Convenzione
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera
e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito
Conchiusa il 19 gennaio 1971
Approvata dall’Assemblea federale il 20 settembre 19711 Istrumeni di ratificazione scambiati il 26 novembre 1971 Entrata in vigore il 26 dicembre 1971
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Giappone,
desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,
nell’intento di concludere una Convenzione per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla pre- sente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),2
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno Stato con- traente o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
1. Le imposte a cui si applica la presente convenzione sono: a)3 per quanto riguarda il Giappone:
(i) l’imposta sul reddito,
(ii) l’imposta sulle società,
(iii) l’imposta speciale sul reddito per le ricostruzioni
(iv) l’imposta locale sulle società
RU 1971 1725; FF 1971 I 455
1 RU 1971 1724
2 Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
3 Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
(v) l’imposta locale sugli abitanti (in seguito: imposta giapponese);
b. per quanto riguarda la Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, gua- dagni di capitale e altri redditi)
(in seguito: imposta svizzera).
2. La presente convenzione si applicherà anche a tutte le altre imposte di natura ana- loga a quella delle imposte menzionate al paragrafo 1, che, dopo la firma della pre- sente convenzione, verranno istituite da uno Stato contraente, da una delle sue suddi- visioni politiche o da uno dei suoi enti locali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, entro un termine appropriato, le modificazioni appor- tate alle legislazioni fiscali rispettive.
3. La presente convenzione non si applica all’imposta federale preventiva ritenuta alla fonte sulle vincite alle lotterie.
4. La presente convenzione, con riferimento esclusivo all’articolo 8 paragrafo 2, si applica anche all’imposta menzionata al paragrafo predetto.
Art. 3
1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una inter- pretazione diversa:
a.4 il termine «Giappone», in senso geografico, designa tutto il territorio del Giap- pone incluse le acque territoriali in cui si applica la legislazione fiscale giap- ponese, e i territori situati fuori dalle sue acque territoriali inclusi il fondo e il sottosuolo marini su cui, in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti sovrani e in cui si applica la legislazione fiscale giapponese;
b. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
c. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano il Giappone o la Svizzera, come il contesto richiede;
d. il termine «imposta» designa l’imposta giapponese o l’imposta svizzera, come il contesto richiede;
e. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone;
f. il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti che, ai fini fiscali, sono considerati persone giuridiche;
g. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
4 Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381 6379; FF 2010 5187).
h.5 l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei casi in cui la nave o l’aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l’impresa che impiega la nave o l’aeromobile non sia un’impresa di questo Stato contraente;
i.6 il termine «nazionale» designa:
(i) in Giappone: ogni persona fisica che ha la cittadinanza giapponese e ogni persona giuridica costituita od organizzata in conformità della legisla- zione vigente in Giappone, nonché tutte le unioni senza personalità giu- ridica che ai fini dell’imposizione giapponese vengono trattate come le persone giuridiche costituite od organizzate in conformità della legisla- zione vigente in Giappone, e
(ii) in Svizzera: tutti i cittadini svizzeri, tutte le persone giuridiche, nonché tutte le altre unioni ed associazioni di persone costituite in conformità della legislazione vigente in Svizzera;
j.7 l’espressione «autorità competente» designa:
(i) in Giappone: il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, e
(ii)8 in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rap- presentante autorizzato; e
k.9 l’espressione «cassa pensioni o istituzione di previdenza» designa una per- sona:
(i) costituita in conformità della legislazione di uno Stato contraente,
(ii) principalmente impiegata nell’amministrazione o nel versamento di ren- dite, pensioni o altre rimunerazioni analoghe oppure nel conseguimento di redditi per altre casse pensioni o istituzioni di previdenza, ed
(iii) esentata dall’imposta in questo Stato contraente riguardo ai redditi dalle prestazioni descritte dal numero (ii).
2. Per l’applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente convenzione.
5 Nuovo testo giusta l’art. 3 par. 1 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
6 Introdotta dall’art. 1 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
7 Introdotta dall’art. 1 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
8 Nuovo testo giusta l’art. 3 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu.
2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
9 Introdotta dall’art. 1 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
Art. 4
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assogget- tata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e include anche:10
a. questo Stato contraente, una sua suddivisione politica o a un suo ente locale;
b. casse pensioni o un’istituzioni di previdenza costituite secondo la legislazione di questo Stato contraente; e
c. organizzazioni costituite secondo la legislazione di questo Stato contraente che perseguono unicamente uno scopo religioso, di utilità pubblica, educativo, scientifico, artistico, sportivo, culturale o di interesse pubblico (o una pluralità di questi scopi), qualora i loro redditi siano interamente o parzialmente esenti dall’imposta conformemente alla legislazione interna di detto Stato.
Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:11
a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in cia- scuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato con- traente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b. se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione perma- nente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente sol- tanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;
d. se la persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati con- traenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sua sede principale.
10 Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
11 Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
4. Se uno Stato contraente accorda in base alla presente Convenzione uno sgravio o un’esenzione dell’imposta per i redditi di un residente in un altro Stato contraente e, secondo la legislazione di questo altro Stato, questo reddito è imponibile solo per la parte trasferita o riscossa in questo altro Stato contraente e non per il suo importo complessivo, l’esenzione o la riduzione della aliquota da concedere si applica solo alla parte del reddito che è trasferita o riscossa nell’altro Stato.12
5. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:13
a. i redditi:
(i) provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente, e
(ii) che secondo la legislazione dell’altro Stato contraente sono trattati come redditi di beneficiari, membri o partecipanti di questa persona,
possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione che sarebbero garantiti se fossero pagati direttamente da beneficiari, membri o partecipanti di questa persona, purché questi beneficiari, membri o partecipanti siano residenti in questo altro Stato contraente e soddisfino le altre condizioni previste in questa Convenzione, indipendentemente se questi redditi sono trattati come redditi di questi beneficiari, membri o partecipanti;
b. i redditi;
(i) provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente, e
(ii) che secondo la legislazione di detto altro Stato contraente sono trattati come redditi di questa persona,
possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione che sarebbero garantiti se fossero pagati direttamente a un residente in questo altro Stato contraente, in- dipendentemente se questi redditi sono trattati come redditi di questa persona secondo la legislazione vigente nel primo Stato, se questa persona è residente nell’altro Stato contraente e soddisfa le altre condizioni previste da questa Convenzione;
c. i redditi:
(i) provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente di tale Stato contraente, e
(ii) che secondo la legislazione dell’altro Stato contraente sono trattati come redditi di questa persona,
non possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione.
12 Introdotto dall’art. 2 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, en- trato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
13 Introdotto dall’art. 2 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, en- trato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
Art. 5
1. Ai fini della presente convenzione l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l’impresa svolge, in tutto o in parte, la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a. una sede di direzione;
b. una succursale;
c. un ufficio;
d. un’officina;
e. un laboratorio;
f. una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g.14 ...
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione unicamente se la sua durata supera dodici mesi.15
4. Non si considera che vi sia una stabile organizzazione se:
a. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasfor- mazione da parte di un’altra impresa;
d. un’installazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa;
e. un’installazione fissa di affari serve, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare;
f.16 una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di at- tività menzionate alle lettere a– e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.17
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’im- presa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le
14 Abrogata dall’art. 4 par. 1 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, con effetto dal 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
15 Introdotto dall’art. 4 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
16 Introdotta dall’art. 3 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
17 Originario par. 3.
permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa im- presa abbia in questo Stato contraente una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.18
6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organiz- zazione nell’altro Stato contraente per il fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro attività normale.19
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società resi- dente dell’altro Stato contraente, o ne sia invece controllata, ovvero vi svolga la sua attività (per mezzo di una stabile organizzazione o no), non costituisce, di per sé, mo- tivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile orga- nizzazione dell’altra.20
Art. 6
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono im- ponibili in detto altro Stato.21
2. L’espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato con- traente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole o forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà immobiliare, l’usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni fissi o variabili per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre ricchezze del suolo. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi provenienti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma d’utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un’impresa e ai redditi di beni immobili che servono all’esercizio di una libera professione.
18 Originario par. 4. Nuovo testo giusta l’art. 3 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato
dall’AF il 17 giu. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187). Aggiornato dall’art. 4 par.
3 e 4 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30
dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
19 Originario par. 5
20 Originario par. 6
21 Nuovo testo giusta l’art. 4 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
Art. 722
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione in accordo con la disposizione del paragrafo 2 sono imponibili nell’altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato con- traente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l’impresa potrebbe conseguire, in particolare nell’ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell’impresa, se si trattasse di un’impresa distinta e indi- pendente svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni esercitate, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dall’im- presa per il tramite della stabile organizzazione e delle altre parti dell’impresa.
3. Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente esegue una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa situata in uno degli Stati contraenti e tassa di conseguenza utili dell’impresa che sono stati tassati nell’al- tro Stato, quest’ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di questi utili, a una rettifica appropriata. Se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare questa rettifica.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudi- cate da quelle del presente articolo.
Art. 8
1. Gli utili conseguiti da un’impresa di uno Stato contraente con l’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato con- traente.
2. Un’impresa di uno Stato contraente è esentata nell’altro Stato contraente dall’im- posta sulle imprese per quanto riguarda l’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle partecipazioni di un’im- presa di uno Stato contraente, che esercita in traffico internazionale delle navi o degli aeromobili, ad un qualsiasi fondo comune («pool»), esercizio in comune o organismo d’esercizio internazionale.
Art. 923
1. Quando:
22 Nuovo testo giusta l’art. 5 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
23 Nuovo testo giusta l’art. 5 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
a. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente; o
b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente;
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sareb- bero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condi- zioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in con- seguenza.
2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’im- presa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una retti- fica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Conven- zione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.24
3. Nonostante il paragrafo 1, uno Stato contraente non aggiusta gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legisla- zione nazionale e, in ogni caso dopo sette anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili oggetto di tale aggiustamento sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
Art. 1025
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una società possono essere tassati anche in detto Stato contraente in conformità della legi- slazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.26
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società resi- dente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il bene- ficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente e:
24 Nuovo testo giusta l’art. 6 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
25 Nuovo testo giusta l’art. 6 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
26 Nuovo testo giusta l’art. 7 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
a) una società che detiene direttamente o indirettamente per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risul- terebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi) almeno il 10 per cento:
(i) dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa è residente in Giappone,
(ii) del capitale o dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa società è residente in Svizzera; o
b) una cassa pensioni o un’istituzione di previdenza, purché i dividendi proven- gano da attività ai sensi del numero ii) della lettera k) del paragrafo 1 dell’ar- ticolo 3.27
4. I paragrafi 2 e 3 non modificano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’al- tro Stato contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi non siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi non sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione o a una sede fissa situata in que- sto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.
8. Un residente di uno Stato contraente non è considerato come beneficiario dei divi- dendi pagati da un residente dell’altro Stato contraente in relazione ad azioni o parte- cipazioni simili, se la costituzione o l’acquisto di queste azioni o partecipazioni simili risultano dal fatto che una persona:
a. la quale non beneficia, per i dividendi pagati da un residente dell’altro Stato contraente, di vantaggi equivalenti o maggiori a quelli accordati dalla presente Convenzione a un residente del primo Stato contraente; e
27 Nuovo testo giusta l’art. 7 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
b. non è residente di uno degli Stati contraenti;
detenga azioni o partecipazioni simili equivalenti a quelle del primo residente.
Art. 1128
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato con- traente.29
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente che sono determinati in base a entrate, vendite, redditi, utili o altri flussi di tesoreria del debitore o di una persona associata, variazioni di valore dei beni del debitore o di una persona associata oppure dividendi, distribuzioni di una società di persone o pagamenti analoghi di un debitore o una persona associata, oppure altri interessi analoghi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato in conformità alla sua legislazione nazionale, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così calcolata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi30
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipa- zione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli, nonché tutti i proventi assimilabili, in base alla legislazione dello Stato contraente da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Il termine «interessi» non comprende tuttavia i redditi menzionati all’articolo 10.31
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita, nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano ap- plicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.32
5. Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente anche quando il de- bitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli inte- ressi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una sede fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul
28 Nuovo testo giusta l’art. 7 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
29 Nuovo testo giusta l’art. 8 par. 1 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
30 Nuovo testo giusta l’art. 8 par. 1 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
31 Originario par. 5.
32 Originario par. 6. Aggiornato dall’art. 8 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685;
FF 2021 2830).
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o sede fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o sede fissa.33
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei paga- menti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e te- nuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.34
7. Un residente di uno Stato contraente non è considerato come beneficiario degli interessi provenienti dall’altro Stato contraente in relazione a un credito se la pretesa di questo credito risulta dal fatto che una persona:
a. la quale non beneficia, per gli interessi provenienti dall’altro Stato contraente, di vantaggi equivalenti o maggiori a quelli accordati dalla presente Conven- zione a un residente del primo Stato contraente; e
b. non è residente di uno degli Stati contraenti;
detenga un credito equivalente nei confronti del primo residente.35
Art. 1236
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, se questo residente ne è il bene- ficiario.
2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pel- licole o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive), di bre- vetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o pro- cedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, svolge nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una sta- bile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene generatore dei canoni vi sia effettivamente connesso. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
33 Originario par. 7.
34 Originario par. 8.
35 Originario par. 9.
36 Nuovo testo giusta l’art. 8 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
4. Quando, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il benefi- ciario o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente arti- colo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato con- traente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
5. Un residente di uno Stato contraente non è considerato come beneficiario dei ca- noni provenienti dall’altro Stato contraente in relazione all’uso del diritto o al bene generatore dei canoni, se il pagamento di questi canoni è da ricondurre a questa per- sona residente che paga i canoni a una persona per l’uso degli stessi diritti:
a. che non beneficia, per i canoni provenienti dall’altro Stato contraente, di van- taggi equivalenti o maggiori a quelli accordati dalla presente Convenzione a un residente del primo Stato contraente; e
b. non è residente di uno degli Stati contraenti.
Art. 1337
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato con- traente, sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente consegue dall’alienazione di azioni di una società o di partecipazioni a un trust costituiti, direttamente o indiretta- mente, da almeno il 50 per cento da beni immobili ai sensi dell’articolo 6 situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
3. a. Quando:
(i) uno Stato contraente (includendo, nel caso del Giappone, la Società giap- ponese di assicurazione dei depositi) fornisce, secondo il suo diritto in materia di cessazione di pagamento imminente da parte di istituti finan- ziari, un importante sostegno finanziario a un istituto finanziario resi- dente di questo Stato, e
(ii) un residente dell’altro Stato contraente acquista azioni dell’istituto finan- ziario residente nel primo Stato contraente,
il primo Stato contraente può tassare gli utili conseguiti con l’alienazione di tali azioni dal residente dell’altro Stato contraente, purché l’alienazione av- venga entro cinque anni a contare dal primo giorno in cui il sostegno finan- ziario è stato fornito;
b. le disposizioni della lettera a non sono applicabili se la persona residente nell’altro Stato contraente ha acquisito azioni dell’istituto finanziario del primo Stato contraente menzionato, conformemente al contratto concluso, o prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo.
37 Nuovo testo giusta l’art. 9 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
4. Gli utili provenienti dall’alienazione di beni, eccettuati i beni immobili, facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni, eccettuati i beni immobili, appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato con- traente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi utili analoghi prove- nienti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in una con l’intera im- presa) o di tale base fissa, sono imponibili in questo altro Stato.
5. Gli utili di un’impresa residente di uno Stato contraente derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da detta impresa e di beni, eccettuati i beni immobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto in questo Stato.
6. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato con- traente di cui l’alienante è residente.
Art. 14
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili sol- tanto in detto Stato contraente, a meno che, il residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una sede fissa per l’esercizio della sua attività. Ove di- sponga di una tale sede fissa, i redditi sono imponibili in questo altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.
2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, degli ingegneri, degli architetti, dei dentisti e dei contabili.
Art. 15
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 1938, gli stipendi, i salari e le altre rimu- nerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le ri- munerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in questo altro Stato contraente.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se:
a.39 il beneficiario soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nell’arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l’anno fiscale considerato; e
38 Nuova espr. giusta l’art. 10 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il
17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
39 Nuovo testo giusta l’art. 9 par. 1 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
b. le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato contraente
c. l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato contraente.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni per- cepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un’attività dipendente svolta come membro dell’equipaggio permanente a bordo di una nave o un aeromobile impiegato nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato con- traente. Tuttavia, se la nave o l’aeromobile è impiegato da un’impresa dell’altro Stato contraente, tali rimunerazioni possono essere tassate anche nell’altro Stato con- traente.40
Art. 1641
I compensi, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza o di un altro consiglio di una società residente dell’altro Stato contraente sono impo- nibili in detto altro Stato contraente.
Art. 1742
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato con- traente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’arti- sta o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte.
Art. 18
Salve le disposizioni del’articolo 19 paragrafo 1 le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.
40 Nuovo testo giusta l’art. 9 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
41 Nuovo testo giusta l’art. 10 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
42 Nuovo testo giusta l’art. 11 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
Art. 19
1. Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante preleva- mento da un fondo speciale al quale questo Stato contraente, la sua suddivisione poli- tica o l’ente locale versano dei contributi, ad una persona fisica sua cittadina per ser- vizi resi a questo Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o ad un suo ente locale nell’esercizio di pubbliche funzioni, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.
2. Gli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle rimunerazioni o alle pensioni pagate per lavoro dipendente prestato in relazione ad un’attività commerciale o industriale, avente scopi di lucro, svolta da uno degli Stati contraenti, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 2043
Art. 2144
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione profes- sionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme pro- vengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. Per gli apprendisti, l’esenzione prevista dal presente articolo si applica al massimo per un periodo di quattro anni a contare dalla data in cui iniziano la loro formazione professionale in questo Stato con- traente.
Art. 21A45
Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, i redditi che un socio tacito residente di uno Stato contraente riceve a seguito di un contratto di società tacita (nel caso del Giappone: Tokumei Kumiai) o di un altro contratto analogo sono impo- nibili nell’altro Stato contraente conformemente alla legislazione di questo altro Stato, purché tali redditi provengano da questo altro Stato contraente e vi siano deducibili per il calcolo del reddito imponibile di colui che lo paga.
43 Abrogato dall’art. 12 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, con effetto dal 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
44 Nuovo testo giusta l’art. 11 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
45 Introdotto dall’art. 13 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011
(RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187). Nuovo testo giusta l’art. 12 del Prot. del 16 lug.
2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686,
685; FF 2021 2830).
Art. 2246
1. Gli altri redditi di un beneficiario di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la pro- venienza, (designati nel presente articolo come «altri redditi») che non sono stati trat- tati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali altri redditi, residente di uno Stato contraente, esercita, nell’altro Stato contraente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore di tali altri redditi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’ar- ticolo 14, a seconda dei casi.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il residente di cui al para- grafo 1 e il debitore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’importo degli altri redditi pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tale caso, la somma eccedente degli altri redditi è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, fermo restando le altre disposizioni della presente Conven- zione.
4. Un residente di uno Stato contraente non è considerato come beneficiario degli altri redditi provenienti dall’altro Stato contraente, se il pagamento di questi altri redditi deriva dal fatto che una persona:
a. non beneficia, per gli altri redditi provenienti dall’altro Stato contraente, di vantaggi equivalenti o maggiori a quelli accordati dalla presente Convenzione a un residente del primo Stato contraente; e
b. non è residente di uno degli Stati contraenti.
Art. 22A47
1. Salvo disposizioni contrarie al presente articolo, un residente di uno Stato con- traente che ritrae redditi dall’altro Stato contraente di cui al paragrafo 3 dell’arti- colo 10, al paragrafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22, può beneficiare per un anno fiscale dei vantaggi accordati dalle di- sposizioni di questi paragrafi o articoli, solo se questo residente è un avente diritto ai sensi del paragrafo 2 e se soddisfa tutte le altre condizioni previste da questi paragrafi o articoli, per beneficiare di tali vantaggi.
2. Un residente di uno Stato contraente è un avente diritto per un anno fiscale solo se è:
46 Nuovo testo giusta l’art. 14 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
47 Introdotto dall’art. 15 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011
(RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187). Aggiornato dall’art. 13 del Prot. del 16 lug. 2021,
approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685;
FF 2021 2830).
a. una persona fisica;
b. un ente governativo autorizzato;
c. una società la cui principale categoria di azioni è quotata o registrata in una borsa riconosciuta ai sensi dei numeri (i) o (ii) della lettera c del paragrafo 8 e negoziata con regolarità in una o diverse borse riconosciute;
d. una banca, una società di assicurazioni o un commerciante di titoli che a tale titolo è stato costituito ed è sottoposto a vigilanza secondo la legislazione dello Stato contraente di cui è residente;
e. una persona, ai sensi della lettera b o c del paragrafo 1 dell’articolo 4, purché
– nel caso di una persona secondo questa lettera b – oltre il 50 per cento dei beneficiari, membri o partecipanti siano persone fisiche residenti in uno Stato contraente alla fine dell’anno fiscale precedente; o
f. un’altra persona diversa una persona fisica purché gli aventi diritto secondo le lettere a, b, c, d o e del presente paragrafo siano persone residenti di uno degli Stati contraenti che detengono direttamente o indirettamente azioni o altre par- tecipazioni rappresentanti almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di questa persona.
3. Una società residente di uno Stato contraente può, anche se non è un avente diritto, beneficiare dei vantaggi previsti dalla Convenzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 10, al paragrafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22, in relazione ai redditi di cui a questi paragrafi o articoli, provenienti dall’altro Stato contraente, se tale residente soddisfa tutte le altre condizioni previste in questi articoli, paragrafi o lettere per beneficiare di tali vantaggi e se le azioni che ammontano ad almeno il 75 per cento del capitale o dei diritti di voto sono detenute direttamente o indirettamente al massimo da sette persone che sono beneficiari equi- valenti.
4. Ai fini dell’applicazione della lettera f del paragrafo 2 o del paragrafo 3 si presup- pone che un residente di uno Stato contraente:
a. in relazione all’imposizione alla fonte, soddisfa le condizioni descritte in que- sta lettera o paragrafo per l’anno fiscale in cui il pagamento è effettuato, se queste condizioni sono soddisfatte durante un periodo di 12 mesi precedente la data del pagamento del reddito o, nel caso dei dividendi, la data nella quale è stato stabilito il diritto ai dividendi;
b. in tutti gli altri casi, soddisfa le condizioni descritte in questa lettera o para- grafo per l’anno fiscale in cui il pagamento è effettuato, se queste condizioni sono soddisfatte per almeno la metà dei giorni dell’anno fiscale in considera- zione.
5. a. Una società residente di uno Stato contraente può, anche se non è un avente diritto, beneficiare dei vantaggi della Convenzione previsti al paragrafo 3 dell’articolo 10, al paragrafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22 in relazione ai redditi di cui a questi paragrafi o articoli provenienti dall’altro Stato contraente, se:
(i) questo residente esercita la funzione di una società che è la sede ammi- nistrativa principale di un gruppo d’imprese multinazionale,
(ii) i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono realizzati con l’eser- cizio di un’attività commerciale secondo il numero (ii) della lettera b o sono a essa accessori, e
(iii) questo residente soddisfa le altre condizioni previste in questi articoli, paragrafi o lettere per beneficiare di tali vantaggi della Convenzione.
b. Ai sensi della lettera a un residente di uno Stato contraente è considerato so- cietà che è la sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese multina- zionale soltanto se:
(i) questo residente esercita una parte sostanziale del controllo e della ge- stione di un gruppo di società o il finanziamento del gruppo,
(ii) il gruppo di società è costituito da società che sono residenti di almeno cinque Stati e ivi esercitano effettivamente un’attività commerciale e se almeno il 5 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno dei cinque Stati,
(iii) meno del 50 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno di questi Stati, escluso lo Stato contraente di cui è residente la società che è la sede amministrativa principale del gruppo d’imprese;
(iv) il 50 per cento al massimo del reddito lordo proviene dall’altro Stato con- traente,
(v) questo residente possiede la competenza di assolvere autonomamente le funzioni menzionate al numero (i),
(vi) questo residente è sottoposto, nello Stato contraente di cui è residente, alle stesse disposizioni concernenti le imposte sul reddito come i resi- denti di cui al paragrafo 6.
c. Ai sensi della lettera b si ritiene che un residente di uno Stato contraente sod- disfa le condizioni richieste ai numeri (ii), (iii) o (iv) della presente lettera relative all’origine dei redditi lordi per l’anno fiscale in cui il reddito è conse- guito, se questo residente soddisfa ognuna di queste condizioni per la media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti.
6. a. Una società residente di uno Stato contraente può, anche se non è un avente diritto, beneficiare dei vantaggi della Convenzione previsti al paragrafo 3 dell’articolo 10, al paragrafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22 in relazione ai redditi di cui a questi paragrafi o articoli provenienti dall’altro Stato contraente, se:
(i) questo residente esercita un’attività commerciale (diversa da un’attività che consiste nell’effettuare, nel gestire investimenti di capitali per pro- prio conto, a meno che non si tratti di attività bancarie o assicurative op- pure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d’as- sicurazioni o da un commerciante di titoli),
(ii) i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono realizzati con l’eser- cizio di questa attività o sono ad essa accessori, e
(iii) questo residente soddisfa le altre condizioni previste in questi articoli, paragrafi o lettere per beneficiare di tali vantaggi della Convenzione.
b. Qualora un residente di uno Stato contraente ritragga redditi da un’attività esercitata nell’altro Stato contraente o riceve redditi dall’altro Stato contraente da una persona associata al residente da una relazione ai sensi delle lettere a o b del paragrafo 1 dell’articolo 9, le condizioni di cui alla lettera a sono consi- derate come soddisfatte per tali redditi se l’attività dell’impresa esercitata nel primo Stato contraente è rilevante in rapporto all’attività esercitata nell’altro Stato contraente. I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale debba considerarsi rilevante.
c. Allo scopo di determinare se un residente esercita un’attività commerciale a sensi della lettera a del presente paragrafo, l’attività esercitata da una società di persone nella quale questo residente è associato e l’attività esercitata da persone associate a questa persona sono considerate come esercitate da questo residente. Un residente è associato a un’altra persona se detiene, direttamente o indirettamente, azioni o altri diritti di partecipazione dell’altra persona per almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’altra persona, o se una terza persona detiene, direttamente o indirettamente, azioni o altri diritti di partecipazione di entrambe le persone per almeno il 50 per cento del capi- tale o dei diritti di voto di entrambe le persone. In tutti i casi un residente è associato a un’altra persona se, tenendo conto dei fatti e di tutte le circostanze del caso particolare, una controlla l’altra o se sono entrambe controllate dalla stessa o dalle stesse persone.
7. Un residente di uno Stato contraente che secondo i paragrafi 3, 5 o 6 non è un avente diritto e secondo il paragrafo 3 dell’articolo 10, le lettere c, d o e del paragrafo 3 dell’articolo 11, l’articolo 12, il paragrafo 6 dell’articolo 13 o l’articolo 22 non be- neficia dei vantaggi prevista nella Convenzione per i redditi contemplati in questi ar- ticoli, paragrafi o lettere, può fruire di tali vantaggi se l’autorità competente dell’altro Stato contraente, conformemente alla legislazione o la prassi amministrativa di questo altro Stato contraente, decide che la costituzione, l’acquisto o il mantenimento di que- sto residente e l’esercizio dell’attività di questo residente non hanno tra gli scopi prin- cipali l’ottenimento dei vantaggi della Convenzione.
8. Ai fini del presente articolo:
a. l’espressione «ente governativo autorizzato» designa il Governo di uno Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, la Banca del Giappone, la Banca nazionale svizzera nonché una persona la cui mag- gioranza del capitale è detenuta direttamente o indirettamente dal governo di uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale;
b. l’espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le catego- rie di azioni di una società che rappresentano la maggioranza del capitale o dei diritti di voto della società;
c. l’espressione «borsa riconosciuta» designa:
(i) qualsiasi borsa istituita da una borsa finanziaria o un’associazione di so- cietà di strumenti finanziari secondo la legge giapponese sul commercio di prodotti finanziari (legge n. 25 del 1948),
(ii) ogni borsa svizzera presso cui avviene un commercio di azioni registrate,
(iii) le borse di Londra, la borsa irlandese e le borse i Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Johannesburg, Lisbona, Lussem- burgo, Madrid, Messico, Milano, New York, Parigi, Seul, Singapore, Stoccolma, Sydney, Toronto e Vienna, nonché il sistema NASDAQ,
(iv) qualsiasi altra borsa riconosciuta dalle competenti autorità degli Stati contraenti ai sensi del presente articolo;
d. l’espressione «beneficiario equivalente» designa:
(i) un residente di uno Stato contraente che ha una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con lo Stato contraente a cui è richiesto di accor- dare i vantaggi della presente Convenzione a condizione che:
aa. la Convenzione contenga una disposizione per uno scambio di in- formazioni effettivo,
bb. questo residente sia un avente diritto ai sensi della disposizione sulla limitazione dei vantaggi della Convenzione o, se la Convenzione non lo prevede, sarebbe considerato come avente diritto se la pre- sente Convenzione sarebbe interpretata come se contenesse la di- sposizione corrispondente al paragrafo 2, e
cc. trattandosi di redditi di cui al paragrafo 3 dell’articolo 10, al para- grafo 1 dell’articolo 11, all’articolo 12, al paragrafo 6 dell’articolo 13 o all’articolo 22, in virtù della presente Convenzione questo re- sidente ha diritto per i redditi a cui sono richiesti i vantaggi della Convenzione, a un’aliquota d’imposta bassa almeno quanto l’ali- quota applicabile in base alla presente Convenzione; o
(ii) un avente diritto ai sensi delle lettere a, b, c, d o e del paragrafo 2;
e. l’espressione «redditi lordi» designa tutti i redditi conseguiti da un’impresa, dedotte le spese direttamente legate alla realizzazione di questi redditi.
Art. 2348
1. Conformemente alla legislazione giapponese concernente il computo sull’imposta giapponese dell’imposta da pagarsi in un altro Stato che non sia il Giappone, se un residente del Giappone ritrae redditi dalla Svizzera che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera, l’importo corrispondente all’im- posta gravante su questi redditi viene computato sull’imposta giapponese dovuta da questa persona. L’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta giapponese che corrisponde a questi redditi imponibili.
2. Ai sensi del paragrafo 1, i redditi conseguiti da un residente del Giappone, che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera, si considerano provenienti da fonti situate in Svizzera.
48 Nuovo testo giusta l’art. 16 del Prot. del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
3. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Giappone, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salvo il paragrafo 4 o 6, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione; questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 2 dell’articolo 13, unicamente se ne è provata la loro effettiva imposizione in Giappone secondo questo paragrafo.
4. Se un residente di Svizzera percepisce dividendi o interessi che, conformemente all’articolo 10 o 11, sono imponibili in Giappone, la Svizzera concede a questo resi- dente, a sua richiesta, uno sgravio fiscale. Questo sgravio consiste:
a. nel computo dell’imposta pagata in Giappone, giusta gli articoli 10 e 11, sull’imposta sul reddito di suddetto residente; l’importo computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Giappone; o
b. in una riduzione globale dell’imposta svizzera, calcolata secondo norme pre- stabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a precedente; o
c. in un’esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata al Giappone dall’ammontare lordo dei redditi ritratti in Giappone.
La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confede- razione per evitare i casi di doppia imposizione.
5. Una società residente di Svizzera che riceve dividendi da una società residente del Giappone beneficia, per quanto riguarda l’imposta svizzera afferente a tali dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.
6. Se un residente di Svizzera percepisce redditi ai sensi della lettera a del paragrafo 3 dell’articolo 13, la Svizzera accorda su richiesta un computo sull’imposta svizzera uguale all’imposta pagata in Giappone conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 13; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Giappone.
7. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai redditi di un residente di Sviz- zera se il Giappone applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall’imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al pa- ragrafo 2 dell’articolo 10 o al paragrafo 2 dell’articolo 11.49
Art. 24
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligazione ad essa inerente, diversa o più onerosa di
49 Introdotto dall’art. 14 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, ent- rato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
quella cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con- traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in quest’ultimo Stato meno favo- revole dell’imposizione delle imprese dello stesso Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia ob- bligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente de- duzioni personali, esenzioni e riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro oneri familiari.50
3. A meno che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11, del paragrafo 4 dell’articolo 12 o del paragrafo 3 dell’articolo 22, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della de- terminazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un resi- dente del primo Stato contraente.51
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato con- traente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligazione ad essa inerente, diversa o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese dello stesso genere del primo Stato contraente.
5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.
6. L’applicazione di questo articolo non è limitata dalle disposizioni dell’articolo 1.
Art. 25
1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità com- petente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.52
2. Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione.
50 Nuovo testo giusta l’art. 17 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
51 Nuovo testo giusta l’art. 17 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187). Aggiornato dall’art. 15 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685;
FF 2021 2830).
52 Nuovo testo giusta l’art. 16 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti sì sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà o di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all’applicazione o all’interpretazione della presente convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti.
5. Qualora,
a) in virtù del paragrafo 1 una persona abbia sottoposto un caso all’autorità com- petente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da en- trambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; e
b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risol- vere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dal giorno in cui tutte le in- formazioni richieste dalle autorità competenti per trattare il caso sono state comunicate alle due autorità competenti,
le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato. Tuttavia, tali questioni irrisolte non possono essere sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Salvo che una persona direttamente in- teressata dal caso non accetti l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata indipendentemente dai termini previsti dalla loro legislazione nazionale. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applica- zione del presente paragrafo.53
6. a) Se un’autorità competente di uno Stato contraente ha sospeso la procedura di amichevole composizione di cui ai paragrafi 1 e 2 (di seguito «procedura ami- chevole») poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pen- dente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato.
b) Se la persona che ha sottoposto il caso e un’autorità competente di uno Stato contraente hanno concordato di sospendere la procedura di amichevole, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.
c) Se entrambe le autorità competenti degli Stati contraenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità compe- tenti successivamente all’inizio del periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 5, questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al
53 Introdotto dall’art 16 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
periodo che ha inizio alla data in cui l’informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l’informazione è stata fornita.54
7. a) Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri del collegio arbitrale:
(i) il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con com- petenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale;
(ii) ciascuna autorità competente designa un membro del collegio. I due membri del collegio così designati nominano un terzo membro che as- sume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati con- traenti;
(iii) ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell’accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pre- giudicare l’aspetto di imparzialità e indipendenza dei membri del colle- gio rispetto alla procedura.
b) Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del col- legio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di parteci- pare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 25A non- ché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.
c) Soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 25A così come della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all’assistenza am- ministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio arbitrale soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per eser- citare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbi- trale o dai potenziali membri del collegio arbitrale e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informa- zioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 25A.55
8. a) La decisione arbitrale è definitiva.
b) La decisione arbitrale non è vincolante per entrambi gli Stati contraenti se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del
54 Introdotto dall’art 16 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
55 Introdotto dall’art 16 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
paragrafo 5 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è con- siderata come non avvenuta (salvo ai fini delle lett. b) e c) del par. 7 e del par 11). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita.
c) La decisione arbitrale non ha valore di precedente.56
9. a) Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo ami- chevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti degli Stati con- traenti.
b) L’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell’accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall’esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o am- ministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto ac- cordo amichevole.57
10. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni delle lettere a) e b), la procedura amichevole riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presen- tazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:
a) le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo amiche- vole per risolvere il caso conformemente al paragrafo 2;
b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole; o
c) una decisione sulle questioni non risolte concernenti il caso è resa in sede giu- diziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti.58
11. Ciascuna autorità competente degli Stati contraenti sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Salvo diverso accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti, il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati con- traenti in parti uguali.59
12. Le disposizioni dei paragrafi 5–11 non sono applicabili ai casi seguenti:
a) ai casi di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4; e
56 Introdotto dall’art 16 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
57 Introdotto dall’art 16 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
58 Introdotto dall’art 16 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022,
entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
59 Introdotto dall’art 16 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
b) ai casi di rettifiche degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell’articolo 9 concernente i beni immateriali di difficile valutazione, se que- ste rettifiche sono effettuate in un anno fiscale per il quale gli utili possono essere sottoposti a tale rettifica in virtù delle disposizioni in materia di prescri- zione previste dalla legislazione dello Stato contraente che effettua la rettifica e in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 9, ma la rettifica ri- guarda transazioni con beni immateriali di difficile valutazione eseguite in un altro anno fiscale per il quale non è ammessa una rettifica degli utili in virtù di queste disposizioni.60
Art. 25A61
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosi- milmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applica- zione o l’esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni poli- tiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Con- venzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono te- nute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale, della deci- sione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte oppure pure della vigi- xxxxx su dette persone o autorità. Tali persone o autorità possono utilizzare le infor- mazioni unicamente per questi fini. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni prece- denti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di en- trambi gli Stati e se l’autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l’im- piego.62
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:
a. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b. di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua le- gislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
60 Introdotto dall’art 16 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
61 Introdotto dall’art. 19 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, en- trato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
62 Nuovo testo giusta dall’art 17 par. 1 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
c. di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le infor- mazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare infor- mazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unica- mente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un man- datario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informa- zioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. 63
Art. 2664
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione perma- nente di uno Stato contraente, situati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è per l’applicazione della presente Convenzione considerata residente dello Stato accre- ditante, a condizione che:
a. conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato ac- creditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato; e
b. abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato.
3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappre- sentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggior- nano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
Art. 27
1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.
63 Per abrogato dall’art 17 par. 2 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, con effetto dal 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).
64 Nuovo testo giusta l’art. 20 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).
2. La presente convenzione entra in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli stru- menti di ratificazione e si applica:
a. in Giappone:
ai redditi percepiti negli anni fiscali che s’iniziano il 1° gennaio dell’anno ci- vile in cui la presente convenzione entrerà in vigore, o dopo tale data;
b. in Svizzera:
agli anni fiscali che s’iniziano il 1° gennaio dell’anno civile in cui la presente convenzione entrerà in vigore, o dopo tale data.
Art. 28
La presente convenzione rimane in vigore a tempo indeterminato. Essa può, però, es- sere denunziata da ogni Stato contraente, mediante comunicazione scritta all’altro Stato contraente da farsi per via diplomatica, per il 30 giugno, o prima, di ogni anno civile che s’inizia dopo che siano trascorsi cinque anni, calcolati dal giorno dell’en- trata in vigore della convenzione. In tal caso essa cesserà di essere applicabile:
a. in Giappone:
ai redditi percepiti nell’anno fiscale che s’inizia il 1° gennaio dell’anno civile susseguente alla denunzia, o dopo tale data;
b. in Svizzera:
agli anni fiscali che s’iniziano il 1° gennaio dell’anno civile susseguente alla denunzia, o dopo tale data.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Tokio il 19 gennaio 1971 in sei esemplari originali, due in lingua tedesca, due in lingua giapponese e due in lingua inglese, i quali tutti fanno ugualmente fede; qua- lora si diano interpretazioni differenti del testo in lingua tedesca e di quello in lingua giapponese, il testo in lingua inglese è decisivo.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxx Xxxxxxxxxxx | Per il Governo del Giappone: Xxxxx Xxxxx |
Articolo 21 paragrafi 2 e 3 del Protocollo del 21 maggio 201065
2. La Convenzione si applicherà:
a. con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi imponibili al 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Proto- collo di modifica, o dopo tale data;
b. con riferimento alle imposte sul reddito non trattenute alla fonte, ai redditi per l’anno fiscale pagati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’en- trata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data; e
c. con riferimento alle altre imposte, alle imposte per l’anno fiscale che inizia 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Proto- collo di modifica, o dopo tale data.
3. Lo scambio di informazioni secondo le disposizioni dell’articolo 25A della Con- venzione, così come previsto dal Protocollo di modifica, è accordato per gli anni fi- scali dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Pro- tocollo di modifica, o dopo tale data.
Articolo 19 paragrafi 2 a 4 del Protocollo del 16 giugno 202166
2. Il Protocollo si applicherà:
a) in Giappone:
(i) con riferimento alle imposte prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte per tutti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile che segue l’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data,
(ii) con riferimento alle imposte che non sono prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte prelevate il 1° gennaio dell’anno civile che segue l’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;
b) in Svizzera:
(i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile che segue l’anno di entrata in vigore del Protocollo,
(ii) con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile che segue l’anno di entrata in vigore del Pro- tocollo, o dopo tale data.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 dell’ar- ticolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 1 dell’articolo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del Protocollo, indipen- dentemente dalla data alla quale sono prelevate le imposte e dall’anno fiscale a cui si riferiscono le imposte.
65 RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187
66 RU 2022 686, 685; FF 2021 2830
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dei paragrafi 5–12 dell’articolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 2 dell’arti- colo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo:
a) con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità com- petenti degli Stati contraenti alla data di entrata in vigore del Protocollo. Per questi casi, le questioni non risolte che ne derivano non possono essere sotto- poste ad arbitrato prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo;
b) con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità com- petenti degli Stati contraenti dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.
Protocollo67
All’atto della firma del Protocollo che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito, il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono parte integrante della Convenzione:
1. Per tutta la Convenzione:
Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circo- stanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indiretta- mente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti dispo- sizioni della presente Convenzione.
2. Ad art. 3 cpv. 1 lett. k della Convenzione:
Resta inteso che una cassa pensioni o un’istituzione di previdenza è esentata dall’im- posta sul reddito per le attività di cui al numero (ii) della presente lettera, anche se questo reddito è soggiace all’imposta secondo gli articoli 8 o 10-2 della legge giappo- nese sulle imprese (legge n. 34 del 1965) o secondo l’articolo 20 paragrafo 1 delle disposizioni complementari di questa legge.
3. Ad art. 7 par. 3 e art. 9 par. 2 della Convenzione:
Resta inteso che uno Stato contraente deve eseguire una rettifica in virtù del para- grafo 3 dell’articolo 7 o del paragrafo 2 dell’articolo 9 della Convenzione soltanto se questo Stato ritiene che la rettifica eseguita dall’altro Stato contraente sia giustificata sia in base al principio contenuto nel paragrafo 2 dell’articolo 7 o nel paragrafo 1 dell’articolo 9 della Convenzione sia in riferimento all’importo determinato secondo questo principio.
4. Ad art. 10 della Convenzione:
La lettera a del paragrafo 3 del presente articolo non é applicabili nel caso di dividendi pagati da una società che ha il diritto di dedurre i dividendi versati dal reddito impo- nibile nello Stato contraente di cui è residente.
67 RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187. Aggiornato dall’art. 18 del Prot. del 16 lug. 2021,
approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685;
FF 2021 2830).
5. Ad art. 22A della Convenzione:
Resta inteso che il termine «assicurazione» include la riassicurazione.
6. Ad art. 25A della Convenzione:
a. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di imporre a uno Stato contraente l’obbligo di fornire informazioni se l’altro Stato contraente non ha esaurito le fonti abituali di informazioni previste dalla sua legislazione e dalla sua prassi amministrativa, eccetto quelle che compor- tano difficoltà sproporzionate.
b. Resta inteso che lo scambio di informazioni previsto in questo articolo non comprende alcun provvedimento finalizzato alla ricerca generalizzata e indi- scriminata di informazioni («fishing expedition»).
c. Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi di questo articolo la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti in- formazioni alla competente autorità dello Stato richiesto:
(i) i dati necessari per l’identificazione della persona oggetto del controllo (nome e, per quanto conosciuto, indirizzo, numero di conto o altre infor- mazioni simili che permettono l’identificazione),
(ii) il periodo oggetto della domanda,
(iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare il modo e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto,
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, e
(v) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
d. Sebbene l’articolo 25A della Convenzione non limiti le procedure relative allo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. Gli Stati contraenti si atten- dono una fornitura reciproca delle informazioni necessarie per l’applicazione della Convenzione.
e. Uno Stato contraente può rifiutare di fornire informazioni concernenti comu- nicazioni confidenziali tra avvocati o tra rappresentanti legali autorizzati e i loro clienti, nella misura in cui tali comunicazioni non possono essere comu- nicate secondo la legislazione interna di questo Stato contraente.
f. Resta inteso che, se uno Stato contraente richiede informazioni sulla base di questo articolo, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del con- tribuente nella misura in cui esse non ostacolano o ritardano indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.
Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno del Protocollo che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.
Fatto in duplice esemplare a Berna, il 21 maggio 2010, nelle lingue tedesca, giappo- nese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpreta- zione farà stato il testo inglese.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxx-Xxxxxx Xxxx | Per il Governo del Giappone: Xxxxxx Xxxxxxx |
Scambio di lettere del 21 maggio 201068
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata a Tokio il 19 gennaio 1971, nella versione conforme al Protocollo firmato in data odierna
S. E. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Gappone in Svizzera
Berna
Traduzione
Berna, 21 maggio 2010
Eccellenza,
Ho l’onore di confermare la Sua lettera odierna del seguente tenore:
«in riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata il
19 gennaio 1971 (di seguito «la Convenzione») e conformemente al Protocollo fir- mato in data odierna (di seguito «il Protocollo di modifica»), ho l’onore di sottoporle le seguenti proposte a nome del Governo giapponese:
1. Per quanto concerne l’articolo 3 paragrafo 1 lettera k della Convenzione:
Resta inteso che l’espressione «cassa pensioni o istituzione di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo di modifica:
a. Casse o istituzioni per pensioni o per la previdenza per la vecchiaia, costituite sulla base delle seguenti leggi giapponesi:
(i) National Pension Law (Law No. 141 of 1959),
(ii) Employees’ Pension Insurance Law (Law No. 115 of 1954),
(iii) The Law Concerning Mutual Aid Association for National Public Offi- cials (Law No. 128 of 1958),
(iv) The Law Concerning Mutual Aid Association for Local Public Officials and Personnel of Similar Status (Law No. 152 of 1962),
(v) The Law Concerning Mutual Aid for Private School Personnel (Law No. 245 of 1953),
(vi) Coal-Mining Pension Fund Law (Law No. 135 of 1967),
(vii) Defined-Benefit Corporate Pension Law (Law No. 50 of 2001),
68 RU 2011 6381 6379; FF 2010 5187
(viii) Defined-Contribution Pension Law (Law No. 88 of 2001),
(ix) Farmers’ Pension Fund Law (Law No. 127 of 2002),
(x) Corporate Tax Law (Law No. 34 of 1965),
(xi) Small and Medium Enterprises Retirement Allowance Mutual Aid Law (Law No. 160 of 1959),
(xii) Small Enterprise Mutual Relief Projects Law (Law No. 102 of 1965), e
(xiii) Cabinet Order of Income Tax Law (Cabinet Order No. 96 of 1965); e
b. in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo
(i) la legge federale del 20 dicembre 194669 su l’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti;
(ii) la legge federale del 19 giugno 195970 su l’assicurazione per l’invalidità,
(iii) la legge federale del 6 ottobre 200671 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
(iv) la legge federale del 25 giugno 198272 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di pre- videnza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e
(v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vinco- lata equiparabili alla previdenza professionale secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Resta inoltre inteso che l’espressione «cassa pensioni o istituzione di previdenza» comprende i fondi di investimento e trust a condizione che tutte le parti di questi fondi e trust siano tenute da casse pensioni o istituzioni di previdenza.
2. Per quanto concerne l’articolo 11 paragrafo 3 lettera b della Convenzione:
Resta inteso che la presente lettera è applicabile agli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un’istituzione residente nell’altro Stato contraente, che appar- tiene integralmente alla Banca centrale dell’altro Stato contraente, per crediti finan- ziati indirettamente da questa Banca centrale.
3. Per quanto concerne l’articolo 22A paragrafo 5 lettera b numero (i) della Convenzione:
Resta inteso che se un residente di uno Stato contraente esercita una parte sostanziale del controllo e della gestione di un gruppo di società parte di un gruppo più grande di società, o fornisce il finanziamento per tale gruppo, questo residente adempie alle con- dizioni descritte in questo numero in relazione a questo gruppo di società.
69 RS 831.10
70 RS 831.20
71 RS 831.30
72 RS 831.40
4. Il presente scambio di lettere sostituisce lo scambio di note del 19 gennaio 1971.
Nella misura in cui le suddette proposte sono approvate dal Consiglio federale sviz- zera, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Sua Eccel- lenza vorrà fornire siano considerate quale accordo tra i due Governi, che entra in vigore contemporaneamente al Protocollo di modifica.
Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»
Il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte, e ho l’onore di confermare che la lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate quale accordo tra i due Governi, che entra in vigore contemporaneamente al Protocollo di modifica.
Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Xxxx-Xxxxxx Xxxx
Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
Scambio di lettere del 15 maggio 201273
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione
nel campo delle imposte sul reddito firmata a Tokyo il 19 gennaio 1971, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 2010
Entrato in vigore il 15 maggio 2012
Traduzione
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx, 15 maggio 2012 |
Ambasciatore del Giappone | |
in Svizzera | |
Xxxxx | Xxxxxxxxx Presidente della Confederazione |
signora Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx | |
Presidente della Confederazione | |
Capo del Dipartimento federale delle finanze |
Onorevole Presidente della Confederazione,
ho l’onore di confermare la sua lettera del 15 maggio 2012 del seguente tenore:
«In riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata a Tokyo il 19 gennaio 1971, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 201074 (di seguito «la Convenzione») nonché al Protocollo parte integrante della Con- venzione firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «il Protocollo»), ho l’onore di confermare, in nome del Consiglio federale svizzero, l’Accordo seguente tra il Con- siglio federale svizzero e il Governo del Giappone:
In riferimento alle richieste di assistenza amministrativa secondo l’articolo 25a della Convenzione resta inteso che:
(1) il riferimento alle informazioni verosimilmente rilevanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati con- traenti di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile;
73 RU 2012 4475
74 RU 2011 6381
(2) sebbene la lettera c) del numero 5 del Protocollo contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», questa lettera deve essere interpretata in modo da non impedire uno scambio effettivo di informazioni.
Ho l’onore di chiederle di confermare in nome del suo Governo l’Accordo di cui so- pra.»
Ho l’onore di confermare l’Accordo contenuto nella Sua lettera in nome del Governo del Giappone.
Voglia gradire, onorevole Presidente della Confederazione, l’espressione della mia alta stima.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Scambio di lettere75
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo
delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 1971 a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna
Concluso il 7 settembre 2012 Entrato in vigore il 7 settembre 2012
Traduzione
Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx Presidente della Confederazione Capo del Dipartimento federale delle finanze | Xxxxx, 0 settembre 2012 |
Sua Eccellenza signor Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx straordinario e plenipotenziario del Giappone in Svizzera |
Eccellenza,
Ho l’onore di confermare il ricevimento della nota di Sua Eccellenza in data odierna del seguente tenore:
«In riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 197176 a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 201077 a Berna (di seguito «la Convenzione»), ho l’onore di confermare, in nome del Governo del Giappone, l’accordo seguente tra i due Governi:
In riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 11 della Convenzione resta inteso che la
«Japan Bank for International Cooperation» sia considerata un ente ai sensi del sotto- paragrafo (v) lettera a del paragrafo 4 dell’articolo 11 della Convenzione.
75 RU 2012 6267
76 RS 0.672.946.31
77 RU 2011 6381
Nella misura in cui le suddette proposte sono approvate dal Consiglio federale sviz- zero, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate quale accordo tra i due Governi, che entra in vigore il giorno della risposta di Sua Eccellenza ed è applicabile agli importi imponibili dal 1° aprile 2012 o successivamente.»
La presente proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero e ho inoltre l’onore di confermare che la nota di sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno della presente risposta ed è applicabile agli importi imponibili dal 1° aprile 2012 o successivamente.
Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx
Scambio di lettere78
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo
delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 1971 a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna
Concluso il 7 settembre 2012 Entrato in vigore il 7 settembre 2012
Traduzione
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx del Giappone in Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxx, 0 settembre 2012 |
Onorevole Presidente della Confederazione Capo del Dipartimento federale delle finanze Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx |
Onorevole Presidente della Confederazione,
Ho l’onore di confermare la sua lettera odierna del seguente tenore:
«In riferimento al Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna che modifica la Con- venzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia im- posizione nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 197179 a Tokio, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 201080 (di seguito
«la Convenzione»), nonché al Protocollo parte integrante della Convenzione firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «il Protocollo») ho l’onore di confermare, in nome del Consiglio federale Svizzero, l’accordo seguente tra i due Governi:
In riferimento alla lettera c) del numero 5 del Protocollo resta inteso che è possibile rispondere a una richiesta di assistenza amministrativa anche quando è possibile iden- tificare il presunto detentore delle informazioni con altre informazioni trasmesse dallo Stato richiedente, oltre a quelle richieste sulla base dei sottoparagrafi (i)–(iv) della lettera c) del numero 5 del Protocollo.
78 RU 2012 6269
79 RS 0.672.946.31
80 RU 2011 6381
Nella misura in cui le suddette proposte sono approvate dal Governo del Giappone, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate quale accordo tra i due Governi, che entra in vigore il giorno della risposta di Sua Eccellenza ed è applicabile dal 1° gennaio 2012 o successivamente.»
La presente proposta è approvata dal Governo del Giappone e ho inoltre l’onore di confermare che la nota di sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno della presente risposta ed è applicabile dal 1° gennaio 2012 o successivamente.
Voglia gradire, onorevole Presidente della Confederazione, l’espressione della mia alta stima.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Scambio di lettere81
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 1971
a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato in data odierna a Berna
Entrato in vigore il 30 novembre 2022
Traduzione
Berna, 16 luglio 2021
Eccellenza,
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx straordinario e
plenipotenziario del Giappone in Svizzera
ho l’onore di confermare il ricevimento della lettera di Sua Eccellenza in data odierna del seguente tenore:
«Ho l’onore di riferirmi al Protocollo firmato in data odierna («Protocollo del 2021»), alla Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio a Berna e dal Protocollo del 2021 («Convenzione») e all’accordo concluso nel quadro dello scambio di lettere del 21 maggio 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concer- nente l’imposizione («scambio di lettere del 2010»), e di sottoporle, in nome del Go- verno del Giappone, le proposte seguenti:
1. Le disposizioni del paragrafo 2 dello scambio di lettere del 2010 non sono più valide per le imposte alle quali il Protocollo del 2021 è applicabile conformemente alle relative disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19.
2. In riferimento alla lettera b) del paragrafo 12 dell’articolo 25 della Convenzione:
Resta inteso che una rettifica degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell’articolo 9 della Convenzione concernente i beni immateriali di difficile valuta- zione si riferisce a una rettifica degli utili eseguita conformemente al capitolo VI D.4 delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali di luglio 2017 o conformemente a una versione aggiornata di queste Linee guida.
81 RU 2022 686, 685; FF 2021 2830
Nella misura in cui il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte, ho l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza siano consi- derate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del Protocollo del 2021.»
Il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte. Ho l’onore di confermare che la lettera di Sua Eccellenza e la presente lettera sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore contemporaneamente al Protocollo firmato in data odierna.
Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Xxxxxx Xxxxxxxxx Ambasciatore
Sostituto della Segreteria di Stato
per le questioni finanziarie internazionali