CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
Per il personale appartenente ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali (dalla 1ª alla 3ª)
Firenze, 2 Aprile 2002
Torna alla pagina della Findomestic
Il giorno 2 Aprile 2002
Tra la delegazione aziendale
E
La FABI
La FIBA/CISL La FISAC/CGIL
È stato stipulato il seguente accordo.
INDICE
Disposizioni generali ………………………………………………………………pag. 4 Art. 1 - Anzianità convenzionali…………………………………………………... “ 5 Art. 2 - Assegno di anzianità ……………………………………………………… “ 5 Art. 3 - Buono pasto ……………………………………………………………… ” 5 Art. 4 - Addestramento-formazione-criteri di sviluppo professionale
e di carriera-valutazione del personale…………………………………… “ 6
Art. 5 - Fondo pensione…………………………………………………………… “ 7 Art. 6 - Inquadramento del personale……………………………………………… “ 7 Art. 7 - Mutui e prestiti……………………………………………………………. ” 16 Art. 8 - Part time…………………………………………………………………... ” 17 Art. 9 - Permessi…………………………………………………………………... ” 20 Art. 10 - Polizza sanitaria…………………………………………………….……. ” 21 Art. 11 - Premio Aziendale…………………………………………………….….. ” 22 Art. 12 - Premio di rendimento……………………………………………………. ” 29 Art. 13 - Rimborsi chilometrici……………………………………………………. ” 31 Art. 14 - TFR (quota accantonata in azienda) …………………………………….. ” 32 Art. 15 – Trasferimenti…………………………………………………………….. ” 33
Art. 16 – Missioni………………………………………………………………….. ” 35 Art. 17 - Attività in turni e relative indennità……………………………………… ” 36 Accordi aziendali…………………………………………………………………... ” 37
Il rapporto di lavoro del personale di Findomestic Banca appartenente alle aree professionali dalla 1ª alla 3ª ed ai Quadri Direttivi è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro tempo per tempo vigenti per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, dai contratti complementari interni a detti contratti e dagli accordi nazionali, ad integrazione e complemento delle suindicate normative, dal presente contratto aziendale e dagli accordi interni di volta in volta siglati.
Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione , salvo quanto stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 2003.
ART. 1 ANZIANITA’ CONVENZIONALI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 11/7/99 si conviene di riconoscere l’anzianità convenzionale legata al conseguimento delle lauree specialistiche di cui all’art. 54 del CCNL19/12/94 per il personale in forza al 31/12/2001 anche se conseguite successivamente a tale data.
ART. 2 ASSEGNO DI ANZIANITA’
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di stipulazione del CCNL 19/12/94 ed inquadrato nella 2ª Area Professionale 3° Livello e nella 3ª Area Professionale 1º Livello viene riconosciuto, dopo 8 anni dal conseguimento dell’assegno mensile previsto dall’art. 117 lettera b) del CCNL 19/12/94, un assegno per anzianità di € 70,00 per 13 mensilità. Lo stesso assegno viene riconosciuto al personale già in servizio alla data del 19/12/94, dopo 8 anni dal conseguimento degli automatismi e/o benefici previsti dal sopraindicato art. 117 lettera a). Viene inoltre riconosciuto, al personale appartenente alla 2a Area professionale I° e II° livello retributivo, dopo 8 anni dal conseguimento del precedente assegno ex art. 117 CCNL 19/12/94, un ulteriore assegno di € 30,00.
Tali assegni vengono riassorbiti in caso di passaggio all’inquadramento superiore. I suddetti importi vengono elevati con decorrenza 1/7/2001.
ART. 3 BUONO PASTO
Le Parti concordano l’elevazione dell’importo del buono pasto di cui all' art. 42 del CCNL 11/7/99 ad
€ 5,00 con decorrenza 1/7/2001. Tale buono pasto spetta a tutto il personale e viene corrisposto anche in caso di prestazioni in giornate festive o in altre giornate in cui non sia prevista la prestazione, purchè la prestazione stessa sia svolta con orario ordinario o con orario superiore alle 5 ore o nel caso in cui venga effettuato l’intervallo di cui all’art. 89 del CCNL 11/7/99.
ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE-CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA-VALUTAZIONE DEL PERSONALE
Le parti condividono che le competenze professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori/lavoratrici e per l’efficienza e la competitività dell’impresa, e che, insieme ai precedenti professionali, alla padronanza del ruolo, alle prestazioni, alle attitudini e potenzialità professionali, le stesse concorrono allo sviluppo di carriera del personale (artt. 53;54;55;56;66;70;81 del CCNL 11/7/99)
Ciò premesso, le parti concordano sulla opportunità di attivare specifici progetti aziendali atti a supportare lo sviluppo professionale dei lavoratori/lavoratrici in azienda, attraverso:
A) la definizione di un percorso di inserimento dei neoassunti che non si focalizzi solo sulla trasmissione di conoscenze e abilità attraverso il corso neoassunti e la formazione pratica sul posto di lavoro, ma sul più completo processo di socializzazione al lavoro, al fine di favorire, attraverso un’articolazione in più fasi ed uno scambio più attivo e articolato tra impresa e lavoratore/lavoratrice, una più adeguata integrazione al ruolo ed all’attività lavorativa, ed una più ampia comprensione dei modelli e dei processi aziendali e delle attese in termini di ruolo.
B) promozione di moduli formativi che, tenendo conto dei vari ruoli aziendali e delle specifiche competenze professionali, possano rappresentare uno strumento strategico di supporto allo sviluppo delle attività aziendali ed allo sviluppo delle competenze professionali del personale;
C) l’attivazione di una nuova metodologia di valutazione del personale che, attraverso un maggiore scambio comunicativo tra responsabile e collaboratore, vada oltre la formale e annuale trasmissione del giudizio di merito e conferisca la più ampia trasparenza relativamente ai criteri ed ai fattori oggetto di valutazione.
Le parti concordano altresì sull’opportunità di verificare le condizioni per
D) attivare un progetto di valutazione delle competenze potenziali; nonché sulla necessità di verificare le condizioni per
E) l’attivazione di specifici percorsi professionali per determinate figure professionali, attraverso sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative, sia all’interno dell’area professionale 3, sia all’interno dei Quadri Direttivi, sia per favorire, ai profili più elevati della 3ª Area, la possibilità di accesso alla categoria dei Quadri Direttivi.
In relazione allo sviluppo di detti progetti aziendali, fondamentali per la gestione strategica delle
risorse umane in azienda, la Direzione seguirà, laddove previsto, le procedure di confronto indicate dal CCNL 11/7/99 (art.58), garantendo alle rappresentanze sindacali l’informazione preventiva finalizzata a ricercare soluzioni condivise.
L’Azienda si impegna a rappresentare alle organizzazioni sindacali interne una prima bozza di progetto dove siano considerati, in modo operativo, almeno due dei primi tre progetti, entro il 31 maggio p.v.. Appositi incontri di verifica sui progetti D) ed E), considerata la maggiore complessità, saranno fissati con l’obiettivo di concludere le fasi di analisi entro il 30 settembre p.v..
ART. 5 FONDO PENSIONE
Viene concessa da parte dell’azienda l’opportunità anche per i vecchi iscritti di versare il proprio TFR, maturato a far data dall’1/1/02, al Fondo Pensione.
ART. 6 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Si individuano le seguenti famiglie professionali e profili di competenza, in funzione delle quali si stabiliscono livelli minimi di inquadramento, con eccezione di quelle posizioni, individuate nel 4° livello retributivo dei Quadri Direttivi, per le quali sia già previsto il riconoscimento del ruolo chiave.
In attesa di una sistematizzazione generale degli organigrammi aziendali, potranno essere individuati, nell’arco del 2002, ulteriori ruoli attualmente non compresi nei prospetti allegati.
DECLARATORIE
RUOLI OPERATIVI :(generici e/o tecnico specialistici, di coordinamento risorse, di coordinamento di attività)
Rientrano in questa famiglia tutti i titolari di ruoli aziendali per i quali è predominante una professionalità di base e competenze atte a sostenere la normale operatività sia negli uffici di sede che in quelli periferici. Le competenze professionali richieste, indipendentemente dalla semplicità/complessità del ruolo, sono generalmente acquisibili in azienda seguendo un iter formativo predefinito attraverso corsi di formazione e affiancamento sul lavoro.
Rientrano, in questa famiglia, anche ruoli aziendali connotati da una preparazione specificatamente tecnica acquisita in sede scolastica (istituti tecnici/professionali) o maturata in azienda, ma comunque caratterizzati da procedure prevalentemente standard e autonomie delimitate e che trovano la loro collocazione nell’ambito della 2ª e della 3ª area professionale, secondo le declaratorie indicate nel CCNL 11/7/99, artt. 77 e 78.
Con particolare riferimento agli artt.77 e 78 tra i ruoli operativi sono previsti particolari posizioni di lavoro connesse all’assunzione di specifici incarichi di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori. Queste posizioni possono riguardare sia la rete periferica che la sede. I titolari di queste posizioni saranno indicati, generalmente, come coordinatori di risorse.
Il ruolo del coordinatore è caratterizzato dalla richiesta di un maggior grado di competenze sul lavoro, rispetto a quello base, al fine di poter rappresentare un valido ed utile punto di riferimento per il responsabile ed i colleghi.
Il coordinatore, formalmente nominato dall’azienda, non ha, nella norma, responsabilità gestionali dirette nei confronti delle risorse coordinate, anche se la sua attività, distogliendosi in parte dalla
normale operatività, può vederlo impegnato in compiti di formazione, controllo, supervisione, analisi dati, reportistica, rapporti con altre funzioni aziendali, ecc.
Alcuni ruoli dell’Area professionale 3, vengono fatti rientrare nella categoria dei coordinatori anche senza avere risorse da coordinare.
Si tratta di alcuni ruoli aziendali già rappresentati nell’organigramma in pura ottica di comunicazione interna, senza che ciò costituisca un’unità aziendale specifica. L’attività di lavoro di questi ruoli è caratterizzata da una ben delimitata area di azione in un contesto molto specifico (vedi la “Comunicazione Interna” ad esempio), per i quali sarà possibile, nell'arco del 2002, verificarne la collocazione in un’area di tipo specialistico, sempre dell’area professionale 3, nella quale far confluire anche i ruoli prettamente tecnici.
Il ruolo di Team Leader che può essere individuato all’interno dei Call Center, si caratterizza, invece, per un’attività sostanzialmente operativa, con compiti prevalentemente di animazione rivolta a gruppi anche non formalmente istituiti (es. isole, team, poli ecc.)
RUOLI GESTIONALI
Il ruolo professionale dei gestori è caratterizzato dalla assunzione di responsabilità connesse alla conduzione di un’area di attività definita in modo preciso e formale come funzione aziendale.
Nelle aree di responsabilità rientrano la gestione di specifiche aree di attività, la definizione dei piani di azione annuali e degli eventuali budget, la responsabilizzazione sui risultati dell’unità, nonché la gestione di un gruppo di risorse.
Appartengono a questa famiglia, come cita il CCNL 11/7/99 agli artt. 66 e 78, tutti “i preposti dall’azienda ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette).
RUOLI PROFESSIONALI
Il termine Professional va oltre la semplice definizione di specializzazione. La presenza di competenze specifiche, infatti, non è sufficiente per caratterizzare un ruolo da Professional. Importante è anche il riferimento alla professionalità acquisita e/o da acquisire in azienda, attraverso un percorso professionale articolato in più livelli che permette al titolare del ruolo di maturare esperienze, sia nell’ambito della struttura di rete che nell’ambito della struttura di sede, tali da configurare un ruolo di tipo “consulenziale”.
Diversamente dai gestori, per alcuni ruoli di professional, dato il loro svilupparsi lungo un continuum di professionalità, è più difficile individuare un grado minimo di inquadramento piuttosto che una griglia di ingresso su più livelli, basata sull’ expertise acquisita e richiesta, sulla professionalità maturata, anche del mercato nel quale deve operare, sui livelli di autonomia, ecc. Tali ruoli sono contrassegnati, nella tabella, con un asterisco.
All’interno della famiglia dei professional si individua, per esempio, la figura del Key Account, che si caratterizza per la rilevante autonomia di poteri conferiti e responsabilità nella gestione di significativi gruppi di clientela. Questo ruolo rappresenta un’evoluzione della figura di Incaricato Commerciale, che svolge, su un piano prettamente operativo e a livello contributorio, attività di prospezione, sviluppo e mantenimento.
INQUADRAMENTI MINIMI
Legenda:
Operativi (Coordinatori) | Gestori | Professional | |||
C1 | 3A1 | G1 | 3A4 | P1 | 3A4 |
C2 | 3A2 | X0 | XX0 | X0 | XX0 |
X0 | 0X0 | X0 | XX0 | X0 | XX0 |
X0 | 0X0 |
OPERATIVI/COORDINATORI DI RISORSE
Presso la SEDE
2A3 | Per i coordinatori dei commessi |
C1 | Per i coordinatori di Area 2 |
C2 | Per il primo livello dei coordinatori di Area 3 (con meno di 3 elementi coordinati) e per i coordinatori delle unità aziendali nel Logistico, già definite Reparto nel precedente CIA (senza minimo di risorse), per i Team Leader (posizione individuata solo nei Call Center) con incarico permanente e per i coordinatori delle segreterie. |
C3 | Per il livello base dei coordinatori di Area 3 in Sede, con almeno 3 elementi coordinati. |
C4 | Per il livello più elevato, in Area 3, dei coordinatori che hanno almeno 8 elementi coordinati. |
Presso i CENTRI PERIFERICI
Posizione | N° risorse coordinate | Inqudramento |
Coord. Back Office Operatori Commerciali | Fino a 2 (interni) Da 3 a 5 (interni) Da 6 (interni) | 3A3 3A3 + 50% (^) 3A4 |
Coord. Commerciali Centro Clienti | Fino a 8 Da 9 | 3A3 3A4 |
Coord. Studio Centro Clienti | Fino a 3 Con 18 complessive | 3A3 3A4 |
Coord. Satellite Centro Clienti | Fino a 3 | € 3 mesi 3A2 € 9 mesi 3A3 |
Coord Gestione Recupero | Da 5 | 3A3 |
(^) della differenza retributiva rispetto al livello successivo
Con specifico riferimento ai Team Leader, nel caso in cui detto incarico venga ricoperto non in via permanente, si individua una indennità mensile pari a € 103, riparametrata per i part-time in base al minor orario effettuato.
Il Satellite Centro Clienti potrà essere costituito da un massimo di 4 addetti formalmente assegnati al Centro Clienti operativo nella zona di competenza.
Nei Centri Clienti in cui non sia previsto almeno uno dei due coordinatori (studio/commerciale) è comunque prevista una figura di coordinatore generico al quale è garantito l'inquadramento 3A3 con almeno 5 risorse coordinate.
NOTA A VERBALE
Le O.O.S.S. sollecitano l’Azienda ad individuare un percorso di crescita per il Coordinatore Gestione Recupero così come previsto per i coordinatori dei Centri Clienti e Operatori Commerciali.
L’Azienda, in relazione a tale specifica posizione, ha già attivato un'analisi che prevede di concludere entro il 31/5/2002.
OPERATIVI/COORDINATORI DI ATTIVITA’
(in questi casi, l’inquadramento è individuato in funzione della specifica posizione)
C2 | DRU Comunicazione Interna LOGISTICO Parco Auto Produzione Pin Coordinamento Legale Immobiliare INFORM Help Desk Informatico |
C3 | RETE Formazione Rete INFORM Acquisti Informatici Servizi Multipiattaforma LOGISTICO Fonia TECNICA – ORG. Seguito Statistico |
C4 | RETE Coord. Logistico e Segr. Rete Call Center Help Desk TECNICA – ORG. Statistiche INFORM Telematica di Base Monetica Telematica Interfacce Reti e Apparecchiature Servizi Vari e Sicurezza |
GESTORI
G1 | CTB Resp.Contabilità Banche Resp.Assicurazioni Resp.Sviluppo Prodotti e Controllo Resp.Rapporti Venditori Resp.Spese Generali Resp.Controllo Contabile MKT Resp.Coord. Comunicazione e Media Xxxx.Xxxx Center Op. Commerciali Resp.Produzione Carte Resp.Telemarketing RETE Xxxx.Xxxx Center Op. Commerciali DRU Resp.Contabilità del Personale TECNICA – ORG. Resp.Fase 4 Resp.Relazioni Clienti |
G2 | CTB Resp.Assicurazioni e Banche Resp.Vigilanza Banca d’Italia MKT Resp.Sviluppo e Mkt Acquiring Xxxx.Xxxxxxxxx Banche e Assicurazioni Resp.Sicurezza e PV RETE Xxxx.Xxxx Center Clienti TECNICA – ORG. Resp.Studi Centralizzati Resp.Contenzioso Centrale Resp.Contenzioso Extra Giudiziale INFORMATICA Resp.Operativo |
LOGISTICO Resp.Economato Acquisti | |
G3 | CTB Resp.Contabilità Analitica Gen. e Asp.Fiscali Resp.Contabilità Soc. Collegate e Nuovi Prodotti MKT Xxxx.Xxxxxxxxx Issuing Xxxx.Xxxxxxxxx Virtual Banking Xxxx.Xxxx Center Partner RETE Resp.Accordi Abitazione Resp.Coordinamento Credito Operativo Resp.Controllo di Gestione Commerciale TECNICA – ORG. Resp.Studi e Statistiche Resp.Contenzioso Giudiziale CONTROLLO GEN. Resp.Auditing e Sorveglianza Resp.Revisione Operativa FINAZIARIO Resp.Approvvigionamento e Coperture |
PROFESSIONAL
P1 | MKT Resp.Processing Resp.Monetica Resp.Studi e Ricerche Coord. Tecnico Web Call Center RETE Resp.Coord. Analisi Commerciale Resp.Coord. Controllo Gestione Resp.Progettuale FINANZIARIO Resp.Tesoreria e Sistemi di Pagamento | |
P2 | MKT | |
Resp.Controller | ||
Resp.Sviluppo Issuing | ||
Resp.Coord. Progetti Web | ||
* | Key Account | |
RETE | ||
* | Resp.Coord. Risorse | |
* | Resp.Coord. Op. Recupero | |
* | Azione Commerciale Diretto | |
Resp.Analisi Statistiche Diretto | ||
* | Key Account | |
TECNICA – ORG. | ||
* | Resp.Sviluppo Metod Carte | |
* | Resp.Sviluppo Metod Diretto | |
* | Resp.Sviluppo Metod Distribuzione | |
* | Resp.Studi e Assistenza | |
FINANZ | ||
Resp.Analisi e Rischi Finanziari | ||
PIANIF | ||
Resp.Analisi e Gestione Conto Economico |
P3 | * | MKT Resp.Associazioni e Servizi |
RETE Resp. Commerciale di Zona | ||
TECNICA – ORG. Resp.Coord. e Sviluppo Progetti Resp.Processi Informativi | ||
DRU Resp.Coord. Formazione | ||
PIANIF Resp.Tariffazione e Seguito Redditività |
In tutti i casi, se il passaggio di grado non avviene al grado immediatamente superiore, viene riconosciuto subito il 1º passaggio intermedio; dopo 6 mesi il passaggio definitivo.
Gli Incaricati Commerciali di Rete e di Sede (commerciali banche, grandi accordi D.O. ecc.) sono inquadrati nella 3ª Area, 2° Livello, dopo 3 mesi di permanenza nella mansione; nel successivo 3° Livello, dopo ulteriori 12 mesi e nel successivo 4° Livello, dopo ulteriori 30 mesi.
Il raggiungimento del periodo sopraindicato verrà conteggiato dalla data di assegnazione dell'incarico. Nell’area informatica:
l’impiegato incaricato di svolgere in via prevalente e continuativa l’attività di operatore EDP presso il CED in forza al 31/12/2001, dopo 4 anni di espletamento di tale mansione è inquadrato nella 3ª Area, 2° Livello e, dopo ulteriori 4 anni nella mansione stessa, nel successivo 3° Livello. Per gli assunti successivamente a tale data viene riconosciuta la differenza di retribuzione relativa al primo passaggio dopo 4 anni di espletamento della mansione;
l’impiegato incaricato di svolgere in via prevalente e continuativa l’attività di analisi e programmazione in forza al 31/12/2001, dopo 2 anni di espletamento di tale mansione è inquadrato nella 3ª Area, 2° Livello e, dopo ulteriori 2 anni nella mansione stessa, nel successivo 3° Livello. Per gli assunti successivamente a tale data viene riconosciuta la differenza di retribuzione relativa al primo passaggio dopo 2 anni di espletamento della mansione;
l’impiegato che in qualità di analista programmatore, nell’ambito delle direttive ricevute, cura e coordina il lavoro di altri dipendenti, ovvero, in relazione all’elevata esperienza tecnico professionale maturata, collabora anche in via autonoma alla realizzazione di progetti informatici di particolare importanza, è inquadrato nella 3ª Area, 4° Livello;
il personale che in qualità di analista tecnico, per la particolare esperienza tecnico professionale acquisita, svolge attività che comportino effettive responsabilità gerarchico-funzionali, ovvero, nell’ambito delle direttive ricevute, il controllo e il coordinamento dei progetti informatici, partendo
dall’analisi di fattibilità con l’utente fino al completamento delle procedure affidate, è inquadrato nella 4ª Area, 1° Livello;
il personale che, in qualità di analista tecnico, svolga anche in autonomia particolari progetti informatici e al quale venga richiesto di partecipare al processo decisionale sulla identificazione e realizzazione di nuove procedure informatiche, nonché di curarne l’articolazione fino al completamento definitivo, è inquadrato nella 4ª Area, 2° Livello.
Con riferimento a tutti i Call Center ed alle unità aziendali denominate Web Credit e Fase 4, le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2002 allo scopo di approfondire gli specifici inquadramenti, anche alla luce degli sviluppi organizzativi e delle evoluzioni che potranno interessare dette unità.
Le parti si riservano entro la stessa data di verificare gli effetti sugli inquadramenti conseguenti alla ristrutturazione organizzativa in atto.
NOTE A VERBALE
1) Le parti confermano che gli inquadramenti stabiliti per le singole posizioni di lavoro sono quelli minimi garantiti, con facoltà quindi dell’Azienda di dar luogo ad inquadramenti superiori, senza che ciò costituisca variazione dell’inquadramento di riferimento per la posizione stessa.
2) Le parti concordano che ai fini della quantificazione del numero degli incaricati che dà diritto agli inquadramenti indicati nel presente articolo si segua il seguente criterio:
- laddove nell’unità siano presenti dipendenti in part time questi saranno conteggiati nella misura del 50% indipendentemente dal numero di ore a part time:
- tutti gli inserimenti di personale, esclusi quelli a tempo determinato, vengono conteggiati se permanenti nell’unità operativa per un periodo superiore ai 6 mesi;
- il personale a tempo determinato, non in sostituzione di personale assente, viene conteggiato, ai fini di quanto sopra, allorquando permanga nell’unità per un periodo superiore a 6 mesi, anche non consecutivi.
3) Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo non escludono la facoltà dell’Azienda di modificare la struttura delle unità cui le disposizioni anzidette si riferiscono e conseguentemente di istituire ovvero sopprimere una o più delle unità anzidette e/o modificare una o più posizioni di lavoro.
4) Oltre a quanto previsto dall’art 75 del CCNL 11/7/99, limitatamente laddove le modifiche organizzative e/o delle singole posizioni di lavoro dovessero variare la tipologia di lavoro e quindi il sistema degli inquadramenti individuato, le parti si incontreranno per trattarne le ricadute sul sistema stesso.
5) Le parti stabiliscono, infine, che allorquando nascano ulteriori nuovi profili professionali la regolamentazione degli inquadramenti ad essi connessi potrà essere effettuata anche di volta in volta, con accordo aziendale, prendendo a riferimento le declaratorie contenute nel presente articolo ed il riconoscimento delle professionalità, delle competenze e delle responsabilità connesse alla posizione di lavoro.
Le OOSS chiedono che per alcune figure di Sede e di Rete (es. coordinatori e incaricati commerciali), a seguito delle nuove strutture inquadramentali nonché degli accordi raggiunti nel presente contratto, venga individuato un percorso di crescita che permetta il superamento degli attuali inquadramenti.
ART. 7 MUTUI E PRESTITI
MUTUI
Premesso che l’azienda ad oggi non prevede tra le proprie attività quella di erogazione di mutui, la stessa si è attivata al fine di individuare strutture esterne che possano offrire tali servizi a condizioni agevolate a favore dei propri dipendenti.
L'azienda provvederà pertanto ad attivare una convenzione con Istituto di Credito tramite il quale verranno stipulati contratti di mutuo finalizzato all’acquisto, ristrutturazione, costruzione ed ampliamento dell’abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare al tasso variabile pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fornito dalla Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente. Nel caso in cui la convenzione venga stipulata con Cassa di Risparmio di Firenze, il tasso non potrà essere inferiore a quello che la stessa Cassa applica ai propri dipendenti.
La Direzione Risorse Umane provvederà a produrre apposita circolare ai dipendenti con la regolamentazione dei mutui relativamente a: durata, requisiti, documentazione, spese, etc.
Decorrenza: qualora entro il 30 maggio 2002 non sia stato possibile perfezionare la suddetta convenzione, le parti si impegnano a rincontrarsi per definire le azioni da intraprendere.
FINANZIAMENTI
Per quanto riguarda i prestiti personali l’azienda attiverà una forma tecnica di finanziamento tale da garantire l’adeguamento automatico del tasso applicato alle condizioni definite.
Il tasso di finanziamento unico variabile sarà pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fornito dalla Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente.
In attesa della realizzazione di quanto sopra si procederà all’erogazione dei prestiti al tasso sopra definito e con gli strumenti ad oggi in atto; tali prestiti verranno rifinanziati al momento dell’attivazione della nuova procedura.
Analogamente, per tutte le altre pratiche di credito classico a tasso agevolato non provenienti dalla distribuzione e/o dai partners in corso alla data di stipula del presente contratto, si potrà procedere, su richiesta degli interessati, al rifinanziamento alle nuove condizioni, al momento dell'attivazione della nuova procedura.
Sarà cura della Direzione Risorse Umane informare i colleghi interessati al momento dela realizzazione del progetto.
La Direzione Risorse Umane provvederà inoltre a produrre apposita circolare ai dipendenti con la regolamentazione dei prestiti relativamente a: durata, requisiti, documentazione, cumuli, partecipazione a campagne promozionali, estinzione anticipata, etc.
ART. 8 PART TIME
In applicazione dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento nonché dal CCNL 11/7/99, la disciplina del part-time in azienda viene così regolamentata:
La durata del rapporto part-time è fissata in 12 o 24 mesi e vengono confermati i limiti di durata settimanale dell'orario di lavoro fissati tra le 15 e le 32 ore e mezzo.
L'Azienda favorirà il più possibile l'accoglimento delle richieste di part-time presentate dai dipendenti aventi motivazioni personali o familiari di rilevante gravità, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.
La valutazione di merito sarà effettuata semestralmente sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti nell'allegata tabella dei punteggi per la definizione della graduatoria; l'Azienda si impegna a dare risposta agli interessati entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande: 31 maggio e 30 novembre, date che potranno essere rivedute concordemente per esigenze tecnico-organizzative.
Le domande non accolte potranno essere ripresentate alla luce di nuove circostanze comportanti un incremento di punteggio.
Fermo restando che le domande di part time devono essere richieste ed accordate nei tempi e modi indicati, è consentito presentarle anche fuori sessione e, se accettate, il periodo del part-time concesso scadrà alla prima sessione utile e il dipendente, qualora interessato alla prosecuzione, dovrà presentare nuova domanda nei termini previsti.
Tali richieste dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio, tempo entro il quale l'Azienda si impegna a dare risposta.
Le parti concordano inoltre che per favorire l'applicazione del part time l’Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato secondo i criteri definiti nell’accordo aziendale del 2/4/2002.
Quando possibile, si darà priorità ad assunzioni da liste di mobilità.
Per i part-time che svolgono attività di formazione oltre il proprio orario di lavoro, il personale interessato potrà scegliere tra il pagamento delle ore eccedenti con l’importo previsto per la normale paga oraria od il recupero compensativo.
Viene introdotta la corresponsione del ticket ai part time che effettuano più di 5 ore nella giornata, con decorrenza 1/1/2002.
NOTA A VERBALE
Le OOSS richiedono all’azienda che nella fase di individuazione delle risorse da assumere si dia priorità alle risorse che hanno già prestato attività lavorativa a tempo determinato in Findomestic.
Allegato all'art. 8
Tabella dei punteggi per la definizione della graduatoria part time.
1) Figli
a) per i figli in età:
- fino a 3 anni punti 7
- da 3 a 6 anni punti 5
- da 6 a 11 anni punti 4
- da 11 a 14 anni punti 2
b) per ogni figlio con provate e gravi situazioni di salute di
carattere non temporaneo: punti 20
c) figli senza un genitore:
(in caso di separazione/divorzio il figlio dovrà risultare a carico del dipendente e convivere con lo stesso a prescindere dalla corresponsione degli alimenti)
Attribuzione di: punti 4
da aggiungere alla sommatoria dei punteggi assegnati in relazione all'età ed al numero dei figli.
d) figli in cura ed assistenza per disintossicazione da dipendenze
da droghe o da alcool: punti 10
2) Condizioni di salute del dipendente
Tale punteggio è attribuito al dipendente che, per il tipo di invalidità o inabilità posseduta, abbia necessità di assistenza
sanitaria e/o familiare: punti 10
3) Coniuge/genitori/fratelli/sorelle
Per ogni congiunto con provato grave
stato di malattia: punti 3 (max punti 6)
4) Pendolari
Ai lavoratori residenti in comune non limitrofo a quello in cui è situata
l'unità produttiva: punti 1
5) Lavoratori studenti
Il punteggio è attribuito in favore dei dipendenti che frequentano corsi di studio per il conseguimento dei titoli contemplati dai CCNL vigenti per la
attribuzione delle provvidenze di studio: punti 2 non cumulabili con altri punteggi ad
esclusione dell'anzianità di servizio.
6) Anzianità di servizio
Per ogni anno intero di servizio calcolato
dalla data di assunzione: punti 0,25
N.B.: si cumulano gli anni di servizio maturati in precedenti rapporti di lavoro con aziende del gruppo.
Per quanto attiene alle situazioni comprese nel presente regolamento che prevedono l'assegnazione di punteggio in relazione a condizioni di grave malattia e/o assistenza a figli, coniuge, genitori, fratelli, nonché del lavoratore stesso, è necessario che la domanda di trasformazione del rapporto sia corredata da apposita attestazione medico specialistica rilasciata da strutture pubbliche che certifichi, oltre allo stato di malattia, anche la necessità che tale situazione trovi beneficio da una collocazione in part time del dipendente.
ART. 9 PERMESSI
Ad integrazione di quanto già previsto dalle disposizioni in vigore, si conviene che ai lavoratori interessati siano concessi i seguenti permessi:
Permessi retribuiti:
a) 3 giorni annui per il primo decesso nell’anno di coniuge o convivente o parente entro 2° grado
b) 2 giorni per i successivi decessi nell’anno dei seguenti parenti: Genitori, Fratelli, Figli, Nonni, Coniugi o Conviventi.
c) 1 giorno per il decesso dei seguenti parenti o affini: Zii, Nipoti e Suoceri.
d) 3 giorni annui complessivi per grave infermità documentata di coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado (legge 53/2000)
e) 2 giorni per la nascita di ogni figlio
f) 10 ore annue per cure fisioterapiche (comprensive del tempo di viaggio) dietro presentazione della relativa documentazione medica e dietro preavviso di almeno 5 giorni lavorativi al diretto responsabile
Relativamente alle visite mediche, l’azienda concede permessi retribuiti per il tempo trascorso presso la struttura sanitaria, dietro certificazione dell’assenza in cui sia indicata anche la durata della visita, nonché per il tempo di viaggio nella misura massima di 30 minuti per l’andata e 30 minuti per il ritorno.
Permessi non retribuiti:
a) 2 giorni annui per rilevanti interessi di famiglia e gravi motivi di indole privata, fruibili anche ad ore
b) Alla lavoratrice/lavoratore che abbia effettiva necessità di assistere i figli ammalati di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, vengono concessi permessi per la durata al massimo della malattia, comprovata da certificazione medica
c) Alla lavoratrice/lavoratore che abbia effettiva necessità di assistere i figli ammalati di età compresa fra gli 8 ed i 12 anni, vengono concessi permessi per la durata al massimo di 5 giorni lavorativi annui, con possibilità di frazionarli e comprovati da certificazione medica.
Permessi per festività soppresse e festività civili coincidenti con la domenica
Le parti concordano che, a parziale deroga dell'art. 47 del CCNL 11/7/99, i permessi in argomento potranno essere fruiti durante l'intero arco dell'anno.
Relativamente alle festività civili di cui all’art. 45 del CCNL 11/7/99 (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) le parti concordano che nel caso queste coincidano con la domenica, daranno luogo, nell’anno di riferimento, a corrispondenti permessi da gestire secondo i criteri previsti per le festività soppresse, ivi compresa la fruizione durante l’intero arco dell’anno.
ART. 10 POLIZZA SANITARIA
Le parti concordano l’estensione al nucleo familiare della copertura sanitaria a carico dell’Azienda a favore di tutto il personale appartenente alle Aree Professionali.
Le condizioni già previste per l’ex personale direttivo vengono estese a tutta la categoria dei Quadri Direttivi.
Il contributo massimo a carico dell’Azienda ad oggi è individuato nel modo seguente: Impiegato senza nucleo € 227
Impiegato con nucleo € 336 Quadro Direttivo senza nucleo € 310 Quadro Direttivo con nucleo € 465
Per nucleo familiare si intende il coniuge o convivente e i figli, anche non fiscalmente a carico.
NOTA A VERBALE
Le O.O.S.S. sottolineano la necessità di pervenire all’individuazione di identiche condizioni per tutte le categorie di dipendenti.
Decorrenza: 1/1/02
ART. 11 PREMIO AZIENDALE
Le Parti concordano una nuova procedura di calcolo del Premio Aziendale.
Il tetto massimo erogabile è pari a 2,5 mensilità calcolate sulla base della tredicesima mensilità definita secondo i criteri previsti prima della riforma della retribuzione dell’1/1/2000 introdotta dal CCNL 11/7/99, riparametrata sulla nuova tredicesima.
Rimane confermata una quota minima pari allo 0,6 della 13ma mensilità calcolata secondo i criteri previsti prima della riforma della retribuzione dell’1/1/2000 introdotta dal CCNL 11/7/99.
In relazione alla riparametrazione le parti definiscono la seguente tabella di corrispondenza:
Vecchia mensilità | Nuova mensilità Quadri Direttivi | Nuova mensilità Aree Professionali | |
Valore Minimo | 0,60 | 0,49 | 0,49 |
Valore 2000 (base convenzionale) | 2,37 | 1,92 | 1,95 |
Valore massimo | 2,50 | 2,03 | 2,06 |
Si stabilisce, inoltre, di erogare nel mese di aprile 2002, a tutto il personale in forza al 31/12/2001, il conguaglio del premio aziendale 2000 pari allo 0,37 della vecchia tredicesima, riproporzionato in base alla quota di premio già percepita.
NOTA A VERBALE
Le XX.XX. chiedono all’azienda di incontrarsi, qualora vengano create nuove società partecipate da Findomestic Banca, e ciò possa comportare dei risultati rilevanti sul metodo di calcolo individuato, allo scopo di eliminare gli effetti distorsivi che ne potrebbero derivare.
PREMIO AZIENDALE DI FINDOMESTIC BANCA - DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEL METODO
Criterio 1: Risultato lordo /Encours medio
Risultato lordo: Utile d'esercizio di Findomestic Banca
+ Imposte sul reddito dell'esercizio
- Proventi straordinari
+ Oneri straordinari
Encours medio: Escluso contenzioso e incluso securitisation gestito da Findomestic Banca. Media di tutti gli encours a fine mese da dicembre n-1 a dicembre n.
Valore di base del rapporto: è fissato a 2,05%
Ponderazione: è fissata al 30%
Per determinare l'impatto ponderato si calcolerà la differenza tra il rapporto Risultato lordo/Encours medio come definito sopra, arrotondato con due decimali, ed il valore di base di 2,05%. Dieci centesimi in più o in meno rispetto al valore di base daranno il 2% in più o in meno sulla ponderazione (quindi più o meno 1 centesimo sul valore di base = più o meno 0,2% sulla ponderazione.
Esempio (per il 2000): Il rapporto è 1,89% (quindi 1,89%-2,05%= - 16 centesimi
sul valore di base. L'impatto ponderato sarà quindi: 30% + (-16 x 0,2%) = 26,8%.
Criterio 2: Spese Generali/Margine di intermediazione
Spese generali: Spese amministrative
+ Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali
+ Accantonamenti rischi ed oneri escludendo: eventuali accantonamenti per rischi crediti
accantonamenti al fondo euro del 2000 (L. 7.300 mln)
+ Altri oneri di gestione escludendo:
eventuali oneri legati alle operazioni di rifinanziamento
- Altri proventi di gestione escudendo: proventi di gestione assicurazioni
eventuali proventi legati ad operazioni di rifinanziamento
Margine di intermediazione: Interessi attivi e proventi assimilati
- Interessi passivi e oneri assimilati
+ Dividendi e altri proventi
+ Commissioni attive
- Commissioni passive
+ Altri proventi di gestione assicurazioni
+ Altri proventi di gestione operazioni di rifinanziamento
- Altri oneri di gestione operazioni di rifinanziamento
Valore di base del rapporto: è fissato al 60%
Ponderazione: è fissata al 20%
Per determinare l'impatto ponderato si calcolerà la differenza tra il valore di base di 60% ed il rapporto Spese Generali/Margine di intermediazione come definito sopra, arrotondato con due decimali.
Cento centesimi in più o in meno rispetto al valore di base daranno 2% in più o in meno sulla ponderazione (quindi più o meno 1 centesimo sul valore di base = più o meno 0,02% sulla ponderazione).
Esempio (per il 2000): Il rapporto è 64,71% (quindi 60%-64,71% = - 471 centesimi
sul valore di base).
L'impatto ponderato sarà quindi: 20%+(-471 x 0,02%) = 10,58%
Criterio 3: Valore aggiunto pro capite (Valore aggiunto/dipendenti medi)
Valore Aggiunto: Margine di intermediazione (vedi definizione sopra)
- Spese generali (vedi definizione sopra) escluso: spese per il personale
viaggi, soggiorni spese autovetture spese associative
compensi ad amministratori/sindaci spese immobiliari
(affitti, energia elettrica e riscaldam., pulizie, manutenz. immobili, vigilanza)
leasing immobiliare
rettifiche di valore su immobilizzaz. (auto, immobili) accantonamenti rischi e oneri
(personale: ferie maturate e non godute,…)
Dipendenti medi: Media del numero dei dipendenti a fine mese da dicembre n-1 a dicembre n. Si considerano i dipendenti in forza a fine mese con contratto a tempo indeterminato, determinato, cfl. Non si considera il personale con rapporto di lavoro interinale.
Per i dipendenti part-time, le parti concordano di considerarle al 50% indipendentemente dal numero di ore lavorate.
Valore di base del rapporto: è fissato a 0,280 Mln Lit. (valore 2000)
Per gli anni successivi il valore aggiunto individuato come sopra indicato sarà aggiornato in base all'inflazione calcolata come variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita
(3% stimato per il 2001).
Ponderazione: è fissata al 35%.
Per determinare l'impatto ponderato si prenderà la ponderazione sopra indicata (35%) alla quale si aggiungerà: Valore aggiunto pro capite aggiornato dell'ISTAT/Valore di base (cioè 0,280 Mln Lit) -1, in milioni di lit, arrotondato con tre decimali.
Esempio (per il 2000): valore aggiunto aggiornato = 0,236 Mln Lit. x 1 (= indice ISTAT
per il primo anno).L'impatto ponderato sarà quindi: 35% + (0,236/0,280)-1 =19,29%
Criterio 4: Peso del rischio operativo (Rischio operativo/Encours medio)
Peso del rischio operativo: Variazione (in importo) tra il 31/12/n-1 e il 31/12/n dello stock
delle pratiche che hanno 5 o più mesi d'inattività + entrate (in importo) al contenzioso
Rapportata all'encours medio (in importo) dell'anno.
In questo rapporto è incluso l'encours securitisation gestito da Findomestic Banca.
Valore di base del rapporto: è fissato a 1,10 %
Ponderazione: è fissata al 15%
Per determinare l'impatto ponderato si calcolerà la differenza tra il valore di base di 1,10% ed il peso del rischio operativo (come definito sopra), arrotondato con due decimali.
Dieci centesimi in più o in meno rispetto al valore di base daranno 4% in più o in meno sulla ponderazione (quindi più o meno 1 centesimo sul valore di base = più o meno 0, 4% sulla ponderazione).
Esempio (per il 2000): Il rapporto è 1,00% (1,10%-1,00%= 10 centesimi sul valore
di base).
L'impatto ponderato sarà quindi: 15%+(10x0,4%) =19%
Una volta calcolati questi quattro criteri, si sommeranno i quattro impatti ponderati ottenuti (arrotondati con due decimali)
Esempio (per il 2000): criterio1: 26,80%
criterio 2: 10,58%
criterio 3: 19,29%
criterio 4: 19,00%
Totale: 75,67%
Per definizione le parti concordano che a questo risultato del 75,67% corrispondono a 1,92 mensilità della nuova tredicesima per i Quadri Direttivi e 1,95 mensilità della nuova tredicesima per le Aree Professionali.
Per gli anni successivi al 2000, le mensilità si otterranno come segue:
Totale dell'importo ponderato dell'anno x 1,92(per i QD) e 1,95(per le Aree Prof) /75,67%.
Il risultato non potrà superare il tetto massimo di 2,03 mensilità della nuova tredicesima per i Quadri Direttivi e 2,06 mensilità della nuova tredicesima per le Aree Professionali e non potrà essere inferiore a 0,49 della stessa per tutte le categorie di dipendenti.
L'erogazione del premio avviene nel mese di giugno e interessa tutto il personale che abbia superato il periodo di prova al 31 dicembre dell'anno a cui il premio si riferisce sulla base dell'inquadramento della data medesima.
All'eventuale personale con contratto a tempo parziale il premio viene erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il premio compete in proporzione ai mesi di servizio prestato computando come mese intero anche le frazioni uguali o superiori ai 15 gg. di calendario.
Nel caso di assenza dal servizio il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, computando come mese intero anche le frazioni uguali o superiori a 15 gg di calendario. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica:
• per i periodi di ferie;
• se l'assenza non supera i tre mesi;
• per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l'assenza duri per l'intero anno;
• per un periodo di 5 mesi, relativamente ai periodi di astensione dal servizio per gravidanza e puerperio.
Al personale assunto con contratto a tempo determinato ed il cui rapporto abbia avuto durata superiore a 1 mese compete, in proporzione al servizio prestato, una somma ragguagliata alla misura del premio aziendale corrisposto al personale assunto a tempo indeterminato della medesima categoria e grado.
Il premio concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto e del fondo pensione aziendale.
Il premio non compete al personale con giudizio inferiore a "parzialmente adeguato" nonché al personale con contratto di lavoro interinale.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL METODO (riferimento: anno 2000)
Criterio 1: Risultato lordo/Encours medio
Voce | Dettaglio | Riferimento | Dati 2000 (mln di lit.) | |
Risultato lordo: | Utile dell'esercizio | 60.517,4 | ||
+ Imposte sul reddito | voce 220 bilancio attuale | 60.979,9 | ||
- Proventi straordinari | voce 180 bilancio attuale | -3.174,4 | ||
+ Oneri Straordinari | voce 190 bilancio attuale | 648,4 | ||
118.971,2 | ||||
Encours medio: | Sarà inserito nella relazione del Consiglio di Amministraz. 2001 | 6.287.300 | ||
Valore del rapporto: | 1,89% | |||
Impatto ponderato: | 26,80% | |||
Criterio 2: Spese generali/margine di intermediazione | ||||
Spese generali: Spese amministrative + Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali | voce 80 del bilancio attuale | 315.208,3 | ||
e immateriali + Accantonamenti rischi ed oneri escluso: | voce 90 del bilancio attuale voce 100 del bilancio attuale | 19.183,7 11.395,9 | ||
accantonam. Rischi crediti accantonam. X.xx euro 2000 | - 7.300 | |||
+ Altri oneri di gestione escluso: | voce 110 del bilancio attuale | 5.462,3 | ||
oneri da operazioni di rifinanziamento - Altri proventi di gestione | ||||
escluso: | voce 70 del bilancio attuale | -52.632,2 | ||
proventi gestione assicurazioni proventi da operazioni di | 3.231,1 | |||
rifinanziamento | 294.549,1 | |||
Margine di intermediazione: Interessi attivi e proventi assimilati | voce 10 del bilancio attuale | 703.830,8 | ||
- Interessi passivi ed oneri assimilati | voce 20 del bilancio attuale | -240.497,8 | ||
+ Dividendi ed altri proventi | voce 30 del bilancio attuale | |||
+ Commissioni attive | voce 40 del bilancio attuale | 69.657,4 | ||
- Commissioni passive + Altri proventi da gestione | voce 50 del bilancio attuale | -81.038,3 | ||
assicurazioni + Altri proventi da operazioni | inclusi nella voce 70 | 3.231,1 |
di rifinanziamento "
- Altri oneri da operazioni inclusi nella voce 110 di rifinanziamento
455.183,1
Valore del rapporto: 64,71%
Impatto ponderato: 10,58%
Criterio 3: Valore aggiunto/dipendenti medi | ||
Valore aggiunto: Margine di intermediazione | 455.183,1 | |
- Spese generali, escluso: | -294.549,1 | |
spese per il personale | incluso nella voce 80 | 128.603,3 |
viaggi e soggiorni | " | 2490,2 |
spese autovetture | " | 3.495,4 |
spese associative | " | 279,5 |
compensi amministratori/sindaci | " | 643,5 |
spese immobiliari | " | 11.383,2 |
leasing immobiliare | 5.388,0 | |
rettifiche valore immobilizzaz. | incluso nella voce 90 | 117,6 |
accantonamenti rischi ed oneri | incluso nella voce 100 | 3.595,9 |
316.630,7 | ||
Dipendenti medi: | 1342,8 | |
Valore del rapporto: | 0.236 | |
Impatto ponderato: | 19,29% | |
Criterio 4: Rischio operativo/Encours Medio | ||
Peso del rischio operativo: (Valore del rapporto) | Pubblicato nella relazione del Consiglio di Amministraz. | 1,00% |
Impatto ponderato: | 19,00% |
Somma dei 4 impatti ponderati ottenuti con i 4 criteri: 75,67%
Le parti concordano che a questo risultato corrispondono 1,92 mensilità della nuova tredicesima per i Quadri Direttivi e 1,95 mensilità della nuova tredicesima per le Aree Professionali.
ART. 12 PREMIO DI RENDIMENTO
In relazione alla quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, sono individuati, per il solo personale in servizio al 31/12/99, i seguenti criteri e misure:
1) La suddetta quota è associata al singolo inquadramento ed agli scatti di anzianità e determinata secondo gli importi riportati nella tabella alla pagina successiva. Le quote formano una base di calcolo rivalutata secondo gli indirizzi dei CCNL tempo per tempo vigenti.
2) Tale quota viene corrisposta nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
3) La quota non compete al personale cui, per il servizio prestato nell’anno di riferimento del premio medesimo, sia stata assegnata nota di qualifica inferiore a "parzialmente adeguato".
4) All’eventuale personale con contratto a tempo parziale la quota viene erogata in proporzione all’orario di lavoro prestato.
5) Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, la quota compete in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero anche la frazione uguale o superiore ai 15 gg. di calendario, qualora l’ultima nota di qualifica conseguita non sia inferiore a “parzialmente adeguato” e sempre che la cessazione dal servizio non sia avvenuta per giustificato motivo o per giusta causa.
6) Nel caso di assenza dal servizio il premio viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza comprendendo come mese intero anche le porzioni uguali o superiori a 15 gg. di calendario. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica:
- per i periodi di ferie;
- se l’assenza non supera i tre mesi;
- per i primi tre mesi in caso di assenze per un periodo superiore, salvo che l’assenza duri per l’intero anno;
- per un periodo di 5 mesi, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e puerperio.
7) Il premio concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto e fondo previdenza aziendale.
Consulta la tabella "premio di rendimento".
ART. 13 RIMBORSI CHILOMETRICI
Al personale cui venga richiesto dall’azienda l’uso del proprio autoveicolo per motivi di servizio è corrisposto, per ogni chilometro percorso, un rimborso spese nelle seguenti misure:
Auto di cilindrata pari o inferiore a 1300 € 0,31 Auto di cilindrata compresa fra 1300 e 1500 € 0,36 Auto di cilindrata superiore a 1500 € 0,41
Gli importi di cui sopra sono ridotti del 15% per le autovetture a gasolio e gas.
Nessun rimborso sarà riconosciuto a fronte di scelte personali del dipendente senza autorizzazione preventiva della Direzione di competenza.
Laddove il dipendente richieda, preventivamente, per motivi personali l’utilizzo dell’auto propria per l’effettuazione di missioni di cui all'art. 52 CCNL 11/7/99, l’azienda potrà autorizzare tale utilizzo a fronte del quale corrisponderà il rimborso delle spese vive così intese: eventuali pedaggi e carburante calcolato sulla base dei chilometri effettuati per la missione secondo le risultanze previste dalle tabelle ACI relativamente ai “costi analitici del carburante”.
Decorrenza: 1/1/02
ART. 14
TFR
(quota accantonata in Azienda)
Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento viene concordato quanto segue: Riduzione a 5 anni dell’anzianità minima di servizio valida ai fini della richiesta;
Possibilità di richiedere fino al 100% del maturato, per
- spese sanitarie per il dipendente, coniuge/convivente e parenti di 1° grado
- acquisto prima casa /terreno edificabile per dipendente, coniuge/convivente e parenti di 1° grado
- sostegno al reddito familiare per gravi motivi (a titolo esemplificativo: perdita del lavoro, decesso del coniuge, separazione)
Possibilità di richiedere fino al 80% del maturato per:
- ristrutturazioni o lavori nella casa di proprietà del dipendente, coniuge/convivente risultante da certificazione anagrafica e parenti di 1° grado o dove il dipendente ha residenza anagrafica o domicilio fiscale
- Eventuale acquisto di azioni del gruppo con l’impegno a trattenerle per almeno 1 anno.
Laddove una delle causali che danno diritto alla richiesta di anticipo TFR intervenga prima della maturazione dell’anzianità di servizio minima richiesta, il dipendente, per beneficiare dell’anticipo, provvederà ad effettuare comunque la richiesta al momento del verificarsi della causale, fermo restando il diritto all’effettivo ottenimento dell’anticipo solo al momento della maturazione dell’anzianità richiesta.
Decorrenza: 1/1/02
NOTA A VERBALE
Le O.O.S.S. sottolineano la necessità di rappresentare al Consiglio del Fondo Pensione Aziendale l’accordo raggiunto al fine di verificare le condizioni per consentire le stesse opportunità di accesso anche in relazione alla quota di TFR versata presso la Cassa.
La Direzione si impegna a trasmettere copia del presente accordo al Consiglio del Fondo per le valutazioni del caso.
ART. 15 TRASFERIMENTI
Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 72 e 98 del CCNL 11/7/99, le parti concordano quanto segue, in occasione di ogni trasferimento:
TIPOLOGIA DELL'ALLOGGIO
Si considera adeguato alle esigenze del lavoratore trasferito un alloggio costituito da un numero di vani abitabili (esclusi la cucina e i servizi accessori) non superiore a quello dei componenti il nucleo familiare, come da stato di famiglia, con un minimo di due vani.
CONTRIBUTO ALLOGGIO
Al fine di determinare l'importo del contributo alloggio coerente alla situazione del mercato locale, la Direzione provvederà a contattare, per ogni singola località sede delle unità operative, agenzie di intermediazione immobiliare, tra quelle ufficialmente riconosciute dalle Camere di Commercio, dalle quali ricevere i borsini immobiliari ufficiali (da diffondere annualmente entro il 1° semestre) ed alle quali eventualmente affidare il compito di supportare il dipendente trasferito nel reperimento dell'alloggio. Per la determinazione dei borsini si prenderanno a riferimento alloggi non di lusso, ubicati in zone non centrali né di pregio. Le quotazioni ottenute, collegate alle specifiche tipologie di alloggio saranno utili ai fini della quantificazione del contributo.
Individuato il valore del canone e delle spese accessorie con le modalità sopraindicate (valore del borsino), in sostituzione di quanto previsto al 5° comma dell’art 72 e 6° comma dell’art 98, si conviene di individuare quale quota a carico del dipendente trasferito un importo pari al 25% del proprio canone di locazione con il limite massimo del 25% del borsino previsto per la piazza di destinazione.
Tale quota non resterà a carico del dipendente laddove questi mantenga per esigenze personali l’alloggio, con il relativo nucleo familiare (coniuge e/o figli), nel luogo da cui ha origine il trasferimento, ovvero, laddove trasferisca anche il nucleo familiare, non provveda a dare l'alloggio in fitto o subaffitto.
Analogo trattamento sarà riservato al dipendente che pur senza nucleo familiare, ma costituendo nucleo a sé, mantenga l’alloggio nel luogo da cui ha origine il trasferimento, ove ha l’effettiva residenza e/o domicilio, senza dare l’alloggio stesso in fitto o subaffitto.
Per il calcolo delle spese accessorie si conviene di considerare, laddove non computato nel borsino prezzi, un'integrazione pari al 20% del contributo individuato.
DURATA DEL CONTRIBUTO ALLOGGIO
La durata del contributo viene portata a 6 anni per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1ª alla 3ª.
Il contributo viene corrisposto, consegnata regolare documentazione da parte del dipendente, nella busta paga del mese di competenza, senza alcuna riduzione pro quota prevista dal CCNL e integrato di un importo pari alla differenza tra il lordo erogato ed il netto percepito ai fini del recupero delle trattenute fiscali.
Per il personale attualmente beneficiario del contributo alloggio si conviene:
a) contributo 100% - € proseguimento fino al 6° anno
b) contributo parziale € proseguimento fino al 6° anno e:
se la quota attuale a carico del dipendente è minore o uguale alla quota risultante dal presente accordo, proseguimento della quota già a carico del dipendente
se maggiore si adegua alla quota del 25%
TIPO DI CONTRATTO
Il dipendente trasferito curerà di formalizzare il rapporto di locazione mediante un contratto scritto, da consegnare in copia alla Direzione Risorse Umane.
SPESE PER IL TRASLOCO
La Società si farà carico di curare il trasloco del mobilio e dei bagagli assegnando l'incarico ad una ditta da essa prescelta. Al dipendente viene comunque lasciata la possibilità di effettuare il trasloco con ditta diversa, nel qual caso il rimborso delle spese non sarà superiore a quanto preventivato dalla ditta scelta dall'Azienda.
INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO
Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 72 e 98 del CCNL vigente, viene individuata per ciascuna località un' indennità di trasferimento ed erogata in occasione del trasferimento stesso.
Tale indennità si propone di consentire al dipendente di fronteggiare le spese di prima sistemazione, ivi comprese le spese di intermediazione immobiliare e corrisponde ad un importo lordo pari a quattro volte il borsino di riferimento.
Nel caso in cui lo stesso dipendente sia nuovamente trasferito nel corso dello stesso anno, Findomestic provvederà direttamente ad assicurare la permanenza del dipendente e dell'eventuale nucleo familiare trasferito presso un hotel, scelto tra quelli con essa convenzionati, per un massimo di 30 giorni di calendario, nonché al rimborso delle eventuali spese di intermediazione immobiliare, dietro consegna da parte del lavoratore di idonea documentazione, per una sola volta per ogni trasferimento, con un massimo di una mensilità di borsino.
PENDOLARISMO
A coloro che a seguito del trasferimento decidessero di non usufruire del contributo alloggio, ma di mantenere la condizione di pendolari, verrà riconosciuto il rimborso netto mensile dell'abbonamento per autobus o ferroviario di 2ª classe andata/ritorno sul percorso comune di residenza - comune di lavoro, per un periodo non superiore a 6 anni per il personale delle aree professionali dalla 1ª alla 3ª e 8 anni per i Quadri Direttivi (10 anni per i Quadri Direttivi con trasferimento in atto al 31/12/99).
La diaria di cui agli artt. 72 e 98 punto 1 lett. d del CCNL11/7/99 è corrisposta, in caso di trasferimento ad un ufficio in luogo distante oltre 150 chilometri dal luogo da cui ha origine il trasferimento o dal comune di domicilio, nella misura minima di 5 giorni.
Decorrenza: la normativa relativa al “Contributo Alloggio” e all’“Indennità di Trasferimento”,decorre dall’1/5/2002.
ART. 16 MISSIONI
A integrazione di quanto previsto dall’art. 52 CCNL 11/7/99 viene previsto quanto segue:
Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse quelle cosiddette a corto raggio, compete, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, una indennità pari a € 15,49 lordi per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e a € 30,99 lordi per i Quadri Direttivi, nel caso in cui la missione abbia inizio prima delle ore 7:00 o termini oltre le ore 22:00, nonché in tutti i casi in cui i criteri stabiliti dal CCNL 11/7/99 per le missioni superiori a 4 giornate prevedono il riconoscimento di almeno 2/3 di diaria, con esclusione del terzo relativo al pernottamento (esempio: inizio primo giorno di missione ore 12:30 € spettanza giornaliera 3/3 meno 1/3 per il pernottamento = 2/3 € spetta indennità; inizio primo giorno di missione ore 17:30 € spettanza giornaliera 2/3 meno 1/3 per il pernottamento = 1/3
€ non spetta indennità).
Per le missioni in caso di incontri di formazione e/o altre iniziative a carattere informativo/formativo, trova applicazione quanto previsto dall art. 52 del CCNL 11/7/99, ad eccezione dei giorni iniziale e finale, per i quali si prevede quanto indicato al comma che precede.
Decorrenza: 1/1/02
ART. 17
ATTIVITA’ IN TURNI E RELATIVE INDENNITA’
Al fine di uniformare la disciplina relativa al personale il cui orario sia articolato in turni e/o con struttura oraria 6x6 si definisce il seguente trattamento:
1. Orario di lavoro settimanale: 36 ore
2. Pausa di 30 minuti come da art.87 comma 4° CCNL 11/7/99
3. Corresponsione del buono pasto
4. Indennità di turno indipendentemente dalla fascia oraria
5. Indennità per ogni sabato lavorato pari a €15.
Per il personale già beneficiario di trattamenti precedentemente definiti in tal senso, tale pari a € 30.
ni dennità è
Le pari concordano che le indennità definite saranno rivalutate tempo per tempo della stessa percentuale determinata per il rinnovo della parte economica dei CCNL tempo per tempo vigenti laddove le stesse indennità non siano automaticamente rivalutate dagli stessi CCNL ovvero non previste dagli stessi.
Le parti si danno atto che, in relazione alle indennità definite al punto 5, non vengono applicate le rivalutazioni volta per volta previste dai CCNL nel biennio 1/1/02-31/12/03 in quanto dette indennità sono da intendersi, in misura forfettaria, già comprensive di tali rivalutazioni.
Punti 1 e 2: decorrenza 1/5/02
Punto 3, 4 e 5: decorrenza 1/1/02
Vengono confermati i seguenti accordi aziendali:
1. Custodia chiavi e valori (3/5/95)
2. Telelavoro subordinato in azienda (30/9/97)
3. Sistema delle graduatorie di merito (22/12/97)
4. Cassa di Previdenza Aziendale (30/11/98)
5. Turni di lavoro presso CED – sala macchine (9/12/99)
6. Pause del personale adibito in turni (13/4/2000)
7. Contratti Formazione Lavoro – formazione in ambito nazionale (7/12/2000)
8. Assunzioni a tempo determinato integrazione part-time e assenze per allattamento (2/4/02)
Gli accordi aziendali del 25/11/93, 25/1/94, 22/12/97, 24/2/98, 31/3/98, 25/2/99 non vengono riportati in quanto oggetto di ridefinizione da concludere entro il 30/6/2002.