Convenzione per l’istituzione del Corso di Dottorato Industriale in ………..° ciclo, a.a. ………..
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Convenzione per l’istituzione del Corso di Dottorato Industriale in ………..° ciclo, a.a. ………..
L’Università degli Studi di Verona, (d’ora innanzi chiamata “UniVr” o “Università”), con sede in Verona, Via dell’Artigliere 8, C.F. 93009870234, P.I. 01541040232 rappresentata dal Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Verona il 30/6/1956, in qualità di Rettore pro-tempore dell’Università stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Decano del 23/5/2019, rep. 5159, prot. N. 184567;
E
…………….(l’Ente) (d’ora innanzi chiamato “…..”), con sede in via …………………, C.F. ……………….., rappresentato/a dal Legale Rappresentante Prof./dr. …………, nato/a a …….. il ………, in qualità di …………., autorizzato/a alla stipula del presente in virtù della carica ricoperta;
E (nel caso di 3 Parti)
…………….(l’Ente) (d’ora innanzi chiamato “…..”), con sede in via …………………, C.F. ……………….., rappresentato/a dal Legale Rappresentante Prof./dr. …………, nato/a a …….. il ………, in qualità di …………., autorizzato/a alla stipula del presente in virtù della carica ricoperta;
di seguito congiuntamente denominate “Parti”
PREMESSO
- la Legge 3.07.1998, n. 210 prevede, all’art. 4, che le Università possano attivare corsi di dottorato di ricerca mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con D.R. n. 7121 del 08.08.2022, promuove, attraverso accordi, contratti e iniziative consortili, la collaborazione con altri Atenei, soggetti pubblici e privati anche a livello internazionale e comunitario al fine di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica e l’attività didattica;
- il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottoro da parte degli enti accreditati, emanato con D.M. n. 226 del 21.12.2021, prevede che le Università possano attivare dottorati di ricerca mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee;
- il Regolamento della Scuola e dei Corsi di dottorato, emanato con D.R. n. 2923 del 4 aprile 2022, prevede che per l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca possono essere attivati accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca;
- il Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 2932 del 4 aprile 2022, prevede periodi di studio e stage presso soggetti pubblici o privati in Italia ed all’estero;
- l’Ente …………… è un soggetto di diritto privato/pubblico, e ha, tra i propri obiettivi, l’attivazione di rapporti con organismi omologhi in Italia e all’estero e il coinvolgimento di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza;
- l’Ente …………… con lettera d’intenti del …….., n. prot…, ha espresso la propria volontà di finanziare n.… borsa/e triennale/i/quadriennale nell’ambito del Dottorato di Ricerca in …………………;
- che è interesse dell’Università attivare, per il ……° Ciclo, presso il Dipartimento …….. il Corso di Dottorato di Ricerca in …………, della durata di tre/quattro anni, anche al fine di promuovere e sviluppare l’attività di ricerca;
- che l’Università attribuisce notevole valore alla formazione dottorale e si impegna affinché l’attività di ricerca sviluppata durante il percorso triennale/quadriennale possa contribuire all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto e che, pertanto, considera ciascun progetto dottorale come specifico ed originale;
- che è interesse dell’Università e dell’Impresa …………… promuovere e sostenere finanziariamente attività di ricerca post-lauream con apposito contributo a favore dell’Università per l’istituzione di n……….. borsa/e per la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca in ………. su specifiche tematiche di ricerca riguardanti in particolare: “……………….”;
tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, concorrendo a formare la vincolante volontà delle Parti.
ART. 2 – Oggetto
L'Università, l’Ente……….e l’Ente………….si impegnano ad attivare n. ….. borsa di studio nell’ambito del corso di dottorato in “…………….” per l’a.a. 202../202.., …..° Ciclo.
In particolare le Parti intendono promuovere la collaborazione in un dottorato di altissimo profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità e di internazionalizzazione. Lo studio per il dottorato di ricerca è ordinato all’approfondimento delle metodologie per la ricerca nella tematica specifica: “…………….” e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali (d’ora innanzi il “Programma di Ricerca”).
Detta borsa sarà finanziata dall’Ente……….e dall’Ente…………., ciascuno nella misura del …%, e si intende messa a concorso secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Per l’attribuzione sarà utilizzata la graduatoria del relativo concorso fino alla copertura dei posti disponibili.
La sede amministrativa del corso è l’Università degli Studi di Verona che rilascerà il titolo accademico di Dottore di Ricerca in “…………………”, di cui all’art. 4 della legge n. 210/1998, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ART. 3 - Finalità
Le Parti, nel rispetto del principio di reciprocità, si impegnano a una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, a una ripartizione degli oneri sulla base di quanto previsto nei successivi articoli della presente convenzione o in eventuali atti successivi. Inoltre garantiscono la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca del/la dottorando/a e prevedono di attivare attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico nonché conoscenze dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
Alla fine del percorso formativo il candidato/la candidata dovrà aver acquisito concrete metodologie per dedicarsi alla ricerca scientifica e per portare avanti progetti di innovazione e ricerca.
ART. 4 – Impegno finanziario
Al fine di sopperire alle esigenze connesse all’attivazione del posto di dottorato di cui trattasi, l’Ente……… e l’Ente…….., ciascuno nella misura del …%, si impegnano a corrispondere all’Università tutti gli oneri finanziari ad esse connessi precisati come segue.
L’importo complessivo pari a € 74.999,70 (o suoi multipli)
Tale somma comprende:
importo lordo della borsa, pari a € 60.108,68;
fondi per la mobilità all’estero del beneficiario (fino ad un massimo di 12 mesi sui tre anni di corso), pari a € 10.018,11;
budget dedicato a disposizione del beneficiario a copertura delle spese inerenti la sua attività di ricerca, comprensivo degli oneri previdenziali INPS previsti dalla normativa italiana, pari a € 4.872,90.
L’Ente……… e l’Ente…….. si impegnano, altresì, a versare all'Università ulteriori contributi al fine di:
- coprire le eventuali maggiorazioni del 50% relative a periodi di formazione all’estero ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi;
- coprire gli eventuali aumenti della borsa di studio e/o eventuali maggiori oneri, derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale, previdenziale e assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa.
Gli importi relativi ai commi precedenti saranno versati all’Università secondo le modalità indicate all’art. 5.
ART. 5 - Finanziamento della borsa di studio e altri oneri
L’importo di cui all’art. 4, Comma 2 sarà versato all'Università in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione o in 3 rate annuali pari ciascuna a euro 24.999,70 entro il 15 settembre di ogni anno, tramite bollettino PagoPA emesso da UniVr.
Nel caso in cui l’Ente optasse per il pagamento rateale è tenuto a costituire una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Università di Verona con il presente atto. La cauzione, su richiesta del finanziatore, sarà progressivamente svincolata, dopo il pagamento di ciascuna quota della somma garantita, in relazione all’importo versato all’Università.
Gli importi di cui all’art. 4.3 dovranno essere versati dai Finanziatori entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta dell’Università.
ART. 6 - Mancata attribuzione di xxxxx, rinunce, decadenze e cessazioni
Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidate/i idonee/i nella graduatoria di merito, le Parti concordano di ridefinire, con scambio di lettere, gli accordi della presente convenzione con l’impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell’ambito dell’eventuale attivazione del medesimo Corso di Dottorato per il ciclo successivo.
L’Università comunicherà all’Ente ……. E all’Ente……. eventuali rinunce da parte del/la dottorando/a, sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio anche se relative a una frazione del corso.
Le somme di cui all’art. 4 comma 2 del presente accordo già versate ed eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti (scambio di corrispondenza a mezzo PEC), verranno restituite all’Ente, fatti salvi gli importi relativi alle spese di funzionamento, oppure, previo accordo scritto, potranno essere trattenute dall’Università per essere impiegate con la medesima destinazione d’uso al ciclo di Dottorato successivo. Le somme non ancora versate sono considerate estinte e i pagamenti interrotti. Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa corrisposte al/la dottorando/a, la maggiorazione per l’estero e la quota del budget di ricerca già utilizzata.
ART. 7 - Collaborazione scientifica e didattica
Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l'Università, né con l’Ente/gli Enti né a valutazioni ai fini di progressione di carriera giuridica e/o economica.
Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti concordano altresì che:
Limitatamente alla valutazione del candidato/della candidata che concorre per la borsa a tematica vincolata citata nelle Premesse, la commissione per l’ammissione al Corso di Dottorato sarà integrata da un rappresentante dell’Ente/degli Enti, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa finanziata dalla presente Convenzione, individuato congiuntamente dall’Ente/dagli Enti e dall'Università.
La Commissione per l’esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del dottorando/della dottoranda cui sarà assegnata la borsa citata nelle Premesse, comprenderà anche un rappresentante dell’Ente/degli Enti, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca, individuato congiuntamente dall’Ente/dagli Enti e dall'Università.
Il Collegio dei Docenti è composto un numero minimo di dodici componenti, di cui almeno la metà costituita da professori universitari di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, in possesso di una qualificazione scientifica
attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso
alle funzioni del ruolo di appartenenza. La restante parte è composta da
ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca, in possesso di una
qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professori di seconda fascia. Al Collegio dei Docenti potrà partecipare un ricercatore/una ricercatrice e/o un esperto dell’Ente/degli Enti in possesso di elevata e comprovata qualificazione
scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi
del corso. La cooptazione o nomina avverrà secondo le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Corso di Dottorato.In relazione al coordinamento e allo sviluppo del progetto formativo, sarà individuato, oltre al supervisore accademico, un co-tutore da parte dell’Ente/degli Enti.
Il/Ia candidato/a ammesso/a al Dottorato di ricerca sopra indicato che risulterà assegnatario/a di tale borsa potrà svolgere l’attività di ricerca presso l’Ente/gli Enti, utilizzandone i laboratori e le attrezzature, oppure essere inviato/a presso laboratori esteri ed altri laboratori, sia pubblici sia privati, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche.
ART. 8 - Proprietà intellettuale
1. In ragione della presente Convenzione, del fatto che il/la dottorando/a operi presso le strutture dell’Ente…… e sia inserito nel gruppo di ricerca dell’Ente………… che si fa carico di tutti i costi della ricerca, la titolarità esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni da questo sviluppate (i “Risultati”), delle relative domande di brevetto o di altra privativa industriale e di tutti i diritti dalle medesime derivanti, tra cui i diritti di sfruttamento patrimoniale, saranno del soggetto finanziatore, cioè ….. (l’Ente/gli Enti).
2. Al fine di consentire al soggetto finanziatore il pieno godimento dei propri diritti, come stabiliti dal presente articolo, l’Università si impegna a ottenere dal/la dottorando/a l’assegnazione in capo a sé dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati e, in generale, a sottoscrivere e/o far sottoscrivere a questi/a tutta la documentazione a ciò necessaria o utile. È fatto comunque salvo il diritto morale del/la dottorando/la, che abbia materialmente concorso al conseguimento dell’invenzione, di essere riconosciuto/a inventore/inventrice della medesima nella relativa domanda di brevetto, ovvero di deposito di altra privativa industriale. Nella domanda di tutela dovrà essere espressamente citata l’appartenenza del/la dottorando/a all’Università.
3. Il/I soggetto/i finanziatore/i concede/ono all’Università una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, senza limiti territoriali e perpetua per utilizzare i Risultati per i propri scopi di ricerca, insegnamento e pubblicazione, purché tale utilizzo non pregiudichi il godimento dei diritti del soggetto finanziatore.
4. Nel caso di deposito da parte del soggetto finanziatore di domanda di brevetto sui Risultati:
a) il soggetto finanziatore sosterrà integralmente i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento del brevetto;
b) il/la dottorando/a e gli eventuali altri inventori afferenti al Dottorato si impegnano, senza ulteriori costi per l'Università, a supportare il soggetto finanziatore nella stesura della relativa domanda.
5. Il soggetto finanziatore, nel caso in cui percepisca dei profitti derivanti dallo sfruttamento commerciale dei Risultati tramite la vendita di prodotti e servizi generati sulla base del brevetto o tramite accordi di licenza, verserà all’Università una quota di tali corrispettivi. La quota sarà individuata all’interno di un separato accordo scritto, secondo criteri equi e ragionevoli, che terranno conto dell’apporto inventivo di ciascuna Parte, nonché dei rispettivi contributi economici e strumentali.
ART. 9 - Pubblicazioni
Ciascuna Parte, anche tramite il dottorando, si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione previa trasmissione in via riservata all’altra Parte (di seguito anche “Parte ricevente”) della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi.
La Parte ricevente avrà facoltà di comunicare per iscritto alla Parte Proponente, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni confidenziali debbano essere rese inaccessibili ai terzi.
3. Ove la Parte ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte proponente, anche tramite il dottorando, potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
4. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dai dottorandi che usufruiscono delle borse finanziate dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del dottorato, dovranno indicare l’afferenza all’Università e al ………. (l’Ente); le Parti inoltre si impegnano a citare il contributo dell’INAIL nelle pubblicazioni scientifiche firmate da ciascun dottorando che usufruisce della borsa qui menzionata e derivante dall’attività svolta nell’ambito del corso di dottorato.
ART. 10 - Confidenzialità
Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire la realizzazione del Programma di Ricerca, pertanto non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, dalla Parte che le riceve. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
Ciascuna Parte s’impegna a conservare e custodire in maniera adeguata e pertanto a non divulgare senza il permesso della Parte titolare di dette Informazioni Confidenziali, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte di cui sia eventualmente entrata in possesso per tutto il periodo della durata della borsa di dottorato e per i due (2) anni successivi al termine di questa.
In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione e/o rivelazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e/o lo diventino successivamente per scelta della Parte che le ha rivelate, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente accordo o la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte.
ART. 11 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi
Al datore di lavoro della sede che ospita il dottorando competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività del dottorato sia richiesta l’attivazione della sorveglianza sanitaria, l’Università provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dottorando e a comunicare al ………. (l’Ente) l’esito del giudizio d’idoneità. Nel caso in cui il dottorando dovesse essere esposto a rischi non presenti nella sede dell’Università di Verona, ………. (l’Ente) sottoporrà a visita medica il dottorando per certificarne l’idoneità, secondo il protocollo sanitario del ………. (l’Ente).
Il personale delle parti e il dottorando sono tenuti ad attenersi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre che dalle procedure fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.
L’Università si farà carico della formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, predisposta in conformità alla valutazione dei rischi dell’Università stessa. ………. (l’Ente), una volta ricevuti i relativi attestati, s’impegna a integrare la formazione sui rischi specifici a cui potrebbe essere esposto il dottorando all’interno della propria sede, e a fornire le informazioni relative ai rischi della struttura, alle modalità di gestione delle emergenze e primo soccorso e ai nominativi delle persone addette alle squadre di evacuazione e primo soccorso. ………. (l’Ente) s’impegna anche ad adottare le misure di prevenzione e protezione in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte dal dottorando, e a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento dell’attività in sicurezza.
ART. 12 - Copertura assicurativa
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca, debitamente autorizzate in via preventiva, che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
I Finanziatori provvedono a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.
ART. 13 - Rinvio
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui è soggetto l'iscritto/a al suddetto corso, si fa espresso riferimento alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.
ART. 14 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti e/o raccolti nell’ambito della presente Convenzione esclusivamente per la finalità di conclusione ed esecuzione della stessa.
Titolari del trattamento sono rispettivamente le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi legge e/o di un provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e il mancato conferimento preclude la conclusione della stessa.
I dati saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione e sino all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.
Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
ART. 15 - Definizione controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione della presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
ART. 16 - Xxxxxx e disposizioni finali
La presente convenzione sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata e si intende in vigore sino alla conclusione del ciclo del Dottorato di Ricerca di cui in premessa. È soggetta a imposta di bollo solo in caso d’uso ed è assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Per quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente in materia.
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Università degli Studi di Verona
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Il Rettore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx ……………………..
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Allegato 1 – Informazione per accreditamento
Tipo di organizzazione
1) Dottorato in
forma associata (dottorato industriale ex art 10 DM 226/2021) |
Imprese
e istituzioni associate
Impresa
1
(Replicare lo schema per ogni impresa coinvolta)
Nome dell’impresa |
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Sito Web |
|
Paese |
|
Consorziato/ Convenzionato |
Convenzionato |
Sede di attività formative |
□ SI □NO |
N° di borse finanziate |
Inserire il num. di borse complessive finanziate dall’Impresa.
(Se i soggetti in convenzione sono due, ogni soggetto deve finanziare min. 2 borse. Se i soggetti in convenzione sono più di due, UNIVR finanzia min. due borse mentre gli altri soggetti convenzionati min. una).
|
Ambito di attività dell’impresa e descrizione attività R&S |
min 500 e max 2000 caratteri |
Obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al corso di dottorato.
|
min 700 e max 2000 caratteri |
Se il Dottorato Industriale è
associato anche con Pubbliche
amministrazioni, istituzioni culturali, infrastrutture di ricerca è
necessario fornire le seguenti informazioni (Replicare lo schema per
ogni ente coinvolto):
Nome dell’istituzione |
|
Sito Web |
|
Consorziato/ Convenzionato |
Convenzionato |
Sede di attività formative |
□ SI □NO |
N° di borse finanziate |
(Se i soggetti in convenzione sono due, ogni soggetto deve finanziare min. 2 borse. Se i soggetti in convenzione sono più di due, UNIVR finanzia min. due borse mentre gli altri soggetti convenzionati min. una).
|
Descrizione delle specificità del programma di ricerca e degli aspetti di Innovazione
|
min 700 e max 2000 caratteri |
Dati componenti Collegio Docenti appartenenti all’impresa
Per ogni membro di impresa indicare:
Eventuale possesso del titolo di Dottore di ricerca
Eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del Dottorato (inserire elenco e metadati fino a max 5 pubblicazioni)
n. |
Autore |
Eventuali altri autori |
Anno di pubblicazione |
Tipologia pubblicazione |
Titolo |
Titolo rivista o volume |
ISSN |
ISBN |
ISMN |
DOI |
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Eventuali brevetti ottenuti (estremi della concessione brevetto)
n. |
Autore/i |
Titolo |
Descrizione brevetto |
N. brevetto |
Anno concessione |
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Eventuali esperienze di tutorato in dottorati di ricerca (indicare xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx del dottorando)
n. |
Titolo corso di dottorato |
Titolo della tesi del dottorando |
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Inserire descrizione in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto e al contributo professionale al dibattito almeno a livello nazionale nell’ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato
Descrizione min 500 e max 2000 caratteri
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Strutture operative e scientifiche che i dottorandi iscritti al corso potranno utilizzare presso le imprese partner)
Tipologia |
Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
Attrezzature e/o Laboratori |
|
1