra citati, hanno diritto di fruire di permessi retribuiti, per un totale non inferiore a 5 giorni lavorativi per anno scolastico o accademico, fruibili anche mediante l’utilizzo di frazioni pari a metà giornata. Detti permessi e agevolazioni vengono concessi per un numero di anni di corso legale di studi più due anni previsti dai rispettivi ordinamenti per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.
A favore di coloro che sostengono gli esami di diploma di scuola media superiore, esclusi i titoli a carattere artistico, ovvero gli esami per il conseguimento della laurea viene concesso un permesso retribuito supplementare di 10 giorni lavorativi da usufruire a richiesta degli interessati nonché permessi non retribuiti in misura non superiore a giorni 30.
I premi per il conseguimento da parte dei dipendenti della Banca dei diplomi vengono così stabiliti:
diploma di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, € 200,00;
diploma di laurea da parte di lavoratori non laureati, in una o più delle seguenti discipline: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lettere, materie letterarie, filosofia, lingue estere, sociologia, scienze economiche e bancarie, matematica, ingegneria, scienze statistiche, architettura, è stabilito in € 450,00.
BORSE DI STUDIO
In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL (art. 54), relativamente alle provvidenze riconosciute ai figli o persone equiparate - a carico dei Lavoratori secondo il criterio seguito per l’individuazione dei titolari del diritto agli assegni per il nucleo familiare - iscritti e frequentanti i corsi regolari di studio previsti dal medesimo articolo, si concorda che le citate provvidenze vengano integrate a favore del Personale in servizio nelle misure di seguito indicate:
€ 76,00 a favore degli studenti di scuole di istruzione secondaria (medie inferiori) di 1 ° grado;
€ 108,00 a favore degli studenti di scuole di istruzione secondaria di 2° grado (medie superiori), che abbiano superato con profitto (senza “debito formativo”) l’anno scolastico;
€ 200,00 a favore degli studenti universitari che siano in regola con gli esami dell’anno accademico.
La misura è identica per studenti che frequentino scuole situate nel comune di residenza o in altre località.
Nei confronti del personale che non risulta percettore di assegni per il nucleo familiare secondo la normativa vigente in materia, restano confermati i seguenti importi stabiliti ai sensi delle “Altre Provvidenze e Agevolazioni riguardanti il Personale appartenente- alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi” del 13.02.2003:
€ 38,73 a favore degli studenti di scuole di istruzione secondaria (medie inferiori) di 1° grado;
€ 54,20 a favore degli studenti di scuole di istruzione secondaria di 2° grado (medie superiori), che abbiano superato con profitto (senza “debito formativo”) l’anno scolastico;
€ 100,70 a favore degli studenti universitari che siano in regola con gli esami dell’anno accademico.
La misura è identica per studenti che frequentino scuole situate nel comune di residenza o in altre località.
PREMIO DI ANZIANITÀ
Al Personale dell’Istituto che raggiunge il 25° anno di servizio viene corrisposto un “Premio di Anzianità” una tantum costituito da un importo variabile, pari a 1/12 della retribuzione annua dell’interessato calcolato sulla base della retribuzione spettante alla data di maturazione del diritto, e da una cifra fissa pari ad Euro 950,00 lordi (Euro 258,20 per i dipendenti conferiti da BRE - XXXXXX e CARIGE).
Resta inteso che, nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro da altre Aziende del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese mediante “cessione del contratto” in forma collettiva o individuale, l’anzianità maturata presso le predette aziende è da intendersi ad ogni effetto utile ai fini della maturazione del diritto al “Premio di anzianità” o riconoscimenti analoghi fermo restando che non potrà farsi luogo a più erogazioni allo stesso titolo nell’ambito del rapporto di lavoro medesimo.
PARI OPPORTUNITÀ
Con riferimento al vigente CCNL ed alle disposizioni del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. nr. 198 dell’11 aprile 2006, l’Azienda ed i rappresentanti delle XX.XX. si incontreranno su richiesta delle Parti sul tema delle “pari opportunità” per il personale femminile e maschile, al fine di formulare considerazioni e proposte in materia.
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
Per i trasferimenti disposti nei confronti del Personale inquadrato nelle Aree Professionali e nei Quadri direttivi di 1° e 2° livello, a fronte di esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda, in località distanti più di 30 Km dalla precedente unità operativa o, comunque, oltre i 45 km dalla località di residenza, viene riconosciuta sempre che vi siano maggiori oneri, un’indennità stabilita nell’importo minimo di € 100,00 mensili, corrisposta nella misura di 1/22 per ogni giornata di effettiva presenza lavorativa.
RIMBORSO CHILOMETRICO
La tariffa riguardante il rimborso chilometrico a fronte dell’utilizzo da parte del dipendente dell’auto propria per ragioni di servizio - debitamente autorizzato secondo le norme in vigore - è stabilita in € 0,40, indipendentemente dalla cilindrata e dal tipo di carburante dell’autovettura medesima.
INCIDENTI STRADALI
In caso di incidenti stradali dei dipendenti esclusivamente durante i viaggi comandati per servizio, l’Azienda si impegna ad accollarsi le spese per i danni materiali subiti dall’autovettura di proprietà che non trovino copertura assicurativa, secondo i seguenti criteri:
l’Azienda si riserva la facoltà di subordinare il rimborso del danno alla presentazione di idonea documentazione comprovante la responsabilità dell’incidente da parte del dipendente conducente del veicolo;
l’entità dei danni dovrà essere preventivamente accertata e determinata a cura dell’Azienda, previa presentazione di un preventivo di un’officina specializzata ed il dipendente dovrà rilasciare alla Banca una dichiarazione attestante che gli stessi non sono stati né verranno rimborsati da società di assicurazione o da terzi;
nella valutazione del danno si terrà conto del valore commerciale e della vetustà dell’autovettura (per tale dato verrà considerato l’anno di prima immatricolazione del veicolo), utilizzando come riferimento le quotazioni del numero più recente della rivista “Quattroruote”, secondo le seguenti modalità:
per autovetture sino a cinque anni di vetustà, rimborso integrale dell’intervento di ripristino riferito all’effettivo danno subito;
per autovetture da sei a dieci anni di vetustà, rimborso del 75% dell’intervento di ripristino riferito all’effettivo danno subito,
per autovetture oltre i dieci anni di vetustà, rimborso del 50% dell’intervento di ripristino riferito all’effettivo danno subito;
fermo restando il limite massimo di rimborso costituito dal valore del veicolo usato, secondo le quotazioni della rivista “Quattroruote”;
viene comunque escluso qualsiasi rimborso di ricambi od accessori non facenti parte della dotazione di serie dell’autovettura documentata al momento dell’acquisto.
Per il rimborso di tali danni, gli stessi devono essere preventivamente accertati dall’Azienda.
PROVVIDENZE PER FIGLI/CONIUGE INABILI
La provvidenza annua erogata, a richiesta del dipendente, per ciascun figlio e/o per il coniuge convivente a carico - dichiarati inabili secondo idonea certificazione medica, rilasciata dagli Enti preposti, accertante un grado di invalidità superiore ai 2/3 - viene stabilita in € 1.600,00.
L’erogazione avverrà entro il mese successivo alla presentazione della relativa documentazione.
TICKET PASTO
L’importo del ticket pasto cartaceo viene stabilito in € 5,28.
LINEE DI CREDITO RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE
FIDO IN CONTO CORRENTE
I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato potranno richiedere un’apertura di credito in conto corrente nei limiti di importo di seguito indicati e secondo i criteri aziendalmente stabiliti e fatta naturalmente salva la valutazione del merito creditizio:
fino a € 2.582 per il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla 1ª alla 3ª) con anzianità aziendale effettiva di mesi 3, superato il periodo di prova;
ulteriore importo fino a € 2.582 (con il limite massimo di € 5.164) per il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla 1ª alla 3ª) con anzianità aziendale effettiva superiore a 36 mesi;
fino a € 5.164 per i Quadri Direttivi (dal 1° al 4° Livello) con anzianità aziendale effettiva di mesi 3, superato il periodo di prova;
ulteriore importo fino a € 5.165 (con limite massimo complessivo di € 10.329) per i Quadri Direttivi (dal 1° al 4° Livello) con anzianità aziendale effettiva superiore a 36 mesi.
Per tutte le agevolazioni sopra indicate, il tasso debitore è pari al tasso creditore del conto corrente speciale del personale aumentato di 0,50 punti percentuali.
MUTUI E PRESTITI
PRESTITO INDIVIDUALE
I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per fronteggiare ordinarie necessità, potranno richiedere un prestito individuale, nei limiti di importo di seguito indicati e secondo i criteri aziendalmente stabiliti:
fino a € 12.911 per il personale appartenente alle Aree Professionali (dalla 1ª alla 3ª) che abbia maturato un’anzianità aziendale effettiva di almeno 36 mesi;
fino a € 15.493 per i Quadri Direttivi 1° e 2° Livello che abbiano maturato un’anzianità aziendale effettiva di almeno 36 mesi;
oltre a quanto previsto per i Q.D. 1° e 2° Livello ulteriore importo fino a € 15.494 (con limite massimo complessivo di € 30.986) per i Quadri Direttivi 3° e 4° Livello che abbiano maturato un’anzianità aziendale effettiva di almeno 36 mesi.
Per tutte le agevolazioni di cui al presente paragrafo, il tasso debitore è pari al tasso creditore applicato al conto corrente speciale del personale aumentato di 1 punto percentuale, e comunque, non inferiore al tasso tempo per tempo applicato al “Mutuo Casa Primaria” per il Personale Dipendente.
Il periodo massimo di ammortamento per i “Prestiti Individuali” è previsto in 10 anni, mediante rate mensili trattenute direttamente sul foglio retribuzioni.
Il “Prestito Individuale” è rinnovabile solo a scadenza, ovvero non prima di 6 mesi in caso di estinzione anticipata.
MUTUO CASA PRIMARIA
Il Personale dipendente con una anzianità aziendale di almeno 36 mesi potrà richiedere, per l’acquisto, la costruzione in proprio, l’acquisto e la contestuale ristrutturazione o ampliamento di alloggio da adibire ad abitazione primaria del richiedente, un mutuo ipotecario per un importo massimo erogabile pari a € 150.000,00 (e comunque non superiore al 75% del valore dell’immobile), della durata massima di 20 anni, da concedersi secondo i criteri aziendalmente stabiliti.
Il tasso applicato verrà tempo per tempo comunicato con apposita Circolare aziendale.
La facilitazione verrà concessa a valere su un plafond di Euro 2.500.000,00.
Il mutuo ipotecario casa primaria può essere richiesto una sola volta nell’arco della durata del rapporto di lavoro, con le seguenti ulteriori precisazioni:
in caso di acquisto di nuova abitazione per insufficienza del numero dei vani della precedente già finanziata con mutuo casa primaria, la parte residua del mutuo medesimo può essere trasferita sul nuovo alloggio alle medesime condizioni;
solo in caso di acquisto di nuova abitazione per insufficienza del numero dei vani della precedente già finanziata con mutuo casa primaria, viene concessa la possibilità di richiedere la differenza non utilizzata tra la parte di mutuo richiesta originariamente ed il limite massimo fissato per la stessa agevolazione al momento della richiesta iniziale. Per quanto ovvio, è escluso che si possa richiedere a qualsiasi titolo la differenza tra il finanziamento originario ed eventuali aumenti successivamente intervenuti nei limiti di importo del mutuo casa primaria.
MUTUO/PRESTITO MANUTENZIONE CASA PRIMARIA
Il Personale Dipendente che abbia maturato un’anzianità aziendale di almeno 36 mesi, potrà richiedere, in presenza dei necessari requisiti, un prestito “manutenzione casa primaria”, per un importo massimo di € 25.822; la facilitazione in questione, concedibile sia in forma chirografaria che in forma ipotecaria, non può essere richiesta contestualmente al “Mutuo Casa Primaria” ed è ammessa solo nel caso in cui il dipendente non abbia in corso di ammortamento un “Mutuo Casa Primaria” ovvero siano trascorsi almeno dieci anni dall’erogazione dello stesso.
Il tasso debitore è pari al tasso creditore applicato al conto corrente speciale del personale aumentato di 1 punto percentuale, e comunque, non inferiore al tasso tempo per tempo applicato al “Mutuo Casa Primaria” per il Personale Dipendente.
Il periodo massimo di ammortamento per il prestito “Manutenzione Casa Primaria” è previsto in 10 anni, mediante rate mensili trattenute direttamente sul foglio retribuzioni nel caso di facilitazione erogata in .forma chirografaria, ovvero addebitate sul conto corrente in caso di erogazione con garanzia ipotecaria.
La facilitazione è ripetibile solo a scadenza - rimanendo perciò escluso il rifinanziamento della parte rimborsata.
MUTUO/PRESTITO DISCREZIONALE
Il Personale dipendente, a fronte di motivate e documentate esigenze, potrà richiedere un Mutuo/Prestito discrezionale di importo variabile regolato ad un tasso minimo pari al tasso creditore applicato al conto corrente speciale del personale aumentato di 1,75 punti percentuali, e comunque, non inferiore al tasso tempo per tempo applicato al Mutuo Casa primaria per il personale dipendente; tale facilitazione può essere concessa, in presenza dei requisiti aziendalmente stabiliti, in forma ipotecaria o chirografaria. Il piano di ammortamento è variabile con rate mensili trattenute direttamente sul foglio retribuzioni in caso di prestiti chirografari.
L’Azienda diramerà, sentite le XX.XX. apposita normativa contenente le istruzioni e i criteri applicativi concernenti le linee di credito, finanziamenti, mutui e prestiti riservati al Personale.
Note A Verbale
Le lavoratrici ed i lavoratori che siano assenti dal servizio per periodi significativi (a titolo di esempio a causa di maternità, malattia, infortunio, cariche pubbliche o sindacali) al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, saranno ammessi a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.
***
L’azienda conferma particolare attenzione nei confronti delle attività da svolgersi con orario part-time, favorendo l’adozione di modelli commerciali/organizzativi che agevolino l’utilizzo del part-time, nelle varie forme stabilite dalla normativa vigente e ferma restando la praticabilità delle relative soluzioni, anche al fine di soddisfare le richieste di part-time avanzate da parte dei dipendenti, nell’ambito delle percentuali previste dal vigente CCNL. A richiesta delle XX.XX. aziendali, si farà luogo annualmente ad un incontro in sede aziendale per la verifica della situazione relativa ai part-time.
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Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni stabiliti in materia dal CCNL, con decorrenza 01.04.2006 viene corrisposta una quota aggiuntiva dell’1% sulla contribuzione datoriale di finanziamento del regime di previdenza complementare attuato in Azienda, in favore dei dipendenti iscritti ai regimi stessi in qualità di “nuovi iscritti” ai sensi del D.Lgs. 124/1993, con equiparazione dei dipendenti assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante con almeno sei mesi di anzianità aziendale a quelli con contratto a tempo indeterminato, fermo restando il limite massimo di cui all’appendice 2 del CCNL 12.02.2005.
Al fine di garantire adeguata copertura assicurativa per le prestazioni indirette, nei confronti del Personale con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, l’Azienda ha stipulato apposite polizze di assicurazione analoghe a quelle contratte dal Fondo Assistenza del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese (cfr. Verbale di Incontro 18.12.2006 allegato).
Si allegano i seguenti documenti:
Verbali di Intesa 05.04.2006
Verbali di Incontro 05.04.2006
Lettere 05.04.2006 alle XX.XX.
Lettera 04.06.2002 alle XX.XX.
Verbale di Incontro 18.12.2006
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