Contratto di Assicurazione in forma collettiva dei rami danni ad adesione facoltativa
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin
Contratto di Assicurazione
in forma collettiva dei rami danni ad adesione facoltativa
“Global Protezione Prestito - Lavoratori Dipendenti a tempo indeterminato del settore privato”
Ed. 1/GPPD
FASCICOLO INFORMATIVO
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente/Aderente prima della sottoscrizione del contratto
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Polizza collettiva abbinata a finanziamenti
DIP – Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia:
Global Assistance S.p.A.
Prodotto:
Global Protezione Prestito – ed. 1/GPPD
Dipendenti a tempo indeterminato del settore privato
sede legale in Italia, numero iscrizione dell’Albo dell’Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Che tipo di assicurazione è?
Polizza collettiva che assicura il rimborso dei prestiti personali erogati da Compass nei casi in cui il soggetto debba far fronte a situazioni quali perdita involontaria dell’impiego e invalidità permanente totale.
Che cosa è assicurato?
Le coperture assicurative offerte dal presente contratto sono:
Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% (IPT) da infortunio o da malattia: copre il Capitale Residuo del finanziamento, ovvero il Debito Residuo in linea capitale, risultante al momento dell’insorgenza del sinistro
Perdita involontaria di Impiego (PII) a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo: rimborsa una somma pari all’ammontare delle Rate di rimborso mensili del Finanziamento, per i lavoratori dipendenti del settore privato a tempo indeterminato, relative al periodo di durata della Disoccupazione (massimo 12 mesi per sinistro e 36 mesi per più periodi distinti assicurati), dopo il periodo di carenza (60gg.) con una franchigia assoluta di 60 gg.
La somma assicurata all’inizio della copertura assicurativa (Capitale Assicurato Iniziale) è pari all’importo del Finanziamento richiesto maggiorato delle spese di istruttoria e del Premio assicurativo, e non potrà in alcun modo essere superiore all’importo di € 35.000,00 ed essere inferiore all’importo di € 3.000,00. La Somma assicurata decresce nel tempo in base al Piano di ammortamento originario della pratica di Finanziamento collegata alla singola adesione.
La Somma assicurata può ridursi in caso di Estinzione parziale del finanziamento.
Che cosa non è assicurato?
Non è assicurato:
× il contratto di lavoro subordinato non regolato dalla Legge italiana
× la perdita di impiego dell’Aderente-Assicurato che non svolga la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente (in modo consecutivo) con orario superiore a 20 ore settimanali nei 12 mesi precedenti la data in cui si verificherà il sinistro
× la perdita di impiego nel caso di periodo di prova
× tutto ciò che non è considerato infortunio: xxxxx
avvelenamenti, infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio
infarti da qualsiasi causa determinati
infortuni subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale
× tutto ciò che non è considerato Malattia: l’infertilità e la sterilità
ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’Assicurazione i sinistri causati:
! da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza della Copertura assicurativa e loro seguiti e conseguenze
! dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove
! dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione e dalla pratica di sport aerei in genere
! da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci
! dall'uso di aeromobili
! da proprie azioni delittuose o partecipazione ad imprese temerarie
! da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni
! da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, e di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
! malattie preesistenti alla data di decorrenza dell’Assicurazione
! da intossicazioni causate da abuso di alcolici, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti
! dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate
! da malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi
! da cure dimagranti e dietetiche
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione i sinistri causati dalla perdita di lavoro nei casi:
! l’Aderente-Assicurato era già a conoscenza della prossima perdita di impiego al momento dell’adesione, o se erano già note circostanze che oggettivamente lasciavano prevedere che tale evento si sarebbe verificato, o se il licenziamento viene notificato durante il periodo di carenza
Ci sono limiti di copertura? (Seguito) ! di licenziamento avuto a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità ! di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuto a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza ! nell’arco del periodo di mobilità del lavoratore dipendente matura il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia ! l'Aderente-Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia ! l’Aderente-Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità ! di disoccupazione parziale ! di licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali ! di licenziamento avvenuto tra congiunti ! perdita di impiego dovuta a dimissioni ! la perdita impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o il pre-pensionamento | ||
Dove vale la copertura? La garanzia Perdita Involontaria di Impiego è valida solo sul territorio dello Stato Italiano; La garanzia Invalidità Permanente Totale superiore al 60% è valida senza limiti territoriali ma deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. | ||
Che obblighi ho? - Quando sottoscrivi il contratto hai dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare relativamente al tuo Stato di Salute rese nel Questionario Sanitario o comunque nella fase di accertamento delle condizioni di salute - In corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso tu perda lo status di dipendente del settore privato a tempo indeterminato e se a seguito di tale variazione non vi siano più i requisiti di assicurabilità, dalla data di comunicazione della predetta variazione la copertura assicurativa cesserà. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. | ||
Quando e come devo pagare? Il premio dovuto, quale Premio unico anticipato e finanziato, è compreso nell’importo del Finanziamento erogato ed è corrisposto dall’Ente Finanziatore alla Compagnia, per conto dell’Aderente-Assicurato, tramite l’intermediario. | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura ha effetto dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla scadenza dello stesso. La durata dell’assicurazione corrisponde alla durata del contratto di Finanziamento con un minimo di 24 mesi ed un massimo di 84 mesi. |
Come posso disdire la polizza?
Puoi recedere dal contratto assicurativo entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura.
Oppure passati 5 anni dalla data di decorrenza della copertura con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità in corso nella quale viene richiesto il recesso.
Puoi farlo mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla Compagnia (all’indirizzo di Global Assistance - Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx) o all’Intermediario oppure sottoscrivendo l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento.
In questo caso ti verrà restituito dalla Compagnia la parte di premio imponibile non goduto al netto dei costi amministrativi pari al 15% del premio imponibile.
Data ultimo aggiornamento 20/12/2018
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al Sito internet della Compagnia nella sezione dedicata ai “Prodotti”.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e gli Aderenti-Assicurati devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.
b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Xxxx, 6 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
c) Recapito telefonico: 00-0000000 Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
d) Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993.
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione presso l’IVASS: n. 1.00111
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
I dati di seguito indicati sono relativi all’ultimo bilancio approvato in data 12/04/2018.
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2017 ad € 10.495.343; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad € 5.000.000 mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad € 5.495.343.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, che rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 315,33% al 31/12/2017.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si informa che, in adeguamento al Provvedimento Ivass n. 7 del 16/07/2013, è disponibile sul sito istituzionale della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, un’Area riservata attraverso la quale ciascun Contraente, e per le polizze collettive anche ciascun Aderente Assicurato, può accedere alla consultazione della propria posizione assicurativa richiedendo le credenziali di accesso secondo le modalità ivi rese note.
Il presente contratto di assicurazione è una Polizza collettiva ad adesione facoltativa, collegata ad apposita Convenzione stipulata tra la sottoscritta Compagnia e la Contraente, il Credito Valtellinese S.p.A..
Il Credito Valtellinese è autorizzato alla distribuzione dei Finanziamenti erogati dall’Ente Finanziatore, cui la copertura assicurativa può essere abbinata.
Possono aderire alla Polizza collettiva, in qualità di Aderenti-Assicurati, previa valutazione del rischio, le sole persone fisiche clienti della Contraente e residenti in Italia, appartenenti alla categoria dei Lavoratori Dipendenti del Settore Privato con contratto a tempo indeterminato, che abbiano fatto richiesta di un Finanziamento all’Ente Finanziatore, per il tramite della predetta banca.
La durata del singolo contratto corrisponde alla durata del piano di rimborso del Finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del Modulo di Adesione, con un minimo di 24 mesi ed un massimo di 84 mesi. I Finanziamenti abbinabili al presente contratto assicurativo non prevedono, per loro caratteristica, la possibilità di effettuare modifiche di durata o rinegoziazione degli stessi; in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento, non sarà inoltre possibile trasferire la copertura assicurativa in corso ad un eventuale nuovo Finanziamento.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni, Esclusioni, Franchigie e Carenze
Le coperture assicurative offerte dal presente contratto sono:
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Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% (IPT) da infortunio e malattia, a copertura del Capitale Residuo del Finanziamento risultante al momento del sinistro IPT da infortunio e malattia;
Nota Informativa
Perdita involontaria di Impiego (PII) prestata solo nel caso in cui l’Aderente-Assicurato al momento del sinistro eserciti un lavoro quale dipendente del settore privato a tempo indeterminato, a copertura delle rate mensili di rimborso del debito, relative al periodo di durata della disoccupazione.
AVVERTENZA I: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in particolare agli Artt. 22 e 23.
AVVERTENZA II: Nel contratto è prevista l’applicazione di massimali, franchigie e carenze. Per aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 5 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale e agli Artt. 21 e 22 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
In particolare:
il limite massimo di rimborso (massimale) per la garanzia IPT è pari alla Somma Assicurata. Per la prestazione PII il rimborso viene corrisposto fino ad un numero massimo di 12 rate per ogni sinistro e 36 rate per più sinistri nel periodo assicurato.
Le franchigie e le carenze riguardano la gran parte della coperture assicurative. Al fine di comprenderne il meccanismo di funzionamento si specifica che le franchigie sono il periodo di tempo, successivo all’insorgenza del sinistro, durante il quale l’Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo, mentre le carenze sono il periodo di tempo successivo alle ore 24,00 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la Garanzia non è valida ed operante.
A titolo esemplificativo:
In caso di Xxxxxxx involontaria di Impiego (PII) il sinistro è liquidabile, verificate le condizioni contrattuali, solo se la perdita d’impiego avviene dopo 60 giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione (Periodo di Carenza) e verrà corrisposto l’indennizzo, commisurato ad una rata intera di Finanziamento, trascorsi 30 giorni continuativi di disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta (pari a 60 giorni) e a partire dalla prima rata successiva, come da esempi che seguono (dove per semplicità la rata mensile è pari ad € 100,00):
1° caso:
Periodo di disoccupazione comprovato: dal 05/09/2018 al 20/11/2018 (76 giorni) Decorrenza dell’assicurazione: 28/07/2018
Validità garanzia PII (90 giorni dalla decorrenza): dal 26/10/2018
Indennizzo dovuto: € 0 (in quanto l’inizio della disoccupazione avviene nel periodo di carenza);
2° caso:
Periodo di disoccupazione comprovato: dal 05/09/2018 al 20/11/2018 (76 giorni) Decorrenza dell’assicurazione: 28/01/2018
Validità garanzia PII (90 giorni dalla decorrenza): dal 28/04/2018
Data di scadenza della rata di rimborso mensile del Finanziamento: il giorno 28 di ogni mese;
Termine del periodo di franchigia assoluta (60 giorni dall’inizio della disoccupazione): il 04/11/2018
Indennizzo dovuto: € 0 (in quanto la scadenza della rata del 28/11/2016 è successiva al termine del periodo di disoccupazione);
3° caso:
Periodo di disoccupazione comprovato: dal 05/09/2018 al 20/11/2018 (76 giorni) Decorrenza dell’assicurazione: 15/01/2018
Validità garanzia PII (90 giorni dalla decorrenza): dal 15/04/2018
Data di scadenza della rata di rimborso mensile del Finanziamento: il giorno 15 di ogni mese;
Termine del periodo di franchigia assoluta (60 giorni dall’inizio della disoccupazione): il 04/11/2018
Indennizzo dovuto: € 100,00 (rimborsata la rata del 15/11/2018 in quanto scade dopo il periodo di franchigia e prima del termine del periodo di disoccupazione);
4° caso:
Periodo di disoccupazione comprovato: dal 05/09/2018 al 20/02/2019 (168 giorni) Decorrenza dell’assicurazione: 28/01/2018
Data di scadenza della rata di rimborso mensile del Finanziamento: il giorno 28 di ogni mese;
Termine del periodo di franchigia assoluta (60 giorni dall’inizio della disoccupazione): il 04/11/2018
Indennizzo dovuto: € 300,00 (rimborsate le rate del 28/11/2018, 28/12/2018 e 28/01/2019 in quanto scadono dopo il periodo di franchigia e prima del termine del periodo di disoccupazione).
AVVERTENZA III: è previsto un limite massimo di età assicurabile; più precisamente sono inclusi nell’assicurazione i soggetti con età al momento dell’adesione/erogazione del Finanziamento compresa tra i 18 ed i 67 anni non compiuti, ed età massima alla scadenza del contratto/Finanziamento pari a 71 anni non compiuti. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
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Nota Informativa
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA I: È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nel Questionario Sanitario o comunque nella fase di accertamento delle condizioni di salute siano complete e veritiere, per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero infatti comportare effetti sulla prestazione; si rinvia per le conseguenze all’Art. 3 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.
AVVERTENZA II: Eventuali contratti emessi in assenza di Finanziamento o abbinati ad un Finanziamento non assicurabile debbono intendersi nulli. La Compagnia provvederà quindi al rimborso integrale del premio corrisposto.
5. Variazione dell’attività lavorativa
L’Aderente-Assicurato che, nel corso della durata della copertura assicurativa, perda lo status di dipendente del settore privato a tempo indeterminato, ha l’obbligo di darne comunicazione scritta alla Compagnia. Ove a seguito di tale variazione non vi siano più i requisiti di assicurabilità previsti dall’art. 1 – Persone Assicurabili delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, dalla data di comunicazione della predetta variazione la copertura assicurativa cesserà, come disciplinato dall’Art. 7 - Cessazione della singola adesione delle predette Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.
6. Premi
Il premio, riferito ad ogni singola adesione, è calcolato per l’intera durata di polizza (ovvero per la durata del Finanziamento) e deve essere interamente corrisposto dall’Aderente-Assicurato, quale Premio unico anticipato e finanziato, per l’ottenimento delle prestazioni assicurative previste dall’intero contratto.
L’ammontare del Premio unico dovuto, comprensivo di caricamenti, viene determinato al momento dell’adesione in relazione all’importo del Finanziamento richiesto maggiorato delle Spese di istruttoria e in base alla durata del contratto (definita in numero di rate mensili). Il premio assicurativo è compreso nel Finanziamento e viene versato dall’Ente Finanziatore, per conto dell’Aderente-Assicurato, alla Compagnia tramite l’Intermediario.
Per aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 4 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.
I costi a carico dell’Aderente-Assicurato sono, in aggiunta alle imposte di legge sui premi, i costi amministrativi pari al 15% del premio imponibile, nonché le provvigioni di intermediazione pari al 43% del premio imponibile (quota parte percepita in media dall’intermediario sulle stime di produzione 2016, espressa in valore assoluto: € 290,00).
AVVERTENZA I: Non sono previsti sconti di premio.
AVVERTENZA II:
in caso di Estinzione Anticipata Totale del Finanziamento, non dovuta a sinistro, la Compagnia consente l’interruzione del contratto restituendo all’Aderente-Assicurato la parte di premio pagato e finanziato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell’Aderente-Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale, alle condizioni originarie.
Esempio:
Finanziamento richiesto (maggiorato delle spese di istruttoria) pari ad € 10.000,00, durata di 60 mesi (5 anni), decorrenza 6 Giugno 2018, premio lordo pari ad € 642,00, Estinzione Anticipata totale effettuata il 2 Dicembre 2018:
Costi amministrativi: Premio Netto € 626,34 x 15%= € 93,95;
Premio imponibile al netto dei costi amministrativi: € 626,34 - € 93,95 = € 532,39
Rimborso: € 532,39 / 1.800 (periodo assicurato espresso in giorni) x 1.624 (periodo non goduto espresso in giorni) = € 480,33.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 8 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.
In caso di Estinzione Anticipata Parziale del Finanziamento, la copertura assicurativa rimane in vigore, mantenendo la scadenza originaria e, riducendosi l’importo del debito residuo, la copertura assicurativa viene adeguata tramite emissione di apposita appendice al modulo di adesione, con cui sarà data evidenza dell’importo rimborsato e del Capitale Residuo. In alternativa l’Aderente-Assicurato può fare richiesta di cessazione della copertura assicurativa.
Esempio:
Finanziamento richiesto (maggiorato delle spese di istruttoria) pari a € 10.000,00, durata di 60 mesi (5 anni), decorrenza 6 Giugno 2018, premio lordo € 642,00, Estinzione Anticipata Parziale effettuata il 2 Dicembre 2020:
Debito Residuo alla data: € 5.500,00 Quota Parzialmente Estinta: € 2.500,00 Quota Capitale residua: € 3.000,00
Capitale erogato “riparametrato”: € 5.454,55 (ottenuto quale risultanza della seguente formula di equivalenza):
€ 10.000 (capitale iniziale): “X” (capitale erogato riparametrato) = € 5.500 (capitale residuo alla data di estinzione parziale): € 3.000 (quota capitale residua)
Il rimborso sarà così calcolato:
a) Premio non goduto calcolato sul Capitale erogato:
Premio lordo € 642,00 – imposte € 15,66 = Premio netto € 626,34; Premio netto € 626,34 x costi amministrativi 15% = € 93,95;
Nota Informativa
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€ 626,34 – € 93,95 = € 532,39/1.800gg. x 904gg. (giorni non goduti) = € 267,38
b) Premio non goduto calcolato sul Capitale erogato “riparametrato”: Premio lordo € 350,18 – imposte € 8,54 = Premio netto € 341,64; Premio netto € 341,64 x costi amministrativi 15% = € 51,25;
€ 341,64 - € 51,25= € 290,39 /1.800gg. x 904gg. (giorni r non goduti) = € 145,84
c) Rimborso: € 267,38 - € 145,84= € 121,54
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 9 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.
AVVERTENZA III: in caso di Sospensione del Finanziamento richiesta ai sensi dell’”Accordo per la sospensione del credito alle famiglie” del 31 marzo 2015, la Polizza mantiene parzialmente inalterati i suoi effetti, allungando la sua durata fino alla nuova data di scadenza del Finanziamento, mediante emissione di apposita appendice nella quale si preciserà che:
Garanzia IPT: continua a mantenere i suoi effetti senza soluzione di continuità fino alla nuova data di scadenza della polizza;
Garanzia PII: gli effetti restano sospesi per tutta la durata della del periodo di sospensione del Finanziamento. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 10 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.
7. Rivalse
AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede garanzie con diritto di rivalsa ovvero il diritto che la Compagnia ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell’interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA
l’Aderente-Assicurato può recedere dal presente contratto nei seguenti casi:
Recesso dal contratto di Finanziamento
Il recesso dal contratto di Finanziamento, esercitato ai sensi dell’art. 125 ter, D.lgs. n. 385/1993 (T.u.b.) entro i 14 giorni dalla conclusione dello stesso, si estende automaticamente anche al contratto assicurativo.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Compagnia provvederà a restituire l’intero premio corrisposto al netto delle Imposte, se già versate all’erario.
Il ripensamento annulla il contratto senza alcun effetto e libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.
Recesso dal contratto assicurativo
L’Aderente-Assicurato può recedere dal contratto assicurativo entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla Compagnia o all’Intermediario oppure sottoscrivendo l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia provvederà a restituire la quota parte di premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte già versate e del 15% relativo ai costi amministrativi.
Inoltre, ai sensi dell’art.1899 C.C., l’Aderente-Assicurato può recedere dal contratto assicurativo a partire dall’inizio del V° anno dalla data di decorrenza della copertura, con preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità in corso nella quale viene richiesto il recesso, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla Compagnia o all’Intermediario oppure sottoscrivendo l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento. Il recesso avrà effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità. La Compagnia provvederà ad effettuare il rimborso del premio imponibile non goduto al netto dei costi amministrativi pari al 15% del premio imponibile.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio sui termini e sulle modalità di esercizio di tale diritto, all’Art. 10 “Diritto di Recesso” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana.
11. Regime Fiscale
Imposte sui premi: Il premio, al momento della stipulazione del presente contratto, è soggetto alle seguenti aliquote di imposta calcolate sul premio imponibile: 2,50%
Detrazione fiscale dei premi: Per la garanzia IPT è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri, indicazioni specifiche per l’individuazione del momento dell’insorgenza del sinistro e spese a carico dell’Aderente Assicurato per l’accertamento del danno. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio legati alla denuncia del sinistro ed alle procedure liquidative agli Artt. 21, 24 e 26 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la vigilanza delle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 XXXX, utilizzando l’apposito Modello presente nel sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per il Consumatore”, corredando l’esposto con i dati del reclamante, l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall’Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) o all'IVASS (chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET) che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
14. Arbitrato
Nel presente contratto è previsto l’utilizzo dell’arbitrato irrituale quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie insorte tra le Parti. La città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente-Assicurato.
AVVERTENZA: È tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria, in particolare laddove si ravvisassero i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
D) GLOSSARIO
Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati:
Aderente-Assicurato (Assicurato): il soggetto, persona fisica avente residenza fiscale in Italia, sulla cui persona viene stipulato il contratto a cui si riferisce il rischio oggetto di assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Beneficiario: Il soggetto che riceve le prestazioni previste dal contratto, ovvero l’Aderente-Assicurato
Capitale Assicurato Iniziale: pari all’importo del Finanziamento richiesto, comprensivo delle spese di istruttoria, maggiorato del premio assicurativo.
Capitale Residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell’Aderente-Assicurato, relativo al Finanziamento, e rilevabile dal Piano
di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.
Carenza: vedi “Periodo di Carenza”.
Caricamenti: parte del premio versato dall’Aderente-Assicurato destinata a coprire i costi commerciali/amministrativi della Compagnia. Compagnia: Global Assistance Spa, Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale la Contraente ha stipulato la Polizza collettiva di assicurazione (Global Protezione Prestito – “Polizza Danni”).
Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione. Contraente: Persona giuridica che ha stipulato la Convenzione e la Polizza collettiva con la Compagnia. Contratto di Assicurazione: vedi Polizza Collettiva.
Convenzione: Accordo stabilito tra le Parti (la Compagnie e la Contraente) che regolamenta e sottende la Polizza collettiva. Decorrenza della garanzia: momento in cui le Garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito. Durata contrattuale: Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Ente Finanziatore: la Società che eroga il Finanziamento assicurato.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente ed all’Aderente-Assicurato composto da Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione e Glossario.
Finanziamento: la concessione di un credito da parte di un istituto di credito o di una finanziaria ad un cliente, dietro il corrispettivo di un tasso di interesse, con impegno da parte del cliente stesso alla restituzione del danaro anticipato in un certo periodo di tempo (piano di rientro programmato).
Finanziamento erogato: è il Finanziamento richiesto, maggiorato di spese di istruttoria e di Premio assicurativo.
Franchigia/Franchigia assoluta: vedi “Periodo di Franchigia”.
Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario.
Impresa: vedi “Compagnia”.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Intermediario: Global Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 – Xxxxxx, società iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il Credito Valtellinese S.p.A., Piazza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio - Società iscritta al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla Sezione D.
Global Assicurazioni S.p.A. si occupa delle attività di intermediazione, incluso l'incasso dei premi e la gestione delle polizze, fatta eccezione per la proposizione del contratto alla clientela e la raccolta delle firme che avviene ad opera del Credito Valtellinese S.p.A.. Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività svolta dall’Aderente-Assicurato.
Invalidità Permanente Totale: l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%.
Istituto di Cura: qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Ivass: Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta, al verificarsi dell’evento assicurato.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Adesione: documento sottoscritto dall’Aderente-Assicurato con il quale egli manifesta la volontà di aderire al contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Perdita di Impiego: la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Aderente-Assicurato, che generi lo stato di “Disoccupazione”.
Periodo di Carenza: il periodo di tempo successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Periodo di Franchigia: il periodo di tempo successivo all’insorgenza del sinistro durante il quale l’Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.
Piano di Ammortamento: piano di ammortamento originario della pratica di Finanziamento cui si riferisce l’Assicurazione.
Polizza collettiva: Contratto di assicurazione, stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di assicurati, collegato a Convenzione.
Premio Unico: importo da corrispondere in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del Contratto di Assicurazione.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione assicurata: somma che la Compagnia garantisce al beneficiario al verificarsi dell’evento assicurativo.
Questionario Sanitario: modulo compilato e sottoscritto dall’Aderente/Assicurato costituito da domande sul proprio stato di salute che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto.
Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell’assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Residenza fiscale: la residenza fiscale determina la sottoposizione della persona al regime di tassazione in territorio italiano per i redditi prodotti in qualsiasi luogo. I residenti fiscali sono tutti i contribuenti che hanno residenza civilistica in Italia per la maggior parte dell’anno di imposta, ovvero 183 giorni su 365.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto di Assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese di istruttoria: costi che l’Ente Finanziatore pone a carico del richiedente per la copertura delle spese relative alla domanda del Finanziamento, corrisposti in un’unica soluzione al momento dell’erogazione del Finanziamento, ed attribuiti in percentuale in base al TAN.
* * *
GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
(Il Legale Rappresentante)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Data ultimo aggiornamento 15/09/2018
INDICE
§ DEFINIZIONI ……………………………………………………………………………………………….………. pag. 02
§ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 02
§ CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE pag. 05
DEFINIZIONI
Per le definizioni delle terminologie contrattuali utilizzate nel testo che segue, si rimanda al Glossario di cui alla Nota Informativa consegnata al Contraente e all’Aderente-Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Premessa
Il presente contratto di assicurazione, che prevede l’adesione facoltativa ad una Polizza collettiva connessa a Finanziamenti, opera esclusivamente in applicazione ad un’apposita Convenzione stipulata tra la Contraente (il Credito Valtellinese S.p.A.), autorizzata a proporre Finanziamenti erogati dall’Ente Finanziatore, e la sottoscritta Compagnia.
Art. 1 - PERSONE ASSICURABILI
La sottoscrizione del presente contratto è riservata alle sole persone fisiche, clienti della Contraente e residenti in Italia, che hanno fatto richiesta di un Finanziamento all’Ente Finanziatore e che esercitano una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.
Art. 2 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Costituiscono requisiti di assicurabilità, in assenza dei quali non potrà essere consentita l’adesione alla presente copertura assicurativa, tutte le seguenti circostanze relative al soggetto che si intende assicurare:
a) l’età, risultante alla data di decorrenza del contratto, sia compresa tra i 18 anni compiuti e i 67 anni non compiuti, e l’età massima a scadenza non dovrà risultare superiore ai 71 anni non compiuti;
b) la valutazione dello stato di salute, effettuato dalla Compagnia in base alle risposte rilasciate alla sottoscrizione del Questionario Sanitario, abbia dato esito di idoneità all’adesione;
c) l’assicurando, con contratto lavorativo rispondente ai requisiti indicati al precedente Art. 1, non abbia ricevuto dal suo datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
Art. 3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente-Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del C.C.
Art. 4 – PREMIO
Il premio dovuto, a copertura dell’intero periodo di durata contrattuale è compreso nell’importo del Finanziamento erogato ed è corrisposto dall’Ente Finanziatore alla Compagnia, per conto dell’Aderente-Assicurato, tramite l’intermediario.
L’ammontare del Premio unico finanziato dovuto da ciascun Aderente-Assicurato, è calcolato moltiplicando il tasso mensile lordo di premio, pari allo 0,107%, per l’importo del Finanziamento richiesto, maggiorato delle spese di istruttoria, per il numero di rate mensili del Finanziamento.
Art. 5 - SOMMA ASSICURATA
La Somma assicurata all’inizio della copertura assicurativa (Capitale Assicurato Iniziale) è pari all’importo del Finanziamento richiesto maggiorato delle spese di istruttoria e del Premio assicurativo, e non potrà in alcun modo essere superiore all’importo di € 35.000,00 ed essere inferiore all’importo di € 3.000,00.
La Somma assicurata decresce nel tempo in base al Piano di ammortamento originario della pratica di Finanziamento collegata alla singola adesione.
La Somma assicurata può ridursi in caso di Estinzione parziale del finanziamento (vedasi Art. 9).
Art. 6 – MODALITÀ DI ADESIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE – DECORRENZA – DURATA
L’adesione alla Polizza collettiva avviene tramite sottoscrizione, da parte dell’Aderente-Assicurato, del Modulo di Adesione, previa verifica, da parte della Compagnia, di tutti i requisiti di cui all’Art.2.
La decorrenza ed efficacia della copertura assicurativa è fissata al giorno di erogazione del Finanziamento concesso dall’Ente Finanziatore.
La durata dell’assicurazione corrisponde alla durata del contratto di Finanziamento, con un minimo di 24 mesi ed un massimo di 84
mesi, fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 7.
Art. 7 - CESSAZIONE DELLA SINGOLA ADESIONE
La copertura assicurativa cessa alla scadenza del Finanziamento assicurato ed in ogni caso cessa:
- al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie IPT (Invalidità Permanente Totale);
- in caso di decesso dell’Aderente-Assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente-Assicurato (come da Art. 11 che segue);
- in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento assicurato, salvo quanto diversamente previsto dall’Art. 8 (ultimo capoverso) che segue
- in caso di estinzione anticipata parziale, qualora richiesto dall’Aderente-Assicurato (come da Art. 9 che segue).
- in caso di cambiamento dell’attività lavorativa dell’Aderente-Assicurato qualora a seguito di tale variazione non vi siano più i requisiti previsti dal precedente Art. 1. In questo caso la Compagnia, per il tramite dell’Intermediario, restituirà, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della segnalazione, la quota parte del premio imponibile finanziato relativa al periodo non goduto (intercorrente tra la data di comunicazione della variazione e la data della scadenza originaria del contratto assicurativo) al netto del costi amministrativi (pari al 15% del premio imponibile finanziato).
Art. 8 – ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata totale del contratto di Finanziamento, la Compagnia, per il tramite dell’Intermediario, restituirà, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della segnalazione, la quota parte del premio imponibile finanziato relativa al periodo non goduto (intercorrente tra la data di estinzione anticipata / e la data della scadenza originaria del contratto assicurativo) al netto del costi amministrativi (pari al 15% del premio imponibile finanziato).
Esempio:
Finanziamento richiesto (maggiorato delle spese di istruttoria) pari ad € 10.000,00, durata di 60 mesi (5 anni), decorrenza 6 Giugno 2018: Premio Lordo previsto pari ad € 642,00,
Estinzione Anticipata totale effettuata il 2 Dicembre 2018:
Costi amministrativi: Premio Netto € 626,34 x 15%= € 93,95;
Premio imponibile al netto dei costi amministrativi: € 626,34 - € 93,95 = € 532,39
Rimborso: € 532,39 / 1.800 (periodo assicurato espresso in giorni) x 1.624 (periodo non goduto espresso in giorni) = € 480,33.
In alternativa, l’Aderente-Assicurato potrà esprimere la propria volontà a che la copertura assicurativa rimanga in essere. Tale richiesta dovrà essere effettuata alla Compagnia, contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale del Finanziamento, compilando l’apposito modulo presso la banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla data di estinzione del prestito. In tale caso non verrà restituito alcun importo di premio all’Aderente-Assicurato e la copertura assicurativa verrà fornita alle condizioni originariamente pattuite.
Art. 9 – ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione parziale del finanziamento la copertura assicurativa rimane in vigore riducendosi l’importo del debito residuo. All’Aderente-Assicurato spetterà il rimborso del premio imponibile corrispondente alla parte di finanziamento parzialmente estinto, al netto dei costi amministrativi pari al 15%, calcolata come da esempio che segue.
La copertura assicurativa verrà riparametrata in base al nuovo debito residuo, tramite emissione di apposita appendice al modulo di adesione con cui sarà data evidenza dell’importo rimborsato e del Capitale Residuo risultante dall’operazione di estinzione parziale del finanziamento.
In alternativa l’Aderente-Assicurato, tramite comunicazione scritta da inviare alla Compagnia, potrà fare richiesta di cessazione della copertura assicurativa e la Compagnia provvederà al rimborso del premio imponibile non goduto, il quale avverrà con le stesse modalità previste al precedente Art. 8, in caso di Estinzione Anticipata Totale. Tale richiesta potrà altresì essere effettuata alla Compagnia, contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale del Finanziamento, compilando l’apposito modulo presso la banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento.
Esempio di estinzione parziale con mantenimento della copertura assicurativa:
Finanziamento richiesto (maggiorato delle spese di istruttoria) pari ad € 10.000,00, durata di 60 mesi (5 anni), decorrenza 6 Giugno 2018, Premio lordo previsto pari ad € 642,00, Estinzione Anticipata parziale effettuata il 2 Dicembre 2020:
Debito Residuo alla data di estinzione parziale: € 5.500,00
Quota Parzialmente Estinta: € 2.500,00
Quota Capitale residua: (€ 5.500,00 - € 2.500,00) = € 3.000,00
Finanziamento richiesto “riparametrato”: € 5.454,55 (ottenuto quale risultanza della formula di equivalenza che segue):
€ 10.000 (Finanziamento richiesto) sta ad “X” (Finanziamento richiesto “riparametrato”) come € 5.500 (capitale residuo alla data di estinzione parziale) sta ad € 3.000 (quota capitale residua).
Premio di rimborso: € 121,54 (ottenuto come da calcolo che segue)
1. Premio non goduto calcolato sul Finanziamento richiesto:
Premio imponibile: Premio lordo € 642,00 – imposte € 15,66 = € 626,34; Costi amministrativi: Premio imponibile € 626,34 x 15% = € 93,95;
Premio imponibile al netto dei costi amministrativi: € 626,34 - € 93,95 = € 532,39
€ 532,39 / 1.800 (periodo assicurato espresso in giorni) x 904 (giorni non goduti) = € 267,38
2. Premio non goduto calcolato sul Finanziamento richiesto “riparametrato”:
Premio imponibile: Premio lordo € 350,18 – imposte € 8,54 = € 341,64 Costi amministrativi: € 341,64 x 15% = € 51,25;
Premio imponibile al netto dei costi amministrativi: € 341,64 - € 51,25 = € 290,39
€ 290,39 /1.800 (periodo assicurato espresso in giorni) x 904 (giorni non goduti) = € 145,84
3. Rimborso: € 267,38 - € 145,84 = € 121,54
Art. 10 – SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEL FINANZIAMENTO
Nel caso in cui, in base a quanto stabilito dall’”Accordo per la sospensione del credito alle famiglie” del 31 marzo 2015, venga concessa, all’Aderente-Assicurato, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del Finanziamento connesso alla copertura assicurativa in essere, la scadenza della copertura assicurativa medesima è prorogata senza alcun aggravio di premio fino alla nuova data di scadenza del Finanziamento, per un periodo pari a quello della predetta sospensione (fino ad un massimo di 12 mensilità cumulative per singolo contratto, anche in presenza di più sospensioni).
L’Aderente-Assicurato dovrà comunicare alla Compagnia, per il tramite dell’Intermediario, le date di sospensione e ripresa del pagamento delle rate del Finanziamento.
Durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate del Finanziamento, si avranno i seguenti effetti sulle Garanzie previste dalla polizza:
Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 60% (IPT): la copertura rimane in vigore nel periodo di sospensione del Finanziamento, commisurata in quest’ultimo caso al Debito Residuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione del Finanziamento; pertanto eventuali sinistri accaduti nel periodo di sospensione saranno indennizzabili.
Garanzia PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO (PII): la copertura rimane sospesa per tutta la durata del periodo di sospensione del Finanziamento. Eventuali sinistri accaduti nel periodo di sospensione non saranno indennizzabili.
Art. 11 – DIRITTO DI RECESSO
A. Recesso dal contratto di Finanziamento
Qualora l’Aderente-Assicurato eserciti il diritto di recesso dal contratto di Finanziamento nel termine di 14 giorni dalla conclusione di quest’ultimo, ai sensi della normativa allo stesso applicabile, le coperture assicurative si estinguono dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del recesso dal contratto di Finanziamento stesso. In questo caso, la Compagnia rimborserà, tramite l’Intermediario, all’Ente finanziatore, se dovuto, l’intero importo del premio assicurativo finanziato al netto delle imposte qualora già versate.
B. Recesso dal contratto assicurativo
L’Aderente-Assicurato può recedere dal contratto assicurativo, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla Compagnia o all’Intermediario oppure sottoscrivendo l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento.
Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia provvederà, per il tramite dell’Intermediario, a restituire la quota parte di premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte già versate e del 15% dei costi amministrativi calcolati sul premio imponibile inizialmente versato.
Inoltre, ai sensi dell’art.1899 C.C., l’Aderente-Assicurato può altresì recedere dal contratto assicurativo, a partire dall’inizio del V° anno dalla data di decorrenza della copertura, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale il diritto di recesso viene esercitato, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla Compagnia o all’Intermediario oppure sottoscrivendo l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento. Il recesso avrà effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità. La Compagnia provvederà ad effettuare il rimborso del premio imponibile non goduto al netto dei costi amministrativi pari al 15% del premio imponibile.
In seguito al recesso dal contratto assicurativo l’importo di premio così calcolato potrà essere, a scelta dell’Aderente-Assicurato, versato sul conto corrente dell’Aderente-Assicurato o direttamente all’Ente Finanziatore al fine di ridurre l’importo della rata o la durata del finanziamento.
Art. 12 – PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
In caso di sinistro l’Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia all’Aderente-Assicurato che potrà utilizzarlo per l’estinzione del Finanziamento assicurato ovvero per la riduzione del debito residuo relativo al Finanziamento stesso, così come identificato dal Codice Pratica indicato nel Modulo di Adesione.
In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento, ove la copertura assicurativa venga mantenuta ai sensi dell’Art. 8, in caso di sinistro l’indennizzo verrà determinato in base al Piano di Ammortamento originario e quindi sarà pari al Capitale Residuo del finanziamento alla data del sinistro stesso.
Spetta all’Aderente-Assicurato compiere gli atti necessari che consentano alla Compagnia di poter procedere all’accertamento ed alla
liquidazione del sinistro
.
Art. 13 – ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che la validità delle garanzie prestate dalla Compagnia all’Aderente-Assicurato non è inficiata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi rischi.
La Compagnia dispensa il Contraente della Polizza collettiva e gli Aderenti-Assicurati dall’effettuare le comunicazioni di cui all'Art. 1910 del C.C.
Art. 14 – IMPOSTE E TASSE
Sono a carico degli Aderenti-Assicurati le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori ed agli atti da essa dipendenti.
Art. 15 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Aderente-Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza.
Art. 16 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse con mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, anche per il tramite dell’Intermediario.
Ogni eventuale variazione di indirizzo dell’Aderente-Assicurato deve essere comunicata alla Compagnia per il tramite del Contraente della Polizza collettiva e/o dell’Intermediario. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia all’Aderente-Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Aderente-Assicurato stesso.
Art. 17 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il Foro dove ha sede, residenza o domicilio l’Aderente-Assicurato.
Art. 18 – RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 19 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Polizza prevede le seguenti garanzie:
- INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE di grado pari o superiore al 60% a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita IPT);
- PERDITA INVOLONTARIA D’IMPIEGO a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (in seguito definita PII);
Art. 20 - VARIAZIONE DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
Il tipo di attività lavorativa svolta dall’Aderente-Assicurato, rispondente alle caratteristiche indicate al precedente Art. 1, costituisce un requisito di assicurabilità. Pertanto l’Aderente-Assicurato è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia, anche compilando l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento, di ogni cambiamento lavorativo che se ne discosti; in questi casi la polizza cesserà automaticamente e la Compagnia provvederà al contestuale rimborso del premio imponibile non goduto al netto dei costi amministrativi (pari al 15% del premio imponibile finanziato).
ART. 21 – PRESTAZIONI ASSICURATE
Le Garanzie sono operanti secondo le specifiche di seguito indicate:
Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 60% (IPT):
in caso di IPT dell'Aderente-Assicurato a seguito di infortunio o malattia avvenuti nel periodo di copertura, salvo i casi di esclusione specificati all’Art. 23 e limitazioni indicati all’Art. 22 al punto A, la Compagnia corrisponde all’Aderente-Assicurato una somma pari al Capitale Residuo del Finanziamento – ovvero il Debito Residuo in linea capitale – risultante dal Piano di ammortamento finanziario al momento dell’insorgenza del sinistro.
Ai fini della determinazione della data di insorgenza del sinistro si conviene che:
in caso di infortunio: è la data di effettivo accadimento dello stesso;
in caso di malattia: è la data della prima diagnosi medica.
Eventuali Rate scadute e non pagate non modificano l’importo liquidabile mentre verranno detratte dall’importo da indennizzare eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di PII nel periodo intercorrente tra la data del sinistro e l’effettiva liquidazione del sinistro IPT.
L’IPT per essere liquidabile, deve corrispondere ad un’invalidità di almeno il 60%, accertata e valutata secondo i criteri stabiliti al successivo Art. 24.
Garanzia PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO (PII):
in caso di PII dell’Aderente-Assicurato, avvenuta nel periodo di copertura e dopo il periodo di carenza contrattuale (come da Art. 22), a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 Art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’Art. 23 e limitazioni indicati all’Art. 22, la Compagnia rimborsa all’Aderente-Assicurato una somma pari all’ammontare delle Rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia assoluta (come da Art. 22), che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Il periodo di inattività lavorativa termina con il primo reimpiego regolarmente retribuito; tuttavia il periodo di Inattività lavorativa non termina con un periodo di prova non superato se di durata pari o inferiore ai 30 giorni.
La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro.
Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento:
- esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro;
- aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione;
- ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge;
- non aver compiuto 70 anni di età.
Nessuna nuova prestazione è dovuta allorché:
lavoro differenti);
la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di
l’Aderente-Assicurato abbia cessato la propria attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti per la pensione di anzianità o
vecchiaia.
Art. 22 – LIMITAZIONI – CARENZA – FRANCHIGIA
LIMITAZIONI: Le Garanzie sono operanti con le seguenti limitazioni:
La Garanzia PII:
- cesserà al compimento del settantesimo anno di età dell’Aderente-Assicurato;
- è valida solo sul territorio dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana;
La Garanzia IPT: è valida senza limiti territoriali ma deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea;
CARENZA: per la Garanzia PII non sono garantiti i licenziamenti notificati i primi 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa;
FRANCHIGIA: per la Garanzia PII è previsto un periodo di franchigia assoluta: di 60 giorni, che decorrono dal 1° giorno di interruzione
del lavoro.
Art. 23 – ESCLUSIONI
Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 60% (IPT):
- INFORTUNI
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati:
a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza della Copertura assicurativa e loro seguiti e conseguenze;
b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
c) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i viaggi aerei che venissero effettuati dall’Aderente-Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Compagnia di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs;
d) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale, hockey sul ghiaccio e dalla attività di trapezista e stuntman;
e) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; f) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
g) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; h) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione
di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono altresì escluse dall'Assicurazione le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
j) da suicidio o tentato suicidio;
Non sono considerati Infortunio: k) le ernie;
le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
l) gli avvelenamenti, le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio,
m) gli infarti da qualsiasi causa determinati;
n) quelli subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- MALATTIA
Sono escluse dall’Assicurazione le Malattie:
a) preesistenti alla data di decorrenza dell’Assicurazione
b) da intossicazioni causate da abuso di alcolici, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate;
d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi; e) da cure dimagranti e dietetiche;
f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
Non sono considerati Malattia: h) l’infertilità e la sterilità;
i) ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata.
Garanzia PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO (PII):
La copertura Perdita Impiego non sarà operativa se:
a) la perdita di impiego occorre all’Aderente-Assicurato che non abbia prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il sinistro;
b) l’Aderente-Assicurato era già a conoscenza della prossima perdita di impiego al momento dell’adesione, o se comunque erano a lui già note circostanze che oggettivamente lasciavano prevedere che tale evento si sarebbe verificato, o se il licenziamento viene notificato durante il periodo di carenza;
c) alla perdita impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o il pre-pensionamento; d) il contratto di lavoro subordinato non è regolato dalla Legge italiana;
e) l’Aderente-Assicurato al momento della perdita impiego era in periodo di prova; f) la perdita di impiego è dovuta a dimissioni;
g) il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
h) il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
j) la risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale, avviene a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai
i) il licenziamento avviene a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità;
quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
k) nell’arco del periodo di mobilità del lavoratore dipendente matura il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
l) l'Aderente-Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia;
m) se l’Aderente-Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità. n) la disoccupazione è parziale.
Art. 24 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE
In base all’evento (infortunio o malattia) che ha determinato l’Invalidità Permanente Totale (in breve IPT), valgono i seguenti criteri di valutazione ed accertamento:
INFORTUNIO
a) Modalità di accertamento e di indennizzo
Il grado di IPT viene valutato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124 e successive modifiche) ed è stabilito, previa presentazione del certificato di guarigione, nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati,
L’Aderente-Assicurato deve consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine, perizia o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
La Compagnia si impegna a comunicare all’Aderente-Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se al momento dell’Infortunio l’Aderente-Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di interventi chirurgici e/o applicazione dei presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso;
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
Nei casi di invalidità permanente non specificata nella Tabella INAIL, la valutazione del grado di Invalidità verrà stabilità tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'Aderente- Assicurato.
b) Diritto all’indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte dell’Aderente-Assicurato per cause indipendenti dall’infortunio denunciato:
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia se l'Aderente-Assicurato decede per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, liquida agli eredi o aventi causa, l’importo del Debito Residuo risultante al momento del sinistro (ai sensi dell’Art. 21), qualora dovuto in base alla valutazione della documentazione, di cui al successivo Art. 26 già ricevuta, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
In questo caso gli eredi o gli aventi causa devono presentare:
certificato di morte;
atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi e/o testamentari: il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Gli eredi o aventi causa, se necessario, dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Aderente-Assicurato.
La Compagnia s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suindicata documentazione.
MALATTIA
a) Modalità di accertamento e di indennizzo
Il grado di IPT viene valutato, facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124 e successive modifiche), nel periodo compreso tra i 6 (sei) mesi ed entro i 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di denuncia della malattia.
Tale periodo è convenzionalmente fissato sulla base di criteri medico legali che definiscono le tempistiche necessarie alla stabilizzazione dei postumi in caso di malattia.
Prima del decorso dei 6 (sei) mesi, la Compagnia non effettuerà alcuna valutazione del grado di invalidità permanente.
indipendentemente dalla guarigione clinica della malattia denunciata ed anche in assenza della
Trascorsi i 6 (sei) mesi sopra indicati e sino allo scadere del 18 (diciotto) mesi, la Compagnia s'impegna a comunicare all'Aderente- Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche.
Decorsi i 18 (diciotto) mesi -
produzione da parte dell'Aderente-Assicurato del certificato medico attestante la guarigione e i postumi invalidanti stabilizzati - la Compagnia effettua comunque la valutazione medico legale atta ad accertare gli eventuali postumi invalidanti e si impegna a comunicare all'Aderente-Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dallo scadere dei 18 (diciotto) mesi.
L’accertamento dell’invalidità può avvenire anche al domicilio dell’Aderente-Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a recarsi a visita medica.
In ogni caso l’Aderente-Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione (art. 2952 del Codice Civile).
La Compagnia, compiuti gli accertamenti del caso e le valutazioni, provvede, al pagamento del Debito Residuo risultante al momento del sinistro (ai sensi dell’Art. 21), qualora dovuto.
La Compagnia corrisponde l'Indennità per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia nel caso in cui rappresentino malattia/invalidità concorrenti.
in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia , la valutazione dell’ulteriore Invalidità permanente andrà effettuata
arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità, indipendentemente dalla professione dell’Aderente-Assicurato.
b) Diritto all’indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte dell’Aderente-Assicurato per cause indipendenti dalla malattia denunciata:
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente da Malattia è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'Aderente-Assicurato dovesse decedere per cause diverse dalla malattia denunciata e dopo che la Compagnia abbia effettuato gli opportuni accertamenti e verifiche, ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Aderente-Assicurato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Aderente-Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo pari al Debito Residuo risultante alla data del sinistro (ai sensi dell’Art. 21), qualora dovuto.
Se l’Aderente-Assicurato decede per cause diverse dalla malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche necessari, la Compagnia liquida agli eredi o aventi causa, l’importo pari al Debito Residuo risultante alla data del sinistro, a condizione che gli eredi o aventi causa dimostrino:
la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero;
l’assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla malattia generante lo stato di invalidità (es. decesso dell’Aderente-Assicurato a causa di incidente stradale).
Gli eredi o aventi causa, se necessario, dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Aderente-Assicurato.
Gli eredi o aventi causa, dovranno inoltre fornire alla Compagnia:
atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi e/o testamentari: il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
La Compagnia s’impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.
Art. 25 – VALUTAZIONE DEL DANNO – RICORSO ALL’ARBITRATO
La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Compagnia, o da un perito da questa incaricato, con l’Aderente-Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo sulla natura dell’Infortunio o della Malattia che abbiano determinato l’IPT, oppure in merito al grado di Invalidità Permanente, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.
In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Resta sin d’ora inteso che la città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente-Assicurato.
Art. 26 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Aderente-Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o all’Intermediario, anche per il tramite della Banca Contraente, mediante lettera raccomandata oppure mediante compilazione dell’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento, con i seguenti tempi e modalità:
Garanzia IPT da INFORTUNIO
Se il sinistro è determinato da infortunio, la denuncia deve essere effettuata, nel più breve tempo possibile, dalla data di accadimento del Sinistro stesso o dal momento in cui l’Aderente-Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, con l’indicazione, del luogo, giorno, ora e descrizione dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico.
L’inadempimento all’obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall’Art.1913 C.C., determina le conseguenze previste dall’Art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all’Indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso, o la riduzione dell’Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia, in caso di omissione colposa di tale obbligo.
L’Aderente-Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Compagnia di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Compagnia stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante dell’Aderente-Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.
italiano
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, il modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà comunque essere redatto da un medico che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'Istituto
di Cura presso cui l'Aderente-Assicurato ha ricevuto le cure all'estero. Successivamente deve:
a) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici sino a guarigione avvenuta;
b) fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL).
Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Aderente- Assicurato.
Garanzia IPT da MALATTIA
interessare la garanzia prestata.
Se il sinistro è determinato da malattia, l’Aderente-Assicurato o altra persona in sua vece devono denunciare la malattia entro 10
(dieci) giorni dalla prima diagnosi medica che attesti la malattia che, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa
La denuncia deve essere corredata dal certificato medico sulla natura della malattia.
.
L’Aderente-Assicurato deve inviare periodicamente alla Compagnia le informazioni relative al decorso della malattia denunciata, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri e ogni altro documento a sua disposizione atto a contribuire alla valutazione degli eventuali postumi invalidanti e, su richiesta della Compagnia, deve inoltre:
fornire alla Compagnia, in caso di guarigione clinica della malattia denunciata con riportati postumi invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico;
in caso diverso dal punto che precede, richiedere alla Compagnia di procedere all'accertamento dei postumi secondo le modalità riportate nel precedente Art. 24 punto “a” - Modalità di accertamento e di indennizzo, al paragrafo “Malattia”.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). Resta in ogni caso convenuto che l’Aderente-Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Garanzia PERDITA INVOLONTARIA IMPIEGO (PII):
In caso di PII, l’Aderente-Assicurato deve denunciare il sinistro entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica del licenziamento allegando, appena possibile la seguente documentazione:
- documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro (a tal d’uopo l’Assicurato deve sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo);
- documento comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese;
L’Aderente-Assicurato si impegna a collaborare per consentire alla Compagnia di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegna ad autorizzare il datore di lavoro a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:
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Procedere all’elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
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Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento avviene nell’ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati può essere:
a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.
4. CONSERVAZIONE
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.
5. ACCESSO AI DATI
I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscriva specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.
7. DIFFUSIONE
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno del territorio italiano o comunque dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all’esterno dell’Unione Europea.
9. DIRITTI DELL’INTRESSATO
In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall’art. 15 del GDPR, in particolare di:
Xxxxxxxx la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell’eventuale rappresentante designati ai sensi dell’art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati son o stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all’indirizzo del Titolare.
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è:
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Piazza Xxxxxxx Xxxx n. 6 20123 – Milano
Email: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Fax: 02/00000000