CONTRATTO QUADRO CON ADESIONE DELLE FARMACIE TRA
CONTRATTO QUADRO CON ADESIONE DELLE FARMACIE TRA
HTN S.r.l. con sede in Brescia, Xxx Xxxxx Xxxxx, 000/X, Codice Fiscale e Partita IVA 02028710982, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, (di seguito, il “Fornitore”), indirizzo PEC: HTN @XXX.XX,
E
Promofarma S.r.l. unipersonale, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 000, Codice Fiscale e Partita IVA 05317231008, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, (di seguito, “Promofarma”) indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, la quale interviene nel presente contratto non in proprio, ma unicamente in veste di controparte contrattuale al fine di addivenire alla definizione di un testo unico e predeterminato a cui, se lo riterranno, potranno aderire le Farmacie aperte al pubblico in Italia, associate alle Federfarma Provinciali (di seguito, le “Farmacie”);
di seguito identificate cumulativamente come le “Parti” o singolarmente come la “Parte”.
Premesso che:
a) Promofarma intende addivenire ad un accordo contrattale che consenta alle Farmacie aperte al pubblico in Italia, iscritte alle Associazioni Provinciali tra i Titolari di Farmacia aderenti alla Federfarma, Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, di fornire ai propri clienti i servizi di telemedicina;
b) il Fornitore dichiara e garantisce di possedere tutti i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per potere svolgere i servizi oggetto del presente contratto e di aver adempiuto a tutte le prescrizioni normative per lo svolgimento degli stessi servizi, così come normato dal presente accordo;
c) il Fornitore dichiara e garantisce di conservare detti permessi e autorizzazioni nonché di adempiere a tutte le prescrizioni normative richieste per lo svolgimento dei servizi sopra indicati per tutta la durata del presente accordo;
d) il Fornitore garantisce l’appropriatezza della prestazione medica telematica, l’appropriatezza dei provvedimenti terapeutici conseguenti e l’appropriatezza della eventuale richiesta di ospedalizzazione;
e) per la realizzazione delle sue attività, il Fornitore usufruisce del supporto operativo del proprio Centro Servizi di Telemedicina situato a Brescia e specificamente strutturato per erogare prestazioni di telemedicina (teleconsulto e refertazione) a favore di strutture sanitarie ospedaliere/universitarie, medici di medicina generale, specialisti e loro pazienti, farmacie. Il servizio viene assicurato 24/24h per 365 giorni l'anno;
f) il Fornitore eroga servizi di telemedicina per utenti dotati o meno di apparati che consentono di registrare segnali e parametri biologici (ECG, spirometria, saturimetria, pressione arteriosa, etc.) in qualsiasi momento della giornata e dovunque, sia in emergenza che in elezione. L'eventuale segnale biologico registrato viene teletrasmesso in tempo reale (via telefono fisso, GSM, UMTS, 3G, 4G), alla centrale operativa dove un operatore tecnico, ricevuto il tracciato, trasferisce la chiamata ad ad un medico specialista, che provvede ad interpretare il tracciato, ad attivare una consulenza interattiva diagnostica e ad orientare i successivi provvedimenti terapeutici;
g) a titolo esemplificativo, le prestazioni di teleconsulto sono erogate secondo il seguente flusso operativo:
- arruolamento del paziente da parte del farmacista, con inserimento dell'anagrafica nel database del software (supporto del call center in caso di necessità);
- ricezione dei dati registrati;
- terminata la ricezione, il call center mette immediatamente a disposizione dello specialista consulente disponibile i dati ricevuti;
- lo specialista consulente, dalla postazione remota ed in connessione col database centrale (tramite Internet), esamina il fascicolo sanitario elettronico ed i tracciati inviati confrontandoli con il basale eventualmente memorizzato;
- lo specialista procede alla refertazione ed all'apposizione della propria firma;
- al termine delle procedure, i tracciati (completi di referto e rilievi dello specialista consulente) vengono trasferiti su WEB-server che li rende disponibili in rete (tramite Internet, in modalità criptata ed anonima) a tutti coloro che hanno password d'accesso specifiche, previa comunicazione mail di disponibilità del referto;
- qualora necessario, lo specialista interviene direttamente in dialogo con la Farmacia chiamante per esprimere pareri e/o indirizzi terapeutici;
h) Promofarma è interessata a proporre alle Farmacie di avvalersi del Fornitore, quale erogatore dei servizi di telemedicina sopra descritti e delle prestazioni a questi ultimi strettamente funzionali in forza di specifici, autonomi e separati rapporti intercorrenti direttamente tra il Fornitore e le Farmacie, senza vincolo alcuno di solidarietà passiva tra le Parti. Pertanto, i Servizi verranno erogati direttamente dal Fornitore a favore delle Farmacie, a condizione che queste ultime abbiano preventivamente prestato adesione al presente accordo;
i) la prestazione dei servizi di telemedicina in favore delle Farmacie e da queste ultime in favore dei loro clienti finali è una parte di un più ampio progetto che Promofarma sta realizzando e che è finalizzato all’implementazione di una piattaforma informatica di proprietà di Promofarma e accessibile tramite il sito internet di Federfarma, attraverso la quale mettere a disposizione delle Farmacie e consentire a queste ultime di usufruire e di far usufruire dai propri clienti una serie di ulteriori e articolati servizi e prestazioni agli stessi funzionali;
j) con il presente accordo (di seguito, per brevità, anche solo il "Contratto"), le Parti intendono regolare i termini e le condizioni generali per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni a questi ultimi strettamente necessari (di seguito complessivamente anche solo i “Servizi”), nonché i reciproci rapporti e obbligazioni, ivi compresa la messa a disposizione delle apparecchiature secondo quanto infra previsto, in accordo agli obiettivi e alle finalità sopra descritti.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Premesse, allegati ed oggetto
1. Le Premesse e gli allegati, come di volta in volta modificati nel corso della validità del Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Oggetto del presente Contratto è la sottoscrizione di un Contratto Quadro che, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, obbliga il Fornitore nei confronti di tutte le Farmacie che vorranno aderire per l’utilizzo o la veicolazione dei Servizi, tramite le modalità di adesione descritte nell’ Accordo di adesione della Farmacia (Allegato n° 1). La prestazione dei Servizi e i rapporti a ciò inerenti e conseguenti intercorreranno
direttamente e unicamente tra il Fornitore e le singole Farmacie Aderenti al Contratto, senza vincolo alcuno di solidarietà passiva tra le Parti, fermo restando comunque che la validità e la vigenza dei singoli accordi e rapporti così instaurati resteranno subordinate alla validità e alla vigenza del Contratto. Promofarma eserciterà i diritti e le facoltà previsti dal Contratto o ad esso connessi o conseguenti al fine di verificare il corretto e puntuale svolgimento delle prestazioni o adempimento delle obbligazioni che il Contratto pone a carico del Fornitore in favore delle Farmacie.
3. Il Fornitore provvederà autonomamente, con gestione a proprio esclusivo carico e rischio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1655 e ss. del Codice Civile, alla organizzazione dei mezzi e degli operatori qualificati, necessari alla fornitura dei Servizi ed eserciterà il potere organizzativo, direttivo e di controllo nei confronti degli eventuali operatori, utilizzati nello svolgimento dei Servizi stessi.
4. Nello svolgimento dei Servizi, il Fornitore godrà della più ampia libertà ed autonomia di azione ed organizzazione, con i soli limiti di quanto espressamente previsto nel presente Contratto.
Art. 2 – Obblighi di Promofarma
1. Promofarma si impegna a svolgere una attività di promozione relativamente al contenuto del presente Contratto presso le Farmacie, mediante l’invio di idonee comunicazioni e tramite il sito internet di Federfarma.
2. Promofarma potrà utilizzare il marchio e i segni distintivi o marchi di titolarità del Fornitore solo per l’esecuzione del presente Contratto.
Art. 3 – Obblighi del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna ad erogare puntualmente i Servizi alle Farmacie aderenti al Contratto, esclusivamente tramite la propria struttura e mediante personale di comprovata professionalità e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per esercitare la propria professione e che abbia una comprovata conoscenza ed esperienza professionale, utilizzando apparecchiature di telemedicina, dispositivi e presidi certificati e conformi alle prescrizioni normative e regolamentari applicabili.
2. Il Fornitore garantisce che nessuno può vantare diritti in genere sullo sfruttamento commerciale dei Servizi, delle eventuali apparecchiature e dei Software, pregiudizievoli rispetto alla esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto.
3. Il Fornitore potrà utilizzare il marchio e i segni distintivi o marchi di titolarità di Promofarma e/o Federfarma solo per l’esecuzione del presente Contratto.
4. Il Fornitore garantisce, per la durata del presente Contratto, che gli operatori siano dotati delle eventuali attrezzature, strumentazione e materiale idoneo e necessario per l'esecuzione dei Servizi, in base alle prescrizioni professionali di categoria. Il Fornitore garantisce, altresì, alle Farmacie:
(i) la locazione operativa o la vendita secondo le condizioni riportate nel documento “Descrizione dei Servizi e relative condizioni economiche” allegato (Allegato n°2) delle apparecchiature di telemedicina necessarie all'erogazione dei Servizi, come meglio descritte nell’all. n° 2 (qui di seguito, per brevità, anche solo le "Apparecchiature"), nonché, nel caso di locazione operativa, la manutenzione periodica delle Apparecchiature stesse, laddove si presenti necessaria ovvero sia prevista da normative legali o regolamentari, nel rispetto della procedura per l’attività di manutenzione prevista da detta normativa o dal
produttore delle Apparecchiature, che sarà messa a disposizione del Fornitore sulla piattaforma informatica di cui alle premesse;
(ii) l'erogazione dei Servizi, come meglio descritti di seguito, nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto;
(iii) il supporto tecnico telefonico attraverso il proprio Call Center, accessibile 24h/24 per 365 gg/anno.
5. Il Fornitore è dotato di adeguata copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile dei quali si avvale il Fornitore anche per la c.d. “colpa medica”, per i danni causati nello svolgimento dei Servizi. A richiesta di Promofarma il Fornitore esibirà copia della documentazione comprovante la validità e l’efficacia di detta copertura assicurativa per tutta la durata del Contratto e per tutti gli eventi che si siano verificati nel corso dell’esecuzione dei Servizi.
6. Il Fornitore si impegna, per la durata del presente Contratto, a far rispettare a tutti gli operatori, siano essi dipendenti o collaboratori, dallo stesso impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei Servizi, quanto previsto dal presente Contratto, essendo il Fornitore pienamente e unicamente responsabile, nei confronti delle singole Farmacie e dei loro clienti richiedenti i Servizi, anche dell’operato di detti soggetti, dei quali il Fornitore risponderà, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile, come del fatto proprio e nei confronti dei terzi, verso i quali il fornitore risponderà per i danni arrecati anche ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
7. Il Fornitore si impegna a sorvegliare la buona esecuzione dell'attività professionale svolta dai propri operatori a favore dei clienti delle Farmacie che hanno sottoscritto l’Accordo di adesione (Allegato n°1), di seguito individuate come “Aderenti”.
8. Il Fornitore e/o eventuali terze parti eseguiranno i Servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e faranno in modo che le stesse vengano rispettate dal personale e dai lavoratori impiegati nell’esecuzione dei Servizi.
9. Il Fornitore si impegna e garantisce che, per tutta la durata del presente Contratto e nel corso dei singoli contratti di adesione delle singole Farmacie, lo stesso provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti retributivi, previdenziali, contributivi e/o assicurativi nei confronti degli operatori utilizzati nell’esecuzione dei Servizi, manlevando sin da ora Promofarma e le Farmacie aderenti da qualsiasi responsabilità ed onere in ordine al puntuale adempimento degli obblighi sopra previsti.
10. Il Fornitore si impegna fin d’ora a rispettare le norme in materia retributiva ed a garantire la regolare effettuazione e l’esatto versamento delle trattenute contributive, assistenziali ed assicurative, previste dall’ordinamento vigente, manlevando sin da ora Promofarma e le Farmacie aderenti da qualsiasi responsabilità ed onere in ordine al puntuale adempimento degli obblighi sopra previsti.
11. Il Fornitore si impegna ad utilizzare, sempre con riferimento agli operatori effettivamente impiegati nell’esecuzione dei Servizi, tipologie contrattuali conformi alla legislazione del lavoro.
12. Allo scopo di consentire a Promofarma, per conto delle Farmacie aderenti, di verificare il rispetto dei suddetti obblighi, nei riguardi degli operatori impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, ove richiesto a seguito esclusivamente di contestazioni da parte delle Autorità competenti ovvero di singoli collaboratori del Fornitore e/o delle Farmacie aderenti, il Fornitore si obbliga a fornire a Promofarma la documentazione e le certificazioni previste dalla legge.
13. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione il materiale, la documentazione e le procedure, anche in forma audiovisiva, necessari per la realizzazione di materiali informativi e illustrativi on line per le Farmacie aderenti, ai fini dell’utilizzo delle Apparecchiature e della usufruizione dei Servizi.
14. La violazione degli obblighi indicati nel presente articolo, o la comunicazione di notizie e/o dichiarazioni false o errate, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a favore di Promofarma e di ciascuna delle Farmacie aderenti al Contratto.
Art. 4 – Servizi
1. Per tutta la durata del Contratto, a richiesta della Farmacia, il Fornitore si impegna a erogare ciascuno dei Servizi come descritti nell’Allegato n° 2, alle condizioni tecniche ed economiche ivi indicate.
2. Parti su base bimestrale si incontreranno al fine di verificare l’andamento nelle erogazioni dei Servizi e individuare possibili interventi volti al miglioramento e all’efficientamento della proposizione ed erogazione dei Servizi.
Art. 5 – Corrispettivi
1. A fronte della regolare e puntuale erogazione dei Servizi e/o della fornitura delle Apparecchiature alle Farmacie, il Fornitore riceverà i pagamenti dovuti, secondo il listino di cui all’all. n° 2 al Contratto, dalle singole Farmacie che abbiano aderito al Contratto.
2. A fronte dell’accesso e dell’utilizzo che Promofarma concede al Fornitore del portale web nella disponibilità di Promofarma per l’erogazione dei Servizi alle Farmacie, il Fornitore dovrà corrispondere a Promofarma un corrispettivo determinato con separato accordo tra le Parti.
Art. 6 – Responsabilità
1. Promofarma non sarà responsabile per eventuali inadempimenti delle Farmacie o del Fornitore e dei singoli operatori impiegati nei Servizi, in quanto Promofarma è terzo estraneo ai rapporti tra le Farmacie Aderenti ed il Fornitore e tra questi ed i singoli operatori.
2. Ogni singola Farmacia Aderente - ex artt.1228 - 2049 del Codice Civile - sarà responsabile per tutti gli eventuali danni che dovessero derivare al Fornitore solo da fatto illecito, doloso o gravemente colposo, dei propri dipendenti, o comunque terzi soggetti, dei quali la Farmacia stessa dovesse ritenere di avvalersi nell'esercizio delle incombenze connesse al presente Contratto.
3. Il Fornitore - ex artt.1228 - 2049 del Codice Civile - sarà responsabile per tutti gli eventuali danni che dovessero derivare ai clienti e/o alle Farmacie Aderenti da fatto illecito, doloso o colposo, dei propri dipendenti, o comunque terzi soggetti, dei quali il Fornitore dovesse ritenere di avvalersi nell'esercizio delle incombenze connesse al presente Contratto.
4. Il Fornitore manleva Promofarma e le Farmacie Aderenti per eventuali danni che dovessero derivare ai clienti, a qualsiasi titolo, dai servizi degli operatori di cui il Fornitore intenda avvalersi, compresi eventuali danni che dovessero derivare per avere il Fornitore impiegato personale che non sia in possesso dei requisiti, anche professionali, previsti dalla legge per le incombenze cui è preposto.
5. La Farmacia Aderente non è responsabile per il contenuto dell’eventuale tele-consulto e di ogni altro tipo di documentazione (redatta dal Fornitore, anche tramite il proprio personale) e comunque prodotta in qualunque forma e con qualsiasi mezzo, consegnata, anche tramite la Farmacia, ai clienti.
6. Ciascuna Farmacia Aderente non sarà responsabile per danni in genere causati al Fornitore in seguito a calamità naturali o fatti accidentali, mancato od erroneo funzionamento di sistemi informatici e telematici, trasmissione di dati errati anche conseguenti a guasti o anomalie dei programmi software o gestionali in genere, trasmissioni di virus informatici, mancanza o erroneo funzionamento delle utenze elettrica o telefonica.
Art. 7 – Riservatezza tra le Parti
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate e protette le informazioni e la documentazione di cui verranno a conoscenza od in possesso direttamente o per il tramite dell’altra Parte, durante l'esecuzione del presente Contratto, ivi compresa la lista delle Farmacie aderenti al Contratto e le condizioni ad esse applicate ai fini della prestazione dei Servizi; le informazioni ricevute o relative all’altra Parte o alle Farmacie aderenti sono da ritenersi confidenziali e non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo consenso scritto della Parte interessata o per obbligo normativo od infine se strettamente necessario per dar corso al contenuto del presente Contratto.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta fatta salva la possibilità di comunicare alcuni dati ai soggetti terzi che collaborano con le Parti per l’adempimento del presente Contratto; in tali casi potranno essere comunicati solo i dati strettamente necessari agli adempimenti delegati ai soggetti non firmatari del presente Contratto, a condizione che gli stessi si siano preventivamente obbligati a mantenere la riservatezza di detti dati.
Art. 8 – Tutela dei dati personali (privacy)
1. I dati relativi alle Parti ed alle Farmacie aderenti verranno trattati reciprocamente dalle Parti al solo fine di dar corso al contenuto del presente Contratto.
2. Il Fornitore garantisce che i Servizi, le modalità con cui vengono forniti gli stessi Servizi, l’Apparecchiatura ed il Software sono pienamente conformi alla normativa sulla riservatezza dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003, oltre che a tutti i Provvedimenti adottati dal Garante della privacy ed agli ulteriori provvedimenti normativi in tema di privacy.
3. Il Fornitore è il Titolare del trattamento dei dati e il Responsabile del trattamento dei medesimi, facendone menzione nel modulo di adesione sottoscritto dal cliente della Farmacia (Allegato n° 1). Ciascuna Farmacia Aderente sarà incaricata del trattamento, secondo il modello di cui all’all. n° 3.
4. Ciascuna Farmacia Aderente si impegna a chiedere al cliente il consenso per il trattamento dei suoi dati personali (Allegato n° 4).
Art. 9 – Durata e modifiche
1. Il Contratto ha la durata determinata di anni tre (3) ed entra in vigore a far data dalla sottoscrizione dello stesso.
2. Le Parti si impegnano a verificare la congruità delle condizioni economiche di cui all’All. n° 2, con cadenza semestrale ed a negoziare in buona fede le eventuali variazioni e/o integrazioni.
3. Il presente Contratto potrà essere modificato solo previo accordo scritto tra le Parti.
Art. 10 – Risoluzione del Contratto
1. Le Parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 del Codice Civile, la Parte adempiente invierà una comunicazione tramite raccomandata A.R. o PEC contenente le contestazioni di inadempimento all’altra Parte. La Parte inadempiente, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione dovrà motivare, tramite raccomandata A.R. o PEC il suo inadempimento o porvi rimedio. Se, decorsi i 10 (dieci) giorni predetti, la Parte inadempiente non risponde o non pone rimedio al proprio inadempimento, il presente Contratto si intenderà risolto.
2. Il Contratto sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile nelle ipotesi espressamente previste dal Contratto.
3. Le Parti convengono che il Contratto si intenderà così risolto anche nel caso previsto dall’art. 3, comma 2, del presente Contratto.
Art. 11 – Consenso medico informato
1. Le Farmacie Aderenti recepiranno il consenso medico informato dei clienti, qualora richiesto dalla normativa ed in base alle indicazioni ed alla modulistica fornita ed aggiornata dal Fornitore.
Art. 12 – Non esclusività – Obbligo di astensione
1. Promofarma ed il Fornitore si riservano la facoltà di stipulare altri accordi quadro o convezioni con altri soggetti per la fornitura dei Servizi.
2. Parimenti, le singole Farmacie potranno stipulare anche con terzi altrettanti contratti per la fornitura dei Servizi o servizi equivalenti, pur avendo in corso un Contratto con il Fornitore.
3. Il Fornitore dichiara e garantisce che le condizioni applicate nell’erogazione dei Servizi o nella fornitura delle Apparecchiature, ai sensi del Contratto, sono e saranno per tutta la durata del Contratto le condizioni migliori e, nell’eventualità in cui dovesse risultare diversamente, il Fornitore si impegna a estendere, con efficacia immediata, le migliori condizioni applicate anche all’erogazione dei Servizi o alla fornitura delle Apparecchiature alle Farmacie Aderenti, ai sensi del Contratto.
4. Nell’eventualità in cui il Contratto dovesse essere risolto o comunque cessare per fatto o colpa del Fornitore, alla scadenza del Contratto e per il periodo successivo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data della sua cessazione, il Fornitore si obbliga ad astenersi, direttamente o indirettamente per il tramite di imprese o società comunque partecipate con terzi, dal contattare le Farmacie e dal proporre alle stesse servizi uguali o funzionalmente equivalenti a quelli oggetto del Contratto. Nell’eventualità in cui il Contratto dovesse essere risolto o comunque cessare per fatto o colpa del Fornitore, per il medesimo periodo di tempo, è fatto divieto al Fornitore di comunicare, di consegnare o di cedere a terzi l’elenco delle Farmacie che abbiano aderito al Contratto o delle condizioni applicate nell’erogazione dei Servizi o comunque di consentire l’accesso a terzi a detti dati.
Art. 13 – Divieto di subappalto e di cessione
1. E' fatto espresso divieto al Fornitore di subappaltare o cedere in affidamento l’esecuzione dei Servizi, salvo il preventivo assenso scritto di Promofarma.
2. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al comma precedente, Promofarma anche in nome e per conto delle Farmacie Aderenti avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Le Parti convengono che il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti non possono essere oggetto di cessione neppure in parte, sotto qualsiasi forma, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi effetto, salvo preventivo ed espresso accordo scritto tra le Parti.
Art. 14 – Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno ritenute validamente effettuate solo se inviate tramite posta raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi riportati nella testata del presente Contratto.
Art. 15 – Disposizioni finali e foro competente
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro a seguito dell’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente Contratto.
3. Il presente Contratto e il suo contenuto, anche per quanto attiene alla parte relativa al Contratto per Adesione (Allegato n° 1), sostituisce ed annulla qualsiasi contratto, accordo, intesa ovvero qualsiasi obbligazione che una Parte avesse precedentemente o contestualmente assunto nei confronti dell’altra Parte, anche nell’interesse di terzi.
Le Parti dichiarano che il testo di questo Contratto come sopra riportato è stato da loro congiuntamente discusso e concordato in ogni sua clausola e attentamente letto, e che esso è esattamente conforme, nella sostanza e nella forma, alla loro volontà, non trovando pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. Le Parti appongono pertanto la loro sottoscrizione in segno di conferma, approvazione ed accettazione di ogni patto e clausola.
Letto, confermato e sottoscritto Milano, 7 maggio 2014
Il Fornitore | Promofarma | |
Allegati:
1) Accordo di Adesione;
2) Descrizione Servizi e relative condizioni economiche;
3) Modulo nomina Farmacia quale incaricata ai fini privacy;
4) Consenso del cliente ai fini privacy.