Regolamento Polizia Locale di TRAMONTI
Regolamento
Polizia Locale di TRAMONTI
Adeguato al Regolamento Regionale 13 febbraio 2015, n. 1
Approvato con Delibera di G.C. n. del
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO I
CONTENUTI E FONTI NORMATIVE
Art. 1 - Contenuti
Il presente atto regolamentare contiene le disposizioni relative all'organizzazione del servizio di Polizia Locale di cui all'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 denominata "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale"; le disposizioni relative all'ordinamento ed all'organizzazione del Corpo/Servizio della Polizia Locale e dello stato giuridico del personale e le disposizioni relative all'armamento del Corpo/Servizio, nonché delle disposizioni relative alle caratteristiche e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale.
Art. 2 - Fonti normative
Il presente regolamento è adottato in conformità dei principi generali del D.lgs. 30.3.2001, n.165 (T.U. sul pubblico impiego), della legge 7 marzo 1986 n. 65, della legge della Regione Campania n. 12 del 13 giugno 2003, "Norme in materia di Polizia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di Sicurezza”, per il recepimento del Regolamento regionale recante “Caratteristiche e criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale e misure complementari”, approvato con Decreto del Presidente della giunta Regionale, pubblicato sul BURC n. 10 del 16/02/2015.
CAPITOLO II
POLIZIA LOCALE
Art. 3 - Polizia Locale
La Polizia Locale svolge le attività costituite dall'insieme di atti di polizia previsti dall'art. 11 della L.R. n. 12/03 e di quelli contenuti nel presente regolamento, che non siano riservati per legge ad altre Autorità.
La Polizia Locale finalizza la sua azione a tutela degli interessi del Comune e della relativa popolazione.
Art. 4 - Competenza territoriale della Polizia Locale
L'attività della Polizia Locale si esplica entro i confini del "Territorio comunale" o di quello dell'ente presso cui il personale sia stato comandato o distaccato ai sensi degli art. 25-26-27.
Art. 5 – Funzioni e compiti della Polizia Locale
La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali, regionali e locali ed ottempera alle disposizioni emanate dagli enti ed autorità gerarchicamente preordinate.
In particolare provvede a:
a) Vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quelle concernenti la Polizia urbana e rurale, l'edilizia, il commercio fisso ed ambulante, i pubblici esercizi e le attività ittica e venatoria, la tutela ambientale, l'igiene e la sanità pubblica;
b) Svolgere i servizi di Polizia Stradale ai sensi del vigente Codice della Strada;
c) Prestare opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, nonché in casi di infortuni privati;
d) Assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e rilevazione, a richiesta delle pubbliche Autorità;
e) Prestare servizi d'ordine, di vigilanza, di sorveglianza e di controllo e tutela del patrimonio comunale, di scorta e di rappresentanza, necessari all'espletamento dell'attività istituzionali del Comune;
f) Accertare gli illeciti amministrativi e curarne le procedure;
g) Eseguire i servizi ordinati dall'Autorità comunale.
Art. 6 - Funzioni di Polizia Giudiziaria.
Gli addetti al servizio di Polizia Locale, nel territorio di competenza e nei limiti delle proprie funzioni, svolgono funzioni di polizia giudiziaria, assumendo, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 57 comma 2 del codice di Procedura Penale, la qualità di:
a) Agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori;
b) Ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al controllo e coordinamento, specialisti di vigilanza, ed al Comandante.
Nell'espletamento di tali funzioni il personale interessato dipende operativamente dall'Autorità Giudiziaria.
Art. 7 - Funzioni di Polizia Stradale.
Gli addetti al servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo 285/92 e successive modifiche, effettuano il servizio di Polizia Stradale. Esso consiste:
Nella prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
Nella rilevazione tecnica relativa agli incidenti stradali ai fini giudiziari;
Nella predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
Nei servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
Collaborare a studi sul traffico.
Il personale addetto al servizio della Polizia Locale concorre inoltre alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Art. 8 - Funzioni di Pubblica sicurezza.
Gli addetti al servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, qualora abbiano attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza.
Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2 della legge 7 marzo 1986 n. 65.
Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita delle qualità di agente di pubblica sicurezza, qualora accerti il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma.
Art. 9 - Collaborazione con Polizia di Stato.
Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le forze di Polizia dello Stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti autorità.
Nell'esercizio di tali funzioni il personale interessato dipende operativamente e funzionalmente dall' Autorità che ne ha fatto richiesta, nel rispetto e con i limiti stabiliti nelle intese avvenute.
Art. 10 - Funzioni del Sindaco.
Il Sindaco, è organo di Polizia Locale, nell'esercizio di tali funzioni impartisce le direttive e adotta i provvedimenti di polizia previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 11 - Disposizioni generali e di rinvio.
Al personale della Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune contenute nell'ordinamento degli Uffici e nei contratti di lavoro, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento e, per quanto in esse non previsto, nella legge 7 marzo 1986 n. 65.
TITOLO II
ORDINAMENTO E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
CAPITOLO III
ORDINAMENTO DEL CORPO/SERVIZIO
Art. 12 - Istituzione del Servizio.
Il previgente Regolamento di Polizia Municipale è stato approvato con delibera di C.C. n.30 del 10.10.2002, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 è istituito nel Comune di Tramonti il Servizio di Polizia Municipale.
La sua articolazione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 13 - Criteri organizzativi del Servizio.
Il servizio di Polizia Locale è organizzato per attività, secondo i criteri di funzionalità, economicità ed efficienza del servizio, avendo riguardo ai flussi della popolazione, del traffico, agli insediamenti abitativi e produttivi, alle caratteristiche socio-economiche della comunità nonché al rispetto delle norme e dei principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo.
Art. 14 - Dotazione organica - categorie
L’Organico del quale si deve comporre il Servizio di Polizia Locale di Tramonti, è così composto:
Profilo/Qualifica |
Cat. |
Dotazione |
Funzionario/Comandante |
D |
1 |
Istruttori di Vigilanza |
C |
05 |
La dotazione organica, improntata a criteri di funzionalità ed economicità, sarà rideterminata dalla Giunta Municipale secondo i tempi ed i parametri minimi previsti dagli artt. 17 e 18 della L. R. n. 12/03 e fissata nella misura di 1 unità per ogni 600 abitanti e tenendo conto:
della popolazione residente, di quella temporanea e dei relativi flussi;
della dimensione del territorio comunale;
della morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio;
delle caratteristiche socio-economiche del Comune;
delle fasce orarie di operatività del Servizio;
degli indici medi annuali delle violazioni alle norme;
di ogni altro elemento ritenuto utile.
Le dotazioni organiche delle singole qualifiche dovranno sempre essere tali da assicurare la funzionalità e l’efficienza delle strutture del Servizio.
La struttura organizzativa del Servizio è articolata in settori ed uffici. Tale struttura è disposta con provvedimento del Sindaco di concerto con il Comandante e sentite le XX.XX.
Art. 15 - Qualifiche.
Il componenti de Servizio di Polizia Locale, nell’ambito del territorio di appartenenza, rivestono le seguenti qualifiche previste dalla legge:
a) Agenti di Polizia Locale;
b) Agenti di Pubblica Sicurezza;
c) Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2 n. 3 del Codice di Procedura Penale, limitatamente all'orario di servizio, per la generalità dei reati;
d) Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.
e) Limitatamente ai servizi di istituto gli Agenti di Polizia Locale, i Sottufficiali, gli Ufficiali rivestono ininterrottamente la qualifica di Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Art. 16 - Ordinamento del Servizio
L'ordinamento del servizio si articola:
1) Comandante;
2) Sottufficiali e Agenti di Polizia Locale;
A titolo meramente elencativo si individuano i seguenti servizi e campi di intervento:
a) vigilanza ambientale, urbanistica ed edilizia;
b) viabilità, infortunistica stradale e parcheggi;
c) mercati, commercio, annona, regolamenti di Polizia Urbana leggi regionali;
d) gestione procedimenti sanzionatori, contenzioso e ruoli.
e) accertamento tributi locali;
f) segnaletica stradale limitatamente ai regolamenti, capitolati e progetti;
La Giunta Comunale può integrare la suddetta elencazione ed accorpare tutti i campi di intervento in servizi, nella misura e con le modalità ritenute più congrue.
Art. 17 - Gerarchia
Il Comandante è il superiore gerarchico del Corpo/Servizio.
Tutti i graduati, secondo l'ordine gerarchico del loro grado, sono direttamente subordinati gli uni agli altri.
Ciascuno di essi risponde dell'ordine e della disciplina dei dipendenti, nonché del regolare andamento del servizio.
A parità di grado la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nel grado, a parità dell'anzianità nel grado dall'anzianità generale di servizio, a parità di anzianità generale di servizio dall'età.
Art. 18 - Attribuzioni e doveri generali degli appartenenti Servizio
I doveri degli appartenenti al Corpo/Servizio sono sinteticamente contenuti nella formula della promessa solenne e del giuramento.
AI personale della Polizia Locale è vietato dare corso, salvo caso di assoluta necessità, agli ordini che non hanno ricevuto per la normale via gerarchica. In tali ipotesi sono tenuti a darne notizia al più presto possibile al proprio superiore e questi al Comandante.
Gli operatori di Polizia Locale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli istituzionali e del presente Regolamento.
Hanno il dovere di presentarsi in servizio nella tenuta prescritta ed in perfetto ordine, nella persona e nell'uniforme.
E’ vietato essere trasandati;
E’ vietato fumare in servizio;
Se si indossa la divisa è vietato sedersi nei pubblici esercizi ed avere atteggiamenti familiari;
Il personale della Polizia Locale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
Il personale deve, in particolare, curare:
- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato, le gonne in dotazione dovranno rispettare le misure previste dalla legge.
- se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte per consentire di portare il cappello calzato.
E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché, l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale dell'uniforme.
E’ obbligatorio indossare l’uniforme completa (berretto, cinturone, spallaccio etc);
Per il personale di sesso maschile è categoricamente vietato acconciarsi i capelli con pettinatura a codino.
Il personale della Polizia Locale è tenuto in servizio al saluto nei confronti del Sindaco e dei superiori gerarchici. I superiori hanno l'obbligo di rispondere al saluto.
E' dispensato dal saluto il personale a bordo di veicoli ed in servizio di scorta.
Il saluto è una forma di cortesia tra il parigrado o pari qualifica e verso i cittadini con cui il personale venga a contatto per ragioni di servizio e di ufficio.
Il personale in divisa rende il saluto secondo le modalità previste per le forze armate di Stato. Il saluto è d'obbligo nei riguardi delle Autorità di Governo dello Stato, delle Regioni, delle Province.
Art. 19 - Attribuzioni e compiti particolari del Comandante.
Al Comandante competono l'addestramento, l'organizzazione e la direzione tecnico- operativa, amministrativa e disciplinare del Corpo/Servizio e ne risponde direttamente al Sindaco; risponde inoltre per l'attività di gestione e di altre d'ordine tecnico-giuridico al Segretario Comunale.
Collabora e cura i rapporti con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa.
Interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza. Autorizza le manifestazioni svolte in nome del Corpo/Servizio che rappresenta.
Assegna il personale dipendente ai vari uffici e reparti, allo scopo della migliore utilizzazione ed efficace impiego delle risorse umane e degli strumenti disponibili, previa discussione nelle conferenze di servizio, generali e dei responsabili.
Provvede ad emanare direttive, disposizioni particolareggiate ed ordini di servizio per I'espletamento di tutti i compiti d'istituto, curandone la pubblicazione all’albo delle disposizioni e degli ordini di servizio.
Sorveglia e controlla il personale dipendente e cura i servizi ispettivi per accertare il regolare funzionamento dei servizi.
Cura il mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con gli organi della Polizia di Stato e con le altre Autorità.
Esprime il parere sui provvedimenti da adottare a favore o a carico degli appartenenti al corpo.
Art. 20 – Funzioni Vicarie
In caso di assenza o impedimento del Comandante, le funzioni vicarie saranno temporaneamente affidate ad un componente individuato tra le categorie C, con decreto dirigenziale, sulla base di criteri di professionalità certificabili e documentabili.
Art. 21 - Funzioni e compiti particolari degli Ufficiali responsabili di servizio
I responsabili dei servizi coadiuvano il Comandante nell'esercizio delle sue funzioni e nei compiti di istituto.
Esercitano altresì il coordinamento ed il controllo sui servizi di competenza e forniscono al personale dipendente l'assistenza necessaria anche mediante l'emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere.
Di loro iniziativa adottano i provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritengono utili per il buon andamento del servizio, sottoponendo al giudizio del Comandante ogni proposta che comporti provvedimenti di carattere continuativo e propongono allo stesso i movimenti del personale che ritengano utili.
Curano l'istruzione e controllano la condotta in servizio dei dipendenti, l'esatta interpretazione ed esecuzione degli ordini, i rapporti tra operatori e tra questi ed il pubblico.
Eseguono interventi a livello specializzato anche mediante l'uso di strumenti tecnici; istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Locale; redigono rapporti giudiziari ed amministrativi.
Svolgono all'occorrenza compiti propri degli operatori di Polizia Locale.
Art. 22 - Funzioni e compiti degli operatori di Polizia Locale
Gli operatori di Polizia Locale, ancorché graduati, debbono svolgere i compiti e le funzioni loro assegnati dai superiori in collaborazione con gli stessi, nel rispetto dell’ordine gerarchico.
L'attività di vigilanza deve essere improntata al principio della prevenzione e tesa alla educazione dei cittadini al rispetto delle norme.
Art. 23 - Titolo di studio
Titoli di studio richiesti per l’accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali del Servizio di Polizia Locale sono quelli stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli EE.LL.
Art. 24 - Modalità di assunzione
Per la copertura dei posti vacanti del personale del Servizio di Polizia Locale verrà indetta procedura per la selezione secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia, nonché dal Regolamento di accesso agli impieghi del Comune.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
Art. 25 - Operazioni di servizio esterne al territorio
Le operazioni esterne, d'iniziativa dei singoli, durante il servizio sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza.
Art. 26 - Missioni esterne al territorio
Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse esclusivamente a seguito di predisposizioni di piani e di formali accordi tra le amministrazioni interessate.
Di essa va data preventiva informazione al Prefetto o ai Prefetti interessati
Art. 27 - Xxxxxxx e distacchi
Il personale appartenente al Corpo/Servizio di Polizia Locale può essere distaccato e/o comandato presso altri enti, per svolgere funzioni istituzionali nell’ambito di accordi di unione con altri comuni e servizi in convenzione.
l distacchi e/o i comandi dovranno avvenire sentiti gli interessati, nel rispetto di formali intese fra gli enti interessati.
Lo svolgimento di servizio nei Comandi verrà stabilito dal Comandante o da chi ne fa le veci senza nessun obbligo di preavviso al personale dipendente.
AI personale comandato o distaccato compete il trattamento economico di appartenenza con l'aggiunta dell'indennità di missione, nonché ogni altro emolumento o indennità previste dalle norme contrattuali o regolamentari per il tipo di servizio richiesto.
Art. 28 - Orario e turni di servizio.
L'orario normale di servizio si svolge su 2 turni che possono essere ampliati a 3 solo in caso di grave necessità o a seguito di programmazione in base a speciali progetti.
l servizi sono disciplinati per turni e sono regolati in modo che quelli più gravosi siano equamente ripartiti tra tutti gli appartenenti.
Fanno eccezione i turni di servizio di speciale importanza per i quali sia necessario destinare personale che, per conoscenze locali e specializzazione, dia garanzia di buona riuscita.
Il Comandante e/o i Sottufficiali incaricati di particolari responsabilità hanno propri turni di servizio, tali da garantire la costante presenza di un graduato superiore in servizio.
Art. 29 – Servizi di speciale importanza.
Spetta al Comandante, coordinare le indagini, accertamenti, ispezioni, sopralluoghi ed assumere le informazioni richieste dalle autorità competenti.
Spetta altresì allo stesso dirigere in luogo i servizi in occasione di avvenimenti di notevole importanza o di fatti gravi.
Art. 30 - Memoriale di servizio.
Tutti i servizi devono essere programmati dal Comandante e registrati su apposito foglio settimanale ed un loro sunto deve essere affisso nella sala riunioni.
Di norma il servizio giornaliero deve essere redatto il giorno precedente.
In caso di avvenimenti imprevisti i servizi già programmati ed ordinati possono essere modificati, apportando sul memoriale le relative rettifiche, tempestivamente comunicate agli interessati.
Art. 31 - Conferenze di servizio.
Con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta se ne richieda la necessità debbono essere tenute conferenze di servizio per verificare l'andamento dello stesso, per esaminare eventuali problemi di natura organizzativa e tutto quanto possa contribuire al suo miglioramento.
Art. 32 - Prestazioni straordinarie.
Per necessità eccezionali o inderogabili esigenze del servizio gli appartenenti sono tenuti a prestare servizio oltre l'orario normale di lavoro ed anche in turni diversi da quelli normali.
Il trattamento economico previsto per tale ipotesi è determinato dai contratti di lavoro.
Art. 33 - Riposo settimanale e festività infrasettimanali.
I riposi settimanali sono programmati a cura del Comando, contemperando per quanto possibile, le esigenze del personale con quelle di servizio.
La programmazione di cui al precedente comma deve garantire ad ogni addetto lo stesso numero di riposi settimanali da usufruire, quando possibile, di domenica.
Art. 34 - Esito dei verbali e dei rapporti.
Gli operatori possono ottenere per via gerarchica informazioni sull'esito dei loro verbali o rapporto di servizio.
Art. 35 - Reclami e rimostranze da parte degli operatori e dei graduati.
Il componente del Servizio che intenda inoltrare un reclamo dovrà sempre farlo per iscritto e seguendo la via gerarchica.
Nessun superiore può rifiutarsi, a pena di sanzioni disciplinari, di controfirmare e trasmettere a chi di dovere il reclamo o l'istanza di un subordinato.
Per gravi motivi possono essere consegnati reclami in piego chiuso al proprio superiore per l'inoltro in via gerarchica al Capo dell'Amministrazione. L'inoltro deve avvenire immediatamente.
Le istanze ed i reclami presentati in difformità delle norme che precedono non vanno presi in considerazione.
Art. 36 - Assegnazione e mobilità del personale.
L'assegnazione del personale ai vari reparti ed uffici è effettuata dal Comandante, dopo averne data comunicazione nelle conferenze di servizio.
CAPITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 37 - Esecuzione di ordini
Il personale della Polizia Locale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici sia verbalmente che per iscritto a mezzo notifica diretta e/o tramite affissione all’albo delle disposizioni, se di carattere generale.
Qualora rilevi o ritenga che l'ordine o le direttive impartite siano viziate da illegittimità, ne dovrà far rimostranza al superiore che li ha impartiti. Nella eventualità che questi riconfermi per iscritto il comando il subordinato ha il dovere di eseguirlo.
Il personale interessato non deve comunque dare seguito agli ordini impartiti qualora questi comportino violazioni alla legge penale.
In generale, qualora all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il destinatario deve operare per eseguire l'ordine con proprie iniziative.
In tale ipotesi egli deve informare il superiore rendendolo edotto dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
Art. 38 - Doveri del personale in servizio
Oltre all'espletamento dei propri compiti il personale, durante il servizio o comunque vestendo l'uniforme dovrà:
Astenersi dal denigrare l'Amministrazione comunale ed i suoi componenti;
Non abusare della autorità derivante dalle proprie funzioni a proprio vantaggio;
Non partecipare a manifestazioni pubbliche aventi carattere politico;
Non intrattenersi con estranei al servizio e fermarsi con chicchessia se non per motivi di servizio;
Non entrare negli esercizi pubblici e nei negozi se non per motivi di servizio e non sostarvi oltre il tempo necessario per I'espletamento dello stesso;
Non procedere ad acquisti di generi e merci;
In occasione di accertamento di violazioni e comunque nel corso di operazioni di servizio, limitarsi, con la necessaria educazione, a fare riferimento solamente alle disposizioni violate;
Mantenere un contegno serio e dignitoso, astenersi dal sedersi, leggere giornali o comunque abbandonarsi a distrazioni non compatibili con l'adempimento degli obblighi di servizio.
Il personale della Polizia Locale deve astenersi dal raccogliere denaro o altra utilità anche se esse vengono impiegate per attività non aventi fini di lucro e non possono svolgere attività incompatibili con la funzione svolta.
Art. 39 - Obblighi del personale al termine del servizio
AI termine del servizio comandato il personale ha l'obbligo di riferire al superiore gerarchico su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante I'espletamento dello stesso, per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti previsti dalle vigenti disposizioni.
I fatti, gli avvenimenti e le notizie di particolare importanza o gravità o che rivestono comunque carattere di urgenza dovranno essere direttamente comunicati al Comando, adottando nel frattempo i provvedimenti ritenuti opportuni.
A seguito della comunicazione dovrà essere inoltrato, con la massima sollecitudine, un esauriente rapporto.
Gli appartenenti al Corpo/Servizio dovranno a tempo debito comunicare al Comandante i fatti di cui sono venuti a conoscenza ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Delle suddette segnalazioni il Comandante ne dovrà dare tempestiva notizia al Sindaco.
Art. 40 - Servizio a carattere continuativo
Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto l'addetto deve attendere comunque il collega che deve sostituirlo al fine di assicurare la continuità degli stessi.
Art. 41 - Segreto d'ufficio e riservatezza
Il personale della Polizia Locale deve mantenere il segreto d'ufficio.
Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso e dalle prescrizioni del relativo regolamento comunale.
Art. 42 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature, documenti ed armi
Il personale della Polizia Locale è responsabile della custodia e conservazione di armi, munizioni, mezzi attrezzature, materiali e documenti affidategli per ragioni di servizio o di cui ne venga in possesso.
Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti debbono essere, per quanto possibile, immediatamente segnalati per iscritto ai propri superiori.
Art. 43- Assenza per malattia
Il personale della Polizia Locale che per ragioni di malattia sia costretto ad assentarsi dal servizio deve darne immediata comunicazione al Comando prima dell'ora fissata per il servizio stesso, non oltre le ore 8,00, trasmettendo il relativo certificato medico nei termini previsti dal contratto di lavoro vigente.
Art. 44 - Obbligo della divisa
Le attività di Polizia Locale debbono, di norma, essere svolte in uniforme.
Il Comandante, occasionalmente, è esonerato da tale obbligo. Gli altri addetti possono essere esonerati dal Comandante per servizi particolari.
Il personale comandato a svolgere il servizio in abiti civili, quando debba far conoscere la propria qualità ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.
CAPITOLO VI
REPERIBILITA'
Art. 45 - Istituzione del servizio di pronta reperibilità.
Per far fronte tempestivamente agli aventi calamitosi o eccezionali, richieste d'intervento per ricoveri coatti o per fatti inerenti la protezione civile ai sensi delle disposizioni contrattuali che disciplinano la materia, è istituito il servizio di pronta reperibilità.
Le modalità di svolgimento di tale servizio e la sua organizzazione sono stabilite nel rispetto del contratto di categoria.
TITOLO III
DECORAZIONI - ENCOMI - SANZIONI DISCIPLINARI – FORMAZIONE PROFESSIONALE
CAPITOLO VII
DECORAZIONI, ONORIFICENZE, RICOMPENSE E RICONOSCIMENTI
Art. 46 - Tipologia delle Decorazioni
1. Le decorazioni si distinguono in:
Medaglia e nastrino di lungo comando, diversificata in tre fogge, previste rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando, sia presso i Corpi sia presso i servizi di Polizia Locale. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
Medaglia e nastrino di anzianità di servizio, diversificata in tre fogge, previste rispettivamente per venti, trenta e trentacinque anni di servizio, sia presso i Corpi sia presso i servizi di Polizia Locale.
Croce e nastrino per meriti speciali, prevista per operatori di polizia locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore.
La suddetta elencazione costituisce ordine di applicazione di nastrini e medaglie.
Le decorazioni vengono portate sulle uniformi di servizio con le seguenti modalità: i nastrini vengono portati sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell’uniforme ordinaria estiva o invernale; le medaglie vengono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell’alta uniforme estiva o invernale.
Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono autorizzate o conferite dall’Amministrazione di appartenenza su segnalazione del Comando presso il quale l’operatore è in servizio, previo computo dei periodi di comando e/o di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più Enti Locali.
La croce per meriti speciali viene conferita dal Presidente della Regione.
Le segnalazioni per il conferimento della croce per meriti speciali possono essere effettuate:
dalle Amministrazioni di appartenenza;
dal Comandante o dal responsabile del servizio;
dalle associazioni professionali di categoria;
dalle associazioni sindacali e di categoria;
da almeno 50 operatori di polizia locale;
da almeno 500 cittadini.
Le segnalazioni dovranno pervenire alla Presidenza della Regione entro la data del 10 gennaio di ciascun anno. Le segnalazioni non giunte in tempo utile per la valutazione dovranno essere riproposte l’anno successivo.
La descrizione e le caratteristiche delle decorazioni sono contenute nell’Allegato B.
Art. 47 - Onorificenze, Ricompense al valor militare, civile e al merito civile
1. Al personale della Polizia Locale possono essere attribuite onorificenze e ricompense, anche da parte di Stati esteri ed Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
2. Le ricompense al valor militare, civile ed al merito civile vengono proposte ed attribuite allo stesso personale secondo la normativa vigente in materia.
CAPITOLO VIII
ENCOMI - SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 48 - Encomi ed elogi.
Gli appartenenti che si sono distinti per fatti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio possono essere premiati come di seguito riportato:
a) Elogio scritto del Comandante;
b) Encomio semplice del Sindaco;
c) Encomio solenne deliberato dalla Giunta Municipale;
d) Encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;
e) Proposta per la ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio e sprezzo al pericolo.
La proposta per il conferimento delle ricompense di cui alle lettere b) c), d), e) deve essere formulata dal Comandante o da componenti dell'Amministrazione Comunale, entro un anno dalla conclusione dell'attività o del fatto cui sono riferite.
La concessione della ricompensa è annotata sullo stato matricolare di servizio del personale interessato e comporta la citazione nell'ordine del giorno. I riconoscimenti di cui alle lettere c), d), e), costituiscono titolo valutabile nei concorsi interni e pubblici.
Art. 49 - Sanzioni disciplinari.
Le procedure di inizio dei procedimenti disciplinari, le modalità ed i criteri di irrogazione delle sanzioni conseguenti sono quelle previste dal contratto di categoria.
Le sanzioni comminate costituiscono titolo di demerito nella progressione interna.
CAPITOLO IX
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ADDESTRAMENTO
Art. 50 - Formazione del personale
L'Amministrazione e il Comando promuovono la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della Polizia Locale, favorendo la partecipazione degli stessi ai corsi istituiti dalla Scuola Regionale di Polizia Locale e/o da agenzie formative accreditate in discipline attinenti alla Polizia Locale, per i sottufficiali, e/o corsi universitari di alta formazione scientifica e/o professionale, in discipline attinenti alla Polizia Locale, per gli ufficiali.
Tali attività sono finalizzate a garantire che ciascun addetto al servizio di Polizia Locale acquisisca le specifiche basi culturali e professionali necessarie ad assolvere alle funzioni ed ai compiti che gli sono attribuiti.
Indipendentemente dalla precedente formazione e dai corsi predisposti dal Comando gli Agenti sono tenuti a curare il proprio aggiornamento in modo da conoscere e quindi osservare e far osservare le norme inerenti la materia di propria competenza.
Art. 51 - Uso delle armi.
L'addestramento all'uso delle armi in dotazione verrà effettuato conformemente a quanto previsto nel successivo titolo V del presente regolamento.
TITOLO IV
DOTAZIONI DEL CORPO/SERVIZIO
CAPITOLO X
UNIFORMI E DISTINTIVI
Art. 52 - Norme di carattere generale
1. L’uniforme è l’insieme organico dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento indossati quale elemento distintivo dell’appartenenza alla Polizia Locale per lo svolgimento del servizio.
2. L ‘Amministrazione assume l’obbligo della fornitura e dell’adeguato rinnovo dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento di cui sopra. Gli appartenenti hanno l’obbligo di rispettare le norme sull’uniforme e sono tenuti ad indossare capi di corredo conformi a quelli descritti nel presente Regolamento.
3. Il Comandante ha il dovere di controllare che i dipendenti si attengano a dette norme, vietando l’impiego di indumenti che presentino usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del Corpo o del Servizio. L’uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
4. Il Comando predispone per ciascun dipendente e detiene agli atti una scheda sulla quale vengono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni secondo le scadenze previste dal presente regolamento o per qualsiasi altro titolo.
5. Se, a seguito di motivi di servizio, si ravvisa il deterioramento o il danneggiamento dell’uniforme, il comando dispone la riparazione, se conveniente, del capo; diversamente, si procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Se il deterioramento avviene per colpa grave dell’interessato quest’ultimo provvede all’acquisto dei capi da sostituire a proprie spese. Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.
Art. 53 - Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell’uso dell’uniforme
E’ vietato:
utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;
utilizzare parti o elementi della uniforme con abiti civili;
applicare sulla uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi non contemplati dal presente Regolamento. Essi devono essere applicati nell’ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e, in mancanza, da quella vigente per le Forze Armate;
alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;
indossare sull’uniforme collane e monili;
derogare, salvo specifica disciplina, alle modalità d’uso delle uniformi previste dal presente Regolamento.
2. E’ obbligatorio l’uso dell’uniforme durante l’espletamento dei compiti di servizio nella sede della polizia municipale, nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera.
3. Il Comandante ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad indossare l’abito civile in servizio per lo svolgimento di un particolare compito o per gravi e comprovati motivi di carattere personale o per esigenze di sicurezza.
4. Il Comandante può occasionalmente vestire l’abito borghese, tranne negli incontri ufficiali.
5. L’uso dell’uniforme, ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro, salvo autorizzazione del Comandante. La facoltà di indossare l’uniforme per i predetti spostamenti è incompatibile con lo svolgimento, in itinere, di attività private e pubbliche.
6. Per vari tipi di uniforme esistono varianti stabilite in base ai cambiamenti stagionali e climatici disposti dal Comandante:
la variante estiva (E);
la variante invernale (I).
Art. 54 - Tipologia delle uniformi
1. L’uniforme della Polizia Locale è variamente composta in dipendenza delle esigenze di impiego ed in relazione alla circostanza nella quale deve essere indossata.
2. L’uniforme è:
ordinaria;
di servizio operativo;
di onore e rappresentanza;
da cerimonia.
3. Sono previste varianti e integrazioni alle uniformi per lo svolgimento dei seguenti servizi operativi:
per servizio automontato;
per servizio motomontato;
per servizio appiedato;
per servizio montano;
4. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della Polizia Locale sono definiti nell’allegato “A”.
5. Al personale della Polizia Locale sono assegnati, altresì, una tessera di riconoscimento ed un distintivo di servizio recante il numero di matricola. La negligenza nella cura o custodia di essi comporta responsabilità disciplinare. L’eventuale smarrimento dei suddetti accessori deve essere immediatamente denunciato al Comando. La forma, la foggia e le misure della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell’allegato “A”.
6. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto ad applicare sull’abito, in maniera visibile, la placca di riconoscimento - salvo diversa disposizione del Comando di appartenenza - e ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di appartenenza alla Polizia Locale.
7. L’uso dell’uniforme storica, di quella di onore e rappresentanza è disposto dal Comandante.
Art. 55 - Fornitura e durata
La fornitura dell’uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo alla scadenza dei due anni è fatta a spese dell’Amministrazione Comunale.
Art.
56 - Distintivi di grado
1. I distintivi di grado indicano l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia Locale; non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l’espletamento funzionale dei servizi. Essi possono, altresì, indicare una specifica funzione o una carica e sono indossati con tutte le uniformi. Il Responsabile del Corpo/Servizio acquisisce automaticamente il grado più alto della categoria di inquadramento. In ogni caso, il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale.
2. I gradi si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido, mentre non si applicano su altri copricapo. Gli alamari lunghi per Ufficiali si applicano solo al bavero della giubba dell’uniforme ordinaria.
I gradi, quindi, si classificano in: gradi per berretto rigido, gradi per controspalline, gradi pettorali, gradi per giubbe da cerimonia e gradi per mantello.
3. L’ordinazione dei ruoli e, nell’ambito di essi, le funzioni dei singoli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale ed i relativi distintivi di grado sono descritti nell’allegato “B”.
4. Al personale in quiescenza è riconosciuto, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio.
5. In fase di prima applicazione i distintivi di grado sono attribuiti facendo riferimento all’anzianità di servizio nell’area della vigilanza posseduta nella categoria di inquadramento e, comunque, nel rispetto di quanto riportato all’allegato “B”, prescindendo dalla frequenza dei corsi di formazione.
6. In caso di forme associative che prevedono un Comandante unico, il Comandante di ciascuno degli Enti associati mantiene il proprio distintivo di grado, ma privo della bordatura rossa.
Art. 57 - Sciabola e Sciarpa azzurra
1. La sciabola deve essere utilizzata nelle circostanze analoghe a quelle indicate nel comma 4 secondo le tipologie e le caratteristiche previste dall’allegato “A”.
2. La sciarpa azzurra di cui all’allegato “A” si indossa a tracolla dalla spalla destra (al di sotto del bavero) al fianco sinistro sotto la controspallina destra della giubba e sotto il cinturone, quando previsto; con le uniformi invernali si porta sotto il soprabito con le nappe che fuoriescono dall’apposita apertura praticata sotto la pattina della tasca sinistra.
3. Con ogni tipo di divisa che preveda l’uso della sciarpa di una decorazione nazionale o straniera e contemporaneamente l’uso della sciarpa azzurra, quest’ultima deve essere portata sopra le altre.
4. La sciarpa azzurra viene usata dagli ufficiali con la grande uniforme, con l’uniforme per servizi armati di parata e di onore, con la grande uniforme da cerimonia, con l’uniforme di gala e nella ricorrenza annuale della fondazione del Corpo, nelle occasioni di rappresentanza per parate e ricorrenze a livello sovra comunale ogni qualvolta lo dispone il Sindaco.
Art. 58 - Distintivi d’onore
1. Ferito in guerra
Consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo dorato dello spessore di mm.6 e delle lunghezza di mm.50.
Si applica, con un’inclinazione di 45° in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con la parte più bassa in avanti a circa 15 cm. dall’attaccatura della spalla. I successivi distintivi di ferita devono distare dal precedente mm.3.
2. Ferito in servizio
Consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo argentato.
Le dimensioni e la forma sono identiche al distintivo di ferito in guerra.
Si applica, con un’inclinazione di 45° in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con modalità identiche a quelle prescritte per il distintivo di ferito in guerra.
Il personale insignito di ambedue i distintivi (ferito in guerra e ferito in servizio) porta quello di ferito in guerra sopra quello di ferito in servizio.
3. Orfano di guerra
Consiste in una stella a cinque punte contornata da due rami di alloro intrecciati alla base; il tutto ricamato in oro, su tondino di panno del colore dell’uniforme, avente circa mm. 42 di diametro.
Si applica sulla manica destra della giubba sotto il distintivo di ferito, per chi ne sia fregiato, o al posto di esso.
Art. 59 - Distintivi di istruttore
Gli appartenenti al Corpo/Servizio di Polizia Locale, in possesso di relativo brevetto rilasciato dalle forze armate o dalle forze di polizia o di specifica abilitazione riconosciuta dall’amministrazione, possono portare sull’uniforme così come disciplinato nell’Allegato “C”.
L’Amministrazione riconosce il possesso di ulteriori specializzazioni inerenti alla qualifica di istruttore, coerenti con le funzioni di Polizia Locale, acquisita mediante percorsi formalizzati.
Art. 60 - Distintivi di appartenenza
1. I distintivi di appartenenza indicano l’assegnazione a specifici settori. Sono a forma di scudo a punta, con le seguenti dimensioni di massima Unità/Reparti: altezza mm.57 - larghezza mm.47.
Si applicano sulla manica sinistra dell’uniforme ordinaria e di servizio. La punta inferiore dello scudetto è a 12 cm. dall’attaccatura della manica.
Art. 61 - Decorazioni e nastrini
1. Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a nastro ovvero di placca o di fascia destinate ad indicare la concessione di ricompense al valore o al merito, di distinzioni onorifiche e di onorificenze cavalleresche.
2. Le decorazioni sono rappresentate sulle uniformi ordinarie da nastrini che riproducono i colori del nastro cui è appesa l’insegna metallica.
CAPITOLO XI
DOTAZIONI INDIVIDUALI
Art. 62 - Dotazione individuale
Il personale della Polizia Locale è dotato di:
a) Tessera di riconoscimento che ne attesta generalità e qualifica (allegato “A”).
b) Placca di riconoscimento (allegato “A”);
c) Paletta segnalazioni;
d) Radio ricetrasmittente palmare;
e) Sciabola per gli Ufficiali (allegato “A”);
f) Uniformi la cui dotazione individuale è disciplinata nel capitolo X del presente titolo.
g) Distintivi e grado assegnati (allegato “B”);
h) Armi così come disposto dal successivo titolo V.
Lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione del materiale in dotazione di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere denunciato immediatamente al Comando.
CAPITOLO XII
ATTIVITA’ OPERATIVA
Art. 63 - Attività operativa e veicoli in dotazione
Le attività del Corpo/Servizio di Polizia Locale sono svolte con l’ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, di servizio, e di ogni altro tipo di mezzo attrezzato in modo specifico o speciale, comunque idoneo allo svolgimento di particolari attività di polizia.
I mezzi devono garantire la sicurezza del personale ed essere muniti di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa del comando, di sistema di allarme sonoro e luminoso, nonché di ogni ulteriore attrezzatura tecnica idonea a garantire una efficiente operatività e dotazioni per il primo soccorso.
Il colore della carrozzeria, le bande rifrangenti, gli stemmi, la dotazione ed ogni altra caratteristica dei mezzi sono definiti nell’allegato “D”.
I veicoli in uso al Corpo/Servizio di Polizia Locale sono condotti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, esclusivamente dal personale in servizio presso il Corpo/Servizio di PL.
Per le finalità di cui al comma 1, il Comune promuove la partecipazione del personale interessato ad appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell’articolo 139 del Codice della Strada, attraverso la Scuola Regionale di Polizia Locale che garantisce un adeguato insegnamento teorico e pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246.
Per l’espletamento del servizio possono essere utilizzati mezzi operativi di altri enti pubblici, di persone giuridiche private e di soggetti privati previa apposita convenzione.
L’Ente può dotarsi di strumenti operativi e di autotutela nonché di apparecchiature tecniche idonee a migliorare la qualità del servizio e la sicurezza degli operatori.
Il Comune stipula apposita polizza assicurativa a copertura di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un evento accidentale, non causato da atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, verificatosi nell’espletamento delle attività di istituto degli operatori della Polizia Locale.
Art. 64 - Manutenzione dei veicoli.
Il Comando assegna giornalmente i veicoli ai componenti del Corpo/Servizio mediante annotazione sul foglio giornaliero di servizio.
E' compito del personale assegnatario provvedere al controllo del livello del carburante, dei liquidi e dei lubrificanti dei mezzi in consegna al fine di una loro costante efficienza.
I danni ed i guasti causati ai veicoli per l'incuria dei consegnatari sono fatti riparare a spese dell'Amministrazione addebitando agli stessi la relativa spesa.
Art. 65 - Foglio di marcia.
I veicoli debbono di regola essere condotti dal personale che li ha in consegna che deve registrare sull'apposito foglio di macchina:
a) giorno, orario, e motivo del servizio effettuato;
b) l'itinerario ed i chilometri percorsi;
c) le eventuali persona trasportate.
Il Comando effettua frequenti controlli dei fogli di macchina in aggiunta a quelli costanti effettuati da chi ha la diretta responsabilità dei reparti a cui i veicoli sono affidati.
CAPITOLO XIII
FESTA DELLA POLIZIA LOCALE E BANDIERA
Art. 66 - Anniversario dell’istituzione e Santo Patrono
L’anniversario dell’istituzione del Corpo/Servizio di Polizia Locale è fissato alla data del 20 gennaio di ogni anno in cui ricorre la festa di San Xxxxxxxxxx, Patrono della Polizia Locale.
L’evento viene solennizzato con cerimonie predisposte dal Comando, compatibilmente con le attività organizzate dalla Scuola Regionale di Polizia Locale di cui al successivo paragrafo.
Il personale del Corpo/Servizio di Polizia Locale partecipa alla ricorrenza della festa di X. Xxxxxxxxxx, patrono della Polizia Locale, che viene celebrata il 20 gennaio di ogni anno con una cerimonia a carattere regionale, organizzata dalla Scuola Regionale di Polizia Locale. In tale occasione vengono consegnati al personale della Polizia Locale della Regione Campania gli attestati di riconoscimento ottenuti per merito di servizio.
Art. 67 - Bandiera
La Polizia Locale ha una propria bandiera.
Quando partecipa a cerimonie, la bandiera è scortata da due operatori, i quali seguono l’alfiere a due passi di distanza.
TITOLO V
PORTO E USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
CAPITOLO XIV
GENERALITA' - NUMERO E TIPO DI ARMI
Art. 68 - Disposizioni generali.
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, l'armamento del Corpo/Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, è disciplinato dal presente titolo.
Art. 69 - Tipo delle armi in dotazione.
L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo/Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, è la pistola a funzionamento semi automatico calibro 7,65, 9 short e/o 9x21. La sciabola esclusivamente per servizio di rappresentanza.
Art. 70 - Numero delle armi in dotazione.
Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo/Servizio di Polizia Locale è pari al personale in possesso dei requisiti necessari previsti ed è comunicato ai competenti organi.
Il Sindaco denuncia ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo/Servizio di Polizia Localei.
CAPITOLO XV
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL' ARMA
Art. 71 - Servizi svolti con armi.
Tutti i servizi di polizia sono svolti dagli addetti al Corpo/Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, con l'arma in dotazione.
Possono essere altresì prestati con le armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia di Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.
Art. 72 - Assegnazione dell'arma.
L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo/Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto ed è subordinata al conservazione dei requisiti necessari, e sarà da questi custodita secondo le vigenti norme.
Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto che lo stesso è tenuto a portare con se.
Art. 73 - Modalità del porto dell'arma.
In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna dell'uniforme con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.
Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Nel caso in cui l'addetto al Corpo/Servizio di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 marzo 1986 n. 65.
Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
Art. 74 - Servizi di collegamento e rappresentanza.
I servizi di collegamento e di rappresentanza fuori dal territorio del Comune di appartenenza sono espletati di norma senza armi.
Art. 75 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso - supporto.
I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono effettuati di norma senza armi.
Il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio di cui al comma precedente, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge - 4 marzo 1986 n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.
Il Sindaco comunica al Prefetto di Salerno ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio sarà espletato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile di tale missione.
CAPITOLO XVI
TENUTA E CUSTODIA DELL' ARMA
Art. 76 - Prelevamento e riconsegna dell'arma.
Tutte le armi, le fondine e le munizioni sono depositate presso il consegnatario, individuato dal Comandante del Corpo/Servizio.
L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione sull'apposito registro.
L'arma deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di agente di PS, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.
Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale l'arma è stata denunciata.
Art. 77 - Doveri dell'assegnatario.
L'addetto al Corpo/Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
c) segnalare immediatamente al Comandante, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma;
d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
e) partecipare alle esercitazioni di tiro;
f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento, di sottrazione dell'arma o di parti di essa e delle munizioni.
Art. 78 - Custodia delle armi.
Le armi eventualmente non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e di munizioni, in dotazione del Corpo/Servizio di Polizia Locale, sono custodite in cassaforte, con serrature di sicurezza o a combinazione.
Le munizioni eventualmente non assegnate e le fondine di riserva, in dotazione al Corpo/Servizio di Polizia Locale, sono custodite in cassaforte.
L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga - necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.
Art. 79 - Cassaforte.
Le chiavi della cassaforte, saranno conservate, durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi che ne risponde.
Fuori dall'orario di servizio, le chiavi saranno custodite come stabilito dal Comandante.
Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante, per:
- le ispezioni;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
Art. 80 - Distribuzione e ritiro delle armi e munizioni.
Al di fuori dell'orario di servizio, l'accesso nei locali in cui eventualmente sono custodite le armi non assegnate, sarà consentito esclusivamente al Sindaco, al Comandante, al consegnatario ed al graduato sub-consegnatario.
L'accesso sarà altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario o sub-consegnatario.
Art. 81 - Sostituzione delle munizioni.
Le munizioni consegnate in via continuativa agli addetti al Corpo/Servizio di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni o ogni qualvolta siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.
Le munizioni in dotazione al Corpo/Servizio di Polizia Locale custodite negli armadi metallici sono sostituite ogni sette anni
Le stesse sono usate nei tiri di addestramento e se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.
Art. 82 - Controlli e sorveglianza.
I controlli delle armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario all’assegnazione ed alla riconsegna per fine servizio, per accertare la corretta tenuta e la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
L'esito dei controlli è riportato nell'apposito registro.
Art. 83 - Dovere del consegnatario delle armi.
Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la necessaria diligenza:
a) la custodia delle armi, eventualmente non assegnate, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati;
b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c) la tenuta dei registri e della documentazione;
d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.
Collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per la organizzazione e la esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità.
CAPITOLO XVII
ADDESTRAMENTO
Art. 84 - Addestramento al tiro.
Le esercitazioni al tiro debbono essere effettuate almeno una volta all'anno.
Gli addetti al Corpo/Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di P.S. prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio nel corpo della Polizia di Stato o nell'Arma dei Carabinieri, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo/Servizio in possesso della qualità di P.S., al tiro a segno nazionale
E' facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.
l provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.
Art. 00 - Xxxxx x'xxxx per la frequenza di poligoni di tiro a segno.
La disposizione di servizio per le esercitazioni di tiro a segno, a norma di legge, sono comunicate al Prefetto dal Comandante del Corpo/Servizio.
Gli
addetti al servizio di Polizia Locale, muniti di tesserino di
riconoscimento, comandati ad effettuare le esercitazioni
di tiro sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fino al
Poligono di tiro, solo nei giorni stabiliti e comunicati al Prefetto
della Provincia interessata.
CAPITOLO XVIII
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
Art. 86 - Norme integrative.
Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo V, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986 n. 65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, della legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza approvato con il X.X. 00 giugno 1931 n.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 87 - Norme finali
Il presente regolamento costituisce norma speciale rispetto all'Ordinamento degli Uffici.
L’entrata in vigore, avverrà dopo la prescritta pubblicazione all’albo pretorio ed una copia verrà inviata al Ministero dell'Interno.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono revocate tutte le norme regolamentari non compatibili con lo stesso.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rinvia alle leggi in vigore, al CCNL EE.LL. ed a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO I
CONTENUTI E FONTI NORMATIVE
Art. 1 - Contenuti
Art. 2 - Fonti normative
CAPITOLO II
POLIZIA MUNICIPALE
Art. 3 - Polizia Locale
Art. 4 - Competenza territoriale della Polizia Locale
Art. 5 - Funzioni e compiti della Polizia Locale
Art. 6 - Funzioni di Polizia Giudiziaria
Art. 7 - Funzioni di Polizia Stradale
Art. 8 - Funzioni di Pubblica sicurezza
Art. 9 - Collaborazione con Polizia di Stato
Art. 10 - Funzioni del Sindaco
Art. 11 - Disposizioni generali e di rinvio
TITOLO II
ORDINAMENTO DEL CORPO E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
CAPITOLO III
ORDINAMENTO DEL CORPO/SERVIZIO
Art. 12 - Istituzione del Corpo/Servizio
Art. 13 - Criteri organizzativi del Corpo/Servizio
Art. 14 - Dotazione organica, categorie
Art. 15 - Qualifiche
Art. 16 - Ordinamento del Corpo/Servizio
Art. 17 - Gerarchia
Art. 18 - Attribuzioni e doveri generali degli appartenenti al corpo
Art. 19 - Attribuzione e compiti particolari del Comandante
Art. 20- Funzioni Vicarie
Art. 21 - Funzioni e compiti particolari degli Ufficiali responsabili di servizio
Art. 22 - Funzioni e compiti degli operatori di Polizia Locale
Art. 23 – Titolo di studio
Art. 24 – Modalità di assunzione
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
Art. 25 - Operazioni di servizio esterne
Art. 26 - Missioni esterne
Art. 27 - Xxxxxxx e distacchi
Art. 28 - Orario e turni di servizio
Art. 29 - Servizi di speciale importanza
Art. 30 - Memoriale di servizio
Art. 31 - Conferenze di servizio
Art. 32 - Prestazioni straordinarie
Art. 33 - Riposo settimanale e festività infrasettimanali
Art. 34 - Esito dei verbali e dei rapporti
Art. 35- Reclami e rimostranze da parte degli operatori e dei graduati
Art. 36 - Assegnazione e mobilità del personale
CAPITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 37 - Esecuzione di ordini
Art. 38 - Doveri del personale in servizio
Art. 39 - Obblighi del personale al termine del servizio
Art. 40 - Servizio a carattere continuativo
Art. 41 - Segreto d'ufficio e riservatezza
Art. 42 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature, documenti ed armi
Art. 43 - Assenza per malattia
Art. 44 - Obbligo della divisa
CAPITOLO VI
REPERIBILITA'
Art. 45 - Istituzione del servizio di pronta Reperibilità
TITOLO III
DECORAZIONI - ENCOMI -SANZIONI DISCIPLINARI – FORMAZIONE PROFESSIONALE
CAPITOLO VII
DECORAZIONI – ONORIFICENZE – RICOMPENSE E RICONOSCIMENTI
Art. 46 - Tipologia delle Decorazioni
Art. 47 – Onorificenze, ricompense al valor militare, civile e al merito civile
CAPITOLO VIII
ENCOMI - SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 48 - Encomi ed elogi
Art. 49 - Sanzioni disciplinari
CAPITOLO IX
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE –ADDESTRAMENTO
Art. 50 - Formazione del personale
Art. 51 - Uso delle armi
TITOLO IV
DOTAZIONI DEL CORPO/SERVIZIO
CAPITOLO X
UNIFORMI E DISTITNIVI
Art. 52 – Norme di carattere generale
Art. 53 – Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell’uso dell’uniforme
Art. 54 – Tipologie delle uniformi
Art. 55 – Fornitura e durata
Art. 56 – Distintivi di grado
Art. 57 – Sciabola e Sciarpa Azzurra
Art. 58 – Distintivi d’onore
Art. 59 - Distintivi d’istruttore
Art. 60 – Distintivi di appartenenza
Art. 61 - Decorazioni e nastrini
CAPITOLO XI
DOTAZIONI INDIVIDUALI
Art. 62 – Dotazioni individuali
CAPITOLO XII
ATTIVITA’ OPERATIVA
Art. 63 – Attività operativa e veicoli in dotazione
Art. 64 – Manutenzione dei veicoli
Art. 65 – Foglio di marcia
CAPITOLO XIII
FESTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE E BANDIERA
Art. 66 - Anniversario dell’istituzione e Santo Patrono
Art. 67 - Bandiera
TITOLO V
PORTO E USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
CAPITOLO XIV
GENERALITA' - NUMERO E TIPO DI ARMI
Art. 68 - Disposizioni generali
Art. 69 - Tipo delle armi in dotazione
Art. 70 - Numero delle armi in dotazione
CAPITOLO XV
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL' ARMA
Art. 71 - Servizi svolti con armi
Art. 72 - Assegnazione dell'arma
Art. 73 - Modalità del porto dell'arma
Art. 74 - Servizi di collegamento e rappresentanza
Art. 75 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso -supporto
CAPITOLO XVI
TENUTA E CUSTODIA DELL' ARMA
Art. 76 - Prelevamento e riconsegna dell'Arma
Art. 77 - Doveri dell'assegnatario
Art. 78 - Custodia delle armi
Art. 79 - Cassaforte
Art. 80 - Distribuzione e ritiro delle armi e munizioni
Art. 81 - Sostituzione delle munizioni
Art. 82 - Controlli e sorveglianza
Art. 83 - Dovere del consegnatario delle armi
CAPITOLO XVII
ADDESTRAMENTO
Art. 84 - Addestramento al tiro
Art. 00 - Xxxxx x'xxxx per la frequenza di poligoni di tiro a segno
CAPITOLO XVIII
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
Art. 86 - Norme integrative
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 87 - Norme finali
ALLEGATI
Quale parte integrante del Regolamento sono allegati n.4 documenti contenenti nel dettaglio le descrizioni degli elementi identificativi posti dal regolamento medesimo:
Allegato “A” reca la descrizione delle uniformi in dotazione degli appartenenti al Corpo/Servizi di Polizia Locale, del distintivo di servizio e della tessera per l’esercizio delle funzioni di polizia.
Allegato “B” reca la descrizione, anche con immagini, dei distintivi di grado di cui si potranno fregiare gli appartenenti al Corpo/Servizi di Polizia Locale.
Allegato “C” reca la descrizione dei distintivi di istruttore di cui si potranno fregiare gli appartenenti al Corpo/Servizio di Polizia Locale.
Allegato “D” reca la descrizione degli allestimenti esterni previsti per gli autoveicoli ed i motoveicoli in colori di istituto, in uso alla Polizia Locale.