MEDIACONSULT SRL
Direzione Generale
Servizio Gare, Appalti e Contratti Ufficio Affidamenti
Tel. 00 00000000 Rif. Xxxxxxx Xxxxxxx
RUP Xxxxxxx Xxxxxxx
Tel. 00 00000000 – Mail x.xxxxxxx@xxxxxx.xx
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Spett.le
MEDIACONSULT SRL
Xxx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxx
Prot. 146567/22 del 06/10/2022
P.IVA: 07189200723
Rif. Xxx.xx: F07162 CIG: --
Codice Univoco Ufficio: 3WE0OP
ORDINE DI ACQUISTO CNPADC22OA01295
(Rif. RdA CNPADC22RA01207)
Emettiamo Ordine a perfezionamento di quanto sotto descritto.
1. Descrizione Servizi
L’Operatore economico assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio ed esclusivo rischio d’impresa, il compimento dei Servizio/i (“Servizi”) di seguito descritti nel pieno rispetto dei termini e condizioni di cui al presente OdA.
Il presente incarico è relativo a:
✓ Iscrizione al corso di formazione "Il nuovo MePA Consip - Edizione in webinar" per n°2 partecipanti (Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx) il 18 e 24 ottobre 2022.
2. Corrispettivo e modalità di pagamento
L’Operatore economico scelto in ragione delle sue competenze, della sua professionalità e delle sue conoscenze tecniche, si impegna ad eseguire i Servizi oggetto del presente OdA con mezzi, attrezzature, organizzazione, responsabilità e rischio propri ed esclusivi.
Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla CNPADC all’operatore economico – così come determinato e indicato nel presente Ordine e nell’ Offerta/Preventivo, viene determinato nella misura massima di € 800,00 , oltre IVA di legge in regime di scissione dei pagamenti (22%), comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza.
Ai fini del pagamento del suindicato importo, ai sensi dal DM 3 aprile 2013 n. 55, l’operatore economico dovrà emettere e trasmettere fattura/e elettronica/e secondo le modalità e le indicazioni riportate al paragrafo “Fatturazione elettronica”.
Il pagamento del suindicato importo sarà corrisposto a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica ‐ da parte della CNPADC ‐ della regolarità contributiva dell’operatore economico, certificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'operatore economico non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
3. Tempi di esecuzione
Il corso si svolgerà nei giorni 18/10/2022 e 24/10/2022.
4. Istruzioni Operative
L’inizio dei lavori affidati è subordinato alla verifica della documentazione prodotta ai sensi del D.Lgs. 81/08 al D.L. da parte dell’Ufficio Affidamenti della CNPADC reperibile ai numeri 06/47486.521-543 (dal lunedì al giovedì dalle ore 08.45 alle ore 12.45 e dalle 14.00 alle 16.00, venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45) o all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti, si richiede l’invio all’Ufficio Affidamenti (mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) della documentazione attestante la corretta esecuzione dell’opera (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rapporti tecnici, documenti di trasporto, bollettini d’intervento, comunque denominati) eventualmente controfirmati da un terzo responsabile incaricato dalla
Per informazioni relative alla gestione amministrativa della commessa (es. fatture, pagamenti, etc.) è possibile contattare la persona di riferimento indicata in epigrafe all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, dal lunedì al giovedì dalle ore 08.45 alle ore 12.45 e dalle 14.00 alle 16.00; venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45.
Il Servizio Gare, Appalti e Contratti verificherà la regolarità contributiva dell’oeratore economico attraverso la richiesta d’ufficio del DURC sulla base dei dati anagrafici precedentemente comunicati.
5. Disposizioni contenimento COVID-19
Si richiama quanto previsto:
(i) dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.,
(i) dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, 6 aprile 2021” sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 6 aprile 2021,
(ii) dal Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nei cantieri” del 24 aprile 2020,
(iii) dal DPCM 2 marzo 2021 nonché della normativa regionale applicabile,
(iv) dalle eventuali successive modifiche/integrazioni normative collegate all’emergenza Coronavirus COVID-19, che contengono linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio ed in particolare dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” sottoscritto dalle parti datoriali e sindacali del settore edile il 24 marzo 2020 i cui contenuti, ancorché non richiamati espressamente dalle presenti disposizioni, devono esserne considerati parte integrante e sostanziale del presente OdA CNPADC22OA01295,
(v) dai protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali,
(vi) dall’art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (introdotto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127) in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.
Si richiama, inoltre, ove applicabile, quanto contenuto nei:
• “Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro. SEDE CNPADC” del 1° giugno 2022;
• “Protocollo CNPADC di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Attività di portierato” del 1° giugno 2022.
A tale riguardo l’operatore economico (ed eventuali propri subappaltatori) con la sottoscrizione del presente Ordine si obbliga al pieno rispetto di quanto richiamato al capoverso che precede. L’eventuale violazione delle suindicate norme legittimerà la CNPADC ad esercitare la facoltà di risoluzione di diritto dell’OdA ed alla pronta segnalazione agli Organi Competenti di tale condotta illegittima.
6. Preposto per la sicurezza
L’operatore economico, in relazione all’entrata in vigore del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, dichiara:
☐ di NON avere personale alle proprie dipendenze;
☐ che il personale che svolge la funzione di preposto è: .
7. Variazioni intervenute
L’operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia mutamento intervenuto in ordine ai dati precedentemente comunicati:
a) variazioni relative agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i;
b) eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Ordinativo indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
Dette comunicazioni potranno pervenire via posta elettronica certificata al seguente indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx o alternativamente dovranno essere inviate in Busta chiusa, alla CNPADC Xxx Xxxxxxx,0 – 00198 – Roma, con la dicitura: “ORDINATIVO DI ACQUISTO CNPADC22OA01295 – Documenti – Variazioni intervenute”.
8. Fatturazione elettronica
Le Parti danno atto che la CNPADC, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal DL 24 aprile 2017 n 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (split payment). Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.
Fermo restando le disposizioni di cui al DPR n. 633/72, nonché quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il Servizio Gare, Appalti e Contratti della CNPADC invierà autorizzazione all’emissione della fattura elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxx@xxx.xx e solo a seguito del positivo esito dell’istruttoria condotta sulla:
✓ corretta esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
✓ regolarità contributiva;
✓ [eventuale] documentazione prescritta da specifiche normative.
La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere, oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:
✓ il numero dell’Ordine (riportato nel presente documento);
✓ il numero CIG (riportato nel presente documento);
✓ esigibilità IVA: scissione dei pagamenti (codice “S”).
✓ il periodo di riferimento/oggetto della fatturazione e le coordinate bancarie ai fini del pagamento.
✓ Codice Univoco Ufficio: 3WE0OP;
✓ Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
✓ Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.
L’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx è messo a disposizione dalla CNPADC per l’invio di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.
L’operatore economico, prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture elettroniche, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della CNPADC.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedirà alla CNPADC di regolare il dovuto. Pertanto, non saranno riconosciuti interessi legali o di mora e/o rivalutazione monetaria per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Si precisa che il perfezionamento del presente Ordine di Acquisto è subordinato alla restituzione dello stesso, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione a pena di decadenza dall’affidamento, alla CNPADC all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx debitamente timbrato e con duplice sottoscrizione, per accettazione, del Legale Rappresentate dell’Impresa.
L'IMPRESA Il Dirigente del Centro di Responsabilità
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
(Per Accettazione)
Sono parte integrante del presente Ordinativo le Condizioni Generali d'Acquisto di seguito esposte.
OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. L’operatore economico, accettando il presente Ordine, si obbliga:
a) ad eseguire le prestazioni affidate a regola d'arte, applicando la diligenza e la professionalità richieste dai migliori standard internazionali e dalla Legge italiana vigente;
a) ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni anzidette, anche se entrate in vigore successivamente all’emissione del presente Ordine, resteranno ad esclusivo carico dell’operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente Ordine ed l’operatore economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della CNPADC;
b) ad osservare tutte le normative vigenti, con riferimento alla fornitura oggetto dell'Ordine di Acquisto;
c) ad assumere ogni responsabilità per gli eventuali danni ed infortuni eventualmente subìti da parte di persone o beni tanto della CNPADC che di terzi, in dipendenza della esecuzione dell'Ordine di Acquisto, ovvero anche in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi;
d) a garantire la CNPADC di disporre dei diritti d'uso di qualsiasi marchio commerciale e copyright e di tutte le soluzioni tecniche utilizzate nell'ambito delle attività oggetto del presente Ordine di Acquisto, nonché manlevare e tenere indenne la CNPADC da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi;
e) a sostenere ogni onere di difesa contro qualsiasi azione (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti della CNPADC, qualora con tale azione venga in contestazione la qualità del servizio fornito e/o qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i servizi forniti in base all'Ordine di Acquisto violino brevetti per invenzioni nazionali e/o internazionali o modelli industriali o copyrights o diritti di Autore. In tali casi l’operatore economico pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna, comprese le somme dovute per il danno all'immagine eventualmente subito dalla CNPADC;
f) alla piena osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e dei Contratti Collettivi di categoria vigenti in materia, delle norme previdenziali ed assistenziali per la tutela dei lavoratori e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro (in particolare, nel caso di fornitura in opera, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). A tal proposito, l’operatore economico si impegna a mantenere indenne la CNPADC da qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata, nei confronti della stessa ed a qualsiasi titolo, dai soggetti impiegati dall’operatore economico stesso per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Ordine di Acquisto;
1. L’operatore economico si obbliga ad utilizzare risorse di profilo e caratteristiche professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni richieste e corrispondenti a quelle richieste dalla CNPADC.
2. Nel caso in cui, ad insindacabile giudizio della CNPADC, una o più risorse assegnate non siano ritenute adeguate alle attività da svolgere, l’operatore economico è tenuto - senza che ciò comporti costi aggiuntivi per la CNPADC - a sostituirle con altre idonee di livello, profilo, ed esperienza analoga o superiore.
3. L’operatore economico potrà subappaltare l'attività oggetto del presente Ordine d'Acquisto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. L’operatore economico non può, senza espressa e preventiva autorizzazione scritta della CNPADC, apportare all'oggetto dell'Ordine di Acquisto o ai termini in esso contenuti, alcuna modifica, aggiunta e/o soppressione di qualsiasi natura ed entità.
5. L’operatore economico riconosce che, in caso di discordanza, le condizioni del presente Ordine di Acquisto prevarranno su quelle riportate in eventuali documenti allegati.
6. L'Ordine di Acquisto non può essere ceduto a terzi se non mediante espressa e formale autorizzazione della CNPADC, pena la revoca della fornitura dei servizi in oggetto e salva la facoltà della CNPADC di richiedere all’operatore economico il risarcimento di eventuali danni.
7. E' altresì esclusa la cessione del credito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1260, co. 2 del cod. civ..
8. L’operatore economico si obbliga a consentire alla CNPADC di procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine d’Acquisto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche.
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Ordine le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
1. L’operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Ordine alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 97, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’operatore economico si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Ordine.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’operatore economico di cui all’art. 105, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui, per l’esecuzione del presente accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell’accordo emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché́ i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività̀ di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità̀ strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità̀ con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.
3. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), l’operatore economico /Consulente prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza.
4. Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.
5. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla CNPADC.
RISERVATEZZA
1. Con il presente contratto, l’operatore economico si impegna a non divulgare a terzi, né a copiare, riprodurre, distribuire, con qualunque mezzo, senza il preventivo consenso scritto della Cassa, qualsiasi Informazione Confidenziale
2. Per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione comunicata da una parte (la “Parte Comunicante”) all’altra (la “Parte Ricevente”) e non accessibile al pubblico o a cui Parte Xxxxxxxxx possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell’altra in relazione all’esecuzione del Contratto.
3. In particolare, l’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e, comunque, per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo all’operatore economico relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. La Parte Xxxxxxxxx dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi per difendere i propri diritti.
5. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente ai soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.
6. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. L’operatore economico si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato dal Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. L’operatore economico potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’operatore economico /Consulente medesimo a gare e appalti.
7. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento dell’ operatore economico alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.
8. L’operatore economico si impegna a fare sottoscrivere a tutti coloro che presteranno la propria attività professionale in relazione al Contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo segreto sull’oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative a CNPADC e/o al Contratto.
9. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Contratto, fermo restando che l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC.
10. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.
CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DELLA CNPADC
1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Ordine l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico e Comportamentale in vigore presso la CNPADC.
2. A tal fine, prima della stipula dell’Ordine, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito della CNPADC al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx-xxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx-x-000/00.xxxx.
3. L’aggiudicatario, per effetto della sottoscrizione della presente Ordine, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale adottato dalla CNPADC per le parti di pertinenza dell’operatore economico medesimo.
4. In caso di inadempimento da parte dell’operatore economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CNPADC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Ordine.
CLAUSOLA “231” PER SOGGETTI TERZI
“CNPADC ha deciso di dotarsi di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (“Modello”), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs. 231/01 (“Decreto”) e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto.
Voi dichiarate di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da parte di CNPADC, la disponibilità, in relazione al presente accordo, di copia del Codice Etico, pubblicato nel sito web di CNPADC, e delle Sezioni dei protocolli comportamentali e/o delle procedure aziendali inerenti alle attività da svolgere, nonché della “Policy in materia di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità, ospitalità e intrattenimenti”.
Voi dichiarate inoltre di non essere soggetti ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a Vostro carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza di rapporto, doveste trovarvi nelle condizioni di cui sopra, Vi impegnate a darne tempestiva comunicazione a CNPADC, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, fra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla Cassa.
Voi vi obbligate pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 231/01 ed alle disposizioni, ai principi, alle regole di comportamento ed ai valori indicati nei documenti come sopra resi disponibili. In quest'ambito, vi obbligate più in particolare (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di CNPADC; (ii) a far osservare ai soggetti che operano per Vostro conto, nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto, le disposizioni del D.Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel Codice Etico e negli altri documenti che Vi saranno messi a disposizione; (iii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre CNPADC al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque derivare una responsabilità di CNPADC sulla base di quest’ultimo.
Vi impegnate altresì ad informare immediatamente e direttamente l’Organismo di Vigilanza di CNPADC (xxx@xxxxxx.xx) nel caso in cui veniate a conoscenza di condotte illecite di richieste effettuate da personale di CNPADC che potrebbero determinare una violazione delle disposizioni ex D.Lgs. 231/01, del Codice Etico o del Modello.
L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni”. L’Appaltatore dichiara altresì:
• di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito “SGPC”);
• di aver preso visione della “Politica per la prevenzione della corruzione”, la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione;
• di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica per la prevenzione della corruzione” ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce;
• di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I ‘attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione della normativa di cui sopra, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
NORMATIVA ANTICORRUZIONE
L’operatore economico dichiara:
• di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito “SGPC”);
• di aver preso visione della “Politica per la prevenzione della corruzione”, la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione;
• di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica per la prevenzione della corruzione” ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce;
• di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione della normativa di cui sopra, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’operatore economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in Ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico con raccomandata A/R,
il presente Ordine nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
2. In ogni caso, si conviene che la CNPADC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Ordine, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico con raccomandata A/R, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
3. L’operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’operatore economico, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. L’operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla CNPADC e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la CNPADC.
6. L’operatore economico, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. La CNPADC verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’operatore economico si obbliga a trasmettere alla CNPADC, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la CNPADC, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge.
ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. L’Ordine di Acquisto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all’operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del DPR 445/2000 – l’Ordine si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica; resta salvo il diritto della CNPADC al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
1. In caso di grave negligenza dell’operatore economico o di inadempimento dello stesso, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Ordine, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla CNPADC per porre fine all’inadempimento, la stessa ha la facoltà di considerare risolto l’Ordine di Acquisto, ai sensi dell’art. 1454 cod.civ., e/o di applicare penali, nonché di procedere nei confronti dell’operatore economico per il risarcimento del danno.
2. Inoltre, in caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’operatore economico ad uno qualunque degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Ordine d'Acquisto, la CNPADC si riserva la facoltà di applicare penali. Rimane salva in ogni caso la facoltà della CNPADC di risolvere l’Ordine d’Acquisto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. qualora le penali applicate raggiungano il valore del 10% dell'importo contrattuale e salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. Fermo restando quanto sopra, la CNPADC ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Ordine di Acquisto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’operatore economico mediante lettera raccomandata A/R, oltre che negli altri casi ivi previsti, nei seguenti casi:
i. inadempimento totale o parziale alle obbligazioni contrattualizzate;
i. violazione delle norme in materia di cessione dell’Ordine di Acquisto e dei crediti di cui sopra;
ii. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
iii. mancata rispondenza tra le forniture/servizi e lavori erogati e quelli offerti;
iv. violazione delle norme in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231/01 da parte degli amministratori, dipendenti, collaboratori, anche esterni, e agenti dell’operatore economico, attestata con sentenza definitiva passata in giudicato, mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza della sentenza passata in giudicato.
4. In caso di risoluzione dell’Ordine da parte della CNPADC quest’ultima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto dell’Ordine, a terzi, addebitandone il maggior costo all’operatore economico, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dello stesso.
5. La CNPADC si riserva, inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dall’Ordine di Acquisto mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi con un preavviso di 30 (trenta) giorni, senza che all’operatore economico nulla sia dovuto, salvo quanto da corrispondersi per il la prestazione già eseguita fino alla data in cui diventa efficace il recesso.
6. In caso di recesso l’operatore economico si impegna a garantire la corretta erogazione delle prestazioni fino al momento del subentro di un nuovo operatore economico individuato dalla CNPADC, assicurando che ciò non comporti danno alcuno alla stessa.
7. In caso di recesso della CNPADC, l’operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate correttamente secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod.civ..
CLAUSOLA FINALE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le clausole stabilite nell' Ordine di Acquisto s’intendono essenziali ed i termini perentori.
1. L’operatore economico dichiara di aver letto e di approvare specificamente le condizioni generali sopra riportate e prende altresì atto ed accetta che l'avvio dell'esecuzione dell’incarico, a seguito della ricezione del presente Ordine, costituisce accettazione dello stesso e delle condizioni ivi contenute.
2. Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e/o sull'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, sarà deferita al giudizio del Foro di Roma.
L'IMPRESA
(Il Legale Rappresentante)
Per Accettazione