CONVENZIONE CON …... PER L’USO DELLA PALESTRA COMUNALE – STAGIONE SPORTIVA 2021-2022.
repertorio n.
CONVENZIONE CON …... PER L’USO DELLA PALESTRA COMUNALE – STAGIONE SPORTIVA 2021-2022.
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ( ) del mese di in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge,
TRA
il COMUNE di AREZZO, con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0 – C.F. n. 00176820512, rappresentato dalla dott.ssa …. in qualità di Direttore dell'Ufficio sport, giovani e Xxxxx Xxxxxxx, competente alla stipula della presente convenzione ai sensi della determinazione organizzativa n. 209/2021. di delega alla direzione dell’ufficio e del provvedimento n. del di approvazione della graduatoria per l'uso degli impianti sportivi;
E
1) Società Sportiva XXXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXX, xxx XXXXXXXXXX, n.XXXXX, CF XXXXXXXXXXX nella persona del Legale Rappresentante XXXXXXXXXXXXXX, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;
PREMESSO
- che il Comune di Arezzo, con Provvedimento x.XXXXXXX xxx XXXXXXX, a seguito della partecipazione all’Avviso Pubblico per la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali/scolastiche e campi di calcio per la stagione sportiva 2021-2022, ha determinato la concessione in uso dell’impianto sportivo denominato XXXXXXXXXXXX in favore della Società Sportiva XXXXXXXXXX ;
- dato atto che ai sensi dell’Art 4 della Legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio Sport, giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo;
TUTTO CIO’PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :
Art. 1) OGGETTO
La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Arezzo e la società sportiva ….., per l'uso dell'impianto comunale ….. per lo svolgimento delle attività sportive di …. (ginnastica, pallavolo...), da parte degli atleti tesserati della società sotto la sorveglianza degli allenatori o del personale appositamente preposto.
Art. 2) DURATA
L’assegnazione decorre dal XXXXXXXXX e fino al XXXXXXX, nei seguenti giorni e orari:
-XXXXXXXXXXXXXXX
Art. 3) ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Gli impianti, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica possono essere utilizzati, previa specifica richiesta e compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di eventuali specifiche manifestazioni, solo per lo svolgimento delle gare di campionato e per allenamenti finalizzati alla partecipazione di gare.
Le richieste di utilizzo finalizzate allo svolgimento di attività straordinarie come partite/manifestazioni/eventi/sessioni speciali di allenamento e relative al periodo 15 ottobre 2021-15 aprile 2022, dovranno avere una durata minima
di 4 ore consecutive. Compatibilmente alla disponibilità residua degli spazi a seguito dell’assegnazione per la stagione sportiva 2021/2022, potranno essere valutate richieste di utilizzo occasionale per eventi o manifestazioni, tramite procedura appositamente predisposta con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento per cui si richiede lo spazio. Gli orari di utilizzo dei campi di calcio e delle palestre comunali/scolastiche sono stabiliti in linea generale rispettivamente dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.30. Per quanto concerne l’utilizzo delle palestre scolastiche l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del “Disciplinare delle modalità d’uso degli spazi sportivi e delle palestre scolastiche”, definirà in via provvisoria la concessione d’uso degli spazi richiesti e ne comunicherà il calendario di utilizzo agli Istituti Comprensivi di riferimento per l’approvazione nei relativi Consigli di Istituto. Se entro il 20 settembre di ogni anno, gli Istituti Scolastici non comunicheranno eventuali opposizioni, gli orari di assegnazione degli spazi assumeranno automaticamente carattere definitivo e verrà comunicata ai richiedenti, la concessione in uso per la stagione sportiva 2021-2022.
Nel caso in cui gli orari richiesti dalle Società venissero ridotti per lo svolgimento delle attività didattiche, nulla potrà essere imputato al Comune di Arezzo.
Art.4) CONDIZIONI DI UTILIZZO
I soggetti che usufruiscono degli impianti sono responsabili del bene loro affidato durante il periodo di utilizzo, nel rispetto delle presenti disposizioni e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico.
L’utilizzatore si impegna al corretto uso dell’impianto sportivo e delle
attrezzature annesse assumendo ogni responsabilità per danni a cose o a persone che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dal
medesimo nelle ore assegnate. Il soggetto utilizzatore si obbliga a risarcire i danni che saranno provocati per qualsiasi motivo durante l'uso dell'impianto; assume ogni responsabilità civile e penale verso persone o cose verificatasi a causa o in dipendenza dell’uso dell'impianto; assume altresì a proprio carico ogni responsabilità derivante da manifestazioni organizzate senza i preventivi permessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi della normativa vigente di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011 e s.m.i.) e del Testo Unico Locali Pubblico Spettacolo (TULPS), la capienza massima degli impianti sportivi è complessivamente fissata in 99 persone, senza distinzione tra atleti, allenatori, pubblico, operatori o persone a qualsiasi titolo, ad eccezione del Palazzetto di San Lorentino la cui capienza è fissata in
200 persone. L’osservanza della capienza massima è rimessa alla totale responsabilità del Soggetto utilizzatore.
Art. 5) TARIFFE PER L'USO E PAGAMENTO
In relazione a quanto disposto dalla Giunta comunale con la delibera GC
n.144 del 25 maggio 2021, per l'uso dell'impianto per il periodo dal 23/8/2021 al 31/12/2021 nessun pagamento sarà dovuto all'amministrazione comunale. Nel periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 saranno applicate le tariffe adottate dalla Giunta Comunale relative all’annualità 2022, con delibera Giunta comunale n. 379 del 15/12/2020.
Se l’utenza utilizzatrice degli spazi orari risulterà composta (in misura maggiore) da atleti di età inferiore o uguale ad anni 16, è possibile
l’ottenimento della decurtazione dell’importo orario del 50% rispetto alla tariffa deliberata; per ottenere la riduzione dovrà essere comunicato l’elenco degli atleti under 16 firmato dal presidente e/o legale rappresentante prima dell’inizio delle attività.
Nel caso in cui i suddetti elenchi non vengano inviati almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, sarà calcolato l’importo dovuto a tariffa intera.
Il pagamento delle somme dovute e richieste dall'ufficio sport dovrà essere effettuato in due quote e non saranno ammesse forme di rateizzazione dell’importo dovuto decise in modo autonomo.
Si precisa che non saranno concessi spazi ulteriori (compreso spazi palestra per gare/manifestazioni anche precedentemente programmate) se non risulteranno interamente pagate le somme dovute per precedenti assegnazioni. In assenza della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, sarà precluso l’accesso all’impianto sportivo.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro le seguenti scadenze:
14/01/2022 (per il periodo di utilizzo dal 1 gennaio 2022 al 15 aprile 2022)
29/04/2022 (per il periodo di utilizzo dal 16 aprile 2022 al 30 giugno 2022) In caso di richieste straordinarie di utilizzo temporaneo degli spazi per eventi/manifestazioni di breve durata, l’importo dovuto dovrà essere corrisposto anticipatamente all’utilizzo, a seguito di emissione della relativa fattura elettronica.
Art.6) PULIZIE
Le pulizie quotidiane degli impianti di cui al presente atto sono totalmente a carico della società sportiva utilizzatrice, che al fine di mantenere un livello di igiene adeguato, dovrà provvedere quotidianamente alla pulizia,
organizzandosi autonomamente e/o rivolgendosi a personale esterno (nel rispetto della normativa vigente).
A tal fine viene individuato quale referente sul corretto utilizzo e garanzia degli adempimenti, il Xxx. XXXXXXXXXXXXXX, recapito telefonicoXXXXXXXXXXXX, email:XXXXXXXX.
L’inadeguata pulizia dell'impianto, segnalata o verificata direttamente per un massimo di tre volte nell'arco di durata della concessione in uso, darà luogo alla revoca immediata della concessione in uso.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la società sportiva contraente si assume l’impegno a svolgere le attività in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 garantendo, sotto la propria responsabilità, il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale/regionale/comunale, dalle linee guida per le attività sportive, dal protocollo della Federazione di appartenenza e dal protocollo operativo dell’Amministrazione Comunale per gli impianti sportivi.
Prima dell’inizio delle attività, la società sportiva contraente si impegna a predisporre e presentare il Piano di sicurezza COVID 19, contenente le modalità di svolgimento delle attività in conformità alle norme generali e/o di settore vigenti, che la Società sportiva dichiara di ben conoscere.
In ogni impianto sarà presente il modello denominato "registro igienizzazioni" in cui ciascuna società sportiva dovrà annotare quotidianamente le operazioni di pulizia e disinfezione effettuate prima/durante/dopo le attività (zone e attrezzature igienizzate/ tipologia di prodotti igienici utilizzati), il registro dovrà essere posizionato in modo visibile anche agli altri fruitori della palestra
e reso disponibile in caso di verifiche.
Nel registro delle igienizzazioni dovranno essere chiaramente indicate le aree e le attrezzature igienizzate oltre che la tipologia di prodotti igienici utilizzati. L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di disposizioni normative che potranno intervenire nel corso della stagione sportiva 2021/2022, di interdire l’accesso agli impianti o limitarne l’uso precludendo l’utilizzo degli ambienti spogliatoi/docce.
Art.7) RESPONSABILITA' SU SOGGETTI MINORI
Le società utilizzatrici che svolgono attività sportive con ragazzi minori dovranno provvedere, pena la revoca immediata dell’assegnazione, alla loro sorveglianza durante la permanenza nell'impianto fino all’uscita, fermo restando che non dovranno rimanere all’interno della palestra minori senza accompagnatore.
ART.8) DEFIBRILLATORI E PRIMO SOCCORSO
I soggetti utilizzatori dovranno provvedere alla formazione del proprio personale, operante nell'impianto, all’uso del DAE (defibrillatore) e dovranno garantire, durante l’attività sportiva, la presenza di almeno un soggetto formato che dovrà rendere disponibile, in caso di controlli, il proprio attestato BLS-D. La società sportiva contraente ha comunicato prima della firma del presente atto i nominativi degli esecutori BLS-D che saranno presenti durante lo svolgimento delle attività sportive.
La società sportiva, mediante il proprio referente, assicura prima dell’inizio delle attività sportive la verifica sulla corretta funzionalità del DAE, compilando l’apposito registro collocato in prossimità del dispositivo. Nel caso in cui venga riscontrata l’assenza del dispositivo o qualsiasi anomalia
nel funzionamento, questa dovrà essere immediatamente comunicata all’Ufficio sport e, vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa fino al ripristino della funzionalità del dispositivo DAE. La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla società sportiva assegnataria. Se, a seguito di verifiche effettuate dall'Ufficio Sport, il soggetto utilizzatore dovesse risultare inosservante al suddetto obbligo, verrà revocata la concessione degli spazi.
Ogni impianto sportivo concesso in uso sarà dotato di apposita cassetta di pronto soccorso verificata nella sua completezza ed integrità ad inizio stagione sportiva, la verifica e l’eventuale reintegro dei dispositivi mancanti in essa contenuti sono a carico della società sportiva contraente. Resta inteso che la società sportiva ha l’obbligo di dotarsi in autonomia di una cassetta di pronto soccorso di proprietà e di renderla disponibile durante lo svolgimento delle attività sportive programmate.
Art. 9) IMPEGNI
Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione. Si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Il soggetto affidatario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli
attrezzi, degli spogliatoi, dei begni ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi. Il soggetto affidatario deve segnalare eventuali danni arrecati alle strutture e/o agli attrezzi dell’impianto al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.
Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose.
In caso di eventi/manifestazioni che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, la società sportiva contraente, che è organizzatore dell’evento, deve presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, deve provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo deve essere effettuato nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature devono svolgersi sotto il controllo del personale del Comune, per valutare eventuali danni.
E’ severamente vietato, pena la revoca dell’assegnazione, l’utilizzo dell’impianto per momenti di ristoro ed è pertanto vietato introdurre all’interno cibo e bevande. E' severamente vietato altresì svolgere attività non compatibili con le caratteristiche dell'impianto; viene esclusa pertanto la possibilità di organizzare manifestazioni sia agonistiche che amatoriali con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge per le capienze determinate.
La società sportiva contraente si impegna a versare al Comune di Arezzo il deposito cauzionale, pari a € 200,00 prima dell’inizio delle attività sportive a garanzia di eventuali danni all’impianto. Se l'impianto ove si è verificato il danno è usato da più concessionari nello stesso giorno, qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito in proporzione alle ore di utilizzo tra tutti i concessionari. In caso di mancato ripristino del danno, provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, fatta salva la rivalsa nei confronti di tutti i concessionari dell'impianto in misura proporzionale alle ore di utilizzo. La società sportiva è tenuta a verificare le condizioni dell'impianto sportivo, al momento di ogni ingresso e a segnalare all'Amministrazione Comunale tramite email eventuali danni e/o anomalie riscontrate.
ART. 10) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' - REVOCA
L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea e la revoca delle concessioni d'uso temporaneo degli impianti sportivi senza preavviso su segnalazione del Servizio competente, per lavori di manutenzione straordinaria, per ragioni tecniche contingenti ovvero per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre la sospensione temporanea delle attività, dandone comunicazione agli utilizzatori con congruo anticipo, per lo svolgimento di particolari manifestazioni patrocinate o in occasione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi.
Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Arezzo al soggetto utilizzatore, se non la restituzione delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.
Alla revoca della concessione in uso degli impianti si provvede con atto motivato del Direttore dell’Ufficio Sport, giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo.
Le cause che danno luogo a revoca, per fatto del soggetto utilizzatore, sono le seguenti:
a) inadeguata pulizia/igienizzazione dell'impianto, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto, per un massimo di tre volte nell'arco di durata della concessione in uso;
b) utilizzo non autorizzato e/o improprio dell’impianto sportivo, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto;
c) mancato versamento degli importi dovuti a seguito del 2° sollecito di pagamento;
d) subconcessione ad altro ente, associazione o società;
e) danni agli impianti non immediatamente riparati;
f) mancata e/o inadeguata vigilanza di soggetti minori;
g) mancata compilazione del registro riguardante la funzionalità del DAE;
h) mancata compilazione del registro riguardante le operazioni di igienizzazione dell’impianto.
Il soggetto utilizzatore che è incorso nella revoca, non potrà presentare istanza per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi comunali nell'anno successivo alla revoca stessa.
Art 11) DISPOSIZIONI FINALI
La società sportiva si impegna a partecipare ad eventuali incontri convocati dall'Amministrazione Comunale e a comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere rispetto allo svolgimento delle attività
sportive e comunque difformi da quanto originariamente concordato.
La società sportiva contraente conferma di conoscere e di accettare le condizioni di concessione in uso degli impianti, adempiendo agli impegni previsti dall’Avviso pubblico e dalla presente convenzione. Lo svolgimento delle attività nell'impianto di cui al presente atto è subordinato alla piena e incondizionata osservanza di quanto previsto da eventuali accordi/convenzioni che l’Istituto Scolastico (in caso di palestra scolastica) vorrà sottoporre quale condizione all’utilizzo.
Art.12) VERIFICA
Il Comune di Arezzo, si riserva ogni competenza per quanto attiene il controllo e la verifica del corretto adempimento delle disposizioni di cui alla presente convenzione.
Art. 13) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GPDR), si informa che il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità esclusivamente connesse alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente atto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del GPDR) presentando istanza al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx;
Titolare del trattamento è il Comune di Arezzo, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 – Arezzo, Tel. 0575/3770 - PEC:
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Il Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Xxxxxx (Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000, Xxxxxx; email: xxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; PEC:
xxx.xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; Centralino: 0575/3770).
Art. 14) REGISTRAZIONE
La presente convenzione è da registrarsi secondo le vigenti disposizioni di legge e le spese consequenziali saranno sostenute esclusivamente dalla società sportiva contraente.
Art.15) FORO COMPETENTE
Il Foro di Arezzo è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.
La presente convenzione si compone di n. X (XXXX) facciate dattiloscritte per intero, e n. X (XXXXX) righe nell’XXXX pagina, senza le firme, fino a qui.
Il Direttore dell'Ufficio sport, giovani e Xxxxx Xxxxxxx
Il Presidente dell’Associazione/Società Sportiva XXXXXXXXX
Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione Int. Fin. Arezzo n° 21879 del 20.11.1991 pari ad € XXX,XX