Prodotto d’investimento assicurativo di tipo Unit Linked (Ramo III) a vita intera a premio unico e a premio ricorrente
Prodotto d’investimento assicurativo di tipo Unit Linked (Xxxx XXX) a vita intera a premio unico e a premio ricorrente
Condizioni di assicurazione Edizione Dicembre 2020 redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Fideuram Vita Insieme
Fideuram Vita è una società del gruppo
INDICE
Sezione prima: Le prestazioni assicurate
Art. 1 Le Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato Pag. 1
Sezione seconda: Le opzioni previste dal contratto
Art. | 3 La conversione in rendita | ” | 5 |
Art. | 4 Il reindirizzamento dei premi ricorrenti futuri | ” | 6 |
Art. | 5 La riallocazione volontaria | ” | 6 |
Art. | 6 Lo switch selettivo | ” | 7 |
Art. | 7 La riallocazione guidata | ” | 7 |
Art. | 8 Il reset della protezione | ” | 9 |
Sezione terza: Gli obblighi derivanti dal contratto | |||
Art. 9 I pagamenti dell’Impresa e la documentazione richiesta | ” | 9 | |
Art. 10 Termini di prescrizione del contratto | ” | 11 | |
Sezione quarta: I premi | |||
Art. 11 Il pagamento dei premi | ” | 11 | |
Art. 12 L’investimento dei premi | ” | 13 | |
Sezione quinta: Gli aspetti contrattuali | |||
Art. 13 La conclusione del contratto e l’entrata in vigore dell’assicurazione | ” | 16 | |
Art. 14 La durata del contratto ed i requisiti soggettivi | ” | 16 | |
Art. 15 La designazione dei Beneficiari | ” | 17 | |
Sezione sesta: La risoluzione e il riscatto del contratto | |||
Art. 16 Il diritto di recesso dal contratto | ” | 18 | |
Art. 17 Il riscatto | ” | 18 | |
Sezione settima: Le operazioni sui Fondi | |||
Art. 18 Il ribilanciamento automatico | ” | 19 | |
Art. 19 La clausola di salvaguardia | ” | 20 | |
Art. 20 La clausola di monitoraggio e di aggiornamento periodico | ” | 21 | |
Art. 21 La commissione di gestione, il costo caso morte, le utilità e gli altri costi | ” | 22 | |
Sezione ottava: Le altre caratteristiche del contratto | |||
Art. 22 I prestiti | ” | 24 | |
Art. 23 La cessione, il pegno ed il vincolo | ” | 24 | |
Art. 24 La non pignorabilità e la non sequestrabilità | ” | 24 | |
Art. 25 La legge applicabile al contratto | ” | 25 | |
Art. 26 Le tasse e le imposte | ” | 25 | |
Art. 27 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente | ” | 25 | |
Art. 28 Area Clienti | ” | 25 | |
Allegato 1 - Calendario di attribuzione/disinvestimento delle quote |
Art. 2 Il Decumulo Finanziario ” 5
Allegato 2 - Regolamenti dei Fondi interni collegabili al contratto Allegato 3 - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto Glossario
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al contratto di assicurazione a vita intera sottoscrivibile nella forma a premio unico o nella forma a premio ricorrente denominato Fideuram Vita Insieme le cui prestazioni sono collegate all’andamento del valore delle quote di uno o più Fondi interni e di uno o più Fondi esterni (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (cosiddetti OICR o Fondi esterni) comprensivi di Exchange Traded Funds (ETF), con possibilità di accedere a soluzioni di investimento che prevedono la protezione individuale di una parte del capitale investito. L’elenco dei Fondi (interni ed esterni) sottoscrivibili è riportato nell’Allegato 3 alle presenti Con- dizioni di assicurazione - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto. I giorni di calcolo del valore uni- tario delle quote dei suddetti Fondi e le modalità di conversione delle valute di denominazione degli OICR sono indi- cate nell’Allegato 1 alle presenti Condizioni di assicurazione.
Il prodotto non offre alcuna garanzia di restituzione dei premi investiti.
Fideuram Vita Insieme, inoltre, consente di attivare una Garanzia Complementare caso morte facoltativa che pre- vede il pagamento di un capitale in aggiunta alla prestazione principale.
SEZIONE PRIMA
LE PRESTAZIONI ASSICURATE
Art. 1 - Le prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
Il prodotto prevede come prestazione principale l’erogazione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato, nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.1 “La prestazione principale: il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato”.
Il prodotto prevede inoltre una prestazione aggiuntiva a fronte dell’attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte, nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.2 “La Prestazione aggiuntiva: la Garanzia Complementare Caso Morte”.
1.1 La Prestazione principale: il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, l’Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un capitale pari al controvalore delle quote dei Fondi (interni e/o esterni) associate al contratto.
Il controvalore delle quote è determinato il decimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data di ricezione da parte dell’Impresa dell’ultimo documento valido per tutti i Beneficiari necessario per procede- re alla liquidazione della prestazione dovuta per il caso di decesso dell’Assicurato. Da tale controvalore verrà trat- tenuto l’eventuale pro-rata del costo caso morte e della commissione di gestione gravanti sui Fondi esterni, matu- rato e non ancora prelevato sul contratto, nonché il costo di negoziazione gravante sugli ETF, indicati al succes- sivo Art. 21.
Il controvalore delle quote così determinato verrà maggiorato di un’aliquota variabile in funzione dell’età dell’Assicu- rato alla data del decesso, secondo quanto descritto nella Tabella 1. Tale maggiorazione, in ogni caso non potrà essere superiore agli importi indicati nella Tabella 2 determinati in funzione del totale dei premi versati sul contratto- destinati alla prestazione principale del contratto e non riscattati (Cumulo Versamenti Netti destinati alla prestazione principale).
L’integrazione a carico dell’Impresa non è prevista in caso di decesso dell’Assicurato nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto per cause diverse dall’infortunio.
Il costo della maggiorazione Caso Morte è indicato al successivo Art. 21.
TABELLA 1
Età dell’Assicurato alla data del decesso (anni) | inferiore a 50 | da 50 a 59 | da 60 a 69 | da 70 a 79 | superiore a 79 |
Maggiorazione (% del controvalore delle quote) | 2,50% | 1,50% | 1,00% | 0,50% | 0,10% |
L’età dell’Assicurato alla data del decesso viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.
TABELLA 2
Cumulo versamenti netti destinati alla prestazione principale (migliaia di euro) | inferiore a 25 | da 25 e inferiore a 50 | da 50 e inferiore a 100 | da 100 e inferiore a 500 | da 500 |
Integrazione massima (migliaia di euro) | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
1.2 La Prestazione aggiuntiva: la Garanzia Complementare Caso Morte
Il Contraente può decidere di attivare, sia alla sottoscrizione che in corso di contratto, la Garanzia Complementare Caso Morte, che prevede l’erogazione di un capitale in aggiunta alla prestazione principale descritta al precedente paragrafo 1.1.
L’attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte è subordinata alle dichiarazioni rese all’Impresa dall’Assi- curato nel Questionario sanitario, professionale e sportivo.
L’Impresa pertanto stabilisce le condizioni di accettazione del rischio relativo alla Garanzia Complementare Caso Morte in relazione allo stato di salute, all’attività professionale e sportiva dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazio- ne del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del codice civile.
A fronte dell’attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte, in caso di decesso dell’Assicurato, l’Impresa si impegna a pagare ai Beneficiari della prestazione principale un ulteriore capitale aggiuntivo.
Il capitale assicurato aggiuntivo per il primo anno è determinato secondo il criterio evidenziato di seguito:
a) se la Garanzia Complementare Caso Morte viene attivata alla sottoscrizione del contratto, il capitale assicurato aggiuntivo per il primo anno è pari a € 10.000 indipendentemente dall’importo versato alla sottoscrizione del con- tratto;
b) se la Garanzia Complementare Caso Morte viene attivata in corso di contratto, il capitale assicurato aggiuntivo per il primo anno è pari:
1) alla differenza tra i premi versati e non riscattati ed il controvalore della polizza alla data di attivazione della garanzia se il contratto è minusvalente (ovvero se il controvalore della polizza risulta minore dei premi versati e non riscattati);
2) al 26% della plusvalenza se il contratto è plusvalente (ovvero se alla data di attivazione della garanzia il con- trovalore della polizza risulta maggiore o uguale ai premi versati e non riscattati).
Il capitale assicurato aggiuntivo così determinato non può in ogni caso essere inferiore a € 10.000 né maggiore di
€ 50.000.
Ad ogni ricorrenza annuale della Garanzia Complementare Caso Morte successiva alla sua attivazione viene ride- terminato il capitale assicurato aggiuntivo per l’anno in corso con gli stessi criteri indicati al precedente punto b) in funzione del controvalore raggiunto dal contratto e del totale dei premi versati e non riscattati a tale data. Per ricor- renza annuale della Garanzia Complementare Caso Morte si intende ogni anniversario a partire dalla decorrenza della Garanzia stessa, come definita al successivo Art. 13.
Di seguito si riportano alcuni esempi di come viene determinato il capitale assicurato aggiuntivo in caso di attivazio- ne della Garanzia Complementare Caso Morte in corso di contratto, per diverse ipotesi di cumulo dei premi netti ver- sati dal Contraente e rendimento della polizza:
Ipotesi 1 - Caso di contratto minusvalente (valori espressi in euro)
Rendimento della polizza: -5%
Cumulo Premi Netti (A) | Controvalore della polizza (B) | Imponibile C= (B-A) | 26% Imponibile D= (26%*C) | Minusvalenza (A-B) | Capitale assicurato aggiuntivo |
20.000 | 19.000 | - | - | 1.000 | 10.000 |
50.000 | 47.500 | - | - | 2.500 | 10.000 |
200.000 | 190.000 | - | - | 10.000 | 10.000 |
1.000.000 | 950.000 | - | - | 50.000 | 50.000 |
Ipotesi 2 - Caso di contratto plusvalente (valori espressi in euro)
Rendimento della polizza: +10%
Cumulo Premi Netti (A) | Controvalore della polizza (B) | Imponibile C= (B-A) | 26% Imponibile D= (26%*C) | Minusvalenza (A-B) | Capitale assicurato aggiuntivo |
20.000 | 22.000 | 2.000 | 520 | - | 10.000 |
50.000 | 55.000 | 5.000 | 1.300 | - | 10.000 |
200.000 | 220.000 | 20.000 | 5.200 | - | 10.000 |
1.000.000 | 1.100.000 | 100.000 | 26.000 | - | 26.000 |
Il Contraente può interrompere la Garanzia Complementare Caso Morte in qualsiasi momento ed a valere:
➢ dalla prima ricorrenza annuale della Garanzia Complementare successiva al pervenimento in Compagnia della richiesta di interruzione della copertura;
➢ dalla seconda ricorrenza annuale in caso di pervenimento in Compagnia della richiesta di interruzione della copertura nei sette giorni precedenti la prima ricorrenza annuale della Garanzia Complementare.
In caso di interruzione della Garanzia Complementare Caso Morte non sarà possibile una successiva riatti- vazione della Garanzia stessa.
In ogni caso la Garanzia Complementare si interrompe:
➢ al termine del periodo assicurativo in cui l’Assicurato compie il 75° anno di età (età assicurativa). Dopo tale perio- do non viene erogata alcuna prestazione per la Garanzia Complementare;
➢ a seguito delle seguenti disposizioni da parte del Contraente: riscatto totale, trasformazione del contratto o con- versione in rendita. In tali casi verrà riconosciuto sull’importo da liquidare, trasferire o convertire in rendita il rateo di premio della Garanzia Complementare per il rischio non occorso.
1.3 Le limitazioni della Garanzia Complementare Caso Morte: esclusioni e periodo di carenza
La Garanzia Complementare Caso Morte copre il rischio di decesso dell’Assicurato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, salvo quanto di seguito specificato.
È escluso dalla Garanzia Complementare Caso Morte il decesso causato da:
a) dolo del Contraente o del Beneficiario;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo,
tumulto popolare o operazioni militari. L’arrivo dell’Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l’insorgenza di detta situazione, comporta, dopo 14 giorni, l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
d) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
e) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificial- mente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
f) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. È tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi.
Per meglio descrivere le modalità con cui operano le esclusioni si rappresenta di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, un caso.
Ipotizziamo che nel corso della durata contrattuale si verifichi il decesso dell’Assicurato a causa di un incidente stradale e che, a seguito degli accertamenti svolti, sia emerso che l’Assicurato non era abilitato alla guida del veicolo che conduceva.
In tal caso l’Impresa non riconoscerà il capitale assicurato aggiuntivo previsto dalla prestazione assicurata per la Garanzia Complementare Caso Morte in quanto il decesso è stato determinato da uno degli eventi esclusi dalla copertura assicurativa.
È previsto un periodo di sospensione della copertura (cosiddetto periodo di carenza) di:
• 6 mesi dalla decorrenza della Garanzia Complementare facoltativa in caso di decesso dell’Assicurato per qual- siasi altra causa diversa da quanto sopra indicato e fatte salve le esclusioni;
• 2 anni dalla decorrenza della Garanzia Complementare facoltativa in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a suicidio;
• 5 anni dalla decorrenza della Garanzia Complementare facoltativa, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Nei casi in cui si applica un periodo di carenza, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a) delle esclusioni, per il quale non è prevista alcuna prestazione, l’Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contra- ente la somma dei versamenti effettuati per la Garanzia Complementare Caso Morte al netto di eventuali imposte.
Il periodo di carenza non opera in caso di decesso dell’Assicurato per:
• una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difte - rite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico ed infortunio avvenuti dopo l’entrata in vigore della Garanzia Complementare Caso Morte.
Per meglio descrivere le modalità con cui opera la carenza si rappresentano di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, due casi.
Esempio 1: l’Impresa non paga la prestazione assicurata per la Garanzia Complementare Caso Morte durante il periodo di carenza
Ipotizziamo che il decesso dell’Assicurato sia dipeso da suicidio avvenuto entro il 1° anno dall’entrata in vigore dell’assicurazione della Garanzia Complementare Caso Morte. In tal caso il capitale assicurato aggiuntivo previ- sto dalla Garanzia Complementare Caso Morte non è riconosciuto e la somma dei versamenti effettuati per la Garanzia Complementare Caso Morte al netto di eventuali imposte viene restituita ai Beneficiari.
Esempio 2: l’Impresa paga la prestazione assicurata per la Garanzia Complementare Caso Morte durante il periodo di carenza
Ipotizziamo che il decesso dell’Assicurato sia stato causato da polmonite sopravvenuta dopo l’entrata in vigore della Garanzia Complementare Caso Morte e si sia verificato durante il periodo di carenza. In tal caso il capitale assicurato aggiuntivo previsto dalla Garanzia Complementare Caso Morte è riconosciuto perché il decesso, nonostante si sia verificato durante il periodo di carenza, è stato causato da una delle malattie per le quali è pre- visto contrattualmente che la carenza non si applichi.
SEZIONE SECONDA
LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO
Art. 2 - Il Decumulo Finanziario
L’opzione di Decumulo Finanziario può essere attivata solo dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico.
In sede di sottoscrizione del contratto, o in qualsiasi momento della vita contrattuale il Contraente può attivare un piano di Decumulo Finanziario per 10 anni che prevede l’erogazione di una prestazione ricorrente (cedola) di importo predefinito attraverso il disinvestimento delle quote associate al contratto.
L’importo della cedola e la periodicità del pagamento sono scelti dal Contraente al momento dell’attivazione del piano di Decumulo Finanziario:
• l’importo della cedola può variare da un minimo dell’1% a un massimo dell’8%, su base annua, della CVN (come definita al successivo Art. 11) presente sul contratto al momento dell’attivazione dell’opzione;
• il pagamento delle cedole può avvenire in rate annuali, semestrali o trimestrali.
Il Decumulo Finanziario sarà attivato in tendenza su tutte le linee d’investimento e su tutti i Fondi (interni ed esterni) associati al contratto in proporzione al controvalore presente sugli stessi alla data di richiesta dell’opzione.
La prima cedola verrà erogata al Contraente alla ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data di ricezione da parte dell’Impresa della richiesta di attivazione dell’opzione di Decumulo Finanziario (cosiddetta ricor- renza cedolare), purché pervenuta con un anticipo di 15 giorni rispetto a tale ricorrenza.
Il pagamento della cedola sulla Linea Protetta comporta il ricalcolo del floor nella suddetta linea.
In caso di versamento di un premio unico aggiuntivo durante il piano di Decumulo Finanziario, il Contraente potrà decidere se far rientrare il suddetto premio nel piano di Decumulo Finanziario, aumentando l’importo della cedola in corso di erogazione in misura pari alla percentuale, prevista dal piano, applicata al premio unico aggiuntivo. La nuova cedola verrà erogata dalla ricorrenza cedolare successiva alla data di valuta del premio aggiuntivo, purché tra la data di valuta del premio e la successiva ricorrenza cedolare di contratto ci siano almeno 15 giorni di preav- viso.
Il calcolo delle quote da disinvestire verrà effettuato utilizzando il valore unitario delle quote del giorno di ricorrenza cedolare (o il giorno di calcolo immediatamente successivo se il suddetto valore non è disponibile). Il disinvestimento delle quote avverrà il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di determinazione delle quote da liquidare; pertanto l’importo effettivamente liquidato potrà discostarsi dall’importo predefinito dal Con- traente per effetto dell’andamento del valore unitario delle quote tra la data di determinazione delle quote da liqui- dare e la data di liquidazione delle stesse, nonché del costo di negoziazione gravante sugli ETF.
Le quote verranno proporzionalmente disinvestite da tutti i Fondi (interni ed esterni) associati al contratto.
Il pagamento delle cedole verrà interrotto nel caso in cui il piano sia scaduto oppure il controvalore delle quote alla ricorrenza cedolare risulti inferiore al totale delle cedole già erogate.
In corso di contratto è possibile:
♦ revocare l’opzione di Decumulo Finanziario;
♦ attivare un nuovo piano di Decumulo Finanziario qualora il precedente risulti revocato x xxxxxxx;
♦ modificare l’importo della cedola nel rispetto della percentuale minima e massima prevista dal contratto;
♦ modificare la frequenza di erogazione della cedola.
La data di efficacia della revoca, nuova attivazione o modifica dell’opzione di Decumulo Finanziario avrà effetto dalla suc- cessiva ricorrenza cedolare, purché la richiesta pervenga all’Impresa con un preavviso di 15 giorni rispetto a tale data.
L’Impresa si riserva in caso di sinistro la facoltà di agire per il recupero delle eventuali cedole pagate dopo il decesso dell’Assicurato non dovute al Contraente.
Art. 3 - La conversione in rendita
L’opzione di conversione in rendita può essere richiesta sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.
Trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente avrà la facoltà di richiedere la conversio- ne in una rendita vitalizia posticipata pagabile finché l’Assicurato è in vita. In alternativa potrà essere richiesta una rendita vitalizia posticipata reversibile a favore di un soggetto reversionario che prevede il pagamento della rendita fino a che l’Assicurato è in vita e, dopo il suo decesso, il pagamento del 50%, o 75%, o 100% della rendita (secondo la percentuale indicata dal Contraente in sede di richiesta di conversione in rendita), da corrispondere finché il sog- getto reversionario sia in vita.
La rendita d’opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, seme- strale, trimestrale o mensile.
La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata per iscritto all’Impresa, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla stessa, a condizione che l’importo annuo della rendita d’opzione non sia inferiore a €
3.000 e purché l’età dell’Assicurato, e dell’eventuale soggetto reversionario, al momento della conversione sia compresa tra 55 e 85 anni (età assicurativa).
La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata di riferimento all’epoca della conversione.
L’importo da convertire, nei limiti sopra descritti, è pari al controvalore delle quote dei Fondi (interni e/o esterni) pre- senti sul contratto, determinato al decimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data di rice- zione da parte dell’Impresa della documentazione completa necessaria per la conversione in rendita. Da tale importo verrà trattenuto l’eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi esterni, nonché il costo di negoziazione degli ETF, come indicato al successivo Art. 21.
Qualora al momento della conversione in rendita sia attiva la Garanzia Complementare Caso Morte, la stessa si estingue e il relativo rateo di premio per il rischio non occorso viene convertito in rendita.
La rendita annua d’opzione si ottiene dividendo l’importo complessivo da convertire, calcolato con i criteri sopra descritti, al netto di ogni onere fiscale, per il coefficiente di conversione in rendita in vigore alla data di effetto della conversione.
Il Contraente, prima di esercitare l’opzione di conversione in rendita, può chiedere all’Impresa tutte le informazioni e le condizioni economiche applicate all’opzione.
L’Impresa si impegna ad inviare i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d’opzione, i rela- tivi costi e le condizioni economiche applicate, mediante l’inoltro della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
La rendita d’opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.
Nel periodo di erogazione della rendita di opzione non è consentito effettuare ulteriori versamenti di premio.
Art. 4 - Il reindirizzamento dei premi ricorrenti futuri
L’operazione di reindirizzamento dei premi ricorrenti può essere richiesta solo dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.
Con tale operazione il Contraente può, una volta per ogni anno solare, modificare i Fondi (interni e/o esterni) dove investire i premi ricorrenti futuri, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla linea di investimento. Le informazioni sulle linee di investimento sono riportate all’Art. 12.
La data di efficacia del reindirizzamento dei premi ricorrenti futuri è quella coincidente con la successiva rata in paga- mento, purché la richiesta pervenga all’Impresa con un preavviso di 15 giorni rispetto a tale data.
Tale modifica non comporta il ribilanciamento delle quote presenti sul contratto.
Art. 5 - La riallocazione volontaria
L’operazione di Riallocazione volontaria può essere richiesta, in corso di contratto, sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.
Con questa operazione il Contraente può modificare l’allocazione del controvalore del contratto, specificando le linee di investimento e i Fondi (interni e/o esterni) dove riallocare il contratto, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla tipologia del contratto e da ciascuna linea di investimento indicati al successivo Art. 12.
Attraverso una operazione di Riallocazione volontaria, pertanto, il Contraente può:
♦ modificare totalmente o parzialmente la distribuzione dell’investimento tra le diverse linee di investimento. Nel caso in cui l’operazione coinvolga la Linea Protetta, il capitale residuo investito nella Linea Protetta non potrà risul- tare inferiore a € 10.000;
♦ accedere a nuove linee di investimento;
♦ modificare i Fondi interni e/o esterni sottostanti ciascuna linea di investimento;
♦ modificare la percentuale di investimento nei Fondi interni nella Linea Mix se selezionata.
In tali casi l’Impresa provvederà a ribilanciare le quote secondo quanto disposto dal Contraente, il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di ricezione da parte dell’Impresa della richiesta di rial- locazione, trattenendo l’eventuale costo dell’operazione e l’eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi esterni, nonché il costo di negoziazione degli ETF, come indicato al successivo Art. 21.
Le prime cinque operazioni di Riallocazione volontaria, conteggiate complessivamente con le operazioni di switch selettivo di cui al successivo Art. 6, effettuate in ogni anno solare sono gratuite; alle successive verrà applicato un costo di € 50.
Per i contratti a premio ricorrente la Riallocazione volontaria comporta la modifica automatica dei Fondi (interni e/o esterni) dove investire le rate di premio ricorrente future (reindirizzamento automatico dei premi ricorrenti futuri).
L’operazione di Riallocazione volontaria comporterà la revoca dell’eventuale opzione di Riallocazione guidata attiva sul contratto di cui al successivo Art. 7.
Il trasferimento di importi da e verso la Linea Protetta comporta il ricalcolo del floor nella suddetta linea.
Art. 6 - Lo switch selettivo
L’operazione di Switch selettivo può essere richiesta, in corso di contratto, sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.
Con questa operazione il Contraente può effettuare trasferimenti totali o parziali tra i Fondi della Linea Mix e tra i Fondi della Linea Multiselection.
Non sono ammesse operazioni di switch selettivo tra i Fondi della Linea Protetta.
In presenza della Linea Mix il Contraente ha la facoltà di effettuare degli switch selettivi, totali o parziali:
♦tra i Fondi interni;
♦tra i Fondi esterni.
In presenza della Linea MultiSelection il Contraente ha la facoltà di effettuare degli switch selettivi, totali o par- ziali:
♦tra i Fondi esterni inclusi nella Selection Partners;
♦tra i Fondi esterni inclusi nella Selection Fideuram;
♦tra i Fondi esterni inclusi nella Selection Partners e i Fondi esterni inclusi nella Selection Fideuram. In tal caso dovrà essere rispettata la percentuale minima di investimento nella Selection Fideuram previsto dalla linea Multi-
selection ed indicato al successivo Art. 12.
Il ribilanciamento delle quote verrà effettuato il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di ricezione da parte dell’Impresa della richiesta di switch, trattenendo l’eventuale costo dell’operazione, nonché il costo di negoziazione degli ETF, come indicato all’art. 21.
Le prime cinque operazioni di switch selettivo, conteggiate complessivamente con le operazioni di Riallocazione volontaria, effettuate in ogni anno solare sono gratuite; alle successive verrà applicato un costo di € 50.
Per i contratti a premio ricorrente la richiesta di switch selettivo non comporta la modifica dell’allocazione delle rate di premio ricorrente future.
L’operazione di switch selettivo comporta la revoca dell’eventuale opzione di Riallocazione guidata attiva sul con- tratto di cui al successivo Art. 7.
Art. 7 - La Riallocazione guidata
Il Contraente, nel caso in cui abbia accettato di ricevere le comunicazioni in vigenza di contratto mediante Rendicontazione On Line sull’Area Riservata Clienti del sito internet dell’Impresa, può richiedere l’attivazione dell’opzione di Riallocazione guidata.
L’attivazione della Riallocazione Guidata può essere richiesta, alla sottoscrizione o in corso di contratto, sia dai Con- traenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.
In sede di attivazione dell’opzione di Riallocazione guidata, il Contraente deve indicare il Portafoglio Consigliato di
proprio interesse tra quelli messi a disposizione dall’Impresa per la linea di investimento associata al contratto. Nel- l’ambito di tale opzione tutti i versamenti effettuati (premio unico, aggiuntivo o ricorrente) vengono ripartiti secondo la composizione del Portafoglio Consigliato prescelto.
I Portafogli Consigliati sono costruiti dall’advisor dell’Impresa, Fideuram Investimenti Sgr, per ogni linea di investi- mento, con l’obiettivo di proporre una composizione dei Fondi, tra quelli collegabili al contratto, che consenta di otte- nere il massimo rendimento compatibile con il contenimento della volatilità entro un livello massimo predefinito. In particolare la composizione di ogni Portafoglio Consigliato in termini di Fondi sottostanti viene elaborata valutando ex-ante la volatilità attesa degli stessi ed in funzione delle previsioni sui mercati dell’advisor.
I Portafogli Consigliati per la Linea Mix sono i seguenti:
• Portafoglio Consigliato Q03: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 6%
• Portafoglio Consigliato Q04: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 9%
• Portafoglio Consigliato Q05: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 12%
• Portafoglio Consigliato Q06: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 15%
• Portafoglio Consigliato Q07: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 18%
• Portafoglio Consigliato Q08: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 22%
• Portafoglio Consigliato Q09: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 26%
• Portafoglio Consigliato Q10: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 30% I Portafogli Consigliati per la Linea MultiSelection sono i seguenti:
• Portafoglio Consigliato U03: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 6%
• Portafoglio Consigliato U04: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 9%
• Portafoglio Consigliato U05: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 12%
• Portafoglio Consigliato U06: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 15%
• Portafoglio Consigliato U07: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 18%
• Portafoglio Consigliato U08: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 22%
• Portafoglio Consigliato U09: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 26%
• Portafoglio Consigliato U10: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 30% I Portafogli Consigliati per la Linea My Blue Protection 80 sono i seguenti:
• Portafoglio Consigliato N05: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 12% della componente di performance della Linea
• Portafoglio Consigliato N06: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 15% della componente di performance della Linea
• Portafoglio Consigliato N07: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 18% della componente di performance della Linea
• Portafoglio Consigliato N08: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 22% della componente di performance della Linea
• Portafoglio Consigliato N09: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 26% della componente di performance della Linea
• Portafoglio Consigliato N10: caratterizzato da una volatilità annua massima ex-ante del 30% della componente di performance della Linea
La composizione di ogni singolo Portafoglio Consigliato è disponibile presso l’intermediario oppure può essere richiesta direttamente all’Impresa. Tale composizione può variare nel tempo, senza un calendario predefinito, in una delle seguenti circostanze:
a) la volatilità ex-ante di un Portafoglio Consigliato sale oltre la soglia massima prevista per lo stesso;
b) i Fondi sottostanti il Portafoglio Consigliato non sono più ritenuti dall’advisor i migliori dal punto di vista del rap- porto rischio/rendimento atteso oppure subiscono qualche variazione strutturale delle proprie caratteristiche;
c) la composizione del Portafoglio Consigliato non è più coerente con le previsioni sui mercati dell’advisor.
Nel caso in cui l’advisor modificasse la composizione di un Portafoglio Consigliato, l’Impresa invierà tempestiva comunicazione al Contraente notificando la composizione del nuovo portafoglio, le motivazioni che hanno addotto alla variazione e proponendo il ribilanciamento del contratto in base alla nuova composizione del portafoglio. Nei cinque giorni lavorativi successivi all’invio della comunicazione il Contraente avrà la possibilità di revocare l’opzione di Riallocazione guidata; in assenza di revoca dell’opzione di Riallocazione guidata, l’Impresa provvederà a ribilan- ciare il contratto secondo la composizione del nuovo portafoglio l’ottavo giorno di calcolo della quota successivo alla data di invio della comunicazione.
Gli eventuali premi ricorrenti versati prima del ribilanciamento del contratto, conseguente alla modifica del Portafo- glio consigliato, seguiranno la composizione del nuovo portafoglio, fatta salva la possibilità del Contraente di eser- citare successivamente un’operazione di switch selettivo.
Il Contraente, in corso di contratto, può revocare la Riallocazione guidata o modificare la disposizione precedente- mente impartita.
In caso di attivazione o modifica dell’opzione di Riallocazione guidata in corso di contratto l’Impresa provvederà immediatamente a ribilanciare il contratto secondo la composizione del Portafoglio Consigliato prescelto, secondo le modalità e le tempistiche indicate al precedente Art. 5 per la Riallocazione volontaria. In fase di movimentazione delle quote verrà calcolato e trattenuto dall’importo da reinvestire l’eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato dai Fondi esterni, nonché il costo di negoziazione degli ETF, come indicato al successivo Art. 21.
La richiesta di investimento di un premio aggiuntivo secondo una ripartizione nei Fondi diversa da quella del Porta- foglio Consigliato prescelto, di switch selettivo, di riscatto parziale per importo, di Riallocazione volontaria che com- porti la modifica dell’allocazione percentuale nei Fondi sottostanti la linea di investimento, e di reindirizzamento dei premi ricorrenti futuri, determinano la revoca dell’opzione di Riallocazione guidata sulla linea di investimento oggetto di movimentazione, a partire dalla data di effetto delle suddette operazioni.
L’opzione di Riallocazione guidata viene automaticamente revocata in caso di revoca della disposizione di Rendicontazione On Line delle comunicazioni in vigenza di contratto.
Art. 8 - Il reset della protezione
Il reset della protezione può essere richiesto, in corso di contratto, solo dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico e con Linea Protetta associata al contratto.
Tramite tale opzione, il Contraente potrà ridefinire il livello del floor della Linea Protetta indicando il nuovo importo che si vuole proteggere a scelta tra:
♦ riduzione all’80% del valore della Linea alla data di esercizio dell’opzione;
♦ riduzione dell’importo del floor fino ad un valore compreso tra il valore del floor alla data di esercizio dell’opzione e l’80% del valore della Linea al momento dell’esercizio dell’opzione.
L’operazione può determinare, per effetto della strategia di protezione, un ribilanciamento tra la componente di per- formance e la componente di protezione della Linea Protetta.
SEZIONE TERZA
GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Art. 9 - I pagamenti dell’Impresa e la documentazione richiesta
Per poter dare corso a tutti i pagamenti previsti dalle presenti Condizioni di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati all’Impresa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
In particolare l’Impresa richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Contraente e dell’Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:
a) per i pagamenti conseguenti all’esercizio del diritto di recesso dal contratto:
◇ richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R. direttamente all’Impresa;
b) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale e all’opzione di Decumulo Finanziario non contestuale
alla sottoscrizione:
◇ richiesta di liquidazione o di attivazione dell’opzione di Decumulo Finanziario, redatta su apposito modulo for- nito dall’Impresa, sottoscritta dal Contraente;
◇ modulo per l’Identificazione e Adeguata Verifica della clientela (ex D.Lgs. 231/2007);
c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato:
◇ richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l’indicazione del proprio domicilio e le modalità di pagamento;
◇certificato di morte dell’Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);
◇se decesso dell’Assicurato è avvenuto nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto oppure se è stata atti- vata sul contratto la Garanzia Complementare Caso Morte:
• certificato medico attestante le cause del decesso dell’Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospe- daliero che ne ha constatato il decesso;
◇se l’Assicurato non ha lasciato testamento:
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l’Assicurato è deceduto senza lasciare
testamento e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di paren- tela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
◇se l’Assicurato ha lasciato testamento:
• copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione del testamento e dichiarazione sostitutiva di atto
notorio autenticata attestante che tale testamento è l’ultimo, valido e non impugnato, e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci (ovvero interdetti/inabilitati/soggetti ad amministrazione di sostegno), decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la responsabilità genitoriale od il tutore/cura-
tore/amministratore di sostegno alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri l’Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
◇ in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l’inter-
dizione, l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
◇fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
◇ modulo per l’Identificazione e Adeguata Verifica del Beneficiario per ciascuno dei Beneficiari (ex D.Lgs. 231/2007);
◇ in caso sia attiva la Garanzia Complementare Caso Morte, qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato con- seguente ad eventi accidentali, verbale dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
d) per i pagamenti conseguenti all’esercizio dell’opzione di conversione in rendita:
◇ indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dall’Impresa, dell’opzione di rendita prescelta, della tipologia di rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa, nonché, in caso di rendita reversibile, del soggetto reversionario;
◇ dichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato (o dell’eventuale soggetto reversionario) da rilasciarsi in forma di autocertificazione, da presentare una volta l’anno in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vita- lizia o reversibile. Quest’ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale
dell’Assicurato (o del soggetto reversionario), in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitali- zia o reversibile, che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato (o del soggetto reversionario) a tale data;
◇fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Beneficiario;
◇ nel caso vi sia un Beneficiario minore e/o incapace (ovvero interdetto/inabilitato/soggetto ad amministrazione di sostegno), decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la responsabilità genitoriale od il tutore/curatore/ammi-
nistratore di sostegno alla riscossione della somma spettante al minore e/o all’incapace, ed esoneri l’Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
◇ in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l’inter-
dizione, l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati.
Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante e i relativi poteri.
L’Impresa si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra pro- cedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso l’Impresa o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta all’Impresa l’esatta individuazione degli aventi diritto o delle circostanze del decesso in presenza di Garanzia Complementare Caso Morte.
Per quanto riguarda l’eventuale documentazione sanitaria relativa alle circostanze del decesso dell’Assicurato necessaria per l’erogazione della Garanzia Complementare Caso Morte:
• l’Impresa e il Beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del contratto e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di “vicinanza alla prova”, per acquisire tale documentazione;
• il Beneficiario raccoglie e presenta direttamente all’Impresa la predetta documentazione. Qualora abbia particolari difficoltà ad acquisirla (per esempio in quanto non faccia parte degli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato), potrà mettersi in contatto con l’Impresa al fine di conferirle specifico mandato affinché, nel nome e nell’interesse del Beneficiario e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, si possa attivare per il suo recu- pero;
• in ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione se già in suo possesso;
• l’Impresa riconoscerà un importo fino a un massimo di € 50 a titolo di indennità forfettaria per il costo di estrazione delle cartelle cliniche e/o certificazioni mediche. Tale importo potrà essere erogato una sola volta indipendente- mente dal numero di contratti sottoscritti dal Cliente e verrà riconosciuto dietro presentazione di idonea documen- tazione comprovante la spesa sostenuta, indicando le coordinate bancarie del soggetto che sostiene la spesa.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 gior- ni dal ricevimento della documentazione completa da parte di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a par- tire dallo stesso, sono dovuti gli interessi legali a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al saggio in vigore.
Art. 10 - Termini di prescrizione del contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel ter- mine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
In caso di mancato invio, entro il suddetto termine, di richieste di liquidazione da parte degli aventi diritto ovvero di ulteriore documentazione necessaria per istruire la pratica di liquidazione, così come in assenza di ogni altro atto valido ad interrompere la prescrizione, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie secondo quanto disposto dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed inte- grazioni.
Art. 11 - Il pagamento dei premi
SEZIONE QUARTA I PREMI
Il contratto può essere sottoscritto nella forma a premio ricorrente oppure nella forma a premio unico.
Contratti a premio ricorrente
Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente definisce il Piano Programmato dei Versamenti (PPV) in base ai seguenti elementi:
♦ durata del piano: minimo 10 anni e massimo 25 anni;
♦frequenza dei versamenti: a scelta tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile;
♦ importo dei versamenti: minimo € 3.000 annui (€ 1.500 se la frequenza dei versamenti è semestrale,
€ 750 se la frequenza è trimestrale, € 250 se la frequenza è mensile).
Il pagamento della prima rata di premio è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l’entrata in vigore dell’assicurazione.
In corso di contratto è possibile revocare, riattivare o modificare il PPV. La data di efficacia della revoca o modifica del PPV coincide:
• con la ricorrenza della rata di premio successiva al pervenimento della richiesta all’impresa se la richiesta pervie- ne almeno 15 giorni prima di tale ricorrenza;
• con la seconda ricorrenza della rata di premio successiva al pervenimento della richiesta all’impresa se la richie- sta perviene con un preavviso inferiore a 15 giorni rispetto alla ricorrenza della rata di premio successiva.
La data di efficacia della riattivazione di un PPV coincide con la data indicata dal Contraente nella disposizione di riattivazione, purché tale data sia non inferiore al 30° giorno successivo alla data di ricevimento della disposizione presso l’Impresa.
È prevista la possibilità di effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a € 1.000:
♦ alla stipula del contratto contestualmente al pagamento della prima rata di premio ricorrente;
♦ in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione del contratto.
Contratti a premio unico
Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione alla stipula del contratto.
L’importo del premio unico è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a € 50.000, né pari o superiore a € 500.000.
È peraltro consentito il versamento di premi unici aggiuntivi in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione del contratto, purché di importo minimo pari a € 1.000.
Il versamento aggiuntivo può essere effettuato secondo due modalità:
• in tendenza: in tal caso l’importo verrà versato su tutti i Fondi (interni ed esterni) associati al contratto in propor- zione al controvalore presente sugli stessi alla data dell’operazione;
• puntuale: in tal caso il Contraente indica i Fondi (interni ed esterni) sui quali versare l’importo nel rispetto dei vin- coli allocativi previsti dalle diverse linee di investimento.
Costi gravanti sui premi
• Contratti a premio unico
Sul premio unico e sui premi aggiuntivi, non sono previsti costi di ingresso (caricamenti).
• Contratti a premio ricorrente
Sui premi ricorrenti e sui premi aggiuntivi gravano i costi di ingresso (caricamenti), che comprendono parte del costo di distribuzione del contratto. I caricamenti che l’Impresa preleva da ciascun premio versato dal Contraente variano in funzione della Classe di Patrimonio Potenziale (CPP) assegnata al contratto e del Cumulo dei Versamenti Netti (CVN) effettuati sul contratto.
La CPP viene attribuita al momento della stipula del contratto, in funzione della previsione di versamento e della tipo- logia del contratto, con le modalità di seguito indicate e non può in alcun caso essere successivamente modificata.
Contratti a premio ricorrente
Classe B: importo complessivo inferiore a € 500.000,00 Classe C: importo complessivo pari o superiore a €500.000,00
Contratti a premio unico
Classe G: indipendetemente dalla previsione di versamento. Tale classe di CPP non comporta l’applicazione di caricamenti sul premi (unico e aggiuntivi).
La CVN viene calcolata ad ogni versamento effettuato dal Contraente ed è pari al totale dei premi complessivamente versati sul contratto e non riscattati.
Nella seguente Tabella 3 sono riportate, per i contratti a premio ricorrente, le percentuali del premio (caricamento) trattenute dall’Impresa su ogni versamento effettuato dal Contraente:
TABELLA 3 – Contratti a premio ricorrente (premi ricorrenti e premi aggiuntivi)
CVN (importi in euro) | CPP B | CPP C |
Da 0,00 a meno di 25.000,00 | 2,50% | 2,00% |
Da 25.000,00 a meno di 50.000,00 | 2,00% | 1,50% |
Da 50.000,00 a meno di 100,000,00 | 1,50% | 1,00% |
Da 100.000,00 in su | 1,00% | 0,60% |
Xxxxxx sui costi gravanti sui premi
In caso di sottoscrizione del contratto nella forma a premi ricorrenti, i caricamenti sopra indicati nella Tabella 3 non vengono applicati ai premi versati se il Contraente è:
➣ dipendente, consigliere o sindaco dell’Impresa o di sua controllata;
➣ dipendente, consigliere o sindaco di FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (in forma abbreviata nel seguito Fideuram S.p.A.), Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e società da queste controllate;
➣ private banker di Fideuram S.p.A. e Sanpaolo Invest SIM S.p.A..
La perdita dei requisiti in corso di contratto comporterà il ripristino delle condizioni standard dei costi; pertanto ai premi versati (ricorrenti ed eventuali aggiuntivi) dopo tale perdita verranno applicati i caricamenti sui premi indicati nella precedente Tabella 3.
Premi per la Garanzia Complementare Caso Morte
In caso di attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte, annualmente e fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato (età assicurativa), una parte del premio versato dal Contraente sulla polizza viene utilizzato al fine della copertura per la suddetta Garanzia.
A tale fine viene disinvestita una parte delle quote attribuite al contratto per iscriverla quale premio per la Garanzia Complementare.
Il premio da corrispondere per la Garanzia Complementare varia di anno in anno e dipende dal valore del capitale assicurato aggiuntivo per l’anno in corso e dall’età dell’Assicurato, nonché dallo stato di salute e dalle attività sportive praticate dall’Assicurato, per l’applicazione dell’eventuale sovrappremio.
Tale premio è ascritto alla Garanzia Complementare Caso Morte utilizzando il valore unitario delle quote del terzo giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del capitale aggiuntivo da assicurare per l’anno in corso (o il giorno di calcolo immediatamente successivo se il suddetto valore non è disponibile). Le quote verranno disinve- stite pro-quota da ogni linea/fondo associato al contratto, tenendo conto del costo di negoziazione gravante sugli eventuali ETF associati al contratto.
I tassi di premio applicati per la determinazione del premio per la Garanzia Complementare Caso Morte tengono implicitamente conto delle spese di gestione nella misura del 6% su base annua.
Art. 12 - L’investimento dei premi
Il Contraente può scegliere di investire ciascun premio (unico o ricorrente in funzione del contratto sottoscritto) e degli eventuali versamenti aggiuntivi nelle linee di investimento tra quelle che l’Impresa mette a disposizione, nel rispetto dei vincoli previsti dalle stesse.
Le soluzioni di investimento sono distinte in Linee di investimento Non Protette (paragrafo 12.1) e una Linea di investimento Protetta (paragrafo 12.2) liberamente combinabili tra loro nel rispetto dei vincoli allocativi previsti da ciascuna linea. Il Contraente, in corso di contratto, potrà modificare la sua scelta tramite operazioni di Riallocazione volontaria.
Nell’ambito di ogni linea di investimento, il Contraente, nel rispetto dei vincoli previsti da ciascuna linea, può libera- mente scegliere i Fondi interni e/o i Fondi esterni dove investire i premi, come indicato al successivo paragrafo 12.3.
L’investimento in ETF prevede dei costi di negoziazione indicati al successivo Art. 21.
12.1 Le Linee di investimento Non Protette (cd Linee Non Protette)
L’accesso alle Linee Non Protette è consentito sia per i contratti a premio unico che per i contratti a premio ricorren- te.
Per i contratti a premio ricorrente, il Contraente può selezionare una soltanto delle Linee Non Protette. Per i contratti a premio unico, il Contraente può selezionare una o entrambe le Linee Non Protette.
Le Linee non Protette sono le seguenti:
♦ Linea Mix: prevede l’investimento dei premi per almeno il 30% in uno o più Fondi interni, scelti libe- ramente dal Contraente tra quelli che l’Impresa mette a disposizione, e per la parte restante nei Fondi esterni, scelti liberamente dal Contraente tra quelli che l’Impresa mette
a disposizione per questa linea di investimento. La percentuale di investimento nei Fondi interni è scelta liberamente dal Contraente e può essere modificata in corso di contratto tramite operazioni di Riallocazione volontaria;
♦ Linea MultiSelection: prevede l’investimento dei premi per almeno il 20% nei Fondi esterni della “Selection Fideuram” (OICR gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A.) e per la parte restante nei Fondi esterni della “Selection Partners” (OICR non gestiti da Società controllate da
Fideuram S.p.A.). I Fondi esterni sono scelti liberamente dal Contraente tra quelli che l’Im- presa mette a disposizione per questa linea di investimento. È anche consentito investire l’intero premio nella sola Selection Fideuram.
12.2 Linea di investimento Protetta (cd Linea Protetta)
L’accesso alla Linea Protetta è consentito esclusivamente ai Contraenti di contratto a premio unico, con un importo minimo di € 10.000.
La Linea Protetta selezionabile dal Contraente è:
♦ Linea My Blue Protection 80: che ha come obiettivo la protezione di una parte del capitale investito nella
linea, mediante il ricorso ad una strategia di protezione di tipo iTIPP (individual
Time Invariant Portfolio Protection), dettagliata al successivo paragrafo 12.2.1. Inoltre l’Impresa ha stipulato un separato contratto con la controparte finanzia- ria Credit Suisse International, al fine di integrare tale strategia di protezione, come illustrato al successivo paragrafo 12.2.1.
La Linea My Blue Protection 80 prevede l’investimento dei premi, per almeno il 20%, nei Fondi esterni, esclusi ETF, della “Selection Fideuram” (OICR gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A.) e per la parte restante nei Fondi esterni, esclusi ETF, della “Selection Partners” (OICR non gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A.). I Fondi esterni sono scelti liberamente dal Contraente tra quelli che l’Impresa mette a disposizione per questa linea di investimento. È previsto anche l’investimento dell’intero premio nella sola Selection Fideuram.
La linea ha l’obiettivo di ottenere nel continuo la protezione dell’80% del capitale investito nella linea stessa. Giornal- mente, con i criteri indicati al successivo paragrafo 12.2.1, viene pertanto determinato un obiettivo di protezione del capitale (cosiddetto floor) che nel tempo, in assenza di movimentazione in uscita dalla linea di investimento, non può mai diminuire. Il floor pertanto rappresenta il valore minimo dell’investimento, obiettivo della strategia di protezione.
12.2.1 Le caratteristiche generali della protezione
Il Contraente scegliendo di investire i premi nella Linea Protetta My Blue Protection 80 intende beneficiare della protezione di una parte del capitale investito.
Il floor è inizialmente pari al’80% dell’importo destinato alla linea di investimento. Tale importo viene aumentato dell’80% dell’eventuale apprezzamento dell’investimento in tale linea. Pertanto il floor giornalmente non potrà mai risultare inferiore all’80% del valore massimo raggiunto dall’investimento effettuato dal Contraente nella linea protetta.
Il floor viene adeguato:
♦ ad ogni versamento aggiuntivo nella linea di investimento, per l’80% del nuovo apporto;
♦ ad ogni operazione di riallocazione volontaria che prevede ulteriori apporti nella linea di investimento, per l’80% del nuovo apporto;
♦ ad ogni movimentazione in uscita dalla linea di investimento per una delle facoltà contrattuali esercitate dal Con- traente previste dalla polizza (riscatto parziale, erogazione di una cedola per Decumulo Finanziario e Riallocazio- ne volontaria), riducendolo secondo criteri di tipo proporzionale in funzione del valore in uscita dalla linea.
L’obiettivo della protezione viene attuato dall’Impresa destinando parte dell’investimento effettuato dal Contraente a due Fondi monetari, appositamente dedicati alla strategia di protezione.
La Linea Protetta My Blue Protection 80 è infatti caratterizzata da due componenti di investimento:
♦ la “componente di performance” rappresentata dai Fondi esterni scelti dal Contraente tra quelli associabili alla linea di investimento;
♦ la “componente di protezione” rappresentata da due Fondi monetari dedicati esclusivamente alla strategia di pro- tezione. Tali Fondi, indicati nel successivo paragrafo 12.3, potrebbero essere sostituiti in corso di contratto al fine di ottimizzare la strategia di protezione stessa oppure nei casi previsti dai successivi Artt. 19 e 20.
In corso di contratto, in funzione dell’andamento del mercato e della tipologia dei Fondi esterni della componente di performance scelti dal Contraente, con l’obiettivo di proteggere l’investimento effettuato dal Contraente fino al valore raggiunto dal floor, l’Impresa, sulla base di uno specifico algoritmo finanziario, potrà effettuare ribilanciamenti gior- nalieri tra la componente di performance e la componente di protezione della Linea Protetta, con la finalità di evitare che il valore del capitale investito nella linea scenda al di sotto del valore floor.
Il ribilanciamento delle due componenti lascerà inalterate le percentuali di allocazione scelte dal Contraente per la componente di performance.
In caso di ribilanciamento dalla componente di performance verso la componente di protezione, verranno equamen- te investiti gli importi oggetto di ribilanciamento nei due Fondi monetari della componente di protezione.
Nel caso di ribilanciamento dalla componente di protezione verso la componente di performance, verranno disinvestiti gli importi dai Fondi monetari della componente di protezione in proporzione al valore di ciascun Fondo monetario.
Inoltre l’Impresa, per la Linea My Blue Protection 80, ha sottoscritto con la controparte Credit Suisse International un contratto specifico che intende consentire all’Impresa di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nella Linea Protetta dovesse risultare inferiore al valore del floor.
Il ruolo della controparte finanziaria dell’Impresa è limitato a quello dell’obbligazione assunta nello specifico contratto stipulato tra le Parti. Il Contraente non ha alcun rapporto con Credit Suisse International (o qua- lunque sua affiliata) e di conseguenza non può vantare alcun diritto di rivalsa nei suoi confronti.
Il contratto stipulato con la controparte finanziaria utilizza come parametro di riferimento gli investimenti comunicati dall’Impresa alla controparte finanziaria stessa.
L’Impresa si impegna nei confronti dei Contraenti ad allineare, su base giornaliera, gli investimenti utilizzati come parametro di riferimento nel contratto stipulato con la controparte finanziaria ai portafogli individuali dei Contraenti, quali risultano dall’applicazione della strategia di protezione iTIPP sopra descritta.
Il contratto stipulato dall’Impresa con la controparte finanziaria ha l’obiettivo di integrare la differenza tra il valore del floor e il controvalore delle quote presenti nella Linea Protetta, nei limiti degli investimenti comunicati dall’Impresa alla rispettiva controparte.
L’importo corrisposto dalla controparte finanziaria all’Impresa, ai sensi dei predetti contratti, sarà da quest’ultima rico- nosciuto al Contraente sotto forma di maggiorazione delle quote dei Fondi monetari della componente di protezione.
Il Contraente assume il rischio di insolvenza della controparte finanziaria e di qualsiasi eventuale inadem- pimento nei confronti dell’Impresa.
Si precisa, inoltre, che né l’Impresa né la controparte finanziaria sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dal contratto con la controparte finanziaria, generato da una mancata valorizzazione dei Fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valore della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei Fondi esterni sottostanti la Linea Protetta.
Il contratto stipulato con la controparte finanziaria potrebbe essere risolto al verificarsi di alcune circostanze ecce- zionali, in tal caso sarà applicata l’Attività di salvaguardia indicata al successivo Art. 19.
La strategia di protezione finanziaria iTIPP e il contratto con la controparte finanziaria non costituiscono una garanzia di rendimento minimo degli importi investititi dal Contraente o una garanzia di restituzione dei premi versati nella Linea Protetta. Non vi è inoltre garanzia che il contratto integri, o integri in pieno, la dif- ferenza tra il valore del floor e il controvalore delle quote presenti nella Linea Protetta.
La Linea Protetta, ed i Fondi in essa compresi, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalla controparte finanziaria Credit Suisse International (o da qualunque sua affiliata). La controparte finanziaria, pertanto, non assu- me alcuna responsabilità in relazione al presente documento e non rende alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire nella Linea Protetta o di selezionare uno specifico Fondo nella Linea Protetta.
Nel caso in cui per effetto della strategia di protezione adottata, più del 95% del controvalore della Linea Protetta My Blue Protection 80 risultasse investito nei Fondi monetari della componente di protezione, l’Impresa provvederà a disinvestire l’intera Linea Protetta e a spostare le relative disponibilità nella Linea Non Protetta MultiSelection. Lo spostamento delle disponibilità avverrà in base al primo valore della quota utile per la riallocazione della linea di inve- stimento. L’investimento avverrà negli stessi Fondi esterni, compresi i Fondi monetari della componente di protezio- ne, associati al contratto. Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente il contratto mediante un’operazione di Riallocazione volontaria come indicato nel precedente Art. 5, fermo restando che sui Fondi mone- tari della componente di protezione il Contraente potrà effettuare soltanto operazioni in uscita (Riallocazione volon- taria, switch selettivo, riscatto).
12.3 Caratteristiche generali dei Fondi di investimento
Le caratteristiche dei Fondi (interni ed esterni) sono riportate nel “Documento contenente le informazioni chiave” (di seguito KID) e nella seguente ulteriore documentazione:
• nei Regolamenti dei Fondi interni riportati nell’Allegato 2 alle presenti Condizioni di assicurazione - Regolamenti dei Fondi interni collegabili al contratto;
• per i Fondi esterni nel Regolamento degli OICR/Statuto delle SICAV disponibili sul sito internet delle rispettive Società emittenti di cui si raccomanda la presa visione per acquisire informazioni di maggior dettaglio sulle scel- te di investimento. Tale documentazione può essere in ogni caso richiesta gratuitamente all’Impresa.
L’elenco dei Fondi (interni ed esterni) sottoscrivibili è riportato nell’Allegato 3 alle presenti Condizioni di assicurazio- ne - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto.
I Fondi interni suddivisi in classi di quote sono sottoscrivibili in funzione del Fondo, in classe di quota “K”, “L” o “C”, come indicato nell’Allegato 2 alle Condizioni di assicurazione.
Il numero massimo dei Fondi esterni associabili a ciascuna linea di investimento in ogni momento della vita contrat- tuale è pari a 30.
Il Contraente deve indicare le linee di investimento e i Fondi (interni e/o esterni) dove investire i premi, nel rispetto dei relativi limiti di importo e di investimento minimo:
♦ Per i contratti a premio unico la scelta avviene:
– alla sottoscrizione del contratto;
– ad ogni versamento aggiuntivo di premio. È possibile scegliere una linea di investimento diversa da quella già associata al contratto nonché fondi di investimento diversi da quelli precedentemente attivi sulla singola linea, o percentuali di investimento diverse, nel rispetto dei vincoli previsti dalla linea stessa;
♦ Per i contratti a premio ricorrente la scelta avviene:
– alla sottoscrizione del contratto. L’eventuale premio unico aggiuntivo contestuale alla sottoscrizione segue la
ripartizione indicata per il premio ricorrente versato;
– ad ogni versamento di premio unico aggiuntivo non contestuale alla sottoscrizione. Non è consentito scegliere una linea di investimento diversa da quella attiva sul contratto; è tuttavia consentito scegliere fondi di investi- mento diversi da quelli attivi sulla linea, o percentuali di investimento diverse, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla linea.
Ai fini dell’investimento resta fermo quanto indicato nel precedente Art. 7 in riferimento all’attivazione del servizio di Riallocazione guidata.
Ogni premio versato, al netto dei caricamenti prelevati (ove previsti), viene convertito in quote dei Fondi selezionati (interni e/o esterni) il primo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data in cui matura la valu- ta del mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione del premio; in caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, viene presa a riferimento l’ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.
I giorni di calcolo del valore unitario delle quote sono indicati nell’Allegato 1 alle Condizioni di assicurazione.
Il Contraente ha inoltre la possibilità di investire i premi versati in Fondi (interni e/o esterni) e Linee di investimento che l’Impresa istituirà successivamente alla sottoscrizione del contratto e per i quali l’Impresa si impegna a dare pre- ventivamente apposita informativa.
SEZIONE QUINTA
GLI ASPETTI CONTRATTUALI
Art. 13 - La conclusione del contratto e l’entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui l’Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio indicato nella proposta di assicurazione.
Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l’ultima data di valu- ta dei mezzi di pagamento utilizzati.
L’entrata in vigore dell’assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.
La decorrenza della Garanzia Complementare Caso Morte è posta:
➢ in caso di attivazione alla sottoscrizione del contratto, alle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla decorrenza della polizza;
➢ in caso di attivazione in corso di contratto, alle ore 24:00 del giorno successivo alla ricezione della richiesta da parte dell’Impresa e comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
Art. 14 - La durata del contratto e i requisiti soggettivi
La durata del contratto è a vita intera, ciò significa che il contratto non ha una scadenza prestabilita e dura finché l’Assicurato è in vita.
Il contratto può essere sottoscritto esclusivamente da Contraenti aventi domicilio in Italia e non aventi la residenza negli Stati Uniti.
L’età dell’Assicurato alla data di conclusione del contratto non potrà risultare superiore a 85 anni.
Per i contratti a premi ricorrenti, l’età dell’Assicurato al termine del Piano Programmato dei Versamenti (PPV come definito al precedente Art. 11) non potrà risultare superiore a 85 anni.
In caso di attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte, sia alla sottoscrizione che in corso di contratto,
l’età dell’Assicurato alla data di attivazione della Garanzia non potrà risultare superiore a 70 anni.
In ogni caso, l’età dell’Assicurato viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e conside- rando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.
L’attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte può avvenire:
- alla sottoscrizione del contratto a premio unico;
- alla sottoscrizione del contratto a premio ricorrente a condizione che l’importo ottenuto sommando la prima rata di premio ricorrente e l’eventuale premio aggiuntivo contestuale alla sottoscrizione sia almeno pari a € 20.000;
- in xxxxx xx xxxxxxxxx (xxx per i contratti a premio unico sia per i contratti a premio ricorrente) a condizione che il controvalore delle quote presenti sul contratto sia almeno pari a € 20.000.
Art. 15 - La designazione dei Beneficiari
Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ere- ditario.
In caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente, l’Impresa ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.
Il Beneficiario delle cedole erogate a fronte dell’opzione di Decumulo Finanziario indicata all’Art. 2 è il Contraente.
Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate al precedente Art. 1. I Beneficiari del capitale assicurato aggiuntivo previsto dalla Garanzia Complementare Caso Morte coincidono con quelli della prestazione principale del contratto.
La designazione dei Beneficiari è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:
♦ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio. Pertanto, in tali casi, il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo
e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari divenuti irrevocabili;
♦ da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
♦dopo che, verificatosi l’evento previsto dalla polizza (decesso dell’Assicurato), i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio da parte del Contraente devono essere comunicate per iscritto all’Impresa o disposte per testamento; pena l’inefficacia della designazione, la comu- nicazione del Contraente inviata all’Impresa deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto ai fini dell’attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del “terzo”.
Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Impresa, sempreché l’Assicurato sia ancora in vita alle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione, corredata di tutti gli elementi utili per la corretta iden- tificazione dei nuovi beneficiari.
Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati e i contatti di un Referente terzo, diverso da uno dei Beneficiari, che l’Impresa potrà contattare in caso di decesso dell’Assicurato per il pagamento della pre- stazione assicurata a favore dei Beneficiari, quando non risulti possibile contattare i Beneficiari. È ammesso un solo Referente terzo per contratto.
Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando l’Im- presa da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:
• conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare l’Impresa al fine di contattare i Beneficiari;
• informare tempestivamente per iscritto l’Impresa nel caso di revoca dell’incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all’incarico o, comunque, non fosse più in grado, in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x’xxxxxxxx;
• informare tempestivamente per iscritto l’Impresa dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.
La designazione del Referente terzo è revocabile e modificabile dal Contraente in qualsiasi momento della vita con- trattuale.
Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti i relativi dati e contatti. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà ritenuta valida e l’even- tuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per l’Im- presa di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.
Le eventuali modifiche e/o revoche del Referente Terzo avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Impresa, sempreché a tale data l’Assicurato sia in vita.
Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest’ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall’incarico per incompatibilità, senza la necessità per l’Impresa di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.
SEZIONE SESTA
LA RISOLUZIONE E IL RISCATTO DEL CONTRATTO
Art. 16 - Il diritto di recesso dal contratto
Il Contraente, ai sensi dell’art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), può recedere dal con- tratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. Il recesso deve essere comunicato all’Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contrat- to. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorren- za dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata l’Impresa rimborserà al Contraente il totale dei premi versati ret- tificato, in più o in meno, per la differenza tra il controvalore delle quote presenti sul contratto ed i premi investiti nei Fondi interni e/o esterni, al netto dell’eventuale costo di negoziazione degli ETF, trattenendo le spese sostenute per l’emissione del contratto, pari a € 50 e il pro-quota del costo caso morte per il rischio occorso.
Le quote sono disinvestite il quarto giorno di calcolo del valore unitario delle stesse, successivo al giorno di ricevi- mento della richiesta di recesso da parte dell’Impresa.
Art. 17 - Il riscatto
Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e l’Assicurato sia in vita.
La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere effettuata inviando all’Impresa, direttamente o tramite il proprio private banker, l’apposito modulo predisposto dalla stessa.
La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui l’Impresa ha ricevuto la relativa documentazione indicata al precedente Art. 9.
A) Riscatto totale
Il riscatto totale comporta l’estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.
L’importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari alla somma dei controvalori delle quote dei Fondi (interni e/o ester- ni) associate al contratto, al netto dell’eventuale pro-quota della commissione di gestione e del costo caso morte, gra- vanti sui Fondi esterni, maturato e non ancora prelevato sul contratto, nonché del costo di negoziazione degli ETF.
Il disinvestimento delle quote avviene il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle stesse successivo a quello di ricezione da parte dell’Impresa della documentazione completa necessaria per la liquidazione.
Qualora al momento del riscatto totale sia attiva sul contratto la Garanzia Complementare Caso Morte, la stessa si estingue e il relativo rateo di premio per il rischio non occorso viene liquidato al Contraente.
B) Riscatto parziale
Il riscatto parziale non comporta l’estinzione del contratto.
Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del controvalore delle quote associate al contratto nel rispet- to dei seguenti vincoli:
♦sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto;
♦ importo richiesto: minimo € 1.000;
♦valore residuo sul contratto: non inferiore a € 2.500;
♦valore residuo investito nella Linea Protetta: non inferiore a € 10.000;
♦ nel caso siano state erogate cedole dell’opzione di Decumulo Finanziario, valore residuo sul contratto: non infe- riore al totale delle cedole erogate.
L’operazione di riscatto parziale può essere richiesta secondo due modalità:
♦ in tendenza: in tal caso l’importo richiesto verrà disinvestito da tutti i Fondi (interni ed esterni) associati al contratto in proporzione al controvalore presente sugli stessi alla data di richiesta del riscatto. Il riscatto parziale in tendenza è obbligatorio per la Linea Protetta;
♦ per importo: in tal caso il Contraente indica i Fondi (interni ed esterni) dai quali disinvestire l’importo richiesto. Per la Linea Mix l’importo complessivamente liquidato dai Fondi interni dovrà essere tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale tra Fondi interni e Fondi esterni scelta dal Contraente per tale linea. Per la Linea Multi-
Selection, nel caso in cui l’operazione di riscatto parziale coinvolga uno o più Fondi esterni appartenenti alla Selection Fideuram, il valore residuo nella Selection Fideuram dovrà risultare non inferiore al 20% del valore com- plessivo residuo su tale linea.
L’operazione di riscatto parziale può comportare la chiusura totale di una linea di investimento e determina il ricalcolo del floor per la Linea Protetta.
L’importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità del riscatto totale, in riferimento alla parte del premio oggetto di riscatto.
In sede di riscatto parziale verrà trattenuto l’eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturati fino alla data del riscatto in proporzione al controvalore oggetto di liquidazione.
Tale pro-rata verrà trattenuto dai rispettivi Fondi, se capienti, o dal Fondo esterno con controvalore più alto, nella stessa linea di investimento oggetto di movimentazione, in caso di incapienza.
In caso di riscatto parziale, la Garanzia Complementare Caso Morte, qualora attiva sul contratto, resta in vigore per il suo intero capitale.
SEZIONE SETTIMA
LE OPERAZIONI SUI FONDI
Art. 18 - Il ribilanciamento automatico
Nel caso in cui il Contraente scelga la Linea Mix con una percentuale di investimento del premio nei Fondi interni inferiore a 100%, con frequenza semestrale (maggio e novembre) è prevista un’attività di ribilanciamento automatico tra quanto complessivamente investito nei Fondi interni e quanto complessivamente investito nei Fondi esterni, al fine di ripristinare la ripartizione percentuale tra Fondi interni e Fondi esterni scelta dal Contraente.
Il ribilanciamento verrà effettuato solo nel caso in cui la differenza tra la percentuale di investimento nei Fondi interni scelta dal Contraente e la percentuale allocativa nei Fondi interni stessi, valutata prendendo in considerazione il con- trovalore delle quote dell’ultimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese di aprile e ottobre, sia supe- riore al 5% (sia in aumento che in diminuzione).
Il ribilanciamento comporta lo switch tra Fondi interni e Fondi esterni il quarto giorno del mese di maggio e di novem- bre in cui viene calcolato il valore unitario delle quote, mantenendo inalterata la ripartizione percentuale tra i Fondi interni e i Fondi esterni presenti nella linea prima dell’operazione di ribilanciamento.
Nel caso in cui il Contraente scelga la Linea MultiSelection, con frequenza semestrale (maggio e novembre) è pre- vista un’attività di ribilanciamento automatico tra le due componenti Selection Fideuram e Selection Partners al fine di riportare il peso della Selection Fideuram al valore minimo previsto dalla linea.
Il ribilanciamento verrà effettuato solo nel caso in cui il peso percentuale della Selection Fideuram dovesse scende- re sotto il 16%, prendendo in considerazione il controvalore delle quote dell’ultimo giorno di calcolo del valore uni- tario delle quote del mese di aprile e ottobre.
Il ribilanciamento comporterà lo switch tra i Fondi esterni il quarto giorno del mese di maggio e di novembre in cui viene calcolato il valore unitario delle quote, mantenendo inalterata la ripartizione percentuale tra i Fondi esterni pre- senti nella Selection Fideuram e nella Selection Partners presente nella linea prima dell’operazione di ribilancia- mento.
Qualora l’operazione di Ribilanciamento automatico comportasse l’investimento o il disinvestimento di quote di ETF verrà trattenuto il relativo costo di negoziazione indicato al successivo Art. 21.
Nel caso in cui il Contraente scelga la Linea My Blue Protection 80, con frequenza semestrale (maggio e novem- bre) è prevista un’attività di ribilanciamento automatico tra le due componenti Selection Fideuram e Selection Par- tners della componente di performance al fine di riportare il peso della Selection Fideuram al valore minimo previsto dalla linea.
Il ribilanciamento verrà effettuato solo nel caso in cui il peso percentuale della Selection Fideuram dovesse scende- re sotto il 16%, prendendo in considerazione il controvalore delle quote dell’ultimo giorno di calcolo del valore uni- tario delle quote del mese di aprile e ottobre.
Il ribilanciamento tra i Fondi esterni avviene il quarto giorno del mese di maggio e di novembre in cui viene calcolato il valore unitario delle quote, mantenendo inalterata la ripartizione percentuale tra i Fondi esterni presenti nella Selection Fideuram e nella Selection Partners presente nella componente di performance della linea di investimento prima dell’operazione di ribilanciamento.
L’operazione di Ribilanciamento automatico potrebbe comportare anche una contestuale operazione di ribilancia- mento tra la componente di performance e la componente di protezione della linea di investimento, per effetto della strategia di protezione prevista dalla suddetta linea.
Il Ribilanciamento automatico non verrà eseguito sui contratti con opzione di Riallocazione guidata attiva di cui al precedente Art. 7.
Art. 19 - La clausola di salvaguardia
Nel corso della durata contrattuale l’Impresa, indipendentemente dai Fondi esterni scelti dal Contraente nelle diverse soluzioni di investimento, opera una Attività di salvaguardia del contratto finalizzata a tutelare il Contraente a fronte di eventi esogeni riguardanti i Fondi esterni.
Tale attività è effettuata dall’Impresa, senza una temporalità predefinita, al verificarsi dei seguenti casi:
♦sospensione di un Fondo esterno alla negoziazione;
♦ operazioni di fusione o liquidazione di un Fondo esterno;
♦variazione della politica d’investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti su un Fondo esterno o di altre variazioni, tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dello stesso.
In questi casi l’Impresa procederà, tramite operazione di switch automatico, alla sostituzione del Fondo esterno inte- ressato con altro (Fondo esterno di destinazione) tra quelli offerti dall’Impresa, effettuando la scelta in base alla spe- cifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del Fondo esterno di destinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del Fondo esterno da sostituire. Il Fondo esterno identificato dall’Impresa come sostituto dipende dalla linea di investimento.
Qualora non sia possibile identificare per una linea di investimento tale Fondo esterno di destinazione tra quelli offer- ti dall’Impresa, le disponibilità verranno trasferite sul Fondo monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti dal- l’Impresa per quella linea di investimento.
Le operazioni di switch automatico relative all’Attività di salvaguardia del contratto sono effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 6 per gli switch selettivi; qualora la sostituzione del Fondo esterno avvenisse in fase di investimento di un premio, quest’ultimo verrà investito direttamente nel Fondo esterno di destinazione.
L’Impresa provvederà ad informare il Contraente inviando una lettera contenente tutte le informazioni inerenti all’operazione di switch automatico o investimento premio, con evidenza della motivazione della sostituzione del Fondo esterno. Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo esterno tra quelli offerti dall’Impresa con le modalità indicate al precedente Art. 6.
In riferimento alla Linea Protetta, l’Impresa si riserva la facoltà di chiudere l’offerta della Linea Protetta nel caso in cui venga meno il contratto stipulato con la controparte finanziaria.
In tal caso, l’Impresa provvederà a trasferire le disponibilità maturate nella Linea Protetta in un’altra Linea Protetta avente analoghe caratteristiche e livello di protezione. Tale operazione di trasferimento comporterà il ricalcolo del capitale protetto (floor) in funzione del valore di ingresso nella nuova Linea Protetta.
Qualora non sia possibile identificare tale Linea Protetta di destinazione, il trasferimento verrà effettuato verso la Linea MultiSelection ed in particolare l’investimento avverrà negli stessi Fondi esterni, compresi i Fondi monetari della componente di protezione, associati al contratto.
Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in altra Linea di investimento/Fondo esterno tra quelli offerti dall’Impresa con le modalità indicate al precedente Art. 6, fermo restan-
do che sui Fondi monetari della componente di protezione il Contraente potrà effettuare soltanto operazioni in uscita (Riallocazione volontaria, switch selettivo, riscatto).
Art. 20 - La clausola di monitoraggio e di aggiornamento periodico
L’Attività di monitoraggio è finalizzata a garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei Fondi esterni selezionati dal Contraente in ciascuna linea di investimento.
Tale attività sarà svolta dall’Impresa almeno due volte l’anno, salvo frequenza più ravvicinata in relazione alle valu- tazioni del contesto finanziario effettuate dall’Impresa, e può comportare, nell’interesse del Contraente, la sostituzio- ne dei Fondi esterni che non risultano rispettare determinati standard qualitativi e/o quantitativi sulla base di un determinato modello valutativo adottato dall’Impresa.
In base ai risultati finanziari e a un’attenta analisi qualitativa e/o quantitativa dei Fondi esterni e del mercato, l’Im- presa potrà pertanto eseguire operazioni di switch automatico tra Fondi esterni che hanno le stesse caratteristiche.
L’analisi quantitativa è mirata a verificare l’adeguatezza delle performance in rapporto ai rischi sopportati e ad altre variabili di mercato.
L’analisi qualitativa consta in una valutazione complessiva dei Fondi esterni comprendente, tra gli altri elementi, la solidità del gestore, la qualità della strategia, la capacità della strategia di generare rendimenti positivi nel contesto di mercato analizzato.
Le operazioni di switch automatico, qualora valutate opportune da parte dell’Impresa, verranno effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 6 per gli switch selettivi; qualora la sostituzione del Fondo esterno avve- nisse in fase di investimento di un premio, quest’ultimo verrà investito direttamente nel Fondo esterno di destina- zione.
L’Impresa provvederà ad informare il Contraente, inviando una lettera contenente tutte le informazioni inerenti l’ope- razione di switch automatico effettuata. Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in un altro Fondo esterno tra quelli offerti dall’Impresa con le modalità indicate al precedente Art. 6.
Nel caso di investimento nella Linea Protetta, è prevista una ulteriore Attività di monitoraggio specificatamente fina- lizzata a verificare, anche in accordo con la controparte finanziaria dell’Impresa della Linea Protetta, il requisito di eleggibilità di un Fondo esterno nell’ambito della Linea Protetta.
Tale Attività di monitoraggio nella Linea Protetta può implicare:
♦ la sospensione temporanea di un Fondo esterno ai nuovi apporti qualora la perdita dei requisiti sia legata alle masse in gestione di tale Fondo esterno nell’ambito della Linea Protetta;
♦ la sua eliminazione e lo switch massivo dei controvalori investiti verso il Fondo esterno identificato come sostituto qualora la perdita dei requisiti sia legata ad altre motivazioni. L’identificazione del Fondo esterno di destinazione avverrà con le stesse modalità precedentemente indicate.
La suddetta Attività di monitoraggio nella Linea Protetta può riguardare anche i Fondi monetari sottostanti la com- ponente di protezione della strategia di protezione; pertanto anche tali Fondi monetari potranno essere temporanea- mente sospesi a nuovi apporti oppure sostituiti da altri Fondi monetari aventi caratteristiche analoghe.
L’Impresa provvederà ad informare il Contraente, inviando una lettera contenente tutte le informazioni inerenti l’At- tività di monitoraggio nella Linea Protetta e l’eventuale operazione di switch automatico effettuata. Resta salva, fatta eccezione per i Fondi monetari sottostanti la componente di protezione della Linea Protetta, la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in un altro Fondo esterno tra quelli offerti dall’Impresa con le modalità indicate al precedente Art. 6.
Inoltre, l’Impresa, allo scopo di mantenere un’offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad effettuare, almeno due volte l’anno, una Attività di aggiornamento periodico che può comportare l’inserimento, l’eliminazione o la sostituzione, tramite operazione di switch automatico, di uno o più Fondi esterni tra quelli proposti per ciascuna soluzione di investimento.
Tali Fondi esterni rientreranno tra le seguenti tipologie:
a) Fondi comuni di investimento aperti e SICAV c.d. armonizzati e cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CEE e 2001/108/CEE;
b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’Intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria.
Pertanto l’Impresa potrà nel corso della vita del contratto sospendere i Fondi esterni originariamente scelti dal Con- traente e offrirne di nuovi.
In tal caso l’Impresa provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente avvisando che, trascorsi 30 giorni dalla data in cui risulta informato della sospensione del Fondo esterno, l’Impresa procederà ad effettuare uno switch automatico dal Fondo esterno chiuso verso un altro Fondo esterno di destinazione per ciascuna linea di investimento che presenta caratteristiche, politica di gestione e profilo di rischio analoghi a quanto scelto inizial- mente dal Contraente.
Qualora non sia possibile identificare tra quelli offerti dall’Impresa tale Fondo esterno di destinazione, le disponibilità verranno trasferite sul Fondo monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti dall’Impresa.
Le operazioni di switch automatico verranno effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 6 per gli switch selettivi.
Art. 21 - La commissione di gestione, il costo caso morte, le utilità e gli altri costi
Sul contratto grava una commissione di gestione che varia in funzione delle linee di investimento:
♦ Linee Non Protette: commissione di gestione pari al 2% su base annua per la parte investita nei Fondi esterni e nei Fondi interni in classe di quota “K”. I Fondi interni in classe di quota “L” prevedono una commissione di gestio-
ne dell’1,80% su base annua, mentre quelli in classe di quota “C”, una commissione di gestione dell’1,50% su base annua. Alcuni Fondi interni, sottoscrivibili nelle Linee Non Protette, possono prevedere una commissione di gestione più bassa per un periodo limitato di tempo, coerentemente con l’obiettivo e la politica di investimento del Fondo stesso, come riportato nel relativo Regolamento;
♦ Linea Protetta “My Blu Protection 80”: commissione di gestione pari al 2,60% su base annua.
Tale commissione è prelevata:
♦ dai Fondi interni per l’attività di asset allocation dei Fondi e per l’amministrazione dei contratti (incluso il costo di distribuzione del contratto): la commissione è calcolata giornalmente sul patrimonio in gestione e prelevata trime-
stralmente (trimestri solari);
♦tramite disinvestimento quote per la parte investita nei Fondi esterni a fronte dell’Attività di salvaguardia e di moni- toraggio di cui ai precedenti Artt. 19 e 20, per la gestione della protezione sulla Linea Protetta e per l’amministra-
zione dei contratti (incluso il costo di distribuzione del contratto): la commissione è calcolata alla fine di ogni tri- mestre solare in funzione del periodo di permanenza delle quote in ogni Fondo esterno nel periodo di riferimento in ciascuna linea di investimento. Il disinvestimento delle quote avverrà il secondo giorno di calcolo del valore uni- tario delle quote del mese successivo al trimestre di riferimento.
In caso di decesso dell’Assicurato, riscatto totale del contratto, conversione in rendita vitalizia, verrà trattenuto dal- l’importo da liquidare/trasferire l’eventuale pro-rata della commissione di gestione maturato sui Fondi esterni e non ancora prelevato.
Nel caso in cui nel corso del trimestre solare di riferimento avvenga una movimentazione di quote per:
♦ Riallocazione volontaria che comporti movimentazione in uscita da una linea di investimento oppure un aumento della percentuale dei Fondi interni nella Linea Mix;
♦ Ribilanciamento automatico semestrale della Linea Mix che comporti il ribilanciamento dai Fondi esterni verso i Fondi interni;
♦ riscatto parziale;
♦ attivazione o modifica dell’opzione di Riallocazione guidata sulla Linea Mix che comporti un aumento della per- centuale di investimento nei Fondi interni;
♦variazione di un portafoglio modello della Riallocazione guidata sulla Linea Mix da parte dell’advisor dell’Impresa che comporti un aumento della percentuale di investimento nei Fondi interni;
dai Fondi esterni verrà trattenuto il pro-rata della commissione di gestione maturato fino alla data di movimentazione delle quote in proporzione al controvalore oggetto di movimentazione. Tale pro-rata verrà trattenuto dai rispettivi fondi, se capienti, o dal Fondo esterno con controvalore più alto nella stessa linea di investimento oggetto di movi- mentazione, in caso di incapienza.
Il costo della maggiorazione caso morte della prestazione principale è 0,03% su base annua per tutte le linee di inve- stimento. Tale costo è a carico dei Fondi interni, in riferimento alla parte dei premi in essi investita, e viene prelevato tramite disinvestimento quote per la parte dei premi investita nei Fondi esterni, con le stesse modalità sopra indicate per il prelievo della commissione di gestione.
In caso di decesso dell’Assicurato, recesso, riscatto totale del contratto, conversione in rendita vitalizia, verrà tratte- nuto dall’importo da liquidare/trasferire l’eventuale pro-rata del costo caso morte maturato sui Fondi esterni e non ancora prelevato.
Nel caso in cui nel corso del trimestre solare di riferimento avvenga una movimentazione di quote per:
♦ Riallocazione volontaria che comporti movimentazione in uscita da una linea di investimento oppure un aumento della percentuale dei Fondi interni nella Linea Mix;
♦ Ribilanciamento automatico semestrale della Linea Mix che comporti il ribilanciamento dai Fondi esterni verso i Fondi interni;
♦ riscatto parziale;
♦ attivazione o modifica dell’opzione di Riallocazione guidata sulla Linea Mix che comporti un aumento della per- centuale di investimento nei Fondi interni;
♦variazione di un portafoglio modello della Riallocazione guidata sulla Linea Mix da parte dell’advisor dell’Impresa che comporti un aumento della percentuale di investimento nei Fondi interni;
dai Fondi esterni andrà trattenuto il pro-rata del costo della maggiorazione caso morte maturato fino alla data di movimentazione delle quote in proporzione al controvalore oggetto di movimentazione. Tale pro-rata verrà trattenuto dai rispettivi fondi, se capienti, o dal Fondo esterno con controvalore più alto nella stessa linea di investimento ogget- to di movimentazione, in caso di incapienza.
Su ogni operazione che coinvolge gli ETF, grava una commissione di negoziazione applicata direttamente dall’Inter- mediario negoziatore come indicato nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP). Tale costo, pertanto, grava su ogni operazione di investimento e disinvestimento quote di ETF, ivi compresi i prelievi operati per la commissione di gestione ed il costo della maggiorazione caso morte sopra indicati, nonchè per il pre- mio della Garanzia Complementare Caso Morte.
Su alcuni Fondi interni, grava anche una commissione di incentivo (o di performance) pari al 10% dell’incremento percentuale della quota rispetto al valore dell’High Watermark Assoluto (HWA). I Fondi interni che prevedono una commissione di incentivo sono riportati nell’Allegato 3 alle presenti Condizioni di assicurazione - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto.
La commissione di incentivo viene applicata al minor ammontare tra l’ultimo patrimonio netto del Fondo disponibile ed il patrimonio medio del Fondo dall’ultima applicazione della commissione di incentivo.
La commissione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura nell’ipotesi in cui il valore della quota di un giorno (definito il “Giorno Rilevante”) sia superiore al valore più elevato (HWA) registrato dalla quota medesima nell’arco temporale intercorrente tra la data di prima rilevazione dell’HWA, ed il Giorno Rilevante.
Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione e maturi di conseguenza la commissione di incentivo, il nuovo valo- re dell’HWA sarà pari al valore registrato dalla quota del Fondo nel Giorno Rilevante, calcolato al netto della com- missione di incentivo stessa.
Di seguito si riportano, a titolo puramente indicativo, degli esempi numerici di calcolo della commissione di incen- tivo:
X. Xxxxxx rilevante = Data calcolo valore della quota al 08/04/2020
B. High Watermark Assoluto (HWA) = Massimo valore raggiunto dalla quota dalla partenza del fondo (o della classe di quota) = 10,650 (valore raggiunto il 21/05/2019)
C. Patrimonio netto del fondo al giorno rilevante (08/04/2020) = 100.000.000 Euro
D. Patrimonio netto medio del Fondo dal HWA (periodo 21/05/2019 – 08/04/2020) = 80.000.000 Euro
E. Patrimonio base di calcolo per la commissione di incentivo (minore valore tra C e D) = 80.000.000 Euro
Ipotesi 1 – Valore della quota al giorno rilevante maggiore del HWA
Valore quota giorno rilevante (F) | Valore quota HWA (B) | Performance rispetto a HWA (G) = (F-B) / B | Aliquota commissione di incentivo (H) = 10% * G | Commissione di incentivo prelevata dal Fondo (I) = H * D | Nuovo Valore quota HWA (B’) |
10,800 | 10,650 | 1,41% | (10%*1,41%) = 0,14% | (0,14%*80.000.000 Euro) = 112.000 Euro | 10,800 |
Ipotesi 2 – Valore della quota al giorno rilevante minore del HWA
Valore quota giorno rilevante (F) | Valore quota HWA (B) | Performance rispetto a HWA (G) = (F-B) / B | Aliquota commissione di incentivo (H) = 10% * G | Commissione di incentivo prelevata dal Fondo (I) = H * D | Nuovo Valore quota HWA (B’) |
10,400 | 10,650 | -2,35% | 0% | Non applicabile | 10,650 |
Per tutte le informazioni di dettaglio si rimanda ai Regolamenti dei singoli Fondi interni
Inoltre su tutti i Fondi interni gravano le commissioni indirette e gli altri costi/spese, indicati nei Regolamenti dei Fondi.
Sui Fondi esterni gravano le commissioni dirette, le commissioni di incentivo (o performance) e gli altri costi/spese, indicati nei Regolamenti/Statuti/Prospetti informativi degli OICR e nel DIP aggiuntivo IBIP.
L’Impresa riconoscerà al Contraente le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gra- vanti direttamente sugli OICR. Tali utilità verranno riconosciute direttamente sul patrimonio dei Fondi interni, per la parte di competenza, e tramite aumento del numero delle quote, per la parte riferibile ai Fondi esterni.
SEZIONE OTTAVA
LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 22 - I prestiti
Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.
Art. 23 - La cessione, il pegno ed il vincolo
Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto purché il soggetto subentrante abbia domicilio in Italia e non abbia la residenza negli Stati Uniti così come, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui l’Impresa, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell’avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto o di cessione del contratto richiede l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del codice civile l’Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
Art. 24 - La non pignorabilità e la non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non
sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge e decisioni giudiziali sull’applicabilità della norma.
Art. 25 - La legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 26 - Le tasse e le imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.
Art. 27 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente
Per la risoluzione delle controversie, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alter- nativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita facoltativa, secon- do le norme tempo per tempo vigenti.
Piattaforma europea ODR per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a contratti conclusi on line Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Fideuram Vita S.p.A. relative a polizze acquistate tramite offerta a distanza da parte degli Intermediari abilitati al collocamento del prodotto tramite internet o applicazioni mobili (“app”) messe a disposizione dai suddetti Intermediari, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L’indiriz- zo di posta elettronica dell’Impresa è xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
Art. 28 - Area Clienti
L’Impresa mette a disposizione del Contraente, all’interno del proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, un’apposita Area Clienti.
Nell’Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, il dettaglio dei premi versati e le relative scadenze, il valore di riscatto della polizza, i dati anagrafici e i recapiti dei Beneficiari designati nominativamente e del Referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. È possibile inoltre modificare i propri dati anagrafici, effettuare il pagamento dei premi successivi al primo nonché versamenti aggiuntivi, richiedere il riscatto totale e parziale e, in caso di Contraente diverso dall’Assicurato, comunicare il decesso dell’Assicurato.
Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dall’Impre- sa. I codici di accesso garantiscono al Contraente, durante l’utilizzo dell’Area Clienti, un adeguato livello di riserva- tezza e sicurezza.
L’utilizzo dell’Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio da accettare al primo accesso.
Allegato 1 - Calendario di attribuzione/disinvestimento delle quote
I giorni di calcolo per l’attribuzione e il disinvestimento delle quote sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì fatta ecce- zione per i giorni di seguito indicati:
1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania Venerdì Santo
Lunedì dell’Angelo
25 aprile - Festa della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro
2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - SS. Xxxxxx x Xxxxx
14 agosto
15 agosto - Assunzione
16 agosto - Festa degli assicuratori 1° novembre - Festa di tutti i Santi
2 novembre - Commemorazione dei defunti 8 dicembre - Immacolata concezione
24 dicembre
25 dicembre - Natale
26 dicembre - Santo Stefano 31 dicembre
Nel caso in cui nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facol- tà contrattuali, ivi compresi i ribilanciamenti giornalieri strumentali alla strategia di protezione della Linea Protetta, l’Impresa ne darà esecuzione, anche in giornate diverse, in relazione alla priorità alle stesse attribuita dall’Impresa, tenendo conto dei processi aziendali e delle date di esecuzione degli ordini da parte delle SGR/SICAV, nonché delle giornate di apertura della Borsa italiana dove vengono negoziati gli ETF associabili al contratto.
Se per motivi esogeni non dipendenti dall’Impresa (ad esempio festività dei mercati di riferimento dei Fondi esterni collegabili al prodotto) non fossero disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi esterni interessati dall’opera- zione di movimentazione del contratto, l’Impresa effettuerà l’investimento/disinvestimento delle quote il primo giorno utile successivo in cui tutti i suddetti valori sono disponibili, fatto salvo quanto indicato agli Artt. 19 e 20 delle Condizioni di assicurazione.
Qualora il Fondo esterno avesse denominazione diversa dall’Euro, ai fini della determinazione del numero delle quote da acquistare/vendere, l’Impresa convertirà gli importi in valuta estera utilizzando i tassi di cambio di negoziazione degli ordini. Ogni rendicontazione al Contraente avverrà utilizzando il valore unitario delle quote con- vertito in Euro in base ai suddetti valori di cambio delle valute.
FIDEURAM VITA INSIEME
ALLEGATO 2 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE REGOLAMENTI DEI FONDI INTERNI
COLLEGABILI AL CONTRATTO
Data di validità dal: 30/12/2020
Nel presente Allegato 2 alle Condizioni di assicurazione sono riportati i Regolamenti dei Fondi interni associabili al prodotto Fideuram Vita Insieme.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE BETA 15 EM
DATA VALIDITA’: dal 20/05/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato CORE BETA 15 EM (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI07 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Il Fondo è suddiviso in quattro classi di quota (classi K, M, Y e Z) che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione.
I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.
La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano
al variare della classe di quota.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
Il Fondo si propone di massimizzare il rendimento della gestione rispetto ad un parametro di riferimento (cd. benchmark).
Il Fondo, pur mantenendo un profilo di rischio coerente con il benchmark, non ne replica la composizione; pertanto rispetto all’andamento del benchmark sono prevedibili scostamenti anche di grado significativo.
Nella tabella seguente è descritto il benchmark associato al Fondo:
Indici che compongono il benchmark | Peso |
JP Morgan Cash Index Euro 6 months espresso in Euro | 15% |
FTSE EMU Government Bond Index 1-10 years espresso in Euro | 50% |
iBoxx Euro Corporates Overall espresso in Euro | 10% |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite espresso in Euro | 5% |
MSCI All Country World Index Net Total Return with DM and EM regions weighted by GDP espresso in Euro | 15% |
UBS Global Convertible Focus Index Euro Hedged | 5% |
L’indice JP Morgan Cash Index Euro 6 Month, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance degli Euro-depositi a 6 mesi denominati in Euro.
L’indice FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) 1-10 years, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance dei titoli di stato, con vita residua compresa tra 1 e 10 anni, emessi dai Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea. Il paniere di titoli che compongono l’indice viene ridefinito mensilmente.
L’indice iBoxx Euro Corporates Overall, espresso in Euro, è rappresentativo della performance dei titoli obbligazionari, a tasso fisso e denominati in Euro o in divise divenute Euro, emessi da società finanziarie e non-finanziarie (corporate bond), con rating Investment Grade e vita residua superiore a 1 anno. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente.
L’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance dei titoli di stato in valuta locale, con vita residua superiore all’anno, emessi da Paesi Emergenti. Il peso di ciascun Paese Emittente non può superare il 10%.
Il paniere di titoli che compongono l'indice viene ridefinito mensilmente.
L’indice MSCI All Country World Index Net Total Return with DM and EM regions weighted by GDP, espresso in Euro, è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti. I pesi delle aree dei Paesi Sviluppati e dei Paesi Emergenti sono definiti una volta all’anno sulla base del loro Prodotto Interno Lordo dell’anno precedente. All’interno di ciascuna area i pesi dei Paesi sono determinati in base alla capitalizzazione di mercato che modifica anche i pesi complessivi delle due aree nell’intervallo tra due ribilanciamenti.
L’indice UBS Global Convertible Focus Index Euro Hedged, espresso in Euro e con la copertura delle valute diverse dall’Euro, è rappresentativo della performance del mercato globale delle principali obbligazioni convertibili. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente secondo dei criteri appositamente definiti per rendere l’indice il più possibile replicabile.
I benchmark vengono ribilanciati con cadenza mensile.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di
rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005.
In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 100% del patrimonio del Fondo, quelli di natura azionaria non possono superare il 30%, mentre quelli di altra tipologia o natura non possono superare il 25%.
Il Fondo investe tra il 70% e il 100% del patrimonio in quote o azioni di:
▪ OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
▪ OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
▪ OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).
L’investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia può raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo.
L’investimento in OICR chiusi quotati non potrà superare il 10% del patrimonio del Fondo. L’investimento in altri attivi consentiti dalla suddetta normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non potrà superare il 30% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei o del Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia (comprensiva del Giappone), paesi del Pacifico (comprensivo di Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore) e paesi emergenti.
Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sopranazionali.
Il Fondo potrà investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.
La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
Il processo di gestione è caratterizzato da una selezione degli asset attraverso analisi quantitative e qualitative, per individuare gli investimenti che sulla base del rendimento e rischio assoluto e
relativo, offrano delle aspettative di rendimento migliore rispetto al benchmark. Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell’evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell’analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).
Nel caso degli OICR, le analisi si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.
Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.
Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Il patrimonio netto del Fondo, distinto per ogni classe di quota, è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza della classe.
Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo è fissato in 10 euro per ciascuna classe di quota.
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto di competenza della classe per il numero delle quote presenti nella classe alla stessa data.
Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.
Art. 6 – Spese a carico del Fondo
A carico del Fondo vengono imputati:
a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
d) la commissione di gestione pari a:
• 2,00% su base annua per la classe di quota K;
• 2,35% su base annua per la classe di quota M;
• 2,50% su base annua per la classe di quota Y;
• 2,60% su base annua per la classe di quota Z;
del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti;
e) il costo della garanzia in caso di morte, pari al 0,03%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
f) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.
Le voci di cui ai punti b), d), e) e f) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.
Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”).
Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.
La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.
Art. 7 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni
La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.
La Compagnia, nell’interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo o una classe di quota ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.
Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo o in una classe di quota fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un’ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.
A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell’operazione stessa.
Art. 8 – Modifiche al Regolamento
Mod. C15EMRG07 - Ed. 05/2020
La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE BETA 30
DATA VALIDITA’: dal 20/05/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato CORE BETA 30 (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI11 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Il Fondo è suddiviso in quattro classi di quota (classi K, M, Y e Z) che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione.
I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.
La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano
al variare della classe di quota.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
Il Fondo si propone di massimizzare il rendimento della gestione rispetto ad un parametro di riferimento (cd. benchmark).
Il Fondo, pur mantenendo un profilo di rischio coerente con il benchmark, non ne replica la composizione; pertanto rispetto all’andamento del benchmark sono prevedibili scostamenti anche di grado significativo.
Nella tabella seguente è descritto il benchmark associato al Fondo:
Indici che compongono il benchmark | Peso |
JP Morgan Cash Index Euro 6 months espresso in Euro | 10% |
FTSE EMU Government Bond Index 1-10 years espresso in Euro | 50% |
iBoxx Euro Corporates Overall espresso in Euro | 10% |
MSCI All Country World Index Net Total Return espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters | 30% |
L’indice JP Morgan Cash Index Euro 6 Month, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance degli Euro-depositi a 6 mesi denominati in Euro.
L’indice FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) 1-10 years, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance dei titoli di stato, con vita residua compresa tra 1 e 10 anni, emessi dai Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea. Il paniere di titoli che compongono l’indice viene ridefinito mensilmente.
L’indice iBoxx Euro Corporates Overall, espresso in Euro, è rappresentativo della performance dei titoli obbligazionari, a tasso fisso e denominati in Euro o in divise divenute Euro, emessi da società finanziarie e non-finanziarie (corporate bond), con rating Investment Grade e vita residua superiore a 1 anno. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente.
L’indice MSCI All Country World Index Net Total Return, espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters, è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti.
I benchmark vengono ribilanciati con cadenza mensile.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005.
In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 90% del patrimonio del Fondo, quelli di natura azionaria sono compresi tra il 10%e il 50%, mentre quelli di altra tipologia o natura non possono superare il 25%.
Il Fondo investe tra il 70% e il 100% del patrimonio in quote o azioni di:
▪ OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
▪ OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
▪ OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).
L’investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia può raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo.
L’investimento in OICR chiusi quotati non potrà superare il 10% del patrimonio del Fondo. L’investimento in altri attivi consentiti dalla suddetta normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non potrà superare il 30% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei o del Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia (comprensiva del Giappone), paesi del Pacifico (comprensivo di Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore) e paesi emergenti.
Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sopranazionali.
Il Fondo potrà investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.
La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
Il processo di gestione è caratterizzato da una selezione degli asset attraverso analisi quantitative e qualitative, per individuare gli investimenti che sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano delle aspettative di rendimento migliore rispetto al benchmark. Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell’evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell’analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).
Nel caso degli OICR, le analisi si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.
Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.
Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Il patrimonio netto del Fondo, distinto per ogni classe di quota, è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza della classe.
Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo (28/2/2013) è fissato in 10 euro per ciascuna classe di quota.
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto di competenza della classe per il numero delle quote presenti nella classe alla stessa data.
Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.
Art. 6 – Spese a carico del Fondo
A carico del Fondo vengono imputati:
a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
d) la commissione di gestione pari a:
• 2,00% su base annua per la classe di quota K;
• 2,35% su base annua per la classe di quota M;
• 2,50% su base annua per la classe di quota Y;
• 2,60% su base annua per la classe di quota Z;
del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti;
e) il costo della garanzia in caso di morte, pari al 0,03%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
f) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.
Le voci di cui ai punti b), d), e) e f) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.
Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”).
Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.
La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.
Art. 7 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni
La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.
La Compagnia, nell’interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo o una classe di quota ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.
Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo o in una classe di quota fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un’ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.
A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell’operazione stessa.
Art. 8 – Modifiche al Regolamento
Mod. C030RG07- Ed. 05/2020
La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE BETA 50
DATA VALIDITA’: dal 20/05/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato CORE BETA 50 (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI32 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
La strategia di gestione del Fondo è inizialmente caratterizzata da investimenti di natura monetaria e obbligazionaria a cui seguirà un graduale incremento dell’esposizione alle varie componenti del parametro di riferimento (cd. benchmark) verso il quale si avrà completa esposizione a partire dal
31 marzo 2018. Il Fondo si propone di massimizzare, coerentemente all’esposizione alle componenti del benchmark, il rendimento della gestione.
Il Fondo, pur mantenendo un profilo di rischio coerente con il benchmark, non ne replica la composizione; pertanto rispetto all’andamento del benchmark sono prevedibili scostamenti di grado rilevante nei primi 12 mesi e anche di grado significativo a partire dal 31 marzo 2018.
Nella tabella seguente è descritto il benchmark associato al Fondo:
Indici che compongono il benchmark | Peso |
JP Morgan Cash Index Euro 6 months espresso in Euro | 15% |
FTSE EMU Government Bond Index All Maturities espresso in Euro | 25% |
iBoxx Euro Corporates Overall espresso in Euro | 10% |
MSCI All Country World Index Net Total Return espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters | 50% |
L’indice JP Morgan Cash Index Euro 6 Month, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance degli Euro-depositi a 6 mesi denominati in Euro.
L’indice FTSE EMU Government Bond Index All Maturities, espresso in Euro, è rappresentativo delle performance dei titoli di stato, con vita residua superiore all’anno, emessi dai Paesi appartenenti all’Unione Monetaria Europea.
L’indice iBoxx Euro Corporates Overall, espresso in Euro, è rappresentativo della performance dei titoli obbligazionari, a tasso fisso e denominati in Euro o in divise divenute Euro, emessi da società finanziarie e non-finanziarie (corporate bond), con rating Investment Grade e vita residua superiore a 1 anno. Il paniere dei titoli che lo compongono viene ridefinito mensilmente.
L’indice MSCI All Country World Index Net Total Return, espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters, è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti.
I benchmark vengono ribilanciati con cadenza mensile.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 100% del patrimonio del Fondo, quelli di natura azionaria possono arrivare fino al 70%, mentre quelli di altra tipologia o natura non possono superare il 25%.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio in quote o azioni di:
▪ OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
▪ OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
▪ OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).
L’investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia può raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo.
L’investimento in OICR chiusi quotati non può superare il 10% del patrimonio del Fondo. L’investimento in altri attivi consentiti dalla normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non può superare il 20% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei o del Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia (comprensiva del Giappone), paesi del Pacifico (comprensivo di Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore) e paesi emergenti.
Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sopranazionali.
Il Fondo può investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
La politica di gestione del Fondo è inizialmente focalizzata su investimenti di natura monetaria e obbligazionaria.
Con riferimento all’esposizione alle varie componenti del benchmark è previsto un graduale avvicinamento alla composizione dello stesso nel corso dei primi 12 mesi del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un asset allocation coerente con il benchmark, nel rispetto dei vincoli descritti agli Art. 2 e 3 del presente Regolamento.
Il processo di gestione è caratterizzato da una selezione degli asset, attraverso analisi quantitative e qualitative, per individuare gli investimenti che, sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano negli anni successivi al primo delle aspettative di rendimento migliore rispetto al benchmark.
Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell’evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell’analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).
Nel caso degli OICR, le analisi di selezione si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.
Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.
Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Il patrimonio netto del Fondo è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività.
Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo (31/03/2017) è fissato in 10 euro. Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto per il numero delle quote presenti alla stessa data.
Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio del Fondo riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.
Art. 6 – Spese a carico del Fondo
A carico del Fondo vengono imputati:
a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
d) la commissione di gestione pari a:
⮚ dal 31/03/2017 al 30/06/2017: 0,90% su base annua
⮚ dal 01/07/2017 al 30/09/2017: 1,18% su base annua
⮚ dal 01/10/2017 al 31/12/2017: 1,45% su base annua
⮚ dal 01/01/2018 al 31/03/2018: 1,73% su base annua
⮚ dal 01/04/2018: 2,00% su base annua
applicata al valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti;
e) il costo della garanzia in caso di morte, pari al 0,03%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri;
f) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.
Le voci di cui ai punti b), d), e) e f) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.
Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”).
Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.
La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.
Art. 7 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni
La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.
La Compagnia, nell’interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.
Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un’ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.
A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell’operazione stessa.
Art. 8 – Modifiche al Regolamento
Mod. CB50SIRG04 - Ed. 05/2020
La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE DELTA 10
DATA VALIDITA’: DAL 20/05/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato CORE DELTA 10 (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI35 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Il Fondo è suddiviso in due classi di quote (classi K e P) che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione.
I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.
La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano al variare della classe di quota.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
Il Fondo si propone di conseguire il più elevato incremento del valore dell’investimento, nel rispetto di un livello massimo di rischio rappresentato dalla volatilità annua attesa entro il massimo del 10%.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e
prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005.
Il Fondo investe tra l’80% e il 100% del patrimonio in quote o azioni di:
• OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).
L’investimento in quote e azioni di OICR non può essere inferiore all’80% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire direttamente un massimo del 20% del patrimonio nei seguenti strumenti finanziari: titoli di debito, titoli rappresentativi del capitale di rischio e strumenti finanziari derivati, come sotto disciplinato.
L’investimento in quote e azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia può raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo.
L’investimento in OICR chiusi quotati non può superare il 10% del patrimonio del Fondo. L’investimento in altri attivi consentiti dalla suddetta normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non potrà superare il 20% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei e della zona del Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia, paesi del Pacifico e paesi emergenti; possono inoltre essere diversificati per settore di attività economica prevalente e per stile dell’investimento.
Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti sovrani, enti sopranazionali ed emittenti societari.
Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.
La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
Il processo di gestione è caratterizzato da uno stile flessibile. La politica di gestione ha l’obiettivo di accrescere il patrimonio del Fondo nel medio/lungo termine e si caratterizza per un’ampia diversificazione globale tra classi di attivo e strategie di investimento. Lo stile di gestione è attivo e si qualifica per l’elevata flessibilità nell’asset allocation e nella gestione del rischio complessivo.
Il livello di correlazione atteso con i mercati è moderato ed è funzionale all’obiettivo di mitigare il rischio di perdita in situazioni di debolezza dei mercati.
Al fine di migliorare la diversificazione del portafoglio, il Fondo include nell’universo di investimento anche quote e azioni di Organismi di investimento Collettivo in Valori Mobiliari Italiani e UE “Liquid Alternative”, rientranti nelle categorie specificate al precedente Art. 3, che implementano strategie di gestione absolute return e total return, caratterizzate da diversi gradi di correlazione ai mercati finanziari e con lo scopo di ottenere un rendimento assoluto positivo.
La misura scelta per rappresentare il rischio del portafoglio è la volatilità, che fornisce una misura della variabilità attesa dei rendimenti del Fondo su un orizzonte temporale di un anno. Quanto più alta è la volatilità tanto maggiore è la possibilità di realizzare delle perdite o dei guadagni elevati. Per la misurazione della volatilità il gestore del Fondo si avvale di metodologie quantitative. La volatilità della gestione viene costantemente misurata e a tale riguardo il gestore del Fondo provvede alla necessaria modifica dell’asset allocation nel caso in cui il rischio sia prossimo o ecceda quello definito come massimo. Il limite di volatilità non costituisce in alcun modo garanzia di risultato della gestione, bensì un criterio di controllo del rischio del portafoglio.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.
Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.
Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza di ciascuna classe di quota.
Il valore unitario della quota:
• della classe K alla data della sua costituzione (16/07/2018);
• della classe P alla data della sua costituzione (13/04/2017, coincidente con la data di costituzione del Fondo);
è fissato in 10 euro.
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto per il numero delle quote presenti alla stessa data.
Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.
Art. 6 – Spese a carico del Fondo
A carico del Fondo vengono imputati:
a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
d) la commissione di gestione pari a:
• 2,00% su base annua per la classe di quota K;
• 1,70% su base annua per la classe di quota P;
del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti;
e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7;
f) il costo della garanzia in caso di morte, pari a:
• 0,03% su base annua per la classe di quota K;
• 0,07% su base annua per la classe di quota P;
del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
g) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.
Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e g) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.
Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”).
Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.
La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.
Art. 7 – La commissione di incentivo (o performance)
A carico del Fondo grava una commissione di incentivo (o performance) pari al 10% dell’incremento percentuale della quota, prima dell’applicazione della commissione di incentivo, rispetto al valore dell’High Watermark Assoluto (HWA).
La commissione di incentivo viene applicata al minor ammontare tra l’ultimo patrimonio netto del Fondo ed il patrimonio medio del Fondo dall’ultima applicazione della commissione di incentivo.
La commissione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura nell’ipotesi in cui il valore della quota di un giorno (definito Il “Giorno Rilevante”) sia superiore al valore più elevato (definito “HWA”) registrato dalla quota medesima nell’arco temporale intercorrente tra la data di prima rilevazione dell’HWA ed il Giorno Rilevante. Il primo valore dell’HWA è convenzionalmente posto al 1° settembre 2018 per la classe di quota K e al 1° giugno 2017 per la classe di quota P.
Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione, e maturi di conseguenza la commissione di incentivo, il nuovo valore dell’HWA sarà pari al valore registrato dalla quota nel Giorno Rilevante, calcolato al netto della commissione di incentivo stessa.
La commissione di incentivo eventualmente maturata in ciascun Giorno Rilevante è addebitata nel medesimo giorno al patrimonio del Fondo al fine della determinazione del relativo valore. La Compagnia preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale.
La commissione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all’anno solare in corso, qualora l’incidenza della stessa abbia superato il limite dello 0,83% su base annua, che equivale ad un’incidenza commissionale diretta complessiva (commissione di incentivo e commissione di gestione di cui alla lettera e) del precedente Art. 6) pari al 2,83% su base annua per la classe di quota K e al 2,53% su base annua per la classe di quota P.
Art. 8 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni
La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.
La Compagnia, nell’interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.
Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un’ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.
A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell’operazione stessa.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
Mod. CD10RG04 - Ed. 05/2020
La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che sii rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraente.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE EQUITY ALTERNATIVE MULTISTRATEGY
DATA VALIDITA’: dal 20/05/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato CORE EQUITY ALTERNATIVE MULTISTRATEGY (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI28 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Il Fondo è suddiviso in quattro classi di quota (classi K, Y, Z e P) che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione.
I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.
La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano
al variare della classe di quota.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
Il Fondo si propone di conseguire il più elevato incremento del valore dell’investimento, nel rispetto di un livello massimo di rischio rappresentato dalla volatilità annua attesa entro il massimo del 10%.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e
prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria non possono superare l’80% del patrimonio del Fondo, sia quelli di natura azionaria che quelli di altra natura non possono superare il 100% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 100% del patrimonio in quote o azioni di fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:
▪ OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
▪ OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
▪ OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).
L’investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia non potrà essere superiore al 50% del patrimonio del Fondo.
L’investimento in OICR chiusi quotati non potrà superare il 10% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari sono denominati prevalentemente in euro.
Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia, paesi del Pacifico e paesi emergenti.
Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sopranazionali.
Il Fondo potrà investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.
La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
Il processo di gestione è caratterizzato da uno stile flessibile. Il Fondo è caratterizzato da una politica di investimento coerente con gli obiettivi che il Fondo stesso si propone di conseguire: in particolare, il Fondo si propone di massimizzare il rendimento della gestione, attraverso un’ampia diversificazione degli investimenti ed una gestione flessibile degli stessi, associata ad un costante controllo del rischio.
Gli investimenti sono rappresentati principalmente da OICR armonizzati di natura obbligazionaria, azionaria, bilanciati e flessibili per i quali vengono effettuate analisi sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali; la selezione è rivolta principalmente verso OICVM armonizzati che, nell’ambito della normativa UCITS, implementano strategie di gestione absolute return/total return, tipicamente all'interno dell'universo di investimento 'UCITS Liquid Alternative', caratterizzate da diversi gradi di correlazione ai mercati finanziari.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.
Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.
Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Il patrimonio netto del Fondo, distinto per ogni classe di quota, è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza della classe.
Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo è fissato in 10 euro per ciascuna classe di quota.
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto di competenza della classe per il numero delle quote presenti nella classe alla stessa data.
Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.
Art. 6 – Spese a carico del Fondo
A carico del Fondo vengono imputati:
a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
d) la commissione di gestione pari a:
• 2,00% su base annua per la classe di quota K;
• 2,50% su base annua per la classe di quota Y;
• 2,60% su base annua per la classe di quota Z;
• 1,70% su base annua per la classe di quota P;
del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti;
e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7;
f) il costo della garanzia in caso di morte pari a:
• 0,03% su base annua per la classe di quota K, Y e Z;
• 0,07% su base annua per la classe di quota P;
del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
g) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.
Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e g) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.
Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”).
Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.
La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.
Art. 7 – La commissione di incentivo (o performance)
A carico del Fondo grava una commissione di incentivo (o performance) pari al 10% dell’incremento percentuale della quota, prima dell’applicazione della commissione di incentivo, rispetto al valore dell’High Watermark Assoluto (HWA).
La commissione di incentivo in relazione ad ogni classe di quota viene applicata al minor ammontare tra l’ultimo patrimonio netto della classe disponibile ed il patrimonio medio della classe di quota dall’ultima applicazione della commissione di incentivo.
La commissione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura nell’ipotesi in cui il valore della quota di un giorno (definito Il “Giorno Rilevante”) sia superiore al valore più elevato (definito “HWA”) registrato dalla quota medesima nell’arco temporale intercorrente tra la data di prima rilevazione dell’HWA ed il Giorno Rilevante. Il primo valore dell’HWA è convenzionalmente posto al 2 maggio 2016 per ogni classe di quota.
Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione, e maturi di conseguenza la commissione di incentivo, il nuovo valore dell’HWA sarà pari al valore registrato dalla quota nel Giorno Rilevante, calcolato al netto della commissione di incentivo stessa.
La commissione di incentivo eventualmente maturata in ciascun Giorno Rilevante è addebitata nel medesimo giorno al patrimonio della classe al fine della determinazione del relativo valore.
La Compagnia preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale.
La commissione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all’anno solare in corso, qualora l’incidenza della stessa abbia superato il limite dello 0,975% su base annua, che equivale ad un’incidenza commissionale diretta complessiva (commissione di incentivo e commissione di gestione di cui alla lettera e) del precedente Art. 6) pari al 2,975% su base annua per la classe di quota K, al 3,475% su base annua per la classe di quota Y, al 3,575% su base annua per la classe di quota Z e al 2,675% su base annua per la classe di quota P.
Art. 8 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni
La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.
La Compagnia, nell’interesse dell’Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo o una classe di quota ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.
Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo o in una classe di quota fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un’ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.
A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell’operazione stessa.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
Mod. CEAMRG03 - Ed. 05/2020
La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente agli Contraenti.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO FV DYNAMIC ADVISORS
DATA VALIDITA’: dal 20/05/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato FV DYNAMIC ADVISORS (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI37 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Il Fondo è suddiviso in due classi di quote (classi “L” e “F”) che si differenziano esclusivamente per un diverso livello di commissione di gestione e costo della maggiorazione caso morte.
I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.
La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano al variare della classe di quota.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
Il Fondo si propone di conseguire il più elevato incremento del valore dell’investimento, nel rispetto di un livello massimo di rischio rappresentato dalla volatilità annua attesa entro il massimo del 10%.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005.
In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 100% del patrimonio del Fondo, quelli di natura azionaria possono arrivare al 100% del patrimonio del Fondo, mentre quelli di altra natura non possono superare il 50% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 100% del patrimonio in quote o azioni di fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:
• OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
• ETF (Exchange Traded Funds).
L’investimento in quote e azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia può raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo.
L’investimento in OICR chiusi quotati non può superare il 10% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei e della zona del Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia, paesi del Pacifico e paesi emergenti; possono inoltre essere diversificati per settore di attività economica prevalente e per stile dell’investimento.
Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.
La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
Il processo di gestione è caratterizzato da uno stile flessibile e dinamico che prevede la definizione tattica (con orizzonte temporale ridotto) dell’asset allocation. Le decisioni di asset allocation vengono formulate tenendo conto del livello di rischio specificato per il Fondo. La misura scelta per rappresentare il rischio del portafoglio è la volatilità, che fornisce una misura della variabilità attesa dei rendimenti del Fondo su un orizzonte temporale di un anno.
Gli investimenti sono rappresentati principalmente da OICR armonizzati di natura obbligazionaria, azionaria, bilanciati e flessibili per i quali vengono effettuate analisi sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.
Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.
Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote, per ciascuna classe di quota, sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Il patrimonio netto del Fondo, distinto per ogni classe di quota, è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza della classe.
Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo (18/04/2019) è fissato in 10 euro per ciascuna classe di quota.
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto di competenza della classe per il numero delle quote presenti nella classe alla stessa data.
Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.
Art. 6 – Spese a carico del Fondo
A carico del Fondo vengono imputati:
a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
d) la commissione di gestione pari a
• 1,80% su base annua per la classe di quota “L”;
• 1,65% su base annua per la classe di quota “F”;
del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti;
e) il costo della garanzia in caso di morte pari a:
• 0,03% su base annua per la classe di quota “L”;
• 0,07% su base annua per la classe di quota “F”;
del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe di quota, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
f) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.
Le voci di cui ai punti b), d, e) e f) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.
Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”).
Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.
La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.
Art. 7 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni
La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.
La Compagnia, nell’interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo o una classe di quota ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.
Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo o in una classe di quota fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un’ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.
A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo o della classe di quota poste in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo o della classe di quota in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della
quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell’operazione stessa.
Art. 8 – Modifiche al Regolamento
Mod. FVDARG02 - Ed. 05/2020
La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO FV GLOBAL EQUITY
DATA VALIDITA’: dal 06/10/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato FV GLOBAL EQUITY (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI39 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
La strategia di gestione del Fondo è inizialmente caratterizzata da investimenti di natura monetaria e obbligazionaria a cui seguirà un graduale incremento dell’esposizione alle varie componenti del parametro di riferimento (cd. benchmark) verso il quale si avrà completa esposizione a partire dal 01/10/2020. Il Fondo si propone di massimizzare, coerentemente all’esposizione alle componenti del benchmark, il rendimento della gestione.
Il Fondo, pur mantenendo un profilo di rischio coerente con il benchmark, non ne replica la composizione; pertanto rispetto all’andamento del benchmark sono prevedibili scostamenti di grado rilevante nei primi 18 mesi e anche di grado significativo a partire dal 01/10/2020.
Nella tabella seguente è descritto il benchmark associato al Fondo:
Indici che compongono il benchmark | Peso |
MSCI All Country World Index espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters | 100% |
L’indice MSCI All Country World Index, espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters, è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto
più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 100% del patrimonio del Fondo, quelli di natura azionaria possono arrivare fino al 100% del patrimonio del Fondo, mentre quelli di altra natura non possono superare il 10% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio in quote o azioni di:
▪ OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
▪ OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
▪ OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
▪ ETF (Exchange Traded Funds).
L’investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia può raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo.
L’investimento in OICR chiusi quotati non può superare il 10% del patrimonio del Fondo. L’investimento in altri attivi consentiti dalla normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non può superare il 20% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati, per almeno il 70% del patrimonio in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati
Europei e del Pacifico e per non più del 30% del controvalore del patrimonio in divise degli Stati dell’America latina, di altri Stati dell’area asiatica ed in divise diverse da quelle appena descritte.
Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sovranazionali.
Il Fondo può investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
La politica di gestione del Fondo è inizialmente focalizzata su investimenti di natura monetaria e obbligazionaria.
Con riferimento all’esposizione al benchmark è previsto un graduale avvicinamento alla composizione dello stesso nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un asset allocation coerente con il benchmark, nel rispetto dei vincoli descritti agli Art. 2 e 3 del presente Regolamento.
Il processo di gestione è caratterizzato da una selezione degli asset, attraverso analisi quantitative e qualitative, per individuare gli investimenti che, sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano negli anni successivi al primo delle aspettative di rendimento migliore rispetto al benchmark.
Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell’evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell’analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).
Nel caso degli OICR, le analisi di selezione si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.
Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.
Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Il patrimonio netto del Fondo è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività.
Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo (18/04/2019) è fissato in 10 euro. Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto per il numero delle quote presenti alla stessa data.
Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio del Fondo riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.
Art. 6 – Spese a carico del Fondo
A carico del Fondo vengono imputati:
a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
d) la commissione di gestione pari a:
⮚ dal 18/04/2019 al 30/06/2019: 0,50% su base annua
⮚ dal 01/07/2019 al 30/09/2019: 0,70% su base annua
⮚ dal 01/10/2019 al 31/12/2019: 0,90% su base annua
⮚ dal 01/01/2020 al 31/03/2020: 1,10% su base annua
⮚ dal 01/04/2020 al 30/06/2020: 1,30% su base annua
⮚ dal 01/07/2020 al 30/09/2020: 1,60% su base annua
⮚ dal 01/10/2020: 1,80% su base annua
è applicata al valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti;
e) il costo della garanzia in caso di morte pari al 0,03%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri;
f) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.
Le voci di cui ai punti b), d), e) e f) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.
Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”).
Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.
La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.
Art. 7 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni
La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.
La Compagnia, nell’interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni
della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.
Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un’ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.
A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell’operazione stessa.
Art. 8 – Modifiche al Regolamento
Mod. FVGLESIRG03 - Ed. 10/2020
La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO FV VALORE SOSTENIBILE
DATA VALIDITA’: dal 20/05/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato FV VALORE SOSTENIBILE (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI40 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Il Fondo è suddiviso in due classi di quote (classi “C” ed “E”) che si differenziano esclusivamente per il costo della maggiorazione caso morte.
I criteri di accesso alle classi di quote sono definiti nelle condizioni contrattuali del prodotto a cui il presente regolamento è collegato.
La composizione degli investimenti, lo stile di gestione ed il profilo di rischio del Fondo non mutano al variare della classe di quota.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
Il Fondo si propone di conseguire il più elevato incremento del valore dell’investimento, nel rispetto di un livello massimo di rischio rappresentato dalla volatilità annua attesa entro il massimo del 7%.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 95%. Gli investimenti di natura azionaria possono arrivare fino al 50%, mentre quelli di altra tipologia o natura non possono superare il 50%.
Il Fondo investe tra l’80% e il 100% del patrimonio in quote o azioni di:
▪ OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
▪ OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
▪ OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
▪ ETF (Exchange Traded Funds) in misura superiore al 50%.
L’investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia può arrivare al massimo al 30% del patrimonio del Fondo.
L’investimento in OICR chiusi quotati non può superare il 10% del patrimonio del Fondo. L’investimento in altri attivi consentiti dalla normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non può superare il 20% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei e del Pacifico.
Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia, paesi del Pacifico e paesi emergenti; possono inoltre essere diversificati per settore di attività economica prevalente e per stile dell’investimento.
Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sovranazionali.
La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
Il processo di gestione è caratterizzato da uno stile flessibile che tramite un approccio dinamico nella allocazione alle varie asset class, si pone l’obiettivo di raggiungere un rendimento assoluto positivo nel medio temine. Il processo di investimento prevede la definizione di un asset allocation strategica basata sui fattori di rischio, che consenta di raggiungere l’obiettivo di medio termine, mantenendo un rischio complessivo del portafoglio bilanciato e diversificato. A questo si aggiunge poi una componente gestionale di natura più tattica, in grado di allineare la allocazione di portafoglio alle dinamiche di mercato di più breve periodo. L’asset allocation viene così calibrata sulla base di considerazioni relative ad aspetti quali: valutazioni, sensitività ai cambiamenti del ciclo economico, analisi fondamentale e trend di mercato. L’utilizzo di prodotti decorrelati ai mercati tradizionali (azionario e obbligazionario), tramite l’investimento in strumenti “fattoriali” o di “alternative risk premia” ha come obietto quello di migliorare il profilo rischio/rendimento dell’investimento.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.
Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.
Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote, per ciascuna classe di quota, sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Il patrimonio netto del Fondo, distinto per ogni classe di quota, è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza della classe.
Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo (18/04/2019) è fissato in 10 euro per ciascuna classe di quota.
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto di competenza della classe per il numero delle quote presenti nella classe alla stessa data.
Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio della classe di quota riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.
Art. 6 – Spese a carico del Fondo
A carico del Fondo vengono imputati:
a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
d) la commissione di gestione pari all’1,50% applicata al valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe di quota, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti;
e) il costo della garanzia in caso di morte pari a:
• 0,03% su base annua per la classe di quota “C”;
• 0,07% su base annua per la classe di quota “E”;
del valore del patrimonio del Fondo di pertinenza della classe di quota, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
f) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.
Le voci di cui ai punti b), d), e), e f) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.
Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”).
Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.
La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.
Art. 7 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni
La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.
La Compagnia, nell’interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo o una classe di quota ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.
Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo o in una classe di quota fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un’ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.
A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo o della classe di quota poste in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo o della classe di quota in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell’operazione stessa.
Art. 8 – Modifiche al Regolamento
Mod. FVVSRG02 - Ed. 05/2020
La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO FV GLOBAL EQUITY STEP-IN 0520
DATA VALIDITA’: dal 20/05/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato FV GLOBAL EQUITY STEP-IN 0520 (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI43 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
La strategia di gestione del Fondo è inizialmente caratterizzata da investimenti di natura monetaria e obbligazionaria a cui seguirà un graduale incremento dell’esposizione alle varie componenti del parametro di riferimento (cd. benchmark) verso il quale si avrà completa esposizione a partire dal 01/10/2021. Il Fondo si propone di massimizzare, coerentemente all’esposizione alle componenti del benchmark, il rendimento della gestione.
Il Fondo, pur mantenendo un profilo di rischio coerente con il benchmark, non ne replica la composizione; pertanto rispetto all’andamento del benchmark sono prevedibili scostamenti di grado rilevante nei primi 17 mesi e anche di grado significativo a partire dal 01/10/2021.
Nella tabella seguente è descritto il benchmark associato al Fondo:
Indici che compongono il benchmark | Peso |
MSCI All Country World Index espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters | 100% |
L’indice MSCI All Country World Index, espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters, è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto
più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria e quelli di natura azionaria possono arrivare fino al 100% del patrimonio del Fondo, mentre quelli di altra natura non possono superare il 10% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 100% del patrimonio in quote o azioni di fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:
▪ OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
▪ OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
▪ OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
▪ ETF (Exchange Traded Funds).
L’investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia non può superare il 50% del patrimonio del Fondo.
L’investimento in altri attivi consentiti dalla normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non può superare il 20% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati, per almeno il 70% del patrimonio in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati
Europei e del Pacifico e per non più del 30% del controvalore del patrimonio in divise degli Stati dell’America latina, di altri Stati dell’area asiatica ed in divise diverse da quelle appena descritte.
Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sovranazionali.
Il Fondo può investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
La politica di gestione del Fondo è inizialmente focalizzata su investimenti di natura monetaria e obbligazionaria.
Con riferimento all’esposizione al benchmark è previsto un graduale avvicinamento alla composizione dello stesso nel corso dei primi 17 mesi del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un asset allocation coerente con il benchmark, nel rispetto dei vincoli descritti agli Art. 2 e 3 del presente Regolamento.
Il processo di gestione è caratterizzato da una selezione degli asset, attraverso analisi quantitative e qualitative, per individuare gli investimenti che, sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano negli anni successivi al primo delle aspettative di rendimento migliore rispetto al benchmark.
Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell’evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell’analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).
Nel caso degli OICR, le analisi di selezione si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell’ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo.
Gli investimenti del Fondo non generano crediti di imposta.
Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
Il patrimonio netto del Fondo è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività.
Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo (06/05/2020) è fissato in 10 euro. Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto per il numero delle quote presenti alla stessa data.
Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio del Fondo riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.
Art. 6 – Spese a carico del Fondo
A carico del Fondo vengono imputati:
a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l’adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
d) la commissione di gestione pari a:
⮚ dal 20/05/2020 al 30/06/2020: 0,50% su base annua
⮚ dal 01/07/2020 al 30/09/2020: 0,70% su base annua
⮚ dal 01/10/2020 al 31/12/2020: 0,90% su base annua
⮚ dal 01/01/2021 al 31/03/2021: 1,10% su base annua
⮚ dal 01/04/2021 al 30/06/2021: 1,35% su base annua
⮚ dal 01/07/2021 al 30/09/2021: 1,60% su base annua
⮚ dal 01/10/2021: 1,80% su base annua
è applicata al valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti;
e) il costo della garanzia in caso di morte pari al 0,03%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri;
f) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.
Le voci di cui ai punti b), d), e) e f) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.
Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di gestione del risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR “collegati”).
Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell’overperformance fatta registrare dall’OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.
La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.
Art. 7 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni
La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.
La Compagnia, nell’interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni della Compagnia, già istituiti o da istituire, aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.
Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un’ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali.
A seguito di tale operazione a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell’operazione stessa.
Art. 8 – Modifiche al Regolamento
Mod. FVGLESI0520RG01 - Ed. 05/2020
La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO FV GLOBAL EQUITY STEP-IN PLUS 0720
DATA VALIDITA’: dal 06/07/2020
Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno
La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato FV GLOBAL EQUITY STEP-IN PLUS 0720 (di seguito “Fondo”) identificato dalla sigla FVI45 e denominato in euro.
Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.
Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.
Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo
La strategia di gestione del Fondo è inizialmente caratterizzata da un primo periodo di gestione conservativa (fino al 31/10/2020) in cui il patrimonio conferito in gestione viene investito in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di breve e brevissimo termine. In particolare, nel periodo dal 01/08/2020 al 31/10/2020, è previsto l’investimento in un deposito a scadenza con tasso remunerato al 2% su base annua.
Successivamente a tale data il patrimonio verrà riallocato in strumenti di natura monetaria ed obbligazionaria di durata diversificata a cui seguirà un graduale incremento dell'esposizione alle varie componenti del parametro di riferimento (cd. benchmark) verso il quale si avrà completa esposizione a partire dal 01/05/2022.
Il Fondo si propone di massimizzare, coerentemente all'esposizione alle componenti del benchmark, il rendimento della gestione. Durante il periodo di gestione conservativa e di investimento progressivo, il Fondo, pur mantenendo un profilo di rischio coerente con il benchmark, non ne replica la composizione; pertanto rispetto all’andamento del benchmark sono prevedibili scostamenti di grado rilevante fino al 30/04/2022 e anche di grado significativo successivamente a tale data.
Nella tabella seguente è descritto il benchmark associato al Fondo:
Indici che compongono il benchmark | Peso |
MSCI All Country World Index espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters | 100% |
L’indice MSCI All Country World Index, espresso in Dollari USA e convertito in Euro al cambio WM/Reuters, è rappresentativo della performance dei mercati azionari mondiali, inclusi i Paesi Emergenti.
I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.
In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell’investimento finanziario. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi
da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di bassa capitalizzazione: l’investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all’accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale.
f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
g) rischio di investimento in strumenti derivati: l’investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d’interesse, di mercato, di credito e di gestione.
Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria e quelli di natura azionaria possono arrivare fino al 100% del patrimonio del Fondo, mentre quelli di altra natura non possono superare il 10% del patrimonio del Fondo.
E’ permesso l’investimento in altri attivi consentiti dalla normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.
Il Fondo può investire fino al 100% del patrimonio in quote o azioni di fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:
▪ OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
▪ OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
▪ OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria;
▪ ETF (Exchange Traded Funds).
L’investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia non può superare il 50% del patrimonio del Fondo.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati, per almeno il 70% del patrimonio in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei e del Pacifico e per non più del 30% del controvalore del patrimonio in divise degli Stati dell’America latina, di altri Stati dell’area asiatica ed in divise diverse da quelle appena descritte.
Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti societari, emittenti sovrani ed enti sovranazionali.
Il Fondo può investire in strumenti derivati allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.
La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.
Art. 4 – La politica di gestione del Fondo
La politica di gestione del Fondo è inizialmente focalizzata su investimenti di natura monetaria e/o obbligazionaria di breve e brevissimo termine.
Successivamente, a partire dal 01/11/2020 seguirà un periodo di investimento progressivo che punta ad un graduale avvicinamento alla composizione del benchmark sino al raggiungimento, a partire dal 01/05/2022, di un asset allocation coerente con lo stesso, nel rispetto dei vincoli descritti agli Art. 2 e 3 del presente Regolamento.
Il processo di gestione è caratterizzato da una selezione degli asset, attraverso analisi quantitative e qualitative, per individuare gli investimenti che, sulla base del rendimento e rischio assoluto e relativo, offrano negli anni successivi al primo delle aspettative di rendimento migliore rispetto al benchmark.
Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell’evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l’andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell’analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).
Nel caso degli OICR, le analisi di selezione si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali.
Il Fondo, inoltre, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota
Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:
a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell’ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in