CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA– DIREZIONE GENERALE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
L'anno 2004, il giorno 8 del mese di novembre, presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di Via Ponte della Maddalena, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
ED
i rappresentanti della delegazione sindacale a livello regionale
Visto l'art.3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
Visti il CCNL 4/8/1995 del personale della scuola art. 5 comma 5 lettera e), e il CCNL 26/5/1999 art. 4 comma 2 lettera b), nei quali si prevede che a seguito di contrattazione siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato;
Visto in particolare l'art. 4, comma 3, secondo periodo, lett.a del CCNL 24 luglio 2003, che prevede la trattativa decentrata di "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";
VIENE STIPULATO
il presente contratto collettivo decentrato regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale Docente, Educativo ed ATA che sostituisce tutti gli accordi sottoscritti negli anni precedenti a livello provinciale.
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo, A.T.A., ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica.delle istituzioni scolastiche della Campaniain servizio a tempo indeterminato e determinato, assunto con contratto stipulato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche.
ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE
Il Direttore Regionale, tramite i Dirigenti Scolastici, garantisce annualmente l'informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali. Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del presente contratto, sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare.
ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE
Per quanto riguarda il personale docente, educativo ed a.t.a., il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale
adeguata alle situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga dal Direttore Generalee i posti, relativi all'insegnamento della religione cattolica) con l’integrazione del numero dei docenti eventualmente in esubero.
Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, con atto da affiggere all’Albo dell’Ufficio d’ogni C.S.A., sulla base della consistenza organica del personale docente distinto per grado d'istruzione, del personale educativo e del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale.
a. Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini scolastici nell'ambito di ciascuna provincia fossero superiori ai contingenti determinati secondo i criteri di cui sopra, si provvede automaticamente ad aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, purché non venga superata la percentuale del 3%.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ledomande del personale docente, educativo ed a.t.a., indirizzate ai rispettivi C.S.A., tramite il Dirigente Scolastico della sede di servizio, vanno presentate entro il 15 novembre di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici trasmettono tali domande ai C.S.A.entro il 25 novembre.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto e,comunque, non oltre il 15 dicembre.
ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
La domanda redatta in carta semplice, oltre all’esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve contenere:
b. nome, cognome(da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;
c. tipo di corso da frequentare;
d. durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sostenimento degli esami;
e. sede di servizio;
f. ruolo d’appartenenza per il personale dirigente e docente, profilo professionale per il personale A.T.A.;
x. xxxxxxxxx complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto e riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Per gli insegnanti di religione va indicato il numero degli anni d’insegnamento prestati con orario di cattedra;
h. gli insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo determinato indicheranno il numero degli anni di servizio prestati;
i. gli eventuali anni di permessi già fruiti per diritto allo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero d’anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.
L'anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968, n°15 e successive modifiche e integrazioni. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato.
ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI
I Dirigenti dei C.S.A., ricevute le domande, redigono le graduatorie dei richiedenti distinte secondo i criteri di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:
j. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio proprio della qualifica d’appartenenza;
k. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio d’istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), triennale o specialistica;
l. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale e d’attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno e i corsi di riconversione professionale;
m. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi post-universitari, purché previsti dagli Statuti delle Università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della legge 341/90.
n. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento d’altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto( ad es. seconda laurea);
o. anzianità di ruolo;
p. età;
q. a parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito dei permessi.
Nell'ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 2) quelli in corso precedono quelli fuori corso.
Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli iscritti ad altri corsi di studio potranno beneficiare di permessi oltre il numero d’anni previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio.
Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto dall'ordinamento universitario o a quello previsto dall'ordinamento del singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le richieste relative a tutte lealtre tipologie di corso previste dall'art. 3 del D.P.R. 395/1988.
Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato.
I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente determinato.
Le graduatorie vengono pubblicate all'albo dei C.S.A. entro il 20 dicembre d’ogni anno, con contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche e alle XX.XX.
I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell'anno il passaggio o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanto riguarda il personale ATA di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.
ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto i Dirigenti dei C.S.A. individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l'elenco di tutti gli aventi diritto, affinché vengano predisposti i provvedimenti formali di concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici.
L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'albo dei C.S.A. e inviato alle XX.XX.
ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI
I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni, per tutte le attività certificabili, ivi comprese quelle in videoconferenza, connesse alla preparazione di esami o prove, tesi di lauree o di diploma, per un massimo di 7 giorni in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.
Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.
Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato.
Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
Al fine di favorire eventuali ulteriori impegni connessi con l’attività di studio il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L.
Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un’efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.
ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:
a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo dei permessi di cui al punto b).
L'esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con sostituzione. ai sensi delle disposizioni vigenti
ART. 10 CERTIFICAZIONE
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall’organo competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.
Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.
Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.
ART. 11 RECLAMI E RICORSI
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.
ART. 12 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il personale in caso di controversia individuale di lavoro può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL del 18/10/2001, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso istituito dal Direttore Regionale ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.
ART. 13 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutto il personale scolastico.
ART. 14 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO
Il presente contratto, di validità quadriennale, entra in vigore dalla data di sottoscrizione . E' consentito alle parti di richiederne, con lettera raccomandata, la rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.
La presente contrattazione potrà essere oggetto di ridiscussione per consentire, se possibile, la fruizione dei permessi ai docenti aventi titolo a frequentare i corsi di cui all’art. 2 della legge 143/2004.
ART. 15 DIRITTO D'INFORMAZIONE
L'U.S.R. per la Campania annualmente, acquisite le domande dei richiedenti, direttamente oppure tramite i C.S.A., comunica alle XX.XX. il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
X.xx Delegazione di parte Pubblica
Il Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
X.xx Delegazione di parte sindacale
FLC CGIL - Buccino CISL Scuola - Xxxxxxx UIL Scuola - Xxxxxxxxxx
SNALS-CONFSAL – X. Xxxxxxxxx