CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
ANPIT - CIDEC - CONFIMPRENDITORI - UNICA
CISAL Terziario
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i Dipendenti dei Settori del
COMMERCIO
Il presente CCNL recepisce il Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016, ha validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, e rinnova il CCNL “Commercio” del 3 luglio 2012
Roma, 28 dicembre 2016
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Settori del
COMMERCIO
(Organizzazioni di Vendita, Alimentari, Animali non destinati all’uso alimentare, Veterinaria, Florovivaismo e Agricoltura, Merci d’uso, Prodotti industriali, Ausiliari del commercio e commercio con l’estero)
Il presente CCNL, che recepisce il Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016, ha validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 e rinnova il CCNL “Commercio” del 3 luglio 2012.
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Associazioni Datoriali e l’Organizzazione Sindacale stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri Contratti, riservandosi ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali, quali Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL e le Banche Dati, oltre ai Lavoratori e Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti il presente CCNL e all’Ente Bilaterale (En.Bi.C.), potranno liberamente utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei o informatici.
Sedi Nazionali delle Parti sottoscrittici il presente CCNL Parti Imprenditoriali
! ANPIT: Associazione Nazionale per l’Industria ed il Terziario
C.F. 97730240583
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, x. 00 - 00000 XXXX Sito Internet: xxx.xxxxx.xx
! CIDEC: Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
C.F. 97007450584
Xxx Xxxxxxxx XXX, x. 000 - 00000 XXXX Sito Internet: xxx.xxxxx.xx
! CONFIMPRENDITORI: Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti
C.F. 92020470834
Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, x. 0 - 00000 XXXX Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
! UNICA: Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato
C.F. 97488200581
Xxx Xxxxxxxxxx, x. 00 - 00000 XXXX Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Parte Sindacale
! C.I.S.A.L. Terziario: Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio, servizi, terziario e turismo
C.F. 97086090582
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000 - 00000 XXXX Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Ente Bilaterale
! ENBIC: Ente Bilaterale Confederale
C.F. 97711130589
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000 - 00000 XXXX Sito Internet: xxx.xxxxx.xx
Il giorno 28 dicembre 2016, presso la sede nazionale dell’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati:
" ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario), rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Vicepresidente Xxxxxx Xxxxxxxxx, con una Delegazione composta dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
" UNICA (Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato), rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx e da una Delegazione composta dai Sigg. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx X'Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, con l’assistenza del Segretario Generale Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx;
" CONFIMPRENDITORI (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxx e dal Xxxxxxxx Xxxxxxx;
" Con l’assistenza di CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti), rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx e dalla Delegazione composta dai Xxxx.ri Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx;
e
" CISAL Terziario (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo), rappresentata dal Segretario Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dalla Delegazione composta dai Sigg.ri Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx;
" Con l’assistenza di CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomo Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Confederali Xxxxxx Xx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx;
di seguito, complessivamente, i comparenti saranno anche solo denominati “Parti” o “Parti in epigrafe”;
che, recependo il Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016, hanno stipulato il presente CCNL per i Lavoratori Dipendenti dei Settori del Commercio, con validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Per brevità, nel seguito, il presente CCNL potrà essere anche solo individuato come “CCNL Commercio” o, semplicemente, “Contratto”.
Premessa contrattuale
SUPERARE INSIEME LA CRISI ?
La crisi non è un’invenzione o una costruzione di chi rema contro il Paese, ma un fatto duraturo, drammaticamente confermato dall’indice ISTAT 1 delle ore complessivamente lavorate nell’industria e nei servizi con oltre 10 dipendenti che:
• nel 2008 era pari a 110,90;
• nel 2009 è sceso a 103,10;
• nel 2010 è sceso a 100,00;
• nel 2011 è sceso a 99,80;
• nel 2012 è sceso a 97,40;
• nel 2013 è sceso a 94,70;
• nel 2014 è risalito a 94,83;
• nel 2015 è risalito a 98,10.
1 (xxx.xxxxx.xx: Lavoro e retribuzione; Posizioni lavorative e ore lavorate nelle imprese; Xxx lavorate nelle imprese con almeno 10 dipendenti; Monte ore lavorate (base 2010 = 100).
Il recupero del 2015 beneficia dell’acquisita rilevanza statistica delle ore lavorate conseguenti alla trasformazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2015 dei contratti di lavoro c.d. xxxxxxx, in contratti a tempo indeterminato, in concorso al modesto risultato del poderoso investimento di circa 15 miliardi di euro previsto dalla Legge n. 190/2014, destinati a favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Il dramma è che, nonostante siano stati persi milioni di posti di lavoro e centinaia di migliaia di aziende, invece che attrezzarci al duro confronto con le regole del mercato globale e aperto, c’è chi preferisce illudersi che il problema del costo del lavoro sia una variabile indipendente e che i diritti di derivazione contrattuale e legale siano incomprimibili, anziché da correlare alla situazione presente, rendendoli così ostativi alla ripresa del sistema Italia.
Chiunque approcci la questione con onestà intellettuale, può intravvedere l’esito nefasto di tali illusioni, ma interessi concordi, anche se eterogenei, hanno impedito fino ad oggi il cambiamento, ponendo a forte rischio la tenuta del nostro Paese.
Nel mercato internazionale, siamo competitori di grandi produttori mondiali, per i quali il costo dell’ora lavorata arriva ad essere dell’ordine di un decimo di quello italiano; non abbiamo materie prime e qualche sofferto tentativo di estrazione ha trovato compatte le forze reazionarie dell’antisviluppo; non abbiamo strutture efficienti che promuovano la crescita, perché i finanziamenti sono terra di pascolo della politica e non sono finalizzati all’effettivo raggiungimento di risultati strutturali.
Non riusciamo neanche a privilegiare gli interventi nei settori che dovrebbero costituire la nostra solida certezza e, cioè, la ricchezza culturale e artistica, la bellezza paesaggistica, come dimostrato dallo stato di abbandono delle nostre città d’arte e dei nostri territori e dalla mancata flessibilità dei contratti e delle leggi di settore, che non sanno prendere compiutamente atto delle forti componenti stagionali e dell’esigenza destrutturata dei contratti settoriali a tempo determinato.
CCNL “Pirata”?
I vecchi Contratti preferiscono la morte delle aziende e dei posti di lavoro piuttosto che cedere, seppur marginalmente, rispetto alle pregresse conquiste economiche e normative, trasformando quei sofferti benefici dei tempi migliori in dogmi intoccabili.
Il Sistema preferisce così parlare di “Contratti Pirata” ogniqualvolta vi sia la ricerca di una soluzione contrattuale compatibile con il difficile esistente.
Tali affermazioni oggi sono oggettivamente anacronistiche: si qualifica come “pirata” qualsiasi CCNL che non sia pedissequa copia del corrispondente testo delle cosiddette “Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e si evita con cura di guardare al mercato globale, ove si producono i beni e si formano i prezzi, anche a fronte del ridottissimo costo del lavoro ivi presente.
Il vecchio Sistema ha assistito passivamente alla delocalizzazione d’interi settori industriali, limitandosi a qualificare come “avidi e socialmente insensibili” gli Imprenditori delocalizzanti, senza però fare un’analisi seria sui costi interni e sui prezzi di mercato, esonerandosi così anche dal solo tentativo di trovare veri rimedi.
Vi sono fatti importanti, ma volutamente ignorati: le materie prime, sul mercato internazionale, hanno prezzi sostanzialmente uguali per tutti gli acquirenti; la tecnologia è oggi disponibile per tutti e a parità di condizioni; le uniche variabili locali sono ormai rappresentate dal costo del lavoro, dalle infrastrutture territoriali e dalla residente cultura tecnica, produttiva e commerciale.
Oggettivamente si pone, quindi, il problema d’individuare, senza pregiudizi e prima che sia troppo tardi, ciò che è contrattualmente rinunciabile e ciò che dev’essere conservato.
Il tempo non è a nostro favore perché già interi settori commerciali sono in mano straniera (che unisce alle economie di scala la possibilità di “educarci” ai loro prodotti, altrimenti per noi alieni); intere competenze professionali già non sono più presenti nel nostro Territorio (basti pensare alla programmazione informatica di base) e, se il fenomeno dovesse permanere, solo una brusca e drammatica riduzione dei costi del lavoro, ci permetterebbe di restare nei mercati, per la semplice ragione che quanto a “cultura tecnica, produttiva e vocazione industriale” siamo ormai simili ai nostri competitori dai ridottissimi costi del lavoro.
Con queste premesse, spiace constatare che per Xxxxxxxxx, Governo e Xxxxxxxxx, sia più facile guardare al meglio che c’era, piuttosto che attrezzarsi per un futuro difficile.
ANSA, 16 settembre 2016:
“Dopo il taglio di giugno gli economisti di Confindustria hanno limato ancora al ribasso le stime sulla crescita: nel 2016 il Pil è visto al +0,7% (era +0,8%) e nel 2017 al +0,5% (era +0,6%). E la crescita 2017, avvertono, "non è scontata e va conquistata". Dopo "un quindicennio perduto", "tempo sprecato", il Paese "soffre oggi di una debolezza superiore all'atteso": ai ritmi attuali "di incremento del prodotto - indica quindi il CSC - l'appuntamento con i livelli lasciati nel 2007 è rinviato al 2028".
Con tali prospettive, solo il nostro CCNL “Pirata”, nei modesti limiti del possibile, cerca di coltivare un futuro favorevole e abbiamo la prova che, in diverse situazioni concrete, tale obiettivo sia stato raggiunto.
Lasciamo ad altri l’illusione di credere che la crisi sia un’invenzione, che qualsiasi beneficio economico e normativo già ottenuto sia incomprimibile, portando così il sistema Italia verso il punto di non ritorno (salvo poi constatare, “con meraviglia” che le aziende delocalizzano, chiudono o passano in mano straniera, i disoccupati aumentano e con crescenti artifizi illegali i Lavoratori sono sottopagati).
Se l’Azienda Italia non è già fallita è solo perché, nonostante le difficoltà di sistema, esistono soggetti che, soprattutto nel mondo della piccola e media impresa, ancora credono che si possa ripartire e così investono, lavorano, rischiano e creano nuovi posti di lavoro, valorizzando le nostre diffuse professionalità e intelligenze.
Tutto ciò, a dispetto di una legislazione concettualmente superata che considera lo sviluppo, che non c’è, come certezza assodata (basti pensare agli Studi di settore che pretendono d’individuare “per decreto” l’utile minimo per ogni attività e le conseguenti tasse dovute); uno Stato famelico di risorse che, oltre alla più alta tassazione della nostra storia, esige in tutti i modi risorse crescenti (IVA, accise, prezzi amministrati eccetera), diminuendo le prestazioni a tutti i soggetti paganti; uno Stato che utilizza i contributi previdenziali dei Lavoratori per fare assitenza a pioggia e per coprire sacche di privilegi politicamente concessi, che non riduce in modo serio la spesa pubblica e non combatte in modo efficace l’evasione fiscale, anch’essa vero freno all’economia del nostro Paese.
POSSIBILI SOLUZIONI CONTRATTUALI
La disciplina del presente CCNL, che cerca di porsi di fronte alla vera situazione di recessione nel nostro Paese, è chiara sin dalla presente Premessa: la conoscenza della situazione di mercato da parte di tutti i soggetti coinvolti (Aziende, Lavoratori, Associazioni di Categoria e Sindacati), unita all’adozione di rimedi ai problemi di ogni singola realtà, è l’unico modo contrattualmente possibile per combattere in modo efficace la crisi e gettare le basi che permettano una risalita, seppure lunga e difficile.
I sottoscrittori del presente CCNL, nel rispetto dell’art. 1 della nostra Costituzione (L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro) innanzitutto, cercano di favorire il diritto al lavoro per tutti quanti siano in età lavorativa, perché con il lavoro l’Uomo potrà avere dignità, vera libertà e crearsi un futuro responsabile.
Senza il lavoro, indipendentemente dalle belle parole di chi dovrebbe proteggerlo, si lascia spazio ai vizi e alla crisi, anche dei valori sociali.
Perciò, le Parti, nel rispetto della legalità, hanno cercato d’individuare tutti i possibili strumenti atti a favorire il rilancio delle attività, la tutela dei posti di lavoro esistenti e l’inserimento nel mondo del lavoro di nuovi soggetti.
La scelta delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, che credono in questo percorso, si è già dimostrata capace di salvare posti di lavoro a forte rischio e a regolarizzare situazioni lavorative prima sommerse, come sopraddetto.
Tutto ciò premesso, di seguito si riassumono i principi che hanno guidato la stesura del presente CCNL.
1. Sussidiarietà
L’esperienza ha dimostrato che le diverse radicalizzazioni, un tempo ideologiche ed ora di conformismo pratico, hanno originato solo conflitti, discriminazioni, perdita di posti di lavoro e lavoro sommerso.
Perciò, le Parti sottoscrittrici questo Contratto Collettivo, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e collaborazione in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo. Tutto ciò, pur consapevoli che il singolo CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa situazione del lavoro, che ormai, a causa dell’espropriazione da parte dello Stato delle competenze che erano proprie delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali, salvo alcuni privilegi di nicchia, sfortunatamente, dipende sempre più dalle Leggi, con un percorso inverso rispetto agli obiettivi di questo CCNL e con una progressiva esclusione pratica di tutte le forme di gestione delle Parti interessate (Aziende e Lavoratori).
Le Parti ritengono che la crisi attuale abbia anche enormemente aumentato le distanze tra realtà diverse e concorrenti, così che nello stesso settore possono convivere realtà in crisi con altre in fase di sviluppo.
Per tale motivo, le Parti trovano ormai anacronistica la pretesa di definire tutti i vari istituti contrattuali e le retribuzioni in modo omogeneo per l’intero territorio nazionale, che presenta tante e rilevanti eterogeneità.
Nel segno del principio di sussidiarietà, la scelta di questo CCNL è di:
a) prevedere le retribuzioni e le norme essenziali, che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori;
b) privilegiare la Contrattazione di Secondo livello, affinché i più diretti interessati, Datore e Lavoratori, ricerchino in azienda le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro, con la specificità del mercato, con il particolare settore, con la salvaguardia e tutela dei bisogni primari dei Lavoratori;
c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli Indici regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d’acquisto a parità di retribuzione nominale;
d) affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole
Aziende, attraverso le prestazioni dell’Ente Bilaterale quali le assicurazioni sull’invalidità e sulla vita, la mutualità sanitaria integrativa delle prestazioni rese dal Servizio Sanitario Nazionale, il Fondo Interprofessionale, il Fondo di Solidarietà e la Previdenza Complementare.
2. Retribuzione e benefici normativi
Le Parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo rigido che, anziché favorire la ricerca di soluzioni innovative, attraverso gli affermati principi d’inderogabilità tende a sclerotizzare l’azione delle Parti Sociali e carica sul Lavoro oneri previdenziali discutibili (quali gli elevatissimi minimali contributivi), senza proporzionata contropartita ai Lavoratori. Le Parti ritengono che, essendo imprenditore “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, compete proprio all’imprenditore l’onere principale di organizzare le risorse per retribuire il lavoro e coprire tutti gli altri costi aziendali, sapendo che, a parità di fatturato, qualsiasi gravame sull’impresa, o ne riduce la competitività, o riduce la remunerazione del lavoro.
Mentre cresce a dismisura la platea di quanti non contribuiscono al bene comune ma sono destinatari di numerosissimi benefici, il Lavoratore italiano, pur con un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei prelievi previdenziali e fiscali, dell’Iva, delle accise e dei corrispettivi dovuti a Comuni e Regioni, percepisce una bassa retribuzione utile per acquisire beni e servizi.
Per questo, le Parti hanno ritenuto che mentre le retribuzioni complessivamente dovute al Lavoratore non possano essere inferiori a quelle previste dalla pregressa Contrattazione, hanno anche concordato sull’opportunità di contenere almeno il peso economico di molti istituti di nicchia, che riguardano pochi Lavoratori, che sono “disturbanti” nell’organizzazione del lavoro e che più facilmente possono prestarsi ad abusi, monetizzandoli mensilmente nei loro valori medi, quali componenti della retribuzione contrattualmente dovuta.
Tale scelta tiene conto anche del fatto che nei Contratti Collettivi di Lavoro molti istituti normativi o retributivi hanno avuto origine e giustificazione in un periodo di sviluppo variabile ma sempre positivo, mentre l’attuale sistuazione è di consolidata recessione.
3. Progressività
Per la novità dell’impostazione data, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte del CCNL, parte della Contrattazione di Secondo livello e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati alla misura dei risultati economici ottenuti nella singola realtà aziendale. Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella previsione di un probabile aumento delle spinte inflazionistiche, le Parti concordano d’incontrarsi entro la metà della vigenza del presente CCNL per valutare la congruità degli aumenti contrattualmente già previsti rispetto all’evoluzione dell’Indice IPCA del costo della vita.
4. Esemplificazioni e Interpretazioni: efficacia
Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere sempre univoca l’interpretazione del Testo contrattuale. Perciò, le Parti continueranno a raccogliere, attraverso l’Organismo Bilaterale, le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle Aziende che applicano il presente CCNL, oltre a quelle degli Operatori (Consulenti del Lavoro, Società di software paghe, ecc.), predisponendo sollecitamente le Interpretazioni e le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Inoltre, per favorire la comprensione dell’articolato, concordano d’inserire in caratteri corsivi nel testo contrattuale alcune premesse particolari, esemplificazioni, definizioni o note esplicative.
Nel caso si rilevi una dicitura contrattualmente imprecisa, le Parti, per il tramite dell’apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il testo d’Interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite in corsivo nel Testo contrattuale editato nel sito dell’Ente Bilaterale e/o delle Parti, subito alla fine dell’articolo cui si riferiscono. Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
5. Partecipazione e dinamicità del CCNL
Come detto, i Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un’Interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti nel punto che precede, oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
I Lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle rispettive RSA, alla discussione e stesura degli Accordi Aziendali di Secondo livello, realizzando così un modello di democrazia sindacale diretta, alternativo alla concenzione verticistica d’altre Organizzazioni Sindacali.
6. Derogabilità
Le Parti, con questo Contratto, confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, localmente e temporaneamente, al fine d’ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l’interesse generale dei lavoratori, si potrà derogare anche in pejus rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali.
Nel caso eccezionale di deroghe in pejus, obiettivi e sacrifici dovranno essere dichiarati in modo formale, concordati e programmati per tempi definiti, indicando con chiarezza le salvaguardie che li giustificano nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.
Poiché la responsabilità del lavoro è comune e comprende sia il Datore che i Lavoratori nel loro complesso, gli eventuali Accordi in pejus, per essere pienamente efficaci dovranno essere confermati da apposito Referendum.
7. Ente Bilaterale
Le Parti definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale Nazionale (e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione) e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali che non sono esaustivamente compresi nel presente CCNL pur facendo parte integrante delle controprestazioni complessivamente dovute al Lavoratore. Inoltre, l’Ente Bilaterale certifica contratti di secondo livello, contratti d’appalto, allineamenti contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
8. Ermeneutica Contrattuale
Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente Premessa.
I casi dubbi, a domanda di una parte interessata, saranno risolti dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione mediante l’emissione di parere contrattualmente vincolante.
9. Conclusioni
Il CCNL Commercio, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi ed all’attivazione di prestazioni di solidarietà.
Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con associazioni sindacali e datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza, di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, positivamente integrato dalla Contrattazione di Secondo livello.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo integrativo ai minimi contrattuali quale Indennità di Mancata Contrattazione, che sarà poi assorbibile dalla successiva Contrattazione Aziendale.
CCNL per i Lavoratori dei settori del Commercio
DISCIPLINA GENERALE
TITOLO I
Il “CCNL COMMERCIO”
Art. 1 - Aspetti generali - Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende esercenti attività nei settori del Commercio, rientranti nell’ambito di applicazione previsto all’art. 165 del presente CCNL e il relativo Personale Dipendente.
Il presente CCNL disciplina o richiama inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Xxxxx, tutti i rapporti di lavoro: quelli speciali a carattere formativo, quale l’Apprendistato; quelli atipici degli addetti occupati con le diverse forme d’impiego, quali i Xx.Xx.Xx. e quelli propedeutici all’assunzione, quali lo Stage o il Tirocinio.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa applicazione parziale, salvo che per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla Contrattazione di Secondo livello, come previsto al punto 6. (Derogabilità) della Premessa contrattuale o al punto 8) dell’art. 20 del presente CCNL.
Pertanto, per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo di aderire, secondo le previsioni contrattuali, all’Ente Bilaterale.
Sono infatti parte integrante del presente Contratto le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale Confederale, per brevità di seguito anche denominato solo “En.Bi.C.” o “ENBIC”, che comprendono l’Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, i Sussidi e/o le Assicurazioni sulla vita e sull’invalidità dei Lavoratori, i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti, il Fondo Interprofessionale, oltre agli Istituti costituendi di Solidarietà e Previdenza Integrativa.
I contributi all’Ente Bilaterale Confederale rappresentano quindi parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore e, in caso d’omissione, il Datore di lavoro sarà comunque tenuto a riconoscere le previste prestazioni contrattuali di Assistenza Sanitaria Integrativa al S.S.N., Assicurative, assistenziali e sociali.
L’applicazione completa del CCNL suppone quindi sia il puntuale rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute, sia l’iscrizione dell’Azienda a una delle Associazioni datoriali sottoscrittrici, con i versamenti delle quote Xx.Xx.Xx. e, come ricordato, dei contributi all’Ente Bilaterale ENBIC.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al Lavoratore che era in forza prima dell’applicazione del presente CCNL, che dovranno essere comunque garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione (Titolo LXI).
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, le integrazioni salariali nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua
erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l’eventuale Contratto integrativo di secondo livello o di erogare la relativa Indennità sostitutiva, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale, fiscale e sulla sicurezza del lavoro.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i Sindacati dei Lavoratori e le Associazioni Datoriali sottoscrittrici il CCNL.
Art. 2 - Struttura - Il presente CCNL si compone di una “Disciplina Generale”, contenente gli istituti comuni del rapporto di lavoro e di una “Disciplina Speciale”, contenente le disposizioni particolari del lavoro e per i singoli settori di applicazione del Contratto.
TITOLO II
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 3 - Statuto dei Lavoratori - Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “Statuto dei Lavoratori”.
Art. 4 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori - La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende il vigente Accordo Aziendale di Secondo livello.
Le altre Organizzazioni Sindacali hanno il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti.
Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “Organizzazioni Sindacali” o “Sindacati (o XX.XX.) che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL”, deve intendersi compresa anche l’estensione alle Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma del presente articolo 4.
Art. 5 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - Nelle Aziende con oltre 15 (quindici) Lavoratori può essere costituita a iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale”, in sigla “R.S.A.”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
Art. 6 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale) - Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge 300/1970, cioè che hanno meno di 16 dipendenti in ciascuna sede autonoma e, in generale, per la validità della Contrattazione di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “R.S.T.”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono le seguenti materie:
a) i diritti di informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
d) la titolarità della Contrattazione nelle Aziende prive di RSA:
# di Secondo livello;
# di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda e l’attivazione degli ammortizzatori sociali;
# di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL;
# degli Accordi sui controlli a distanza;
# degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall’art. 20.
L’applicazione e la decorrenza degli Accordi di Secondo livello sottoscritti dalla R.S.T. restano sospese fino alla trasmissione dell’Accordo all’Archivio Accordi di Secondo Livello della competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.C.
Tale inoltro potrà essere effettuato da qualsiasi Parte ne abbia interesse.
Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante la riscossione di un contributo “misto” (Azienda e Lavoratore), destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così come definito all’art. 153 del presente CCNL. Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale, che lo destinerà integralmente alle R.S.T. costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale.
Art. 7 - Poteri della RSA/RST - Alla RSA/RST costituite nelle Aziende che applicano il presente CCNL, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;
2) di affissione, secondo le previsioni del successivo articolo 9;
3) di assemblea con i Lavoratori dell’Azienda, secondo le previsioni del successivo articolo 8;
4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello.
Art. 8 - Assemblea Sindacale - I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Nelle Aziende con meno di 16 (sedici) ma con almeno 6 (sei) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o grave crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RST, nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
In entrambi i casi, il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità.
Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio.
Art. 9 - Diritto d’affissione - La RSA, o la RST, ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda ha l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi purchè esclusivamente inerenti a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.
Art. 10 - Referendum Aziendale - Il Referendum Aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi collettivi, previsti o proposti in un Accordo di Secondo livello, potrà avvenire su richiesta delle R.S.A. o R.S.T. In caso di Accordo di Secondo livello (c.d. “di prossimità”) in peius, il Referendum Aziendale potrà essere promosso, oltre che dalla R.S.A. o R.S.T., anche da almeno un terzo dei lavoratori interessati dall’applicazione dell’Accordo.
Il Referendum dovrà avvenire in modo formale, con garanzia d’informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della stessa, normalmente con l’assistenza del Dirigente esterno del Sindacato. Anche la rappresentanza dell’impresa potrà illustrare, in apposito spazio, gli obiettivi dell’Accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
Quando al Referendum partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tali essendo tutti i lavoratori interessati al quesito, il risultato approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà vincolante per tutti i lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le norme approvate. Resta inteso che il Referendum Aziendale non è obbligatorio ogniqualvolta la R.S.A./R.S.T. sottoscrittrici dell’Accordo documenti di rappresentare iscritti pari alla maggioranza assoluta della forza lavoro cui l’Accordo si applica.
Con tale condizione, l’Accordo sottoscritto sarà immediatamente vincolante per tutti i Lavoratori.
Per quanto non precisato nel presente articolo, si farà riferimento all’Accordo Interconfederale sul Regolamento del Referendum Aziendale, approvato dalle Parti sottoscrittrici e allegato 1 al presente CCNL.
Art. 11 - Rappresentanza dei Lavoratori - I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative. La RSA o la RST svolgono le attività negoziali per le materie d’interesse dei Lavoratori dipendenti dall’Azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Art. 12 - Cariche sindacali - Come previsto dall’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano componenti degli Organi direttivi provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d’usufruire pro quota, in funzione dei rispettivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali ai quali appartengono, nella misura massima complessiva di un’ora/anno per ciascun dipendente in forza. Tali permessi dovranno essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale Provinciale interessata, con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.
Ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 300/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali hanno diritto, su richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Tale aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi e sarà considerata utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Art. 13 - Dirigenti di RSA - La qualifica di dirigente di R.S.A. spetta a coloro che per l'attività svolta sono nominati dal Sindacato rappresentato quali responsabili della conduzione della Rappresentanza Sindacale aziendale.
I dirigenti di R.S.A. hanno il diritto di usufruire di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato nella misura risultante dalla seguente tabella, già comprensiva delle previsioni di Legge:
Dipendenti occupati (*) nell'unità produttiva | Dirigenti aventi diritto a permessi retribuiti (per ciascuna R.S.A.) | Ore di permesso retribuito (per ciascun dirigente) |
Da 16 a 200 | 1 | 1 ora all'anno per dipendente |
Da 201 a 500 | 2 | 10 ore mensili |
Da 501 a 800 | 3 | 8 ore mensili |
Da 801 a 1100 (**) | 4 | 8 ore mensili |
(*) Appartenenti alla categoria per cui la rappresentanza sindacale aziendale è organizzata.
(**) E così via, aumentando di 1 dirigente per ogni 300 dipendenti o frazione di resto fino a 3000 ed un dirigente ogni 500 o frazioni oltre i 3000 dipendenti.
Tali limiti numerici restano immutati nell'ipotesi di fusione di due o più R.S.A.
La legittimità della fruizione del permesso è condizionata:
• alla richiesta inoltrata al Datore di lavoro con comunicazione scritta tramite la Segreteria Provinciale del Sindacato di riferimento, con un anticipo normalmente non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi;
• al fatto che il permesso sia effettivamente utilizzato per adempiere al mandato conferito. I dirigenti di R.S.A. hanno il diritto di usufruire, ai sensi dell'art. 24, L. n. 300/1970, di permessi non retribuiti in misura non inferiore ad 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal Sindacato rappresentato con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.
Art. 14 - Trattenuta sindacale - L’Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente CCNL o sottoscrittore di Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello. Le Parti concordano però di estendere tale obbligo anche per le iscrizioni ai Sindacati di categoria aderenti alla CGIL, CISL, UIL e UGL.
Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, mediante consegna all’Azienda della delega di iscrizione sottoscritta con l’indicazione del mese di inizio della trattenuta e del consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili. La delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore, che dovrà avvenire mediante formale comunicazione da lui sottoscritta. La revoca decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata trasmessa alla Direzione dell’Azienda.
L’Azienda, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, o di quelli ammessi all’estensione dell’obbligo di trattenuta, fornirà semestralmente l'elenco dei Lavoratori loro iscritti, ai quali effettua la trattenuta. L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è quello annualmente fissato dall’Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso nelle quote mensili previste per anno solare. L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura dell’Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale dei Sindacati firmatari il presente CCNL o sottoscrittori degli Accordi Aziendali di Xxxxxxx Xxxxxxx, o di quelli ammessi alla trattenuta, cui il Lavoratore aderisce.
L’accredito dei contributi sindacali dovrà essere effettuato mensilmente all’Organizzazione con oltre 20 (venti) iscritti; potrà effettuarsi invece trimestralmente tra 5 (cinque) e 20 (venti) iscritti e semestralmente, quando presenti meno di 5 (cinque) iscritti.
Art. 15 - Inscindibilità del CCNL - Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione Collettiva non è d’esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d’obiettivi, strategie e comportamenti che, in questo CCNL, sono mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti ed a favorire le nuove assunzioni. Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l’adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente
presenti nelle singole realtà lavorative. Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivamente l’edizione a stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti, integrata dalle successive Interpretazioni della Commissione Bilaterale, o quella editata nel sito dell’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.: xxx.xxxxx.xx).
Art. 16 - Diritti sindacali e d’associazione: Sintesi - Per agevolare le Parti interessate, si riporta una sintesi dei permessi per attività sindacale.
Aziende con oltre 5 (cinque) Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Oggetto: | 4 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare fuori dall’orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di grave crisi dell’Azienda. |
Condizioni: | L’oggetto deve riguardare la Contrattazione Aziendale di Secondo livello o i possibili rimedi per i casi di grave crisi dell’Azienda; la richiesta è presentata dalla RST con preavviso normale di almeno 3 giorni lavorativi. |
Aziende con oltre 15 (quindici) Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Oggetto: | 10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente fuori o durante l’orario di lavoro. |
Condizioni: | L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va richiesta dalla RSA con preavviso normale di almeno 3giorni lavorativi. |
Cariche sindacali | |
Destinatari: | Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. |
Oggetto: | Un’ora di permesso retribuito all’anno, per ciascun dipendente in forza, da utilizzare pro quota da ciascuna RSA. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del mandato. |
Condizioni: | I permessi devono essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale interessata, con il preavviso di almeno 4 giorni lavorativi. L’aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. |
Dirigente di R.S.A. | |
Destinatari: | Chi, per l'attività svolta, è nominato dal Sindacato sottoscrittore il CCNL, quale Responsabile della conduzione della R.S.A. aziendale. |
Oggetto: | a) Un Dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata. b) Un Dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata. c) Un Dirigente ogni ulteriori 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b). |
Segue Tabella | |
Condizioni: | I permessi retribuiti nelle aziende di cui alla lettera a), non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente; nelle Aziende di cui alla lettera b) che precede non potranno essere inferiori a 10 (dieci) ore mensili e, nelle aziende di cui alla lettera c) che precede, di 8 (otto) ore mensili. I permessi retribuiti, correlati all’adempimento del mandato conferito, dovranno essere richiesti con un preavviso normalmente non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. I dirigenti di R.S.A. avranno il diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, i permessi saranno richiesti dal Sindacato Provinciale rappresentato, con il preavviso di almeno 4 giorni lavorativi. |
Norma comune: | Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto del Lavoratore ad alcuna indennità sostitutiva. |
TITOLO III
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 17 - Livelli di Contrattazione - Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creare nuova occupazione e della crescita fondata sull’aumento dell’efficienza nonchè, per quanto compatibile, d’incremento delle retribuzioni. La Contrattazione si svolge su due livelli:
a) Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche solo detto “CCNL” e Accordi Nazionali allegati;
b) Secondo livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto “Contratto Collettivo di Secondo Livello” o “Contratto Aziendale di Secondo Livello” o “Contratto di Secondo Livello”.
Art. 18 - Contrattazione Collettiva Nazionale - La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all’Azienda il diritto costituzionale di impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 19 - Contrattazione Collettiva di Xxxxxxx Xxxxxxx
Premessa
Particolarmente nei settori di applicazione del presente CCNL, nel tempo triennale della sua validità, a livello nazionale e, specialmente, a livello aziendale, molte condizioni operative possono mutare radicalmente. La fluidità e volatilità dei mercati, mutati oneri legali sul lavoro, le aperture di aziende concorrenti o variate condizioni locali quali, per esempio, la deviazione dei flussi di traffico, possono cambiare “dall’esterno” e in tempi più ristretti della validità del CCNL, i parametri di redditività delle imprese. Per tali ragioni di carattere generale, le Parti concordano sull’importanza e sulla prevalenza della Contrattazione di secondo
livello, in quanto “Contrattazione speciale” e unica idonea a ricercare tutte le possibili soluzioni ai problemi locali, auspicandone un’ampia diffusione.
Per quanto riportato nella premessa del presente articolo, le Parti al fine di favorire al massimo l’auspicato sviluppo della Contrattazione Collettiva di Secondo Xxxxxxx in tutti gli ambiti ove essa sia possibile, prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi (Indennità di Mancata Contrattazione) nelle Aziende in cui tale Contrattazione non dovesse realizzarsi.
La previsione collettiva di primo livello ha, comunque, carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione Collettiva di Secondo Livello e, pertanto, nelle materie delegate (cfr. successivo articolo), sarà sostituita da quest’ultima nelle singole disposizioni definite.
Inoltre, le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità che la Contrattazione di Secondo livello, in casi e situazioni particolari quali la salvaguardia dei posti lavoro o in situazioni di obiettiva e provata difficoltà territoriale o aziendale, possa temporaneamente portare anche a risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione collettiva sostituita. In tali casi, però, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno essere dichiarati formalmente, programmati in tempi definiti ed essere soggetti a verifica periodica.
Infine, tale Contrattazione dovrà essere approvata mediante Referendum Aziendale e prevedere, ad obiettivi raggiunti, apposite future voci o condizioni di compensazione dei sacrifici già sostenuti dai Lavoratori.
Art. 20 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello - La Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni. Essa riguarderà le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel presente articolo.
La parte economica aggiuntiva potrà definire solamente l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro, o indennità strettamente giustificate da particolari tempi, modi o condizioni richiesti alla prestazione lavorativa in alcuni settori aziendali.
Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL, per favorire la Contrattazione di secondo livello, concordano che, a richiesta delle Parti (Aziende, Lavoratori o RSA/RST), la Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione fornisca linee guida utili a definire aziendalmente modelli di “Premio Variabile” o di “Premio Produzione” o di “Premio Presenza”, anche tenendo conto dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale. Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:
$ degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;
$ delle eventuali retribuzioni già previste dalla Contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.
La Contrattazione di secondo livello è ammessa per le materie demandate dal presente CCNL o dalla Legge, fermo restando il principio generale che, salvo nei casi straordinari particolari e documentati, di crisi aziendale, ogni limitazione normativa dei diritti dei
Lavoratori che siano già stati contrattualmente definiti, debba prevedere una specifica e adeguata voce di ristoro economico ed essere approvata mediante Referendum.
La Contrattazione di secondo livello potrà disciplinare le seguenti materie:
1) Sull’Orario di lavoro:
a) profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco della giornata, settimana, mese e anno;
b) deroghe sulla durata del lavoro settimanale, mensile e/o annuale, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
c) definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i Lavoratori discontinui;
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti;
e) turni delle ferie;
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. “H24”;
g) ampliamento della Banca delle Ore e gestione della stessa;
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi;
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale.
2) Sulle mansioni:
a) ipotesi di eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi;
b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d’Interpretazione d’inserire nella Classificazione del personale profili ed esemplificazioni mancanti.
3) Sul trattamento economico e assistenziale:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali Premi di produttività o presenza, dell’Indennità di trasporto, dell’Indennità di mensa o dei buoni pasto;
b) istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli Operatori di vendita;
c) casi collettivi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
d) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima mensilità;
e) ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative, già previste dal sistema contrattuale di bilateralità;
f) istituzione del Welfare Aziendale.
4) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta, distacco o comando.
5) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo Parziale: particolari modi d’applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell’orario di lavoro;
b) Lavoro Determinato: definizione dei casi di “intensificazione” per il ricorso al lavoro a tempo determinato, eventuali trattamenti correlati alla tipologia del lavoro determinato, compresa l’Indennità di fine stagione; limite numerico dei Lavoratori assunti a tempo determinato; riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a termine; monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
c) Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato ed eventuale estensione agli Apprendisti d’istituti contrattuali su Premi/Indennità;
e) Telelavoro: esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
f) Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente.
6) Sui controlli a distanza:
a) introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
7) Sull’appalto:
a) le condizioni particolari nei cambi d’appalto.
8) Sullo stato di crisi aziendale:
a) fermo restando che eventuali deroghe in pejus rispetto ai diritti contrattuali, per essere operative, necessitano della validazione da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale (ENBIC), mediante Accordi di secondo livello, approvati da Referendum, sono ammesse deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali accordi “di prossimità” siano necessari alla salvaguardia dell’occupazione.
Essi devono indicare le motivate ragioni e i tempi di applicazione previsti;
b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei Contratti di Solidarietà.
9) Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
b) definizione e attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell’esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori.
10) Sugli Enti Bilaterali:
a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e-learning, attagliati alle caratteristiche dell’Azienda in materia di apprendistato, sicurezza sul lavoro e/o formazione professionale.
In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l’En.Bi.C.
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della Contrattazione di Secondo livello non può essere presentata prima di 2 (due) mesi dal deposito del presente CCNL presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il successivo termine di 3 (tre) mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d’apertura delle trattative. A regime, per le proposte di rinnovo del Contratto di Secondo livello è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 (due) mesi prima dalla relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Nel mese antecedente e nei due mesi successivi alla scadenza del Contratto di Secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 (tre) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Durante tale periodo, i trattamenti economici e la parte normativa, previsti dal Contratto di secondo livello scaduto, continueranno ad essere applicati.
Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, cesseranno gli effetti di tutti gli Accordi di Secondo livello scaduti che, da tale termine, non saranno più applicati. L’Azienda dovrà tornare a riconoscere ai lavoratori l’Indennità di Mancata Contrattazione prevista dal CCNL per il loro livello d’inquadramento.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 (cinque) mesi, le Parti regolarmente iscritte all’ENBIC, per favorire un accordo, interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente XXXX.
Xxx. 00 - Xxxxxx xx xxxxxxxxx - Xx Parti, al fine di favorire l’incremento compatibile del reddito dei Lavoratori, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione premiante, attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, concordando porzioni di retribuzione commisurate agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
In particolare, per permettere l’applicazione della fiscalità ridotta, anche attraverso previsioni di Welfare, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale di Secondo livello sottoscritta tra Azienda e R.S.A., avente le caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016.
In merito agli indicatori di misurazione dei Premi incentivanti previsti dall’art. 2 del citato Decreto Ministeriale, le Parti confermano che gli stessi devono determinare un effettivo incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, ed essere oggettivi e verificabili dai Lavoratori.
Inoltre, gli indicatori devono essere conformi all’allegato Accordo Quadro e i Premi corrispondenti dovranno essere fissati dagli Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti dalla
R.S.A. e dall’Azienda.
Così come previsto dall’art. 10 del presente CCNL, l’Accordo di Secondo livello che istituisce o regola il Premio di Risultato dovrà essere sottoposto a Referendum,
ogniqualvolta gli iscritti al/ai Sindacato/i sottoscrittore/i siano inferiori al 50% della forza lavoro cui si applica l’Accordo.
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici o l’apposita Commissione dell’Ente Bilaterale di Categoria, sin da ora si rendono disponibili ai Datori di lavoro che applicano il presente CCNL e ai loro Lavoratori dipendenti, per la corretta applicazione del presente articolo, nonchè per l’assistenza nella Contrattazione di Secondo livello.
Art. 22 - Nuova Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello - A favore dei Dipendenti che non percepiscono trattamenti economici collettivi di Secondo livello, eccedenti quelli spettanti in applicazione del presente CCNL o nel caso di Contrattazione di Secondo livello decaduta, sarà riconosciuta la Nuova Indennità di Mancata Contrattazione, introdotta dal Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016, conformemente alle previsioni dell’art. 183 del presente CCNL, che accorpa in unica voce mensile le ex “I.M.M.C.” e “I.A.M.C.” previste dal previgente CCNL “Commercio”.
Art. 23 - Esame congiunto territoriale - A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni territoriali imprenditoriali e dei Lavoratori, s’incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie, al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale orientato alla stima delle condizioni operative future e al raggiungimento d’intese aziendali.
TITOLO IV DIRITTI D’INFORMAZIONE
Art. 24 - Diritti di Informazione.
X. Xx comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano più di:
a) 100 (cento) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 (duecento) Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 400 (quattrocento) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o delle RSA interessate, anche attraverso l’Associazione territoriale imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell’occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio. Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli
organici e alle tipologie d’impiego ivi utilizzate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale, conflitti di lavoro.
X. Xxxxxxxxx - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 (cinquanta) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, con cadenza annuale, il Datore di lavoro è tenuto ad informare la R.S.A. sull’andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato, intermittente e sul lavoro somministrato.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all’Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.
Art. 25 - Commissioni Paritetiche Settoriali - Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione.
Xxxxxxx altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopradetti processi, sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale;
3) lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi e in particolare sulla riqualificazione professionale;
b) problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all’assistenza sanitaria integrativa, alle assicurazioni e al Welfare;
c) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d) l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
e) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D. Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
f) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori.
TITOLO V
CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 26 - Il presente CCNL, che recepisce il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le Parti il 9 aprile 2016, decorre dal 1° gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019, sia per la parte economica che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata a.r. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Art. 27 - CCNL: clausole di Raffreddamento - Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di xxxxxxx, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
Le Parti richiamano l’Accordo Quadro sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali “Sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa”.
Art. 28 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale - In applicazione al citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale” calcolata nel seguente modo.
Criteri di calcolo dell’Indennità di Vacanza Contrattale:
Fatto uguale a 100 l’Indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL da rinnovare (Indice 1), rilevato lo stesso Indice alla fine del mese della data di sua scadenza (Indice 2), l’Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della
P.B.N.C.M. moltiplicata per il 70% (settanta per cento) della differenza, espressa in Euro e centesimi, tra l’Indice 1 e l’Indice 2. Dall’importo risultante, saranno dedotti gli importi eventualmente già riconosciuti nel corso di vigenza del CCNL a titolo di “Adeguamento IPCA”, così come previsto dal citato Accordo Quadro.
L’Osservatorio Nazionale costituito presso l’Ente Bilaterale determinerà, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta. In sede di rinnovo del CCNL sarà definita la compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale. Inoltre, le Parti in attuazione dell’Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’Indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni.
TITOLO VI
CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Art. 29 - CCNL: esclusiva - Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all’originale. Inoltre, nel sito dell’En.Bi.C. (xxx.xxxxx.xx), sarà editato il Testo Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendente anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle Intepretazioni Contrattuali emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini contributivi nonchè ai fini dell’applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso il Ministero del Lavoro.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela. Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati, i Datori di lavoro e i Dipendenti delle Aziende ove si applica questo CCNL, potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti informatici.
Art. 30 - CCNL: distribuzione a Enti - Le Parti sottoscrittrici s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, oltre agli aventi diritto per Xxxxx.
Art. 31 - CCNL: distribuzione a Lavoratori - L’Azienda è tenuta a distribuire gratuitamente a ogni singolo Dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna.
Inoltre, l’Azienda dovrà esporre, in luogo accessibile ai Lavoratori, l’estratto della parte disciplinare del presente CCNL, eventualmente integrata con altre specifiche norme aziendali.
TITOLO VII CCNL: EFFICACIA
Art. 32 - Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che applicano il presente CCNL e che siano iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti e all’ENBIC, versando mensilmente mediante Mod. “F24” le quote previste per ciascun Dipendente. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO VIII CCNL: DEFINIZIONI
Art. 33 - I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
A) Sulla Retribuzione
a. “Trattamento complessivo contrattuale”:
E’ costituito da tutti gli elementi contrattuali stabili dovuti al Lavoratore, in denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Ai fini del presente CCNL, esso comprende la P.B.N.C.M., l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, gli Aumenti periodici di anzianità, l’Indennità di Mancata Contrattazione o gli eventuali benefici della Contrattazione di Secondo livello, le voci previste dal Contratto Individuale, quali, ad esempio, il Superminimo, le Indennità correlate ai modi della prestazione (lavoro notturno, festivo, ecc.), le indennità correlate alla mansione, le prestazioni di Welfare contrattualmente dovute per l’Assistenza Sanitaria Integrativa, per garanzie Assicurative Vita e per eventuali somministrazioni (buoni mensa, pacchi dono, ecc.).
b. “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” o “PBNCM”:
Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente definita nell’apposita Disciplina Speciale del CCNL per la generalità dei Lavoratori, a seconda del livello professionale d’inquadramento (art. 181); è comprensiva dell’ex Indennità di contingenza (nei valori convenzionali del previgente CCNL) e dell’E.D.R.
Essa dovrà essere rapportata alla percentuale di Tempo Parziale (Indice di Prestazione).
c. “Elemento Perequativo Mensile Regionale”:
E’ un elemento retributivo lordo, aggiuntivo alla P.B.N.C.M. (art. 181), introdotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei diversi Indici Regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in funzione del livello professionale d’inquadramento, della Regione di riferimento e, in caso di Tempo Parziale, sarà rapportato alla percentuale di prestazione (Indice di Prestazione).
d. “Retribuzione Mensile Normale” o “RMN”:
S’intende la retribuzione “fissa” mensile lorda, parametrata all’Indice di Prestazione in caso di Tempo Parziale, costituita dai seguenti elementi:
• Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
• Elemento Perequativo Mensile Regionale;
• Aumenti periodici d’anzianità (c.d. scatti);
• Superminimi “ad personam”;
• tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione Individuale o Collettiva, che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite e il TFR.
e. “Retribuzione Oraria Normale” o “XXX”:
Si ottiene dividendo la “Retribuzione Mensile Normale” per il divisore convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173.
f. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “RGN”:
Si ottiene dividendo la “Retribuzione Mensile Normale” per il divisore convenzionale giornaliero, che è pari a 26.
g. “Retribuzione Media Globale Giornaliera” o “RMGG”:
E’ la retribuzione lorda che si calcola con i criteri indicati dall’INPS, normalmente pari a 1/26° (per gli Impiegati) o 1/30° (per gli Operai) dell’imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei ratei di tredicesima mensilità, salvo che non sia stata frazionata o già contabilizzata in ratei mensili.
h. “Retribuzione Mensile di Fatto” o “RMF”:
S’intende l’importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali e individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive, stabili, condizionate e variabili del periodo considerato quali, oltre alla RMN, delle seguenti:
• Nuova Indennità di Mancata Contrattazione o gli importi previsti dalla Contrattazione di secondo livello;
• indennità correlate alla mansione (ad esempio: indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di turno, indennità di maneggio denaro, ecc.);
• retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio: per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
• eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
• integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al Lavoratore un
certo importo fisso preventivamente concordato;
• premi (ad esempio: premio presenza, di produttività, di risultato, ecc.);
• indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di preavviso, di trasporto, ecc.).
i. “Divisore Convenzionale” o “ DC”:
Orario: 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui, per i quali il divisore sarà dato dall’orario settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all’unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195). Nel caso di decimale pari a 0,5 l’arrotondamento sarà all’unità inferiore.
Giornaliero: 26.
k. “Rimborso spese”:
S’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per conto dell’Azienda, xxx comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. In caso di prestazione comandata al di fuori dal comune della sede abituale di lavoro, il rimborso spese di vitto e alloggio può essere sostituito dall’Indennità di trasferta, nei limiti legalmente previsti. Il Rimborso spese, per la sola documentazione contabile, può essere riconosciuto unitamente alla retribuzione, ma esso non è soggetto a contribuzione previdenziale nè a prelievo fiscale.
B) Sul Tempo
a. “Anno Solare”:
Spazio temporale di 365 giorni.
b. “Anno di Calendario”:
Spazio temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
c. “Giorni di Calendario”:
Giorni compresi nell’anno di calendario.
d. “Giorni”:
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell’art. 2963 c.c.:
“I termini […] si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine […] che si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.
e. “Giorni lavorabili” e “Giorni lavorativi”:
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni dell’anno di calendario i giorni festivi, di riposo, quelli di ferie contrattualmente previste e i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell’anno.
Negli altri casi, dai giorni dell’anno si dedurranno i giorni di ferie contrattualmente previste, quelli di riposo, i festivi e le festività che siano effettivamente godute.
f. “Giorni lavorati”:
Coincidono con i giorni lavorabili nei quali vi sia stata l’effettiva prestazione ordinaria lavorativa. Nell’orario settimanale 5+2, al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai gruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati per l’Indice di Prestazione, con arrotondamento al quoziente intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate sia pari o superiore alla metà dell’orario ordinario giornaliero. Nel caso di Addetti ai Servizi con profilo d’orario “6+1+1”, i giorni lavorati corrispondono con i giorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario, secondo le previsioni della regolare turnistica.
g. “Fine Settimana”:
Il periodo che va dalle ore 13:00 di venerdì alle ore 6:00 del lunedì.
h. “Periodo Feriale Estivo”:
Il periodo che va dal 1° maggio al 30 settembre.
i. “Periodo Feriale Natalizio”:
Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente il 6 gennaio.
j. “Periodo Feriale Pasquale”:
Il periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle Palme al sabato successivo alla Pasqua.
C) Sulle Parti del rapporto di lavoro
a. “Azienda”, “Società”, “Impresa”, “Datore di lavoro” e “Datore”:
Sono termini utilizzati come sinonimi per indicare il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro.
b. “Lavoratore” e “Dipendente”:
Nel CCNL sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione del presente CCNL, con la dizione Lavoratore e/o Dipendente, s’intendono sia gli impiegati sia gli operai. In caso di clausole che interessano una sola categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di “Impiegato” o di “Operaio”.
c. “Parti aziendali”:
S’intendono i rappresentanti dell’Azienda e dei Lavoratori. Normalmente tale termine è utilizzato per individuare gli interessati alla sottoscrizione degli Accordi di secondo livello.
d. “Generalità dei lavoratori”:
S’intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata categoria (operai o impiegati) o reparto (servizio, settore aziendale ecc.) o l’intera Azienda.
e. “Lavoratore Assistito”:
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o conferisce mandato. Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle contestazioni disciplinari e l’assistenza presso il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell’art. 7 della L. 300/1970; in caso di
richiesta di Convocazione facoltativa presso la DTL ai sensi dell’art. 410 del c.p.c.; in caso di Conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966. L’assistenza individuale è libera, mentre l’assistenza e la Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente CCNL o, in Azienda, gli Accordi di Secondo livello.
D) Sull’Orario di lavoro
a. “Tempo Pieno”:
E’ il normale orario di lavoro, stabilito in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali. Per gli Addetti ai Servizi che lavorano in turni periodici nelle turnistiche “6+1+1”, il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42 (quarantadue) ore ordinarie. In caso di cambio turno, il normale orario di lavoro di 40 (quaranta) ore settimanali, potrà variare con una composizione plurisettimanale o plurimensile dell’orario ordinario di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali e legali.
b. “Tempo Parziale”:
E’ l’orario di lavoro, fissato dal Contratto individuale, in misura inferiore rispetto al Tempo Pieno. L’articolazione del Tempo Parziale potrà essere: “orizzontale”, “verticale” o “mista”, come previsto dall’art. 37 del presente CCNL.
c. “Indice di Prestazione” o “IP”:
Nell’orario di lavoro a Tempo Parziale è determinato dal rapporto tra l’orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente previsto per il Tempo Pieno. Per esempio, per un Lavoratore assunto con orario di lavoro a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, l’Indice di Prestazione sarà: 30 : 40 = 0,75 (Indice di Prestazione).
d. “Orario di lavoro”:
E’ il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per l’esecuzione, secondo le sue direttive, dell’opera richiesta, contro la retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a “tempo pieno” o a “tempo parziale”. Può essere distribuito uniformemente nei vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purchè il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.
e. “Orario di Lavoro settimanale”:
Nel Tempo pieno è di 40 ore normalmente distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana. Per gli Addetti ai Servizi con turni di lavoro 6+1+1 a copertura “H24”, al fine di garantire la rotazione tra i diversi turni, l’orario di lavoro settimanale sarà distribuito in modo “plurisettimanale” su cicli di 8 (otto) giorni. Nel tempo parziale orizzontale, è dato dal prodotto tra l’Indice di Prestazione e l’orario settimanale pieno (40). Per i lavoratori discontinui, l’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore
f. “Orario di Lavoro Normale”:
E’ la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell’orario/i di lavoro che, nel periodo considerato, compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
g. “Lavoro Ordinario Spezzato”:
E’ la prestazione ordinaria lavorativa suddivisa in due parti giornaliere, con un intervallo * intermedio superiore a 2 (due) ore (* intervallo modificabile con Accordo di Secondo livello).
h. “Lavoro Supplementare”:
Nel contratto a Tempo Parziale è così definito il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto) e l’orario contrattuale previsto dal CCNL per il tempo pieno, nei limiti previsti all’art. 40.
Nel contratto a Tempo Pieno è così definito il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti settimanali di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.
i. “Consolidamento dell’orario di lavoro”:
Ogniqualvolta nel Tempo Parziale le Clausole flessibili o il Lavoro Supplementare siano permanenti e di durata superiore a 3 (tre) mesi di calendario, salvo che le Parti aziendali abbiano già definito un diverso termine certo, a tempo o a condizione per il ritorno all’Indice di prestazione iniziale, si opera il Consolidamento dell’orario di lavoro che, a tutti gli effetti, modifica l’Indice di Prestazione del Lavoratore acquisendo nel suo orario di lavoro settimanale anche la quota di lavoro (da Clausole flessibili o Lavoro Supplementare) consolidato. In caso di consolidamento (positivo o negativo), le competenze differite del Lavoratore saranno riconosciute pro quota, cioè proporzionate al tempo dei rispettivi Indici di prestazione. Sono fatte salve diverse condizioni se più favorevoli al Lavoratore. Il consolidamento opera fino a concorrenza dell’Indice di Prestazione uguale a 1 (uno). Restano salve diverse pattuizioni tra Datore di lavoro e Lavoratore, purché concluse mediante Accordo assistito.
j. “Lavoro Straordinario”:
E’ il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell’Orario di Lavoro Normale, così come previsto per la prestazione a Tempo pieno.
i. “Lavoro Prolungato”:
E’ la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.
j. “Lavoro extra ordinario Spezzato”:
E’ la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), richiesta in modo non adiacente per un tempo superiore a 30 (trenta) minuti al normale orario ordinario di lavoro. Normalmente, il lavoro extra ordinario spezzato comporta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal Lavoratore per il rientro al lavoro e all’abitazione e deve avere una durata di almeno 2 (due) ore. Comunque, in ogni caso, la retribuzione minima del lavoro extra ordinario spezzato deve essere di due ore, con le relative maggiorazioni, oltre il rimborso delle spese.
k. “Richiesta con preavviso normale”:
E’ la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. Normalmente, tale preavviso rende obbligatoria la prestazione.
l. “Richiesta con preavviso tempestivo”:
E’ la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso di soli 2 (due) o 3 (tre) giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.
m. “Richiesta con preavviso urgente”:
E’ la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso inferiore a 2 (due) giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.
n. “Lavoro notturno”:
E’ il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 23:00 alle ore 6:00, mediante lavoro ordinario a turni, straordinario o intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore.
o. “Turni Avvicendati”:
E’ il sistema di distribuzione dell’orario di lavoro articolato su più turni giornalieri, fissi o periodici, che potranno essere così distribuiti:
- su “semi-turni”, nel qual caso il lavoro si svolgerà, per esempio, alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro simile profilo di orario;
- su tre turni con “turno continuo giornaliero” nelle 24 ore, normalmente 6:00 - 14:00, 14:00 - 22:00 o 22:00 - 6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del sabato.
- su turni “H24”, i nastri orari prevedono la continuazione del lavoro senza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno calendarizzati dalla turnistica, con distribuzione variabile all’interno dell’intera settimana.
La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o disciplinare i profili d’orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle previsioni contrattuali e legali.
E) Sulla Malattia e Infortunio
a. “Periodo di Carenza”:
Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o i tre giorni seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.
b. “Periodo di Comporto”:
E’ il periodo di conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente per malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere “secco”, quando considera un solo evento morboso oppure “frazionato” o “per sommatoria”, quando considera più eventi morbosi in un dato arco temporale. Nel presente CCNL, il periodo di comporto, come stabilito agli artt. 139 e 140, è frazionato e per sommatoria. Entro tale periodo l’Azienda, salvo il caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), non potrà licenziare il Lavoratore.
Per le definizioni riguardanti la Classificazione del Personale, si rinvia all’art. 173 della Disciplina Speciale del presente CCNL.
TITOLO IX
MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 34 - Alle Aziende che applicano integralmente il presente Contratto è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità previsti. Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che comportino esuberi occupazionali, nel secondo livello di Contrattazione si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà o anche facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi o integrativi ai soli strumenti di Legge.
TITOLO X
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 35 - Normale rapporto di lavoro - In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno e indeterminato.
Solo ricorrendo le condizioni previste dalla Legge e dal CCNL, l’Azienda usufruirà degli eventuali sgravi contributivi previsti.
Art. 36 - Istituti del nuovo mercato del lavoro - Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali:
A) Lavori c.d. “Tipici”
1) Tempo parziale (artt. 37 - 45)
Con il contratto “a tempo parziale”, l’orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell’ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (tempo parziale verticale); nell’ambito di alcuni periodi dell’anno (tempo parziale ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto.
2) Tempo determinato (artt. 46 - 58)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato come previsto dall’attuale art. 46 e seguenti del CCNL, e dalle disposizioni legali di cui al D.Lgs. n. 81/2015. La normativa in materia pone dei limiti aziendali nel rapporto tra assunti a tempo determinato e indeterminato e stabilisce alcuni divieti, limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di sua reiterazione. E’ vietata ogni discriminazione dei Lavoratori a tempo determinato rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto Individuale di lavoro a Tempo Determinato, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto.
3) Contratti di solidarietà espansiva (art. 59)
Consistono nella riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione, con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con utilizzo di un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS o, in sostituzione, di particolari agevolazioni contributive, così come previsto dal D.Lgs. 148/2015.
4) Contratti di solidarietà difensiva (art. 60)
Consistono nella riduzione dell’orario di lavoro, con contestuale intervento dell’integrazione salariale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego, alle condizioni previste dal D.Lgs. 148/2015.
5) Telelavoro (artt. 61 - 72)
Si differenzia dal normale lavoro in quanto la prestazione anzichè essere svolta presso la sede aziendale, avviene in un luogo diverso che spesso, ma non necessariamente, coincide con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad “economia”, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
6) Lavoro Intermittente (artt. 73 - 79)
Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione dell’Azienda per periodi predeterminati, nei quali ne potrà utilizzare le prestazioni a carattere discontinuo o “intermittente”, a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato.
Ai fini della prova, il Contratto deve risultare da atto scritto.
7) Somministrazione di lavoro (artt. 80 - 89)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (Utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (Somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme legali sull’argomento.
Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
B) Lavori c.d. “Atipici”
I contratti di lavoro atipici non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato.
Per tali ragioni, l’intero paragrafo è riportato in corsivo.
1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Xx.Xx.Xx.”)
Le Parti concordano sulla possibilità di instaurare Collaborazioni Coordinate e Continuative, anche solo dette “Xx.Xx.Xx.”, mirate ad assicurare, in condizioni di straordinarietà, l’integrazione dei servizi o compiti amministrativi, commerciali e gestionali in favore dell’Azienda.
I Xx.Xx.Xx. non potranno essere impiegati per sostituire l’eventuale personale in sciopero.
Il Contratto di Xx.Xx.Xx. deve risultare da atto scritto ai fini della prova e contenere le informazioni indicate dalla Xxxxx.
Il Collaboratore è tenuto all’iscrizione in apposita “Gestione Separata” dell’INPS e la contribuzione attualmente prevista sarà per 2/3 (due terzi) a carico del Committente e per 1/3 (un terzo) a carico del Collaboratore stesso. L’assicurazione INAIL sarà quella dovuta per l’attività svolta e la classificazione dell’Azienda (quindi pari a quella dovuta per un Lavoratore subordinato che svolga le medesime mansioni). Agli effetti fiscali, la Collaborazione Coordinata e Continuativa è assimilata al lavoro subordinato.
L’attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripetivi o attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore.
2) Contratto a Progetto (in sigla “Xx.Xx.Xxx.”)
Con l’art. 52 del D. Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei Contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. 81/2015. Come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle “Collaborazioni organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano organizzati dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
A norma di Xxxxx e di Contratto, potranno invece stipularsi Xx.Xx.Xxx.
(Collaborazioni Coordinate dal Committente), in riferimento:
a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente disciplinate dal CCNL o dagli Accordi Collettivi;
b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali;
c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNL.
Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (En.Bi.C.), la certificazione dei requisiti che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Xx.Xx.Xxx. Il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.
C) Tipologie contrattuali formative
1) Apprendistato (artt. 90 - 105)
È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. È un contratto a “causa mista”, in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il Datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista sia la retribuzione, che la formazione necessaria al conseguimento della qualifica professionale. Sono previste tre tipologie di apprendistato:
a) per la qualifica e per il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) per apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro (c.d. “Professionalizzante);
c) per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori (c.d. “di Alta formazione e ricerca”).
Il Contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, da predisporre in conformità al Modello concordato dalle Parti, in allegato al presente CCNL. Nell'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, così come nell'Apprendistato di alta formazione e ricerca, il Piano Formativo Individuale è predisposto dalla Istituzione formativa con il coinvolgimento dell'Azienda.
L’apposita Commissione dell’Ente Bilaterale, a richiesta delle Parti, potrà effettuare la Certificazione del Contratto o la Conformità del Piano Formativo Individuale.
Il Contratto di apprendistato è stipulato, ai fini della prova, in forma scritta.
2) Mobilità Verticale e Condizioni d’Ingresso (artt. 106 - 109)
Al fine di favorire l’assunzione o l’avanzamento di carriera dei lavoratori privi delle necessarie pregresse competenze inerenti alle mansioni richieste, e senza i requisiti di Legge per l’attivazione del Contratto di Apprendistato, le Parti hanno introdotto tali tipologie contrattuali, che prevedono un temporaneo iniziale inquadramento al livello inferiore ed un patto di prova riferibile alle mansioni di livello superiore. Le condizioni e la durata per la loro attivazione sono definite agli artt. 106 - 109.
3) Tirocinio o Stage
Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro o con obiettivo formativo per agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorire l’inserimento di lavoratori
svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o preparatorio all’assunzione.
I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con idonea compagnia assicuratrice, per responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Azienda, svolte dal tirocinante.
Il tirocinio si può svolgere, nel rispetto delle previsioni legislative in materia, mediante Convenzione tra Ospitante e Soggetti Promotori.
La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari, non potrà superare:
• 12 mesi per i soggetti in stato di disoccupazione, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori a rischio di disoccupazione, i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
• 12 mesi per i soggetti disabili e svantaggiati (per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi).
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso Soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.
Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 € (quattrocento/00 Euro) lorde, soggette alle sole ritenute fiscali, fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.
Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:
• le unità operative fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: 1 tirocinante;
• le unità operative tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato o determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
• le unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato o determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore. Oltre tale contingentamento, l’attivazione di nuovi tirocini è subordinata alla stipula con lo stagista di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal CCNL applicato dal soggetto ospitante).
Tali soggetti ospitanti possono, quindi, attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:
! 1 tirocinio, se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
! 2 tirocini, se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
! 3 tirocini, se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi
precedenti;
! 4 tirocini, se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
Per tutto quanto non precisato, si rinvia all’Accordo Stato - Regioni - Provincie Autonome in materia di Tirocini del 25 maggio 2017 e alla normativa regionale di riferimento.
TITOLO XI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Premessa
Nell’ambito di applicazione del presente CCNL, le Parti sottoscrittrici individuano il Contratto a Tempo Parziale quale tipologia particolarmente utile nei seguenti casi:
• se orizzontale: per garantire i servizi di durata temporale ridotta e giornalmente ripetuti quali, ad esempio, le “aperture al pubblico” e simili; per permettere al lavoratore determinate incombenze familiari;
• se verticale: per garantire i servizi nei fine settimana, le aperture domenicali, durante i periodi feriali, per le aperture stagionali nei luoghi di villeggiatura e per le ricorrenti intensificazioni annuali di lavoro; per permettere al lavoratore di educare/assistere i figli o congiunti in determinati periodi dell’anno (chiusure scolastiche e simili).
Art. 37 - Tempo Parziale: definizione - Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto. Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione a tempo pieno si svolga solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi “orizzontale” e “verticale” sopraindicati e contempli giornate o periodi a tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati;
d) per gli “over 63”: quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con la Società, da un lavoratore che ha oltre 63 anni (cfr. art. 1, comma 284, L. 208/2015).
Art. 38 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione - L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita della volontarietà di entrambe le Parti (Azienda e Lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previsto dall’art. 110, i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e i relativi modi da ricondurre ai regimi d’orario esistenti;
3) l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Quando è previsto il lavoro a turni, l’indicazione che precede può limitarsi a rinviare al calendario aziendale dei turni programmati;
4) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta;
5) l’accettazione delle Clausole Elastiche e Flessibili, di cui all’articolo 42, comprendenti l’eventuale previsione concordata della possibilità d’intensificazione in particolari periodi dell’anno (per stagionalità, festività ecc.) o di variare temporaneamente la collocazione dell’orario di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso Accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale anche per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori, purchè essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno essere definiti con Accordo aziendale che, a domanda di una Parte, potrà essere sottoposto all’Ente Bilaterale Nazionale per ottenere l’Attestato di Conformità Contrattuale/Legale.
Art. 39 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo - Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali dovranno essere proporzionati all’orario di lavoro a tempo parziale concordato nel periodo ed al tempo degli eventuali diversi Indici di prestazione occorsi nell’anno, ad eccezione dei contributi destinati alla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C., che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto agli artt. 153 e 154.
Art. 40 - Tempo Parziale: lavoro supplementare - Si definisce lavoro supplementare quello prestato tra l’orario parziale pattuito con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come praticato presso l’Azienda. Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di sostituire i Dipendenti assenti e di assicurare comunque la copertura dei servizi in caso d’intensificazione, le Parti hanno stabilito che sia consentito di richiedere al Lavoratore la prestazione di lavoro supplementare nei limiti di seguito precisati e con le maggiorazioni della X.X.X. ivi previste.
Tali maggiorazioni, che già tengono conto delle afferenti quote delle retribuzioni differite e del T.F.R., sono superiori a quelle previste per il lavoro straordinario prestato nel tempo
pieno, che già ha visto effettuare i relativi accontonamenti per le citate retribuzioni (differite e per il TFR).
Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio se:
# contenuto entro il limite del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro a tempo parziale;
# motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
# richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.
Resta però inteso che, per la particolare tutela del lavoro a tempo parziale (che prevede una prestazione inferiore per l’eventuale assistenza familiare o per il completamento con altro rapporto di lavoro a tempo parziale), il lavoro supplementare non sarà obbligatorio in presenza di comprovate situazioni personali del lavoratore che siano state preventivamente documentate oltre che, ovviamente, nei casi di forza maggiore. Limiti diversi potranno essere concordati all’atto dell’assunzione del Lavoratore o, successivamente, mediante Accordo individuale assistito o Contrattazione di secondo livello.
In caso di lavoro supplementare permanente e superiore a 3 (tre) mesi di calendario, vi sarà il Consolidamento dello stesso, così come previsto al punto i, lettera D) dell’art. 33 del presente CCNL.
Tab 1): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare *
a) Descrizione del Lavoro Supplementare | b) Maggiorazione per Supplementare Prolungato | c) Maggiorazione per Supplementare Spezzato** | |||||
Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | ||
A | Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale | 25% | 28% | 31% | 28% | 31% | 34% |
B | Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale | 27% | 30% | 33% | 30% | 33% | 36% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | - | - | 33% | 36% | 39% |
D | In regime diurno in giorno festivo | - | - | - | 35% | 38% | 41% |
E | In regime notturno in giorno feriale | 36% | 39% | 42% | 39% | 42% | 45% |
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | - | - | 39% | 42% | 45% |
G | In regime notturno in giorno festivo | - | - | - | 41% | 44% | 47% |
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “extra ordinario spezzato”, “con preavviso”, “tempestivo” e “urgente” si rinvia all’art. 33.
** Tempo minimo retribuito di due ore, oltre il rimborso delle spese.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, saranno ininfluenti nella determinazione delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R.
Art. 41 - Tempo Parziale: lavoro straordinario - Solo con accordo del Lavoratore, anche nel tempo parziale, potrà essere eccezionalmente richiesta l’effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso che in tale eventualità, si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro supplementare di cui al precedente art. 40, ma con l’incremento di 3 (tre) punti percentuali della maggiorazione prevista per il lavoro richiesto nelle medesime condizioni e preavviso.
Art. 42 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili.
(testo parzialmente modificato in sede di Stampa del CCNL)
Definizioni:
Nel contratto di lavoro a tempo parziale, s’intendono Clausole Elastiche quelle che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e Clausole Flessibili quelle che permettono di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa per almeno due settimane di calendario. Variazioni diverse o per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso al lavoro supplementare o straordinario di cui agli articoli che precedono.
Clausole Elastiche nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale dell’orario di lavoro nei limiti del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro, giornaliero o settimanale, concordato con il Lavoratore alle seguenti condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi;
b. con il riconoscimento per le ore variate e nei soli primi 2 mesi solari di variazione, di una maggiorazione della retribuzione del 5% (cinque percento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato dalla variazione stessa, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
2) Più estese modificazioni della collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno essere previste in sede di assunzione nel Contratto Individuale di lavoro, quando vi sia stata l’accettazione del Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. Anche in tale caso, il Datore di lavoro dovrà comunque riconoscere al Lavoratore un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, unitamente alla maggiorazione del 5% (cinque percento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio, per le ore variate nei primi 4 mesi solari di variazione. In tali casi, la variazione potrà modificare la collocazione
temporale fino al limite del 25% (venticinque percento) del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore.
Clausole Flessibili nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di mutate esigenze aziendali, è contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso al Lavoratore di 10 (dieci) giorni lavorativi, entro il limite del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro settimanale già precedentemente concordato. In caso di aumento, il Lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro supplementare, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R. Superati 3 (tre) mesi, in costanza di variazione dell’orario di lavoro, dovrà effettuarsi il Consolidamento, a tutti gli effetti, dello stesso, così come previsto al punto i, lettera D) dell’art. 33 del presente CCNL. In caso di diminuzione dell’orario, le Parti concorderanno l’iscrizione a debito nella Banca delle Ore o la proporzionale temporanea riduzione della retribuzione (permesso non retribuito).
2) Variazioni in aumento più estese potranno essere previste nel Contratto Individuale di lavoro, quando vi sia stata la puntuale accettazione del Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. In tali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, il Datore di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive ma, comunque, entro il limite del 25% (venticinque percento) del normale orario di lavoro settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate. Nelle sedi indicate, si definiranno anche i termini temporali di applicazione delle Clausole Flessibili o la definitiva modifica della percentuale di prestazione lavorativa (variazione Indice di Prestazione - Consolidamento dell’orario). Inoltre, si definiranno le eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo restando che la modifica concordata e permanente dell’orario di lavoro settimanale non comporta l’automatico riconoscimento di maggiorazioni.
Il consenso alle Clausole Flessibili già espresso dai Lavoratori, potrà essere revocato nei seguenti casi:
# lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-
degenerative ingravescenti;
# patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza;
# presenza nel nucleo familiare di figlio convivente di età inferiore a 13 (tredici) anni
o portatore di handicap;
# lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate
o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
# lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che precedono le prove di esame.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso di oggettivi, comprovati e proporzionati gravi motivi familiari e/o personali, con preavviso ordinario di 2 (due) giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili, di almeno un giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
Art. 43 - Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento - Il lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D.Lgs 81/2015. È altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dell’art. 8 del D. Lgs 81/2015.
Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all’Azienda di rendere la propria prestazione lavorativa a tempo parziale a titolo definitivo per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione (art. 1, comma 284, L. 208/2015).
In tal caso, quando vi sia l’accordo o l’approvazione aziendale, le Parti (Datore e Lavoratore) dovranno rispettare i termini legali previsti per tale forma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge.
Anche a questi Contratti, per tutti gli aspetti non diversamente regolati dalla Legge, si applicheranno i principi del presente Titolo.
Art. 44 - Tempo Parziale: informativa - In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il Datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il personale già dipendente con contratto a tempo pieno, occupato in unità periferiche aziendali site nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta da affiggere in luogo accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in prioritaria considerazione, nell’ambito della fungibilità, le domande interne di trasformazione a tempo parziale.
Nell’ambito del sistema di informazione del presente CCNL, a richiesta, saranno forniti alle strutture bilaterali locali, i dati sui contratti a tempo parziale stipulati, sulle professionalità interessate e sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Art. 45 - Tempo Parziale: criteri di computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati in proporzione all’orario concordato, rapportato al tempo pieno, con arrontondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XII
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Premessa
Nel settore del Commercio è frequente un forte incremento della domanda in concomitanza delle aperture domenicali, delle festività, dei periodi natalizi x xxxxxxxx e dei saldi. Inoltre, tale forte incremento è presente negli esercizi commerciali situati in aree turistiche nel corso delle rispettive stagioni di massima affluenza. Ne consegue l’opportunità che in tali periodi siano favoriti tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto e dalla Legge (Banca delle ore, lavoro straordinario, a tempo determinato, intermittente e somministrato). Le Parti, per incentivare la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, hanno inteso regolamentare il contratto a Tempo Determinato in modo estensivo e, cioè, prevedendo le deroghe ammesse dalla Legge. Per tale motivo, le Parti raccomandano un uso corretto e rigoroso delle deroghe contrattuali e, al fine di evitare abusi, esortano i Lavoratori interessati a segnalare eventuali utilizzi distorti della presente normativa, o eventuali ricadute anomale derivanti dall’applicazione della stessa, alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione. Inoltre, è diritto del Lavoratore richiedere alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione il parere di conformità sul Contratto a Tempo Determinato, previo inoltro dell’analitica documentazione sulla gestione del rapporto di lavoro (all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx) e versamento del relativo contributo fisso.
Art. 46 - Assunzione: documentazione - Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto dei limiti legali e contrattuali sotto indicati, l’apposizione di un termine. L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente) da atto scritto, (Contratto di assunzione), una copia del quale dovrà essere consegnata al Lavoratore prima o contestualmente all’inizio della prestazione di lavoro.
Il contratto potrà prevedere il patto di prova ex art. 113, avrà forma e contenuti richiesti dall’art. 110 “Assunzione”, integrati dalle seguenti indicazioni:
1) la data prevista di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata (a tempo o a condizione);
2) l’espressa indicazione che il Lavoratore, alle condizioni dell’art. 48, punto 7., ha il diritto di precedenza alla trasformazione a tempo indeterminato in caso di future assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’Azienda, con professionalità fungibili;
3) se è prevista la contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità o se è prevista l’erogazione mensile del rateo di tredicesima mensilità maturato.
La lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale e la partita iva aziendale, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge e dal Titolo XXI del presente CCNL. Il Lavoratore sottoscriverà la lettera di assunzione per accordo e integrale accettazione.
Al Lavoratore, unitamente alla lettera di assunzione, deve essere consegnata gratuitamente anche copia del presente CCNL (disponibile presso le Sedi delle Parti sottoscrittrici o nel sito dell’ENBIC: xxx.xxxxx.xx).
Per l’assunzione, al Lavoratore sono richiesti i documenti elencati all’art. 110 del presente CCNL.
Il Lavoratore dipendente dovrà dichiarare la sua residenza e/o dimora e notificare tempestivamente, cioè entro 24 (ventiquattro) ore, le successive variazioni.
Art. 47 - Tempo Determinato: divieti - Non è ammesso stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di Datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro.
A norma di legge, in caso di violazione dei divieti sopra elencati, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Art. 48 - Tempo Determinato: disciplina - Alla durata del Contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l’apposizione di un termine, che potrà essere prorogato con il consenso del Lavoratore solo quando la durata iniziale sia inferiore a 36 (trentasei) mesi e, comunque, per un non più di cinque volte nell’arco temporale massimo complessivo di 36 mesi consecutivi, a prescindere dal numero dei contratti (rinnovi), comprensivi dell’eventuale lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria.
1. Tempo Determinato: limite quantitativo
Il limite quantitativo percentuale alla stipulazione di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato è stabilito nelle misure indicate ai seguenti punti 1., 2. e 3.
1. Limite quantitativo Tempo Determinato: deroghe particolari sui limiti percentuali
Potranno essere assunti Lavoratori a tempo determinato, fino al 60% dei Lavoratori a Tempo Indeterminato, quindi in aggiunta alla base legalmente prevista del 20% (venti percento), purchè nel rispetto della durata massima complessiva di 36 (trentasei) mesi, per le seguenti ragioni:
a) Oggettive (vedi successivo punto 1.a);
b) Di rioccupazione (vedi successivo punto 1.b).
1.a) Ragioni oggettive:
" Quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un appalto o di un servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario o occasionale, nei limiti di durata previsti per la stessa, oltre ai tempi ragionevoli di collaudo e consegna.
" Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi
connessi alla ricorrente necessità d’intensificazione del lavoro in particolari periodi dell’anno quali, ad esempio:
# copertura delle intensificazioni dei servizi/aperture richiesti durante i Periodi Feriali e/o Festivi;
# nei periodi dei saldi;
# nei periodi di chiusure contabili e fiscali.
La Contrattazione di secondo livello potrà meglio definire o individuare altre previsioni d’intensificazione dell’attività, adattandola alle particolari esigenze locali o aziendali, anche incrementando i limiti quantitativi, se motivati da ragioni oggettive.
" Nella fase di avvio dell’appalto di nuovi servizi nei limiti di 120 (centoventi) giorni, intesi come tempo medio richiesto per l’integrazione della forza lavoro.
" Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi occupati quando assunti a tempo determinato dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo complessivo di 36 (trentasei) mesi.
1.b) Ragioni di rioccupazione:
Al fine di incentivare la rioccupazione, per qualsiasi mansione, è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato senza limiti quantitativi di:
" disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i competenti Centri per
l’Impiego Territoriali da almeno 3 (tre) mesi.
2. Esenzioni legali del limite quantitativo dei contratti a Tempo Determinato:
Ai sensi del comma 2, art. 23, D. Lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti dal limite quantitativo i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, intesa nei primi 36 (trentasei) mesi di attività (apertura nuovo negozio, filiale ecc.);
b) da imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012;
c) per le attività stagionali, già previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3. Limite quantitativo Tempo Determinato: deroghe per la generalità dei lavoratori
In aggiunta a quanto precede, è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato per la generalità dei Lavoratori non rientranti nelle categorie di cui al
precedente punto 1. e 2., nel limite del 20% (venti percento) dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva della Società.
Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato.
In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. È sempre possibile effettuare un’assunzione a tempo determinato, per i Datori di lavoro che occupano fino a 3 (tre) dipendenti. Il limite dei lavoratori a tempo determinato sarà, invece, pari a 2 (due) per i Datori che occupano più di 3 (tre) dipendenti e fino a 10 (dieci).
Se dall’applicazione matematica della percentuale del 20% (venti percento) sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato deriva un numero decimale, i contratti a tempo determinato consentiti saranno quelli risultanti dall’arrotondamento al valore intero superiore.
4. Tempo Determinato: condizioni generali
Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto contrattualmente indicato, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Xxxxx.
Il contratto a tempo determinato, per non essere trasformato di diritto in contratto a tempo indeterminato, deve rispettare le condizioni inderogabili previste dalla Legge, in particolare, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.
Salvo che per le attività stagionali, il contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra la stessa Azienda e lo stesso Xxxxxxxxxx, non potrà superare i 36 (trentasei) mesi di lavoro, comprensivi di proroghe, rinnovi e di eventuale lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria.
Qualora il numero delle proroghe nell’arco di 36 (trentasei) mesi fosse superiore a 5 (cinque), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
L’Azienda, a domanda, è tenuta ad informare, con cadenza annuale, le Rappresentanze Sindacali Territoriali o Aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.
5. Tempo Determinato: estinzione del rapporto
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione delle Parti. La cessazione dovrà essere, quindi, comunicata agli Enti Competenti solo se avviene in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione.
Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche se intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza e puerperio, malattia e infortunio.
Il rapporto a tempo determinato potrà cessare prima della scadenza del termine per comune volontà delle Parti oppure per giusta causa o per cessazione dell’attività.
6. Tempo Determinato: prosecuzione oltre il termine
Salvo quanto previsto all’art. 49 del CCNL (Proroga con Contratto Assistito), in caso di continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, l’Azienda che non trasformi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
P.B.N.C.M. pari al 20% (venti percento) fino al 10° (decimo) giorno successivo e al 40% (quaranta percento) per ciascun giorno ulteriore, fermo restando che se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° (trentesimo) giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6 (sei) mesi, ovvero oltre il 50° (cinquantesimo) giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di scadenza dei predetti termini. Successive assunzioni del medesimo lavoratore con contratto a termine, sempre entro i predetti 36 (trentesei) mesi complessivi, dovranno rispettare i periodi d’interruzione previsti dalla legge, ovvero 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza per i contratti di durata fino a 6 (sei) mesi, 20 (venti) giorni, sempre dalla data di scadenza, per i contratti di durata superiore a 6 (sei) mesi.
Nel caso in cui tali disposizioni non fossero rispettate, fatta salva l’esclusione dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, come definiti a norma di Xxxxx, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza dei servizi resi dall’impresa, demandano alla Contrattazione di secondo livello il compito d’individuare eventuali casi di legittimità di periodi d’interruzione ridotti.
7. Tempo Determinato: diritto di precedenza
Il Lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine abbia prestato negli ultimi 36 (trentasei) mesi solari attività lavorativa nella stessa Azienda per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 9 (nove) mesi. Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il Lavoratore abbia manifestato per iscritto la propria volontà alla Società, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto a termine. L’Azienda, nel Contratto o lettera di Assunzione, inserirà l’espressa indicazione che il Lavoratore, alle condizioni previste dal presente articolo, ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
8. Tempo Determinato: tredicesima mensilità e permessi retribuiti
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12 (dodici) mesi, la tredicesima mensilità, con previsione nella lettera di assunzione o con successivo Accordo assistito, potrà essere corrisposta frazionata, mediante il riconoscimento dell’8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 14 (quattordici) giorni. Al termine del rapporto di lavoro vi sarà il saldo della tredicesima, solo se più favorevole al Lavoratore (si verifica quando nel corso dell’anno è intervenuto un’aumento della Retribuzione Individuale Mensile).
Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della R.M.N.
Art. 49 - Tempo Determinato: proroga con Contratto Assistito - Al raggiungimento dei 36 (trentasei) mesi, solo presso la Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L.) competente, potrà essere stipulato fra gli stessi soggetti un contratto a tempo determinato della durata massima di 12 (dodici) mesi.
In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione presso la D.T.L.
Art. 50 - Tempo Determinato: Attività stagionali e Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Quando siano richiesti servizi per le attività stagionali, così come definite dal D.P.R. 1525/63 o per le attività elencate al punto 1.a) dell’art. 48 che precede, per cui occorra procedere all'assunzione a tempo determinato di Lavoratori da adibire a servizi correlati a dette attività, il ricorso a tale tipo di contratto dovrà essere contenuto nel tempo necessario al lavoro da effettuarsi, con possibilità di anticipare l’assunzione per un periodo di formazione, addestramento e/o aggiornamento della durata massima di un quarto del contratto e, comunque, non superiore a giorni 15 (quindici), e da un analogo periodo per le consegne finali.
L’inizio anticipato e l’eventuale proroga dovranno essere indicati nel contratto d’assunzione sottoscritto dall’Azienda e dal Lavoratore.
Nell’arco dello stesso ciclo d’attività stagionale, non è consentito per ogni singolo Lavoratore superare gli 8 (otto) mesi nell’anno solare di durata massima complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento e consegne.
Tale limite non opererà per le assunzioni a Tempo Determinato effettuate per “Xxxxxxx Xxxxxxxxx”.
Nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato.
Il Lavoratore assunto a termine per lo svolgimento d’attività stagionali o per Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dalla stessa Azienda e per le medesime attività, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto entro 3 (tre) mesi dalla data di cessazione.
La Contrattazione di secondo livello potrà prevedere una disciplina diversa delle assunzioni per lavoro stagionale, in funzione delle situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di Legge.
Art. 51 - Tempo Determinato Stagionale: Indennità di fine stagione - Nel riconfermare il rilievo essenziale del rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività caratterizzate da un andamento fortemente variabile o stagionale,
riconoscendo la maggiore onerosità che il lavoro a tempo determinato stagionale comporta per il Lavoratore, che è soggetto a più ampi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro, che non agevolano la ricerca di nuova occupazione, le Parti convengono che ai lavoratori che permangono in forza fino al termine previsto del loro contratto, sia corrisposto all’atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R., per ogni mese integralmente lavorato, un Trattamento aggiuntivo di fine rapporto, pari al 60% (sessanta percento) della Nuova Indennità di Mancata Contrattazione, riconosciuta al Lavoratore Stagionale nel corso del contratto stesso. A tal fine, le frazioni di mese superiori ai 14 (quattrodici) giorni, s’intendono mese integralmente lavorato.
La Contrattazione Aziendale di Secondo Xxxxxxx potrà individuare una diversa percentuale in funzione della particolare situazione aziendale e della flessibilità di servizio effettivamente richiesta.
Art. 52 - Tempo Determinato: Contrattazione di secondo livello - La disciplina del presente CCNL è cedevole rispetto a quella Aziendale di Secondo Xxxxxxx sui seguenti punti:
a) individuazione di periodi, attività e/o mansioni soggetti a stagionalità, ovvero che presentano significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
b) particolari previsioni per i lavoratori stagionali e definizione dell’Indennità di fine stagione;
c) limiti quantitativi dei Lavoratori assunti a tempo determinato;
d) definizione delle deroghe legalmente ammesse al fine di migliorare la competitività e la qualità dei servizi aziendali;
e) riduzione, o motivato annullamento, dei periodi d’interruzione tra contratti a termine;
f) definizione di eventuali trattamenti correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili e/o la definizione delle prestazioni rese a tali lavoratori dagli Organismi Bilaterali di riferimento.
Art. 53 - Tempo Determinato: Certificazione o Parere di Conformità - L’Azienda e il/i Lavoratore/i, ai sensi dell’art. 76, D. Lgs. 276/2003, potranno richiedere all’Ente Bilaterale ENBIC, o alle altre sedi di Certificazione previste, la Certificazione del Contratto a Tempo Determinato tra loro sottoscritto.
Il singolo Lavoratore potrà, inoltre, richiedere il Parere di Conformità sul proprio contratto a tempo determinato alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione ENBIC (all’indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx).
Art. 54 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione - Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano, in proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l’Azienda per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello, con la sola esclusione, quando prevista, delle prestazioni integrative al S.S.N.
e/o assicurative prestate tramite l’En.Bi.C. (xxx.xxxxx.xx), fermo restando il riconoscimento della relativa indennità sostitutiva (art. 154).
È fatta salva la possibilità di monetizzazione frazionata delle retribuzioni differite nei casi di rapporto a tempo determinato fino a mesi 12 (dodici), come previsto all’art. 48, o quando così definito nella Contrattazione Aziendale di Xxxxxxx Xxxxxxx o nella lettera di assunzione.
Il T.F.R. maturato, a parità di condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato, potrà essere destinato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare.
Art. 55 - Tempo Determinato: Informativa - Il Datore di lavoro, al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, informerà i lavoratori a tempo determinato, nonché le R.S.A., dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili in Azienda.
Tale previsione potrà essere ottemperata anche mediante affisione in bacheca aziendale della relativa comunicazione.
Art. 56 - Tempo Determinato: criteri di computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto anche del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i Dirigenti, impiegati negli ultimi 2 (due) anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art. 57 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche - Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già disciplinati da specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 (Lavoratori in mobilità) e le ulteriori ipotesi legalmente previste dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2015. Inoltre, con i Dirigenti è possibile instaurare contratti a tempo determinato di durata complessiva pari a 5 (cinque) anni, salvo il diritto del Dirigente stesso di recedere, a norma dell’art. 2118 c.c., una volta trascorso il triennio.
Art. 58 - Tempo Determinato: impugnazione - L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire a pena di decadenza nelle sedi e nelle forme legalmente previste, entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione del singolo contratto.
TITOLO XIII CONTRATTI DI LAVORO ESPANSIVI
Art. 59 - Contratti di lavoro espansivi - Secondo le previsioni legali e al fine d’incrementare gli organici, l’Azienda e le Associazioni Datoriali e Sindacali firmatarie potranno stipulare un accordo Aziendale che preveda, programmandone i modi d’attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
Deve trattarsi di Contratti Collettivi Aziendali di Secondo livello; la riduzione di orario deve avere carattere stabile e comportare una minor retribuzione dei Lavoratori interessati alla riduzione di orario; infine, la riduzione di orario dei Lavoratori già in forza deve comportare contestualmente un incremento degli organici aziendali.
Per poter usufruire dei benefici previsti dal D.Lgs. 148/2015 (integrazione salariale e riduzione contributiva), i Contratti Collettivi in questione dovranno essere tempestivamente depositati presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
TITOLO XIV CONTRATTI DI LAVORO DIFENSIVI
Art. 60 - Contratti di lavoro difensivi - Nelle Aziende che abbiano avviato procedure di riduzione del personale, è possibile, secondo le previsioni legali (D.Lgs. 148/2015) e tramite Accordo sindacale, ridurre l’orario di lavoro contrattuale, per tutti i Lavoratori, o per classi omogenee di essi, al fine di evitare o limitare i licenziamenti previsti. In tal caso vi sarà integrazione, a norma di Xxxxx, delle retribuzioni ridotte conseguenti alla concordata riduzione dell’orario.
TITOLO XV TELELAVORO
Premessa
Il Telelavoro, o “lavoro a distanza”, rientra tra le previsioni del c.d. Lavoro Agile o “Smart Working”, con la finalità di incrementare la competivitià aziendale e agevolare la conciliazione dei tempi “vita - lavoro”.
Infatti il Telelavoro, che permette lo svolgimento totale o parziale dell’opera dall’abitazione del lavoratore o da sede esterna a quella ordinaria aziendale e senza precisi vincoli di orario, si presta particolarmente a conciliare i tempi di vita e lavoro delle lavoratrici dipendenti o dei genitori di minori di anni 12 (dodici) o di disabili o di lavoratori che siano impegnati nell’assitenza di familiari ammalati o anziani. Per le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta ad essere svolto particolarmente nell’ambito impiegatizio o nei servizi che prevedono l’utilizzo di strumenti telematici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Art. 61 - Telelavoro: definizione - E’ una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, rientrante nelle previsioni del “Lavoro Agile”, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore) e l’Azienda.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa; esso è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del Telelavoratore.
Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori Dipendenti che svolgono per il medesimo tempo stimato l’identica attività nei locali aziendali.
In tutto quanto compatibile, il Telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale.
Art. 62 - Telelavoro: tipologie - Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavoratore;
2) mobile: svolto attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri, i quali non coincidono né con l’abitazione del Telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno
dell’Azienda.
Art. 63 - Telelavoro: ambito - Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Dipendenti subordinati e può svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato.
Il Centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del Telelavoratore non configurano un’unità autonoma aziendale.
Art. 64 - Telelavoro: condizioni - Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto nel Contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta di svolgere Telelavoro prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro.
Lo svolgimento del telelavoro deve essere stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Il compito d’individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di secondo livello, fermo restando il rispetto del preavviso minimo non inferiore a 30 (trenta) giorni per la generalità dei dipendenti o, in caso di lavoratori disabili, a 90 (novanta) giorni.
Art. 65 - Telelavoro: formazione - I Telelavoratori dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dall’Azienda o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
In sede di accordo, al Telelavoratore potrà essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente a distanza in modalità formali o informali e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Art. 66 - Telelavoro: postazione di lavoro - La postazione del Telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del Telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o un eventuale minor termine previsto nel Contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute dal Datore e comunicate al Telelavoratore all’atto della sottoscrizione del Contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale a carico del Telelavoratore.
L’Azienda è tenuta a fornire al Telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso, assumerà i costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo o imperizia grave del Telelavoratore stesso.
Art. 67 - Telelavoro: protezione dei dati e informazioni - L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; esso provvederà ad informare il Telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e le regole applicabili relative alla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà del Telelavoratore.
È demandata alla Contrattazione di secondo livello ogni disciplina particolare riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici.
L’Azienda informerà, per iscritto, il Telelavoratore sulla disciplina del lavoro, sulle fattispecie disciplinarmente rilevanti e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.
In presenza di Contratto di Telelavoro è, quindi, opportuno che l’Azienda predisponga uno specifico Disciplinare per il Telelavoratore.
Art. 68 - Telelavoro: tempo di lavoro - Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. In sede di accordo, l’Azienda e il Telelavoratore individueranno i tempi per il riposo giornaliero e settimanale, nonchè le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Con riferimento all’orario di lavoro, non sono applicabili al Telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.
Art. 69 - Telelavoro: diritti e doveri del Telelavoratore Diritti
Il Telelavoratore ha, in proporzione alle mansioni e al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda e avrà diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti per i medesimi tempi lavorati e con mansioni identiche o analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche precedentemente acquisite.
Doveri
Il Telelavoratore ha gli obblighi di diligenza, collaborazione e fedeltà al pari degli altri lavoratori.
Egli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire accessi di estranei alla postazione di lavoro.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda eventuali impossibilità sopravvenute nell’esecuzione del telelavoro, trasmettendo le giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori.
I rapporti del Telelavoratore con l’organizzazione aziendale saranno improntati ai principi di diligenza e di correttezza.
Il Telelavoratore è soggetto, per tutte le parti applicabili, alle disposizioni contrattuali sulla disciplina del lavoro.
Art. 70 - Telelavoro: telecontrollo - L’Azienda, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle Leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 71 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale - Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 72 - Telelavoro: Contrattazione di secondo livello - Alla Contrattazione Aziendale di Secondo livello è demandato di approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l’eventuale fascia di reperibilità;
4. la concreta determinazione degli strumenti che permettano al Telelavoratore l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro.
TITOLO XVI LAVORO INTERMITTENTE
Premessa
Nei settori del Commercio, il ricorso al Lavoro Intermittente può essere una soluzione consigliata per le intensificazioni dei fine settimana o in concomitanza di particolari festività o di intensificazioni stagionali, poiché permette di sopperire alle impreviste esigenze con personale già selezionato, con il necessario rapporto fiduciario, la competenza e la prontezza nell’effettuazione dell’opera richiesta.
Art. 73 - Lavoro Intermittente: definizione - Con il contratto di lavoro intermittente o “a chiamata”, che potrà essere sia a tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che potrà utilizzarne la prestazione nelle seguenti ipotesi:
1. Oggettive:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermittente e per l’intensificazione di lavori, quali:
! servizi di portineria e guardiania;
! servizi di antitaccheggio;
! addetti ai Call center;
! Promoter e addetti al merchandising;
! attività di cameriere, cuoco, pizzaiolo, pasticcere, gelatiere, panettiere o commesso;
! attività a carattere stagionale e quelle previste nel Regio Decreto n.
2657/1923;
! attività di preparazione, manutenzione e pulizie straordinarie richieste per le aperture dei locali soggetti a stagionalità (nei 3 mesi antecedenti alle aperture stesse);
! attività di chiusura a fine stagione, per messa in sicurezza e ricovero (nei 2 mesi seguenti la chiusura stagionale).
b) quelli da rendersi: nei fine settimana, nei periodi feriali (pasquali, estivi, natalizi), così come definiti all’art. 33 del presente CCNL, o in altri eventuali periodi successivamente individuati dalla Contrattazione di secondo livello tra le Parti aziendali.
2. Soggettive:
a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati.
Il Contratto di lavoro intermittente, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 (quattrocento) giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 (tre) anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Art. 74 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni - Il contratto di lavoro intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione, oltre ai contenuti richiesti dall’art. 110, deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e i modi della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata, che non potrà essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e, se prevista la disponibilità, la relativa indennità;
d) le forme e modalità con cui l’Azienda è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché i modi di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e i modi di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza che fossero necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto.
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, l’Azienda è tenuta a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, nonchè con altri modi di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie individuali.
Si ricorda che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro 400,00 (quattrocento) a Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna omessa comunicazione.
Art. 75 - Lavoro Intermittente: trattamento economico - Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato e a parità di mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello. Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:
1) Retribuzione Diretta
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere:
" 1/173° della P.B.N.C.M. spettante;
" 1/173° dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale spettante;
" 1/173° degli eventuali Aumenti Periodici di Anzianità maturati;
" 1/173° di ogni altra voce della Retribuzione Mensile Normale pattuita tra le Parti “ad personam”.
2) Nuova Indennità di Mancata Contrattazione (anche detta N.I.M.C.)
In assenza di diverso Accordo di Secondo Livello, la “Nuova Indennità di Mancata Contrattazione”, così come prevista dall’art 183 del presente CCNL, nel lavoro intermittente non potendo calcolarsi secondo i criteri contrattualmente indicati, dovrà essere sostituita, per ciascuna ora effettivamente lavorata, da 1/173° dell’importo previsto per assenze pari a zero, come previsto nella seguente Tabella 1.
Tabella 1: Nuova Indennità di Mancata Contrattazione nel Lavoro Intermittente
Livello | Quota Oraria di N.I.A.M.C. (in euro) |
Quadro | 0,809248 |
A | 0,699421 |
B1 | 0,612716 |
B2 e Op. di Vendita di 1a Cat. | 0,554913 |
B3 e Op. di Vendita di 2a Cat. | 0,497109 |
C e Op. di Vendita di 3a Cat. | 0,450867 |
D1 | 0,410404 |
D2 | 0,381502 |
E | 0,352601 |
3) Retribuzione Differita
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere, quale quota oraria della retribuzione differita per Tredicesima Mensilità, 1:1904 della Retribuzione Mensile Normale.
Le ferie dovranno essere riconosciute nella parte effettivamente maturata dal Lavoratore e, in deroga al principio generale secondo il quale il rateo mensile matura per ogni mese o frazione di mese superiore ai 14 (quattordici) giorni, come previso dall’art. 137, il Lavoratore Intermittente matura 1:1904 ore di ferie per ciascuna ora effettivamente lavorata. Le ferie così maturate potranno essere effettivamente godute dal Lavoratore o, in caso di recesso, monetizzate con le competenze di fine rapporto.
4) Trattamento di Fine Rapporto
Il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa o di maneggio denaro.
5) Enti Bilaterali
Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate per il tramite degli Enti Bilaterali, al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito. Nel Lavoro Intermittente, manca la garanzia di “soglia minima” della prestazione lavorativa e, quindi, del corrispondente contributo minimo e della possibilità delle prestazioni integrative sanitarie. Perciò, le Parti concordano quanto segue:
1) per i Lavoratori Intermittenti, i Datori di lavoro non dovranno versare la contribuzione afferente la “Gestione Speciale”, né dovranno riconoscere l’Elemento Perequativo Sostitutivo, contrattualmente previsto per i tempi determinati fino a 12 (dodici) mesi (art. 153 del CCNL), essendo prevista, in alternativa, l’indennità di cui al sottostante punto 3);
2) i contributi per le prestazioni dell’Ente Bilaterale (Certificazioni, Interpretazioni contrattuali, ecc.) dovuti alla “Gestione Ordinaria”, in tutti i casi di ricorso al lavoro intermittente, saranno i seguenti:
Gestione Ordinaria dell’En.Bi.C. | Contributo mensile | Contributo annuo |
Contributo a carico del Datore, per ciascun Lavoratore: | € 4,50 | € 54,00 |
Contributo per il Lavoratore: | € 1,50 | € 18,00 |
Totale contributo “Gestione Ordinaria” | € 6,00 | € 72,00 |
3) ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora lavorata l’Indennità Sostitutiva di Prestazioni Integrative al S.S.N. e Assicurative degli Enti Bilaterali, pari ad € 0,1445. Tale indennità, non sarà utile alla determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
Art. 76 - Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità - Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere, per tutto il tempo garantito, una “Indennità di disponibilità”, che non potrà essere inferiore al 20% (venti percento) della Paga Oraria Nazionale Conglobata Mensile, maggiorata del rateo di tredicesima mensilità.
Nel contratto individuale, dovranno precisarsi le particolari norme disciplinari sull’indennità di disponibilità e il valore percentuale dell’Indennità effettivamente riconosciuta al Lavoratore.
Il Lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare l’Azienda tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio dell’impedimento, precisandone la prevedibile durata.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto all’indennità di disponibilità.
Se il Lavoratore non informa l’Azienda nei termini anzidetti, perderà il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 (quindici) giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il reiterato e ingiustificato rifiuto di rispondere alla chiamata costituisce motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e comporta la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
L'indennità di disponibilità sarà soggetta alla contribuzione previdenziale, ma sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del T.F.R. (art. 16, D. Lgs. 81/15).
Art. 77 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni - L’Azienda non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei casi di seguito precisati.
1. qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare l’integrità degli impianti o dei patrimoni, quando la mancata copertura del servizio sia potenzialmente idonea a compromissioni gravi e/o irreversibili;
3. quando abbia proceduto a licenziamento collettivo, nelle identiche mansioni, nei 6 (sei) mesi antecedenti all'assunzione di lavoratore intermittente;
4. quando sia in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e distribuzione dell’orario cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.
Art. 78 - Lavoro Intermittente: informativa - L’Azienda, a richiesta delle proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali o della R.S.T., è tenuta ad informarle, con cadenza annuale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 79 - Lavoro Intermittente: criteri di computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’Azienda in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XVII
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 80 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni - Tale contratto ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “Utilizzatore” e sarà, normalmente, riferito ai ruoli amministrativi o commerciali. Il contratto di somministrazione deve essere stipulato con una delle Agenzie autorizzate di somministrazione per il lavoro, iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “Contratto di Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato”. Il contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che comprendono l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).
Art. 81 - Somministrazione di Lavoro: limiti - Xx Xxxxxxxxxx somministrati presso l’Utilizzatore in forza dei contratti di cui al precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
L’assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i contratti che prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 (dodici) mesi. In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all’En.Bi.C. la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni integrative del S.S.N. e assicurative.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati presso le Aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore | da 0 a 5 | Oltre 5 |
N. max di Lavoratori Somministrati | 1 | 20%* |
* dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
E’, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato:
# di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991;
# di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
# di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Contrattazione Collettiva di secondo livello potrà stabilire percentuali maggiori di lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente CCNL, con specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi appalti, acquisizioni di servizi, ampliamenti, ristrutturazioni o lavoro stagionale.
Art. 82 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti - L’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di Xxxxx integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 83 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà - L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.
Art. 84 - Somministrazione di lavoro: tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare - Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui saranno destinati, formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità al D. Lgs. n. 81/2008.
Il contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’Utilizzatore.
L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Xxxxx e CCNL, nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso, rispondendo, in caso d’inadempimento, in via esclusiva per le differenze retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del danno.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo Somministratore, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970.
L’Utilizzatore e il Somministratore risponderanno in solido nei confronti dei terzi degli eventuali danni ad essi arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni.
Art. 85 - Somministrazione di lavoro: informativa - A richiesta delle Parti interessate, ogni dodici mesi l’Utilizzatore comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi territoriali di categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 86 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali - Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali, nonchè a partecipare all’assemblea del personale dipendente delle imprese utilizzatrici, a parità di condizione dei dipendenti delle stesse.
Art. 87 - Somministrazione irregolare: effetti - In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Utilizzatore. Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal presente CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste, il lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Art. 88 - Somministrazione: computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale, per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione per la disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Art. 89 - Somministrazione: rinvio alla Legge - Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D. Lgs 81/2015.
TITOLO XVIII APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 90 - Apprendistato: condizioni - Il contratto d’apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni. L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
E’ prevista la forma scritta del Contratto ai fini della prova.
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e dal D. Lgs. 226/2005.
La durata è stabilita dall’art. 93 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei) e superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi, così come previsto dall’Accordo Interconfederale, allegato al presente CCNL.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista all’art. 176 del presente CCNL.
Il Contratto di assunzione dell’Apprendista, oltre ai contenuti previsti dall’art. 110, deve specificare:
a) l'indicazione delle mansioni;
b) la durata del periodo d’Apprendistato;
c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
d) il rinvio al Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa regionale di settore);
e) l'indicazione del monte ore di formazione;
f) la presenza di un Tutor aziendale, con formazione e competenze adeguate.
All’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre a produrre il titolo di studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro già eventualmente svolti per la medesima mansione e qualifica presso altre Aziende.
Vi è il divieto per l’Azienda di recedere, salvo per giusta causa o per giustificato motivo, dal Contratto d’Apprendistato prima della sua conclusione.
Art. 91 - Apprendistato Professionalizzante: formazione - La formazione da erogare all’Apprendista dovrà essere conforme al Piano Formativo Individuale sottoscritto tra le Parti e allegato al Contratto di lavoro.
Essa dovrà comprendere:
" la formazione specifica: finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico- professionali specialistiche della qualifica da conseguire (mediante affiancamento e addestramento nel lavoro, visite aziendali, partecipazione a convegni e fiere, testimonianze ecc.);
" la formazione teorica: relativa alla sicurezza e igiene del lavoro e alle competenze
c.d. “trasversali” (lezioni teoriche, formazione a distanza ecc.). La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:
• essere effettuata, generalmente, entro i primi 6 (sei) mesi di lavoro;
• avvenire secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., dall’Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali;
• prevedere la formazione teorica conforme al comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda);
• essere documentata.
La restante formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione funzionale con le mansioni progressivamente svolte. La formazione erogata all’Apprendista dovrà essere registrata nel Piano Formativo Individuale, conformemente al modello previsto nell’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato.
Art. 92 - Apprendistato Professionalizzante: periodo di Prova - L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata di tale periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dall’art. 113 del presente CCNL per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista.
Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal contratto per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova. Nel contratto di apprendistato, in deroga alla previsione dell’art. 113 del presente CCNL, è reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza obbligo di preavviso o di una specifica motivazione.
La malattia o l’infortunio dell’Apprendista sospende il periodo di prova, conformemente a quanto previsto al punto A. dell’art. 113.
Art. 93 - Apprendistato Professionalizzante: durata - La durata dei Contratti di apprendistato sarà conforme alla Tabella seguente.
Inquadramento Finale | Durata Primo Periodo | Durata Secondo Periodo | Durata Totale |
A | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
B1 | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
B2 e Op. di Vendita di 1a Cat. | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
B3 e Op. di Vendita di 2a Cat. | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
C | 16 mesi | 16 mesi | 32 mesi |
D1 | 15 mesi | 15 mesi | 30 mesi |
D2 | 14 mesi | 14 mesi | 28 mesi |
Per la durata dei contratti di Apprendistato per le figure equiparate a quelle dell’artigianato, con durata massima pari a 60 (sessanta) mesi, si rinvia al rispettivo Accordo Interconconfederale.
Nel primo periodo, l’inquadramento e la corrispondente retribuzione saranno di due livelli inferiori rispetto all’inquadramento finale. Nel secondo periodo, l’inquadramento e la retribuzione saranno di un livello inferiore rispetto al predetto inquadramento finale.
Xxxxx inteso che, l’apprendista con la qualifica finale al livello D2 permarrà per entrambi i periodi al livello E.
La retribuzione dell’apprendista per la qualifica finale di Operatore di Vendita di Seconda Categoria sarà, nel primo periodo, pari all’80% (ottanta percento) di quella prevista per l’Operatore di Vendita di Terza Categoria e, nel secondo periodo, pari al 90% (novanta per cento).
Art. 94 - Apprendistato Professionalizzante: disciplina previdenziale e assistenziale - Per i contratti d’Apprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in materia. Ai fini previdenziali, gli Apprendisti saranno assicurati al pari dei lavoratori qualificati.
Gli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, saranno esclusi dai trattamenti d’integrazione salariale.
Art. 95 - Apprendistato Professionalizzante: malattia e infortuni - In caso di malattia o infortunio spettano al Lavoratore Apprendista, gli stessi trattamenti previsti dagli artt. 139 e 140 del presente CCNL per la generalità dei Lavoratori.
Art. 96 - Apprendistato Professionalizzante: recesso in costanza di protezione
- Per il recesso dell’Apprendista in costanza di protezione, si rinvia all’Accordo Interconconfederale sull’Apprendistato, allegato al presente CCNL.
Art. 97 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica - Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso l’Azienda, direttamente o indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti.
In caso di Aziende che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10 (dieci), il numero di Apprendisti non potrà superare il 100% (cento per cento) dei lavoratori qualificati in servizio.
Se un’azienda ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese artigiane per le quali trova applicazione l’art. 4 della L. n. 443/1985.
Art. 98 - Apprendistato Professionalizzante: stabilizzazione - L’Azienda con più di 50 (cinquanta) Lavoratori dipendenti potrà assumere Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (venti percento) dei contratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi precedenti.
Se nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti meno di 3 (tre) contratti d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede.
Non sono computati tra i contratti scaduti:
a) i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
b) i dimissionari;
c) i licenziati per giusta causa;
d) chi rifiuta di rimanere in servizio.
Art. 99 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo - L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l’apprendistato.
Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “affiancamento sul lavoro”, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite. Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Normale Retribuzione Oraria.
Le ore di formazione saranno riportate sul cedolino paga, possibilmente, con apposita voce di “formazione retribuita”.
Art. 100 - Apprendistato Professionalizzante: diritti - L’Azienda ha l'obbligo di:
1. impartire, o fare impartire, all’Apprendista la formazione e l’assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
3. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente le 120 (centoventi) ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
4. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza * e non sottoporlo, comunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro-quota;
7. in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta dell’Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;
8. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
* Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l’Apprendista effettua l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la guida di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o quelli rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica.
Art. 101 - Apprendistato Professionalizzante: doveri - L’Apprendista deve:
1. seguire con il massimo impegno le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e gli insegnamenti impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se in possesso di un Titolo di studio;
4. effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante attivazione della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo (normalmente il sabato), richieste nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 188, 189 e 192;
5. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o contenute negli eventuali Regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di Apprendistato.
Art. 102 - Apprendistato Professionalizzante: competenze degli Enti Bilaterali
- Le apposite Commissioni istituite presso l’En.Bi.C., o le altre sedi di Certificazione previste, potranno, a richiesta delle Parti, certificare i Contratti di Apprendistato e i relativi programmi di formazione e/o emettere i Pareri di Conformità dei Piani Formativi Individuali. Per informazioni, si rinvia al sito: xxx.xxxxx.xx.
Art. 103 - Apprendistato Professionalizzante: lavoratori in mobilità - È possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disocuppazione, senza limiti di età, come previsto dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2015.
Per questi soggetti, però, non è possibile recedere al termine del periodo formativo e non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo alla qualificazione.
Art. 104 - Apprendistato Professionalizzante: computo - Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla Legge e dal CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti, salvo non sia diversamente ed esplicitamente specificato dalla norma o dal Contratto Collettivo.
Art. 105 - Apprendistato: Rinvio - Le Parti, per quanto qui non disciplinato e per le altre forme di Apprendistato (“Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale” e “Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca”), rinviano all’Accordo Interconconfederale, allegato al presente CCNL.
TITOLO XIX MOBILITA’ VERTICALE
Premessa
La crisi, oltre che ridurre il numero dei lavoratori complessivamente occupati, postula l’estensione dell’area delle competenze professionali richieste, prima “puntuali”, con progressivo arricchimento dei contenuti del lavoro mentre, l’intepretazione restrittiva e formale dell’art. 2103 c.c., consiglia ricerche “esterne” di professionalità, che sarebbero state altrimenti formabili in azienda.
In situazioni di costante sviluppo e di elevata mobilità tra aziende diverse, tale impostazione non determinava particolari svantaggi; viceversa, ora tale rigidità danneggia i Lavoratori nello sviluppo interno delle carriere così come le Aziende, che si trovano costrette a ricercare specifiche competenze esterne, estranee alla cultura aziendale.
Per superare le difficoltà, le Parti hanno ritenuto di favorire l’istituto della “Mobilità Verticale” prevedendo alcune clausole di garanzia a tutela delle Aziende e dei Lavoratori.
Tra queste clausole, vi è il Patto di prova per mansioni superiori d’area omogenea (per tali intendendosi i casi di arrichimento delle mansioni permanendo nella medesima area lavorativa. Esempio: un lavoratore amministrativo addetto “alla prima nota” che acquisce anche la “contabilità fornitori”) e la Mobilità Verticale per mansioni superiori d’area eterogenea (per tali intendendosi un arricchimento di diversa area professionale. Esempio: un lavoratore amministrativo d’ordine che assume mansioni di concetto nell’area della sicurezza o commerciale), nei casi esse siano in divenire nei contenuti e, quindi, richiedano un periodo e un programma di formazione.
Poiché le Parti sono coscienti degli aspetti indisponibili dell’art. 2103 c.c., concordemente precisano che l’ambito di applicazione del presente articolo è limitato ai casi in cui vi sia un percorso professionale, che parte da un “nome” della mansione superiore per concludere ad un suo effettivo “contenuto” e vi sia formalizzazione, per il tramite dell’Ente Bilaterale di Categoria, degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle verifiche aziendalmente previsti e del previsto livello d’approdo, in assonanza con l’articolato contrattuale di riferimento.
Art. 106 - Mobilità Verticale: introduzione e aspetti generali - La condizione essenziale per l’attivazione della Mobilità Verticale è la volontarietà delle Parti che dovrà essere formalizzata, per iscritto, con una richiesta comune all’Ente Bilaterale di Categoria (ENBIC).
Tale richiesta, sottoscritta da entrambe le Parti, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) livello iniziale del Lavoratore;
b) patto di prova per la mansione di livello superiore;
c) sintetica descrizione delle mansioni di partenza e di approdo del Lavoratore e tempi previsti di acquisizione;
d) formazione prevista (nel lavoro/in affiancamento/corsi interni o esterni) e sua durata;
e) verifica finale da attuarsi mediante prova pratica o colloquio sulle competenze effettivamente acquisite e/o informativo;
f) al positivo compiersi del periodo previsto, prevedere la formalizzazione delle nuove mansioni, del nuovo livello d’inquadramento e della relativa retribuzione.
In caso di accoglimento della richiesta, l’Ente Bilaterale di Categoria emetterà Parere di Conformità alla Mobilità Verticale, che le Parti potranno quindi attivare.
Eventuali modifiche in itinere delle condizioni già approvate dall’Ente Bilaterale di Categoria saranno valide solo se nuovamente approvate dallo stesso. In assenza, permarranno le condizioni inizialmente previste o l’immediato riconoscimento del livello superiore.
È fatta salva la possibilità di attivare più percorsi successivi di Mobilità Verticale per il medesimo Lavoratore, purché ciascuno di essi sia riferito all’acquisizione di una professionalità superiore.
A titolo di esempio, un Lavoratore di livello D2 potrà attivare i percorsi di Mobilità Verticale per il livello C e, una volta definitivamente acquisito tale livello, potrà attivare altro percorso per il livello B3, e così via.
Art. 107 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione del Patto di Prova per l’acquisizione di mansioni superiori d’area omogenea - L’Azienda e il Lavoratore, nel rispetto delle presenti previsioni contrattuali, possono concordare un iter di ingresso alle mansioni superiori omogenee, che preveda un’iniziale libera reversibilità durante il “Patto di prova per mansioni superiori d’area omogenea”. Pertanto, l’acquisizione del livello superiore diventerà definitiva solo al positivo compiersi del Patto di prova per la mansione superiore.
La durata di tale Patto di prova, per qualsiasi mansione superiore, è fissata in mesi 6 di effettivo lavoro e dovrà risultare da atto scritto.
Durante la Mobilità Verticale in Patto di prova, sul presupposto che i contenuti
professionali del livello superiore siano in fase di acquisizione, al lavoratore permane la retribuzione del livello di partenza.
Dal positivo superamento del Patto di prova, la retribuzione e il livello d’inquadramento saranno quelli previsti per la mansione superiore.
Eventuali condizioni economiche previste Ad Personam nel livello di partenza, per effetto della novazione e per l’eterogeneità delle mansioni, saranno di diritto assorbibili, fino a concorrenza, all’atto dell’acquisizione del livello di approdo.
Art. 108 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione per l’acquisizione di mansioni superiori d’area eterogenea - Nel caso di mansioni superiori sostanzialmente novative, è data la possibilità di prevedere, oltre al Patto di Prova che abilita alla prosecuzione dell’esperimento, un tempo ulteriore di formazione che permetta al Lavoratore di acquisire a pieno titolo le mansioni superiori in area eterogenea.
Tale configurazione si evidenzia quando, per esempio, a un “Addetto alla contabilità” si applica la Mobilità Verticale per il livello superiore e per la mansione di “Addetto agli acquisti”.
In tal caso, le Parti dovranno integrare le previsioni di cui al precedente articolo 106, con le seguenti:
a) indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo, che potrà avvenire anche esclusivamente “nel lavoro”;
b) superato il Patto di Prova, previsione di una prima verifica, entro la metà residua del percorso formativo, per accertare la positiva evoluzione nell’effettiva acquisizione delle mansioni superiori d’area eterogenea;
c) indicazione delle verifiche e/o condizioni per la definitiva acquisizione, al termine del percorso formativo, delle mansioni superiori e del relativo livello.
Diversamente dal Patto di prova per mansioni superiori d’area omogenea, in caso di attivazione della Mobilità Verticale per mansioni superiori d’area eterogenea, la durata del Patto di Prova, che abilita alla prosecuzione dell’esperimento formativo, del percorso formativo e il tempo per il superiore inquadramento professionale del Lavoratore, dovranno essere conforme alla seguente Tabella 1).
Tab. 1): Xxxxxxx iniziali, tempi di prova, livelli di approdo e durata della formazione nella Mobilità Verticale per mansioni in area eterogenea
Livello iniziale | Mesi di prova per l’esperimento * | Mesi di Durata Complessiva di Formazione * | Livello di approdo |
B1 | 6 | 18 | A |
B2 | 6 | 16 | B1 |
B3 | 5 | 14 | B2 |
C | 4 | 12 | B3 |
D1 | 3 | 10 | C |
D2 | 2 | 8 | D1 |
E | 1 | 6 | D2 |
* I tempi della Prova e della Formazione s’intendono di effettivo lavoro, come indicato al punto 2) dell’art. 175 del presente CCNL.
Superato il Patto di prova e le previste verifiche, entro i termini massimi di Formazione riassunti nella Tabella che precede, le nuovi mansioni, la progressione di carriera e il riconoscimento del livello superiore spettanti non potranno essere posticipate per altre cause o ragioni.
TITOLO XX
CONDIZIONI D’INGRESSO
Premessa
Nell’attuale crisi si rilevano molti disoccupati che non sono in possesso dei requisiti anagrafici di Legge previsti per l’Apprendistato, né delle necessarie pregresse competenze inerenti alle mansioni richieste, con conseguente difficoltà di nuovo inserimento lavorativo. Le Parti, al fine di favorire l’occupazione di quanti si trovino nelle condizioni sopra descritte, sempre che in sede di assunzione non abbiano documentato le pregresse competenze, concordano sulla possibilità di un contratto d’assunzione con “Condizioni d’ingresso” che preveda, nel periodo iniziale di formazione, l’inquadramento al livello inferiore rispetto a quello altrimenti spettante per le mansioni che saranno compiutamente espletande.
Art. 109 - Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione - In presenza dei requisiti posti in Premessa al presente articolo, per l’attivazione delle Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione, le Parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di conformità all’Ente Bilaterale di Categoria, come previsto al precedente articolo 106, integrando la documentazione con le seguenti:
a) dichiarazione del Lavoratore che attesti l’effettiva mancanza di esperienza pregressa riferita alle mansioni d’approdo;
b) indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo, che potrà avvenire anche esclusivamente “nel lavoro”;
c) indicazione delle verifiche e/o condizioni per la definitiva acquisizione, al termine del percorso formativo, delle mansioni compiutamente espletande e del relativo livello.
In caso di accoglimento della richiesta, l’Ente Bilaterale di Categoria emetterà Parere di Conformità sulle Condizioni d’Ingresso, che le Parti potranno quindi attivare.
Il periodo massimo di lavoro durante il quale il lavoratore può essere inquadrato nel livello immediatamente inferiore, rispetto a quello riferibile alle mansioni espletande, dovrà essere conforme alle previsioni della successiva Tabella 2).
Tab. 2): Xxxxxxx iniziali, di approdo e durata della formazione nelle Condizioni d’Ingresso
Livello iniziale | Mesi di Durata Complessiva di Formazione * | Livello di approdo |
B1 | 32 | A |
B2 | 30 | B1 |
B3 | 28 | X0 |
X | 00 | X0 |
X0 | 20 | C |
D2 | 16 | D1 |
E | 12 | D2 |
* I tempi di formazione s’intendono di effettivo lavoro, come indicato al punto 2) dell’art. 175 del presente CCNL.
Anche in questo caso, superato il Patto di prova contrattualmente previsto per il livello di approdo (art. 113) e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi di Formazione riassunti nella Tabella 2) che precede, la progressione di carriera e il riconoscimento del livello superiore, spettanti per le mansioni svolte, non potranno essere posticipati per altre cause o ragioni. In caso di mancata richiesta all’Ente Bilaterale o di sua definitiva mancata approvazione, il Lavoratore, dal primo giorno del mese successivo al compiersi del 90° giorno, avrà diritto all’inquadramento contrattuale conseguente alle mansioni espletande, ma senza riconoscimento di differenze retributive arretrate.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si dovrà far riferimento, per quanto compatibile, alla disciplina sulla “Mobilità Verticale” di cui al precedente Titolo.
TITOLO XXI
LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 110 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro - L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di Legge in vigore. Ai fini della prova, l’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) tipologia contrattuale (esempio: tempo parziale o determinato ecc.);
b) mansioni, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al Dipendente (vedi art. 173 e 176), l’eventuale “Mobilità Verticale” o le eventuali “Condizioni d’ingresso” (vedi Titoli: XIX, XX e XLVIII);
c) l’indicazione del CCNL applicato: “per i Dipendenti dei Settori del Commercio sottoscritto tra ANPIT, UNICA, CONFIMPRENDITORI e CIDEC con CISAL Terziario - CISAL”;
d) termine di decadenza della proposta d’assunzione e data prevista d’inizio del lavoro;
e) durata dell’eventuale periodo di prova (vedi successivo art. 113);
f) l’indicazione del luogo abituale di lavoro, escluso per i Trasfertisti, per i quali s’indicherà la sola sede di costituzione del rapporto (vedi art. 199);
g) orario di lavoro da effettuare. Quando il lavoro è articolato in turni, l’indicazione potrà avvenire mediante rinvio al calendario aziendale dei turni programmati. Quando i turni prevedono anche lavoro domenicale o coincidente con le festività, tale fatto dovrà essere indicato nella Lettera di Assunzione, con esplicita accettazione del Lavoratore e prevedere la relativa indennità;
h) l’accettazione delle Clausole Elastiche (vedi art. 123);
i) termine del rapporto di lavoro, in caso d’assunzione a tempo determinato (vedi art. 46);
j) trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi di carriera, se previsti (vedi Titoli: XIX e XX);
k) altre specifiche informazioni richieste per le varie tipologie contrattuali (patente, certificati ecc.);
l) altre eventuali condizioni particolari concordate quale, ad esempio, la previsione che il Lavoratore utilizzi la propria autovettura per motivi di lavoro e i criteri dei relativi rimborsi chilometrici;
m) la precisazione: “per tutto quanto sopra non definito, s’applicheranno le disposizioni del CCNL Commercio applicato”.
La lettera d’assunzione dovrà indicare con chiarezza gli estremi del Datore: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, nonché tutti i dati o notizie previste dalla Legge.
L’Azienda è tenuta a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla lettera di assunzione, copia del Testo Ufficiale del presente CCNL (che potrà essere richiesto all’Organizzazione Datoriale d’appartenenza o all’Ente Bilaterale Confederale: xxxx@xxxxx.xx), del quale il Lavoratore dovrà attestare l'avvenuta ricezione.
Art. 111 - Assunzione: documenti - All’atto dell’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti, dei quali l’Azienda tratterà copia:
$ carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o tessera sanitaria;
$ certificati, diploma degli Studi compiuti o diploma o attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
$ permesso di soggiorno in corso di validità (per i Lavoratori extracomunitari);
$ referenze, altri documenti e/o certificati che l’Azienda ritenga opportuno richiedere o il Lavoratore presentare.
Il Lavoratore rilascerà all’Azienda:
! firma per integrale accettazione del contratto o proposta di assunzione;
! documenti e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
! dichiarazione di espressa accettazione della normativa del CCNL a lui applicato:
“Per i dipendenti dei Settori del Commercio, ANPIT, UNICA, CONFIMPRENDITORI e CIDEC; CISAL Terziario - CISAL”;
! autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di Legge.
Inoltre, il lavoratore dovrà dichiarare per scritto la propria residenza e/o domicilio e informare tempestivamente l’Azienda di ogni eventuale successiva variazione.
In tale residenza/domicilio, l’Azienda trasmetterà le comunicazioni formali che, decorsa la compiuta giacenza, anche in caso di mancato ricevimento, s’intenderanno a tutti gli effetti ricevute dal Lavoratore.
Art. 112 - Assunzione: visita medica preassuntiva e idoneità alla mansione - Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva.
Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta dell’Azienda, dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà invece effettuata esclusivamente dal Medico Competente.
Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto dal Medico Competente a visita medica e/o ad accertamenti a cura degli Enti Pubblici preposti.
TITOLO XXII PERIODO DI PROVA
Art. 113 - L’assunzione del Lavoratore con previsione del Periodo o “Patto” di Prova deve risultare da atto scritto, in assenza del quale il Xxxxxxxxxx s’intenderà sin dall’inizio assunto a tempo indeterminato.
Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del Patto di Prova, salvo quanto di seguito previsto.
A. Sospensione del Patto di Prova
1. Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il Lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda, purchè sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della durata del Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della successiva Tabella 1.
2. Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il periodo conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
Tabella 1: Durata del Periodo di Prova e dei preavvisi di recesso
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 |
Livello | Periodo di prova previsto * | Recesso azienda (vedi punto B2.) * | Preavviso del Lavoratore (vedi punto B3.) * |
Quadro, A e B1 | 6 mesi | 3 mesi | 4 settimane |
B2 e Op. Vendita di 1a Cat. | 4 mesi | 2 mesi | 3 settimane |
B3 e Op. Vendita di 2a Cat. | 3 mesi | 1,5 mesi | 2 settimane |
C e Op. Vendita di 3a Cat. | 2 mesi | 1 mese | 2 settimane |
D1, D2 e E | 1 mese | 15 giorni | 1 settimana |
* di calendario.
B. Clausola di durata minima del Patto di Prova
1. Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva capacità del Lavoratore in prova concordano, a favore del Dipendente, una clausola di durata minima pari al 50% (cinquanta percento) della durata prevista dal presente Contratto per il Patto di prova.
2. Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% (cinquanta percento) del periodo di prova previsto ed entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall’Azienda, senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva (vedi colonna 3 della precedente Tabella 1). Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il Trattamento di Fine Rapporto, oltre che la retribuzione diretta e differita maturata nel periodo.
3. Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma nel rispetto dell’obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in colonna 4 della precedente Tabella 1.
Anche durante lo svolgimento del Patto di prova, qualora ciò sia previsto dalla Contrattazione di secondo livello, il Datore potrà adottare iniziative obbligatorie per la formazione sui diritti e sui doveri del Lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi ai programmi predisposti dall’En.Bi.C., entro il limite di 8 (otto) ore.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
TITOLO XXIII MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 114 - Mansioni del Lavoratore - Come previsto dall’attuale art. 2103 c.c., il Lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione dei Lavoratori, gli stessi, ai soli fini conservativi e previo Accordo assistito, potranno essere eccezionalmente assegnati a mansioni appartenenti al livello d’inquadramento inferiore. Ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore potranno essere previste dai Contratti Collettivi Aziendali, confermati dal Referendum Aziendale.
Nelle ipotesi che precedono, il Lavoratore avrà diritto alla conservazione del trattamento retributivo complessivamente prima riconosciuto, fatta eccezione per gli elementi retributivi che erano collegati a particolari modi di svolgimento della precedente prestazione lavorativa, mentre l’ulteriore sviluppo di carriera e di retribuzione sarà quello proprio del nuovo inferiore livello.
Art. 115 - Mansioni Promiscue: Indennità di sostituzione - Il Lavoratore dipendente, che sia adibito con carattere di prevalenza ad una mansione e che effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori, se protratte con continuità per oltre il 30% (trenta per cento) del tempo complessivo delle attività dallo stesso svolte, entro il compiersi di un anno, dovrà essere inquadrato nella qualifica di categoria superiore.
Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità, ma senza il criterio di prevalenza e sono richieste da esigenze sostitutive, quali la copertura di pausa pranzo del titolare della mansione, il parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore manterrà il proprio livello.
In entrambi i predetti casi, però, il Lavoratore percepirà un’Indennità di sostituzione
commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della mansione superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.
Art. 116 - Mansioni: mutamento - Al Lavoratore dipendente che per almeno un mese solare sia temporaneamente adibito a mansione superiore, limitatamente a tale tempo, gli sarà riconosciuto il trattamento economico corrispondente a tale mansione superiore.
Qualora l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori si protragga oltre 6 (sei) mesi consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato nella categoria superiore, salvo che l’assegnazione non sia avvenuta entro i limiti di tempo contrattualmente e legalmente previsti per la sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Inoltre, se l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori fosse frazionato e/o ricorrente, l’assegnazione diverrà definitiva quando tale esercizio sia complessivamente protratto per 12 (dodici) mesi di effettivo lavoro nell’arco dell’ultimo triennio.
Art. 117 - Mansioni: Jolly - Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente e per l’intero orario di lavoro a mansioni che comprendono qualifiche diverse che possono anche articolarsi su più categorie contrattuali. L’inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione temporalmente prevalente, mentre la retribuzione sarà conforme al terzo comma del precedente art. 115 “Mansioni promiscue”.
TITOLO XXIV ORARIO DI LAVORO
Art. 118 - Orario di lavoro: definizione - Come previsto dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 66/2003, per “orario di lavoro” s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione dell’Azienda, soggetto alla disciplina del lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 (quaranta) ore (ordinarie) settimanali, distribuite su 5 (cinque) giorni, seguiti da due giorni, uno di riposo ed una festività o 6 (sei) giornate lavorative consecutive, seguite da una festività.
Nel contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell’orario di lavoro, la sua collocazione prevalente (diurno/notturno/turni a ciclo continuo, ecc.) e la collocazione del giorno di riposo. Nel caso di lavoro a turni l’orario di lavoro potrà essere definito mediante rinvio alla relativa turnistiche che il Datore di lavoro dovrà comunicare settimanalmente al Lavoratore, di regola entro la giornata di giovedì, l’orario di lavoro o i turni che egli dovrà rispettare nella successiva settimana.
Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro pattuito nella lettera di assunzione dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni tecniche, produttive, organizzative o da esigenze di servizio e dovranno essere portate a conoscenza del Lavoratore, con un preavviso normalmente superiore a una settimana.
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario e nei turni di lavoro richiesti dall’Azienda (diurni, notturni, festivi), salvo sopraggiunta inidoneità, oppure documentata forza maggiore o proporzionato evento imprevisto.
Art. 119 - Orario di lavoro: limiti - Tenuto conto dell’esigenza di risposta alle domande di servizi per eventi, correlati alle aperture domenicali, alla stagionalità e/o festività e/o ai periodi feriali o simili e delle esigenze di riposo dei Lavoratori, le Parti convengono che la durata dell’orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario o straordinario con riposi compensativi e delle intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore, non potrà superare nel tempo pieno i seguenti limiti massimi.
a) Giornaliero: 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro straordinario e/o straordinario con riposo compensativo e/o Banca delle Ore;
b) Settimanale: 60 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite massimo di 2 settimane al mese;
c) Mensile: 216 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore);
d) Semestrale: 1296 (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite di 12 settimane a 60 ore settimanali e le restanti settimane a 48 ore;
e) Straordinario annuo: 300 ore;
f) Saldo continuo attivo o passivo nella Banca delle Ore: è fissato dalle Parti nel massimo di 160 ore.
Quanto precede, fermo restando il rispetto negli ultimi 12 mesi della Media Mobile di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della Banca delle Ore di 48 ore settimanali.
Nei casi di assoluta straordinarietà e urgenza, solo con Accordo sottoscritto con la RSA, potranno essere ammesse brevi e motivate deroghe ai limiti massimi giornalieri e settimanali di cui sopra.
Art. 120 - Orario di lavoro: esemplificazioni dei profili
Premessa
Qualora si presenti il cosiddetto servizio “H24”, per tale intendendosi la copertura del servizio senza soluzione di continuità, che necessita quindi di turni di lavoro alterni a “nastro continuo”, al fine di permettere un’equilibrata rotazione “giorno/notte” per ciascun lavoratore, i turni non possono essere impostati secondo lo schema usuale detto “5+1+1” (cinque giorni di lavoro, uno di riposo e uno festivo), a meno di codificare la possibilità delle c.d. “maratone” e, cioè, di ridurre nei profili “5+2” o “6+1”, di un turno la durata della festività settimanale, permettendo così l’anticipazione del turno successivo. Al fine d’evitare tale gravosa soluzione, la scelta delle Parti è stata quella d’individuare con favore, per tutti i casi di servizio a ciclo continuo, la turnistica detta “6+1+1” (sei giorni di lavoro, uno di riposo e uno festivo).
X. Xxxxxx giornaliero di lavoro su 5 (cinque) giorni, con turni “5 + 2”:
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi, normalmente, nei giorni dal lunedì al venerdì. L’articolazione d’orario “5+2” prevede 52 (cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. È un orario che può articolarsi su uno, due o tre turni giornalieri, con copertura “H24” nei primi 5 giorni della settimana.
B. Orario giornaliero di lavoro su 6 (sei) giorni, con turni “6 + 1”:
Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione in 6 (sei) giornate lavorative di 6,66 (sei e sessantasei) ore, o diversa previsione, sempre nel limite medio di 40 (quaranta) ore settimanali di lavoro ordinario, per 52 (cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. È un orario particolarmente adatto alla copertura estesa degli esercizi e servizi o alla saturazione degli impianti, potendosi agevolmente svolgere il doppio turno giornaliero, con 13,33 ore di copertura nei primi 6 (sei) giorni della settimana.
C. Orario di lavoro (nei servizi H24), con turni di “6 + 1 + 1”:
Tale turnistica prevede l’effettuazione di 45,63 “cicli settimanali”, comprensivi delle 4 (quattro) settimane di ferie, ciascuno di 8 (otto) giorni, dei quali 6 (sei) sono lavorati con 8 (otto) ore giornaliere, uno è di riposo e uno è di festività mobile.
Tale profilo d’orario si differenzia dal “5+2” per un diverso numero di ore lavorabili nell’anno:
! nel “5+2”: vi sono 1.904 ore lavorabili e 176 ore di ferie (52 cicli settimanali x 40 ore
= 2080 - 176 = 1.904);
! nel “6+1+1”: vi sono 2.014,24 ore lavorabili e 176 ore di ferie (45,63 cicli settimanali x 48 ore = 2.190,24 - 176 = 2.014,24).
A compensazione delle maggiori ore lavorabili con tale profilo d’orario (110,24 ore/anno), sarà riconosciuta una maggiorazione della R.M.N. del 6% (sei percento), così come previsto agli artt. 194 e 195.
Tale maggiorazione è dovuta per tutti i mesi solari di effettuazione del turno “6+1+1” ed è già comprensiva dei riflessi su ferie, tredicesima e T.F.R.
La Contrattazione Aziendale di secondo livello potrà concordare, in funzione di particolari esigenze di servizio e della disponibilità dei Lavoratori, diversi profili particolari d’orario e la loro distribuzione. Potrà prevedere, inoltre, ogni altra deroga in tema d’orario di lavoro, di riposi e di straordinari, purché consentita, giustificata e contenuta nei limiti previsti dal presente CCNL e dalle norme inderogabili di Legge.
Art. 121 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo - L’orario di lavoro si misura con gli strumenti a tale scopo predisposti dall’Azienda: orologi, marcatempo, badge magnetici, rilievi biometrici, firma di accesso, ecc. Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 del R.D. 1955/1923, richiamato dal comma 3, art. 8 del D. Lgs. 66/2003:
! gli eventuali riposi giornalieri intermedi (c.d. “pausa caffè”, quando aziendalmente concordata), della durata massima di 10 minuti presi sia all'interno che all'esterno dell’Azienda, ad eccezione della pausa di refezione di almeno 15 (quindici) minuti prevista nei turni con orario di lavoro continuato (Nota bene: Condizioni più favorevoli potranno essere aziendalmente previste dalla Contrattazione di Secondo livello);
! le soste calendarizzate per pausa pranzo di durata non inferiore a 15 (quindici) minuti e
complessivamente non superiori a 2 (due) ore, comprese tra l'inizio e la fine della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (Nota bene: i periodi non lavorati sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che dev’essere continuativo);
! il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del lavoratore alla sede abituale di lavoro o per rientrare dal lavoro all’abitazione.
Art. 122 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi).
In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno.
In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119).
Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare.
L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.
Art. 123 - Orario di lavoro: Clausola Elastica - In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la collocazione dell’ordinario orario di lavoro, purchè tale variazione sia richiesta con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi e sia contenuta nei limiti del 25% (venticinque percento) dell’orario e di 20 (venti) giorni lavorativi per anno.
Al di fuori dei predetti accordi, l’applicazione della presente Clausola Elastica determina il diritto all’Indennità per Clausola Elastica, per le sole ore variate, pari al 5% (cinque percento) della Retribuzione Oraria Normale quale ristoro del disagio causato al Lavoratore (per esempio, a causa dell’anticipo del lavoro).
Esempio:
Normale Orario di lavoro: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, per un totale di 8 (otto) ore ordinarie. Variazione richiesta: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, sempre per un totale di 8 (otto) ore ordinarie.
L’indennità risarcitoria, dovuta al Lavoratore per “Clausola Elastica”, pari al 5% (cinque per cento) della X.X.X., dovrà essere riconosciuta per 2 ore (dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 14:00, pari al 25% di 8 ore), in quanto nelle restanti 6 (sei) ore il lavoratore ha svolto la prestazione lavorativa nel normale orario di lavoro precedentemente pattuito.
L’attivazione delle Clausole Elastiche, è subordinata alla presenza di giustificati motivi aziendali e, oltre il limite di 20 (venti) giorni lavorativi, all’accordo del Lavoratore, espresso nei seguenti modi:
• in sede di assunzione: nel Contratto di lavoro, con apposita previsione;
• in sede sindacale: con sottoscrizione di un Accordo Sindacale Assistito;
• in sede bilaterale: avanti la competente Commissione Bilaterale istituita presso l’En.Bi.C.
Art. 124 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni - In caso di assunzione che preveda il lavoro a turni avvicendati, il Lavoratore dovrà prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero predisposti soltanto per determinati servizi o reparti, con diritto dell’Azienda di rifiutare le prestazioni rese al di fuori degli stessi.
Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Xxxxxxxxxx non potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che saranno valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore al momento di avvio dei turni.
Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori, salvo diverso accordo con la RSA, dovranno essere avvicendati allo scopo di evitare che abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Nei servizi di portineria, custodia, cassa e simili, tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore, salvo gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà (effettuando, quindi, lavoro straordinario prolungato), pena la sanzione prevista per l’infrazione disciplinare dell’abbandono del posto di lavoro.
In caso di ritardo del sostituto, il Lavoratore avviserà tempestivamente il personale preposto, affinché egli possa verificare il ritardo e dare le necessarie disposizioni di servizio al Lavoratore smontante.
Art. 125 - Orario di lavoro: sospensione dell’attività lavorativa - In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro (fino a 30 minuti), per fatto indipendente dalla volontà del Lavoratore, egli avrà diritto alla normale retribuzione per tutto il periodo di sospensione. In caso di sospensione superiore a 30 (trenta) minuti, dovuta a causa di forza maggiore, l’Azienda ha diritto di porre in libertà i dipendenti, interrompendo così la loro retribuzione. E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Azienda e RSA, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno, o di 4 (quattro) ore nel giorno di riposo e si effettui entro i 60 (sessanta) giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
In caso di sospensione decisa dall’Azienda, in accordo con la RSA, si attiverà la Banca delle Ore o si effettuerà, in presenza dei necessari requisiti, domanda di sospensione con integrazione salariale, secondo le vigenti previsioni di Legge.
La sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza retribuzione e/o accesso alla CIG, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni, salvo diverso Accordo tra Azienda e RSA per il prolungamento di tale termine, darà diritto al lavoratore di dimettersi “per giusta causa”, con riconoscimento di tutte le indennità di fine rapporto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso e l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per il licenziamento.
Art. 126 - Orario di lavoro nei Servizi: personale discontinuo o di semplice attesa e custodia - Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, addetti ai servizi antincendio, fattorini, uscieri, addetti alla reception, centralinisti, personale addetto alla conduzione degli impianti di condizionamento, frigoriferi e riscaldamento, autisti che non effettuano le operazioni di carico e scarico permanendo in attesa e altre eventuali esemplificazioni individuate dall’En.Bi.C. in sede di Interpretazione Contrattuale), la durata normale dell’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere fissata nel contratto d’assunzione, normalmente, fino al limite di 45 (quarantacinque) ore.
I Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale sull’orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4, salvo eventuali deroghe previste dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello, conciliate in funzione di rilevanti esigenze di servizio e con la salvaguardia dei diritti alla salute e degli interessi dei Lavoratori.
L'orario settimanale di lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni), dovrà essere indicato nella lettera di assunzione.
Resta fermo che, quando la variazione d’orario sia richiesta dalla natura del servizio, la stessa potrà essere eccezionalmente richiesta in qualsiasi momento ma, normalmente, previa comunicazione scritta al Lavoratore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per i lavoratori discontinui, la retribuzione mensile dovuta è quella prevista per il loro livello d’inquadramento (livello D2 o E) correlato alla mansione normalmente svolta o al contenuto professionale prevalente.
La retribuzione oraria sarà ricavata dal rapporto tra la R.M.N. concordata e l’orario settimanale pattuito moltiplicato per il coefficiente 4,33 con arrotondamento all’unità. Nel caso di decimale pari a 0,5 l’arrotondamento sarà all’unità superiore. Una volta superato l’orario di lavoro normale (per esempio di 45 ore settimanali), decorrerà la qualificazione del lavoro straordinario con la maggiorazione del 14% (quattordici per cento) per le prime 8 (otto) ore e del 17% (diciasette per cento) per le ore eccedenti.
Al pari di tutti gli altri lavoratori, le percentuali di maggiorazione saranno incrementate in caso di lavoro straordinario, prolungato, tempestivo, urgente o in caso di straordinario spezzato con preavviso, tempestivo o spezzato urgente, come riportato nella successiva Tabella 1).
Tab. 1): Lavoro discontinuo - Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario *
a) Descrizione dello straordinario | b) Maggiorazione per Straordinario Prolungato | c) Maggiorazione per Straordinario Spezzato** | ||||||||
Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | |||||
A | Entro le 8 straordinario | ore | settimanali | di | 14% | 17% | 20% | 17% | 20% | 23% |
B | Oltre le 8 straordinario | ore | settimanali | di | 17% | 20% | 23% | 20% | 23% | 26% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | - | - | 23% | 26% | 29% | |||
D | In regime diurno in giorno festivo | - | - | - | 25% | 28% | 31% | |||
E | In regime notturno in giorno feriale | 22% | 25% | 28% | 25% | 28% | 31% | |||
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | - | - | 28% | 31% | 34% | |||
G | In regime notturno in giorno festivo | - | - | - | 30% | 33% | 36% |
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “extra ordinario spezzato”, “con preavviso”, “tempestivo” e “urgente” si rinvia all’art. 33.
** Il Tempo minimo retribuito è di due ore, oltre il rimborso delle spese.
Art. 127 - Orario di lavoro: minori - In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
TITOLO XXV
PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO
Art. 128 - Personale Direttivo: Definizione e Indennità Mensile di Funzione Direttiva - Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi. In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di Personale Direttivo, di Personale viaggiante inquadrato quale Operatore di Vendita di 1a, 2 a e 3 a Categoria o di altri Lavoratori aventi, di fatto, l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da imprevedibili esigenze obiettive.
A tale effetto, si conferma che è da considerarsi Personale Direttivo quello addetto alla Direzione tecnica, commerciale o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), individuato nel
personale che riveste la qualifica di “Quadro”, di Impiegato di livello “A” e “B1”, della Classificazione del presente CCNL.
Premesso quanto sopra, salvo diverso Accordo collettivo o individuale, poichè il Personale Direttivo, rispondendo del risultato, determina autonomamente, in via diretta o indiretta, il proprio orario di lavoro, non vi sarà specifica retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità (nel tempo pieno: massimo 22 ore mensili), fermo il riconoscimento della seguente Indennità Mensile di Funzione Direttiva, per 13 mensilità/anno:
• Livello “B1”: € 100,00 lordi mensili;
• Livello “A”: € 115,00 lordi mensili;
• Livello “Q.”: € 130,00 lordi mensili.
In caso di Tempo Parziale, l’Indennità di Funzione Direttiva di cui sopra, dovrà essere proporzionata all’Indice di Prestazione del Lavoratore.
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.
In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda, all’atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la sua compensazione, alle condizioni previste dal presente CCNL, con il riposo compensativo o con l’accredito delle ore di intensificazione nella Banca delle Ore.
TITOLO XXVI
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 129 - Riposo giornaliero - Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24 (ventiquattro) ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione Aziendale di secondo livello, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe motivate, limitate e temporanee rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, fatte salve eventuali ipotesi già concordate dalla Contrattazione di secondo livello, il riposo giornaliero normale di 11 (undici) ore consecutive ogni 24 (ventiquattro) ore, potrà essere frazionato per non più di 12 (dodici) giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari;
2) cambio della turnistica o del “nastro orario”;
3) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
4) fase d’avvio di nuove attività (cioè, nei primi 90 giorni);
5) attività promozionali o commerciali in occasione delle festività natalizie e pasquali;
6) vigilanza degli impianti e custodia dei beni.
Nei casi di riposo frazionato, in aggiunta ad altre eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore (esempio per lavoro notturno), sarà dovuta la maggiorazione del 10% (dieci percento) della X.X.X. per tutte le ore di lavoro svolto all’interno del riposo inizialmente previsto.
Le ore di maggiorazione, dovranno essere calcolate dal momento dell’interruzione del riposo fino alla sua ripresa, indipendentemente dal fatto che siano o meno tutte lavorate (per esempio per effetto di ore di viaggio, attesa e simili).
Art. 130 - Riposo settimanale - Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24 (ventiquattro) ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui all’articolo che precede. Tale riposo sarà normalmente coincidente con la domenica o, in caso di lavoro a turni o di aperture “7 giorni su 7”, in altro giorno della settimana preventivamente stabilito.
Contrattualmente, nei profili d’orario “5+1+1” o “6+1+1”, oltre al riposo settimanale è previsto un giorno di riposo aggiuntivo.
Nei servizi a turno continuo, il riposo settimanale coinciderà con quello previsto nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla domenica. Inoltre, nei servizi “H24” con turni “6+1+1”, il riposo settimanale o festività mobile, anzichè entro il 7° (settimo) giorno, sarà goduto entro l’8° (ottavo) giorno del ciclo “settimanale”.
L’Azienda assicurerà una corretta rotazione dei riposi domenicali tra tutto il personale impiegato nei turni di servizio continuo.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, a diversi modi di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL.
Ciò, in particolare:
1) al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze dei servizi continui, che non effettuano il giorno di fermo settimanale;
2) al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito a intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 (quattordici) giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla Contrattazione Aziendale di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24 (ventiquattro) +11 (undici) ore di riposo ogni 7 (sette) giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli Accordi Aziendali di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia, al massimo, pari a 12 (dodici) e che nelle turnistiche “6 (lavoro) + 1 (riposo) + 1 (riposo aggiuntivo)”, il giorno di riposo aggiuntivo sia considerato “neutro” anche nei casi in cui fosse lavorato.
Salvo che per i turnisti “6+1+1”, per i quali è già prevista un’indennità onnicomprensiva
(art. 194), in caso di rinvio del riposo oltre il 7° (settimo) giorno, in assenza di relativo Accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’Indennità fissa di € 5,00 (cinque/00) per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due) rinvii settimanali al mese.
Qualora l’Accordo Aziendale di secondo livello fosse peggiorativo rispetto alle previsioni di cui sopra, lo stesso dovrà essere confermato dai Lavoratori mediante Referendum Aziendale.
Tab. 1) Sintesi sulle deroghe contrattuali del Riposo settimanale
Voce | Descrizione |
" Limiti: | Due rinvii al mese, per il massimo di 12 rinvii all’anno. |
" Condizioni: | Presenza di esigenze organizzative o personali e riconoscimento di un’Indennità fissa di € 5,00 (Euro cinque/00) lordi, per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio. |
" Possibilità: | E’ prevista una diversa regolamentazione pattuita tra Azienda e R.S.A. con Accordo Aziendale di secondo livello. |
" Obblighi: | Se quanto precede fosse peggiorativo rispetto alla disciplina del CCNL, per l’applicazione dell’Accordo, è necessaria la conferma dei Lavoratori mediante Referendum Aziendale. |
TITOLO XXVII PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 131 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali - Ai lavoratori sono riconosciuti i permessi, le aspettative e i congedi riportati in sintesi nelle successive Tabelle.
Per eventuali altre previsioni non presenti nel CCNL, si dovrà far esclusivo riferimento alle disposizioni dei Contratti individuali di lavoro, dei Contratti Collettivi di Secondo livello applicabili e delle Leggi vigenti.
1) Riposi compensativi retribuiti per lavoro straordinario
Durata | Condizioni | Retribuzione 1 |
Riposi di 4 (quattro) o 8 (otto) ore, per un limite complessivo pari al saldo del conto corrispondente alle ore di straordinario con riposo compensativo effettuato dal Lavoratore (cfr. art. 189). | Il lavoratore potrà richiedere i riposi retribuiti nel rispetto del preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi, salvo i casi di documentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza. Per la concessione di tali permessi, l’Azienda dovrà privilegiare la scelta del lavoratore, conciliandola alle eventuali inderogabili esigenze di servizio. In caso di mancato accordo, il Lavoratore potrà farsi assistere dalla RSA. | Il Lavoratore in riposo compensativo retribuito avrà diritto alla normale retribuzione (X.X.X. o R.G.N.) |
1 Nota applicativa: Sia i permessi retribuiti goduti, che le loro indennità sostitutive, saranno liquidate con le aliquote orarie (o giornaliere) ordinarie vigenti all’atto del loro godimento o pagamento.
2) Permessi retribuiti
Durata | Condizioni | Retribuzione |
Concessione di gruppi di 4 (quattro) o 8 (otto) ore, per un limite complessivo di 32 (trentadue) ore annuali, comprensive delle ex festività. | Il lavoratore potrà richiedere i permessi retribuiti nel rispetto del preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi, salvo i casi di documentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza. Per la concessione di tali permessi, l’Azienda dovrà contemperare le diverse esigenze di servizio con quelle dichiarate dal lavoratore. In caso di mancato accordo, il lavoratore potrà farsi assistere dalla R.S.A. | Il Lavoratore in permesso retribuito avrà diritto alla normale retribuzione (X.X.X. o R.G.N.). In caso di mancata fruizione (in tutto o in parte) delle ore maturate nell’anno, il Lavoratore potrà essere posto in permesso o, in alternativa, il Datore avrà diritto alla liquidazione della relativa indennità sostitutiva, unitamente al saldo delle competenze del mese di febbraio dell’anno successivo. Resta comunque inteso che i permessi retribuiti maturati oltre il saldo di 32 (trentadue) ore, saranno mensilmente sostituiti dalla corrispondente indennità sostitutiva. |
3) Permessi, Congedi e Aspettative Straordinari
Tipologia | Durata | Retribuzione | |||
Matrimonio di un figlio | 1 (uno) giorno per evento | Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni. | |||
Nascita o adozione di un figlio | 2 (due) giorni per evento | ||||
Decesso o grave infermità documentata di padre/madre, fratello/sorella, coniuge, figli, nonno, suocero, convivente (purché risulti stabile la convivenza con il Lavoratore da certificazione anagrafica). In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il Lavoratore, ferma restando la compatibilità organizzativa, potrà concordare con l’Azienda diversi modi di espletamento dell'attività lavorativa. | 3 (tre) anno | giorni | complessivi | per |
Segue: Tipologia | Segue: Durata | Segue: Retribuzione |
Altri casi di documentata forza maggiore | Il Dipendente potrà concordare con l’Azienda la concessione di congedi non retribuiti o il godimento di ore già accreditate presso la Banca delle Ore. | I periodi potranno essere retribuiti o non retribuiti 1, a seconda degli accordi concordati tra Azienda e Lavoratore, anche assistito dal delegato Rappresentante Sindacale. |
Al Lavoratore donatore di midollo osseo | Secondo disposizioni L. 6 marzo 2001 n. 52, art. 5. | Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni, con diritto del Datore di lavoro di richiedere il rimborso INPS tramite conguaglio dei contributi dovuti. |
Al Lavoratore donatore di sangue | 24 (ventiquattro) ore di riposo dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per la donazione di sangue. | |
I Lavoratori che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alle operazioni di consultazioni elettorali e referendarie, a richiesta, con almeno 1 giorno di anticipo, salvo che nei casi imprevisti. | Secondo le disposizioni del D.P.R. 361/1957. | Retribuzione Giornaliera Normale, in quanto il periodo è considerato a tutti gli effetti di lavoro. Nel caso in cui il periodo comprenda giorni festivi o non lavorativi, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione della “festività o del riposo non goduti” o a riposi compensativi. |
Cariche elettive per i membri del Parlamento e dei Consigli regionali. | Aspettativa per tutta la durata del mandato. | L’aspettativa non è retribuita e non decorrono retribuzioni differite, T.F.R. o l’anzianità di servizio. Il lavoratore potrà ottenere, su richiesta, l’accredito della contribuzione figurativa. |
Cariche elettive per i membri dei Consigli provinciali e comunali e altri enti territoriali. | Aspettativa per tutta la durata del mandato. | L’aspettativa non è retribuita, ma considerata come servizio effettivamente prestato. Il datore di lavoro, alle condizioni di legge, ha diritto al rimborso della quota annuale di accantonamento per il trattamento di fine rapporto. |
1 Nota applicativa: La trattenuta del permesso non retribuito dovrà comprendere, oltre l’aliquota oraria, le quote orarie di retribuzioni differite e T.F.R. e, perciò, dovrà essere incrementata del 24%, in modo da permettere, alla naturale scadenza, la normale erogazione al Lavoratore dell’indennità di ferie, della tredicesima mensilità e del T.F.R. |
Segue: Tipologia | Segue: Durata | Segue: Retribuzione |
Cariche elettive per i membri degli enti pubblici territoriali e non. | Permessi per il tempo necessario alle sedute e allo spostamento. Nei casi previsti dal D.Lgs. 267/2000, possibilità di permessi retribuiti pari a 24 (ventiquattro) ore lavorative mensili, elevabili a 48 (quarantotto) nelle fattispecie ivi previste, oltre ad ulteriori 24 (ventiquattro) ore mensili non retribuite, purché necessarie allo svolgimento del mandato. | La retribuzione dei permessi è anticipata dal Datore di lavoro, il quale richiederà il rimborso all’Ente presso il quale il lavoratore esercita la funzione elettiva. |
Consiglieri/e nazionale, regionale o Consigliera provinciale di parità | Permessi retribuiti per un massimo di 50 (cinquanta) ore lavorative mensili medie in caso di consiglieri nazionali o regionali; se provinciali, massimo 30 (trenta) ore lavorative mensili medie. I permessi devono essere richiesti dal lavoratore con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. | L’onere delle assenze è a carico dell’ente di riferimento del lavoratore consigliere. |
4) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti (art. 10, L. n. 300/1970)
Permessi e agevolazioni | Condizioni | Retribuzione |
Permesso per il/i giorno/i dell’esame. | Lavoratori che intendono frequentare | Retribuzione |
Possibilità di concordare un orario di | corsi di studio in scuole dell’obbligo o | Giornaliera |
lavoro compatibile con le esigenze | superiori statali, parificate o legalmente | Normale, senza |
dell’Azienda per agevolare la | riconosciute o abilitate al rilascio di | maggiorazione. |
frequenza dei corsi e la preparazione | titoli legali di studio, nonché corsi | |
degli esami. | regolari per il conseguimento del | |
Esenzione dal prestare lavoro | diploma di scuola secondaria superiore | |
straordinario durante i riposi | e dei diplomi universitari o di laurea. | |
settimanali, salvo quello richiesto a | È necessaria la documentazione di | |
fronte di proporzionati eventi | frequenza e delle prove d’esame. | |
imprevedibili che resta, in ogni caso, | Il datore di lavoro può chiedere ai | |
obbligatorio. | lavoratori studenti la produzione dei | |
certificati di iscrizione ai corsi. |
5) Congedo per la formazione (L. 53/2000)
Durata | Condizioni | Retribuzione |
Congedo per un massimo di 6 (sei) mesi, purché nel rispetto degli 11 (undici) mesi previsti nell’intera vita lavorativa. | Lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 (cinque) anni presso la stessa Azienda, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea e per partecipare ad attività formative diverse. Non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi e può essere frazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con eventuali sostituzioni. Dev’essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite minimo di 30 (trenta) giorni e massimo di 3 (tre) mesi. Sarà riconosciuto dall’Azienda compatibilmente con le motivate e inderogabili esigenze di servizio. | Non è prevista la retribuzione diretta, differita, il T.F.R., la contribuzione e la decorrenza dell’anzianità di servizio. Il dipendente potrà procedere al riscatto del periodo o alla prosecuzione volontaria. |
6) Congedo matrimoniale
Durata | Condizioni | Retribuzione |
In occasione del matrimonio, ai lavoratori non in prova e con contratto di lavoro superiore a mesi 12 (dodici), sarà concesso un periodo di congedo straordinario pari a 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario. Qualora per necessità inerenti alla produzione o ai servizi svolti non sia possibile, in tutto o in parte, il riconoscimento del congedo all’epoca del matrimonio, il periodo potrà essere concesso o completato nei successivi 30 (trenta) giorni. | In via ordinaria, la richiesta di congedo dovrà essere presentata dal lavoratore con un termine di preavviso pari a 15 (quindici) giorni lavorativi. Entro 30 (trenta) giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore dovrà produrre copia del certificato di matrimonio ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata. Il periodo di congedo non può essere computato in conto ferie, nè essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. | Il periodo di congedo è considerato a tutti gli effetti lavorato, con diritto del lavoratore a percepire la Retribuzione Individuale Giornaliera. |
7) Aspettativa non retribuita per grave malattia o infortunio propri o di un familiare
Definizione e Durata | Condizioni | Retribuzione |
Il lavoratore assunto | Il Datore di lavoro dovrà accogliere la richiesta del | L’aspettativa sarà |
a tempo | lavoratore nei limiti di compatibilità con le esigenze | senza retribuzione |
indeterminato potrà | organizzative e tecnico-produttive, ivi compresa | e senza decorrenza |
ottenere, previa | l’impossibilità derivante dall’obbligo di rispettare | dell’anzianità di |
richiesta, per | scadenze tassativamente previste dalla Legge o simili. | servizio a tutti gli |
comprovate e gravi | Il Datore potrà negare l’aspettativa in caso | effetti contrattuali, |
ragioni di salute | d’incompatibilità con la durata del rapporto di lavoro | ivi compreso il |
propria o dei suoi | a termine in relazione al periodo richiesto, ovvero se i | T.F.R. |
familiari, un periodo | periodi già concessi sono superiori a 3 (tre) giorni o se | |
di aspettativa, con | il rapporto di lavoro è stato instaurato per sostituire | |
diritto alla | altro lavoratore assente con diritto alla conservazione | |
conservazione del | del posto. | |
posto di lavoro. | Il lavoratore dipendente che entro 7 (sette) giorni di | |
Tale aspettativa dovrà | calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa | |
essere continuativa e | non si presenti per riprendere servizio sarà passibile, | |
per un periodo pari a | previo esperimento della procedura disciplinare, di | |
15 (quindici) giorni | licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cfr. art. | |
per ogni anno | 260). | |
d’anzianità maturata, | Il licenziamento causato dalla domanda o dalla | |
fino ad un massimo di | fruizione di tale aspettativa è nullo. L’Azienda, | |
6 (sei) mesi. | qualora accerti che durante il periodo d’aspettativa | |
sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la | ||
concessione, può richiedere al Lavoratore di | ||
riprendere il lavoro entro il termine di 7 (sette) giorni | ||
di calendario. | ||
Durante l’aspettativa, il Lavoratore non può svolgere | ||
altra attività lavorativa. Viceversa, nel caso in cui | ||
presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non | ||
formalmente retribuito, è passibile di licenziamento | ||
per giusta causa, c.d. “in tronco” (crf. art. 261). | ||
Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di | ||
preventivo accordo scritto con l’Azienda, il | ||
Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro | ||
subordinato, sarà passibile di licenziamento per | ||
giustificato motivo soggettivo, cioè con | ||
riconoscimento del preavviso contrattuale (crf. art. | ||
260). |
8) Altri Congedi o Aspettative
Tipologia | Condizioni |
Soccorso alpino e speleologico | Per le fattispecie specifiche riferite ai lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia. |
Servizio civile | |
Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari | |
Donne vittime di violenza di genere |
TITOLO XXVIII FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE
Art. 132 - Festività - Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati:
1. Festività nazionali:
a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
b. 1° maggio - Festa del Lavoro;
c. 2 giugno - Festa della Repubblica;
2. Festività religiose cattoliche:
a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio;
b. 6 gennaio - Epifania;
c. il giorno del Lunedì di Pasqua;
d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx;
e. 1° novembre - Ognissanti;
f. 8 dicembre - Immacolata Concezione;
g. 25 dicembre - Santo Natale;
h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx;
i. ricorrenza del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
* Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione.
3. Festività di altre Religioni o di altri Culti:
A richiesta dei Lavoratori appartenenti a Religioni o Culti diversi da quello Cattolico, salvo che la Legge già non preveda le rispettive festività, la Commissione Bilaterale Nazionale di
Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx) sentiti il Lavoratore e i Rappresentanti della sua Religione, compatibilmente con le esigenze dell’attività e in ottica perequativa, individuerà festività religiose integrative o sostitutive di quelle previste al punto 2. del presente articolo e le relative condizioni di godimento.
Art. 133 - Festività abolite - Le festività abolite, cosidette “festività soppresse” sono:
a) il 19 marzo, la festività di San Xxxxxxxx;
b) il giorno dell’Assunzione;
c) il giorno del Corpus Domini;
d) il 29 giugno, SS. Xxxxxx x Xxxxx.
In loro sostituzione, sono stati contrattualmente previsti i permessi retribuiti di cui all’art.
131. La festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge n. 54/1977, ha “luogo nella prima domenica di novembre” e, pertanto, la ricorrenza sarà retribuita, quale “festività non goduta” in aggiunta alle normali competenze mensili di novembre, con 1/26° della R.M.N.
TITOLO XXIX
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Art. 134 - Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione dell’intervallo prevista nella Lettera di Assunzione, o diversi Accordi Aziendali di secondo livello tra Azienda e R.S.A. in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali, avrà le seguenti durate:
a) Lavoratori cd. giornalieri e a tempo pieno: l’intervallo varierà da 30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. In caso di intervello superiore alle due ore, al Lavoratore dovrà essere riconosciuta l’Indennità di Pausa Prolungata*.
b) Lavoratori “H24” (su 3 turni giornalieri): sarà prevista una pausa di 15 (quindici) minuti retribuiti nell’arco delle 8 (otto) ore di lavoro. Normalmente, tale pausa sarà autonomamente gestita dal/i Lavoratore/i, nel rispetto della compatibilità con le esigenze lavorative (es. pausa alternata, per reparti o in successione o contemporanea ecc.).
c) Lavoratori turnisti (con 2 turni giornalieri): sarà prevista una pausa di 15 (quindici) minuti retributi (come alla precedente lettera b), oppure una pausa da 30 (trenta) a 60 (sessanta) minuti non retribuita, mediante ampliamento dei termini iniziali e finali dell’orario di lavoro. A titolo esemplificativo, si riportano due esempi:
# | 1° turno: o o o | Inizio del lavoro alle ore 6:00 Pausa dalle ore 10:00 alle ore 10:30 Termine del lavoro alle ore 14:30 |
# | 2° turno: | |
o | Inizio del lavoro alle ore 14:30 | |
o | Pausa dalle ore 18:30 alle ore 19:00 | |
o | Termine del lavoro alle ore 23:00 |
* Nel lavoro ordinario spezzato, il tempo di intervallo non lavorato per la consumazione dei pasti eccedente le 2 (due) ore, dovrà essere retribuito con una specifica Indennità di Pausa Prolungata pari al 20% della X.X.X. del Lavoratore. Tale Indennità dovrà essere riconosciuta al Lavoratore anche se l’intervallo superiore alle due ore sia stato previsto già nella Lettera di Assunzione.