PROCEDURA COMPARATIVA PER QUATTRO INCARICHI DI ESPERTO A TEMPO DETERMINATO
PROCEDURA COMPARATIVA PER QUATTRO INCARICHI DI ESPERTO A TEMPO DETERMINATO
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. È indetta, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c), del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), una procedura comparativa pubblica per il conferimento di quattro incarichi di esperto, a tempo determinato, così distinti:
a) uno per attività di analisi e previsione del quadro macroeconomico dell’economia italiana e internazionale (profilo 1);
b) uno per attività di analisi applicata del rispetto delle regole di bilancio, della dinamica e sostenibilità del debito pubblico, dell’orientamento della politica di bilancio (profilo 2);
c) uno per attività di microsimulazione in materia di previdenza e assistenza e di imposte sul reddito delle persone fisiche (profilo 3);
d) uno per attività di analisi applicata in materia di finanza locale e federalismo fiscale (profilo 4).
2. La selezione si articola in una valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, in una prova scritta e in un colloquio.
ARTICOLO 2
(Contenuto, durata e compenso)
1. Gli incarichi di cui all’articolo precedente comportano lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi economica nell’ambito dei compiti istituzionali affidati ai Servizi dell’UPB e l’inquadramento nell’area funzionale di esperto, secondo quanto previsto dal regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’UPB.
2. Il trattamento economico fondamentale è determinato al livello iniziale della tabella stipendiale della predetta area funzionale, allegata al citato regolamento. L’incarico comporta, altresì, il riconoscimento di un premio di risultato così come previsto dall’articolo 26 dello stesso regolamento.
3. Ciascun incarico ha una durata di tre anni e può esser rinnovato per una sola volta per lo stesso periodo.
4. Qualora il selezionato per uno degli incarichi di cui all’articolo 1 appartenga a una delle amministrazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’UPB e risulti possibile l’inquadramento tra gli esperti in conformità alla tabella di equiparazione allegata al medesimo regolamento, l’incarico verrà svolto previo collocamento in posizione di fuori ruolo da parte dell’amministrazione di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In tal caso non trova applicazione il comma 3 del presente articolo.
ARTICOLO 3
(Requisiti generali di ammissione)
1. I requisiti generali di ammissione alla selezione sono:
a) la cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana nonché i familiari dei cittadini degli Stati dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 3 bis dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
d) la mancata precedente destituzione, dispensa ovvero decadenza dall’impiego pubblico, nonché il non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
2. I cittadini dell’Unione europea e i loro familiari nonché i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti dal precedente comma e con permesso di soggiorno di lungo periodo devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana, da verificarsi durante il colloquio.
Ai fini del presente comma, ai titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, è richiesto il solo requisito di cui alla lettera b).
ARTICOLO 4
(Requisiti specifici di ammissione)
1. Per l’ammissione alla selezione è inoltre richiesto:
a) il possesso di laurea specialistica o magistrale o altro titolo equiparato previsti dalla normativa nazionale vigente ovvero di un titolo di studio conseguito all’estero equipollente rispetto alle predette lauree ai sensi della medesima normativa;
b) il titolo di dottore di ricerca nell’area delle scienze economiche e statistiche, riferibile ai settori scientifico-disciplinari compresi nei macrosettori 13/A Economia, 13/C Storia economica o 13/D Statistica e metodi matematici per le decisioni, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 30 ottobre 2015, n. 855, Allegato A, ovvero un titolo conseguito all’estero equipollente ai sensi della normativa nazionale vigente;
o, in alternativa,
avere maturato presso soggetti pubblici o privati, in ambito nazionale o internazionale, un’esperienza professionale documentabile di almeno sei anni:
• per il profilo 1, nel settore dell’analisi e delle previsioni macroeconomiche, da cui emerga un’approfondita conoscenza ed esperienza in almeno una delle seguenti aree: teoria macroeconomica e analisi strutturali sull’economia italiana; analisi del ciclo economico e indicatori congiunturali; teoria delle serie storiche e metodi di estrazione delle componenti di ciclo e trend, strumenti di previsione di breve termine e utilizzo di big data; modellistica macroeconomica a livello nazionale o internazionale; analisi intersettoriali e valutazioni d’impatto; quantificazione degli effetti macroeconomici delle politiche economiche; valutazioni degli impatti ambientali degli shock a variabili macroeconomiche e delle riforme strutturali; analisi del prodotto potenziale e dell’output gap;
• per il profilo 2, nell’analisi quantitativa della finanza pubblica, in almeno una delle seguenti aree: struttura e principali indicatori del conto delle
amministrazioni pubbliche e del bilancio dello Stato; aspetti applicativi delle regole di bilancio del Patto di stabilità e crescita della UE e del framework di bilancio nazionale; dinamica e sostenibilità del debito pubblico; costruzione e utilizzo degli indicatori dell’orientamento della politica di bilancio;
• per il profilo 3, nello sviluppo di strumenti di microsimulazione basati sull’integrazione di dati campionari e amministrativi e nel loro utilizzo per la valutazione degli effetti finanziari e distributivi dei provvedimenti legislativi in almeno una delle seguenti aree: previdenza e assistenza; mercato del lavoro; imposte sui redditi delle persone fisiche;
• per il profilo 4, nell’analisi quantitativa della finanza degli enti territoriali, in almeno una delle seguenti aree: evoluzione delle entrate proprie, dei trasferimenti e dei fabbisogni di spesa; evoluzione delle relazioni finanziarie intergovernative; analisi e valutazione dell’attuazione di norme relative alla finanza locale e al federalismo fiscale.
2. Ai fini dell’ammissione alla selezione, la durata dell’esperienza richiesta in alternativa al titolo di dottore di ricerca può risultare di almeno cinque anni qualora il candidato abbia conseguito un master di II livello riferibile ai predetti settori scientifico-disciplinari oppure abbia conseguito all’estero un titolo di studio nelle predette materie equipollente ai sensi della vigente normativa.
3. Gli estremi dei provvedimenti di equipollenza o della relativa richiesta devono essere dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.
4. È altresì richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione indicato al successivo articolo 5.
ARTICOLO 5
(Domanda di partecipazione)
1. La domanda di ammissione alla procedura comparativa deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) utilizzando lo specifico applicativo informatico all’indirizzo internet xxxxx://xxx-xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/.
Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate con modalità diverse da
quelle sopra indicate.
2. Per la partecipazione alla selezione il candidato deve inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta certificata (PEC) a lui intestato.
3. Dopo aver inserito i dati richiesti, tra i quali l’indicazione del profilo per il quale intende concorrere, e aver seguito le indicazioni riportate sul portale, il candidato deve effettuare la stampa della ricevuta e conservarla per poterla esibire in caso di necessità. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’invio della domanda, ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della stessa precedentemente inviata.
4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda deve essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
5. Qualora il candidato compili più volte il format online, si terrà conto unicamente dell’ultima domanda inviata.
6. È consentita la candidatura solo per uno dei quattro profili da selezionare.
7. In fase di inoltro della domanda verrà automaticamente attribuito un codice identificativo della candidatura riportato anche nella ricevuta di iscrizione. Tale codice dovrà essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.
8. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2022, n. 445 e successive modifiche:
a. cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno dei paesi dell’Unione Europea, tenuto conto di quanto specificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del presente avviso;
c. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice di avviamento postale);
d. il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l’ammissione alla selezione dal presente avviso, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data di conseguimento dello stesso, nonché gli estremi del provvedimento di
equipollenza, o della relativa richiesta, con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero;
e. l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che l’Ufficio ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente;
f. le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all’estero, ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione va resa anche se negativa;
g. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo né interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché di non essere stato licenziato da altro impiego per averlo ottenuto mediante presentazione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
h. il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e se non espressamente dichiarati in quella sede non verranno presi in considerazione nella fase della formazione della graduatoria dei vincitori;
i. l’indirizzo di posta elettronica certificata personale;
j. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2022, n. 445 e successive modifiche, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
9. Il candidato deve inoltre allegare alla domanda:
• copia in formato elettronico di un valido documento d’identità;
• copia in formato elettronico del proprio curriculum vitae sottoscritto e predisposto preferibilmente secondo il modello europeo;
• copia in formato elettronico delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui all’articolo 8 del presente avviso.
10. I candidati diversamente abili e i portatori di handicap devono specificare, nell’apposito spazio disponibile nel modulo del portale, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tale
dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l’assegnazione di eventuali ausili, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi sono determinati a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro della documentazione tramite il portale non consentirà di fornire l’assistenza richiesta.
11. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
12. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione incomplete o irregolari o inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
13. L’UPB non è responsabile del mancato ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura selettiva in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
14. Ogni comunicazione concernente la procedura selettiva, compreso il calendario delle prove e il relativo esito, è effettuata attraverso il sito internet istituzionale dell’Ufficio parlamentare di bilancio.
15. I candidati devono esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 8 e 9 del GDPR.
ARTICOLO 6
(Esclusione)
1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
3. L’UPB può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti.
ARTICOLO 7
(Commissione di valutazione)
1. La selezione è affidata a quattro Commissioni di valutazione, una per ciascuno dei quattro profili, composte da un numero dispari di membri definito anche in relazione al numero di candidature pervenute, nominati dal Consiglio tra professori universitari in materie economiche o statistiche, in servizio o in quiescenza, e tra esperti delle medesime materie provenienti da istituzioni e organismi, pubblici o privati, di livello nazionale o internazionale. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da personale dell’UPB.
2. Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione dispone di 50 punti per i titoli di cui ai successivi articoli 8 e 9, di 50 punti per la prova scritta e di 50 punti per il colloquio. Il punteggio finale di ciascun candidato è determinato sommando il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio, fino a un massimo di 150 punti.
3. Qualora il numero dei candidati alla selezione sia tale da pregiudicarne il rapido ed efficiente svolgimento, le prove d’esame possono essere precedute da una valutazione preselettiva dei titoli, finalizzata all’ammissione alla prova scritta di 20 candidati per ciascun profilo.
ARTICOLO 8
(Presentazione dei titoli)
1. Il candidato deve allegare alla domanda, per il tramite dell’applicazione di cui al precedente articolo 5:
• copia in formato elettronico di un valido documento d’identità;
• copia in formato elettronico del proprio curriculum vitae sottoscritto e predisposto preferibilmente secondo il modello europeo; tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei titoli e delle esperienze professionali devono essere descritti dai candidati in modo sintetico e puntuale; qualora non risulti possibile verificare il possesso delle predette esperienze professionali, esse non saranno prese in considerazione;
• copia in formato elettronico delle eventuali pubblicazioni e dei lavori nel numero massimo di cinque, accompagnati da una dichiarazione con la quale il
candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, la paternità dell’opera; per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove non sia già indicata l’attribuzione ai singoli autori, i candidati devono dichiarare quali parti siano da riferire esclusivamente a essi; qualora per le caratteristiche delle stesse non sia possibile allegare la copia in formato elettronico delle pubblicazioni scientifiche, il candidato deve farlo presente nell’apposito campo della domanda e inviare, a pena di esclusione delle predette pubblicazioni dalla valutazione della Commissione, una copia delle stesse tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cinque giorni dall’invio della domanda, all’Ufficio parlamentare di bilancio, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxx.
ARTICOLO 9
(Valutazione dei titoli)
1. La valutazione dei titoli avviene previa definizione dei criteri da parte della Commissione.
2. Ai titoli valutabili, per i quali la Commissione dispone complessivamente di 50 punti, sono assegnati i seguenti punteggi massimi:
a. 30 punti per le esperienze professionali in attività di ricerca e analisi negli ambiti descritti per ciascun profilo al precedente articolo 4, comma 1, lettera b); le eventuali esperienze professionali svolte presso l’UPB o istituzioni similari dovranno essere valutate espressamente e in modo preferenziale rispetto alle altre;
b. 20 punti per i titoli riportati nel curriculum, per le pubblicazioni (monografie a stampa e articoli apparsi su riviste o atti di convegni nazionali e internazionali, contributi a pubblicazioni collettanee) e per i lavori (relazioni e note tecniche).
ARTICOLO 10
(Prova scritta)
1. La prova scritta, una per ciascuno dei profili da selezionare, può riguardare aspetti teorici e/o aspetti applicativi e consiste nella risposta a uno dei due quesiti che saranno formulati dalla Commissione.
2. I quesiti possono riguardare:
• per il profilo 1: caratteristiche dell’economia italiana e tratti generali dell’economia internazionale; aspetti istituzionali dei mercati valutari e delle materie prime; operatività delle politiche di bilancio e monetarie; teorie macroeconomiche, con riferimento in particolare al comportamento delle famiglie, delle imprese e del settore pubblico; teorie sul mercato del lavoro e sulle dinamiche dei prezzi e ruolo delle aspettative; canali di trasmissione delle politiche di bilancio e monetarie; metodi quantitativi e strumenti dell’analisi congiunturale; modellistica previsiva di breve termine e metodi macroeconometrici per le previsioni di medio termine; valutazioni quantitative degli impatti delle politiche economiche; strumenti per la quantificazione del prodotto potenziale e dell’output gap;
• per il profilo 2: analisi della finanza pubblica in Italia e nei paesi della UE; analisi della struttura e dei principali indicatori del conto delle amministrazioni pubbliche; aspetti applicativi e istituzionali delle regole di bilancio della UE e la loro interazione con quelle nazionali; governance economica della UE, ipotesi di riforma e implicazioni per la finanza pubblica e il framework di bilancio dell’Italia; analisi della dinamica del debito pubblico nel medio termine; vincolo intertemporale di bilancio e sostenibilità del debito pubblico nel lungo termine; costruzione e analisi degli indicatori dell’impulso e dell’orientamento della politica di bilancio; l’impatto della politica di bilancio in un’ottica keynesiana, neoclassica e neokeynesiana nel breve e nel medio- lungo termine e la sua interazione con la politica monetaria;
• per il profilo 3: motivazioni dell’intervento pubblico in ambito previdenziale e assistenziale; aspetti istituzionali dei sistemi pensionistici e dell’assistenza sociale; determinanti dell’evoluzione della spesa pensionistica e assistenziale nel breve e nel lungo periodo; effetti dell’invecchiamento della popolazione sulla sostenibilità di medio-lungo termine del sistema pensionistico e della finanza pubblica in generale; effetti dei sistemi pensionistici e dei programmi di assistenza sul mercato del lavoro; metodologie per la quantificazione della spesa pensionistica e assistenziale; effetti distributivi delle politiche previdenziali e assistenziali; impatto finanziario e distributivo di modifiche alle imposte sui redditi delle persone fisiche;
• per il profilo 4: motivazioni dell’intervento pubblico; beni pubblici ed esternalità; motivazioni economiche del decentramento delle competenze di spesa; trasferimenti intergovernativi: motivazioni, effetti economici e modelli di perequazione; federalismo differenziato; debito degli enti decentrati e coordinamento della politica di bilancio; aspetti istituzionali della finanza degli enti territoriali; bilanci degli enti territoriali; metodologie di calcolo dei
fabbisogni standard e delle capacità fiscali e il loro ruolo nel finanziamento degli enti territoriali.
3. Ove la normativa vigente alla data delle prove lo preveda, l’Ufficio richiede ai candidati una delle certificazioni verdi Covid-19 per l’ammissione allo svolgimento delle prove.
4. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l’esclusione automatica dalla selezione.
5. Superano la prova scritta e sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 30/50 per il quesito prescelto.
ARTICOLO 11
(Colloquio)
1. I candidati ammessi al colloquio devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
2. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito istituzionale dell’UPB.
3. Per l’effettuazione del colloquio l’Ufficio si riserva la possibilità di ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali o di videoconferenza.
4. Il colloquio, una parte del quale si svolgerà in lingua inglese al fine di verificarne la buona conoscenza, verterà sui titoli e sulle materie oggetto della prova scritta.
5. Superano il colloquio i candidati che conseguono una votazione di almeno 30/50.
ARTICOLO 12
(Graduatoria e clausola di salvaguardia)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, la Commissione predispone una graduatoria di merito, determinata sommando i voti ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio.
2. Tale graduatoria è successivamente riformulata dall’UPB tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, la cui sussistenza alla data di scadenza del termine utile per l’invio della
domanda di partecipazione potrà essere fatta valere dai candidati entro cinque giorni dallo svolgimento del colloquio. A parità di punteggio supera la selezione il candidato anagraficamente più giovane. La graduatoria finale è approvata dal Consiglio dell’UPB.
3. Xxxxxxx dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
4. Lo svolgimento della selezione non obbliga l’UPB al conferimento degli incarichi e alla stipula dei correlati contratti.
5. In caso di necessità, l’UPB potrà attingere alle predette graduatorie per il conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quelli previsti al precedente articolo 1.
ARTICOLO 13
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation ‒ GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’UPB per le finalità di gestione della procedura e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che risulteranno vincitori, prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, l’UPB procederà all’esclusione dalla procedura ovvero non darà corso all’assunzione.
3. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni a fini della verifica di quanto dichiarato dai candidati e negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati competono i diritti di cui alle norme sopra richiamate, tra i quali quello di accesso ai dati che li riguardano nonché quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio parlamentare di bilancio, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxx, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’UPB. Oltre al responsabile del
trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti dell’UPB addetti alla procedura.
ARTICOLO 14
(Pubblicazione)
1. Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’UPB xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, dove saranno rese disponibili anche tutte le necessarie informazioni e comunicazioni sulla procedura, compresi date, luogo e modalità di svolgimento delle prove. Di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami.
ARTICOLO 15
(Responsabile del procedimento)
1. L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio del Direttore generale dell’UPB. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale.
Roma, 29 settembre 2022
Il Direttore generale Xxxxxxxx Xxxxxx