CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA DELLE FUNZIONI LOCALI
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA DELLE FUNZIONI LOCALI
TRIENNIO 2016 - 2018
Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 12,30, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’A.Ra.N (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) nella persona del Presidente il Cons. Xxxxxxx Xxxxxx FIRMATO
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell’Area delle
Funzioni Locali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
FP CGIL FIRMATO CGIL FIRMATO
CISL FP FIRMATO CISL FIRMATO
UIL FPL FIRMATO UIL FIRMATO
XXXXX XXXXXX’ FIRMATO COSMED FIRMATO
DIREL FIRMATO CODIRP FIRMATO
DIRER FIRMATO COSMED FIRMATO
UNSCP FIRMATO
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell’Area delle Funzioni Locali (art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) relativo al triennio 2016 – 2018.
XXX XXX XXXXX 000, 00000 XXXX
C.F. 97104250580
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell’Area FUNZIONI LOCALI
Periodo 2016-2018
Indice
I. PARTE COMUNE 7
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 8
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza 8
Art. 1 Campo di applicazione 8
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 9
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 11
Capo I Sistema delle relazioni sindacali 11
Art. 3 Obiettivi e strumenti 11
Art. 4 Informazione 12
Art. 5 Confronto 13
Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione 14
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 14
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 15
Art. 9 Clausole di raffreddamento 17
Capo II Diritti sindacali 17
Art. 10 Contributi sindacali 17
Art. 11 Diritto di assemblea 18
TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI 19
Capo I Disposizioni comuni su istituti normativi 19
Art. 12 Contratto individuale 19
Art. 13 Orario di lavoro 20
Art. 14 Congedi per le donne vittime di violenza 20
Art. 15 Unioni civili 21
Art. 16 Ferie e festività 21
Art. 17 Xxxxx e riposi solidali 23
Art. 18 Servizio militare 25
Art. 19 Assenze retribuite 25
Art. 20 Assenze per malattia 26
Art. 21 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita 28
Art. 22 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 29
Art. 23 Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio
all’Estero 30
Art. 24 Congedi dei genitori 31
Art. 25 Aspettative per motivi personali o di famiglia 32
Art. 26 Norme comuni sulle aspettative 32
Art. 27 Assenze previste da particolari disposizioni di legge 33
Art. 28 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 34
Capo II Disposizioni comuni su istituti economici 34
Art. 29 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 34
Art. 30 Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato 35
Art. 31 Clausola di salvaguardia economica 36
Art. 32 Welfare integrativo 37
Capo III Responsabilità disciplinare 37
Art. 33 Principi generali 37
Art. 34 Obblighi 38
Art. 35 Sanzioni disciplinari 40
Art. 36 Codice disciplinare 41
Art. 37 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 46
Art. 38 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 47
Art. 39 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 49
Art. 40 La determinazione concordata della sanzione 50
Art. 41 Xxxxx finali in tema di responsabilità disciplinare 52
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE COMUNE 54
Art. 42 Conferme e disapplicazioni 54
II. SEZIONE DIRIGENTI 57
TITOLO I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE 58
Art. 43 Destinatari della Sezione “Dirigenti” 58
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 59
Art. 44 Confronto materie 59
Art. 45 Contrattazione integrativa: materie 59
Art. 46 Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale 61
Art. 47 Relazioni sindacali delle unioni di comuni 61
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO 62
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro 62
Art. 48 Incarichi dirigenziali 62
Art. 49 Recesso per responsabilità dirigenziale 62
Art. 50 Comitato dei Garanti 63
Capo II Formazione 63
Art. 51 Linee guida generali in materia di formazione 63
Capo III Disposizioni su istituti economici 65
Art. 52 Incentivi alla mobilità territoriale del dirigente 65
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO 66
Art. 53 Struttura della retribuzione 66
Art. 54 Trattamento economico fisso 66
Art. 55 Effetti dei nuovi trattamenti economici 67
Art. 56 Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di
risultato 67
Art. 57 Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 68
Art. 58 Incarichi ad interim 69
Art. 59 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 69
Art. 60 Onnicomprensività del trattamento economico 70
Art. 61 Trattamento economico del personale in distacco sindacale 70
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI 72
Art. 62 Conferme e disapplicazioni 72
III. SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI 73
TITOLO I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE 74
Art. 63 Destinatari della Sezione “Dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali” 74
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 75
Art. 64 Confronto materie 75
Art. 65 Confronto regionale 75
Art. 66 Contrattazione integrativa: materie 76
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO 78
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro 78
Art. 67 Il contratto individuale di lavoro 78
Art. 68 Ricostituzione del rapporto di lavoro 79
Capo II Sistema degli incarichi dirigenziali 80
Art. 69 Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale 80
Art. 70 Tipologie d’incarico 81
Art. 71 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure 83
Art. 72 Dirigente ambientale 85
Art. 73 Sostituzioni 85
Capo III Verifica e valutazione dei dirigenti 88
Art. 74 Obiettivi e principi della valutazione 88
Art. 75 Procedure di valutazione 88
Art. 76 Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti 89
Art. 77 Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte
dell’organismo indipendente di valutazione 90
Art. 78 Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali
svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico 91
Art. 79 La valutazione negativa 92
Art. 80 Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell’Organismo
indipendente di valutazione 92
Art. 81 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico 92
Capo IV Disposizioni su istituti economici 93
Art.82 Patrocinio legale 93
Art. 83 Copertura assicurativa per la responsabilità civile 94
Capo V Attività di consulenza 94
Art. 84 Attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo 94
Art. 85 Altre attività dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali 96
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO 97
Art. 86 Struttura della retribuzione 97
Art. 87 Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione minima unificata 97
Art. 88 Effetti dei nuovi trattamenti economici 99
Art. 89 Nuova disciplina della retribuzione di posizione 99
Art. 90 Fondo retribuzione di posizione 103
Art. 91 Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori 104
Art. 92 Pronta disponibilità 107
Art. 93 Indennità per incarico di direzione di struttura complessa 108
Art. 94 Indennità ufficiale polizia giudiziaria 108
Art. 95 Indennità di bilinguismo 108
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI e PROFESSIONALI 110
Art. 96 Disapplicazioni e norme finali 110
IV. SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 113
TITOLO I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE 114
Art. 97 Destinatari della Sezione “Segretari Comunali e Provinciali” 114
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 115
Art. 98 Confronto materie 115
Art. 99 Contrattazione integrativa: materie 115
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO 117
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro 117
Art. 100 Tenuta ed aggiornamento dei curricula 117
Art. 101 Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario 117
Art. 102 Nomina nell’incarico 118
Art. 103 Revoca dell’incarico 118
Capo II Disposizioni su istituti economici 119
Art. 104 Patrocinio legale 119
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO 120
Art. 105 Struttura della retribuzione 120
Art. 106 Incrementi dello stipendio tabellare 121
Art. 107 Retribuzione di posizione 122
Art. 108 Effetti dei nuovi trattamenti economici 123
Art. 109 Previdenza complementare 123
Art. 110 Commissione paritetica per la revisione della struttura della
retribuzione del segretario 124
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 126
Art. 111 Conferme e disapplicazioni 126
Dichiarazione congiunta n. 1 127
Dichiarazione congiunta n. 2 127
Dichiarazione congiunta n. 3 127
Dichiarazione congiunta n. 4 128
Dichiarazione congiunta n. 5 128
I. PARTE COMUNE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016.
2. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni, ricomprese nell’Area Funzioni Locali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del CCNQ del 13.7.2016.
3. Con il termine “amministrazioni del Comparto sanità” si intendono, ove non specificato, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III.
4. Con il termine “ente/i”, si intendono, ove specificato, le amministrazioni del Comparto delle Funzioni Locali, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II.
5. Con il termine “dirigente/i”, senza ulteriori specificazioni, si intendono i dirigenti degli enti e delle amministrazioni, destinatarie dei precedenti CCNL della pre- esistente Area II.
6. Con il termine “dirigenti amministrativi, tecnici e professionali” si intendono esclusivamente i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanità.
7. Con il termine “segretario/i” si intendono i segretari comunali e provinciali, iscritti all’Albo previsto dall’art.98 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465 del 1997, cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1. Con esclusivo riferimento ai segretari, per amministrazione/amministrazioni si intendono altresì tutte le amministrazioni, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
8. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.
9. I riferimenti al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al d.lgs. n. 267 del 2000.
10. Il riferimento al Ministero Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è riportato come “Ministero dell’Interno”.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell’Area II e dell’Area III, e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001, fermo restando - per il triennio 2019-2021 - quanto previsto in materia dall’art. 1, comma 440, della legge n. 145/2018.
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 Obiettivi e strumenti
0.Xx sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell’Area e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito ai dirigenti, ai segretari o ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni dell’Area a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni dell’Area si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto; il confronto può essere anche regionale per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, secondo le previsioni dell’art. 65, della distinta Sezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali;
- organismi paritetici di partecipazione.
6. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8.
7. La contrattazione integrativa è sostituita da confronto nell’ipotesi di cui all’art. 45, comma 4.
8. È istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L’Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
9. Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
Art. 4 Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e
dei suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di
legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi
conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi artt. 44 e 45, 64 e 66, 98 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 165/2001.
5. I soggetti sindacali di cui all’art. 7 comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, nonché, nelle amministrazioni ove non è istituito l’Organismo paritetico per l’innovazione di cui all’art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate ed inoltre, i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all’art. 29.
Art. 5 Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli artt.44, 64 e 98, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
4. Per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale.
Art. 6
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno 12 unità di personale destinatario del presente CCNL, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi – anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato - al fine di formulare proposte all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, di cui all'art. 7 comma 2, lett. a), nonché da una rappresentanza dell’amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7 comma 2, lett. a) e dall’amministrazione. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all’art. 29.
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal
presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. La contrattazione integrativa può svolgersi, ai sensi dell’art. 46, anche a livello territoriale per i dirigenti degli enti e delle amministrazioni destinatarie dei CCNL della pre-esistente Area II. Per i segretari comunali è prevista una contrattazione integrativa di livello nazionale che si svolge presso il Ministero dell’Interno, con la partecipazione, anche, di rappresentanti designati dall’Anci e dall’Upi.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del d. lgs.
n. 165/2001.Tale previsione non si applica per la contrattazione integrativa dei segretari comunali;
c) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL per la contrattazione integrativa di livello nazionale dei segretari.
3. La disciplina di cui al comma 2 lett. b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’ente per l’area della dirigenza.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dagli artt. 45, 66 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
Art. 8
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all’art. 45, comma 1, lett a), ed all’art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale.
2. L’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all’art. 7 comma 2 per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL.
5. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all’ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
Art. 9
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Capo II Diritti sindacali
Art. 10 Contributi sindacali
1. I destinatari del presente CCNL hanno facoltà di rilasciare delega, in favore dell’organizzazione sindacale da essi prescelta, a riscuotere una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata.
2. La delega rilasciata è trasmessa, a cura dei soggetti di cui al comma 1, al Ministero dell’Interno per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997 o comunque collocati in disponibilità ed alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997.
3. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza, ai soggetti di cui al comma 2 nei casi ivi previsti, e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate, secondo modalità concordate con l’amministrazione o con i soggetti di cui al comma 2.
5. Le amministrazioni, ivi comprese quelle del comma 2, sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art. 11 Diritto di assemblea
1. 1. Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle
prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente.
2. Il personale destinatario del presente CCNL ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro- capite previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI
Capo I
Disposizioni comuni su istituti normativi
Art. 12 Contratto individuale
1. Il rapporto di lavoro tra l’Amministrazione o il Ministero dell’Interno, per i segretari, e l’interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL.
2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio;
b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari;
c) l’inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; per i segretari
il riferimento è alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia;
d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova;
e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’amministrazione o il Ministero dell’Interno, prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità, previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilità, l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l’amministrazione o il Ministero dell’Interno comunica all’interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
5. La presente disciplina non trova applicazione per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all’art. 67.
Art. 13 Orario di lavoro
1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.
Art. 14
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio
a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari, di cui all’art. 25 nonché, per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, con l’aspettativa per motivi personali o di famiglia, di cui all’art. 10 del CCNL del 10.2.2004 come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL del 3.11.2005 della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
Art. 15 Unioni civili
1. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni dei CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
Art. 16 Ferie e festività
1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’ art. 1, comma 1, lettera "a", della legge n. 937/1977.
3. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge n. 937/1977.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al Ministero dell’Interno o altra amministrazione che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
6. Dopo tre anni di servizio, anche presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
7. Sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi
ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
8. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
9. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario che hanno usufruito delle assenze retribuite di cui all’art. 19 conservano il diritto alle ferie.
10. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell’ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una festività nazionale. Nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo il Santo Patrono del comune capofila.
11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell’ambito dei criteri generali predisposti dall’organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all’amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell’assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario.
12. Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario, nel rispetto della programmazione adottata e ferma restando, comunque, la verifica
della conciliabilità con le esigenze di servizio, è consentita anche la possibilità di fruire di almeno 15 giorni di ferie consecutivi nel periodo 1° giugno – 30 settembre.
13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2.
14. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonché al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo.
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell’interessato informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. b).
17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 20, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 15.
Art. 17
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 16.
2. Il personale di cui all’art. 1 che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, può presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale di cui all’art. 1 l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché delle assenze retribuite di cui all’art. 19, comma 1, lett. c).
8. Una volta acquisite fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
11.Per i segretari, la disciplina del presente articolo trova applicazione nei soli enti con dirigenza e per la cessione delle ferie esclusivamente tra dirigenti e segretario.
Art. 18 Servizio militare
1. Il personale richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al personale richiamato alle armi l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il personale deve porsi a disposizione dell’amministrazione o del Ministero dell’Interno, nel caso dei segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997 o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell’art.19, comma 5, del medesimo DPR n.465/1997, per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
Art. 19 Assenze retribuite
1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini
entro il primo grado o del convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50, della legge
n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso;
c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3 giorni
nell’anno.
2. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Tale congedo può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario spetta l’intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione.
Art. 20 Assenze per malattia
1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali non in prova ed i segretari assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell’incarico in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 171/2011. Per i segretari comunali, a tal fine, l‘amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno il superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta permanente inidoneità specifica al solo svolgimento dell’incarico di segretario.
5. Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’interno, a seguito della specifica comunicazione della stessa da parte dell’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso.
6. L’amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica dell’interessato, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell’attività in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al personale assente per malattia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è stabilito come segue:
a) intera retribuzione mensile, per i primi 9 mesi di assenza; per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l’intera retribuzione di cui alla tabella allegata 3 al CCNL del3.11.2005, come aggiornata dal protocollo d’intesa dell’11.4.2007, dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi di assenza;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l’attività di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine;
f) sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza o all’amministrazione di assegnazione, per i segretari, tempestivamente e comunque all’inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.
13. Il personale che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari assenti per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, sono tenuti a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.
15. Qualora l’interessato debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
16. Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dall’interessato è versato da quest’ultimo all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell’Interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
Art. 21
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day–hospital, nonché giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il personale ha diritto all’intero trattamento economico.
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico- legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall’interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
Art. 22
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, l’interessato ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo previsto dall’art. 20, commi 1 e 2. Tale disciplina si applica anche alle fattispecie di infortunio in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza.
2. In tale periodo spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 20 comma 10 lett. a). La retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l’attività di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine;
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D. L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 124/2011, solo al personale che ha avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni.
4. Il personale di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 20,
commi 1 e 2 e alla corresponsione dell’intera retribuzione di cui al comma 10 lett. a) del medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto.
5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 20.
6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di ai commi 1 e 4, le ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall’art. 20, commi 4 e 5.
7. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell’Interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
8. Per il personale dirigente della polizia locale trova comunque applicazione la
speciale disciplina dell’art.7, comma 2-ter, della legge n.48/2017.
Art. 23
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all’Estero
1. Il personale a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma 1, il cui coniuge presti servizio all’estero può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’amministrazione non ritenga poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o, qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione, anche in altra amministrazione.
2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero da parte dell’interessato in aspettativa.
3. L’Amministrazione informa il Ministero dell’Interno dell’avvenuta concessione dell’aspettativa di cui al comma 1 al segretario e la durata della stessa.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1 del DPRn.465/1997 oppure le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell’art.19, comma 5, del medesimo DPR n.465/1997.
Art. 24 Congedi dei genitori
1. Al personale di cui all’art. 1, comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel d. lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28, del d. lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati e la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d. lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si
applica quanto previsto dall’art. 56 del d. lgs. n. 151/2001.
Art. 25
Aspettative per motivi personali o di famiglia
1. Al dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al segretario che ne faccia formale richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per un periodo massimo di sei mesi in un biennio.
2. l’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi
non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
3. Ai fini del calcolo del biennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4.Dopo la fruizione di un periodo di aspettativa, di cui al comma 1, il godimento di periodi di xxxxx è consentita solo dopo il decorso di un periodo di servizio attivo di 30 giorni.
5. La presente disciplina:
a) si applica anche ai segretari utilizzati direttamente dal ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.7, comma, del DPR n.465/1997 oppure ai segretari di cui si avvalgono altre amministrazioni, ai sensi dell’art.19, comma 5, del medesimo DPRn.465/1997;
b) non si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali continua a trovare applicazione l’art.10 del CCNL10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL 3.11.2005, con esclusione della lett. b) del comma 8 del predetto articolo;
c) si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base, di questa da altre previsioni contrattuali.
Art. 26
Norme comuni sulle aspettative
1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in servizio, non possono usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per
cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al d. lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l’amministrazione invita l’interessato a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. L’interessato, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure contrattualmente previste. Nel caso dei segretari, l’amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno la mancata ripresa del servizio per i conseguenti provvedimenti.
Art. 27
Assenze previste da particolari disposizioni di legge
1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari, ove ne ricorrano le condizioni, hanno diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge n. 53/2000. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
2. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione dell’attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’8 della legge n.219/2005 e dall’art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001 nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari che fruiscono dei permessi di cui al comma 4 comunicano i giorni in cui intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve
le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Art. 28
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali con rapporto a tempo indeterminato ed i segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000,
n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata
con l’aspettativa di cui all’art. 25 se utilizzata allo stesso titolo.
Capo II
Disposizioni comuni su istituti economici
Art. 29
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati conseguiti i complessivi obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a tutto il personale dell’amministrazione, l’ammontare complessivo delle risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato ed ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non può essere incrementato rispetto alla sua consistenza riferita all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli
obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza non siano stati effettivamente conseguiti.
2. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 6, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
3. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei Segretari.
Art. 30
Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
2. Nell’ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall’amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.
3. La misura percentuale di cui al comma 2 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e di cui all’art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b).
4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al comma 3 è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.
5. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) è possibile correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all’art. 57, comma 2, lett. d), al raggiungimento di uno o più obiettivi, riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili.
6. Per le Camere di Commercio, gli obiettivi di cui al comma 5 possono essere individuati e misurati anche sulla base di indirizzi nazionali per tutto il sistema camerale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di risultato.
Art. 31
Clausola di salvaguardia economica
1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell’ente o dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale compresa tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.
3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell’onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo.
4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. L’onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi di cui all’art. 57 e all’art 90. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. g) e dell’art. 66, comma 1, lett. g), sono individuati i criteri per la determinazione della percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione.
6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.
7. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei Segretari.
Art. 32 Welfare integrativo
1. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) e di cui all’art. 66, comma 1, lett. d), possono essere definiti criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per la medesima finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui agli artt. 57 e 91, rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilità degli stessi. Resta fermo quanto previsto dall’art. 57, comma 3, primo periodo.
Capo III Responsabilità disciplinare
Art. 33 Principi generali
1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed in considerazione della particolare natura e della rilevanza delle funzioni e delle responsabilità dei segretari, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL, nonché
il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele al dirigente e al segretario nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 165/2001.
2. Per i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui alle vigenti disposizioni legislative, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati, la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché i comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La responsabilità dirigenziale è accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione delle amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente.
3. Per i segretari costituisce principio generale la distinzione tra i criteri di valutazione dell’attività svolta, dei risultati e degli obiettivi conseguiti e quelli relativi alla responsabilità disciplinare. La procedura relativa alla responsabilità disciplinare è altresì distinta da quella per la revoca dell’incarico di segretario, ai sensi dell’art.100 del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art. 103 del presente CCNL.
4. Per il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
5. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 34 Obblighi
1. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui, osservando, altresì, il codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall’amministrazione nella quale presta servizio.
2. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL conforma altresì la sua condotta ai
principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e
contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la
finalità del perseguimento e della tutela dell’interesse pubblico.
3. Il comportamento dei dirigenti, dei segretari e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell’organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
4. In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il personale di cui all’ art. 1 del
presente CCNL deve, in particolare:
a) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’amministrazione, con tutto il personale (dirigenziale e non), astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997 ;
d) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della struttura dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa legislativa, contrattuale e delle disposizioni di servizio; in particolare, tutto il personale destinatario del presente codice è tenuto al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro;
e) xxxxxxxsi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o allo svolgimento di attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;
f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare l’amministrazione, il Ministero dell’Interno o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
h) xxxxxxxsi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, salvo quelli d’uso
purché nei limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico valore;
i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione
per l’assenza per malattia;
j) il segretario, inoltre, comunicare all’amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
5. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL deve assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione o da quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, perseguendo direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.
6. I dirigenti, i segretari e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sono tenuti comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo. Tutto il personale destinatario del presente capo è comunque tenuto ad osservare tali norme.
7. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, anche con riferimento all’art. 1, commi 60 e successivi, della legge n. 662/1996, in quanto applicabile.
Art. 35 Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni, da parte del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL, degli obblighi disciplinati nell’art. 34, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni
dell’art 36;
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresì previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3.
3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le
previsioni dell’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001.
4. Il procedimento disciplinare viene svolto dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 55-bis, comma 0, xxx x. xxx. x. 000/0000, xxxxx restando quanto previsto dall’art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001.
5. Nell’ambito del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, nonché contenere l’esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL degli elementi addebitati e consentire l’esercizio del diritto di difesa.
6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali lo stesso sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 55-quater del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 36 Codice disciplinare
1. Le amministrazioni ed il Ministero dell’Interno, per i segretari, sono tenuti al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:
- l’intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità
dell’evento;
- la rilevanza dell’infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni
violate;
- le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale o con quello di segretario ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’amministrazione o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997;
- l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, dal segretario, dal dirigente amministrativo, tecnico e professionale o al concorso di più persone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo, tecnico e professionale responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 0, xxxx. x) xxx x. xxx. x. 000/0000;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli organi di vertice dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministrazione, al
Ministero dell’Interno o alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari
collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti nonché, per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo;
f) violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all’Amministrazione.
L’importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell’amministrazione e, per i segretari, nel bilancio del Ministero dell’Interno ed è destinato ad attività sociali a favore dei segretari.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7 del d. lgs. n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3 – salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies – e dall’art. 55-septies, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’amministrazione o delle amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-sexies, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001;
e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall’Amministrazione;
f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza; l’entità della sanzione è commisurata alla durata dell’assenza ed alla entità del danno causato all’amministrazione;
g) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
h) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett.
b) del d. lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi di cui all’art. 34 del presente CCNL, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
i) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;
l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno
all’amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;
o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità
nell’erogazione di servizi all’utenza.
q) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo a provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
A) con preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a f-quinquies del d. lgs. n. 165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo;
b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
c) l’ipotesi di cui all’art. 55-quater comma 3-quinquies del d. lgs. n. 165/2001;
d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2,
secondo e xxxxx periodo, del D.P.R. n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
B. senza preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art 38 , fatto salvo quanto previsto dall’art 39, comma 1;
c) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n.
235/2012;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
- per gravi delitti commessi in servizio;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001;
d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di xxxxx, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di cui all’art. 34, nonché,
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Ai sensi dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché ai codici di comportamento, deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione o del Ministero dell’Interno. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx.
00. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione, fatte salve le sanzioni già previste dalle norme di legge.
Art. 37
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001, l’amministrazione, o, per i segretari, il Ministero dell’Interno, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell’Interno per i segretari, viene data tempestiva comunicazione all’amministrazione o a quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 38
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno, non proceda direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 55-ter del d. lgs. n.165/2001.
2. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall’art. 55- ter del d. lgs. n. 165/2001, salvo che l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non proceda direttamente ai sensi dell’art. 39, comma 2 e dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001.
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d. lgs. n. 235/2012 e fatta salva l’applicazione dell’art. 36, comma 9, qualora l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 39.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta salva l’applicazione dell’art. 36, comma 9, punto B, qualora l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 55-ter del
d. lgs. n. 165/2001 nonché dell’art 39 del presente CCNL.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto
dall’art. 55 ter del d. lgs. n. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.
6. Ove l’Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno intenda procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 36 comma 9, punto B, la sospensione del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il personale di cui
all’art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 36 comma 9, punto B, l’amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell’Interno ritenga che la permanenza in servizio del personale di cui all’art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa o del Ministero dell’Interno. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 36.
7. Al personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento , pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” o “il fatto non costituisce reato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al personale di cui all’art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione, con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 39, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al personale di cui all’art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario.
10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 39
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 55-ter e quater del d. lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs.
n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del Codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al personale di cui all’art. 1 del presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55-ter, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 36 comma 9, punto B e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs.165/2001, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero, nella medesima sede o in altra sede, nonché, ove previsto, all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento; dalla data della sentenza di assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, nella Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all’atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale
periodo di sospensione antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento, ed è reinquadrato, nella medesima qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero i compensi per il lavoro straordinario. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.
5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.
6. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell’Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all’art.101, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.
7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Ministero dell’Interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione.
8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al personale di cui all’art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dall’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 40
La determinazione concordata della sanzione
1. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione o, per i segretari, quello del Ministero dell’Interno specificamente competente in materia, secondo il proprio ordinamento ed il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo
prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari, o, per i segretari, quello del Ministero dell’Interno specificamente competente in materia, o il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL può proporre all’altra parte l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente, del dirigente, del segretario o del dirigente amministrativo, tecnico o professionale per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art.55-bis, comma 2, del
d. lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. La proposta dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, dell’Ufficio del Ministero dell’Interno specificatamente competente in materia e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, quello del Ministero dell’Interno specificamente competente in materia, convoca nei tre giorni successivi il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale, sottoscritto dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dirigente, o dalla competente autorità per i procedimenti disciplinari del Ministero dell’Interno e dal segretario, e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari o ,
per i segretari, dalla competente autorità per i procedimenti disciplinari del Ministero
dell’Interno.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta l’estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
Art. 41
Norme finali in tema di responsabilità disciplinare
1. L’amministrazione o i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall’art. 63, comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 165/2001, il pagamento a favore dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
2. L’indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l’età dei dirigenti o dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
- 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento dei dirigenti dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali al momento del licenziamento.
4. I dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che accettino l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione non possono successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell’indennità supplementare, l’amministrazione non può assumere altro dirigente o dirigente professionale, tecnico ed amministrativo nel posto precedentemente coperto
da quello cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
5. I dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano accettato l’indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell’indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullità o l’annullabilità del licenziamento, possono avvalersi della disciplina di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.
6. La presente disciplina non trova applicazione per i segretari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE COMUNE
Art. 42 Conferme e disapplicazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina del presente titolo:
A) è confermata, in particolare, la seguente norma previgente:
- art.10 del CCNL10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL 3.11.2005. con esclusione della lett. b) del comma 8, dell’Area III riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa (Aspettativa).
B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti: b1) Disposizioni contrattuali dell’Area II:
- art 14 del CCNL del 10.4.1996 (Il contratto individuale di lavoro);
- art. 16 del CCNL del 10.4.1996 (Orario di lavoro);
- art. 17 del CCNL del 10.4.1996, come modificato ed integrato dall’art. 8 del CCNL
del 12.2.2002 (Ferie e festività);
- art. 21 del CCNL del 23.12.1999 (Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge)
- art. 18 del CCNL 10.4.1996 (Assenze retribuite e assenze previste da particolari disposizioni di legge);
- art. 20 del CCNL 10.4.1996 (Assenze per malattia);
- art. 9 del CCNL 12.2.2002 (Integrazione alla disciplina delle assenze per malattia - terapie salvavita);
- art. 21 del CCNL 10.4.1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);
- art. 5 del CCNL del 12.2.2002 (Congedi dei genitori);
- art. 19 del CCNL 23.12.1999 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia)
- art. 20 del CCNL 23.12.1999 (Aspettativa per dottorato di ricerca e borsa di studio)
- art. 22 del CCNL 23.12.1999 (Cumulo di aspettative);
- art. 7, del CCNL 12.2.2002 (Congedi per eventi e cause particolari);
- le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo II del CCNL del 22.2.2010, primo biennio economico;
b2) disposizioni contrattuali dell’Area III riferite alla sola dirigenza professionale
tecnica e amministrativa:
- art. 14 del CCNL 3.11.2005 e art. 15 del CCNL del 3.11.2005 (Orario di lavoro dei dirigenti e Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di struttura complessa);
- art. 20 del CCNL 5.12.1996 I biennio economico, art. 24, comma 3 del CCNL del 3.11.2005, articolo 16, comma 1 del CCNL del 6.5.2010 integrativo dell’Area III (ferie e festività);
- art. 26 del CCNL 5.12.1996, come integrato dall’art. 24, comma 4 CCNL
3.11.2005 (Servizio militare);
- art. 22, del CCNL 5.12.1996, I biennio economico, art. 14, comma 3 del CCNL 10.2.2004, art. 24, comma 1, del CCNL 3.11.2005, art. 28, comma 3 CCNL
17.10.2008, (Assenze retribuite)
- art. 23 del CCNL 5.12.1996 I biennio economico (Assenze per malattia);
- art. 9 del CCNL 10.2.2004 (Assenze per malattia - xxxxxxx xxxxxxxxx);
- art. 24 del CCNL 5.12.1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);
- art. 11, commi 1 e 2 3 e 4 del CCNL 10.2.2004 (Altre aspettative previste da specifiche disposizioni di legge);
- art. 15 del CCNL 10.2.2004 (Congedi dei genitori);
- le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo II del CCNL del 6.5.2010 (integrativo del CCNL del 17.10.2008) riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa:
b3) disposizioni contrattuali dei segretari comunali e provinciali:
- art. 15 del CCNL 16.5.2001, primo biennio economico (Il contratto individuale di lavoro);
- art. 19 del CCNL 16.5.2001 (Orario di lavoro);
- art. 20 del CCNL 16.5.2001 (Ferie e festività);
- art. 21 del CCNL 16.5.2001 (Assenze retribuite e assenze previste da particolari disposizioni di legge
- art. 22 del CCNL 16.5.2001 (Congedi dei genitori);
- art. 23 del CCNL 16.5.2001 (Assenze per malattia e xxxxxxx xxxxxxxxx);
- art. 24 del CCNL 16.5.2001 ((Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);
- art. 26 del CCNL 16.5.2001 (Servizio militare);
- art. 27 del CCNL 16.5.2001 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia);
- art. 28 del CCNL del 16.5.2001 (Aspettativa per dottorato di ricerca e borsa di studio);
- art. 29, del CCNL 16.5.2001 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge);
- art. 30 del CCNL del 16.5.2001 (Cumulo di aspettative).
- le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo I del CCNL del 14.12.2010, primo biennio economico.
II. SEZIONE DIRIGENTI
TITOLO I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Art. 43
Destinatari della Sezione “Dirigenti”
1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all’art. 7, comma 3, del CCNQ del 13/7/2016, degli enti e delle amministrazioni, già destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Art. 44 Confronto materie
1. Sono oggetto di confronto:
a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;
b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;
c) le linee di indirizzo e criteri generali per l’individuazione delle misure
concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell’obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell’anno;
f) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all’incarico;
g) le materie oggetto di contrattazione nella specifica ipotesi dell’art. 45 comma 4.
2. Nell'ambito della graduazione della posizione di cui alla lettera a), si terrà conto della specificità della funzione svolta dai dirigenti della Polizia locale con una pesatura adeguata alla complessità degli enti e dell’incarico svolto, nonché della complessità dell’attività svolta dalle Avvocature degli enti.
Art. 45 Contrattazione integrativa: materie
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell’art. 57;
b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 30;
c) la definizione della percentuale di cui all’art. 58 comma 2, in ragione dell’impegno richiesto, ai fini dell’integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art 58, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all’art. 32;
e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;
f) l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito dell’Area dirigenziale II del 7.5.2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;
g) i criteri e le risorse per l’applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all’art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;
h) i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall’art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall’art 1, comma 1, della L. 114/2014;
i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall’art. 61 in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale.
2. La materia a cui si applica l’art. 8 comma 4, è quella di cui al comma 1, lettera f).
3. Le materie a cui si applica l’art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1 lett. a) b) c) d) e), g), h), i).
4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto, ai sensi dell’art. 44, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell’art. 46 sulla contrattazione integrativa di livello territoriale.
Art. 46
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale
1. La contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 45, comma 1, può svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati, ivi compresi quelli di cui al comma 4 del precedente art. 45. e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. L’iniziativa può essere assunta, oltreché dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l’Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7 lett. b) (RSA);
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui all’art. 8, comma 6.
d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità di partecipazione alla contrattazione di livello territoriale, con riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le materie o gli eventuali aspetti specifici che si intendono comunque riservare alla contrattazione presso ciascun ente, la composizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della contrattazione a carico dei rispettivi fondi e bilanci.
4. Alla contrattazione territoriale si applica comunque quanto previsto dall’art. 8, comma 5 (atto unilaterale) nelle materie di cui all’art. 45, comma 2.
Art. 47
Relazioni sindacali delle unioni di comuni
1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni con personale dirigenziale sono disciplinate dalle disposizioni del Titolo II della Parte comune e del Titolo II della Sezione Dirigenti del presente CCNL, con riferimento a tutti i modelli relazionali ivi disciplinati.
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 48 Incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti dell’ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale.
2. L’incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell’ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono.
3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall’art.1, comma 221, della legge 208/2015.
4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l’ente individua l’oggetto, la durata dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice.
5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 49
Recesso per responsabilità dirigenziale
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. 165/2001 e quanto definito dagli enti nei propri ordinamenti sulla base del citato art. 21, la responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun ente, costituisce giusta causa di recesso.
2. Prima di formalizzare il recesso, l’ente contesta per iscritto l’addebito convocando l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente, in concomitanza con la
contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio.
3. L’atto di recesso è adottato in conformità a quanto previsto dall’art. 50 commi 2 e 3, del presente CCNL .
4. Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, come autonomamente disciplinata da ciascun Ente.
Art. 50 Comitato dei Garanti
1. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono il collegio dei garanti secondo le previsioni dell’art. 22 del D.Lgs.n.165/2001, anche attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, e ne disciplinano la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.
2. I provvedimenti di cui all’art. 21, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs.n.165/2001 conseguenti all’accertamento di responsabilità dirigenziale, sono adottati sentito il comitato dei garanti che deve esprimersi entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.
3. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia.
Capo II Formazione
Art. 51
Linee guida generali in materia di formazione
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale
tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l’aggiornamento professionale sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli.
3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.
4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l’attività del dirigente.
5. Ciascuna amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell’analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione. Nell’ambito dei piani della formazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel corso dell’anno.
6. Le politiche formative sono definite da ciascuna amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d’intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, le Università ed altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli ordini professionali.
7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’amministrazione con gli interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il personale può, inoltre, partecipare, senza oneri per l’amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi. Qualora l’amministrazione riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal personale ai sensi del comma 7 con l’attività di servizio e l’incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
8. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari,
nazionali o regionali. È comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione.
Capo III Disposizioni su istituti economici
Art. 52
Incentivi alla mobilità territoriale del dirigente
1. Al fine di agevolare i processi di mobilità di personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 e di favorire e garantire la operatività e la funzionalità degli uffici e dei servizi, gli enti che presentino situazioni oggettive di particolari difficoltà organizzative e funzionali, connesse anche al limitato numero di posizioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento o al disagio del contesto ambientale e geografico o a situazioni anche transitorie di calamità naturale o di difficoltà socio-economiche e/o che abbiano necessità di avvalersi di dirigenti in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, possono prevedere l’erogazione di uno specifico incentivo, una tantum, al dirigente interessato dagli stessi.
2. L’incentivo del comma 1 può essere stabilito in una misura non superiore a sei mensilità della retribuzione di posizione minima di cui all’art. 54, comma 6 e, comunque, in misura non superiore alle mensilità di vacanza del posto stesso. Esso è corrisposto ad integrazione della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui all’art. 57.
3. Qualora, successivamente e prima della scadenza del nuovo incarico, il rapporto di lavoro con l’ente ricevente, cessi, per volontà del dirigente, anche a seguito di un nuovo processo di mobilità, è dovuta la ripetizione dell’incentivo.
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 53
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione della dirigenza di cui alla presente sezione si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) retribuzione di posizione;
4) retribuzione di risultato, ove spettante.
Art. 54 Trattamento economico fisso
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui all’art. 3 del CCNL del 3.8.2010, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:
- a decorrere dal 1° gennaio 2016 di € 24,70;
- rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in € 74,90;
- rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in € 125,00.
2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.
3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti è rideterminato in € 45.260,77.
4. L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all’art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.
6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1°/1/2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all’art. 5, comma 3 del CCNL del 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.
Art. 55
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 54 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art. 56
Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 57
Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
1. Dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:
a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli
importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del
d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
b) risorse previste da disposizioni di legge, xxx comprese quelle di cui all’art. 43 della
legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della
retribuzione ai sensi dell’art. 60;
e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.
3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l’integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui
incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo
dell’anno successivo.
4. Le camere di commercio stanziano le risorse di cui al comma 2, lett. e) subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017.
5. Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 58 Incarichi ad interim
1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico.
2. La percentuale di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di
cui all’art. 45, comma 1 lett. c).
Art. 59
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
1. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alla parte destinata al personale indicato dalle predette norme e destinatario della presente sezione, sono utilizzati per le seguenti finalità:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del dirigente di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 32;
c) erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
Art. 60 Onnicomprensività del trattamento economico
1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.
Art. 61
Trattamento economico del personale in distacco sindacale
1. Il trattamento economico del personale di cui alla presente sezione in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. La misura percentuale dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), è definita in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 58.
3. In sede di contrattazione integrativa è definita altresì la quota dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b) erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all’interessato, aventi le medesime caratteristiche.
4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2016, la percentuale di cui al comma 1, lett. b) è applicata al valore medio nell’anno 2015 delle voci retributive corrisposte a carico delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
6. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato
in base alla corrispondente percentuale di distacco.
7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI
Art. 62 Conferme e disapplicazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 11, dalla data di entrata in
vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:
A) è confermata, in particolare, la seguente norma previgente:
- art. 27, commi 1 e 5 del CCNL del 23.12.1999 come modificato dall’art. 24 del
CCNL del 22.2.2006;
B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti:
- art. 22 del CCNL 10.4.1996, sostituito dall’art. 13 del CCNL 23.12.1999 ed integrato dall’art. 10 CCNL 22.2.2006 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali);
- art. 23-bis del CCNL 10.4.1996, introdotto dall’art. 13 del CCNL 22.2.2006 (Effetti
degli accertamenti negativi);
- art. 23 ter del CCNL 10.4.1996, introdotto dall’art. 13 del CCNL 22.2.2006 (Sospensione degli incarichi dirigenziali);
- art. 3 del CCNL 22.2.2010 (Recesso per responsabilità dirigenziale);
- art. 15 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall’art. 14 del CCNL 22.2.2006 (Comitato dei garanti).
- art.32 del CCNL 10.4.1996, come modificato dall’art. 23 del CCNL 23.12.1999
(Formazione).
- art. 33 del CCNL del 10.4.1996 (struttura della retribuzione);
- art. 20 del CCNL del 22.2. 2010 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- art. 26 del CCNL del 23.12.1999 (Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato) ;
- art. 27 del CCNL del 23.12.1999 come modificato dall’art. 24 del CCNL del
22.2.2006 ad esclusione dei commi 1 e 5 (Retribuzione di posizione);
- art. 28 del CCNL del 23.12.1999 (finanziamento della retribuzione di risultato).
III. SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI
TITOLO I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Art. 63
Destinatari della Sezione “Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali”
1. La presente sezione si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all’art. 7, comma 3, del CCNQ del 13.7.2016, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Art. 64 Confronto materie
1.Sono oggetto di confronto:
a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;
b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;
c) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
d) i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, nonché i criteri e le procedure per il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
e) le linee di indirizzo e criteri generali per l’individuazione delle misure
concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell’obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell’anno;
Art. 65 Confronto regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle amministrazioni nel rispetto dell’art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa, ove prevista ai sensi dell’art. 66 - nelle seguenti materie:
a) metodologie di utilizzo da parte delle amministrazioni di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei dirigenti di cui all’art. 90 ed art. 91;
b) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti;
c) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l’intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale;
d) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6.5.2010 delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all’emergenza e alla cooperazione;
e) indicazioni per la realizzazione della formazione manageriale e formazione
continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
f) modalità di incremento del Fondo in caso di aumento della dotazione organica o dei servizi anche ad invarianza di essa, ai sensi dell’art. 90 e dell’art. 91.
Art. 66 Contrattazione integrativa: materie
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all’art. 90 e di quelle di cui all’art. 91;
b) i criteri per la determinazione e attribuzione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresì definite le misure percentuali di cui all’art. 30;
c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge, nell’ambito delle risorse da queste stabilite, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all’art. 32;
e) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti
all’organizzazione dei servizi;
f) l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell’Accordo dell’Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale del 25.9.2001 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa.
g) i criteri e le risorse per l’applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all’art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo.
h) i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall’art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall’art 1, comma 1, della L. 114/2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate.
i) i criteri per l’integrazione della retribuzione di risultato del dirigente in ragione dell’impegno richiesto, nel caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 73, commi 7 e 8; eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
j) i criteri generali per l'attribuzione dei proventi dell’attività di supporto alla libera professionale intramuraria dei dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito dall’Azienda;
k) l’eventuale elevazione della misura prevista dall’art. 92, comma 6, primo periodo per remunerare la pronta disponibilità, con relativo onere a carico del Fondo di cui all’art. 91.
2. Le materie a cui si applica l’art. 8 comma 4, sono quelle di cui al comma 1, lettera
e) ed f).
3. Le materie a cui si applica l’art. 8 comma 5, sono quelle di cui al comma 0, xxxxxxx x), x), x), x, x), x), x), x), x).
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 67
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) ruolo professionale e profilo appartenenza;
d) tipologia d’incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano così come
previsto dall’art. 71;
e) durata del periodo di prova;
f) sede dell’attività lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
h) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:
- voci del trattamento fondamentale di cui all’art. 86;
- voci del trattamento economico accessorio di cui all’art. 86, ove spettanti.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
4. L’Azienda o Ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell’interessato, il termine assegnato dall’Azienda o Ente può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda o Ente fatto salvo quanto previsto dall’ art. 14 del CCNL del 8.6.2000 (Periodo di prova precedente disciplina).
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l’Azienda o Ente comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione per la direzione di distretto qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 502/1992, che prefigura particolari modalità di conferimento dell’incarico.
7. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l’incarico conferito ai sensi dell’art. 71.
8. Nella stipulazione dei contratti individuali le Aziende o Enti non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
9. Per quanto concerne il contratto d’incarico si rinvia a quanto previsto dall’art. 71.
10. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma 5 il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
Art. 68
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute possono richiedere alla stessa Azienda o Ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L’Azienda o Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione della
R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Al dirigente, l’Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 e dall’art. 71.
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Azienda o Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
6. È confermata la disapplicazione dell’art. 59 del DPR 761/1979.
Capo II
Sistema degli incarichi dirigenziali
Art. 69
Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale
1. Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali della presente area negoziale come definiti all’art. 1, comma 1, garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è:
- volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- funzionale ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale nonché a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti,
mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
2. La carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l’assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale (d’ora in avanti “incarichi gestionali”) sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale (d’ora in avanti “incarichi professionali”). Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale come disciplinata nell’art. 89.
Art. 70
Tipologie d’incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente sezione negoziale come definiti all’art. 1, comma 1 sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell’art. 71. L’incarico di direttore di dipartimento è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con le procedure previste dall’art 17 bis del D. Lgs. n. 502/1992, ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all’art. 89; l’incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all’ incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all’incarico anche di struttura complessa in base all’atto aziendale; per il conferimento degli incarichi di cui alla presente lettera, l’esperienza professionale dirigenziale richiesta non può essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità; qualora, presso l’ente o l’azienda, non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l’arco temporale della predetta esperienza professionale, l’incarico potrà essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore;
b) incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie;
c) incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo. Tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico specialistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. a), tutti i dirigenti, anche neo- assunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente. Gli incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi.
3. Gli incarichi di cui alla lett. a) e b) del comma 1 si configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lett. c) del medesimo comma 1.
4. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. a), a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di incarichi, ai dirigenti già titolari di un incarico di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 27 del CCNL 8/6/2000 come modificato dall’art. 4 del CCNL del 6.5.2010 (Tipologie d’incarico) dell’area III, con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, è conferibile uno degli incarichi di cui al comma 1, lett. a) b) e c), del presente articolo.
6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 89, sono applicati con la decorrenza indicata al comma 3 del citato art. 89. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze:
Precedenti tipologie di incarico | Nuove tipologie di incarico |
Incarico di direzione di struttura complessa1 | Incarico di direzione di struttura complessa (comma 1, lett. a) |
Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale2 | Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale (comma 1, lett. b) |
Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo3 | Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (comma 1, lett. c) |
Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività4 |
1 Art. 27 c. 1, lett. a del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010 2 Art. 27 c. 1, lett. b del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010 3 Art. 27 c. 1, lett. c del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010 4 Art. 27 c. 1, lett. d del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
Art. 71
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure
1. Le Aziende ed Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all’articolo 70 nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Fondo retribuzione di posizione”.
2. Le Aziende ed Enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l’importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformità a quanto previsto dall’art. 89.
3. Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 64 comma 1, lett. d), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
4. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalle aziende e nel rispetto delle linee guida regionali.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.
6. Può essere disposta la revoca anticipata dell’incarico per i motivi di cui all’art. 15 ter, comma 3, del d. Lgs. n.502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell’art. 80 o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.
7. Il mancato rinnovo dell’incarico quale effetto della valutazione negativa è invece
disciplinato dall’art. 81 comma 3.
8. Qualora l’Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto sui criteri ai sensi dell’art. 64 comma 1, lett. d), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell’incarico.
9. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai
sensi dell’art. 76 comma 2, senza attivare la procedura di cui al comma 10.
10. Per il conferimento degli incarichi si procede con l’emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 11.
11. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell’Azienda o Ente su proposta:
a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l’incarico di struttura semplice
quale articolazione interna di struttura complessa;
b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l’incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali.
12. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell’art. 76 comma 2;
b) del profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o enti, valutabili anche sulla base di un apposito colloquio tendente a valorizzare anche le caratteristiche motivazionali dell’interessato, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell’Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 76, comma 4;
e) del criterio della rotazione ove applicabile.
13. I criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, come previsti dal comma precedente, sono integrati, a livello aziendale, da elementi di valutazione che tengono conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
14. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d’incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine
massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d’incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 15.
15. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Fondo retribuzione di posizione” ed è costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all’art. 89, comma 1.
Art. 72 Dirigente ambientale
1. A parziale modifica della disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del CCNL del 21 luglio del 2005 relativa alla istituzione del profilo professionale di “Dirigente Ambientale”, detto profilo è inserito nella presente sezione, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, con riferimento ai soli dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo.
Art. 73 Sostituzioni
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l’atto aziendale
- più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all’art. 70, comma 1, lett. b) e c), con riferimento, ove previsto, al profilo di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di alta specializzazione di cui all’art. 70, comma 1, lett. b) e c).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all’art. 71. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore amministrativo o di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. n.165/2001 e dagli artt. da 77 a 96 del D. Lgs. n. 267/2000 o per distacco sindacale, l’Azienda o Ente può provvedere con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 16 del CCNL del 5.12.1996 come sostituito dall’art. 1 del CCNL del 5.8.1997 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dal presente contratto per il conferimento e per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L’incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall’ Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell’assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di
assentarsi, ivi inclusa l’indennità di struttura complessa ove spettante. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d’incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art.74 e seguenti del Capo III.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito dei ruoli della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a Euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a Euro 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell’art. 91 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 66 comma 1, lett. i), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
8. Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva è compensato, nel rispetto di quanto previsto all’art.66 comma 1, lett. i), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato.
Capo III
Verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 74
Obiettivi e principi della valutazione
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente disciplina prevista in materia, la valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione, per l’incremento della soddisfazione degli utenti e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli dirigenti. La valutazione è altresì diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità professionali.
Art. 75 Procedure di valutazione
1. Le Aziende o Enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività professionale svolta dai dirigenti nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano.
2. I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale.
3. Le Aziende o Enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di valutazione, tenuto conto dell’art. 65, lett. b). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett) b).
4. Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi:
a) imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all’ incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l’erogazione delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei risultati conseguiti;
b) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
c) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
d) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi.
5. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi gestionali e specifici riferiti alla singola professionalità nonché ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli articoli 70 e 71, con particolare riguardo al comma 13 dell’art. 71, ulteriormente integrabili a livello aziendale nell’ambito del proprio regolamento.
Art. 76
Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il collegio tecnico;
b) l’organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell’organizzazione aziendale.
2. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l’organizzazione aziendale e, in seconda istanza, il Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, nel quale deve essere sempre garantita la rappresentanza del profilo del valutato, sono deputati alla verifica e valutazione di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti. Tale valutazione deve essere fatta entro la scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l’affidamento di altro incarico nell’ottica di un’efficace organizzazione dei servizi;
3. Il Collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l’astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente di struttura complessa – componente del collegio tecnico.
4. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l’organizzazione aziendale e in seconda istanza, l’organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell’organizzazione aziendale, sono deputati alla verifica e valutazione annuale, secondo gli indirizzi definiti dalle regioni e ai fini di cui ai successivi art. 77 e art. 80 :
a) dei risultati di gestione e prestazionali del dirigente di dipartimento, di struttura complessa, di distretto, e di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati.
5. Per le diverse tipologie di valutazione sopra richiamate, sulla base degli specifici regolamenti aziendali di attuazione:
- la valutazione di prima istanza attiene alla verifica ed alla valutazione di merito dei risultati conseguiti e delle attività professionali svolte, rappresentando il momento conclusivo di un processo articolato di definizione dei risultati e delle attività attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine appunto, di valutazione conclusiva di quanto conseguito;
- la valutazione di seconda istanza attiene alla verifica ed alla validazione della correttezza metodologica della valutazione attuata in prima istanza, con la possibilità di modificarla ed integrarla qualora si rilevassero anomalie significative, certificando così le valutazioni finali; inoltre si attua attraverso valutazioni di merito nel caso di prima istanza negativa nell’ambito della procedura di cui all’art. 79.
Art. 77
Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell’organismo
indipendente di valutazione
1. La valutazione annuale da parte dell’organismo indipendente di valutazione
riguarda i risultati di cui all’art. 76, comma 4, lett. a) e b).
2. L’esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 30.
3. L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi di valutazione delle Aziende ed Enti, anche alla formazione della valutazione delle attività professionali da attuarsi da parte del Collegio tecnico.
Art. 78
Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico
1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale
nell’organizzazione dipartimentale;
b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all’incarico affidato;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità dei processi/attività, all’ orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g) del rispetto del codice di comportamento di cui all’art. 54 d. lgs. n.165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;
h) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall’Organismo
indipendente di valutazione;
i) delle eventuali indicazioni regionali.
2. L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico realizza la condizione per la conferma dell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto dell’art. 71.
Art. 79
La valutazione negativa
1.Nei distinti e specifici processi di valutazione dell’art. 76, la formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduta da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
Art. 80
Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell’Organismo
indipendente di valutazione
1. Sugli effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell’Organismo indipendente di valutazione resta vigente quanto previsto dall’art. 30 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (Effetti della valutazione negativa dei risultati).
Art. 81
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico
1. L’esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all’art. 79.
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell’incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli ricompresi nell’art. 70 comma 1, lett. b) e c). Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo della verifica del comma 1, effettuata alla scadenza dell’incarico, non consente la conferma nell’incarico già affidato e comporta l’affidamento di un incarico tra quelli dell’art. 70, lett. b) e c) di minor valore economico.
4. Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la retribuzione di posizione complessiva, è decurtata in una misura non superiore al 40%. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è comunque fatta salva la facoltà di recesso
dell’Azienda o Ente previa attuazione delle procedure previste dall’art. 23 del CCNL
dell’8.6.2000, I biennio economico e art. 20, commi 1, 2 e 3, del CCNL del 3.11.2005 dell’Area III, con riferimento al personale destinatario della presente sezione.
6. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva.
Capo IV Disposizioni su istituti economici
Art.82 Patrocinio legale
1. L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda o l’Ente procedono al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell’art. 31 del D. Lgs. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. I costi sostenuti dall’Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all’art. 83.
4. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda o Ente per la sua difesa.
Art. 83
Copertura assicurativa per la responsabilità civile
1. Le Aziende o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge o da quelle dei precedenti CCNL regolanti la materia, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente Sezione, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell’art. 82 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa di cui al comma 1.
3. Le Aziende ed Xxxx rendono note ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1.
4. Ai fini della stipula, le Aziende o Enti possono anche associarsi in convenzione, ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
Capo V Attività di consulenza
Art. 84
Attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
1. L'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti ai fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 70.
2. Qualora l’attività di consulenza sia chiesta all’azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a) in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
- i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso l’ente o azienda;
- il compenso e le modalità di svolgimento;
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini:
- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. L’attività professionale dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione e delle ARPA, erogata al di fuori dell’impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l’attività istituzionale. Tale attività professionale richiesta a pagamento da terzi per l’offerta di servizi differenziati è occasionale ed è acquisita ed organizzata dall’ azienda, in coerenza con quanto previsto nell’apposito atto aziendale sulla attività libero-professionale intramuraria, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l’equa partecipazione dei componenti le équipe interessate.
Art. 85
Altre attività dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali
1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, possono svolgere le seguenti attività:
a) partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati scientifici;
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
g) attività professionale resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all’azienda della dichiarazione da parte dell’organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
h) attività professionale resa in qualità di CTU presso i tribunali.
2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, possono essere svolte previa autorizzazione da parte dell’Azienda o Ente, ove necessaria ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n.165/2001, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell’impegno richiesto nonché della sussistenza di un conflitto d’interesse non siano incompatibili con l’attività e gli impegni istituzionali.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all’incarico conferito. In tal caso vale il principio dell’onnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 86
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di cui alla presente sezione si compone delle seguenti voci:
a) trattamento fondamentale:
- stipendio tabellare;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione parte fissa che sostituisce le attuali retribuzione minima unificata e differenza sui minimi; tale voce è attribuita nei valori, con le modalità e con le decorrenze di cui all’art. 89;
- assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
b) trattamento accessorio:
- retribuzione di posizione parte variabile, ove spettante;
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ove spettante;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- altri trattamenti accessori, ove spettanti.
2. Ai dirigenti, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante ai sensi delle norme vigenti.
Art. 87
Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione minima unificata
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, previsto dall’art. 2 del CCNL del 6/5/2010 per l’Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui alla presente sezione, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:
- a decorrere dal 1° gennaio 2016 di € 21,25;
- rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in € 64,35;
- rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in € 125,00.