Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
Protezione Mutuo Incendio Assimoco
Il presente documento deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le condizioni di assicurazione. | Organizzazione dei contenuti • Guida all’utilizzo della polizza • Condizioni di Assicurazione • Glossario |
Mod. D 979 CG 01 – Ed. 06/2019 – Aggiornamento 07/2019 | |
Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari. |
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Gentile Cliente,
vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza
Protezione Mutuo Incendio Assimoco.
La polizza Protezione Mutuo Incendio Assimoco assicura i fabbricati e/o porzioni gravati da ipoteca in dipendenza di contratti di mutuo erogati da una Banca di Credito Cooperativo o Cassa Rurale ed Artigiana nel caso subiscano un danno a seguito degli eventi indicati alla Garanzia Base Incendio (sempre operante).
Sarà possibile integrare, per alcune tipologie di fabbricati, la Garanzia Base Incendio con le seguenti garanzie opzionali:
• DANNI DA EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI (Eventi naturali – Eventi socio-politici
– Sovraccarico di neve);
• DANNI D’ACQUA E DA FENOMENO ELETTRICO;
• DANNI A TERZI.
COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all’interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un’icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.
Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.
Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi , contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.
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Chi siamo
Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.
Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie,
da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.
L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.
Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania
ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane);
il Credito Cooperativo (BCC).
Cordialmente,
Gruppo Assimoco
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Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire
la certificazione B Corp.
COS’È UNA BCORP?
Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta
da B-Lab, l’ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.
A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.
Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito
della misurazione sia superiore a 80/200 punti.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.
Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.
Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie
ai suoi partner intermediari.
PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP
Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone
e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono:
– il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
– la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
– le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.
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GARANZIA BASE “INCENDIO” + GARANZIE ACCESSORIE FACOLTATIVE
COSA È SEMPRE ASSICURATO 3
Art. 1 – I beni assicurabili 3
Art. 2 – I danni assicurati 3
Art. 3 – Garantiti anche i danni da colpa grave dell’Assicurato 4
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Art. 5 – Garanzia accessoria e facoltativa contro i danni da eventi naturali e socio-politici
4
4
Art. 4 – Garantiti anche danni causati da parenti ed affini dell’Assicurato 4
Art. 6 – Garanzia accessoria e facoltativa contro i danni d’acqua e da fenomeno elettrico 5
Art. 7 – Garanzia accessoria e facoltativa contro i danni a terzi 6
COSA NON È ASSICURATO
Art. 8 – I beni NON assicurabili
7
7
LIMITI DI COPERTURA
Art. 9 – I danni NON assicurati
7
7
Art. 10 – Limite massimo dell’indennizzo 8
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 12 – Validità territoriale dell’Assicurazione
8
8
Art. 11 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 8
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 8
Art. 13 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 8
Art. 14 – Modalità di valutazione del danno 8
Art. 15 – Compiti dei periti 9
Art. 16 – Onorari dei periti 9
Art. 17 – Determinazione dell’indennizzo 9
Art. 18 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 10
Art. 19 – Anticipo in caso di sinistro 10
OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO 10
Art. 20 – Obbligo di dichiarazioni veritiere 10
Art. 21 – Indicazione della somma da assicurare 10
Art. 22 – Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio 11
Art. 23 – Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni 11
Art. 24 – Oneri fiscali a carico del Contraente 11
Art. 25 – Foro competente 11
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 26 – Termini e modalità di pagamento del premio
11
11
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 27 – Durata temporale dell’assicurazione
12
12
COME DISDIRE LA POLIZZA 12
Art. 28 – Diritto di recesso del Contraente (valido se persona fisica) 12
Art. 29 – Disdetta del contratto con tacito rinnovo 12
Art. 30 – Recesso in caso di sinistro 13
Art. 31 – Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario cui la Polizza è abbinata 13
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NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 14
GLOSSARIO 15
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GARANZIA BASE “INCENDIO” + GARANZIE ACCESSORIE FACOLTATIVE
COSA È SEMPRE ASSICURATO
ART. 1 – I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura i fabbricati e/o porzioni gravati da ipoteca in dipendenza di contratti di mutuo erogati da una Banca di Credito Cooperativo o Cassa Rurale ed Artigiana presso la quale il
Contraente e/o l’Assicurato sia cliente.
Il fabbricato che s’intende assicurare, nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte, deve:
1 essere in buone condizioni di statica e manutenzione, e avere strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiale incombustibile, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti;
2 essere ubicato entro i confini della Repubblica Italiana.
Il fabbricato deve avere una delle seguenti destinazioni d’uso:
1 Civile: abitazioni, uffici e studi professionali, musei, pinacoteche, alberghi, pensioni, residence, bed & breakfast, ricoveri, istituti di cura, ospedali, collegi, scuole, palestre, chiese e relative dipendenze;
2 Agricolo: abitazioni agricole, cantine, vinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, sale mungitura, stalle, depositi di fieno, depositi di paglia e che producano esclusivamente reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche e/o integrazioni);
3 Commerciale: negozi per la vendita al minuto o all’ ingrosso e relativi depositi; sono ammesse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie
all’attività considerata.
4 Laboratori: piccole Industrie, laboratori e relativi depositi;
5 In corso di costruzione: realizzazione ex novo di fabbricato, per il quale non sia stato ancora richiesto il certificato di agibilità;
6 In corso di ristrutturazione: ogni qualvolta vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e distributive e/o manutenzioni che interessano le strutture portanti del fabbricato e, nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e gli infissi. In ogni caso, ove tali modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di rischio, il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assimoco come previsto al successivo Art. 20;
7 Vuoto e inoccupato: quando risulta essere privo, anche per le relative dipendenze, di arredamento, arredamento domestico, attrezzatura, merci, merci speciali e non sia occupato da alcun soggetto.
Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l’Assicurazione comprende anche la quota, relativa alla porzione assicurata, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
ART. 2 – I DANNI ASSICURATI
Assimoco indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:
1 incendio;
2 fulmine;
3 esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4 caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
5 urto di veicoli non appartenenti al Contraente/Assicurato in transito sulla pubblica via;
6 onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7 fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
8 implosione (eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna). Assimoco indennizza inoltre:
1 i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure enti
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posti nell’ambito di 20 metri da esso;
2 i guasti causati al fabbricato assicurato dal Contraente/Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio od altro evento garantito con la polizza.
Assimoco si obbliga inoltre, in caso di sinistro, a rimborsare le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 250.000,00 con esclusione delle spese di smaltimento dei materiali tossici e nocivi di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 3 – GARANTITI ANCHE I DANNI DA COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO
Tutte le garanzie previste sono operanti anche se gli eventi dannosi sono causati da colpa grave
dell’Assicurato.
ART. 4 – GARANTITI ANCHE DANNI CAUSATI DA PARENTI ED AFFINI DELL’ASSICURATO
Assimoco rinuncia, salvo il caso di dolo, all’azione di rivalsa, di cui all’art. 1916 del Codice Civile, verso i responsabili del danno che siano parenti o affini dell’Assicurato, o minori di cui egli debba rispondere.
OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
ART. 5 – GARANZIA ACCESSORIA E FACOLTATIVA CONTRO I DANNI DA EVENTI NATURALI E
SOCIO-POLITICI
PREMIO AGGIUNTIVO
La presente garanzia, se scelta dal Contraente, opera in aggiunta a quanto previsto all’Art. 2, solo se nella Scheda di polizza è indicato il relativo premio.
In assenza delle specifiche deroghe stabilite in questo articolo, alla presente garanzia accessoria e facoltativa si applicano le disposizioni delle altre sezioni del contratto.
5.1 – Eventi naturali
Assimoco indennizza, nei limiti della somma assicurata per il fabbricato, i danni materiali e causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, caduta alberi, trombe d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di fabbricati, assicurati o non.
Assimoco NON indennizza i danni:
1 verificatisi alle parti interne del fabbricato, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
2 causati da:
1 fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
2 mareggiata e penetrazione di acqua marina;
3 formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4 gelo;
5 neve;
6 cedimento o franamento del terreno;
7 valanghe e/o slavine;
8 anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
3 subìti da:
1 fabbricato in corso di costruzione, fabbricato in corso di ristrutturazione e fabbricato vuoto e inoccupato;
2 alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
3 impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne;
4 enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
5 fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi
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contenuto;
6 serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
7 lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
5.2 – Eventi socio-politici
A parziale deroga di quanto indicato al punto 1 dell’Art. 9, Assimoco, nel limite della somma assicurata per il fabbricato, indennizza:
1 i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
2 gli altri danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio nonché i danni avvenuti in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Assimoco NON indennizza i danni subiti dal fabbricato in corso di costruzione, dal fabbricato in corso di ristrutturazione e dal fabbricato vuoto e inoccupato.
5.3 – Sovraccarico di neve
Assimoco indennizza i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero alle parti interne del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.
Assimoco NON indennizza i danni causati:
1 al fabbricato non conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
2 da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne TV;
3 al fabbricato in corso di costruzione, fabbricato in corso di ristrutturazione (a meno che detta ristrutturazione sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e fabbricato vuoto e inoccupato;
4 a lucernari, vetrate e serramenti in genere, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici,
nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. In nessun caso Assimoco pagherà, per singolo sinistro da sovraccarico di neve, un importo superiore al 40 % della somma assicurata per il fabbricato.
ART. 6 – GARANZIA ACCESSORIA E FACOLTATIVA CONTRO I DANNI D’ACQUA E DA FENOMENO ELETTRICO
La presente garanzia, se scelta dal Contraente, può operare solo in aggiunta a quanto previsto
all’Art. 5 e solo se nella Scheda di polizza è indicato il relativo premio. In assenza delle specifiche deroghe stabilite in questo articolo, alla presente garanzia accessoria e facoltativa si applicano le disposizioni delle altre sezioni del contratto.
6.1 – Danni d’acqua
Assimoco indennizza, nel limite della somma assicurata per il fabbricato, i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua – esclusa acqua piovana – a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose medesime.
Sono comprese, fino alla concorrenza dell’1 % della somma assicurata per il fabbricato, con il limite di Euro 2.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese per la riparazione della rottura, incluse quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato.
Assimoco NON indennizza:
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1 i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura:
2 i danni subiti da un fabbricato in corso di costruzione, un fabbricato in corso di ristrutturazione o da un fabbricato vuoto ed inoccupato;
3 le spese per la riparazione e la ricerca del guasto qualora la rottura accidentale degli impianti non abbia causato danni materiali e direttamente constatabili al fabbricato assicurato.
6.2 – Fenomeno elettrico
A parziale deroga di quanto indicato al punto 6 dell’Art. 9, Assimoco indennizza, nel limite della somma assicurata, i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato da correnti o
scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione
del fulmine o dell’elettricità atmosferica su macchine, impianti, circuiti, elettrici elettronici, di
pertinenza del fabbricato. Assimoco NON indennizza i danni:
1 dovuti a usura, manomissione, corrosione, ossidazione, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
2 causati da carenza di manutenzione;
3 verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante operazioni di collaudo o prova;
4 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore dei beni assicurati;
5 a tubi e valvole elettroniche, a lampade ed altre fonti di luce, tubi catodici, alle resistenze elettriche scoperte;
6 agli impianti fotovoltaici e ai pannelli solari termici;
7 subiti dal fabbricato in corso di costruzione, fabbricato in corso di ristrutturazione e fabbricato vuoto ed inoccupato.
La garanzia è prestata entro il limite di Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
ART. 7 – GARANZIA ACCESSORIA E FACOLTATIVA CONTRO I DANNI A TERZI
La presente garanzia, se scelta dal Contraente, opera in aggiunta a quanto previsto all’Art. 2 e alle eventuali altre garanzie scelte, solo se nella Scheda di polizza risulta indicato il relativo premio.
In assenza delle specifiche deroghe stabilite in questo articolo, alla presente garanzia accessoria e facoltativa si applicano le disposizioni delle altre sezioni del contratto.
Assimoco si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e riportato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Tali danni alle cose di terzi sono indennizzati anche se causati per colpa grave del Contraente/Assicurato e/o subiti dai suoi figli, genitori, parenti e affini non conviventi.
La presente garanzia accessoria e facoltativa vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale per essa convenuto e riportato nella Scheda di polizza.
La Garanzia contro i danni alle cose di terzi NON comprende i danni:
1 a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
3 arrecati a tutte le persone conviventi con il Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare Assimoco delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e Assimoco avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Assimoco.
Le spese sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato contro l’Assicurato sono a carico di Assimoco nei limiti del quarto del massimale convenuto per questa garanzia accessoria e facoltativa (art. 1917 del Codice Civile).
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COSA NON È ASSICURATO
ART. 8 – I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco NON assicura i fabbricati che abbiano la seguente destinazione:
1 lavorazione e/o deposito di esplosivi, pirotecnica, fiammiferi;
2 lavorazione e/o deposito di stracci, ovatte, carta da macero, cartaccia, abiti usati;
3 lavorazione e/o deposito di materie plastiche espanse e/o alveolari, poliuretani espansi;
4 lavorazione e/o deposito di materiali radioattivi/impiego di energia nucleare;
5 rischi off-shore;
6 allevamenti industriali di bestiame;
7 industrie enologiche, casearie, olearie, molitorie;
8 petrolchimici;
9 depositi intensivi, intendendosi per tali quelli con altezza di impilamento merci uguale o superiore a 10 metri;
10 lavorazione e/o deposito di cellulosa e carta da paglia, canne ed altre materie vegetali;
11 discoteche, night club, piano bar, locali notturni in genere, sale giochi in genere;
12 cinema, teatri;
13 trattamento e/o compostaggio e/o raccolta di rifiuti di qualsiasi genere;
14 impianti/centrali a biomassa;
15 giostre, spettacoli viaggianti, luna park, cantieri navali, rimessaggio o vendita imbarcazioni;
16 stabilimenti balneari;
17 uffici e sedi di compagnie aeree, partiti politici e/o sindacali;
18 fabbrica di armi;
19 allevamenti di animali da pelliccia;
20 sale scommesse, case da gioco (casinò) e sale Bingo.
Non sono altresì assicurabili i fabbricati di interesse storico – artistico e quelli abbandonati.
FABBRICATI ABBANDONATI = FABBRICATI NON PIU’ SEGUITI, CURATI, MANUTENUTI
Assimoco non assicura inoltre i fabbricati in cui siano presenti più di Kg. 300 di infiammabili e/o più di Kg. 50 di merci speciali. I materiali adibiti alla pulizia dei locali e delle macchine, anche se ascrivibili agli infiammabili e/o alle merci speciali, non sono assoggettati a tali limiti quantitativi.
LIMITI DI COPERTURA
ART. 9 – I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco NON indennizza i danni:
1 causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato (salvo quanto previsto dalla
garanzia accessoria e facoltativa di cui all’Art. 5.2, se è operante);
2 causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
3 causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
5 alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l’evento è determinato
da usura, corrosione o difetti di materiale;
6 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione (salvo quanto
previsto dalla garanzia accessoria e facoltativa di cui all’Art. 6.2, se è operante);
7 indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
8 di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
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ART. 10 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese sostenute dall’Assicurato per evitare o ridurre il danno), in nessun caso Assimoco potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
ART. 11 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
Articolo | Evento causante il danno da indennizzare | Limite/sottolimite di indennizzo a carico di Assimoco | Importo a carico dell’Assicurato |
2 | Incendio del fabbricato ed altri eventi elencati in “I danni assicurati” | 100% della somma assicurata per il fabbricato con sottolimite del 10% con il massimo di € 250.000,00 per le spese di demolizione e sgombero | € 0,00 |
5.1 | Eventi naturali | 100% della somma assicurata per il fabbricato | € 0,00 |
5.2 | Eventi socio-politici | 100% della somma assicurata per il fabbricato | € 0,00 |
5.3 | Sovraccarico di neve | 40% della somma assicurata per il fabbricato | € 0,00 |
6.1 | Danni d’acqua | 100% della somma assicurata per il fabbricato | € 0,00 |
6.1 | Spese di ricerca e riparazione (Danni d’acqua) | Sottolimite dell’1% della somma assicurata per il fabbricato, con il limite di € 2.500,00 per sinistro e annualità assicurativa | € 0,00 |
6.2 | Fenomeno elettrico | € 2.500,00 per sinistro e annualità assicurativa | € 0,00 |
7 | Danni a terzi | Xxxxxxxxx assicurato | € 0,00 |
7 | Interruzione o sospensione di attività di terzi | 10% del massimale assicurato per garanzia Xxxxx a terzi | € 0,00 |
16 | Onorari dei periti | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 2.500,00 | € 0,00 |
DOVE VALE LA COPERTURA
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ART. 12 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
Il fabbricato assicurato nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte devono essere ubicati entro i confini della Repubblica italiana.
ART. 13 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI XXXXXXXX
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di
Assimoco secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
2 darne avviso all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la polizza oppure ad Assimoco
entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
3 fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del
luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del
sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere
trasmessa ad Assimoco;
4 conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Assimoco o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di una delle prime due incombenze può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 14 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
Mod. D 979 CG 01 – Ed. 06/2019 – Aggiornamento 07/2019
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
2 fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico, a seguito di richiesta di una delle Parti. I due periti eventualmente nominati devono
nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 15 – COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2 verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 13;
3 verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 17;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 14 punto 2, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 16 – ONORARI DEI PERITI
Assimoco si obbliga, in caso di sinistro, nell’ambito della somma assicurata, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all’Art. 14 delle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del 3° perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.500,00.
Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dare ad Assimoco la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
ART. 17 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Le garanzie sono prestate nella forma valore a nuovo.
Spese di ricostruzione delle parti distrutte del fabbricato assicurato
Spese di riparazione delle parti danneggiate del fabbricato assicurato
Spese di riacquisto delle parti non ricostruibili o non riparabili del fabbricato Valore dei residui risultanti dal ripristino
+
+
–
=
SPESE DI RIPRISTINO A NUOVO DEL FABBRICATO ASSICURATO
In caso di sinistro, Assimoco pagherà all’Assicurato un indennizzo pari alle spese di ripristino a nuovo del fabbricato assicurato.
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Qualora, dalle stime fatte al momento del sinistro, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato sia maggiore del 120% della somma assicurata, l’indennizzo verrà ridotto proporzionalmente.
Se, al momento del sinistro, valore di ricostruzione a nuovo minore del 120% della somma assicurata: Indennizzo = Spese di ripristino a nuovo
ESEMPIO:
Spese di ripristino a nuovo: € 30.000,00
Somma Assicurata: € 100.000,00
Valore di ricostruzione a nuovo: € 115.000,00
INDENNIZZO = € 30.000,00
Se, al momento del sinistro, valore di ricostruzione a nuovo maggiore del 120% della somma assicurata: Indennizzo = Spese di ripristino a nuovo X (120% Somma Assicurata / Valore di ricostruzione a nuovo) ESEMPIO:
Spese di ripristino a nuovo: € 30.000,00 Somma Assicurata: € 100.000,00
Valore di ricostruzione a nuovo: € 150.000,00
INDENNIZZO = € 30.000,00 X (€ 120.000,00 / € 150.000,00) = € 24.000,00
ART. 18 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione
richiesta, la sua offerta d’indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla. Assimoco provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dal pervenimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 9 punto 3.
ART. 19 – ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro e su richiesta dell’Assicurato presentata almeno 60 giorni dopo la data di denuncia, Assimoco anticiperà un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l’ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.
Questo anticipo sull’indennizzo sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:
1 che l’ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore al 20% della somma assicurata;
2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l’indennizzabilità del sinistro;
3 che il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 13;
4 c he non sussistano sull’immobile oggetto di assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o
ipoteche;
5 c he l’Assicurato non si trovi in stato fallimentare.
OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO
ART. 20 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE
Il Contraente/Assicurato è obbligato a rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischi da assicurare (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
ART. 21 – INDICAZIONE DELLA SOMMA DA ASSICURARE
Il Contraente è tenuto ad assicurare il fabbricato per la sua totalità e per una somma pari al suo valore di ricostruzione a nuovo, nel quale non è compreso il valore del terreno.
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ESEMPIO:
Valore commerciale dell’appartamento da assicurare: € 200.000,00 Costo dell’eventuale ricostruzione a nuovo: € 150.000,00
Somma corretta da assicurare: € 150.000,00
Se, al momento del sinistro, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato supera la
somma assicurata di oltre il 20%, si applica la riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista
all’Art. 17.
Se il Contraente acquista anche la garanzia accessoria e facoltativa contro i Danni a terzi, normata
all’Art. 7, deve indicare anche il massimale di risarcimento dei danni alle cose di terzi, che non può essere superiore alla somma assicurata per il fabbricato.
ART. 22 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve comunicare in forma scritta all’Intermediario assicurativo o ad
Assimoco ogni cambio di destinazione d’uso del fabbricato assicurato, oltre che ogni altro tipo di aggravamento o diminuzione del rischio intervenuti dopo la stipula del contratto. L’Intermediario assicurativo o Assimoco, dopo aver eventualmente valutato ed accettato il rischio comunicato, provvederà alla sostituzione della polizza, applicando un premio maggiore o minore a seconda dei casi.
Aggravi di rischio non noti o non accettati dall’Intermediario assicurativo o Assimoco possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione
dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Se il Contraente/Assicurato non comunica l’intervenuto aggravamento del rischio, Assimoco indennizzerà il danno parzialmente e in proporzione del rapporto tra il premio inizialmente pattuito e il maggior premio necessario ad assicurare il maggior rischio intervenuto, ed il Contraente/Assicurato dovrà pagare ad Assimoco la differenza tra il maggior premio necessario ad assicurare il maggior rischio intervenuto e il premio inizialmente pattuito.
ART. 23 – COMUNICAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, Assimoco è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART. 24 – ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 25 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente
o dell’Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
ART. 26 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può pagare il premio all’Intermediario assicurativo o ad Assimoco tramite:
1 Assegno Bancario, Assegno Circolare o Bonifico;
2 Contanti per i premi di importo non superiore a € 750,00 annui;
3 SEPA, Vaglia Postale, Bancomat e Carta di Credito, se utilizzati dall’Intermediario assicurativo o da Assimoco.
Il premio può essere pagato:
1 in un’unica soluzione, al momento della stipulazione del mutuo;
2 con periodicità annuale;
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3 con periodicità semestrale.
Il premio unico o quello relativo alla prima annualità deve essere pagato entro le ore 24 del giorno di decorrenza della copertura indicato nella Scheda di polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa:
1 nel caso di pagamento tramite SEPA, dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
2 nel caso di pagamento con modalità differente da quella di cui al punto precedente, dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente opta per il pagamento del premio in un’unica soluzione e l’Assicurazione ha una durata pari o superiore a due anni, beneficia di uno sconto del 15%. In tal caso, nella Scheda di polizza viene riportato l’importo del premio scontato
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
COME DISDIRE LA POLIZZA
ART. 27 – DURATA TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto ha durata minima annuale e prevede la possibilità di stipulazione, a scelta del Contraente, sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo. È ammessa la stipulazione pluriennale. L’Assicurazione termina:
1 inviando disdetta con le modalità di cui all’Art. 29 nel caso di contratto con tacito rinnovo;
2 alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di comunicazione fra le parti, nel caso di contratto emesso senza tacito rinnovo.
ART. 28 – DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE (VALIDO SE PERSONA FISICA)
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) oppure tramite PEC da inviare a: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx .
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.
Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di copertura non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di Assicurazione.
Premio da rimborsare = premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)
ESEMPIO:
Premio imponibile di polizza € 100,00
Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta) Polizza annuale con 360 gg di copertura
€ 100,00 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare
ART. 29 – DISDETTA DEL CONTRATTO CON TACITO RINNOVO
In mancanza di disdetta del Contraente o di Assimoco, mediante l’invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza,
l’Assicurazione di durata annuale è prorogata per un anno e cosi successivamente.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, al Contraente è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità. Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad Assimoco entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l’annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad Assimoco.
Mod. D 979 CG 01 – Ed. 06/2019 – Aggiornamento 07/2019
Il Contraente avrà diritto, nel caso di polizza con durata poliennale e pagamento del premio in unica soluzione, al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data dell’annualità in corso e fino alla scadenza indicata nel contratto di Assicurazione.
Premio da rimborsare = premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti / gg copertura pagati)
ESEMPIO:
Premio imponibile di polizza: € 1.000,00 (pagato in unica soluzione)
Disdetta spedita 30 gg prima della fine della terza annualità (= 2.520 gg di copertura non goduta) Polizza decennale con 3.600 gg di copertura
€ 1.000,00 x (gg 2.520 / gg 3.600) = € 700,00 da rimborsare
ART. 30 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, sia il
Contraente che sia persona giuridica, sia Assimoco possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Assimoco entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso.
Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, solo il
Contraente che sia persona fisica può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. Assimoco, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 31 – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO CUI LA POLIZZA È ABBINATA
Qualora l’Assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto prima della sua durata originaria o sia trasferito presso altro Istituto di Credito, il Contraente ha diritto di richiedere ad Assimoco il contestuale annullamento della presente Assicurazione.
Il Contraente dovrà comunicare per iscritto ad Assimoco la data effettiva dell’estinzione o trasferimento e avrà diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data di estinzione/trasferimento e fino alla data di scadenza indicata nel contratto di Assicurazione.
Resta ferma la facoltà del Contraente di richiedere ad Assimoco:
1 la prosecuzione del contratto assicurativo, alle medesime condizioni, fino alla sua scadenza originaria;
oppure
2 la prosecuzione del contratto assicurativo fino alla sua scadenza originaria, ma alle diverse condizioni convenute con il nuovo Istituto di Credito, che vanno comunicate ad Assimoco.
Premio da rimborsare = premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti / gg copertura pagati)
ESEMPIO:
Premio imponibile di polizza: € 1.000,00 (pagato in unica soluzione) Xxxxxxxxxx/trasferimento mutuo dopo 2.000 gg (= 1.600 gg di copertura non goduta) Polizza decennale con 3.600 gg di copertura
€ 1.000,00 x (gg 1.600 / gg 3.600) = € 444,44 da rimborsare
Mod. D 979 CG 01 – Ed. 06/2019 – Aggiornamento 07/2019
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio
sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per
quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente,
dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
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GLOSSARIO
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato.
ARREDAMENTO | Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per ufficio, indumenti. |
ARREDAMENTO DOMESTICO | Complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant’altro di inerente all’abitazione. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ASSIMOCO | Assimoco S.p.A. |
CONTRAENTE | Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione. |
ESPLOSIONE | Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
ESPLOSIVI | Gli esplosivi considerati dall’Art. 83 del R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 ed elencati nel relativo allegato A, oltre che le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: 1 a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione; 2 per azione meccanica o termica esplodono. |
FABBRICATO | Il complesso delle opere murarie e di finitura che costituisce l’intera costruzione edile o una sua porzione, escluso il terreno pertinente alla stessa, (comprese, se trattasi di fabbricato in condominio, le rispettive quote millesimali di proprietà comune), sito nell’ubicazione indicata sul frontespizio di polizza. Sono in esso compresi: fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, nonché di riscaldamento o di condizionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, citofoni, videocitofoni, centraline di antenne TV, antenna televisiva, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, moquette, recinzioni e cancelli, nonché box e dipendenze anche se separate dal fabbricato, purché situate nell’area pertinente allo stesso. |
FISSI ED INFISSI | Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. |
FRANCHIGIA | La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. |
IMPIANTI FOTOVOLTAICI | Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico, fissato su appositi sostegni, collaudato e connesso o meno alla rete di distribuzione elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. |
INCENDIO | La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. |
INDENNIZZO | La somma dovuta da Assimoco in caso di sinistro. |
Mod. D 979 CG 01 – Ed. 06/2019 – Aggiornamento 07/2019
INCOMBUSTIBILI | Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. |
INFIAMMABILI | Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche: 1 gas combustibili; 2 liquidi solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; 3 ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; 4 sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; 5 sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni legislative. |
INTERMEDIARIO ASSICURATIVO | Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa un Intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa. |
INTERMEDIARIO ASSICURATIVO A TITOLO ACCESSORIO | Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1 l’attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 2 la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio; 3 i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l’intermediario fornisce come sua attività professionale principale. |
MASSIMALE | Importo massimo dell’indennizzo erogabile da Assimoco. |
MERCI | Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali. |
MERCI SPECIALI | 1 ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; 2 celluloide; 3 espansite; 4 schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; 5 materie plastiche espanse o alveolari; 6 imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. |
PANNELLI SOLARI TERMICI | Impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene traferito all’acqua del serbatoio, il serbatoio di accumulo dell’acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta ad Assimoco. |
Mod. D 979 CG 01 – Ed. 06/2019 – Aggiornamento 07/2019
SCOPERTO | La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. |
SCOPPIO | Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. |
SOLAI | Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. |
SPESE DI RIPRISTINO A NUOVO | Le spese necessarie a ricostruire le parti distrutte del fabbricato assicurato, a riparare le sue parti danneggiate e a riacquistare quelle sue parti che non possono essere ricostruite o riparate, al netto del valore dei residui risultanti dal ripristino. Tra le spese di ripristino a nuovo non rientra il valore del terreno su cui insiste il fabbricato assicurato |
TETTO | Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene). |
Mod. D 979 CG 01 – Ed. 06/2019 – Aggiornamento 07/2019