RDO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TAPPARELLE PERICOLANTI PRESSO L’IMMOBILE SEDE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO IN PIAZZA FERRETTI N.1 -
Direzione Regionale della Toscana
Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali
All. 3
RDO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TAPPARELLE PERICOLANTI PRESSO L’IMMOBILE SEDE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO IN PIAZZA FERRETTI N.1 -
SCHEMA DI CONTRATTO
CIG: Z0524DECFD
INDICE
Art. 1 - Oggetto dei lavori Art. 2 - Importo dei lavori Art. 3 - Durata del contratto
Art. 4 - Modalità di esecuzione dei lavori Art. 5 - Obblighi dell’Aggiudicataria
Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente Art. 7 - Fatturazione e pagamento
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 9 - Responsabilità dell’aggiudicataria Art. 10 - Penali, recesso e risoluzione
Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione definitiva Art. 12 - Divieto di cessione dei contratti
Art. 13 - Cessione del credito
Art. 14 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società Art. 15 - Disposizioni antimafia
Art. 16 - Foro competente
Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Art. 1 - Oggetto dei lavori
La Società aggiudicataria si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nel presente documento e nei documenti allegati alla RDO, i lavori di sostituzione di tapparelle pericolanti presso l’immobile sede della Direzione Provinciale di Grosseto in Piazza Ferretti n.1, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto, dall’elenco prezzi unitari e da quanto dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico allegato alla RDO stessa.
Le condizioni ivi contenute formano parte integrante del contratto stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria.
Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip OG 1 ”Opere generali”, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Art. 2 - Importo dei lavori
Il corrispettivo offerto, inferiore a quello posto a base d’asta (€ 18.400,00 Iva esclusa), deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.
Gli oneri previsti per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sono pari ad € 500,00.
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, sono specificatamente quantificati ed indicati nella Dichiarazione relativa agli “oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali”. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto produrrà i suoi effetti sino al completo ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni. I lavori dovranno iniziare entro 15 giorni dalla data di consegna degli stessi e dovranno essere eseguiti entro 22 giorni naturali, successivi e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 4 - Modalità di esecuzione dei Lavori
L’esecuzione dell’appalto dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nella documentazione allegata alla RDO, in modo particolare secondo quanto indicato nel capitolato tecnico.
L’esecuzione dei lavori deve essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore secondo quanto indicato nel capitolato tecnico.
L’aggiudicataria può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dall’Agenzia. L’aggiudicataria dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all’Agenzia entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell’appaltatore.
L’amministrazione si riserva, senza che l’impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche in corso d’opera circa la perfetta osservanza da parte dell’impresa di tutte le disposizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato tecnico. Qualora dal controllo dovesse risultare che l’affidamento non è svolto a regola d’arte, per cause imputabili all’impresa, quest’ultima deve provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Qualora l’impresa in modo reiterato ometta di eseguire, anche parzialmente, i lavori indicati nel Capitolato tecnico, l’amministrazione può affidare ad altro operatore, previa comunicazione all’aggiudicataria, l'esecuzione parziale o totale dei lavori omessi dalla stessa; in tal caso i relativi
costi ed i danni eventualmente derivati all’Agenzia saranno addebitatati all’aggiudicataria inadempiente.
Art. 5 - Obblighi dell’Aggiudicataria
L’aggiudicataria non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto richiesto dall’Agenzia.
L’imballaggio, il trasporto, lo smaltimento del materiale di risulta ed ogni altro onere ad essi connesso si intendono tutti ricompresi nel corrispettivo offerto e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore.
Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
L’aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavorista, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. L’aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.
Resta inteso che l’aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna a tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 7 – Fatturazione e pagamento
L’Agenzia, per l'esecuzione dell’appalto, dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Ditta.
Le operazioni effettuate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sono soggette a scissione dei pagamenti dell’Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017.
In caso di ritardo nell’effettuazione del pagamento, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Le fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA X3DZ5I.
Oltre al suddetto codice IPA, si dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica il Codice Identificativo Gara (CIG) Z0524DECFD da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati (dati ordine di Acquisto).
L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula dei contratti.
L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
L’aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 9 - Responsabilità dell’aggiudicataria
L’aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all’Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell’esecuzione degli adempimenti assunti.
L’aggiudicataria si impegna ad effettuare i lavori mantenendo invariati il prezzo offerto per tutta la durata contrattuale.
Art. 10 – Penali, recesso e risoluzione
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo:
x. Xxxx’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore lavori per la consegna degli stessi;
b. Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c. Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale di cui alla lettera b), sarà applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire la penale di cui alla, lettera c) sarà applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto. Le penali saranno applicabili, e nessuna
eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 30 giorni lavorativi, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, i lavori ovvero la parte dei lavori non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione nell’espletamento dell’appalto da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione definitiva
L’aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Agenzia, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
Inoltre, entro 10 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione, l’aggiudicataria dovrà presentare un documento attestante il possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile, che copra almeno la durata contrattuale, con esclusivo riferimento ai servizi/lavori oggetto del contratto, comprensiva sia della responsabilità civile verso terzi che della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.
Art. 12 - Divieto di cessione dei contratti
E’ fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i contratti stipulati a seguito della presente RDO nonché i crediti da essi derivanti.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, i contratti in oggetto si risolveranno di diritto.
Art. 13 - Cessione del credito
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione del credito venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG Z0524DECFD su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’Aggiudicataria deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 15 - Disposizioni antimafia
L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..
In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 - Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Firenze.
Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
………………………
IL CAPO UFFICIO
Xxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente) Firma su delega del Direttore Regionale Xxxxx Xxxxxxx
L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente