W e M i T a t e C o l f B a d a n t i p r e s e n t a :
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IL CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO
PARTE 1
L’ASSUNZIONE DI TATE, COLF E BADANTI
CCNL Domestico
Il rapporto è regolato in base a quanto specificato nel Contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti, in vigore dal 1° ottobre 2020 che scadrà il 31/12/2022.
Tale documento contiene tutte le condizioni da osservare per ciò che riguarda modalità di assunzione, ferie, malattie, permessi, assenze, maternità,Tfr, etc.
Con l'assunzione della colf, o della badante, la famiglia si impegna a sottoscrivere e rispettare un regolare contratto di lavoro. Questo comprende diritti e doveri da ambo le parti: per il datore di lavoro (la Famiglia) e il lavoratore/trice (la Badante).
DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE
Art. 4
Tutti i lavoratori domestici devono presentare al datore di lavoro, in una fase precedente alla stipula del contratto ed alla assunzione, i seguenti documenti:
►carta d’identità o altro documento equivalente, non scaduta;
►tessera sanitaria aggiornata rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale;
►codice fiscale;
►permesso di soggiorno che consente attività lavorativa (per i lavoratori extracomunitari);se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la copia del modello di richiesta del permesso, rilasciata dallo Sportello Unico,
e la ricevuta attestante la presentazione della richiesta
del permesso, rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.
►eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici
CONTRATTO DI LAVORO
Art. 6
Le condizioni di lavoro devono essere concordate tra il datore di lavoro ed il lavoratore in una lettera d’assunzione che dovrà indicare:
►la data di inizio del rapporto di lavoro;
►l’eventuale data di cessazione se il contratto è a termine;
►la durata del periodo di prova;
►la residenza del lavoratore, o l'eventuale domicilio;
►la categoria di inquadramento
CONTRATTO DI LAVORO
Art. 6
►la retribuzione pattuita;
►la convivenza o meno con il datore di lavoro;
►le eventuali condizioni del vitto e dell’alloggio;
►gli orari della prestazione di lavoro;
►per i lavoratori conviventi l’eventuale giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva;
►il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali;
►eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro
►eventuale presenza di videocamere.
►la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari.
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE ALL'INPS
Come funziona
La procedura amministrativa consiste nell'inviare all'Inps la comunicazione dell'assunzione, entro le ore 24 del giorno precedente l'assunzione stessa. Con l'attuale normativa (Legge n. 2 del 2009,) il solo referente per il lavoro domestico è l'INPS.
COMUNICAZIONI ALL'INPS
La comunicazione deve essere effettuata tramite SPID con una delle seguenti modalità:
►tramite telefono, al numero 803 164;
►via web, collegandosi al sito dell'INPS nell’area dedicata ai servizi on line;
►tramite associazioni di categoria
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Art. 7
L’assunzione domestica si presuppone sempre a tempo indeterminato; i datori di lavoro possono avvalersi di lavoratrici a tempo determinato solo nei seguenti casi:
►esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
►sostituzione anche parziale dei lavoratori sospesi dal rapporto per motivi familiari, ivi compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Art. 7
►sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia, infortunio, maternità o che fruiscono di diritti istituiti da norme di legge sulla tutela dei minori e portatori di
handicap;
►per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedale, casa di cura, residenza sanitaria assistenziale e casa di riposo.
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Art. 7 - Proroghe
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, ma solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 2 anni.
La proroga è ammessa fino a 4 proroghe, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa l’eventuale proroga, ai 2 anni.
LIVELLI DI ASSUNZIONE – ART.9
LIVELLI DI ASSUNZIONE
Sul portale xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, alla sezione Tate Colf Badanti, è possibile trovare tutte le informazioni sui livelli di assunzione:
xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx
ORARIO DI LAVORO
Art. 14
La durata normale dell’orario di lavoro viene concordata fra le parti con un massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi e 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
Art. 14
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli, B e B super, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
►interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
►interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
►interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
Art. 14
MINIMI RETRIBUTIVI
In vigore dal 1 Gennaio 2022
MINIMI RETRIBUTIVI
In vigore dal 1 Gennaio 2022
MINIMI RETRIBUTIVI
In vigore dal 1 Gennaio 2022
MINIMI RETRIBUTIVI
In vigore dal 1 Gennaio 2022
Art. 10
Sono previsti particolari inquadramenti e specifiche retribuzioni definite in sede contrattuale per quanto riguarda il lavoro notturno:
►Personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali nella fascia oraria 20.00-8.00 (Tabella D),c’è obbligo di corrispondere la prima colazione, la cena e un’idonea sistemazione notturna.
►Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo dell'art.53, l'orario
convenzionale di lavoro è pari a 8 ore giornaliere.
Art. 11
►Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna (senza fini assistenziali) con fascia oraria 21.00 – 8.00 (Tabella E). Il lavoratore deve poter riposare;
se dovessero essere richieste prestazioni diverse queste non sono
lavoro straordinario, ma retribuite in modo diverso secondo le tabelle.
►Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo dell'art.53, l'orario convenzionale di lavoro è pari a 5 ore giornaliere
►Art. 14 . Comma 6 è inoltre considerato lavoro notturno quello
prestato tra le 22.00 e le 6.00, che è compensato, se ordinario con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto
MINIMI RETRIBUTIVI
In vigore dal 1 Gennaio 2022
TABELLA G
Art. 14, comma 9
Viene introdotta la possibilità da parte di un datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (livello CS oDS) di poter assumere una collaboratrice, da inquadrare a livello CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza.Tali prestazioni saranno retribuite con la tabella G del contratto
ASSISTENZA A PIÙ PERSONE
Art. 34
Ai lavoratori inquadrati nel livello C Super e D Super, addetto all'assistenza di più di una persona, è dovuta l'indennità come da tabella I
PERIODO DI PROVA
Art. 12
Il periodo di prova deve intendersi di lavoro effettivo
Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle ore di riposo esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata dello straordinario, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana.
Il riposo settimanale, peri lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
Il riposo domenicale è irrinunciabile.
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata.
STRAORDINARIO
Art. 15
STRAORDINARIO
Art. 15
►E' considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata dall'art.14 (orario di lavoro), salvo che il prolungamento sia stato concordato per il recupero di ore nonlavorate.
►Lavoro nei giorni di riposo settimanale; (art. 13) in caso di prestazioni nelle 12
ore di riposo non domenicale, sempre che non sia goduto in altro giorno della stessa settimana maggiorazione del 40%.
► In caso di prestazioni nella giornata di riposo settimanale domenicale maggiorazione del 60% +diritto all’uguale numero di ore di riposo.
►In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno, daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità.
FERIE
Art. 17
Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiore a sei).
Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. Il periodo di ferie va concordato tra le parti(forma scritta).
Le ferie non possono essere godute durante i periodi di preavviso di
licenziamento, di malattia o infortunio.
In caso di anzianità inferiore all'anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi quanti i mesi di effettivo servizio prestato.
La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio (se il lavoratore soggiorna in luogo diverso).
Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).
Le ferie hanno di regola carattere continuativo.
Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare, in un unico periodo, le ferie di 2 anni.
Per approfondimenti e prenotare un colloquio con i nostri operatori:
02 02 02 (tasti 4 - 1 - 3)
xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx
SEMINARI
SULL'ASSISTENZA FAMILIARE
Prossimo incontro: Martedì 7 Giugno dalle 18.30 alle 20.30 Il contratto di lavoro domestico (parte 2)