OGGETTO
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Progettazione e fornitura con posa in opera di un sistema di video sorveglianza.
OGGETTO
COMMITTENTE/CONTRAENTE | Area Marina protetta di Portofino |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) | Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
DEFINIZIONI |
AMP .................................................................... Area Marina protetta di Portofino, nella sua qualità di contraente Fornitore ............................................................ Il soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto di fornitura Soggetto aggiudicatario................................... Il concorrente che in base ai criteri di aggiudicazione ha presentato la migliore offerta e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario Concorrente/i I soggetti ammessi a partecipare alla gara Impianti .............................................................. Impianto di video sorveglianza, nonchè di una centralina di rilevamento dati meteo marini |
D.L. Direzione lavori |
NS. RIFERIMENTI |
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxx R.U.P. |
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Indirizzo per la fatturazione di Portofino, xxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xx) |
SOMMARIO |
pagina
SEZIONE I – DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO 3
Articolo 1 Oggetto dell'appalto 3
Articolo 2 Importo a base d’asta 3
Articolo 3 Descrizione sommaria degli interventi 3
Articolo 4 Tracciamenti 4
Articolo 5 Funzionalità sommaria degli impianti 4
Articolo 6 Certificazioni 4
Articolo 7 Luogo di consegna 6
Articolo 8 Modalità di ordinazione 6
Articolo 9 Termine di consegna 6
Articolo 10 Documentazione tecnica e piano controllo qualità 6
Articolo 11 Controllo e variazioni/addizioni al progetto 6
Articolo 12 Regolarità della fornitura 6
Articolo 13 Vizi occulti 7
Articolo 14 Adempimenti successivi all’aggiudicazione 7
Articolo 15 Ulteriori oneri a carico del fornitore 7
Articolo 16 Addestramento e formazione del personale 8
Articolo 17 Garanzia e assistenza tecnica sui manufatti 8
Articolo 18 Servizio di manutenzione e reperibilità pezzi di ricambio post garanzia 8
Articolo 19 Corrispettivo 8
Articolo 20 Fatturazione e termine di pagamento 9
Articolo 21 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro 9
Articolo 22 Obblighi in materia di sicurezza 9
Articolo 23 Responsabile della prestazione 9
Articolo 24 Polizze assicurative 10
Articolo 25 Cauzioni 10
25.1 Cauzione definitiva 10
25.2 Cauzione post messa in funzione 10
Articolo 26 Penali 11
Articolo 27 Cessione e subappalto 11
Articolo 28 Risoluzione del contratto 11
Articolo 29 Recesso 12
Articolo 30 Brevetti industriali 12
Articolo 31 Controversie 12
Articolo 32 Spese contrattuali 13
SEZIONE I – DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO
Articolo 1 Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva la fornitura e posa in opera di un impianto di video sorveglianza, nonché di una centralina di rilevamento dati meteo marini.
Articolo 2 Importo a base d’asta
L’importo a base di gara è di € 85.000,00, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi.
Tale importo comprende tutti gli oneri relativi a:
• progettazione esecutiva degli impianti ed opere accessorie;
• fornitura ed installazione nei vari siti delle attrezzature rese funzionanti;
• fornitura dei software per la gestione delle immagini;
• fornitura centralina meteo;
• fornitura e posa in opera delle strutture accessorie;
• acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione della fornitura;
• formazione del personale;
• garanzia;
• collaudo degli impianti.
Articolo 3 Descrizione sommaria degli interventi
Il progetto prevede:
- la realizzazione di un’infrastruttura di rete LAN WIRELESS mediante l’utilizzo di ponti radio;
- la messa in posa di n. 7 (sette) telecamere nelle seguenti zone:
1) zona C di levante da Santa Margherita Ligure (terrazza Capitaneria);
2) baia di Portofino (da Castello Brown – giardino);
3) zona B a levante di San Fruttuoso (telegoniometro);
4) baia di San Fruttuoso (dall’eliporto);
5) zona A corrispondente a Cala dell’oro (dalla torretta);
6) zona B a levante di Punta Chiappa (da base misurata);
7) zona C di ponente (da Castel Dragone);
- la messa in opera di n. 2 (due) telecamere sommerse in corrispondenza:
8) Secca Gonzatti;
9) Cristo Abissi.
- la realizzazione di sale di controllo presso la sede dell’AMP e il centro di sorveglianza della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, per operazioni di video controllo e archiviazione sistematica;
- la realizzazione di una centralina di rilevamento dati meteo marini.
Le stazioni trasmittenti 3 – 5 - 8 per mancanza di energia elettrica devono essere alimentate totalmente con pannelli fotovoltaici o sistemi di mini eolico.
Le posizioni di ogni telecamera saranno, in ogni caso, scelte in modo tale da consentire la vista ottimale delle zone indicate, sia diurna che notturna.
La visione notturna non è richiesta per le telecamere subacquee.
Il RUP darà parere favorevole vincolante sia alla scelta dei siti che delle posizioni delle telecamere.
E’ compito del fornitore verificare i punti ottimali per il miglior risultato ottenibile in corso di esecuzione.
Articolo 4 Tracciamenti
Il fornitore è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutte le operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e con il gradimento del RUP relativamente al risultato ottenuto e secondo le indicazioni che saranno date dal RUP.
E’ cura del fornitore verificare con l’Ente Parco di Portofino la corretta collocazione delle telecamere in riferimento al Piano del Parco, tenendo conto delle indicazioni atte a contenere l’impatto sull’ambiente.
Per ogni sito deve essere predisposta una corretta palificazione per ospitare pannelli ed elementi attivi e passivi dell’impianto, telecamere e ripetitori.
Riscontrandosi opere mal eseguite per errore nei tracciamenti, il fornitore non potrà indicare, a scarico delle proprie responsabilità, le verifiche fatte dal RUP e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la committenza ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le correzioni, qualunque ne sia l’estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
Articolo 5 Funzionalità sommaria degli impianti
Il sistema di video sorveglianza deve permettere a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- il monitoraggio del territorio 24h su 24h;
- la possibilità di visualizzare in tempo reale, gestire e registrare le immagini;
- la ripresa in esecuzione fissa o a richiesta brandeggiabile (solo per le telecamere subaeree);
- la registrazione nei tempi consentiti dalle norme vigenti in tutela della privacy;
- la possibilità di utilizzare alcune delle immagini ricevute come informazione visiva dell’AMP attraverso il sito web, sia quello dell’AMP che altri;
- la possibilità di fornire informazioni meteo marine all’utente web attraverso i dati rilevati dalla centralina e dalla telecamera sub, riportati sul sito web;
- la possibilità di registrare immagini al fine di poter effettuare il monitoraggio delle attività antropiche in AMP;
- la necessità di trasmettere le immagini in wireless.
La centralina di rilevamento dati meteo marini deve misurare la temperatura dell’aria e la pressione Barometrica.
Con l’apparecchiatura della telecamera subacquea deve essere possibile rilevare la temperatura dell’acqua.
Articolo 6 Certificazioni
Tutti i componenti dell’impianto devono essere certificati e garantiti secondo le attuali norme in vigore, nonché conformi alla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro ed
inoltre i materiali utilizzati per la loro costruzione non devono contenere sostanze nocive per la salute così come classificate dalla normativa UE
Detta certificazione deve essere prodotta all’atto del collaudo, in originale o copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Le opere strutturali e/o impiantistiche per la messa in opera dell’impianto devono essere effettuate da soggetti abilitati a seconda della tipologia dei singoli interventi. In particolare, per quanto concerne i lavori impiantistici vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi requisiti di cui al Decreto legislativo n. 81/2008.
La conformità dell’intero impianto deve essere certificata da idoneo professionista con esperienza specifica riconosciuta dallo Stato Italiano.
SEZIONE II –CONDIZIONI CONTRATTUALI
Articolo 7 Luogo di consegna
Il sito interessato alla realizzazione del progetto di video sorveglianza è quello del territorio dell’AMP come meglio individuato nella planimetria generale di progetto allegata al presente capitolato.
Articolo 8 Modalità di ordinazione
La fornitura è ordinata a mezzo di buono d’ordine emesso dal R.U.P. e recapitato a mezzo fax al Fornitore.
Articolo 9 Termine di consegna
Il progetto esecutivo degli impianti deve essere predisposto e consegnato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del buono d’ordine.
L’intera provvista deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del R.U.P. sulla regolarità e rispondenza del richiamato progetto esecutivo.
Articolo 10 Documentazione tecnica e piano controllo qualità
Entro il termine di cui al precedente articolo il fornitore dovrà presentare al R.U.P. il progetto esecutivo composto, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, dalla documentazione tecnica riguardante l’impianto, inclusi fogli tecnici, disegni, piantine e ogni altra informazione preliminare che consenta al committente una verifica del futuro impianto.
Unitamente allo stesso dovrà essere presentato un piano di controllo qualità e avanzamento delle opere relative alla realizzazione dell’impianto .
Il progetto dovrà essere sottoposto al R.U.P. per la procedura di validazione. Il fornitore, a propria cura e spese, è tenuto ad apportare al progetto le modifiche eventualmente ritenute necessarie dal R.U.P.
Il fornitore resta responsabile dell’esecuzione a regola d’arte del progetto e del piano di controllo presentato.
Articolo 11 Controllo e variazioni/addizioni al progetto
La D.L. del committente ha il compito di controllare che la fornitura sia eseguita a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
L’insorgere di anomalie sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione della fornitura deve essere comunicata per iscritto al fornitore il quale ha l’obbligo di attivarsi per la loro eliminazione.
Il fornitore non può apportare variazioni/addizioni al progetto approvato se non disposto dalla D.L. e preventivamente approvate dal committente. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento degli interventi non autorizzati e comporta la rimessa in pristino a carico del fornitore.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario introdurre variazioni o addizioni non previste la D.L. può promuovere la redazione di una perizia suppletiva da presentare al committente.
Il fornitore ha l’obbligo di eseguire tutte la variazioni ritenute opportune dal committente e che la
D.L. gli abbia ordinato purchè non mutino la natura della fornitura.
Articolo 12 Regolarità della fornitura
Entro 7 giorni dalla comunicazione da parte del fornitore dell’avvenuta consegna in funzione deve essere svolto il collaudo dell’intero impianto.
Il R.U.P., o un suo delegato, deve eseguire le verifiche tecniche in contraddittorio con il fornitore, le cui risultanze devono essere riportate su apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Al verbale devono essere allegate:
- la certificazione finale, rilasciata da professionista abilitato, di rispondenza degli impianti ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37;
- copia del manuale operativo;
- il rilievo rispetto al costruito “as built” se nel corso dell’esecuzione della fornitura sono state effettuate variazioni al progetto esecutivo;
- tutte le certificazioni di cui all’Articolo 6.
La verifica deve accertare la rispondenza e conformità alle prescrizioni tecniche minime indicate nel capitolato e nel progetto offerta presentato in sede di gara.
Qualora le caratteristiche degli impianti e opere accessorie consegnati non corrispondessero alle prescrizioni tecniche di cui sopra, il committente si riserva la facoltà di rifiutarli totalmente o in parte. In tal caso il fornitore è obbligato a ritirare quanto rifiutato e sostituirlo con altro idoneo.
Tale fattispecie è considerata ritardata consegna ai fini dell’applicazione delle penali temporali previste dall’Articolo 26.
Tutti i documenti devono essere forniti in due copie cartacee e una su supporto informatico, il tutto in lingua italiana.
Articolo 13 Vizi occulti
Il collaudo della fornitura e/o i verbali di consegna in funzione non esonerano il fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e/o difformità che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni e che venissero accertati entro sei mesi dalla data di consegna.
Il fornitore si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi necessari ad eliminare difetti, imperfezioni e/o difformità entro 10 (dieci) giorni consecutivi e naturali dalla richiesta inviata dalla D.L. a mezzo fax.
Xxx il fornitore non ottemperi a quanto richiesto viene effettuata l’esecuzione in suo danno, salvo l’applicazione delle penali di cui all’Articolo 26.
Articolo 14 Adempimenti successivi all’aggiudicazione
Ad avvenuta assegnazione della fornitura, prima dell’avvio dell’esecuzione della stessa, su convocazione del RUP, verrà tenuta una riunione di coordinamento con il Fornitore, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui si svolgerà la fornitura e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività ivi svolta.
Qualora si dovesse riscontrare l’esistenza di “interferenze” dovrà essere redatto il relativo DUVRI e la valutazione dei costi per la sicurezza a carico del committente.
E’ obbligo del Fornitore di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi formato ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 e di comunicare al RUP i rischi specifici derivanti dalla sua attività, che verranno introdotti nell’ambiente stesso.
Articolo 15 Ulteriori oneri a carico del fornitore
Sono altresì a carico del fornitore tutte le attività inerenti la posa in opera per l’installazione delle singole attrezzature di predisposizione e sistemazione delle aree in cui vengono posizionate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione di linee dorsali di alimentazione per posa sia sospesa che interrata, basamenti per pali di sostegno, pozzetti etc., e quant’altro necessario per fornitura resa “chiavi in mano” a regola d’arte e comprensiva di tutte le eventuali autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie per l’esercizio.
Articolo 16 Addestramento e formazione del personale
Il Fornitore è tenuto a svolgere, nei modi e nei termini previsti dal progetto offerta presentato in sede di gara, il programma di formazione del personale dedicato all’uso degli impianti, nonché riferito a tutto quanto necessario per gli interventi a tutela della riservatezza delle persone quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni al Garante, cartellonistica da posizionare nei vari siti, nonché a quanto riferito alla sicurezza dei dati informatici.
Tale servizio deve essere svolto entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal termine di installazione degli impianti presso i siti indicati nel presente capitolato.
La mancata prestazione di tale servizio, totale o parziale, darà luogo all’applicazione della penale di cui all’Articolo 26.
Articolo 17 Garanzia e assistenza tecnica sui manufatti
Il fornitore deve assicurare sugli impianti e sulle opere accessorie una garanzia totale per il periodo indicato in sede di offerta tecnica e che comunque non potrà essere inferiore a 36 mesi decorrenti dal verbale di collaudo della fornitura, senza alcun costo aggiuntivo per l’AMP.
Il fornitore deve altresì garantire l'assistenza tecnica costante su quanto fornito per tutta la durata della garanzia. L’assistenza, deve effettuarsi in situ e la stessa deve essere comprensiva dell'eventuale fornitura gratuita di tutti i pezzi di ricambio occorrenti al ripristino funzionale della rottura, e deve essere garantita entro 48 ore dalla segnalazione del guasto, salvo cause di comprovate condizioni meteo marine avverse.
La richiesta può essere inoltrata a mezzo fax, o in via telefonica o telematica, ai recapiti che saranno indicati dal fornitore.
L’intervento deve essere risolutivo entro 48 ore dall’intervento salvo inderogabili motivi riconosciuti tali dall’AMP.
Articolo 18 Servizio di manutenzione e reperibilità pezzi di ricambio post garanzia
Il fornitore ha l’obbligo, su richiesta dell’AMP, di proseguire il servizio di manutenzione, secondo le modalità e condizioni economiche offerte in sede di gara, a partire dalla scadenza del periodo di garanzia di cui al precedente articolo e fino alla scadenza del decimo anno decorrente dal verbale di collaudo della fornitura, fermo restando il riconoscimento della rivalutazione ISTAT sulla base dell’indice nazionale di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati maturato nell’intervallo di tempo decorrente dall’anno successivo alla scadenza del periodo di garanzia.
Il fornitore, per tutto il suddetto periodo temporale, deve garantire altresì la disponibilità di parti di ricambio per le merci fabbricate dallo stesso fornitore e/o dai suoi fornitori, brevettate o meno, alle condizioni economiche offerte in sede di gara.
Tutti gli interventi di riparazione e sostituzione di merci e/o parti difettose e/o l’eventuale ripetizione delle prove di accettazione, non devono essere in conflitto con l’interesse del cliente di mantenere operativi gli impianti o parti di essi. Pertanto, in caso di conflitti, l’AMP ha il diritto di rifIutare e rimandare ragionevolmente gli interventi di riparazione o di sostituzione provvedendo diversamente a spese del fornitore.
Il periodo di garanzia su tutte le merci o le parti riparate, sostituite o modificate incomincerà nuovamente a decorrere dalla data di completamento dell’intervento di riparazione, sostituzione o modifica.
Articolo 19 Corrispettivo
Il corrispettivo è determinato dal prezzo complessivo offerto in sede di gara.
Il prezzo, al netto degli oneri fiscali, s’intende comprensivo di ogni onere per fornitura resa in funzione franco destino.
Il Fornitore riconosce che il prezzo è rimunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.
Il prezzo offerto in sede di gara deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 20 Fatturazione e termine di pagamento
La fatturazione deve avvenire successivamente alla redazione del verbale di cui all’Articolo 12 a collaudo positivo controfirmato dal RUP e dal tecnico abilitato.
Per quanto concerne l’eventuale canone annuo per il servizio di manutenzione post garanzia la fatturazione deve essere posticipata e con cadenza semestrale, mentre la fatturazione dei pezzi di ricambio avviene ogni qualvolta si verifica l’evento.
La fattura deve essere indirizzata all’AMP, come indicato in frontespizio, riportare obbligatoriamente il numero e data del buono d’ordine.
Il pagamento avviene di norma entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell’AMP delle fatture.
Articolo 21 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
Il Fornitore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo .
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Articolo 22 Obblighi in materia di sicurezza
Il Fornitore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Fornitore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico sanitarie previste per lo svolgimento di quanto previsto dal presente capitolato.
Articolo 23 Responsabile della prestazione
Il Fornitore deve nominare un responsabile unico della prestazione, a cui il Consorzio di Gestione dell’AMP può fare riferimento per ogni problematica relativa all’esecuzione del contratto. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, il Fornitore deve immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato.
Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d’ufficio. A tal fine il Fornitore deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica, etc. del responsabile.
Articolo 24 Polizze assicurative
Il Fornitore deve presentare al R.U.P., una polizza assicurativa per responsabilità civile, per danni di esecuzione che potrebbero essere causati durante l’esecuzione dell’appalto, fino alla sottoscrizione del verbale di collaudo.
I massimali di detta polizza dovranno essere:
(1) per la responsabilità civile pari a euro 1.000.000,00#;
(2) per i danni di esecuzione pari a euro 100.000,00#;
I risarcimenti possono essere reclamati entro un termine massimo di 6 (sei) mesi successivi al termine della scadenza di cui sopra.
La polizza deve essere presentata al R.U.P. entro 5 giorni dall’ordine dell‘avvenuta aggiudicazione della fornitura, pena la decadenza dall’aggiudicazione.
La polizza deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell’AMP e degli altri soggetti assicurati, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
Articolo 25 Cauzioni
25.1 Cauzione definitiva
Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
La garanzia fideiussoria può essere prestata:
A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’AMP.
La cauzione definitiva è svincolata entro il mese successivo dalla scadenza del periodo indicato all’Articolo 17 e previa presentazione della cauzione di cui al successivo punto.
In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell’AMP. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione.
25.2 Cauzione post messa in funzione
Il fornitore deve presentare una cauzione pari al 15% dell’importo contrattuale della fornitura da prestarsi nei modi indicati al punto precedente, avente ad oggetto le attività relative alla manutenzione e reperibilità pezzi di ricambio post garanzia.
La cauzione cessa dopo un mese dalla scadenza del periodo di cui all’Articolo 18.
Articolo 26 Penali
L’AMP applica le seguenti penalità per:
(1) l'inosservanza del termine di consegna del progetto esecutivo per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo è applicata una penalità dello 0,05% dell’importo complessivo della fornitura;
(2) l'inosservanza del termine di consegna per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, è applicata una penalità dello 0,10% dell’importo complessivo della fornitura;
(3) per prodotti rifiutati in sede di collaudo è applicata una penalità dello 0,10% dell’importo complessivo della fornitura con decorrenza dalla data del giorno previsto per la sostituzione e sino al giorno dell’esito favorevole del collaudo;
(4) per l’inosservanza del termine di cui all’Articolo 17 e all’Articolo 18, è applicata una penalità dello 0,10% dell’importo complessivo della fornitura per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
(5) per l’inosservanza del termine di cui all’Articolo 13, è applicata una penalità dello 0,10% dell’importo complessivo della fornitura per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
(6) per mancato addestramento del personale di cui all’Articolo 16, è applicata una penalità di € 2.000,00.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazioni delle penali sono contestati in forma scritta al Fornitore. L’applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.
L’ammontare delle penali applicate è trattenuto dall’AMP sulla prima fattura emessa dal Fornitore successiva all’evento. In mancanza di queste l’importo delle penali è trattenuto mediante escussione di pari importo sulle cauzioni prestate dal Fornitore, con l’obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’AMP per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dall’AMP stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del Fornitore.
Articolo 27 Cessione e subappalto
Non è ammessa la cessione del contratto. E’ consentito il subappalto nei modi e nei termini prestabiliti dall’art. 118 del Decreto Legislativo 12/04/06 n°163 (codice appalti).
Articolo 28 Risoluzione del contratto
In tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, l’AMP, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica al Fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Fornitore non ottemperi, è facoltà dell’AMP risolvere il contratto.
Oltre quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi di inadempimento:
1. mancata reintegrazione delle cauzioni nei termini previsti dal contratto;
2. cessione e/o subappalto non autorizzato;
3. applicazione di penali in misura superiore al 10 (dieci)% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione dell’AMP in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto comporta l’escussione delle cauzioni, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo della fornitura rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del Fornitore.
Articolo 29 Recesso
L’AMP si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
A. giusta causa;
B. reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
1. sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
2. il Fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
3. sia accertata a carico del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
4. sia accertata la mancanza e/o la perdita del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
5. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
Dalla data del recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’AMP.
In qualsiasi caso di recesso il Fornitore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Articolo 30 Brevetti industriali
Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
In caso che venga promossa nei confronti dell’AMP un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
Articolo 28 Pubblicità
Al fornitore non è consentito di fare riferimento all’ordine o ai rapporti contrattuali con l’AMP senza il preliminare consenso scritto di quest’ultima, né a scopo pubblicitario né per altre tipologie di pubblicazioni come – a titolo non limitativo – articoli, fotografie, film, manifesti pubblicitari.
Articolo 31 Controversie
Per tutto quanto concerne l’esecuzione del contratto, salvo diverse successive comunicazioni, il Fornitore deve fare riferimento all’Ufficio.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Chiavari.
Articolo 32 Spese contrattuali
Sono a carico del fornitore tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente alla sottoscrizione.