CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
C I T T A’ D I A L G H E R O
PROVINCIA DI SASSARI
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA E LUDOTECA COMUNALI SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA XXXXXXXX XXXXX E VIA MALTA
2012-2015
COD. C.I.G.4494200B27 COD. DI GARA 4440004
INDICE
PREMESSA
ART. 1 DEFINIZIONI
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 3 IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO ART. 4 VARIAZIONI CONTRATTUALI
ART. 5 PIANO DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA ART. 6 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI
ART. 7 SERVIZIO PRODUZIONE PASTI PER IL NIDO DI INFANZIA ART. 8 SERVIZI COMPLEMENTARI
ART. 9 FORNITURE
ART. 10 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE ART. 11 OBBLIGHI DEL PERSONALE
ART. 12 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 13 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 14 ONERI A CARICO DEL COMUNE E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
ART. 15 OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE
ART. 16 SCIOPERI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE ART. 17 OBBLIGHI ASSICURATIVI
ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 19 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO-REVISIONE PREZZI
ART. 20 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - SUBAPPALTO ART. 22 PENALITA’
ART. 23 INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – CASI DI REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 24 CONTROVERSIE
ART. 25 SPESE CONTRATTUALI
PREMESSA
Obiettivi del servizio
L’obiettivo prioritario del servizio assicurato dal Nido d’Infanzia è quello di concorrere, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa. Inoltre, attraverso tale servizio, si vogliono sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative.
L’obiettivo prioritario assicurato dalla Ludoteca è quello di offrire un’adeguata risposta ai reali bisogni ludici infantili e fornire alle famiglie ed ai genitori un valido supporto nella gestione dei tempi di vita e di lavoro. Un servizio con funzioni culturali, oltre che ricreative, al fine di coinvolgere e stimolare l’apprendimento dei bambini di età compresa tra i cinque ed i dieci anni.
Complessivamente, la gestione del Nido d’Infanzia e della Ludoteca si inserisce nel sistema integrato di interventi e servizi sociali realizzato dal Comune di Alghero per i minori con la finalità di privilegiare l’impegno per servizi ed interventi di carattere territoriale, di sostegno alle famiglie, di integrazione sociale, come definito anche dalla Legge quadro di riforma del sistema di welfare e dalla L.R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei Servizi alla persona”.
Capacità ricettiva delle strutture da gestire ed elementi di organizzazione interna
Il Nido d’Infanzia è una struttura socio-educativa rivolta a minori di età compresa fra tre mesi e tre anni, con una capacità di accoglienza di n. 60 (sessanta) bambini, elevabile complessivamente ad un massimo di n. 69 unità, così come previsto dalle Deliberazioni G.R. Sardegna n. 62/24 del 14/11/2008 e n. 28/11 del 19/06/09.
Il Nido d’Infanzia utilizza modalità organizzative e gestionali finalizzate ad assicurare e promuovere il benessere psico-fisico del bambino, la formazione della sua identità personale e sociale, favorendo lo sviluppo delle competenze e delle abilità.
Tutti i servizi erogati nel Nido d’Infanzia si ispirano ai principi di eguaglianza, di imparzialità, di continuità, di efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse.
Ai bambini inseriti è garantita la cura delle relazioni affettive, lo sviluppo delle capacità espressive, comunicative e di socializzazione, l’incolumità, l’igiene personale, l’alimentazione e quanto necessario per uno sviluppo psico-fisico ottimale.
La Ludoteca è una struttura rivolta a minori di età compresa fra cinque e dieci anni, che può accogliere n. 25 bambini e risponde ad un preciso progetto socio-pedagogico rivolto alla promozione infantile attraverso un’attenta selezione di giochi e la promozione culturale con la finalità principale di contribuire allo sviluppo ed alla crescita dei bambini, fornendo contestualmente un sostegno alle famiglie.
Conformemente al disposto normativo di cui alla L.R. 23/05 e dal relativo regolamento, la Ludoteca rappresenta un servizio a carattere ricreativo rivolto ai minori al fine di favorire la socializzazione, il gioco collettivo, la ricerca e la sperimentazione di nuove situazioni relazionali.
ART. 1 – DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
a) Comune: il Comune di Alghero;
b) Appaltatore: il soggetto giuridico risultato aggiudicatario del presente appalto;
c) Capitolato Speciale d’Appalto: il presente atto;
d) Codice o d.lgs. n. 163/2006: il d.lgs 12.04.2006 n.163 e s.m.i. recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE”;
e) Direttore dell’esecuzione: il soggetto designato dal Comune, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010, attraverso il quale il medesimo verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore. Al Direttore dell’esecuzione
competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
g) Nido d’Infanzia: la struttura, ubicata in Alghero, Via Xxxxxxxx XXXXX, che eroga un servizio che risponde a bisogni educativi e sociali rivolto a bambini di età compresa tra i 3 (tre) e i 36 (trentasei) mesi;
f) Ludoteca: la struttura, ubicata in Alghero, Via Malta, che eroga un servizio con funzioni ludico- culturali, oltre che ricreative, al fine di coinvolgere e stimolare l’apprendimento dei bambini tra i 5 ed i 10 anni.
h) Parti: il Comune e l’Appaltatore congiuntamente considerati;
i) Regolamento: il d.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione di cui all’art. 5 del Codice;
l) Responsabile dell’Appaltatore: il soggetto individuato dall’Appaltatore che diviene l’interfaccia contrattuale verso il Comune, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato.
m) Servizio: i servizi di Gestione del Nido di Infanzia e della Ludoteca complessivamente intesi.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la gestione del Nido di infanzia e della Ludoteca, rispettivamente ubicati in Alghero via Xxxxxxxx XXXXX e Via Malta.
2.1 Servizio di gestione del Nido d’infanzia
Il servizio di gestione del Nido d’Infanzia comprende l’espletamento di una serie di servizi, di seguito esplicitati, da prestare nei confronti di n. 60 (sessanta) bambini, elevabili ad un massimo di
n. 69, come previsto dalla delibera di G.R. 62/24 del 14/11/08, così come modificata ed integrata dalla Deliberazione di G.R. n. 28/11 del 19/06/09, ripartiti come segue:
- n. 22 bambini compresi nella fascia d’età 3/12 mesi;
- n. 14 bambini compresi nella fascia d’età 12/18 mesi;
- n. 24 bambini compresi nella fascia d’età 24/36 mesi.
In via esemplificativa, sono compresi nel servizio di gestione del Nido d’Infanzia:
- l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative secondo le condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente capitolato;
- il servizio di ristorazione e gli altri servizi connessi ed accessori al mantenimento della struttura, all’igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento del Nido di infanzia;
- la gestione dei rapporti con i bambini e con le loro famiglie sia a carattere informativo, sia per l’orientamento ai servizi della rete in collaborazione e condivisione con il personale comunale;
- la gestione delle relazioni con il personale del Comune per gli aspetti inerenti alla gestione della struttura;
- la partecipazione alle rette dei servizi per minori nonché la collaborazione con il Servizio Sociale Comunale (I Ambito “Politiche per la promozione del benessere delle nuove generazioni”) e con gli altri servizi presenti nel territorio rivolti principalmente alla medesima fascia d’utenza;
- partecipazione e contributo alla realizzazione di tutte le iniziative pubbliche e comunicative programmate dal Comune nei temi di interesse per il presente appalto;
- l’eventuale individuazione di progetti ed innovazioni attuabili per la struttura, senza oneri aggiuntivi sulla spesa annuale per la gestione complessiva;
- le attività formative sia a favore del personale interno alla struttura, in collaborazione con gli enti di formazione locali per fornire opportunità di aggiornamento di personale assistenziale, sia per promuovere attività di nuova formazione per nuove figure professionali nell’assistenza al minore (“mamma accogliente” ed “educatore familiare”).
Si precisa che i servizi socio-assistenziali, educativi e complementari garantiti dal Nido d’Infanzia si sostanziano in:
- sostegno e cura del bambino;
- igiene personale del bambino;
- attività didattico-educativa e di animazione;
- servizio produzione pasti;
- servizio lavanderia, guardaroba e stireria;
- servizio di igiene degli ambienti.
Personale impiegato
In conformità a quanto disposto dalla Deliberazioni della Giunta Regionale n. 62/24 del 14/11/2008 e n. 28/11 del 19/06/09, per un corretto funzionamento dei servizi e delle forniture sopra elencate, è necessario considerare l’impiego di un numero di operatori non inferiore a n. 19 (diciannove) unità, così suddivisi:
UNITÀ | OPERATORI IMPIEGATI | CATEGORIA |
n. 1 | COORDINATORE | E1 |
n. 6 | EDUCATORI NELL’UNITA’ FUNZIONALE MINIMA “PICCOLI” | D1 |
n. 2 | EDUCATORI NELL’UNITA’ FUNZIONALE MINIMA “MEDI” | D1 |
n. 4 | EDUCATORI NELL’UNITA’ FUNZIONALE MINIMA “GRANDI” | D1 |
n. 1 | CUOCO | B1 |
n. 1 | AIUTO CUOCO | B1 |
n. 4 | ADDETTI IGIENE AMBIENTI E SERVIZIO LAVANDERIA | A2 |
Il rapporto educatore-bambini ed addetto/bambini, stabilito dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 62/24 del 14/11/2008 e n. 28/11 del 19/06/09, deve essere sempre garantito, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.
In presenza di minori con disabilità, il rapporto educatore-bambino deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell’Azienda Sanitaria Locale.
2.2 Servizio di Ludoteca
Il servizio di Xxxxxxxx è rivolto ai minori di età compresa tra i 5 (cinque) e i 10 (dieci) anni residenti nel Comune di Alghero, con una capacità di accoglienza di 25 bambini.
Le attività saranno organizzate, nel rispetto dell’offerta tecnica presentata in gara, da adeguare in base agli interessi ed alle esigenze che i minori manifesteranno in base alla loro età.
Sono comunque comprese nel servizio, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:
1) Animazione con/o senza strumenti ludici;
2) Laboratori espressivi e creativi;
3) Percorsi psicomotori;
4) Animazioni tematiche;
5) Occasioni di incontro attraverso iniziative di largo respiro quali mostre di manufatti, spettacoli, feste, gite, prevedendo il coinvolgimento dei genitori.
Personale impiegato
Per un corretto svolgimento del servizio di gestione Ludoteca dovranno essere impiegate le figure di seguito indicate.
• n.1 Coordinatore tecnico-organizzativo con i seguenti requisiti:
- Laurea in Pedagogia o Scienze dell’educazione;
- Esperienza, almeno biennale, nell’organizzazione del lavoro di servizi educativi analoghi a quelli di cui al presente Capitolato, maturata presso Enti pubblici e/o privati.
Il Coordinatore sarà impegnato per complessive n. 25 ore annue e coincide con il coordinatore del Nido d’Infanzia.
• n.2 Animatori con i seguenti requisiti:
- Laurea in Pedagogia e/o Scienze dell’Educazione o Diploma di Scuola Media Superiore abbinato alla qualifica di Ludotecario o animatore.
Gli animatori saranno impegnati per complessive n. 900 ore annue ciascuno per le seguenti attività:
- coordinare e programmare le attività, prevedendo anche in alcune specifiche occasioni il coinvolgimento delle famiglie;
- rapportarsi al bambino attraverso il gioco e l’uso del giocattolo;
- animare ed attivare le attività stimolando l’impegno e la creatività del bambino;
• n. 1 Addetto ai servizi generici
ART. 3 – IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha una durata di n. 3 (tre) anni educativi, decorrenti, presuntivamente, a partire dal 24 ottobre 2012 per il Nido d’Infanzia e 14 gennaio 2013 per la Ludoteca.
Il valore complessivo del servizio a base di gara è pari ad € 1.618.234,66(I.V.A. esclusa).
Il suddetto importo è al netto degli oneri per la sicurezza, quantificati nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 in misura pari a euro 20.600,00 ( I.V.A. inclusa).
Il corrispettivo riconosciuto all’Appaltatore è quello risultante dall’offerta presentata in sede di gara.
In conformità a quanto statuito dall’art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà di ripetere il Servizio per un massimo di ulteriori n. 2 (due) anni educativi. A tal fine, sarà avviata apposita procedura negoziata nella quale sarà richiesto all’Appaltatore di predisporre apposito progetto tecnico/economico da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Comune.
Nel caso di esercizio, da parte del Comune, della facoltà di cui sopra, l’Appaltatore è vincolato ad eseguire le prestazioni dell’appalto a condizioni, nessuna esclusa, uguali o migliorative rispetto al contratto originario.
Per l’inizio effettivo del Servizio, il Comune, con comunicazione scritta, assegna all’Appaltatore un termine variabile da un minimo di giorni n. 3 (tre) ad un massimo di giorni n. 20 (venti), decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva o dalla diversa data indicata nella suddetta comunicazione.
La stipula del contratto potrà avvenire anche in data successiva alla consegna effettiva del Servizio, così come previsto dall’art. 11, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006 e art. 302 commi 2, 3 e 4 del Regolamento. L’aggiudicatario, pertanto, sarà obbligato a dare esecuzione al Servizio, a decorrere dalla data che gli verrà appositamente e formalmente comunicata dal Comune.
Ai fini del presente articolo si chiarisce che l’anno educativo per il Nido d’Infanzia e per la Ludoteca è composto da 11 mesi, dal 1° lunedì del Settembre e fino al 31 luglio;
L’Appaltatore, al termine della scadenza contrattuale, è tenuto, per un periodo non superiore a sei
(6) mesi, a proseguire la gestione dei servizi alle condizioni contrattuali in corso, nell’eventualità che il Comune, a quella data, non avesse concluso le operazioni di gara per la selezione del nuovo appaltatore.
ART. 4 – VARIAZIONI CONTRATTUALI
Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 311 del Regolamento, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto del presente appalto e di apportare modifiche - anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente Capitolato - alle modalità attuative del Servizio, anche in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi.
Nei casi dall’art. 311, comma 2, del Regolamento, il Comune può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente capitolato che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Capitolato senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Comune procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
Art. 5 – PIANO DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
Il servizio Nido d’Infanzia deve essere assicurato per l’intero anno, nel periodo compreso tra il 1° lunedì del mese di settembre ed il 31 luglio, dal lunedì al sabato. L’orario giornaliero dovrà prevedere un utilizzo del servizio flessibile, rispondente alle esigenze delle famiglie:
- tempo parziale - dalle h. 7:45 alle 13:00;
- tempo normale dalle 7:45 alle 16:00;
- sabato dalle 7:45 alle 13:30
Il calendario dovrà essere fissato annualmente in accordo con il Direttore dell’esecuzione.
Il piano complessivo di organizzazione del lavoro indicato nel presente articolo definisce l’assetto ed il funzionamento del servizio, stabilendo tempi e modalità di esecuzione delle attività da svolgersi da parte degli operatori, sia singolarmente che nel lavoro di gruppo.
Il piano di lavoro prevede l’articolazione dei turni di servizio.
L’Appaltatore si impegna a produrre al Direttore dell’esecuzione ad inizio d’anno, successivamente alla fase di osservazione e conoscenza dei bambini, la programmazione educativa e, trimestralmente, una relazione sull’attività svolta, nella quale dovranno essere individuati e segnalati tutti i problemi incontrati e gli strumenti per la valutazione di efficienza ed efficacia adottati, evidenziando i risultati conseguiti ed i possibili sviluppi. Dovrà essere consegnata inoltre, sempre trimestralmente, copia delle schede osservative dei bambini.
Il Servizio di Ludoteca prevede l’apertura dello spazio-gioco per tre giorni settimanali, per un totale di n. 9 ore settimanali nelle ore pomeridiane, con la possibilità, durante il periodo estivo, di articolare l’orario anche durante la fascia mattutina anche al fine di realizzare attività prettamente estive.
L’Appaltatore si impegna a produrre al Direttore dell’esecuzione, all’inizio dell’anno la programmazione delle attività e, trimestralmente la relazione sull’attività svolta. Inoltre, mensilmente dovranno essere consegnate le presenze dei bambini controfirmate dai genitori.
ART. 6 – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI
6.1 Nido d’Infanzia
Natura delle prestazioni per il Nido d’Infanzia
Per tutto il personale impiegato nel servizio è richiesto il rispetto del contratto collettivo di categoria (Cooperative o ANINSEI o altri applicabili al settore oggetto della gara) oltre a tutto quanto previsto nel successivo art. 10.
L’Appaltatore deve assicurare le seguenti figure che ricoprono i ruoli di seguito descritti, salve le diverse previsioni dettagliate nel CCNL di categoria adottato dall’Appaltatore.
Coordinatore (categoria E CCNL delle cooperative o categoria equivalente altro CCNL applicabile)
Il Coordinatore gestisce tutti i servizi del Nido d’Infanzia. Deve essere in possesso di laurea triennale in scienze dell’educazione o in scienze della formazione, o titoli riconosciuti equipollenti a quelli indicati dalla normativa vigenti, ed in possesso di esperienza documentata, maturata nell’ambito del coordinamento dei nidi d’infanzia e/o nell’ambito del coordinamento di servizi educativi per minori per un periodo non inferiore a 24 mesi.
Il Direttore dell’esecuzione si rivolgerà al Coordinatore per la gestione complessiva del personale e per ogni necessaria contestazione in merito agli aspetti organizzativi.
Il Coordinatore ha l’obbligo di comunicare al Direttore dell’esecuzione qualunque inadempienza che dovesse comportare un disagio per i bambini o eventuali contestazioni delle famiglie.
Al Coordinatore spettano, oltre ai compiti specificamente indicati in altri articoli del presente capitolato, i seguenti compiti:
• cura l’organizzazione generale del servizio;
• programma e coordina l’attività didattico-educativa;
• valuta l’efficienza e l’efficacia del servizio e propone le soluzioni utili al loro miglioramento;
• programma e realizza attività di formazione ed aggiornamento degli educatori;
• cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio, in particolare con le scuole dell’infanzia;
• sperimenta la realizzazione di servizi ed attività innovative;
• somministra due volte all’anno apposito questionario di gradimento alle famiglie.
Educatori (categoria D CCNL delle cooperative o categoria equivalente di altro CCNL applicabile) Ai bambini frequentanti il servizio Nido d’Infanzia devono essere garantite tutte le prestazioni del personale educativo secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di requisiti riguardanti il personale e specificatamente dal Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23, dalla delibera G.R. n. 62/24 del 14/11/2008 e della Delibera di
G.R. n.28/11 del 19/06/09 (rapporto 1/5 per bambini compresi nella fascia d’età 3/12 mesi; rapporto 1/8 per bambini compresi nella fascia d’età 12/24 mesi e rapporto 1/10 per bambini compresi nella fascia d’età 24/36 mesi) con esclusione del personale addetto all’igiene degli ambienti.
L’Educatore deve essere in possesso della laurea triennale in scienze dell’educazione o in scienze della formazione e/o di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello indicato dalla normativa vigente. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale sopraccitato valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione in servizio.
Così come indicato nella citata delibera G.R. n. 62/24 del 14/11/2008 e della Delibera di G.R. n.28/11 del 19/06/09, sono fatte salve, in particolare, le disposizioni, sugli educatori senza titolo previste dall’art. 13, comma 11, della L.R. 21 aprile 2005 e le modifiche del Piano socio- assistenziale 1999-2001 (approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 31.05.2001) che prevedono che può svolgere ad esaurimento le mansioni di educatore il personale in servizio, in qualità di socio o dipendente, presso cooperative sociali che da almeno 5 anni svolge tale compito. Gli Educatori necessari per l’espletamento del servizio dovranno essere inoltre in possesso di esperienza documentata, maturata nell’ambito dei nidi d’infanzia e/o nell’ambito di servizi educativi per minori per un periodo non inferiore a 24 mesi.
Tutto il personale educativo indicato deve essere indirizzato e sostenuto dal Coordinatore. Xxxx Xxxxxxxxx, guidati dal Coordinatore, spettano i seguenti compiti:
• curare lo sviluppo psico-fisico ed affettivo e sociale del minore affidatogli;
• collaborare con i genitori sostenendoli nel loro compito educativo e scambiando ogni utile informazione al fine di dare continuità al processo educativo, promuovere la loro partecipazione alla programmazione ed alla realizzazione delle attività;
• collaborare con il Coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle attività didattiche ed educative, nonché nella verifica dei risultati;
• compilare le schede osservative dei bambini, avvalendosi quando necessario di consulenze specialistiche;
• prestare sostegno al gruppo di bambini e bambine affidatogli curandone le relazioni affettive, lo sviluppo delle capacità espressive, comunicative e di socializzazione, l’incolumità, l’igiene personale, l’alimentazione e quant’altro è ritenuto necessario per uno sviluppo psico-fisico affettivo armonico.
Organizzazione del servizio
La vita dei bambini frequentanti il Nido d’Infanzia deve essere organizzata sulla base di criteri che consentano di contemperare le esigenze dettate dalla natura a carattere comunitario della struttura e le esigenze degli stessi bambini. Il rispetto delle esigenze personali deve essere garantito dalla predisposizione, di un progetto educativo, redatto e discusso dallo staff professionale (coordinatore e gruppo educativo) in accordo con la famiglia. Per ciascun bambino deve essere compilata una scheda osservativa contenente tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del progetto educativo ed, attraverso l’osservazione ed il monitoraggio, gli operatori dovranno verificare la crescita psico-fisica del bambino e la validità del piano proposto. La giornata-tipo deve essere quindi strutturata in modo tale da comprendere spazi e tempi organizzati di vita collettiva e, nel contempo, attitudini ed esigenze del singolo bambino, al fine di preservare ed ottimizzare la sfera delle autonomie individuali, il benessere ed il grado di soddisfazione soggettivo del minore, alla luce degli obiettivi posti nel Progetto educativo.
6.2 Ludoteca
Natura delle prestazioni
Le famiglie dei minori interessati possono presentare al Servizio Sociale o presso la sede della Ludoteca formale richiesta di iscrizione compilando apposita scheda.
Il Comune provvederà, in caso di esubero delle domande, a suddividere gli utenti in gruppi di massimo 13 minori che potranno frequentare a turno lo spazio-gioco.
I locali per lo svolgimento delle attività verranno messi a disposizione direttamente dal Comune di Alghero.
Restano a carico dell’Appaltatore, per l’espletamento delle attività di ludoteca, i costi di gestione dei locali (energia elettrica, acqua, pulizia, etc.), la fornitura del necessario materiale di consumo, le spese relative alla manutenzione ordinaria dei locali e tutto quanto occorra a prestare regolarmente il servizio.
Restano a carico del Comune di Alghero, la fornitura degli arredi e le spese relative alla manutenzione straordinaria dei locali in cui si svolge il servizio.
ART. 7 - SERVIZIO PRODUZIONE PASTI PER IL NIDO D’INFANZIA
Natura della prestazioni
Le prestazioni si sostanziano nella preparazione dei pasti compreso l’acquisto e l’adeguata conservazione nella dispensa e nelle celle frigorifere delle derrate alimentari necessarie, la distribuzione delle pietanze, la pulizia delle attrezzature e degli ambienti.
La consegna della carne, del pesce e dei freschi dovrà avvenire nei giorni di effettivo consumo di questi ultimi come da tabella dietetica allegata (Allegato A) e nessun alimento dovrà essere conservato per i giorni successivi. La consegna del pane dovrà essere quotidiana, mentre la consegna della frutta dovrà avvenire almeno trisettimanalmente.
La preparazione dei pasti giornalieri prevede pranzo e merenda, il rispetto di diete particolari, temporanee o permanenti, su prescrizione del pediatra, per singoli bambini.
L’impresa predisporrà i pasti nel rispetto della tabella dietetica approvata dall’ufficio Igiene degli alimenti.
I menù privilegeranno l’utilizzo di frutta e verdure fresche e di stagione. Gli orari indicativi dei pasti sono quelli riportati nel presente articolo.
I suddetti orari sono da intendersi come orari d’inizio della somministrazione, che deve avvenire nel rispetto delle esigenze e dei tempi di vita dei bambini.
La distribuzione nelle sezioni deve avvenire mediante l’impiego degli appositi carrelli. L’allestimento dei pasti prevede anche la quotidiana pulizia di tutta l’attrezzatura utilizzata e degli ambienti, nonché pulizie periodiche di celle frigorifere, dispensa, pareti, porte, scaffalature, armadio frigorifero, ufficio, cappe.
Dotazione di personale
Il servizio necessita, quantomeno, dell’impiego del seguente personale:
- n. 1 cuoco (categoria C1 – Contratto collettivo nazionale delle cooperative o categoria equivalente di altro contratto collettivo applicabile);
- n. 1 aiuto-cuoco (categoria B1 – Contratto collettivo nazionale delle cooperative o categoria equivalente di altro contratto collettivo applicabile).
Il personale necessario per l’espletamento del servizio produzione pasti (1 cuoco + 1 aiuto cuoco) dovrà essere in possesso di esperienza maturata nell’ambito del servizio mensa del Nido d’infanzia e/o nel servizio mensa della scuola dell’infanzia e/o nell’ambito di servizi mensa di strutture socio- assistenziali residenziali, per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Organizzazione del servizio
L’Appaltatore deve somministrare tutti i giorni ai bambini frequentanti il Nido il pranzo e la merenda.
Per la preparazione di pasti, l’Appaltatore dovrà utilizzare la cucina presente nei locali del Nido d’Infanzia che sarà a tal fine messa a disposizione dell’Appaltatore.
La preparazione e la cottura dei pasti avverrà con sistemi tradizionali (fresca cottura). E’ conseguentemente esclusa la somministrazione di cibi e alimenti precotti.
La somministrazione dei pasti comporta lo svolgimento quotidiano delle seguenti prestazioni:
- preparazione pasti (in base alla tabella dietetica approvata dall’ufficio Igiene degli alimenti per il Nido d’infanzia);
- distribuzione delle pietanze utilizzando le apposite stoviglie;
- pulizia delle attrezzature e degli ambienti;
- lavaggio e rigoverno stoviglie. La preparazione dei pasti comporta:
- l’osservanza del menù giornaliero approvato dall’ufficio igiene degli alimenti dell’A.U.S.L.;
- acquisto delle derrate alimentari necessarie secondo le caratteristiche merceologiche consone per l’alimentazione dei bambini e loro adeguata conservazione;
- l’osservanza di diete particolari, temporanee o permanenti, su prescrizione medica. I pasti devono essere serviti indicativamente ai seguenti orari:
- pranzo ore 11,00;
- merenda ore 14,15;
La somministrazione dei pasti comporta altresì la pulizia dell’attrezzatura e degli ambienti utilizzati, secondo le seguenti modalità:
- tutte le attrezzature fisse e mobili, il pentolame e le stoviglie vanno rigovernati con idonei prodotti detergenti e/o disinfettanti al termine della somministrazione del pasto;
- il locale cucina, compresi gli scarichi, va pulito, così come previsto dal Piano di autocontrollo del Nido di cui al d.lgs. 155/1997 a cura dell’Appaltatore, tutti i giorni con idonei prodotti detergenti e/o disinfettanti al termine della giornata lavorativa.
L’Appaltatore deve garantire la presenza di personale esperto nella preparazione dei cibi e deve individuare il soggetto responsabile del servizio produzione pasti incaricato anche dell’attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato.
In ogni caso, il Comune, direttamente o mediante propri incaricati, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di verificare lo svolgimento del servizio di ristorazione e/o effettuare controlli di qualità, anche mediante analisi microbiologiche e/o chimiche delle derrate alimentari e/o di campioni di pietanze confezionate.
Parimenti, l’Appaltatore deve adeguare l’organizzazione del servizio alla normativa vigente in materia, esonerando l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità in caso di irregolarità riscontrate a seguito di ispezioni operate dagli enti preposti (NAS, Azienda U.S.L., ecc.) e provvederà all’applicazione delle procedure HACCP ai sensi della normativa vigente per garantire la sicurezza degli alimenti nelle attività di ristorazione collettiva.
ART. 8 – SERVIZI COMPLEMENTARI
Nel Nido d’Infanzia dovranno essere garantiti quotidianamente ulteriori servizi, complementari rispetto alle principali attività assistenziali e socio-educative rivolte al bambino.
Si tratta di servizi di fondamentale importanza per l’erogazione del servizio complessivamente inteso e per il funzionamento della struttura, e più precisamente:
- servizio di pulizia e di monitoraggio degli infestanti;
- servizio di lavanderia, guardaroba e stireria.
Nella Ludoteca si dovrà assicurare il servizio di pulizia degli spazi e delle attrezzature ricreative quotidianamente.
SERVIZI DI PULIZIA E DI MONITORAGGIO DEGLI INFESTANTI
Nido d’Infanzia
Natura delle prestazioni
Le attività di pulizia devono garantire il decoro complessivo dell’edificio e l’igiene d’ogni spazio della struttura nel rispetto di quanto previsto dal manuale di autocontrollo adottato ai sensi del d.lgs. n. 155/1997.
L’impostazione del servizio deve raccordarsi con l’organizzazione delle attività assistenziali, ma deve prevedere l’impiego di personale autonomo e completamente dedito esclusivamente alle prestazioni di pulizia.
L’Appaltatore deve fornire anche il materiale necessario allo svolgimento del servizio, privilegiando l’utilizzo, ove possibile, di materiale monouso: strofinacci, panni, scope, spazzoloni, spugne, detersivi, disinfettanti, detergenti e qualsiasi altro materiale necessario per le pulizie, sacchi del pattume, rotoli grandi di carta asciugamani per i bagni comuni, rotoli di carta igienica morbidissima per i bagni dei bambini e degli spogliatoi del personale e della cucina, detergente liquido in ciascun bagno.
Le pulizie convenzionali sono svolte quotidianamente e, se necessario, anche più volte al giorno, e riguardano gli ambienti destinati alle attività dei bambini (gioco, pranzo, riposo, servizi igienici, aula per attività didattiche e psicomotorie) e tutti gli ambienti comuni.
L’igiene ambientale richiede le seguenti operazioni: umidificare, spazzare, lavare con panno e idoneo prodotto detergente e/o disinfettante i sanitari, i pavimenti e, all’occorrenza, le porte e le pareti, pulire con panno e idoneo prodotto i davanzali, i caloriferi, i mobili, gli arredi e quanto necessita; trasportare i sacchi della spazzatura nell’apposito cassonetto.
La pulizia delle sale da pranzo comprende anche le operazioni d’apparecchiatura dei posti a tavola per i servizi pranzo e merenda, e la distribuzione delle pietanze con gli appositi carrelli.
Gli interventi di pulizia non devono interferire con lo svolgimento delle attività socio-educative e non devono essere di disturbo alle esigenze di riposo dei bambini.
Al termine della somministrazione di ciascun pasto occorre provvedere alla pulizia delle sale e degli ambienti di cucina, compreso il lavaggio e il rigoverno delle stoviglie.
Le pulizie periodiche sono svolte almeno una volta al mese per i vetri, le pareti, ed almeno due volte all’anno per lampadari e punti luce, tapparelle e cassonetti, piastrellatura dei bagni, pulizia dei ripostigli, nonché periodica sanificazione di spazi e ambienti ove necessario.
L’Appaltatore deve inoltre garantire il servizio di monitoraggio degli infestanti e deve provvedere a far eseguire, con cadenza semestrale, la disinfestazione interna ed esterna da ditta autorizzata.
Ludoteca
Il servizio prevede l’impiego di n. 1 addetto alla pulizia degli ambienti e delle attrezzature nelle giornate di in cui il servizio è aperto ( n.3 volte alla settimana).
SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA PER IL NIDO D’INFANZIA
All’interno del Nido d’Infanzia il servizio di lavanderia e guardaroba assume un particolare significato al pari di altri servizi di natura alberghiera che contribuiscono a salvaguardare la dignità e il rispetto delle esigenze dei bambini.
Il servizio prevede in generale le funzioni di lavaggio, stiratura, mantenimento e cura della biancheria piana, dei bavaglini e dei grembiulini dei bambini, il lavaggio di giocattoli, di cuscini, tappeti e materassi in plastica utilizzati per le attività.
Il servizio dovrà essere garantito quotidianamente e dovrà essere eseguito così come previsto dal piano di sanificazione del manuale di autocontrollo del Nido d’Infanzia. Il servizio dovrà comprendere inoltre attività di rammendo e cucitura.
Dotazione del personale
Il servizio prevede l’impiego di personale generico, addetto alla pulizia degli ambienti. L’Appaltatore dovrà garantire la presenza di n. 4 (quattro) generici (categoria A – Contratto collettivo nazionale delle cooperative o categoria equivalente di altro CCNL applicabile) cioè uno per ogni unità funzionale minima (piccoli, medi e grandi) e per la pulizia degli ingressi, dei corridoi, dell’ufficio del coordinatore, e di tutti gli altri spazi destinati ai servizi generali (magazzino, ripostiglio, lavanderia, spogliatoio del personale etc.).
Organizzazione del servizio
Sono comprese nel servizio:
A. Pulizie convenzionali
B. Pulizie periodiche e di sanificazione ambientale
C. Apertura, areazione e chiusura dei locali
D. Espletamento dei servizi di anticamera e regolazione di accesso al pubblico.
ART. 9 – FORNITURE
Per il regolare svolgimento e funzionamento del servizio di gestione del Nido d’Infanzia e dei servizi connessi, l’Appaltatore deve provvedere all’approvvigionamento delle seguenti forniture:
• derrate alimentari comprendenti anche carni fresche, frutta, verdura, pane ed acqua;
• detergenti, prodotti ed attrezzature per la pulizia e sanificazione degli ambienti (panni, scope, spazzoloni, spugne, detersivi, disinfettanti, detergenti e qualsiasi altro materiale necessario per le pulizie, saponette profumate o detergente liquido);
• prodotti parafarmaceutici e per l’igiene personale dei bambini (sapone neutro, crema, talco rotoli estrazione centrale, guanti monouso, lenzuolino monouso, etc);
• Piccolo materiale ludico-pedagogico.
ART. 10 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE
Disposizioni generali
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio socio educativo del Nido di infanzia e della Ludoteca con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
Il Comune si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
Dotazione minima di personale e requisiti
Tutto il personale attualmente impiegato nel Nido d’Infanzia e della Ludoteca dovrà essere occupato dall’Appaltatore in qualità di dipendente o di socio lavoratore, fatte salve figure professionali, che, ai sensi della vigente legislazione, possono essere inquadrate come lavoratori autonomi.
I requisiti del Coordinatore e degli Educatori sono quelli stabiliti con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 62/24 del 14/11/08, n.20/9 del 28/04/09 e n.28/11 del 19/06/09 e quelli di cui all’art. 6 del presente capitolato.
Per quanto riguarda il personale addetto al servizio di produzione pasti ed il personale addetto ai servizi complementari è richiesta apposita qualifica ed un’esperienza almeno annuale maturata nell’ambito di un nido, di strutture per l’infanzia o nell’ambito di strutture socio-assistenziali.
Il titolo professionale, la qualifica e l’esperienza del singolo operatore indicato a prestare servizio presso il Nido d’Infanzia e la Ludoteca dovranno essere dimostrati in sede di gara, con autocertificazione resa dall’interessato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum professionale, debitamente controfirmato dal Legale rappresentante dell’Impresa di riferimento.
Data la delicatezza del rapporto educatore-utente, qualora il Comune dovesse accertare la oggettiva non idoneità di qualunque operatore compreso il Responsabile, l’Appaltatore si impegna alla sostituzione tempestiva dello stesso, con altro personale idoneo.
Nel caso in cui l’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio debba inserire nella struttura nuovo personale, in aggiunta a quello presente, dovrà darne comunicazione scritta con debito anticipo al Comune.
Il personale assente per ferie, malattia, scioperi od altro motivo, dovrà essere tempestivamente sostituito da personale con pari requisiti.
L’Appaltatore è tenuto a dotare i propri operatori delle divise di lavoro.
Gli operatori sono tenuti ad indossare per l’intero periodo di permanenza nel Nido d’Infanzia la propria divisa ben pulita ed ordinata.
Tutti gli operatori, compresi eventuali volontari, sono tenuti a portare sempre in maniera ben visibile il cartellino di riconoscimento comprendente: denominazione dell’Amministrazione (Comune di Alghero), denominazione/ragione sociale dell’Appaltatore, foto, nome cognome e qualifica dell’operatore.
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la totale copertura dei turni di servizio, anche nei casi in cui il personale, per impedimenti imprevisti, non possa svolgere il proprio turno di lavoro.
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a garantire la continuità del servizio, anche in caso di sciopero, provvedendo alla sostituzione degli operatori entro il limite massimo di due ore e garantendo in ogni modo la copertura del Servizio mediante il prolungamento del turno precedente.
Qualora vengano impiegati volontari essi devono svolgere la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali; l’Appaltatore deve essere comunque autorizzato dal Direttore dell’esecuzione a trasmettere periodicamente l’elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo.
Le collaborazioni dei volontari non incidono con le dotazioni organiche richieste. Sono inoltre posti a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi:
a) mettere a conoscenza il proprio personale delle modalità di svolgimento dell’appalto;
b) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
c) comunicare al Direttore dell’esecuzione i nominativi delle persone in ferie e degli operatori che le sostituiscono.
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, compresi quelli infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell’Appaltatore, il quale ne è unico responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti del Comune. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare all’Appaltatore, ai suoi dipendenti, a terzi nell’esecuzione del servizio.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare presso gli uffici assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.
ART. 11 – OBBLIGHI DEL PERSONALE
Tutto il personale impegnato nell’espletamento dei servizi, oggetto del presente appalto, dovrà:
- uniformarsi ed adeguarsi al Regolamento comunale del Nido, alle norme generali e alle disposizioni stabilite dal Comune di Alghero per il regolare e corretto svolgimento dell’attività;
- attenersi a tutte le norme di sicurezza sul lavoro;
- svolgere tutte le attività di propria competenza in ottemperanza alle vigenti normative in materia di tutela della privacy e consenso informato con particolare riferimento al d.lgs. n. 196/2003;
- rispettare le norme igieniche previste dalle disposizioni legislative vigenti, in particolare curando la pulizia della propria persona;
- disporre di tesserino di riconoscimento da applicare al vestiario;
- indossare divisa da lavoro, calzature anatomiche e copricapo conformi alle prescrizioni della vigente normativa in materia igienico-sanitaria ed antinfortunistica, da utilizzare esclusivamente durante le ore di servizio mantenendone lo stato decoroso;
- tenere un comportamento ed un contegno riguardoso e corretto, adeguato all’ambiente in cui è inserito, evitando di arrecare intralcio e disturbo agli altri operatori;
- usare la massima attenzione e precisione nella registrazione di tutto ciò che di importante accade con riguardo ad ogni singolo bambino (condizioni di salute, alimentazione, igiene, socializzazione, etc.);
- tenere in ordine gli strumenti di lavoro, conservare con cura e diligenza il materiale e le attrezzature utilizzate e riporlo negli appositi luoghi di ricovero, mantenere in ordine e pulito il luogo di lavoro;
- aggiornare le schede di osservazione dei bambini con una cadenza almeno bimestrale;
- fornire la necessaria collaborazione per la redazione e l’utilizzo di strumenti funzionali ad accrescere il livello di qualità e di trasparenza del servizio (es. Carte dei Servizi o questionari di soddisfazione);
- fornire i dati necessari all’effettuazione del controllo di gestione (scheda osservativa per ogni singolo bambino nonché con l’indicazione degli obiettivi raggiunti, delle strategie operative utilizzate, delle criticità incontrate e dei risultati raggiunti).
ART. 12 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte del presente appalto devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri specifici previsti dalla vigente normativa in materia, dal presente Capitolato e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato sono interamente a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore svolge il Servizio con le proprie capacità organizzative ed in condivisione con il Direttore dell’esecuzione, avvalendosi di personale dotato delle caratteristiche professionali offerte in gara e che non potranno, comunque, risultare inferiori a quelle minime indicate nel presente Capitolato.
Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all’Appaltatore, il quale è ritenuto l’unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente atto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’Appaltatore indicherà il proprio rappresentante che costituirà l’interlocutore nei confronti del Comune per tutto ciò che attiene all’esecuzione del contratto, svolgendo altresì, in collaborazione con il Coordinatore, tutte le funzioni di coordinamento previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Tale rappresentante non può essere un operatore impiegato nella realizzazione dei servizi nel Nido d’infanzia e Ludoteca.
L’Appaltatore è tenuto nel rapporto con gli utenti dei servizi oggetto del presente appalto, a comunicare la propria qualità di Appaltatore; a tal fine, in tutte le comunicazioni rivolte agli utenti, nonché nei cartellini di riconoscimento degli operatori ed in ogni altra manifestazione destinata agli utenti o comunque resa pubblica, la denominazione/ragione sociale dell’Appaltatore deve essere sempre preceduta o accompagnata dalla denominazione “Comune di Alghero”, secondo modalità concordate con il Comune.
ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga:
a) ad eseguire e realizzare il Servizio secondo le modalità e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta presentata in sede di gara;
b) a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori in numero non inferiore a quello fissato nel presente Capitolato;
c) a garantire che i propri operatori impiegati nel servizio si attengano all’articolazione e suddivisione del lavoro così come preventivamente stabilito nei piani di lavoro e concordato con il Direttore dell’esecuzione;
d) a garantire, in ogni caso, compreso quello di sciopero, la continuità del servizio di gestione del Nido d’Infanzia e della Ludoteca, assicurando in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti, compreso il Coordinatore, attraverso la piena e pronta disponibilità degli operatori necessari per mantenere il rapporto di operatori/bambini indicato nei precedenti articoli ed il coordinamento del personale.
e) a farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti, attraverso la dichiarata disponibilità a farli partecipare a momenti formativi e corsi di aggiornamento;
f) a dotarsi della strumentazione e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, che devono essere a disposizione all’atto della consegna del Servizio;
g) a riconsegnare al termine del contratto le attrezzature, gli impianti tecnologici, i macchinari, gli utensili e tutti i beni, nella medesima quantità e condizione, fatta salva l’usura fisiologica, al momento del ricevimento come da inventario della struttura;
h) a rispettare e far rispettare le norme contenute nel vigente Regolamento del Nido di Infanzia, approvato con delibera n.18 del 16/05/12;
i) a partecipare a riunioni programmate con il Direttore dell’esecuzione;
j) a lasciare al Comune, al termine dell’appalto, le dotazioni strumentali acquistate per il miglioramento del servizio durante il periodo di gestione, salvo diverso accordo tra le parti;
k) a provvedere agli adempimenti necessari per il rispetto della normativa Antimafia;
l) ad assumere gli oneri relativi al pagamento delle utenze gasolio, acqua, elettricità, telefono, canone radiotelevisivo, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani.
L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a favorire i processi di verifica producendo, insieme alle fatture relative alla gestione dei servizi, anche la seguente documentazione con la periodicità di seguito descritta:
• all’inizio dell’anno educativo, successivamente all’inserimento dei bambini, programmazione attività didattiche ed educative;
• con cadenza mensile - dichiarazione relativa al personale impiegato, monte-ore realizzato, figure professionali e relativo impegno, turnover e regolarità contributiva; rendiconto delle spese sostenute;
• con cadenza mensile la presenza dei bambini;
• con cadenza trimestrale – relazione dove verranno individuate e segnalate le difficoltà incontrate, dove verranno individuati gli strumenti per la valutazione di efficienza ed efficacia adottati, evidenziando i risultati conseguiti ed i possibili sviluppi;
• con cadenza trimestrale aggiornamento schede osservative dei bambini;
• relazione finale.
Il Comune, ai sensi del d.lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui disporrà ai fini dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei medesimi dati, fornirà all’Appaltatore tutte le prescrizioni relative al ruolo di responsabile.
L’Appaltatore individua a sua volta gli operatori utilizzati per l’esecuzione dei servizi quali “incaricati” del trattamento dei dati personali ai del d.lgs n. 196/2003 e si adopera affinché questi ultimi rispettino la normativa vigente in materia e le prescrizioni impartite dal titolare.
L’Appaltatore deve farsi carico della dotazione di tutti i materiali, apparecchiature e prodotti necessari per la realizzazione di tutti i servizi prestati, ai sensi del presente appalto, nell’ambito della struttura, anche ove non specificamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
In tal senso deve indirizzare le proprie scelte secondo gli orientamenti più moderni in materia, sia al fine di garantire interventi di qualità per gli utenti, sia al fine di tutelare e favorire l’operatività del personale impiegato.
L’Appaltatore, inoltre, deve farsi carico anche dell’adeguamento e sostituzione di detta strumentazione, nonché di fornire al personale le necessarie informazioni.
In ogni caso, le indicazioni, circa i materiali, attrezzature, mezzi necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che l’Appaltatore si impegna a fornire, saranno impartite dal coordinatore sulla base delle effettive necessità, espresse dall’utenza e relative all’efficace gestione del Nido d’infanzia e della Ludoteca, e registrate dal competente personale dipendente dell’impresa stessa.
L’Appaltatore garantirà che tutta la fornitura sia conforme alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia; inoltre, provvederà a fornire e consegnare al Comune, le schede tecniche e di sicurezza, nonché tutta la documentazione comprovante la conformità alle vigenti normative.
ART. 14 – ONERI A CARICO DEL COMUNE E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Gli oneri a carico del Comune sono i seguenti:
a) vigilanza e controllo, attraverso gli organi tecnici della A.S.L., delle condizioni igienico- socio-sanitarie del Nido d’infanzia e della Ludoteca;
b) redazione della graduatoria dei bambini, per il solo Nido, con divieto per l’Appaltatore di apporvi modifiche o integrazioni ed inserimento nuovi bambini;
c) aggiornamento del Regolamento interno di funzionamento del servizio;
d) determinazione e riscossione rette per il solo Nido;
e) assegnazione dei locali, attrezzature ed arredi, a titolo di comodato d’uso, secondo le modalità previste dagli artt. 1803-1809, escluso il 1806 del cod. civ. per il solo tempo di durata dell’appalto;
f) fornitura arredi, grandi attrezzature, biancheria piana (compresi i bavaglini) e grandi giochi;
g) esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, previa verifica periodica degli impianti, sempre che i danni da riparare non siano da imputare a negligenza dell’Appaltatore; all’atto della consegna delle strutture interessate dall’appalto, le Parti sottoscriveranno apposito verbale di consistenza delle strutture medesime e dei beni mobili che, alla scadenza del contratto, dovranno essere restituiti al Comune nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il logorio determinato dal normale uso degli stessi;
h) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
i) oneri relativi al miglioramento, sostituzione, addizione ed ampliamento degli impianti delle strutture e dei loro componenti;
j) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
k) espletamento di pratiche burocratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni concessioni e licenze per l’esercizio delle attività connesse alla destinazione delle strutture;
l) costi relativi alla copertura assicurativa dell’immobile che ospita il Nido d’infanzia.
Il Comune provvede, a mezzo del Direttore dell’esecuzione, al controllo della gestione, a tenere costanti rapporti con l’Appaltatore, a collaborare alla conduzione della stessa struttura. Il Direttore
dell’esecuzione curerà, di concerto con l’Appaltatore, il buon andamento del Nido D’infanzia e della Ludoteca.
Al Direttore dell’esecuzione sono riconosciute ed attribuite le seguenti competenze:
- il compito di assicurare lo sviluppo della qualità del servizio e della qualità di vita del bambino attraverso:
▪ l’individuazione degli “standard” di riferimento complessivi e di singola attività e la promozione di atteggiamenti e comportamenti professionali conseguenti;
▪ la partecipazione attiva degli operatori ai diversi livelli;
▪ l’individuazione di soluzioni migliorative delle prestazioni all’utenza;
▪ il confronto con le strutture omologiche;
▪ il controllo del rispetto dei parametri di qualità definiti;
- il compito di gestire l’ingresso dei bambini sulla base dei criteri e delle prassi definiti dal Comune, delle priorità contingenti e della compatibilità domanda/offerta di servizio (coerenza fra bisogni del bambino e interventi realizzabili dalla struttura);
- il compito di assicurare l’elaborazione, attivando tutte le professionalità necessarie, della programmazione educativa attraverso la promozione e lo sviluppo dell’integrazione professionale, organizzativa e operativa fra i diversi ruoli e settori della struttura, con particolare riferimento alle professionalità educative concordando con queste ultime competenti metodi di lavoro interdisciplinari (programmi integrati, riunioni, comitati, gruppi di progetto…) e specifici momenti di formazione al lavoro;
- il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti di integrazione informativa, professionale e ove possibile, organizzativo-operativa con il sistema dei servizi socio-sanitari della zona (rete dei servizi), in particolare con quelli operanti nel settore minori, con le organizzazioni del volontariato e con tutti gli enti e le istituzioni interessate;
- la promozione dell’immagine del servizio, realizzando una gestione trasparente e aperta all’esterno, divulgando le attività e i risultati prodotti, partecipando a iniziative specifiche in materia di crescita del bambino e promuovendone delle proprie;
- il compito di garantire il rispetto della disciplina interna segnalando agli organismi competenti eventuali violazioni.
Nello specifico il Direttore dell’esecuzione in base alle sue specifiche competenze:
- accoglie le richieste d’inserimento al Nido d’infanzia e alla Ludoteca;
- stabilisce la retta di contribuzione al costo del servizio Nido in base alle disposizioni stabilite dal Comune;
- predispone la programmazione di incontri periodici con le famiglie in sinergia con il gruppo di lavoro dell’Appaltatore;
- cura, insieme all'Appaltatore l’organizzazione del Servizio;
- programma, insieme all’Appaltatore, le attività educative;
- valuta l’efficienza e l’efficacia del Servizio;
- cura i rapporti con le famiglie;
- cura i rapporti con le altre istituzioni;
- vigila che l’Appaltatore attui correttamente la tabella dietetica prescritta dalla Azienda Sanitaria locale;
- tiene i rapporti con l’utenza in tutti quei casi in cui si verificano problemi per la soluzione dei quali l'affidatario per qualsiasi motivo non abbia potuto operare;
- verifica che il presente Capitolato Speciale d’Appalto venga puntualmente rispettato, in ogni sua parte.
Il Comune si riserva, attraverso il Direttore dell’esecuzione, la possibilità di effettuare verifiche giornaliere e momenti di verifica a cadenza periodica strutturati ed articolati secondo le specifiche
esigenze del momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo all’Appaltatore, e comunque orientati ai seguenti principi:
- mantenimento. degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente;
- verifiche “in itinere” finalizzate a valutare i risultati in termini di efficienza ed efficacia;
- verifiche al fine di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo all’Appaltatore, anche relativamente al personale impiegato nei servizi.
ART. 15 – OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE.
L’Appaltatore è:
- obbligato ad applicare al personale impiegato nel Servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene sul lavoro, anche nel caso che l’Appaltatore non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro;
- tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di future in materia di assunzione di personale;
- responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Comune e, comunque, si impegna espressamente a mantenere indenne da ogni conseguenza il Comune.
ART. 16 – SCIOPERI – CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
Per la particolare natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, il Servizio é da ritenersi pubblico ed essenziale ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 146/90, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro che si viene ad instaurare, con conseguente necessità di garantire la continuità delle prestazioni all’interno della struttura interessata nel periodo dell’appalto.
E’ consentito all’Appaltatore di esercitare il diritto di sciopero - con un preavviso scritto minimo di 7 (sette) giorni - solo in caso di astensione dal lavoro per l’intera giornata da parte del personale impegnato nelle attività tutelari, infermieristiche, fisioterapiche, ausiliare, complementari, impegnandosi comunque a garantire l’erogazione del servizio ai bambini frequentanti il Nido d’Infanzia, in quanto indispensabile e non suscettibile di interruzione.
In tutti gli altri casi (sciopero inferiore alla giornata oppure sciopero che si protrae per più di una giornata), l’astensione é ammissibile per la sola quota di personale non impegnata a garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’appalto. In tal caso, ove l’esercizio del diritto di sciopero dovesse, comunque, creare dei disagi all’utenza, l’Appaltatore é tenuto ad avvisare il Comune con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’Appaltatore e del Comune che gli stessi non possono evitare con l’esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.
ART. 17 – OBBLIGHI ASSICURATIVI.
L’Appaltatore assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esercizio del Servizio, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è responsabile dei danni che possono subire persone e cose, all’interno o fuori dei locali del Nido d’Infanzia, per fatti od attività connessi con l’esecuzione del Servizio.
L’Appaltatore è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi appartenenti durante l’esecuzione del Servizio, nonché dei danni arrecati a persone o cose appartenenti, direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa; a tale titolo, l’Appaltatore è obbligato a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa o molestia e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi.
L’Appaltatore è tenuto a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone, animali e cose), con un massimale, per sinistro, non inferiore ad € 3.000.000,00, per danni alle persone, e non inferiore ad € 1.500.000,00 per danni ad animali e cose.
Il contratto di assicurazione deve prevedere che la compagnia assicurativa provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione, da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l’eventuale richiesta di risarcimento danni.
Le predette coperture assicurative devono essere attivate e garantite anche per i volontari qualora presenti.
Tale polizza assicurativa deve contenere i seguenti elementi e condizioni contrattuali:
- l’elenco delle attività affidate in appalto;
- l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile derivante dalla conduzione e manutenzione della struttura ed area messa a disposizione;
- l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile che possa derivare all’Appaltatore per fatti connessi dagli utenti dei servizi, nonché da volontari eventualmente utilizzati per l’esecuzione del Servizio;
- la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune qualora fosse chiamato a rispondere, in qualità di committente, di danni cagionati a terzi e prestatori di lavoro dell’ Appaltatore;
- gli utenti dei servizi, nonché gli eventuali volontari devono essere considerati terzi ai fini della copertura assicurativa.
Qualora l’Appaltatore dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato ai sensi dell’art. 37, d.lgs. n. 163/2006, la polizza assicurativa RCT deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte.
In ogni caso, copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della firma del relativo contratto di appalto.
ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA.
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, l’Appaltatore dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, con scadenza alla fine del semestre successivo a quella prevista per il termine del contratto.
Qualora il Comune dovesse escutere, anche solo in parte, la cauzione, questa dovrà essere integrata a cura dell’Appaltatore, che dovrà provvedervi, a propria cura e spese, entro e non oltre i successivi 15 giorni.
Il Comune potrà escutere la cauzione anche in caso di esecuzione in danno dei servizi.
E’ facoltà del Comune adeguare l’importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di ripetizione del Servizio l’importo di cui sopra dovrà essere integrato o, comunque, dovrà essere prorogata la validità della cauzione.
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, comunque, non fosse stata regolarmente reintegrata dall’Appaltatore.
ART. 19 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – REVISIONE PREZZI
Per lo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato, il Comune corrisponderà all’Appaltatore il compenso omnicomprensivo, corrispondente a quello offerto in sede di gara.
Tale compenso sarà pagato a rate mensili posticipate, in ragione di un undicesimo di quello annuo offerto in gara e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni, previa presentazione di fattura, corredata dal rendiconto sull’andamento del servizio
La liquidazione sarà effettuata previa attestazione di regolare esecuzione.
In caso di ritardato pagamento l’Appaltatore sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell’espletamento del Servizio.
Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato, a discrezione insindacabile del Comune, l’importo delle penali, eventualmente irrogate all’Appaltatore, non necessariamente a titolo di penale, per accertate irregolarità nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
Parimenti il corrispettivo contrattuale potrà essere aggiornato, per la parte relativa al costo del personale, indicato dall’Appaltatore in sede di gara, esclusivamente nel caso in cui le relative tariffe orarie del personale dovessero subire variazioni e/o modifiche ad opera di disposizioni legislative nazionali e/o regionali.
Per tutta la durata contrattuale, il corrispettivo indicato in sede di gara, da intendersi omnicomprensivo di tutti gli adempimenti inerenti ai servizi affidati all’appaltatore, resta fisso ed immodificabile.
Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di appalto.
Successivamente con validità a partire dal mese di settembre del secondo anno educativo, i prezzi potranno essere aggiornati, previa espressa richiesta dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.115 del d.lgs 163/2006, sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art.7, comma 4, lett.c) del medesimo d.lgs.163/2006 o in mancanza il parametro di riferimento sarà la media aritmetica degli indici mensili dei dodici mesi precedenti il mese previsto per l’adeguamento. L’indice di riferimento sarà l’Indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).
In qualunque caso, la revisione in aumento dei prezzi contrattuali sarà presa in considerazione a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore e, se accordata, non potrà avere decorrenza anteriore alla data di ricevimento della richiesta stessa.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare ed a far osservare alla filiera di imprese gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2006.
ART. 20 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall’Appaltatore, il quale lo manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, pertanto, il Comune stesso.
In caso di violazione delle norme di sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), la responsabilità dell’Appaltatore è proporzionalmente ridotta in relazione ad eventuali inadempienze del Comune ed alla sua messa in mora, in forma scritta, da parte dell’appaltatore.
L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’appaltatore da parte di Società Assicuratrici. Nel caso in cui l’Appaltatore provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso da parte del Comune, quest’ultimo risponderà, eventualmente via solidale. Resta in ogni caso ferma la responsabilità diretta dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, nell’ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Comune ogni problema sorto nell’espletamento del Servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro l’Appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – SUBAPPALTO.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le forniture comprese nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006.
E’, altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti dell’Appaltatore derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l’espressa autorizzazione preventiva del Comune. In deroga a quanto previsto all’art. 118, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore non potrà subappaltare, neanche in parte, i servizi e le forniture incluse nel contratto, così come descritte nel presente Capitolato.
ART. 22 - PENALITA’
Sono stabilite le seguenti penalità a carico dell’Appaltatore in relazione al servizio di gestione del Nido di infanzia:
- inosservanza del numero di operatori previsti dalla normativa regionale vigente in materia: € 300,00 al giorno per ogni operatore mancante;
- mancata sostituzione temporanea di un operatore nei turni di servizio nei termini e nel rispetto delle modalità precedentemente riportate, € 200,00 al giorno per ogni operatore non sostituito;
- qualora le inosservanze sopraccitate determinino un grave disservizio, le penalità possono essere raddoppiate; qualora comportino la mancata prestazione dell’assistenza ai bambini per un periodo superiore a n. 6 ore: si aggiunge un’ulteriore penalità di € 200,00;
- mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del Comune nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 400,00 per ogni settimana o frazione di permanenza in servizio dell’operatore di cui é stata richiesta la sostituzione;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 100,00 ad € 500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- ritardo negli adempimenti previsti a carico dell’Appaltatore all’articolo relativo alla tutela del personale: € 300,00 per ogni mese o frazione (ove il ritardo sia rilevante);
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a € 600,00 per singola inosservanza;
- eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali, carenze quantitative o qualitative anche quelle riguardanti eventuali prestazioni migliorative proposte in sede di gara, carenze nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per
iscritto all’Appaltatore e potranno comportare l’applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di € 200,00.
Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva.
Per quanto riguarda il servizio di gestione della Ludoteca, il Comune applicherà penali analoghe a quelle sopra indicate in misura ridotta del 50% per ogni inadempienza singolarmente considerata, da detrarre dalla fatturazione mensile.
L’applicazione di tutte le penali prevista nel presente articolo verrà comunicata mediante lettera raccomandata trasmessa anche solo dal Direttore dell’esecuzione e verrà assegnato un congruo termine per adempiere (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale l’Appaltatore può presentare le proprie controdeduzioni, facendo salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno. Qualora le giustificazioni presentate vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune dispone motivatamente l’applicazione della penalità.
Il pagamento della penale non esonera l’Appaltatore dall’obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell’inadempimento.
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.
L’applicazione di una penalità non impedisce l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.
ART. 23 – INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – CASI DI REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore di obblighi o condizioni contrattuali, il Comune inoltrerà allo stesso, mediante consegna a mano o raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a 24 ore (a meno che non risulti essenziale un termine minore), in relazione alla natura dell’inadempimento; tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell’Appaltatore.
Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune può ordinare all’Appaltatore l’immediata sospensione del Servizio, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto dell’appalto nei casi seguenti:
- per mancato adempimento entro il termine fissato nella diffida, esclusi i casi in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili all’Appaltatore;
- per grave inadempimento o per reiterate inadempienze nell’espletamento del Servizio, rilevate per iscritto;
- per inosservanza della normativa vigente nelle materie oggetto del presente contratto nonché per grave e generalizzata inosservanza del rapporto educatore/bambino delle tecniche professionali specifiche consolidate nel settore di appartenenza degli operatori, rilevate per iscritto;
- per gravi fatti imputabili a dolo o colpa dell’Appaltatore o degli operatori, comportanti danni fisici e/o psicologici a carico degli utenti.
Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione:
- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione all’ufficio di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’Appaltatore;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del Servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore;
- a risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’Appaltatore.
Escussa la cauzione, il Comune si riserva di procedere alla riduzione del corrispettivo, commisurata ai danni causati dall’inadempimento.
Nel corso della gestione, è facoltà del Comune revocare l’appalto e considerare risolto il contratto in caso di gestione non soddisfacente del servizio.
Ai fini del presente articolo, trovano comunque applicazione le disposizioni contenute negli articoli 134-136 del d.lgs. n. 163/2006.
ART. 24 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all’autorità giurisdizionale competente.
Il foro competente è quello di Sassari.
ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al presente contratto e consequenziali sono a carico dell’Appaltatore.
Al contratto sono applicabili i diritti di segreteria, computati annualmente e, se dovuta l’imposta di bollo.