ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
LINEE GUIDA PROVVISORIE
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA
Articolo 1
Oggetto e campo di Applicazione
1. Ai sensi dell’art. 22, comma 1 della Legge 30 Diecmbre 2010, n.240 l’INAF può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Gli assegni, che possono essere finanziati sia con fondi ordinari sia con fondi esterni, devono essere finalizzati alla realizzazione di un programma di ricerca scientifica o tecnologica che rientri nell’ambito delle attività istituzionali elencati all’art. 2 dello statuto INAF.
2. Di norma, la collaborazione del titolare dell’assegno dovrà essere principalmente svolta presso una struttura territoriale dell’INAF, sotto la supervisione di un responsabile scientifico del programma. Per struttura territoriale si intende una struttura dell’INAF, inclusa la Sede Centrale, o una infrastruttura osservativa, in Italia o all’Estero. Il responsabile scientifico può essere un ricercatore o un tecnologo dell’INAF, anche con contratto a tempo determinato, un astronomo oppure un associato, con contratto gratuito di collaborazione, in servizio attivo presso enti, università ed Istituzioni di Ricerca.
3. L’Attribuzione degli assegni avviene attraverso procedure di selezione rese pubbliche con appositi bandi. Le selezioni potranno avere carattere nazionale o locale. Nel caso di bandi a carattere nazionale, i candidati dovranno presentare un progetto di ricerca accompagnato da una lettera di accettazione del Direttore della Struttura territoriale dove si intende svolgere l’attività di ricerca. Il programma sarà valutato dalla commissione giudicatrice, insieme all curriculum scientifico-professionale e ai titoli presentati dal candidato. I bandi a carattere locale sono invece finalizzati alla realizzazione di un programma di ricerca presso una struttura territoriale.
4. L’Attività del titolare dell’assegno deve avere caratteristiche di flessibilità e autonomia rispondenti alle esigenze della ricerca scientifica, carattere continuativo, temporalmente definito, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della struttura territoriale dell’INAF dove tale collaborazione viene principalmente prestata.
Articolo 2
Destinatari degli Assegni e Requisiti Minimi di Accesso
1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca possono essere conferiti a Cittadini Italiani o Stranieri in possesso di Curriculum Vitae scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di un programma tecnologico o di ricerca o per lo svolgimento di particolari attività specialistiche.
2. I Requisiti minimi di accesso richiesti ai soggetti che intendono partecipare alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono proporzionalmente correlati alle professionalità e alle competenze scientifiche necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dal programma o dalle attività che ne formano oggetto secondo le seguenti tipologie:
x. Xxxxxxx Di professionalizzazione
i. Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento)
b. Assegni Post Dottorato
i. Dottorato di Ricerca o titolo equivalente, anche se conseguito all’estero (la equivalenza viene valutata dalla commissione esaminatrice sulla base di criteri all’uopo stabiliti)
ii. Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) e successiva documentata esperienza di almeno 3 anni in attività scientifiche, tecnologiche o gestionali
c. Assegni Giovane Ricercatore
i. Dottorato di Ricerca o titolo equivalente, anche se conseguito all’estero (la equivalenza viene valutata dalla commissione esaminatrice sulla base di criteri all’uopo stabiliti) e successiva documentata esperienza di almeno 3 anni in attività scientifiche, tecnologiche o gestionali
3. Previa motivata richiesta del Responsabile Scientifico, i bandi di selezione potranno prevedere ulteriori requisiti di ammissione, fermo restando che gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.
4. Gli assegni per lo svolgimento delle attività di ricerca, limitatamente alla tipologia degli “Assegni di professionalizzazione”, possono essere, altresì, conferiti a Cittadini Italiani o Stranieri risultati idonei nelle procedure di selezione per l’ammissione, senza borsa di studio, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e, a tal fine, i competenti organi dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” dovranno preventivamente stipulare appositi accordi con le istituzioni universitarie interessate.
5. Per gli assegni conferiti nell’ambito di progetti di ricerca finanziati dalla Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, verranno richiesti, ove previsti, i requisiti di accesso individuati da specifici bandi o contratti, fermo restando che, in questi casi, ove necessario, i limiti temporali indicati nell’art. 4 del presente disciplinare sono derogabili.
Articolo 3
Cumulo ed incompatibilità
1. Gli Assegni per lo svolgimento della attività di ricerca non possono essere conferiti al personale dipendente dell’INAF con contratto a tempo determinato o indeterminato e al personale di ruolo presso gli enti di cui all’art. 22, comma 1 della Legge 240/2010.
2. Ai sensi dell’art. 22, comma 3, della Legge 240/2010, la titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di Laurea, Laurea Specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, master universitari.
3. La titolarità dell’Assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio, anche part-time, presso le pubbliche amministrazioni
4. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, incluso l’INAF, o straniere, internazionali o sovranazionali, utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni.
5. Non è ammesso il cumulo con proventi di attività di lavoro, anche parte time, svolti in modo continuativo. E’ invece compatibile con l’assegno una limitata attività di lavoro autonomo occasionale, purchè non contrasti o ritardi l’attività di ricerca svolta per conto dell’INAF. Tale
attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore della Struttura dove viene principalmente svolta la ricerca oggetto dell’assegno.
6. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a personale in quiescenza dell’INAF o di altri enti di ricerca o Università.
Articolo 4 Durata e Xxxxxxx
1. La titolarità di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che rientrano nella tipologia degli “Assegni Di professionalizzazione” è limitato ai sette anni successivi al conseguimento del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o della Laurea Specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento) e, pertanto, sono inizialmente attivati per la durata di un anno e sono rinnovabili, fatta salva la disponibilità dei fondi, per un periodo massimo di sei anni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia per qualsiasi tipo di assegno, o fino al raggiungimento del settimo anno dal conseguimento del titolo di studio.
2. La titolarità di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che rientrano nelle tipologie degli “Assegni Post-Dottorato” e degli “Assegni Giovane Ricercatores” è limitato ai sette anni successivi al conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca e, pertanto, sono inizialmente attivati per la durata di un anno e sono rinnovabili, fatta salva la disponibilità dei fondi, per un periodo massimo di sei anni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia per qualsiasi tipo di assegno, o fino al raggiungimento del settimo anno dal conseguimento del titolo.
3. Previa motivata richiesta del Responsabile Scientifico, i bandi di selezione potranno prevedere ulteriori limitazioni temporali che, in ogni caso, non potranno derogare ai limiti generali fissati nei precedenti due commi del presente articolo
4. Il “rinnovo” degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca consente il prolungamento, mediante la sottoscrizione di apposito atto integrativo, della durata del contratto iniziale prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e nel rispetto delle seguenti modalità e procedure:
• la durata degli eventuali rinnovi è di norma annuale, ma sono consentiti, previa motivata richiesta del Responsabile Scientifico, rinnovi per frazioni di un anno;
• il rinnovo è autorizzato dal Direttore dalla Struttura o dal Direttore Generale su parere favorevole del Direttore Scientifico per gli assegni a carattere nazionale e previa:
⮚ motivata richiesta del Responsabile Scientifico del programma o delle attività che ne formano oggetto, con la quale viene, altresì, attestata la positiva valutazione delle attività di ricerca svolte dal titolare dell’assegno;
⮚ verifica della copertura finanziaria.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, anche se gli assegni vengono conferiti da atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché da altri enti o amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative innanzi richiamate, non può in ogni caso superare i sei anni anche non continuativi, fatti salvi
i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Articolo 5 Trattamento economico
1. Gli importi degli assegni sono commisurati al livello scientifìco-professionale richiesto dai requisiti minimi di accesso indicati nel bando di selezione, secondo le tipologie elencate all'art. 2 commi, 2, 3 e 4 del presente disciplinare. Ai sensi dell'ari 22, comma 7 della Legge 240/2010, tali importi non potranno comunque essere inferiori al minimo stabilito con il decreto ministeriale n. 102, del 9 marzo 2011.
2. Ai titolari degli assegni corrispondenti ai profili scientifico professionali di cui al precedente comma 2, sono attribuiti i seguenti importi annui lordi, al netto degli oneri a carico della amministrazione:
x. Xxxxxxx Di professionalizzazione : da 20.000,00 a 26.000,00 euro
b. Assegni Post Dottorato: da 28.000,00 a 32.000,00 euro
c. Assegni Giovane Ricercatore: da 34.000,00 a 38.000,00 euro
3. Gli importi di cui al precedente comma sono rivalutabili dal Consiglio di Amministrazione dell'INAF con cadenza biennale. Gli eventuali adeguamenti sono applicati ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Agli assegni conferiti nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, si applicano, ove previsti, gli importi definiti dai relativi bandi o contratti.
5. I suddetti importi sono attribuiti ai beneficiari in rate mensili.
Articolo 6
Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali
1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del 12 luglio 2007 è integrata dall'INAF fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità non concorre alla durata dell'assegno prevista dal contratto.
3. Il titolare dell'assegno dovrà provvedere a sue spese alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni che dovrà esibire al momento della formalizzazione del rapporto. Per gli
assegni conferiti nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, ove previsto dagli specifici bandi o contratti, le spesa per la stipula di tale polizza sono a carico dei fondi del progetto.
4. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca sono a carico delle struttura territoriale che ha bandito gli assegni.
Articolo 7 Trattamento di missione
1. Il titolare dell'assegno ha diritto al trattamento di missione ai sensi dal disciplinare missioni dell'INAF.
Articolo 8 Procedura di attivazione
1. Per i bandi a carattere locale, i responsabili scientifici che intendono conferire assegni di ricerca presentano al Direttore della struttura competente apposita richiesta che dovrà indicare, fra l'altro, i requisiti minimi di accesso secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2, la durata, il titolo e una breve descrizione analitica del programma di ricerca, gli estremi delle fonti di finanziamento vistati dai responsabili dei fondi su cui graveranno tutti i costi dell'assegno. Per i bandi relativi agli assegni di ricerca per la Sede Centrale tutte le funzioni attribuite dal presente disciplinare al Direttore della struttura sono svolte dal Direttore Generale. In questo caso la richiesta di attivazione può anche essere presentata dal Direttore Scientifico.
2. I bandi delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 2 comma 2 sono emanati con decreto del: Direttore Generale, di concerto con il Direttore Scientifico, se i bandi hanno carattere nazionale o se si riferiscono alla Sede Centrale; Direttore della Struttura nella quale viene principalmente svolta l'attività di ricerca, su richiesta del responsabile scientifico, se i bandi hanno carattere locale.
3. I bandi di cui al precedente comma, devono indicare il livello scientifico-professionale e i relativi requisiti minimi richiesti, gli estremi di tutte le fonti di finanziamento (CRAM) che concorrono alla copertura finanziaria relativa a tutti i costi del contratto, le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione, la durata, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione il trattamento economico e previdenziale spettante, i criteri di valutazione, il punteggio per la valutazione dei titoli, la formalizzazione del rapporto di collaborazione, la data entro la quale le domande di partecipazione dei candidati dovranno pervenire per l'ammissione alla procedura di selezione. Il bando deve anche riportare il nominativo del responsabile del procedimento. Nei bandi a carattere locale deve essere altresì
indicato il titolo e una breve descrizione del programma di ricerca e il nominativo del responsabile scientifico. Nel bando dovrà altresì essere indicata la data presunta di inizio del rapporto.
4. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum dell'attività scientifica svolta e l'elenco dei titoli che si ritengono rilevanti ai fini della valutazione. Dovrà essere inoltre presentata una apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22, comma 9 della Legge n. 240/2010.
5. Il bando di selezione deve essere pubblicato almeno 20 giorni prima della sua scadenza sul sito internet dell'INAF: xxx.xxxx.xx. Il bando deve inoltre essere pubblicato sui siti del Ministero e dell'Unione Europea secondo le modalità indicate dal MIUR. La pubblicazione dei bandi è curata dalla Direzione Scientifica. Per i bandi a carattere locale, la Direzione della struttura provvedere anche alla pubblicazione sul proprio sito.
6. Per le tipologie di assegni di ricerca di cui all'art. 2, comma 4 da conferire a soggetti in possesso dell'idoneità senza borsa per l'ammissione ai corsi di dottorato si farà riferimento alle regole stabilite dai relativi accordi stipulati con le Università. Per gli assegni di ricerca di cui all'art. 2, comma 5 si farà riferimento alle regole stabilite dagli specifici bandi o contratti.
Articolo 9 Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale su indicazione del Presidente, sentito il Direttore Scientifico, per i bandi a carattere nazionale o presso la Sede Centrale, o del Direttore della Struttura, sentito il Direttore Scientifico, per tutti gli altri casi. Per le selezioni a carattere locale, la commissione esaminatrice è composta da tre membri scelti tra il personale di ricerca anche universitario, italiano o straniero esperti nelle tematiche relative al programma di ricerca descritto nel bando e, di norma, include il responsabile del progetto. Per le selezioni a carattere nazionale, il numero dei componenti della commissione può essere elevato ad un massimo di 5. Ai sensi della normativa vigente, la composizione della commissione deve inoltre garantire, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. Il Presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti e deve essere indicato nel decreto di nomina. Lo stesso decreto indicherà il nominativo del segretario.
2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui fino ad un massimo di 70 per i titoli e i restanti per l'eventuale colloquio. La commissione può stabilire un punteggio minimo dei titoli per l'ammissione all'eventuale colloquio.
3. A conclusione di ogni seduta, la commissione redige un verbale. I verbali devono contenere i risultati della valutazione dei titoli di ciascun candidato, il punteggio attribuito a ciascun candidato ammesso all'eventuale colloquio e la graduatoria finale di merito.
4. Non sono previsti compensi per i lavori della commissione. Ai membri della commissione e al segretario sarà corrisposto il trattamento di missione, secondo le normative e i regolamenti vigenti.
Articolo 10 Valutazione dei titoli
1. I criteri adottati dalla commissione per la valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio devono ispirarsi ai principi generali sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori.
2. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, e le pubblicazioni nei settori scientifici o tecnologici affini al programma di ricerca oggetto del bando.
3. A parità di punteggio è considerato titolo preferenziale il dottorato di ricerca. Il bando può prevedere ulteriori titoli preferenziali.
4. Qualora la commissione ritenga opportuno integrare la valutazione dei titoli con il colloquio, l'avviso di convocazione è inviato ai candidati mediante telegramma o posta elettronica certificata almeno 15 gg prima del colloquio. Nella lettera di convocazione sarà riportato anche il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
5. Al termine della seduta relativa al colloquio, viene reso pubblico l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggi.
Articolo 12 Graduatoria finale
1. La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore Generale, per le selezioni a carattere nazionale o presso la Sede Centrale, o del Direttore della Struttura, per le selezioni a carattere locale, e sarà pubblicata all'albo dell'INAF o della Struttura. La graduatoria sarà inoltre disponibile sul sito dell'INAF o della struttura di ricerca e potrà essere utilizzata in caso di rinuncia del vincitore.
Articolo 13
Formalizzazione del rapporto e documentazione
1. Entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore Generale, per i bandi a carattere nazionale, o il Direttore della Struttura, in tutti gli altri casi, comunica al vincitore il conferimento dell'assegno, convocandolo per la sottoscrizione del contratto. Il vincitore, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà
far pervenire una dichiarazione di acccttazione attestando contestualmente di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 3 del presente disciplinare.
2. La polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro dovrà essere stipulata prima di dare inizio all'attività di ricerca, pena decadenza dall'assegno.
3. Per quanto riguarda i rischi da responsabilità civile verso terzi, l'assegnista sarà coperto da polizza assicurativa stipulata dall'INAF. La polizza non copre la responsabilità civile dell'assegnista verso l'INAF.
4. Il titolare dell'assegno può recedere dal contratto dando un preavviso scritto di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere l'importo corrispondente al periodo di preavviso non dato. Il vincitore della selezione decade dal diritto all'assegno nel caso in cui non sottoscriva il contratto entro il termine fissato nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, salvo casi di forza maggiore debitamente comprovati.
5. Il titolare dell'assegno è tenuto a redigere delle relazioni periodiche sull'attività svolta, la cui frequenza dovrà essere indicata nel contratto. Tali relazioni dovranno essere approvate dal Responsabile Scientifico e trasmesse al Direttore della struttura, per i bandi a carattere locale, o al Direttore Scientifico, per i bandi a carattere nazionale. La mancata approvazione, opportunamente motivata dal responsabile scientifico, comporterà il diritto di risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione.
6. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da luogo a diritti in ordine all'accesso in ruolo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.
Articolo 14 Disposizioni transitorie
1. Le procedure selettive in essere per le quali il termine di presentazione delle domande sia scaduto prima dell'entrata in vigore delle presenti linee guida saranno concluse secondo la previgente normativa ed in accordo con quanto previsto dal relativo bando.
2. Le procedure selettive in essere per le quali il termine di presentazione delle domande venga a scadenza dopo l'entrata in vigore delle presenti linee guida potranno essere annullate ed i relativi bandi riemessi ai sensi di queste.
3. I contratti relativi ad assegni di ricerca stipulati ai sensi della previgente normativa ed in essere alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, continueranno a spiegare i propri effetti fino alla data di scadenza prevista dai medesimi.