CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione
Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti
ALLEGATO B
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI ADULTI SINGOLI E FAMIGLIE TITOLARI DI ACCOGLIENZA SAI-SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE IN CENTRI RESIDENZIALI E ACCOGLIENZA DIFFUSA. ANNUALITÀ 2023/2025.
Periodo 01/01/2023 - 31/12/2025 GARA 8810484 CIA S0740
PREMESSE
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali e Salute aderisce al “Sistema di Accoglienza Integrata - SAI”, costituito dalla rete degli Enti Locali, i quali - per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata - accedono al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico;
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 04/12/2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno relativo alle “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), nonché l’approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati;
In data 17 giugno 2022, il Ministero dell'Interno ha pubblicato sulla piattaforma FNAsilo la comunicazione per la prosecuzione dei progetti SAI in scadenza il 31.12.2022 invitando gli Enti locali titolari di progetti SAI a manifestare la volontà di proseguire con i servizi di accoglienza nei termini temporali stabiliti dal DM 16288/2020;
Roma Capitale ha manifestato l’intenzione di proseguire gli interventi di ’’accoglienza integrata’’ nell’ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione, precedentemente attivati e finanziati, con il progetto codice PROG-503-PR-2 (Disagio Mentale) e il progetto codice PROG-504-PR-2 (Ordinari), inoltrando la richiesta direttamente della piattaforma FNAsilo in data 18/07/2022;
Con Decreto Ministeriale n. 3747 del 13 ottobre 2022, è stato approvato il progetto di Roma Capitale, in scadenza al 31/12/2022, e autorizzato alla prosecuzione dal 01.01.2023 al 31.12.2025, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo per 1727 posti per la categoria Ordinari con un importo complessivo pari a € 34.669.525,00 e per 24 posti per la categoria Disagio Mentale/Disagio Sanitario con un importo complessivo pari a € 1.138.800,00.
La Direzione Accoglienza ed Inclusione, per la realizzazione del progetto di accoglienza in favore di adulti singoli e famiglie titolari di accoglienza SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) in centri residenziali ed in accoglienza diffusa, intende individuare i potenziali partecipanti per la gestione del servizio mediante una procedura da effettuarsi con le modalità dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La procedura aperta è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per il successivo affidamento dei seguenti progetti:
Categoria Ordinari
• Lotto 1 Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti e nuclei familiari titolari di accoglienza “SAI” in Centri con capienza da 31 a 70 posti, per un totale complessivo di n. 560 posti;
• Lotto 2 Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti e nuclei familiari titolari di accoglienza “SAI” in Centri con capienza da 11 a 30 posti, per un totale complessivo di n. 500 posti;
• Lotto 3 Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti, nuclei familiari e nuclei-monoparentali titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa, in strutture con capienza massima di 10 posti, per un totale complessivo di n. 637 posti;
• Lotto 4 Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti LGBT+ titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa, in strutture con capienza massima di 10 posti, per un totale complessivo di n. 10 posti;
• Lotto 5 Progetto di Accoglienza integrata in favore di donne singole o con figli minori, vittime di violenza di genere e/o tratta e grave sfruttamento, titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa, in strutture con capienza massima di 10 posti, per un totale complessivo di n. 20 posti.
Categoria DM - DS
• Lotto 6 Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti con disagio mentale e/o psicologico titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa con capienza massima di 6 posti, per un totale complessivo di n. 12 posti;
• Lotto 7 Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti con disagio sanitario titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa con capienza massima di 6 posti, per un totale complessivo di n. 12 posti.
Periodo: dal 01/01/2023 - 31/12/2025 (n. 1096 giorni).
ART. 2 – ACCOGLIENZA INTEGRATA
Per accoglienza integrata s'intende, come definito dalle linee guida dal Decreto Ministeriale del 18/11/2019 e specificato dal "Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" - pubblicato dal Servizio Centrale ad Agosto 2018 - la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi d'inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale dei beneficiari e delle beneficiarie.
L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi da garantire che sono obbligatori per tutti i Lotti "Oggetto dell'Accordo Quadro" indicati nell'art. 1 del presente Capitolato:
1. Mediazione linguistico-culturale:
Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati, funzionale a facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
2. Accoglienza materiale:
- il servizio minimo di vitto deve garantire la colazione e n. 2 (due) pasti, tenendo conto delle particolari necessità delle persone accolte, in modo da rispettarne le tradizioni culturali,, religiose e le eventuali esigenze connesse allo stato di salute;
- devono essere forniti vestiario, biancheria intima, biancheria da letto e per il bagno, nonché prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- deve essere erogato un pocket money giornaliero per un importo minimo pari a € 1.50.
3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio:
- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto secondo quanto dispone la normativa vigente;
- facilitare le beneficiarie e i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;
- orientare le beneficiarie e i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitando l’accesso e la fruibilità dei servizi erogati.
4. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori:
- garantire alle beneficiarie e ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di n.15 (quindici) ore settimanali per ciascun beneficiario/a. Tuttavia, nei casi in cui l’offerta esterna di corsi di lingua risulti inadeguata in termini di continuità o per la carenza di livelli diversi di corsi, il progetto di accoglienza è tenuto ad attrezzarsi con corsi al proprio interno. In tal caso dovrà necessariamente prevedere classi non superiori alle 15 persone, l’adeguamento dell’insegnamento ai livelli individuali delle beneficiarie e dei beneficiari e una verifica dell’apprendimento;
- garantire l’inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l’accesso all’istruzione secondaria e universitaria.
5. Formazione e riqualificazione professionale:
- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l’utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative delle beneficiarie e dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
- orientare e accompagnare le beneficiarie e i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
6. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo.
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiarie e beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti alle categorie protette.
7. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari/e e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati alle beneficiarie e ai beneficiari con specifiche esigenze.
8. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:
- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e d'informazione al fine di facilitare il dialogo tra le beneficiarie e i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva delle beneficiarie e dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto, coinvolgendo gli attori locali che a vario titolo possono essere interlocutori per i percorsi di accoglienza e inclusione;
- promuovere la partecipazione delle beneficiarie e dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
9. Orientamento e accompagnamento legale:
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori;
- garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico del minore non richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.
10. Tutela psico-socio-sanitaria:
- garantire l’attivazione del sostegno psico-socio-sanitaria in base alle specifiche esigenze dei singoli/e beneficiari/e;
- garantire l’accompagnamento al SSN per l’attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione, sociale e previdenziale;
- garantire, nel caso di beneficiari/e con specifiche esigenze di presa in carico, l’accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l’eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all’evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari/e portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- nel caso di beneficiari/e con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, seppur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno ad integrare e completare l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la Salute Mentale del territorio.
Per quanto non esplicitato nel presente Capitolato si rimanda ai manuali pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx/
ART. 3 MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L'inserimento in accoglienza integrata - ordinaria o diffusa - si attiva su richiesta del competente Servizio Centrale, oppure su valutazione del personale tecnico della Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale previo rilascio della successiva e necessaria autorizzazione all'inserimento da parte del Servizio Centrale.
La durata della permanenza delle persone accolte è regolamentata nei termini e nei modi previsti dall’art. 38 e 39 del DM del 18/11/2019.
I servizi dovranno essere garantiti tutti i giorni, comprese le festività. L’Ente attuatore del servizio dovrà garantire:
a) Somministrazione dei pasti
La somministrazione dei pasti dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle norme igienico–sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
I generi alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere di prima qualità, nel pieno rispetto delle loro caratteristiche di genuinità e freschezza, nonché delle loro componenti organolettiche e merceologiche.
Nel curare l’alimentazione delle beneficiarie e dei beneficiari devono essere rispettate le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte e le esigenze connesse al loro stato di salute.
L’Ente attuatore deve garantire l’esecuzione, il mantenimento e la gestione completa di procedure permanenti basate sul sistema H.A.C.C.P, con l’osservanza dei principi di cui al “Regolamento CE 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”.
Il Committente si riserva la facoltà di controllare la qualità dei cibi somministrati e la rispondenza a quanto sopra indicato.
Per i progetti in accoglienza diffusa, di cui ai Lotti 3, 4, 5, 6 e 7, la preparazione dei pasti avverrà esclusivamente all’interno della struttura secondo le modalità previste da ciascun progetto ed esplicitate nel regolamento interno.
Per i centri collettivi (Lotti 1 e 2), l’autonomia nella preparazione dei pasti da parte dell’Ente attuatore è la modalità più in linea con gli obiettivi dell’accoglienza integrata. Il servizio mensa deve essere organizzato internamente ai centri e solo come estrema ratio all’esterno delle strutture. Nel caso venga allestito all’interno, è necessario prevedere uno spazio cucina, l’impiego di personale specifico, nonché l’adeguamento alle disposizioni previste dalle Aziende Sanitarie Locali. Nel caso in cui ci si avvalga di una mensa esterna, sarà possibile sottoscrivere apposite convenzioni/accordi con mense aziendali, escludendo accordi con mense sociali gratuite. La stessa dovrà essere facilmente raggiungibile dal centro.
In ultima istanza e in maniera del tutto eccezionale e legata a singole, temporanee e straordinarie contingenze, può essere anche predisposto un servizio di catering con consegna dei pasti a domicilio: modalità che può essere presa in considerazione nei casi di grandi centri collettivi (Lotti 1 e 2), quando la normativa nazionale imponga disposizioni restrittive nella gestione delle cucine interne alle strutture. In tal caso sarà opportuno stipulare delle convenzioni, facendo attenzione alla diversificazione del menù sulla base di esigenze specifiche e rispettando la stagionalità degli alimenti.
Nell’offerta tecnica deve essere specificato se la preparazione dei pasti avviene all’interno della struttura d'accoglienza o meno.
b) Abbigliamento, biancheria e prodotti per l’igiene personale
La fornitura di capi di abbigliamento, biancheria e prodotti per l’igiene personale può essere effettuata attraverso due modalità:
● erogazione diretta;
● mediante contributi in denaro o in buoni spesa.
La biancheria di base per la casa sia negli appartamenti, così come nei centri collettivi, deve essere in quantità sufficiente per il numero delle persone accolte e per le esigenze di cambio. Più precisamente, per ogni beneficiario/a devono comunque essere garantiti: materasso, cuscino, doppio cambio di lenzuola (non monouso o “in tessuto non tessuto”), doppio cambio di federe, doppio cambio di asciugamani e due coperte. Gli effetti letterecci devono essere adeguati al luogo e alla stagione dell’accoglienza.
Per i centri collettivi (Lotti 1 e 2) ogni struttura deve necessariamente garantire la sanificazione settimanale degli effetti letterecci, effettuata da ditte specializzate.
La fornitura di base di vestiario e calzature deve essere effettuata in modo tale da garantire il numero di capi di abbigliamento necessario e sufficiente per le esigenze di cambio ed è necessario prevedere un ricambio periodico e/o stagionale dello stesso. Ad integrazione dei capi nuovi, si possono prevedere anche accordi con i centri di raccolta di abbigliamento usato (esclusa la biancheria intima), purché sottoposto ad adeguati processi di sterilizzazione e in buone condizioni.
Alle persone accolte vanno garantiti tutti i prodotti necessari per l’igiene personale in relazione al genere o all’età, secondo le modalità di erogazione ritenute più opportune dai progetti di accoglienza.
c) Corrispettivi
- una scheda telefonica e/o ricarica nei tempi e nelle modalità previsti dal patto di accoglienza;
- l’abbonamento al trasporto pubblico urbano o extraurbano al fine di garantire l’accesso ai servizi e/o ai luoghi di socializzazione;
- un assortimento di pentole, piatti e stoviglie (in caso di accoglienza in appartamento);
- articoli di puericultura in caso d'accoglienza di nuclei familiari o monoparentali;
- il pocket money, che consiste in un contributo in denaro da corrispondere a ogni beneficiario/a (commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare) e destinato alle piccole spese personali, ulteriori rispetto ai beni e ai servizi garantiti dall'Ente attuatore (trasporto, scheda telefonica, vitto, ecc.).
Per quanto non esplicitato nel presente Capitolato si rimanda si rimanda ai manuali pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx/
Art. 4 PERSONALE
Il personale impiegato - come previsto nel “Manuale SPRAR 2018” - dovrà mettere in campo interventi e attività specifiche per la realizzazione dei servizi garantiti, come indicati all'art. 2 del presente Capitolato.
Pertanto ciascuno dei progetti indicati all'art. 1 dovrà prevedere un’equipe di base composta dalle seguenti figure professionali:
RESPONSABILE/COORDINATORE
Il responsabile ha la responsabilità sia della struttura che del servizio reso. In particolare è responsabile della programmazione, dell’organizzazione e della gestione di tutte le attività che si svolgono all’interno della struttura. Assicura la presenza all’interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla tipologia degli ospiti.
Il responsabile di progetto aggiorna la Banca dati Sai e assicura l’attendibilità e la veridicità dei dati inseriti. Può delegare uno o più soggetti ad operare sulle diverse sezioni della banca dati fatto salvo quanto previsto al comma 3, art. 37 del DM del 18/11/2019.
Il coordinatore dell’equipe ha la funzione di coordinare le attività previste nel progetto e può coincidere con la figura del responsabile.
L’Ente attuatore assicura la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Requisiti: laurea di primo o secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale, documentata, nel settore e con conoscenza delle metodologie di intervento, capacità di programmazione ed organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto.
ASSISTENTE SOCIALE
L’Assistente Sociale ha la funzione di curare gli aspetti progettuali e operativi del percorso di integrazione di ciascun/a beneficiario/a, insieme al coordinatore del progetto SAI e ai membri dell’equipe. Agendo secondo i principi, le conoscenze e i metodi specifici della professione, l’Assistente Sociale si impegna a promuovere l’empowerment e l’autodeterminazione delle persone accolte supportandole nell'uso personale e sociale delle risorse a disposizione e attivando - in un'ottica di rete - ogni più opportuna collaborazione con i diversi attori (istituzionali e non) presenti sul territorio.
Requisiti:
a) laurea di primo o secondo livello in Servizio Sociale;
b) Abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale;
c) esperienza biennale nell’ambito dell’immigrazione forzata. Monte orario minimo da garantire in ciascuna struttura:
● nei Centri collettivi (Lotto 1) 38 ore settimanali;
● nei Centri di medie dimensioni (Lotto 2) 20 ore settimanali;
● nei progetti di accoglienza diffusa (Lotti 3, 4, 5, 6, 7) 8 ore settimanali per ogni struttura.
EDUCATORE
L’educatore è un operatore che, avvalendosi di metodologie di intervento psico-pedagogiche e psico-sociali, promuove (in collaborazione con gli altri membri dell’equipe) la realizzazione di progetti educativi finalizzati al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale, agendo - per il perseguimento di tali obiettivi - sulle relazioni interpersonali, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e di vita e sull’organizzazione dei servizi in campo socio-educativo.
Requisiti:
a) Laurea di primo o secondo livello, afferente alle aree sociali, pedagogico-educative, socio-sanitarie, con iscrizione ai relativi albi professionali (se previsti), ivi compresa la qualifica di Educatore Professionale Socio Pedagogico, che vanti un'esperienza di almeno 2 anni;
b) esperienza biennale in ambito di accoglienza ai migranti/rifugiati. Monte orario minimo da garantire in ciascuna struttura:
● nei Centri collettivi (Lotto 1) 38 ore settimanali;
● nei Centri di medie dimensioni (Lotto 2) 20 ore settimanali;
● nei progetti di accoglienza diffusa (Lotti 3, 4, 5, 6, 7) 12 ore settimanali per ogni struttura.
PSICOLOGO
La figura professionale dello Psicologo è inserita in maniera stabile all’interno dell'equipe ed è coinvolta nel lavoro di presa in carico anche in termini di collaborazione con i locali servizi psico-socio-sanitari del territorio. La presenza dello Psicologo è importante per far incontrare le esigenze e le istanze del singolo nella sua complessità, nonché per l’eventuale intervento in casi di supporto specifico di particolari fragilità o di difficoltà ad accettare le nuove condizioni di vita, trattandosi di un’accoglienza di persone provenienti da differenti Paesi
e contesti, lo psicologo deve avere una formazione e un background lavorativo di stampo “trans-culturale/etnopsichiatrico”.
Requisiti:
a) possesso di laurea di secondo livello;
b) abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale;
c) esperienza biennale in ambito di accoglienza agli immigrati. Monte orario minimo da garantire in ciascuna struttura:
● nei Centri collettivi (Lotto 1) 15 ore settimanali;
● nei Centri di medie dimensioni (Lotto 2) 10 ore settimanali;
● nei progetti di accoglienza diffusa (Lotti 3, 4, 5, 6, 7) 5 ore settimanali per ogni struttura.
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
Figura professionale inserita in maniera stabile all’interno dell'equipe, con competenze sia in ambito sociale, che in ambito sanitario, coinvolta nelle attività indirizzate a leggere e soddisfare i bisogni e a favorire il benessere e l’autonomia della persona. Inoltre, può effettuare interventi igienico-sanitari, qualora la situazione specifica di un/una beneficiario/a con disagio mentale o sanitario lo richieda.
Questa figura professionale è obbligatoria nelle strutture di cui ai Lotti 6 e 7. Requisiti: attestato di qualifica professionale valido su tutto il territorio nazionale; Monte orario minimo da garantire in ciascuna struttura:
● nei progetti di accoglienza diffusa DM/DS (Lotti 6,7) 38 ore settimanali.
INFERMIERE
L'infermiere/a è l'operatore sanitario responsabile dell'assistenza generale infermieristica della struttura d’accoglienza. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei beneficiari in condizione di vulnerabilità sanitaria e dell'educazione sanitaria.
L'infermiere inoltre:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute dei beneficiari;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona accolta e formula i relativi obiettivi di salute;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in rete con gli altri operatori sanitari e sociali.
Questa figura professionale è obbligatoria nelle strutture di cui ai Lotti 6 e 7. Requisiti: Diploma universitario abilitante e iscrizione all'albo professionale Monte orario minimo da garantire in ciascuna struttura:
● nei progetti di accoglienza diffusa DM/DS (Lotti 6,7) 20 ore settimanali.
OPERATORI SOCIALI
In riferimento alle specifiche competenze d'intervento nell’accoglienza si ritiene opportuno che lo staff degli operatori e delle operatrici sia composto da personale con almeno due anni di esperienza nell’ambito dell’immigrazione. Agli operatori alle operatrici sociali dovranno essere attribuiti i seguenti ruoli:
● operatore/operatrice di riferimento per gli interventi riconducibili alla sfera dell’accoglienza materiale;
● operatore/operatrice preposto a seguire i servizi di mediazione linguistica e interculturale (soprattutto se erogati da enti terzi o a chiamata) e le misure orientamento e accesso ai servizi del territorio;
● operatore/operatrice dedicato/a agli interventi di orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale, abitativo, lavorativo, inclusi anche i servizi di formazione e riqualificazione professionale;
● operatore/operatrice dedicato/a al servizio di orientamento e accompagnamento legale;
● operatore/operatrice incaricato/a di seguire la presa in carico di carattere sanitario e pertanto i servizi di tutela psico-socio-sanitaria;
● operatore/operatrice eventualmente delegato dal responsabile di struttura alla gestione e all’aggiornamento della Banca Dati del SAI.
Requisiti:
● per l’accoglienza materiale è richiesto il diploma di scuola media superiore;
● per l’affiancamento nei progetti personalizzati dei/delle beneficiari/e è richiesto il diploma in materie umanistico-sociali.
OPERATORE LEGALE
Per sostegno legale s’intendono tutti quegli interventi volti a supportare i beneficiari e le beneficiarie – principalmente i richiedenti protezione internazionale durante la procedura – in termini di orientamento e informazione su: interlocuzioni con le istituzioni e gli organismi preposti; possibilità di tutela dei propri diritti; possibilità di produrre documentazione che possa supportare la propria domanda di protezione.
L’operatore legale deve essere in possesso delle seguenti competenze specifiche:
- conoscenza e capacità di saper individuare e correttamente applicare la normativa di riferimento;
- conoscenza delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
- conoscenza dei meccanismi di tutela giurisdizionale.
L’operatore legale deve sapere, in via prioritaria, quali attività può svolgere direttamente e quali, invece, siano da delegare ad altre professionalità non necessariamente interne all'equipe di progetto.
All’operatore legale spettano i seguenti compiti:
- predisposizione del fascicolo personale del richiedente o del titolare di protezione internazionale;
- affiancamento del beneficiario nella preparazione al colloquio con la Commissione territoriale;
- gestione dei rapporti con gli attori istituzionali;
- assolvimento delle pratiche burocratiche (per esempio, compilazione di moduli e/o modelli presso differenti uffici);
- orientamento alla tutela giurisdizionale.
Requisiti:
a) possesso di laurea di primo o secondo livello afferente alle aree sociali, giuridiche, politologiche e affini;
b) esperienza almeno biennale maturata nel ruolo specifico in materia di protezione internazionale;
c) formazione nel settore della tutela legale relativamente alla protezione internazionale.
INSEGNANTE PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
Ciascun progetto deve garantire l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell’attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario/a, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero minimo di 15 (quindici) ore settimanali. Infatti, la conoscenza dell’italiano rappresenta una condizione imprescindibile per entrare in relazione con il contesto sociale e rappresenta un requisito di base per l’iscrizione ai corsi di formazione o per entrare nel mondo del lavoro.
Nei casi in cui l’offerta esterna di corsi di lingua risulti inadeguata in termini di continuità o per la carenza di livelli diversi di corsi, il progetto di accoglienza è tenuto a attrezzarsi con corsi al proprio interno. In tal caso dovrà necessariamente prevedere classi non superiori alle 15 persone, l’adeguamento dell’insegnamento ai livelli delle beneficiarie e dei beneficiari e una verifica dell’apprendimento. In questo caso, i progetti devono dotarsi di personale in possesso dell’abilitazione all’insegnamento dell’italiano L2.
***
Il numero e l’organizzazione del personale varia in rapporto alla dimensione del progetto territoriale, alle caratteristiche delle persone accolte, alla tipologia delle strutture di accoglienza e alla loro dislocazione: per tali specifiche si rimanda all'art. 5 del presente Capitolato.
Si fa presente, inoltre, che è facoltà dell'Ente attuatore prevedere l'impiego di ulteriori figure professionali, con compiti e mansioni complementari all'equipe di base, da coinvolgere di volta in volta secondo necessità, come:
● personale amministrativo;
● personale ausiliario (portieri, custodi, operatori notturni, addetti alla cucina e alle pulizie, ecc.). L’Ente attuatore dovrà inoltre:
● garantire la presenza di personale specializzato e/o con esperienza pluriennale adeguata al ruolo ricoperto all’interno del progetto.
● prevedere l'organizzazione del lavoro di tutto il personale impiegato, impartendo modalità specifiche per ogni ruolo ricoperto;
● prevedere strumenti idonei alla gestione dell'equipe, come attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica e supervisione.
Nell’offerta tecnica dovrà essere illustrato un piano per la formazione continua e l’aggiornamento professionale dell’equipe multidisciplinare sulle tematiche strettamente correlate alle specificità dei singoli progetti di accoglienza, attraverso la presentazione di un programma di formazione dettagliato (si intendono escluse le attività formative obbligatorie previste dagli Albi professionali).
Nell’offerta tecnica dovrà, altresì, essere allegata una dichiarazione attestante l’indicazione del numero degli operatori/operatrici e la composizione del gruppo di lavoro in relazione al tipo degli interventi proposti che si prevede di realizzare per il periodo dello svolgimento del servizio oggetto della presente gara. Dovranno essere indicati i titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi stessi. Inoltre, dovranno essere specificati - per ciascun collaboratore - le ore di lavoro che si prevede di contrattualizzare, l’articolazione degli orari di lavoro con evidenziati i turni di ciascun operatore, e il livello di inquadramento secondo il CCNL di riferimento adottato dall’ente gestore.
Il personale volontario eventualmente impiegato all’interno delle strutture di accoglienza, potrà svolgere attività esclusivamente in compresenza e sotto la supervisione di personale membro dell’equipe.
Il servizio di supervisione psicologica è da considerarsi obbligatorio e deve essere effettuato da una figura professionale adeguata ed esterna all’équipe, in quanto non deve partecipare alle relazioni che si instaurano all’interno del gruppo di lavoro. Gli incontri di supervisione devono tenersi con una periodicità costante. Ogni progetto SAI può decidere in maniera autonoma la cadenza degli appuntamenti che può variare di volta in volta anche in base alle esigenze del gruppo di lavoro. È tuttavia auspicabile, al fine dell’efficacia del servizio, realizzare tali incontri almeno una volta al mese.
Per quanto non esplicitato nel presente Capitolato si rimanda si rimanda ai manuali pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx/
ART. 5 REQUISITI DELLE STRUTTURE
Le strutture di accoglienza, siano esse centri collettivi che appartamenti, dovranno essere circoscritti all’interno dell’area della Città Metropolitana e dovranno altresì:
● essere pienamente, nonché immediatamente fruibili al momento della stipula della Convenzione;
● essere conformi alle vigenti norme e regolamenti in materia di urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico-sanitaria, di sicurezza antincendio, antinfortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
● non essere contigui e/o adiacenti (es.: stesso stabile o più centri sulla stessa via);
● essere ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico, anche notturno, ad una distanza massima di un'ora e mezza dalla città di Roma o da un altro centro abitato rilevante, al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
● qualora le fermate dei servizi pubblici fossero ubicate ad una distanza superiore al chilometro, è necessario che l’organismo predisponga un servizio navetta;
● avere uno spazio da adibire alla consumazione dei pasti, come cucina o refettorio;
● essere dotate di un sistema di riscaldamento sicuro e garantito nelle modalità ritenute più idonee alla tipologia di struttura e alle esigenze organizzative del progetto;
● possedere stanze, dotate di finestre aperte all'esterno, in numero proporzionale alle persone accolte, per massimo 4 persone per stanza nei centri collettivi e 2/3 persone per stanza negli appartamenti;
● essere dotate di servizi igienici in numero sufficiente in rapporto alle beneficiarie e ai beneficiari accolti e comunque nel rispetto del rapporto minimo di n. 1 bagno ogni n. 6 ospiti, nonché proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari/e e alla presenza mista di genere;
● essere allestite e organizzate in relazione alle esigenze delle beneficiarie e dei beneficiari accolti e delle loro individualità. L’utilizzo dei letti a castello deve essere considerato come soluzione estrema, temporanea ed al fine di ottimizzare lo spazio per rendere ancora più confortevole l’ambiente;
● essere dotate di frigoriferi e spazi di conservazione degli alimenti, lavatrici e altri accessori di lavanderia (stendini, bacinelle, tavola da stiro, ecc.);
● essere dotate di almeno uno spazio comune attrezzato per la lettura, la conversazione e, in genere, per le attività ricreative e di tempo libero e di adeguati spazi che possano garantire la tutela della privacy e la possibilità di avere condizioni in cui la persona possa restare da sola.
In particolare si richiede che:
● la ripartizione dei posti letto per stanza tenga conto della metratura e della logistica dei locali, prevedendo per ogni persona spazi adeguati, anche di movimento;
● a ogni singolo beneficiario/a sia garantita la disponibilità di un letto, un armadio, un comodino e una sedia/appendiabiti e che l’utilizzo dei letti a castello sia considerata come soluzione estrema ed esclusivamente al fine di ottimizzare gli ambienti e renderli più confortevoli.
Per i centri residenziali ricadenti nei Comuni dell’Area Metropolitana è necessario disporre di un nulla osta all’avvio di un progetto di accoglienza SAI da parte dell’Ente Locale territorialmente competente.
Nella stessa struttura non potranno essere ubicati altri centri che ospitano beneficiari/e di altri progetti.
Per quanto non esplicitato nel presente Capitolato si rimanda si rimanda ai manuali pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx/
ART. 6 PROGETTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA
6.1 LOTTO 1 - Progetto di accoglienza in favore di adulti e famiglie titolari di accoglienza “SAI” in centri residenziali con capienza da un minimo di n. 31 posti fino ad un massimo di n. 70, posti per un totale complessivo di n. 560 posti.
Centro collettivo di grandi dimensioni, caratterizzato dalla continua disponibilità e temporaneità all'accoglienza di adulti singoli, nuclei familiari e nuclei monoparentali
Ogni struttura deve rispettare i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Capitolato descrittivo e prestazionale.
Nei Centri collettivi è prevista una proporzione media di un operatore ogni n.8 beneficiari accolti e deve essere garantita la presenza di personale ausiliario durante le ore notturne.
Nell'ottica di favorire un lavoro di rete e al fine di sostenere con interventi specialistici i percorsi di accoglienza in favore di donne a rischio o vittime di tratta, gli Enti attuatori aggiudicatari di progetti SAI afferenti a questo Lotto potranno avvalersi della collaborazione del Servizio Xxxxxxx di Roma Capitale che eroga servizi di emersione, assistenza ed integrazione sociale per donne vittime di tratta di cui all’art. 18, comma 3bis D.Lgs. 286/98.
6.2 LOTTO 2 - Progetto di accoglienza in favore di adulti e famiglie titolari di accoglienza “SAI” in centri residenziali con capienza da un minimo di n. 11 posti fino ad un massimo di n. 30 posti, per un totale complessivo di n. 500 posti.
Centro collettivo di medie dimensioni, caratterizzato dalla continua disponibilità e temporaneità all'accoglienza. Ogni struttura deve rispettare i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Capitolato descrittivo e prestazionale.
È prevista una proporzione media di un operatore ogni n.8 accolti e deve essere garantita la presenza di personale ausiliario durante le ore notturne.
Nell'ottica di favorire un lavoro di rete e al fine di sostenere con interventi specialistici i percorsi di accoglienza in favore di donne a rischio o vittime di tratta, gli Enti attuatori aggiudicatari di progetti SAI afferenti a questo Lotto potranno avvalersi della collaborazione del Servizio Xxxxxxx di Roma Capitale che eroga servizi di
emersione, assistenza ed integrazione sociale per donne vittime di tratta di cui all’art. 18, comma 3bis D.Lgs. 286/98.
6.3 LOTTO 3 - Progetto di accoglienza in favore di adulti, famiglie e famiglie monoparentali titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa con capienza massima di n. 10 posti, per un totale complessivo di n. 637 posti.
Tale progetto prevede l'accoglienza di adulti, nuclei familiari e nuclei monoparentali in appartamenti adibiti a civile abitazione, in cui vengono messi in atto interventi utili alla sperimentazione di percorsi di autodeterminazione e autonomia abitativa.
Gli appartamenti si caratterizzano per una graduale auto-organizzazione dei beneficiari e per un conseguente intervento esterno degli operatori, i quali affidano in gran parte la gestione quotidiana della casa agli stessi beneficiari. Questa tipologia di accoglienza permette di bilanciare l’esigenza di garantire misure di sostegno e di protezione della singola persona con quella di favorirne - contestualmente - il percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia.
Ogni progetto deve rispettare i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Capitolato descrittivo e prestazionale
In particolare, gli appartamenti destinati alla realizzazione di progetti di accoglienza diffusa devono rispettare i seguenti requisiti:
● devono essere ubicati in zone centrali, in quartieri che favoriscano l'inserimento delle persone accolte nel contesto locale, facilitando la costruzione di rapporti relazionali necessari per il raggiungimento di un'adeguata integrazione sociale;
● devono essere collocati in prossimità di scuole e asili-nido per l'infanzia, al fine di permettere ai nuclei familiari e monoparentali accolti la conciliazione dei tempi lavorativi e /o di studio e formazione, con quelli di cura e assistenza familiare;
● devono prevedere l'assenza di barriere architettoniche ed essere provvisti di ascensore, laddove gli stessi non siano edificati al pian terreno o non si sviluppino all’interno di unità immobiliari terratetto;
● devono garantire al loro interno la copertura di una rete wifi per consentire ai beneficiari e alle beneficiarie accolti/e la possibilità di poter accedere gratuitamente ai collegamenti on-line, in modo da consentire la fruizione di servizi educativo-formativi e lavorativi previsti dal progetto.
La presenza del personale è programmata.
Gli alloggi dovranno essere in possesso - oltre a quanto indicato all'art. 5 - dei medesimi requisiti previsti per gli immobili da adibire a civile abitazione.
In ogni singola stanza non potranno essere inserite più di n. 2 o n. 3 persone.
Nell'ottica di favorire un lavoro di rete e al fine di sostenere con interventi specialistici i percorsi di accoglienza in favore di donne a rischio o vittime di tratta, gli Enti attuatori aggiudicatari di progetti SAI afferenti a questo Lotto potranno avvalersi della collaborazione del Servizio Xxxxxxx di Roma Capitale, che eroga servizi di emersione, assistenza ed integrazione sociale per donne vittime di tratta di cui all’art. 18, comma 3bis D.Lgs. 286/98.
6.4 LOTTO 4 - Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti LGBT+ titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa, in strutture con capienza massima di 10 posti, per un totale complessivo di n. 10 posti.
Tale progetto prevede l’accoglienza di persone migranti LGBT+ titolari di accoglienza SAI, all’interno di appartamenti adibiti a civile abitazione, al fine di attuare interventi specifici volti alla sperimentazione di percorsi di autodeterminazione e autonomia socio-abitativa.
Secondo il rapporto globale dell’UNHCR sul tema, i richiedenti asilo e rifugiati LGBT+ sono soggetti a una forte esclusione sociale e a violenze nei paesi d’arrivo, perpetrate sia dalla comunità ospitante, che da quella più ampia degli altri richiedenti asilo e rifugiati. Lo stesso rapporto ha evidenziato come il livello di accettazione delle persone LGBT+ sia molto basso nei centri d'accoglienza: l’esperienza di convivenza di persone LGBT+ in contesti di accoglienza collettiva rischia di ostacolare l’emersione o l’espressione di un’identità di genere o di un orientamento sessuale dissimile dal resto dei conviventi.
Le specificità dei bisogni dei rifugiati LGBT+, anche di sicurezza personale, richiedono l’adozione di misure di accoglienza e/o assistenza adeguate per quanto riguarda l’accesso alle procedure di asilo, la protezione da
forme di violenza fisica e/o sessuale, la tutela e l’assistenza legale qualificate, il supporto psicosociale e l’assistenza medica.
La presa in carico di persone con esigenze peculiari comporta, infatti, una maggiore complessità in termini di lettura dei bisogni, emersione del disagio, costruzione della relazione di fiducia, e richiede un rafforzamento del lavoro in rete con i servizi del territorio, pubblici e privati, e con professionalità ed expertise esterne in grado di supportare i percorsi di inclusione sociale. Gli enti gestori, in sinergia e in collaborazione con la Stazione appaltante, dovranno dunque adoperarsi per costruire una rete territoriale formata da diversi stakeholders sia pubblici che privati, al fine di valorizzare e condividere risorse e competenze, favorire il dialogo tra le istituzioni locali e l’associazionismo, rispondere in modo articolato ai bisogni delle persone accolte e concorrere alla promozione di una maggiore sensibilizzazione e attenzione sul tema dei migranti LGBT+.
L’appartamento si caratterizza per una graduale auto-organizzazione da parte delle persone accolte e per un residuale intervento degli operatori. Questa tipologia di accoglienza permette di bilanciare l’esigenza di garantire misure di sostegno e di protezione della singola persona con quella di favorirne - contestualmente - il percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia.
Gli appartamenti destinati alla realizzazione di progetti di accoglienza diffusa per persone migranti LGBT+ titolari di accoglienza SAI, devono rispettare i seguenti requisiti:
● essere ubicati in zone centrali, in quartieri che favoriscano l'inserimento delle persone accolte nel contesto locale, facilitando la costruzione di rapporti relazionali necessari per il raggiungimento di un'adeguata integrazione sociale;
● prevedere l'assenza di barriere architettoniche e/o essere provvisti di ascensore, laddove gli stessi non siano edificati al pian terreno o non si sviluppino all’interno di unità immobiliari terratetto;
● garantire al loro interno la copertura di una rete wifi per consentire alle persone accolte la possibilità di poter accedere gratuitamente ai collegamenti on-line, in modo da consentire la fruizione di servizi educativo-formativi e lavorativi previsti dal progetto.
Inoltre, gli alloggi dovranno essere in possesso - oltre a quanto indicato all'art. 5 - dei medesimi requisiti previsti per gli immobili da adibire a civile abitazione.
E’ preferibile che in ogni singola stanza non siano inserite più di n. 2 o n. 3 persone, come da linee guida SAI.
La presenza del personale è programmata. Non è necessario introdurre in équipe figure ex novo a integrazione di quelle già previste nel “Manuale operativo SPRAR 2018”, tuttavia è fortemente necessario che il personale impiegato abbia formazione e competenze in materia di riconoscimento dei bisogni delle persone con identità non cis-eteronormate e con background migratorio, nonché in materia di Diritti LGBT+ e di accoglienza e protezione di migranti LGBT+. L’équipe, inoltre, si dovrà adoperare affinché sia garantito - anche attraverso un importante lavoro di rete - un adeguato counselling di educazione sessuale e sanitaria.
Lotto 5 - Progetto di Accoglienza integrata in favore di donne singole o con minori, vittime di violenza di genere e/o tratta e grave sfruttamento, titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa, in strutture con capienza massima di 10 posti, per un totale complessivo di n. 20 posti.
Tale progetto prevede un’accoglienza diffusa rivolta a donne singole o con figli minori, vittime di violenza di genere e/o vittime di tratta e grave sfruttamento che abbiano già concluso un percorso di prima accoglienza presso servizi dedicati e/o che comunque abbiano raggiunto un’emancipazione dalla condizione di violenza e/o di tratta e grave sfruttamento. Il progetto si configura, quindi, come un’accoglienza di secondo livello in appartamenti adibiti a civile abitazione in cui le beneficiarie possano sperimentare percorsi di autodeterminazione volti alla riconquista della propria autonomia socio-abitativa.
Il progetto richiede competenze specifiche all’interno dell’equipe in materia di violenza di genere e tratta, un aggiornamento costante e la partecipazione attiva all’interno di una rete interistituzionale. L’equipe avrà una presenza programmata giornaliera, prevedendo anche la possibilità di effettuare visite nella struttura in orario notturno.
Gli appartamenti si caratterizzano per una graduale auto-organizzazione delle beneficiarie e per un conseguente intervento esterno degli operatori e delle operatrici che affidano in gran parte la gestione quotidiana della casa alle stesse beneficiarie. Questa tipologia di accoglienza permette di bilanciare l’esigenza di garantire misure di sostegno e di protezione della singola persona con quella di favorirne - contestualmente
- il percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia.
Gli appartamenti destinati alla realizzazione di progetti di accoglienza diffusa devono rispettare i seguenti requisiti:
● devono essere ubicati in zone centrali, in quartieri che favoriscano l'inserimento delle persone accolte nel contesto locale, facilitando la costruzione di rapporti relazionali necessari per il raggiungimento di un'adeguata integrazione sociale;
● devono essere collocati in prossimità di scuole e asili-nido per l'infanzia, al fine di permettere ai nuclei familiari e monoparentali accolti al fine di favorire la conciliazione dei tempi lavorativi e /o di studio e formazione, con quelli di cura e assistenza familiare;
● devono prevedere l'assenza di barriere architettoniche ed essere provvisti di ascensore, laddove gli stessi non siano edificati al pian terreno o non si sviluppino all’interno di unità immobiliari terratetto;
● devono garantire al loro interno la copertura di una rete wifi per consentire ai beneficiari e alle beneficiarie accolti/e la possibilità di poter accedere gratuitamente ai collegamenti on-line, in modo da consentire la fruizione di servizi educativo-formativi e lavorativi previsti dal progetto.
La presenza del personale è programmata.
Gli alloggi dovranno essere in possesso - oltre a quanto indicato all'art. 5 - dei medesimi requisiti previsti per gli immobili da adibire a civile abitazione.
In ogni singola stanza non potranno essere inserite più di n. 2 o n. 3 persone.
Nell'ottica di favorire un lavoro di rete e al fine di sostenere con interventi specialistici i percorsi di accoglienza in favore di donne a rischio o vittime di tratta, gli Enti attuatori aggiudicatari di progetti SAI afferenti a questo Lotto potranno avvalersi della collaborazione del Servizio Xxxxxxx di Roma Capitale che eroga servizi di emersione, assistenza ed integrazione sociale per donne vittime di tratta di cui all’art. 18, comma 3bis D.Lgs. 286/98.
6.6 LOTTO 6 - Lotto 6 Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti con disagio mentale e/o psicologico titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa con capienza massima di 6 posti,per un totale complessivo di n. 12 posti.
Tale progetto di accoglienza diffusa integra e completa l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico riabilitativo attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Le attività da porre in essere sono equiparabili alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disagio mentale e/o psicologico titolari di accoglienza “SAI” o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Le strutture di accoglienza che afferiscono alla rete SAI sono di tipo socio assistenziale e prevedono interventi a sostegno dei percorsi di cura promossi in favore delle persone accolte e, pur prevedendo la presenza di operatori sanitari, gli stessi si occupano di supportare i percorsi di cura attivati in favore dei beneficiari dai presidi sanitari territorialmente competenti o dagli Enti del privato sociale. L’equipe multidisciplinare del progetto di accoglienza concorre a promuovere, pertanto, il benessere psico-fisico dei beneficiari e delle beneficiarie attraverso l’attivazione e il raccordo con i presidi sanitari di competenza delle AASSLL; tutti gli interventi vanno svolti senza sovrapposizioni con le competenze proprie dei servizi sanitari territorialmente competenti.
I partecipanti sono obbligati nello specifico a:
● attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
● programmare la presa in carico diretta da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale presso le proprie strutture residenziali laddove la situazione clinica lo richieda.
È richiesto, inoltre, che l'equipe nel suo complesso abbia la formazione necessaria a impostare una relazione di aiuto e di auto-aiuto con i beneficiari accolti. Inoltre, è fondamentale che l’équipe possa avvalersi di ulteriori figure professionali quali:
● psicologo/a di comprovata esperienza nel campo e formazione specifica nell’ambito del disagio mentale;
● psichiatra di riferimento di comprovata esperienza nel campo e formazione specifica.
Il Mediatore culturale per questa tipologia di ospiti deve avere un’esperienza di almeno due anni nei servizi d’accoglienza di persone con vulnerabilità psicologica/psichiatrica.
Il rapporto tra operatore/ospite deve essere di 1 ogni 4 accolti, mentre un operatore/operatrice del Gruppo di Lavoro deve essere in possesso della qualifica di Educatore Professionale con specifica esperienza nell’ambito del disagio mentale.
Nelle strutture afferenti a questo Lotto deve essere garantita la presenza di personale ausiliario durante le ore notturne.
L’equipe inoltre deve obbligatoriamente contemplare le figure dell’O.S.S. e dell’Infermiere come descritto all’art. 4 del presente Capitolato descrittivo e prestazionale.
Per quanto non esplicitato nel presente Capitolato si rimanda ai manuali pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx/
Nell'ottica di favorire un lavoro di rete e al fine di sostenere con interventi specialistici i percorsi di accoglienza in favore di donne a rischio o vittime di tratta, gli Enti attuatori aggiudicatari di progetti SAI afferenti a questo Lotto potranno avvalersi della collaborazione del Servizio Xxxxxxx di Roma Capitale, che eroga servizi di emersione, assistenza ed integrazione sociale per donne vittime di tratta di cui all’art. 18, comma 3bis D.lgs. 286/98.
6.7 LOTTO 7 Progetto di Accoglienza integrata in favore di adulti con disagio sanitario titolari di accoglienza “SAI” in accoglienza diffusa con capienza massima di 6 posti, per un totale complessivo di n. 12 posti.
Tale progetto di accoglienza diffusa, dedicato a persone in condizione di vulnerabilità sanitaria, integra e completa l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico riabilitativo attivato dai servizi sanitari del territorio. Le attività da porre in essere sono equiparabili alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare il/la beneficiario/a, con vulnerabilità sanitaria. Le strutture di accoglienza che afferiscono alla rete SAI sono di tipo socio assistenziale e prevedono interventi a sostegno degli stessi, attraverso azioni di supporto ai percorsi di cura attivati dai presidi sanitari territorialmente competenti o dagli Enti del privato sociale. L’equipe multidisciplinare del progetto di accoglienza concorre a promuovere, pertanto, il benessere psico-fisico dei beneficiari e delle beneficiarie attraverso l’attivazione e il raccordo con i presidi sanitari di competenza delle AASSLL. L’ente gestore, dunque, attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione in accordo con la struttura sanitaria preposta, senza sovrapporsi e/o sostituirsi a quest’ultima negli interventi di competenza sanitaria.
Il rapporto tra operatore/ospite deve essere di 1 ogni 4 accolti, mentre un operatore del gruppo di lavoro deve essere in possesso della qualifica di Educatore professionale socio-sanitario, preferibilmente con esperienza nell’accoglienza di persone migranti in condizioni di vulnerabilità sanitaria.
Nelle strutture afferenti a questo Lotto deve essere garantita la presenza di personale ausiliario durante le ore notturne.
L’equipe inoltre deve obbligatoriamente prevedere le figure dell’O.S.S. e dell’Infermiere come descritto all’art. 4 del presente Capitolato descrittivo e prestazionale.
Per quanto non esplicitato nel presente Capitolato si rimanda ai manuali pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx/
Requisiti strutturali
Gli appartamenti devono prevedere l'assenza di barriere architettoniche ed essere provvisti di ascensore, laddove gli stessi non siano edificati al pian terreno o non si sviluppino all’interno di unità immobiliari terratetto.
Nell'ottica di favorire un lavoro di rete e al fine di sostenere con interventi specialistici i percorsi di accoglienza in favore di donne a rischio o vittime di tratta, gli Enti attuatori aggiudicatari di progetti SAI afferenti a questo Lotto potranno avvalersi della collaborazione del Servizio Xxxxxxx di Roma Capitale che eroga servizi di emersione, assistenza ed integrazione sociale per donne vittime di tratta di cui all’art. 18, comma 3bis D.lgs. 286/98.
Art. 7 ADEMPIMENTI DEGLI ORGANISMI GESTORI
Ogni Ente attuatore deve:
● garantire la disponibilità dei posti previsti nell’Accordo Quadro e nel successivo contratto di adesione al progetto con l’obbligo di accogliere i beneficiari e le beneficiarie su richiesta del Servizio Centrale e della Direzione Accoglienza e Inclusione di Roma Capitale;
● predisporre, per ogni persona accolta, una cartella sociale (anche informatizzata) che raccolga i dati significativi in merito alla propria storia personale e familiare, allo status
giuridico ed ogni più opportuna informazione relativa all’ambito socio-culturale, psico-socio-sanitario, lavorativo ed abitativo e curare l’inserimento delle stesse e il relativo aggiornamento nella banca dati dell’Ufficio Coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti di Roma Capitale. L’Ente gestore è tenuto, in particolar modo, ad inserire nella banca dati della stazione appaltante ogni aggiornamento e modifica in itinere circa lo status giuridico dei beneficiari (rinnovi del PDS, esito ricorsi, esito CT, ecc.).
● redigere un regolamento interno da far sottoscrivere alle persone accolte sulla base dell’allegato al Manuale Sprar 2018;
● garantire il corretto e tempestivo inserimento dei dati e i relativi aggiornamenti nella Banca dati del Servizio Centrale SAI;
● partecipare agli incontri di monitoraggio, coordinamento e verifica con la Stazione appaltante;
● garantire la pulizia degli spazi collettivi e idonei interventi igienico-sanitari per garantire la salubrità degli ambienti.
È fatto divieto all’Ente gestore di divulgare a chiunque informazioni inerenti l’erogazione del servizio prestato e la diffusione di notizie o dati aggregati, riguardanti le persone accolte senza l’autorizzazione della Direzione Accoglienza e Inclusione di Roma Capitale e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della privacy.
Art. 8 FUNZIONI DELLA COMMITTENZA
La Direzione Accoglienza e Inclusione svolge le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo delle prestazioni attraverso i propri referenti e assolve le seguenti attività specifiche:
● sovrintende alla regolare esecuzione del servizio;
● individua i beneficiari e le beneficiarie da inserire all’interno delle strutture, in accordo con il Servizio Centrale SAI;
● promuove attività di coordinamento con altri Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, impegnate per specifiche competenze sulle tematiche inerenti il servizio, anche attraverso protocolli di intesa e attività di formazione e aggiornamento congiunte;
● monitora l’andamento dei progetti personalizzati dei beneficiari e delle beneficiarie accolti/e;
● verifica ed approva i documenti per la rendicontazione;
● gestisce i flussi documentali relativamente alle persone prese in carico e ai progetti di accoglienza, nonché supporta gli enti gestori nell’utilizzo del sistema informativo in dotazione.
Art. 9 - FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Il servizio di accoglienza - così come descritto nei precedenti articoli - è finanziato con risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo del Ministero dell’Interno, per una quota pro-die/pro-capite come segue per ogni lotto:
● Lotto 1: Il piano finanziario dovrà prevedere un contributo giornaliero pro-die/pro-capite di € 38,00. I concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta progettuale, devono precisare il numero di persone che intendono accogliere per ogni struttura, rispettando il limite proposto tra 31 - 70 posti.
● Lotto 2: Il piano finanziario dovrà prevedere un contributo giornaliero pro-die/pro-capite di € 40,00. I concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta progettuale, devono precisare il numero di persone che intendono accogliere per ogni struttura, rispettando il limite proposto tra 11 - 30 posti.
● Lotto 3: Il piano finanziario dovrà prevedere un contributo giornaliero pro-die/pro-capite di € 45,00. I concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta progettuale, devono precisare il numero di persone che intendono accogliere per ogni progetto di accoglienza, rispettando il limite proposto di 10 posti.
● Lotto 4: Il piano finanziario dovrà prevedere un contributo giornaliero pro-die/pro-capite di € 45,00. I concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta progettuale, devono precisare il numero di persone che intendono accogliere per ogni struttura, progetto di accoglienza, rispettando il limite proposto di 10 posti, dedicato all’accoglienza diffusa di persone LGBT+.
● Lotto 5: Il piano finanziario dovrà prevedere un contributo giornaliero pro-die/pro-capite di € 45,00. I concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta progettuale, devono precisare il numero di persone che intendono accogliere per ogni struttura, rispettando il limite proposto di 10 posti, dedicato all’accoglienza diffusa per donne singole o con figli minori, vittime di violenza di genere e/o tratta e grave sfruttamento.
● Lotto 6 Il piano finanziario dovrà prevedere un contributo giornaliero pro-die/pro-capite di € 122,50. I concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta progettuale, devono precisare il numero di persone che intendono accogliere per ogni struttura, rispettando il limite proposto di 6 posti.
● Lotto 7 Il piano finanziario dovrà prevedere un contributo giornaliero pro-die/pro-capite di € 122,00. I concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta progettuale, devono precisare il numero di persone che intendono accogliere per ogni struttura, rispettando il limite proposto di 6 posti.
L’erogazione del contributo è successivo alla resa del servizio ed è vincolato alla presentazione di regolare rendicontazione delle spese ammissibili secondo le indicazioni del Manuale Unico di Rendicontazione e relativa relazione sulle attività svolte.
COSTI NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, né quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l’acquisto degli stessi.
Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da adibire all’accoglienza, che abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere su altre risorse nazionali o comunitarie.
Non sono ammissibili a carico della quota di contributo del FNPSA le valorizzazioni di beni, servizi o personale.
È vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all’ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.
Art. 10 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
L’Ufficio Coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale esercita in maniera costante attività di monitoraggio sui progetti di accoglienza, attraverso le seguenti modalità:
● monitoraggio in itinere sui progetti personalizzati relativi alle persone accolte, tramite confronti con le equipes dei progetti di accoglienza;
● monitoraggi e sopralluoghi a cura del DEC, a cui competono (in collaborazione con il RUP) il coordinamento, la direzione, il controllo quantitativo e amministrativo dell’esecuzione dei progetti di accoglienza affidati.
Oltre alle attività sopra menzionate, l’Ufficio presenzia alle visite di monitoraggio effettuate dal Servizio Centrale SAI presso i Progetti di Accoglienza.
Art. 11 - ONERI ASSICURATIVI
È a carico dell'Ente attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori e le operatrici impegnati/e nelle attività convenzionate e dovrà essere esibita, in proposito e se richiesta, idonea documentazione relativa all'anno finanziario.
L'Ente attuatore solleva fin d'ora Roma Capitale da ogni onere e qualsiasi responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori e delle operatrici nei confronti delle persone interessate alle attività e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.
L'Ente attuatore è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa RCT a favore degli operatori e delle operatrici impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi verificabili, adeguato alle valutazioni economiche (tabelle) correnti in materia di liquidazioni di danni e con una Compagnia Assicurativa autorizzata ai sensi della normativa vigente.
Art. 12 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali e al D. Lgs. n. 196/2003
s.m.i. in materia di protezione dei dati personali (come aggiornato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018), l'Ente gestore, affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene designato responsabile del trattamento dei dati personali delle persone accolte e tenuto al rispetto della relativa regolamentazione nazionale e comunitaria.
Art. 13 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO
Tutte le spese relative al servizio, nessuna esclusa, sono totalmente a carico dell'Affidatario. L'Amministrazione Capitolina è completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.
Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutte le spese relative alle imposte o tasse connesse all'esercizio del servizio oggetto dell'affidamento.
L'Ente affidatario si assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2001 e s.m.i.
Art. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ. INADEMPIENZE E PENALITÀ
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Ufficio Coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti, nonché gli operatori e le operatrici dei Servizi Sociali dei Municipi di competenza, si riservano con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente documento.
Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello che l'Organismo affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, Roma Capitale è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze, assegnando un termine massimo di 10 giorni per la rimozione delle medesime. Nel caso che l'Organismo affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, le penalità verranno applicate secondo l’art. 8 dello Schema di contratto, parte integrante del presente Avviso pubblico.
Art. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
All'Organismo Affidatario è fatto espresso divieto, pena rescissione, di sub-appalto e, comunque di cedere, in tutto o in parte, a terzi, il contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatta salva l’eventuale cessione di pro-soluto di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 281 del 15/9/2010.
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verificassero continui disservizi, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione Capitolina, oltre all'applicazione delle penali previste dall'art.16, a seconda dell'entità e del perdurare dell'inadempienza, avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto con preavviso di trenta giorni, addebitando all'Affidatario gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno derivante dalla risoluzione stessa oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
● apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario;
● cessione di attività ad altri;
● mancata osservanza del divieto di subappalto totale o parziale;
● impiego di personale non dipendente dell'Affidatario;
● grave e reiterata inosservanza delle prescrizioni contrattuali da cui è scaturita l'applicazione di penalità;
● inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, in materia di lavoro e sicurezza;
● non ottemperanza, nei termini previsti, alle prescrizioni dell'Amministrazione Capitolina in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
● interruzione non motivata del servizio.
La risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto da parte dell'Amministrazione Capitolina di azioni di risarcimento per danni subiti.
Art. 17 - ESECUZIONE IN DANNO
In caso di risoluzione del contratto, durante l'erogazione del servizio, Roma Capitale si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto con addebito del maggior costo sostenuto a carico dell'Organismo inadempiente, oltre che ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.
L'esecuzione in danno non esime l'Organismo dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 18 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dai seguenti atti:
● Bando di gara, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Disciplinare di Gara, schema di Contratto;
● Vigente normativa in materia
● Vigenti norme di Legge e di Regolamento in materia di Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato;
● Decreto Legislativo n.50/2016;
● Norme in materia di lavoro e sicurezza;
● Norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti.
Art. 19 - CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE
Il concorrente che risulta Affidatario, prima della stipula del contratto all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, deve:
● presentare la polizza assicurativa RCT;
● presentare la cauzione definitiva;
● versare l'importo delle spese contrattuali;
● presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito alla stipula del contratto.
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell'Affidatario.
Qualora il titolare dell'Impresa e/o il legale rappresentante non si presenti per la stipula, ovvero dagli accertamenti esperiti presso la Prefettura, ai sensi del Decreto Legge 490/94, dovessero risultare adottati provvedimenti ostativi all'assunzione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'Affidatario decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.
Art. 20 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie viene eletta la competenza del Foro di Roma. A tal fine l’Affidatario elegge il proprio domicilio presso il territorio di Roma Capitale. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art.806 c.p.c. e seguenti.
Art. 21 - STRUMENTI GESTIONALI
Per agevolare la gestione dei progetti di accoglienza è necessario predisporre alcuni strumenti, di seguito specificati:
● Regolamento (in allegato un fac simile).
Le regole che disciplinano il funzionamento di ogni struttura di accoglienza devono essere scritte e tradotte in più lingue comprensibili al beneficiario. Tali regole contemplano disposizioni che possono facilitare la convivenza, la partecipazione alla gestione del centro, la permanenza nel progetto territoriale e anche le condizioni per le quali può essere previsto l’allontanamento. Al beneficiario che accede alla struttura, il regolamento – così come il patto di accoglienza – deve essere presentato con l’ausilio di un mediatore culturale, passaggio ancor più importante nel caso di beneficiari analfabeti. L’intervento dei mediatori si rileva necessario anche nei casi in cui i beneficiari contestino i contenuti del regolamento o li contrastino con eventuali comportamenti di avversione. Così come si legge sotto in merito al patto di accoglienza, anche il regolamento di accoglienza deve essere formalmente accettato dal singolo beneficiario.
● Patto di accoglienza (in allegato un fac simile)
La permanenza nella struttura di accoglienza è sostenuta da un accordo chiaro tra il progetto territoriale e il/la singolo/a beneficiario/a, i quali definiscono rispettivamente i propri impegni e i tempi dell’accoglienza. La sottoscrizione del patto di accoglienza - da effettuarsi entro quindici giorni dall’inserimento in accoglienza e congiuntamente all’accettazione del regolamento di accoglienza, a esso allegato - è uno dei primi adempimenti da assolvere e uno dei principali strumenti che favorisce un rapporto di reciprocità tra operatore e beneficiario: entrambi sono chiamati, secondo la propria posizione, a contribuire al progetto di accoglienza e a parteciparvi in maniera attiva. Nel patto è indicato in maniera esplicita il periodo durante il quale il beneficiario rimarrà all’interno del progetto. Fermo restando il carattere personale del progetto di accoglienza, è necessario diversificare i tempi di permanenza in base a quanto stabilito dalla normativa, in merito alla differenza di permessi di soggiorno tra richiedenti e titolari di protezione. Qualora il beneficiario dovesse rifiutarsi di sottoscrivere il patto di accoglienza, la permanenza all’interno del SAI non potrà proseguire.
● Registro delle presenze
Ogni progetto è tenuto a registrare la presenza giornaliera dei/delle beneficiari/e mese per mese. Il registro deve essere timbrato e firmato dal responsabile del comune, nonché conservato come documento ufficiale anche ai fini della rendicontazione delle spese sostenute.
● Riunioni con i/le beneficiari/e
In linea con l’approccio all’accoglienza integrata che caratterizza il SAI e con l’obiettivo della promozione delle autonomie, delle capacità e della valorizzazione delle risorse individuali, nella gestione delle strutture di accoglienza (siano esse appartamenti o centri collettivi) è opportuno prevedere riunioni periodiche mensili con i/le beneficiari/e. La riunione deve tenersi alla presenza di tutti i beneficiari dell’appartamento (in caso di centri collettivi in piccoli gruppi di massimo otto persone) e almeno due operatori/operatrici. All’ordine del giorno della riunione, da condividere in apertura con i beneficiari, possono essere iscritti problemi concreti della casa/centro collettivo, questioni pratiche di condivisione degli spazi e di convivenza o di gestione operativa della struttura. Per favorire la fluidità della discussione è opportuno limitare l’intervento di un mediatore culturale solo quando si renda strettamente necessario.
● Misure di tutela e protezione dei/delle beneficiari/e
Non è permesso l’accesso alla struttura ad estranei, fatta eccezione per: le forze dell’ordine, i familiari autorizzati, gli operatori socio-educativi-sanitari territorialmente coinvolti (compresi volontari autorizzati), gli addetti alla manutenzione dell’immobile, alle utenze, alle forniture e altre persone all’uopo autorizzate dal Dirigente dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso, tutto il personale impiegato nella gestione del servizio (sia con regolare contratto di lavoro, sia a titolo volontario) dovrà mantenere la massima riservatezza, evitando l’inopportuna divulgazione di informazioni, al fine di garantire sufficiente tutela e protezione degli ospiti.
Art. 22 - GARANZIE
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Il Direttore
Xxxxxxx Xxxxxxx 09.12.2022
10:28:09
GMT+01:00
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Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione
Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti
SAI - Modello di regolamento del centro di accoglienza
(da personalizzare in base alle caratteristiche del progetto territoriale di accoglienza)
1. Accoglienza
La permanenza all’interno delle strutture di accoglienza SAI è riservata ai beneficiari e alle beneficiarie richiedenti protezione internazionale, titolari di asilo o protezione sussidiaria nonché gli altri status giuridici che consentono l’accesso al SAI previsti dalla normativa vigente (D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173; D.L. n.21 21 marzo 2022).
La permanenza nella struttura (centro collettivo o appartamento) è subordinata all'accettazione e alla firma da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del regolamento e del patto di accoglienza.
Entro 15 giorni dal momento dell'ingresso presso la struttura, il beneficiario e la beneficiaria devono partecipare, d’intesa con l’équipe, alla definizione del proprio “progetto personalizzato di accoglienza integrata”. La mancata accettazione o la mancata adesione al progetto personalizzato costituisce motivo di dimissione dalla struttura. Il beneficiario e la beneficiaria è inoltre tenuto/a alla frequenza continuativa del corso di italiano per minimo 15 ore settimanali.
Per motivi di comprovata necessità, i/le beneficiari/e possono richiedere un permesso di allontanamento temporaneo dalla struttura per un periodo massimo di 15 giorni a semestre, previa valutazione ed eventuale autorizzazione rilasciata dal Responsabile del progetto in accordo con l’Ente Locale.
2. Durata dell’accoglienza
I tempi di accoglienza all’interno del progetto sono diversificati, come da normativa vigente (art.1-sexies d.l.416/1989), sulla base dello status giuridico del beneficiario/beneficiaria come di seguito specificato:
- Richiedenti protezione internazionale
Accoglienza sicuramente fino alla decisione della Commissione Territoriale; nel caso di rigetto della domanda il richiedente asilo ha diritto all’accoglienza sicuramente fino alla scadenza del termine per presentare il ricorso al Tribunale civile competente (15 o 30 giorni a seconda dei casi). Se, decorso tale termine, il ricorso non sia stato presentato il richiedente asilo non ha più diritto all’accoglienza
- Ricorrenti
In caso di ricorso con effetto sospensivo automatico: accoglienza fino alla decisione del Tribunale; in caso di non effetto sospensivo automatico: diritto a restare in accoglienza sicuramente fino alla decisione del Tribunale sulla sospensiva; con sospensiva accordata: accoglienza per tutta la durata del ricorso; con sospensiva negata: il richiedente non avrà più diritto all’accoglienza in SAI.
- Titolari di protezione e degli altri permessi di soggiorno che consentono l’accesso al SAI come da normativa vigente*
Accoglienza di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe, per circostanze straordinarie debitamente motivate in relazione ai percorsi di integrazione avviati o a comprovati motivi di salute. La proroga è concessa dal Servizio Centrale del SAI dietro esplicita richiesta da parte del progetto territoriale di accoglienza.
“Il periodo di accoglienza può essere prorogato previa autorizzazione della Direzione centrale, per il tramite del Servizio Centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute, adeguatamente documentati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all’art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni. (D. M. del 18.11.2019 art. 38, co. 1)
L’accoglienza può essere revocata nei casi di:
- violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti;
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Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti
- allontanamento ingiustificato dei/le beneficiari/e per 72 ore continuative dal centro;
- messa in atto di comportamenti violenti nei confronti di persone e beni;
- mancato rientro presso la struttura di accoglienza entro i termini stabiliti e concordati in caso sia stato accordato un permesso di allontanamento temporaneo dalla struttura.
3. Servizi offerti dal progetto territoriale di accoglienza
1. accoglienza diurna e notturna per concessione in uso temporaneo di alloggio nelle strutture di accoglienza del progetto;
2. erogazione di una scheda telefonica/ricarica pari a Euro…. (specificare tempi e modalità di erogazione).
3. vitto - specificare erogazione vitto (pasti, uso cucina, buoni spesa, buoni pasto ecc.)
4. pocket money per un ammontare pari a
Euro giornalieri (in caso di
lavoro/tirocinio/formazione etc con un compenso superiore a 200.00 euro, l’erogazione del pocket money deve essere sospesa per tutta la durata dello stesso, a partire dal momento in cui il/la beneficiario/a percepisce la prima indennità. Nel caso di nuclei familiari, l’eventuale sospensione riguarda il/la solo/a beneficiario/a percipiente. Nel caso di nucleo familiare pari o superiore alle 3 persone, si applica una riduzione del 20% sia per l’erogazione del pocket money che del contributo straordinario all’uscita. Nel caso di nuclei familiari pari o superiore alle 5 persone, si applica una riduzione del 30% per l’erogazione del pocket money;
5. abbonamento mensile al trasporto pubblico;
6. fornitura di vestiario adeguato al cambio delle stagioni (o carta prepagata per l’acquisto);
7. fornitura di biancheria (lenzuola, federe, asciugamani);
8. kit per l’igiene personale;
9. orientamento e accompagnamento ai servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione, formazione professionale, ecc.);
10. corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per adulti;
11. inserimento dei minori nella scuola materna o scuola dell’obbligo.
12. orientamento legale, segretariato sociale, mediazione interculturale, sostegno nella ricerca di lavoro ed alloggio, sostegno socio-psicologico.
13. orientamento e sostegno per l’inserimento in percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale attraverso percorsi di inserimento lavorativo (tirocini, borse lavoro etc..) ove lo status giuridico del beneficiario lo consenta.
Per i richiedenti protezione internazionale presenti nel SAI, ivi compresi i ricorrenti avverso l’esito negativo della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territorialmente competente, non potranno essere erogati i servizi per l’integrazione come previsto dalla normativa vigente
Nei centri collettivi (da modificare in base alle specificità della struttura):
- Laddove previsto, il beneficiario/a usufruisce del servizio mensa predisposto dall’ente gestore e consuma i pasti all’interno della struttura (esclusivamente nella cucina e nella sala da pranzo) nei seguenti orari: colazione xxx - xxx, pranzo xxx -xxxx, cena xxx –xxx;
- qualora sia previsto un servizio mensa, deve essere allestito uno spazio nel quale beneficiario/a possano gestire autonomamente la preparazione di merende, la somministrazione delle bevande (anche calde), nonché momenti di ristoro, individuale e comunitario, con le seguenti modalità: xxx yyy www;
- beneficiario/a può preparare i propri pasti nella cucina del centro di accoglienza e consumarli nella sala da pranzo nei seguenti orari: colazione xxx – xxx; pranzo xxx – xxxx; cena xxx –xxx;
- i pasti non potranno essere preparati e/o distribuiti al di fuori dell'orario stabilito, salvo in casi eccezionali giustificati da eventuali turni di lavoro o partecipazione ad attività di formazione, ma sempre in accordo con gli operatori;
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- è vietato l’uso di fornelli personali nelle camere. Gli ospiti, dopo l’uso, sono tenuti al riordino della cucina e della sala da pranzo.
Negli appartamenti:
- la preparazione dei pasti all’interno degli appartamenti deve essere gestita autonomamente a seconda dei bisogni della famiglia o dei singoli;
- qualora all’interno dello stesso appartamento siano accolte più famiglie o singoli con differenti esigenze, i pasti possono essere preparati e consumati secondo specifici turni stabiliti: colazione: xxx – xxx; pranzo: primo turno xxx -xxx, secondo turno xxx – xxx; cena: primo turno xxx –xxx, secondo turno xxx – xxx.
4. Doveri delle persone accolte
le persone accolte si impegnano a:
- rispettare le altre persone accolte e gli operatori delle strutture di accoglienza;
- provvedere quotidianamente alle pulizie dell’appartamento o della stanza in cui soggiorna e a partecipare ai turni delle pulizie degli spazi comuni;
- lavare, asciugare e stirare i propri abiti negli spazi predisposti e non in luoghi diversi da questi;
- non lasciare oggetti personali nei bagni o in altri spazi comuni della struttura;
- avvisare gli operatori nel caso di assenza dal centro/appartamento per più di un giorno. Dopo xxx giorni di assenza ingiustificata l'ospite si intende dimesso dal centro/appartamento;
- mantenere con cura i beni mobili del centro/appartamento e il centro/appartamento stesso e le sue pertinenze. Gli ospiti che danneggiano questi beni sono tenuti a provvedere alla riparazione o alla sostituzione del bene danneggiato.
5. Divieti per le persone accolte
È fatto divieto assoluto di:
- usare violenza fisica e verbale verso le altre persone accolte e gli operatori delle strutture di accoglienza;
- introdurre e usare droghe;
- introdurre e consumare alcolici;
- usare radio e/o registratori ad alto volume;
- fumare all’interno del centro;
- introdurre animali;
- assegnare il proprio posto letto a persone esterne;
- ospitare amici o parenti senza autorizzazione del responsabile della struttura di accoglienza.
6. Rispetto del regolamento
In caso di ripetute infrazioni o grave violazione del presente regolamento da parte delle persone accolte è previsto l’allontanamento dalla struttura di accoglienza e/o la revoca dell’accoglienza.
Il provvedimento è adottato e attuato dal responsabile del progetto territoriale di accoglienza per l’ente locale, eventualmente coadiuvato dalle forze dell’ordine qualora necessario.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, il
Il/la beneficiario/a Il mediatore/la mediatrice
………………………………………………………
…………………………………………
Il responsabile
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Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza e Inclusione
Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti
……………………………………………………….
* D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173; D.L. n.21 21 marzo 2022).
SAI - Modello di patto di accoglienza
Roma Capitale, aderendo al Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) con il progetto territoriale
affidato, in seguito a procedura di Gara, all’Ente attuatore
, si impegna a fornire i seguenti servizi di accoglienza integrata
al/alla Sig./Sig.ra:
e agli altri componenti del nucleo familiare:
nato/a a il
nato/a a il
nato/a a il
nato/a a il
La sottoscrizione del presente patto di accoglienza deve avvenire entro 15 giorni dall’ingresso in struttura e congiuntamente all’accettazione del regolamento di accoglienza, deve essere tradotto in una lingua comprensibile dal beneficiario/a e presentato con l’ausilio di un mediatore, passaggio ancor più importante nel caso di beneficiari/e analfabeti.
Qualora nel corso dell’accoglienza intervengano modifiche circa lo status giuridico del beneficiario/a nonché vengano accordate proroghe che determinino una variazione sulla data di fine accoglienza, sarà necessario sottoscrivere un nuovo patto di accoglienza aggiornato.
Qualora il/la beneficiario/a dovesse rifiutarsi di sottoscrivere il patto di accoglienza, la permanenza all’interno del SAI non potrà proseguire.
Servizi forniti:
1. accoglienza diurna e notturna per concessione in uso temporaneo di alloggio nelle strutture di accoglienza del progetto;
2. erogazione di una scheda telefonica/ricarica pari a Euro…. (specificare tempi e modalità di erogazione).
3. vitto;
4. pocket money per un ammontare pari a euro giornalieri (così come contemplato dal regolamento);
5. abbonamento mensile al trasporto pubblico;
6. fornitura di vestiario adeguato al cambio delle stagioni (o carta prepagata per l’acquisto);
7. fornitura di biancheria (lenzuola, federe, asciugamani);
8. kit per l’igiene personale;
9. orientamento e accompagnamento ai servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione, formazione professionale, ecc.);
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Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti
10. corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per adulti;
11. inserimento dei minori nella scuola dell’infanzia o scuola dell’obbligo;
12. orientamento legale, segretariato sociale, mediazione interculturale, sostegno nella ricerca di lavoro ed alloggio, sostegno socio-psicologico;
13. orientamento e sostegno per l’inserimento in percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale attraverso percorsi di inserimento lavorativo (tirocini, borse lavoro etc..) ove lo status giuridico del beneficiario lo consenta.
Per i richiedenti protezione internazionale presenti nel SAI, ivi compresi i ricorrenti avverso l’esito negativo della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territorialmente competente, non potranno essere erogati i servizi per l’integrazione come previsto dalla normativa vigente.
Il/la beneficiario/a si impegna a:
a) rispettare il regolamento della struttura di accoglienza in cui è inserito/a;
b) frequentare continuativamente il corso di lingua italiana per minimo 15 ore settimanali;
c) partecipare attivamente, in accordo con l’equipe, all'elaborazione del progetto personalizzato di accoglienza e alla realizzazione di ogni singola attività in esso prevista;
e) condividere con l’equipe informazioni e aggiornamenti in merito all’iter documentale e allo status giuridico (per esempio: rinnovo del documento, esito ricorso e audizione in CT ecc.):
f) rispettare gli appuntamenti presso le strutture esterne al centro, fissati dall’equipe in accordo con il beneficiario e la beneficiaria, finalizzati a rispondere ad esigenze e bisogni emersi durante l’accoglienza (sanitari, legali, lavorativi, formativi ecc.),
g) lasciare la struttura di accoglienza/appartamento entro e non oltre il termine di validità del patto. In caso di mancato adempimento, l’Ente attuatore potrà avvalersi dell’ausilio della forza pubblica per ottenere il rilascio degli alloggi o del centro.
Il periodo di accoglienza inizia il e terminerà il
I tempi di accoglienza all’interno del progetto sono diversificati, come da normativa vigente (art.1-sexies d.l.416/1989), sulla base dello status giuridico del beneficiario/beneficiaria come di seguito specificato:
- Richiedenti protezione internazionale
Accoglienza sicuramente fino alla decisione della Commissione Territoriale; in caso di rigetto della domanda il richiedente asilo ha diritto all’accoglienza sicuramente fino alla scadenza del termine per presentare il ricorso al Tribunale civile competente (15 o 30 giorni a seconda dei casi). Se, decorso tale termine, il ricorso non sia stato presentato il richiedente asilo non ha più diritto all’accoglienza.
- Ricorrenti
In caso di ricorso con effetto sospensivo automatico: accoglienza fino alla decisione del Tribunale; in caso di non effetto sospensivo automatico: diritto a restare in accoglienza sicuramente fino alla decisione del Tribunale sulla sospensiva; con sospensiva accordata: accoglienza per tutta la durata del ricorso; con sospensiva negata: il richiedente non avrà più diritto all’accoglienza in SAI.
- Titolari di protezione e degli altri permessi di soggiorno che consentono l’accesso al SAI come da normativa vigente*
Accoglienza di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe, per circostanze straordinarie debitamente motivate in relazione ai percorsi di integrazione avviati o a comprovati motivi di salute. La proroga è concessa dal Servizio Centrale del SAI dietro esplicita richiesta da parte del progetto territoriale di accoglienza **.
logo ente attuatore
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Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti
Il/la beneficiario/a prende atto del regolamento di accoglienza dell’Ente locale Roma Capitale allegato al presente patto e parte integrante dello stesso dichiarando di accettarne il contenuto.
Dichiara altresì di essere stato informato e di accettare ed autorizzare l’immissione e il trattamento dei suoi dati personali per finalità istituzionali nella Banca Dati del Servizio Centrale SAI e nella banca dati di Roma Capitale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali (come aggiornato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018).
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, il
Il/la beneficiario/a Il mediatore/la mediatrice
………………………………………………………
……………………………………………..
Il responsabile
……………………………………………………….
***
Visto e approvato Per l’Ente Locale
, il
…………………………………………….
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Ufficio di coordinamento interventi in favore delle popolazioni migranti
* D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173; D.L. n.21 21 marzo 2022).
**“Il periodo di accoglienza può essere prorogato previa autorizzazione della Direzione centrale, per il tramite del Servizio Centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute, adeguatamente documentati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all’art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni. (D. M. del 18.11.2019 art. 38, co. 1)