Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Prof.ssa Avv. Xxxxx X. Xxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Xxxxxx Xxxx Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 17 luglio 2012, dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con lettera datata 23 novembre 2011, l’istante, a mezzo di un’associazione di consumatori, presentava formale reclamo alla banca con cui aveva stipulato un mutuo, sostenendo che questo le era stato concesso a condizioni difformi da quelle che le erano state in precedenza prospettate.
Riferiva di avere concluso nella primavera del 2011 un preliminare di compravendita immobiliare. Non riuscendo a reperire un intermediario disposto a concederle un finanziamento, aveva ottenuto una proroga del termine ultimo per la stipula del contratto definitivo, originariamente convenuto per la fine di maggio 2011.
Nel mese di luglio 2012, tramite un mediatore creditizio, era finalmente riuscita ad approdare all’istituto destinatario del reclamo, disposto ad accordarle un finanziamento di
€ 140.000,00 con TAEG pari a 3,866%, da rimborsare in venticinque anni in rate mensili dell’importo di € 705,50 ciascuna. Sosteneva di avere quindi ricevuto e sottoscritto la modulistica predisposta dalla banca.
Concordata la data del 26 luglio 2011 per la stipula del rogito immobiliare, sosteneva di avere appreso solo il giorno immediatamente precedente, allorquando si era recata presso la banca per l’apertura del conto corrente di appoggio, che il mutuo le sarebbe stato erogato a condizioni differenti, ossia per un capitale di € 143.000,00 da restituire in 108 rate mensili pari a € 868,50 cadauna.
Nell’impossibilità di sottrarsi alla stipula del definitivo di compravendita immobiliare, l’istante lamentava di avere dovuto formalizzare comunque il contratto di finanziamento pur “nella consapevolezza che lo stesso si sarebbe rivelato per lei dannoso e difficile da sostenere”.
Contestando quindi la responsabilità precontrattuale in cui l’intermediaria era, a suo dire, incorsa, chiedeva “il rispetto delle originarie clausole contrattuali e, comunque, il risarcimento di tutti i danni subiti”.
Non ottenendo risposta alcuna, con ricorso pervenuto alla Segreteria tecnica il 13 gennaio 2012 adiva l’Arbitro Bancario Finanziario. Ribadendo di avere avuto notizia solo il giorno precedente il rogito delle diverse condizioni di finanziamento che sarebbero state praticate e confermando la necessità di ottenere comunque il mutuo per non incorrere in responsabilità nei confronti del promittente venditore, chiedeva “il rispetto delle originarie clausole contrattuali di erogazione del mutuo”, nonché il risarcimento dei danni.
Oltre al reclamo, allegava all’atto la copia di un documento denominato “foglio informativo”, sul quale compariva l’indicazione “aggiornato al 05/04/2011”, di un modulo di “richiesta mutuo ipotecario” sottoscritto dalla ricorrente in bianco, di altro documento recante l’intestazione “Prospetto informativo «mutuo casa»” che figurava “stampato il 19/07/2011” e, infine, del contratto di mutuo ipotecario.
La banca faceva pervenire le proprie controdeduzioni il 27 febbraio 2012 (tre giorni dopo, quindi, la scadenza del termine assegnato dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 275 del 29 luglio 2008 e dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia), contestando la ricostruzione dei fatti operata dall’istante.
Xxxxxxxx, infatti, in primo luogo che questa aveva sottoscritto in data 22 giugno 2011 una richiesta di mutuo a tasso d’interesse variabile dell’importo di € 143.000,00 per l’acquisto di un immobile del valore di € 148.000,00, da rimborsare in 276 rate di importo fisso, e quindi, in linea di principio, in ventitre anni.
L’organo deliberante aveva rilevato però, sempre secondo la ricostruzione fornita dall’intermediaria, l’eccessiva durata del periodo di rimborso in rapporto all’età della richiedente. La restituzione integrale sarebbe, infatti, conseguita oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età della cliente.
Era stata quindi manifestata a quest’ultima la disponibilità alla concessione del finanziamento a fronte però della riduzione del periodo di ammortamento da ventitre a diciotto anni e dell’intervento di un garante.
La trattative sarebbe pertanto proseguite su tali presupposti, come avrebbe confermato lo stesso prospetto informativo stampato il 19 luglio 2011 prodotto dalla mutuataria.
La resistente sosteneva, inoltre, che il foglio informativo del 5 aprile 2011 avrebbe riportato solo una simulazione del costo economico di un mutuo dell’importo di € 140.000,00, non riproducibile nel caso concreto in considerazione del più ridotto periodo di rimborso e comunque della variazione dell’Euribor nel frattempo intervenuta.
Contestava inoltre la doglianza della ricorrente circa un’asserita pretesa dell’istituto all’erogazione di un capitale di € 143.000,00 (ossia di tremila euro superiore a quello richiesto), atteso che tale era - viceversa - la somma indicata nella domanda di finanziamento.
Xxxxxxxxxx, infine, fermamente l’affermazione secondo cui la cliente avrebbe appreso delle condizioni di finanziamento deliberate dal competente organo della banca solo il giorno precedente la stipula del mutuo. La documentazione prodotta attestava, infatti, che l’apertura del conto corrente di appoggio (all’atto della quale la ricorrente sosteneva di essere venuta a conoscenza delle differenti condizioni che le sarebbero state praticate)
era avvenuta il giorno 19 luglio 2011, e non il 25 di tale mese, mentre la garanzia richiesta a copertura dell’obbligo di rimborso del mutuo era stata rilasciata il 21 luglio.
Metteva, da ultimo, incidentalmente in evidenza come il termine ultimo del 31 luglio 2011 per la stipula del contratto di compravendita immobiliare fosse quello sin dall’inizio pattuito tra la cliente e il venditore, così come non essere corretto che le trattative con l’intermediaria fossero state avviate a luglio 2011, risalendo queste viceversa almeno al mese precedente.
Alla luce della suddetta ricostruzione dei fatti, respingeva di essere incorsa in responsabilità precontrattuale, rivendicando piena libertà nella valutazione del merito creditizio e mettendo in risalto la celerità con cui era stata completata tutta la pratica. Contestava inoltre di avere ingenerato un affidamento nella cliente e di avere violato gli obblighi di correttezza e trasparenza.
Concludeva quindi perché venisse dichiarata irricevibile la domanda di modifica delle condizioni contrattuali formalizzate e perché venisse respinta la richiesta di risarcimento degli asseriti danni subiti dalla cliente.
Unitamente alle controdeduzioni versava agli atti copia della “richiesta di mutuo ipotecario” datata 22 giugno 2011, completata nei diversi campi e sottoscritta dalla ricorrente, della documentazione contrattuale relativa all’apertura del rapporto di conto corrente e servizi accessori, anch’essa recante la firma dell’istante e datata 19 luglio 2011, della fideiussione rilasciata da un terzo a copertura degli obblighi nascenti dal contratto di mutuo, datata 21 luglio 2011, della proposta di acquisto dell’immobile la cui compravendita il mutuo era destinato a finanziare, oltre alle copie del “Prospetto informativo «mutuo casa»” “stampato il 19/07/2011”, del mutuo ipotecario, del “foglio informativo” “aggiornato al 05/04/2011”, già accluse anche al ricorso.
DIRITTO
Devesi preliminarmente constatare come l’intermediaria non abbia fornito alcuna risposta al reclamo, violando le previsioni dell’art. 4, 3° comma, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 275 del 29 luglio 2008.
Quanto attestato al riguardo dalla ricorrente deve ritenersi pacifico anche per l’assenza di contestazioni sul punto da parte della resistente, che, infatti, non è stata in grado di produrre alcuna propria missiva in riscontro alla lettera di contestazioni indirizzatale dall’associazioni di consumatori.
Venendo al merito della vertenza, con il ricorso la cliente chiede “il rispetto delle originarie clausole contrattuali di erogazione del mutuo”, nonché il risarcimento dei danni.
In quanto tesa ad ottenere una pronuncia costitutiva, volta alla modifica delle condizioni contrattuali formalizzate con il rogito del 26 luglio 2011, la prima domanda è certamente inammissibile o comunque improponibile. E ciò ancor prima che per le ragioni prospettate dalla resistente nelle controdeduzioni, in considerazione del disposto dell’art. 2908 cod. civ. che circoscrive il potere dell’autorità giudiziaria di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici ai soli casi in cui sia espressamente contemplato dalla legge, casi che non sono conseguentemente suscettibili di applicazione analogica. Detto potere rappresenta, infatti, un’eccezione alle regole generali, secondo cui il potere giurisdizionale deve essere esercitato attraverso la pronuncia di sentenze di accertamento e di condanna. Il Collegio può quindi conoscere soltanto della domanda di condanna dell’intermediaria al risarcimento dei danni che la ricorrente pretende di avere subito, previo accertamento dell’asserito mancato “rispetto delle originarie clausole contrattuali di erogazione del mutuo”.
Con il reclamo, la consumatrice precisa di fondare la propria richiesta sulla pretesa violazione dell’art. 1337 cod.civ., lamentando la responsabilità precontrattuale in cui la banca sarebbe incorsa per avere tenuto un comportamento contrario ai doveri di buona fede nelle trattative.
La resistente, infatti, solo il giorno precedente la conclusione del contratto di compravendita immobiliare e la stipula del mutuo, in via del tutto occasionale, all’atto dell’apertura del conto corrente di appoggio, avrebbe informato la cliente delle condizioni cui il finanziamento sarebbe stato concesso, diverse da quelle in precedenza prospettate con il “Foglio informativo” del 5 aprile 2011, su cui la ricorrente avrebbe fatto affidamento e in considerazione delle quali si sarebbe indotta ad addivenire all’operazione di finanziamento.
La prospettazione dei fatti operata dalla ricorrente risulta in realtà smentita dalla documentazione agli atti.
La cliente ha prodotto un “Foglio informativo” da identificarsi con il documento precisato all’art. 5 della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del
4 marzo 2003, recante Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, e al paragrafo 3 della Sezione II del Provvedimento della Banca d’Italia sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Il documento in questione, che risulta rivolgersi genericamente alla clientela, precisando tassi, spese, oneri, altre condizioni e principali rischi dei mutui ipotecari a tasso variabile a rata fissa riservati ai consumatori per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di immobile ad uso di civile abitazione, risulta “aggiornato al 05/04/2011”, a una data anteriore quindi a quella (luglio 2011) alla quale la ricorrente sostiene di avere ottenuto la disponibilità della banca alla concessione del finanziamento in esame.
All’inizio della sezione “Principali condizioni economiche”, dopo il sottotitolo “Quanto può costare il mutuo” e “Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEG) 3,866%”, si precisa che le indicazioni riportate sono relative al costo “calcolato al 15/12/2010 e riferito ad un mutuo di
140.000 euro” con determinate caratteristiche, tra cui durata venticinquennale e tasso di interesse nominale annuo del 3,559%.
In una sezione successiva si riporta il “Calcolo esemplificativo dell’importo della rata”, condotto applicando il medesimo tasso di interesse nominale annuo (sempre su di un capitale di € 140.000,00) in funzione della variabile rappresentata da quattro diverse possibili durate del finanziamento, ossia dieci, quindici, venti e venticinque anni.
La resistente ha prodotto inoltre la “richiesta di mutuo ipotecario”, sottoscritta dalla cliente e datata 22 giugno 2011, in cui si quantifica in € 143.000,00, l’importo del finanziamento richiesto e in 276 le rate mensili di rimborso, equivalenti, quindi, a una durata di 23 anni.
Il medesimo modulo, munito però di sua sola firma, è stato versato agli atti anche dalla ricorrente, che non ne ha eccepito l’abusivo riempimento.
Entrambe le parti hanno allegato ai rispetti atti difensivi il “Prospetto informativo «mutuo casa»”, che risulta “stampato il 19/07/2011”, nel quale, a differenza del “Foglio Informativo”, si fa espressa menzione alla ricorrente e si indicano in € 143.000,00 il capitale finanziato e in 23 anni il periodo di rimborso. Sulla base del tasso vigente al momento, l’ammontare della singola rata mensile è quantificato in € 868,50.
Dette condizioni risultano integralmente riprodotte nel contratto formalizzato tra le parti. L’intermediaria ha inoltre offerto in produzione la documentazione contrattuale relativa al conto corrente di appoggio, che risulta datata 19 luglio 2011 e sottoscritta dalla cliente, che non l’ha disconosciuta.
Ciò vale a smentire quanto sostenuto dalla mutuataria circa la data alla quale avrebbe aperto il conto e, per sua stessa affermazione, ricevuto le precisazioni circa le condizioni
alle quali il finanziamento le poteva essere concesso. Condizioni che risulta comunque avere accettato prima della formalizzazione del contratto di mutuo, come conferma la garanzia rilasciata da un terzo nel suo interesse il 21 luglio 2011, data resa certa dall’apposizione del timbro postale.
Va incidentalmente segnalato che sul testo della garanzia è indicata una denominazione identificativa del tipo di mutuo diversa da quella riportata sul “Prospetto informativo” e corrispondente invece a quella indicata nel “Foglio informativo”.
Da quanto sopra non emerge esservi stato un affidamento della consumatrice in determinate condizioni contrattuali, artatamente creato o comunque leso dall’intermediaria. E’ incontestabile, infatti, che il “Foglio informativo” si rivolgesse, per così dire, alla generalità della clientela e precisasse che il mutuo avrebbe potuto avere diverse durate.
Al contempo, fatta eccezione per periodo di rimborso e per l’importo finanziato (che sono elementi variabili, frutto della negoziazione tra le parti), non emergono esservi difformità tra le condizioni offerte al pubblico e quelle a cui il contratto è stato concluso. Xxxx, TAEG e TAN riportati nell’atto notarile risultano addirittura inferiori rispetto a quelli figuranti nel “Foglio informativo”.
Appare al contempo plausibile quanto sostenuto dalla resistente circa le ragioni per le quali la durata del mutuo era stata accordata in diciotto anni. Si può presumere che il problema fosse stato segnalato già all’atto della compilazione della richiesta di erogazione del finanziamento e fosse stato suggerito alla ricorrente di ridurre il periodo di rimborso rispetto ai venticinque anni verosimilmente dalla stessa auspicati.
In ogni caso, quanto affermato dalla cliente circa la propria piena consapevolezza, al momento della stipula dell’atto, delle condizioni alle quali il finanziamento le sarebbe stato concesso e la conseguente accettazione delle stesse, permette di escludere che il consenso della mutuataria fosse viziato, e quindi che fosse frutto di errore (essenziale e riconoscibile dall’altro contraente) o, addirittura, carpito con dolo.
Nel rilevare come la contraente non abbia avanzato alcuna pretesa all’annullamento dell’atto e si abbia ragione di ritenere che abbia regolarmente versato, anche successivamente al reclamo, le rate di rimborso nell’importo stabilito con il contratto di mutuo (ciò che avrebbe potuto rilevare anche sotto il profilo della convalida), non può comunque sussistere un suo diritto al risarcimento dell’asserito danno, essendo stata, all’atto della stipula, pienamente consapevole delle condizioni applicate, senza peraltro riuscire a fornire prova alcuna dell’altrui malafede e quindi della sussistenza di raggiri che l’avrebbero indotto a concludere il contratto a condizioni diverse da quelle volute.
Alla luce delle considerazioni e valutazioni di cui sopra, la pretesa risarcitoria della ricorrente non può quindi trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1