Contract
Procedura negoziata per l’affidamento, in regime di accordo quadro, della fornitura di materiale vario per premiazioni
CIG 719848059D
R.A. 070/17/PN
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 1 – MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto di gara a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, nonché nel Contratto e negli eventuali Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del successivo art. 8(“Risoluzione del Contratto).
2. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ed a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.
4. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi eventuali Allegati, e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Coni Servizi di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle norme previste nel Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da Coni Servizi;
Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Xxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 Telefono +39 00.00000 - xxx.xxxx.xx
C.F. X.XXX e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico
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e) manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
f) a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico di Coni Servizi.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire a Coni Servizi di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Coni Servizi.
7. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione a Coni Servizi di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
8. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali in tutti i luoghi che verranno indicati da Coni Servizi, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto.
9. I servizi e/o le forniture oggetto del Contratto sono affidati al Fornitore in via non esclusiva, pertanto Coni Servizi potrà affidare affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, Coni Servizi potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ..
Art. 2 – VERIFICHE ISPETTIVE
1. Coni Servizi potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del Contratto, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite da Coni Servizi anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto.
2. Le verifiche ispettive potranno riguardare:
▪ le prescrizioni previste nel Capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;
▪ gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
▪ tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire a Coni Servizi di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Qualora venga accertato, a seguito di verifiche ispettive, che le prestazioni contrattuali sono state rese in maniera difforme da quanto previsto dalla documentazione di gara, Coni Servizi potrà richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e/o la sostituzione dei prodotti non conformi, senza alcun onere a carico di Coni Servizi stessa. In tal caso la fattura riferita al prodotto o al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata da Coni Servizi. Qualora il Fornitore non provveda a sostituire il prodotto o a ripetere l’attività, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 8 (“Risoluzione del Contratto”), fatto salvo il risarcimento del danno.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 3 – OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10, e all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Coni Servizi, previa comunicazione al Fornitore ed eventuale denuncia alle Autorità competenti delle inadempienze riscontrate, si riserva dieffettuare, sulle somme da versare al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Art. 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Coni Servizi ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Coni Servizi.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con Xxxx Xxxxxxx nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.
Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato da Coni Servizi in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, secondo le modalità di seguito evidenziate:
2. Entro la prima settimana del mese la Direzione Acquisti di Coni Servizi invierà al Fornitore un Ordine di Acquisto SAP – OdA contenente il dettaglio (articoli, quantità, prezzo) degli ordini evasi nel mese precedente.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
4. La fattura potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto l’Ordine di acquisto SAP da parte della Direzione Acquisti di Coni Servizi.
5. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
6. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a Coni Servizi, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.
7. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:
- Codice Identificativo Gara – < CIG >
- Numero Ordine di Acquisto – OdA
8. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, Coni Servizi rientra nell’ambito di applicazione dello split payment.
Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, le relative fatture emesse:
▪ dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”;
▪ dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Coni Servizi all’Erario.
9. Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:
▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica;
▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);
▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Coni Servizi potrà risolvere di diritto il Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Lettera raccomandata A/R o PEC.
Art. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, Coni Servizi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Coni Servizi e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Coni Servizi verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che Coni Servizi si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di
adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Art. 7 - PENALI
1. Il mancato rispetto, per cause imputabili al Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti comporta l’applicazione delle penali indicate nel Capitolato tecnico cui si rinvia.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l’applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto da Coni Servizi mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore devecomunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Coni Servizi nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Coni Servizi a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Coni Servizi può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Coni Servizi può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, Coni Servizi ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 8 (“Risoluzione del Contratto”).
Art. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, Coni Servizi assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a
15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali applicate.
2. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, Coni Servizi avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata. Ove la garanzia definitiva non sia capiente ovvero l’escussione non sia possibile, Coni Servizi applicherà una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di Coni Servizi al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Oltre ai casi di risoluzione espressamente previsti dalla legge, e fermo il diritto al risarcimento del danno, Coni Servizi, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite lettera raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella Procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Coni Servizi ai sensi dell’art. 12 (“Garanzia definitiva");
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Xxxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 17 (“Marchi, Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore”);
g) nei casi di cui agli artt. 1 (“Modalità e termini di esecuzione – Obbligazioni specifiche del fornitore”); 2 (“Verifiche ispettive”); 3 (“Obblighi di Riservatezza”); 5 (“Fatturazione e pagamenti”); 6 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”); 11 (“Subappalto e subcontratto”); 13 (“Divieto di cessione del Contratto e dei crediti”); 15 (“Codice Etico e Modello organizzativo”);
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 7 (“Penali”) nonché al paragrafo 12 del Capitolato tecnico;
i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R.;
j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
k) in caso di avvalimento quando, in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lg. 50/2016;
l) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
m) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
n) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
2. Inoltre, Coni Servizi si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva
comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del Dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
Art. 10 - RECESSO
1. Le Parti convengono che Coni Servizi ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
c) ipotesi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.,
2. Inoltre, Coni Servizi potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti Coni Servizi stessa, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento, da parte di Coni Servizi, dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, in base alle condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Art. 11 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO
1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate.
2. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle seguenti condizioni:
▪ Il Fornitore dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato);
▪ È ammesso nella misura massima dell 30% dell’importo contrattuale;
▪ Dopo la stipula del Contratto il Fornitore si impegna a depositare presso Coni Servizi, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
a) originale o copia autentica del Contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
c) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
d) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore;
e) (se del caso) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l’autorizzazione.
5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;
b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Coni Servizi dei danni che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa.
10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 13.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
13. Salvo diversamente previsto dalle Parti, Coni Servizi, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare a Coni Servizi il nome del subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
18. Il Fornitore si impegna a comunicare a Coni Servizi., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Coni Servizi prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
20. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
21. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo è tenuto a prestare una garanzia definitiva, in favore di Xxxx Xxxxxxx, pari al 10% dell’importo contrattuale.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Coni Servizi, fermo restando quanto previsto nell’8 (“Risoluzione del Contratto”), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
▪ l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;
▪ il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.
4. La garanzia opera nei confronti di Coni Servizi a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di Coni Servizi verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Coni Servizi, pena la risoluzione del Contratto.
7. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e a Coni Servizi, da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione della documentazione di cui sopra.
9. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Xxxx Xxxxxxx.
Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione di Xxxx Xxxxxxx. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Coni Servizi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Art. 14 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 15 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
1. Il Fornitore deve prendere visione del Codice Etico di Coni Servizi consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Coni Servizi. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Coni Servizi e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna:
▪ ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
▪ ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Coni Servizi, ai sensi del D.lgs. 231/200, per le parti di pertinenza del Fornitore e così come verrà reso disponibile da Coni Servizi all’atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Coni Servizi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Art. 16 - ONERI E TASSE
1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.
Art. 17 – MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l’utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi di Coni Servizi e/o di CONI.
2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore e si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare Coni Servizi dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
3. Qualora venga promossa nei confronti di Coni Servizi azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,
incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Xxxx Xxxxxxx è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Art. 18 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
1. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Coni Servizi sulla eventuale evoluzione tecnica o tecnologica delle prestazioni oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle stesse.
2. Le Parti valuteranno, di comune accordo, l’opportunità di effettuare tali variazioni proposte, senza maggiori oneri per Coni Servizi.
Art. 19 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE
1. Al Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.
Art. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti devono dichiarare in sede di stipula di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa.
2. Coni Servizi tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet di Coni Servizi - sezione “Società Trasparente”.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.