CAPITOLATO GENERALE D’ONERI PER I CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
Legnaro - pd
CAPITOLATO GENERALE D’ONERI PER I CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Approvato con Delibera del Direttore Generale n. 9 del 16/01/2017 Modificato con Delibera del Direttore Generale n. 359 del 27/07/2017 Aggiornato con Delibera del Direttore Generale n. 33 del 5/02/2020
INDICE
I) SEZIONE I - DEFINIZIONI, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 4
I.2) OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 5
II) SEZIONE II - PARTE GENERALE 6
II.2) MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 6
II.3) STIPULA DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONE E ONERI E SPESE 7
II.4) RESPONSABILITÀ PER MANCATA STIPULA 7
II.5) FATTURAZIONE E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 7
II.7) LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 9
II.8) ESECUZIONE DEL CONTRATTO 9
II.9) AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 9
II.11) POLIZZA ASSICURATIVA 12
II.12) VERIFICA DI CONFORMITÀ E RELATIVO CERTIFICATO 13
II.13) INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ 14
II.14) PROCEDURA DI RECLAMO/CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO 15
II.18) SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 17
II.19) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE
II.22) SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE 21
II.23) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 22
II.24) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. N. 62/2013) 24
II.25) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 25
II.26) PERSONALE DELL’APPALTATORE E RAPPORTO DI LAVORO 25
II.27) PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE 26
II.28) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 27
II.30) CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 29
III) SEZIONE III – PARTE SPECIALE 30
III) A SEZIONE III.A) - FORNITURE DI BENI INVENTARIABILI 30
III.A) 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 30
III.A) 2 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 30
III.A) 4 TRASPORTO, CONSEGNA, TRASPORTO AL PIANO E POSIZIONAMENTO 31
III.A) 5 INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ (CD. “COLLAUDO”) 32
III.A) 6 GARANZIA DI VENDITA E REPERIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO 33
III) B SEZIONE III.B) - FORNITURE DEI BENI DI CONSUMO 33
III.B) 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 33
III.B) 2 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 33
III.B) 6 SCHEDE DI SICUREZZA 35
III.B) 7 TRASPORTO A TEMPERATURA CONTROLLATA 35
III.B) 8 VERIFICA DI CONFORMITÀ E PROCEDURA DI RECLAMO 35
III) C SEZIONE III.C) FORNITURE DI SERVIZI 36
III.C) 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 36
III.C) 2 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 36
III.C) 3 VERIFICA DI CONFORMITÀ E PROCEDURA DI RECLAMO 37
IV) SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 37
IV.1) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO 37
Premessa
Le disposizioni del presente capitolato generale d’oneri disciplinano il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle parti nei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
I) SEZIONE I - DEFINIZIONI, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
I.1) Definizioni
Ai fini del presente capitolato si intende per:
a) “Istituto” o “IZSVe” l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in qualità di stazione appaltante committente il servizio o la fornitura oggetto di affidamento;
b) “Aggiudicatario” o “Appaltatore” o “Fornitore”, la persona fisica o giuridica ovvero l’ente, pubblico o privato, o un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs n. 240/1991, che, in qualità di aggiudicatario della relativa procedura per l’individuazione del contraente, è tenuto all’erogazione del servizio o all’esecuzione della fornitura affidata;
c) “Lex specialis di gara”, l’insieme delle norme e delle prescrizioni contenute nella documentazione della specifica procedura per l’individuazione del contraente (bando di gara e relativo estratto o, in alternativa, avviso, disciplinare o lettera d’invito e relativi allegati nonché eventuali capitolato tecnico, capitolato speciale d’appalto o capitolato speciale d’oneri);
d) “Raggruppamento Temporaneo di Imprese” o “Associazione Temporanea di Imprese”, di seguito RTI, il raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”, il mercato elettronico messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.a., di seguito MePA;
f) “Numero CIG”, il codice alfanumerico identificativo della procedura di gara (Codice Identificativo Gara) prima e del contratto poi di cui alla Legge n. 136/2010;
g) “Numero CUP”, è il codice alfanumerico introdotto dall’art. 11 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico;
h) Stipula RdO, procedura espletata all’interno del portale del MePA di stipula di un contratto a seguito di una procedura di richiesta d’offerta (RdO) inviata ad uno o più operatori;
i) Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione che consente all’interno del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore economico;
j) Direttore dell’esecuzione del contratto, di seguito DEC, figura responsabile dell’esecuzione contrattuale identificata all’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016;
k) Responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, persona nominata da ogni singola stazione appaltante per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, così come definito all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;
l) Xxxxxx, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
m) Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito ANAC, l’Autorità di cui all’articolo 19 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014;
n) D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
o) Consip S.p.a., società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che svolge il ruolo di centrale di committenza nazionale;
p) Soggetto aggregatore, una centrale di committenza iscritta nell'elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;
q) Centrale di committenza, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività̀ di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività̀ di committenza ausiliarie, a livello regionale o interregionale;
r) D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
s) Linee Guida ANAC, le Linee Guida adottate dall’ANAC in attuazione della delega di cui all’art. 31, comma 5, del Codice;
t) Posta Elettronica Certificata, di seguito PEC, modalità di trasmissione telematica di comunicazioni, definita all’art. 48 del D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”.
I.2) Oggetto e ambito di applicazione
I.2.1. Il presente capitolato generale d’oneri disciplina gli aspetti generali degli appalti di fornitura di beni e servizi dell’Istituto.
I.2.2. Le disposizioni di seguito previste si applicano alle sole forniture di beni e agli appalti di servizi la cui procedura di acquisto sia di competenza specifica della SCA 2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’Istituto.
I.2.3. Il presente capitolato può trovare, altresì, applicazione alle forniture di beni ed agli appalti di servizi il cui approvvigionamento sia di competenza di altra Struttura/Servizio dell’Istituto, ove espressamente richiamato dalla lex specialis di gara.
I.2.4. Ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis del Codice, i capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto. Il contratto di appalto dovrà pertanto essere eseguito nel rispetto delle condizioni riportate nel presente capitolato, nonché nella lettera d’invito e nei relativi allegati ovvero nel bando di gara, nel relativo estratto, nel disciplinare e relativi allegati, e, ove presenti, nel capitolato d’oneri specifico, nel capitolato tecnico, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ovvero in altri documenti della procedura, come integrati dall’offerta presentata dall’aggiudicatario.
I.2.5. Nel caso di divergenza o contrasto tra le disposizioni contenute nel presente capitolato e la lex specialis di gara sarà considerato in ogni caso prevalente quanto previsto nella documentazione della procedura.
I.2.6. L’aggiudicatario è obbligato all’osservanza delle eventuali condizioni speciali derivanti dalla specificità del contratto di appalto e delle rimanenti condizioni generali non modificate né oggetto di deroga espressa nella lex specialis.
II) SEZIONE II - PARTE GENERALE
II.1) Durata del contratto
II.1.1 Il contratto di appalto non è tacitamente rinnovabile e, pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi.
II.1.2 Il contratto di appalto è rinnovabile solo se tale opzione sia stata espressamente prevista nella lex specialis di gara ed il relativo valore sia stato computato nel valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del Codice.
II.1.3 All’approssimarsi della scadenza del contratto, il RUP procede al rinnovo, previa, se prevista dal contratto, formale comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC ed adozione di apposito provvedimento, preceduta da un’adeguata istruttoria volta ad accertare la sussistenza delle ragioni di convenienza tecnica ed economica e di pubblico interesse al rinnovo contrattuale e che i beni forniti o i servizi resi siano risultati adeguati alle esigenze dell’Istituto.
II.1.4 Fatta salva la facoltà di rinnovo prevista dai paragrafi che precedono, la durata del contratto di appalto può essere modificata altresì nel caso in cui nella lex specialis di gara sia stata prevista un’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, commi 1, lett. a) e 11, del Codice. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti ovvero a condizioni più favorevoli per l’Istituto. L’esercizio dell’opzione di proroga avviene mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC dall’Istituto all’appaltatore anteriormente alla scadenza naturale del contratto, previa adozione di apposito provvedimento.
II.2) Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
II.2.1 L’Istituto si riserva il diritto di apportare al contratto di appalto, nel corso della sua esecuzione, le varianti di natura quantitativa ovvero qualitativa la cui entità e modalità di esercizio sono specificate nella lex specialis di gara, ai sensi dell’. 106, comma 1, lett. a) del Codice. Tali modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, devono essere state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. L’Istituto non apporta modifiche che abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
II.2.2 Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, l’Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore tali modifiche da effettuarsi alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
II.2.3 Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori ipotesi di modifiche al contratto nel corso della
sua esecuzione, senza che sia necessario l’espletamento di una nuova procedura di affidamento, previste dall’art. 106 del Codice.
II.2.4 Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto in corso di validità sono autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
II.3) Stipula del contratto, registrazione, oneri e spese
II.3.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice il contratto sarà stipulato:
a) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere a mezzo PEC;
b) nel caso di procedura espletata per il tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante sottoscrizione e invio, per il tramite del portale dedicato, della Stipula RdO/Stipula Trattativa Diretta;
c) in tutti gli altri casi, mediante scrittura privata in modalità elettronica secondo la normativa vigente.
II.3.2 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Imprese il contratto sarà stipulato dalla mandataria, per conto proprio e delle mandanti.
II.3.3 Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l’imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell’appaltatore, che dovrà provvedere al pagamento con le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine si precisa che l’Ufficio Territoriale di Zona dell’Agenzia delle Entrate competente per l’Istituto è il T5U e che il codice tributo è il 458T.
II.3.4 Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso e in tal caso le relative spese saranno sostenute interamente dalla parte che ha interesse alla registrazione.
II.4) Responsabilità per mancata stipula
Fermo il termine di validità dell’offerta stabilito dalla lex specialis di gara, l’appaltatore ha l’onere di stipulare il contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione e, nel caso di mancata sottoscrizione per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, l’obbligo di risarcire gli eventuali danni causati all’Istituto.
II.5) Fatturazione e imposta sul valore aggiunto
II.5.1 La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal D.Lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF. Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 sono assoggettate al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.
II.5.2 L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità dei beni ovvero dei servizi cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all’Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità.
II.5.3 Nel caso di contratto di appalto ricomprendente servizi erogati a canone fisso, la
fatturazione degli stessi dovrà avvenire con periodicità mensile, salvo diverse disposizioni della lex specialis di gara.
II.5.4 L’appaltatore dovrà in ogni caso procedere all’emissione e trasmissione della fattura entro il 20 dicembre dell’anno solare in cui i servizi oggetto di fatturazione sono stati eseguiti ovvero i beni oggetto di fatturazione sono stati consegnati.
II.5.5 La fattura - o il documento fiscale alla stessa equivalente emesso dall’appaltatore - dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge o dalla lex specialis di gara:
a) il numero d’ordine;
b) il numero di CIG del contratto;
c) il numero di CUP o, in sua assenza, la dicitura “CUP non dovuto”;
d) la causale di pagamento;
e) nel caso di servizi, il dettaglio delle prestazioni effettuate, con lo scorporo delle singole voci di spesa, ed il relativo quantitativo, esposto con modalità tali da permettere la verifica di conformità del servizio ed il rispetto delle condizioni contrattuali;
f) nel caso di forniture, il dettaglio dei beni forniti e dei relativi accessori, con lo scorporo delle singole voci di spesa ed il relativo quantitativo.
II.5.6 Nel caso di fatture afferenti a forniture che necessitano del trasporto a temperatura controllata, alla fattura dovrà essere, altresì, allegata idonea documentazione a comprova del mantenimento della catena del freddo per tutta la durata del trasporto.
II.5.7 Tutte le disposizioni previste ai precedenti articoli da II.5.1 a II.5.6, costituiscono condizioni imprescindibili ai fini della liquidazione e del pagamento. Eventuali fatture che pervengano all’Istituto prive di anche uno solo degli elementi di cui agli articoli II.5.5 e
II.5.6 o con modalità differenti da quelle prescritte dai paragrafi che precedono, non saranno tenute in considerazione e non faranno sorgere in capo all’Istituto alcun obbligo di pagamento.
II.5.8 In caso di RTI ciascun impresa raggruppata è tenuta alla fatturazione delle prestazioni da ciascuna effettivamente eseguite. Il mandato all’incasso è in capo alla mandataria, in quanto ad essa spetta la rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e tutti gli atti dipendenti dall'appalto. L’Istituto provvederà, pertanto, al pagamento degli acconti e/o del saldo interamente ed esclusivamente in favore della mandataria la quale successivamente procederà a corrispondere alle mandanti quanto di loro spettanza. In tal senso l’Istituto rimane del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento. E’ peraltro possibile che l’Istituto paghi direttamente le mandanti, laddove tale possibilità sia espressamente prevista nel mandato, ovvero in un suo atto aggiuntivo, ovvero in un successivo atto di cessione di credito da parte della mandataria verso le mandanti, atti debitamente notificati ed accettati dall'amministrazione medesima.
II.5.9 L’imposta sul valore aggiunto è dovuta in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dalla ulteriore normativa vigente.
II.6) Revisione dei prezzi
I prezzi offerti dall’appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto con la sola eccezione dell’ipotesi in cui la lex specialis di gara preveda espressamente la facoltà di revisione periodica dei prezzi di aggiudicazione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.
II.7) Luogo di esecuzione del contratto
Con la presentazione dell’offerta l’aggiudicatario ha preso atto che l’Istituto, avente sede legale in Legnaro (PD), ha sezioni territoriali ubicate sul territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, presso le quali potranno, ove specificato nella lex specialis di gara, essere direttamente eseguite le forniture o i servizi oggetto di affidamento ovvero una parte di essi.
II.8) Esecuzione del contratto
II.8.1 Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del Codice, l’esecuzione del contratto di appalto è diretta dal RUP individuato nella lex specialis di gara, che assicura il controllo di qualità delle prestazioni avvalendosi del DEC, del collaudatore o della commissione di collaudo, del verificatore di conformità, ove nominati, ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
II.8.2 Il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al DEC, in conformità a quanto previsto dall’art. 102, comma 1, del Codice.
II.8.3 Ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice, il DEC coincide, di norma, con il RUP, salvo le ipotesi di impossibilità di cumulo di tali incarichi in capo al medesimo soggetto previste dalle linee guida adottate dall’ANAC in adempimento all’art. 31, comma 5, del Codice.
II.8.4 Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di appalto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell’esecutore in conformità ai documenti contrattuali. In assenza di nomina di soggetto all’uopo incaricato ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Codice, il DEC provvede altresì all’espletamento delle attività di verifica di regolare esecuzione.
II.9) Avvio dell’esecuzione del contratto
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 13, del Codice e salvo il caso di esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del medesimo Decreto, il RUP autorizza il DEC a dare avvio all’esecuzione contrattuale.
II.10) Garanzia definitiva
II.10.1 L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto di appalto deve costituire una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 % dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 %, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
II.10.2 E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti aggiudicati con le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità e per le forniture di
beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
II.10.3 La garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
II.10.4 La cauzione può essere costituita, in alternativa, a scelta dell’appaltatore, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Istituto.
II.10.5 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni conseguenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione.
II.10.6 L’Istituto può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
II.10.7 Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria, di seguito riportate:
a) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b) si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
c) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
e) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
f) l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
II.10.8 Il possesso della documentazione, dei marchi, delle registrazioni e delle certificazioni idonee a consentire la riduzione dell’importo della garanzia definitiva deve essere comprovato mediante consegna all’Istituto di copia della documentazione comprovante tale possesso unitamente alla garanzia definitiva.
II.10.9 L’Istituto ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture di beni e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nei casi di appalti di servizi. L’Istituto può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Qualora la garanzia definitiva sia venuta meno in tutto o in parte l’Istituto può richiedere la reintegrazione della medesima; in tal caso l’affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta.
II.10.10 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, da parte dell’Istituto, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta ai sensi dell’art. 93 del Codice. L’Istituto, in tal caso, aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
II.10.11 La garanzia fideiussoria di cui al primo paragrafo del presente articolo, a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto.
II.10.12 La garanzia fideiussoria di cui al primo paragrafo del presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell’Istituto, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
II.10.13 Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
II.10.14 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
II.10.15 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
II.10.16 In caso di RTI le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
II.10.17 In caso di rinnovo o affidamento di servizi analoghi, l’appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una nuova cauzione nel rispetto degli articoli che precedono.
II.10.18 Nel caso di proroga tecnica, la garanzia definitiva costituita ai sensi dei paragrafi che precedono deve essere parimenti prorogata od integrata mediante, ove necessaria, apposita appendice.
II.11) Polizza assicurativa
II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
II.12) Verifica di conformità e relativo certificato
II.12.1 Ai sensi dell’art. 102 del Codice, il contratto di appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio o della fornitura da parte dell’appaltatore certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore ed accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
II.12.2 Laddove, per le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale, non sia possibile effettuare la verifica di conformità di cui al punto che precede per la totalità delle prestazioni erogate, del servizio effettuato o della fornitura resa, l’Istituto si riserva di effettuare, nel corso dell’esecuzione del contratto, tenuto conto della natura del servizio o della fornitura e del suo valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
II.12.3 La verifica di conformità sarà conclusa entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa fattura, salvo il caso in cui l’appaltatore emetta la fattura anteriormente all’esecuzione del servizio cui la fattura si riferisce. In tale ultima ipotesi, il termine per la verifica di conformità decorrerà dall’effettiva esecuzione del servizio o della fornitura.
II.12.4 Le operazioni volte alla verifica di conformità sono a carico ed a spese dell’appaltatore, il quale è tenuto a mettere a disposizione dell’Istituto i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a tale obbligo, l’Istituto provvede d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.
II.12.5 L’esito di ciascuna verifica di conformità effettuata nel corso dell’esecuzione contrattuale deve risultare per iscritto, mediante apposito verbale, relazione ovvero dall’apposizione del visto di corretta esecuzione sui documenti contabili emessi dall’appaltatore per il pagamento.
II.12.6 Per il dettaglio delle modalità di espletamento delle verifiche di conformità si rinvia a quanto previsto negli articoli dedicati della Sezione III del presente capitolato generale d’oneri.
II.12.7 Esaurita l’esecuzione contrattuale, l’Istituto emette, per i contratti di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice, il certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere definitivo.
II.12.8 Per i contratti di importo inferiore a tali soglie è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
II.12.9 All’esito positivo della verifica di conformità finale e comunque non oltre 90 giorni solari consecutivi dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia, altresì, il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
II.12.10 Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
II.13) Incaricato della verifica di conformità
II.13.1 Per effettuare le attività di verifica di conformità, l’Istituto nomina, con il provvedimento di aggiudicazione o con successivo atto scritto, apposito soggetto scelto tra i propri dipendenti in servizio con qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza, disciplinato da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC.
II.13.2 Ove ritenuto opportuno o necessario, l’Istituto può nominare una commissione di collaudo composta da uno a tre componenti, individuati tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ovvero, nel caso di accertata carenza nell’organico dell’Istituto e di altre Pubbliche Amministrazioni, con la procedura di cui all’art. 31, comma 8, del Codice.
II.13.3 Ferme le ulteriori incompatibilità previste dall’art. 102, comma 7, del Codice, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità a coloro che hanno, comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto oggetto di verifica né a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
II.13.4 A tal fine, il RUP trasmette al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità e al DEC, ove nominato:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli eventuali accertamenti della prestazione effettuata;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
II.14) Procedura di reclamo/contestazione di inadempimento
II.14.1 Quando il DEC, se nominato, o, in sua assenza, il RUP, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni - come meglio definito dalla successiva clausola di risoluzione espressa - invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni solari consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell’appaltatore al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia dato riscontro, l’Istituto, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice.
II.14.2 Qualora, al di fuori del caso di cui al paragrafo che precede, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, assegna all’appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Istituto risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all’articolo che segue, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice. L’Istituto procederà con le medesime modalità nel caso di effettuazione del servizio o di esecuzione della fornitura con modalità differenti rispetto a quelle previste che non siano ritenute di lieve entità ovvero nel caso di inadempimento non ritenuto grave ai sensi del paragrafo che precede.
II.14.3 Per i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni, nel caso sia rilevata difformità in eccesso tra la quantità di beni ordinata e quella effettivamente consegnata, con la nota di contestazione di cui ai paragrafi che precedono sarà richiesto, altresì, al fornitore di procedere a proprie spese al ritiro dei beni in eccesso entro 10 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione. Nelle more del ritiro, i beni in eccesso saranno conservati presso l’Istituto ad esclusivo rischio e pericolo del fornitore. Scaduto il termine assegnato, si procederà all’addebito al fornitore delle spese di giacenza pari a € 20,00 per ciascun giorno successivo al decimo. In caso sia rilevata la difformità in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, con la contestazione di cui al paragrafo che precede sarà assegnato al fornitore il termine di cui al precedente paragrafo per la consegna dei beni mancanti, con spese esclusivamente a carico del fornitore. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga l’Istituto risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’Istituto potrà, in tale ipotesi, in alternativa alla risoluzione contrattuale, procedere a richiedere l’emissione da parte del fornitore di apposita nota di credito, comprensiva del valore dei beni mancanti e delle eventuali relative spese di trasporto. L’Istituto potrà procedere con una delle modalità già illustrate anche nel caso di beni qualitativamente non conformi o viziati, inclusa l’ipotesi di beni inservibili allo scopo in quanto danneggiati, anche ove i beni siano stati privati del loro imballaggio originario o parzialmente utilizzati. Nel caso la non conformità rilevata sia
qualificata dall’Istituto quale grave inadempimento, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi del paragrafo II.23 e dell’art. 108, comma 3, del Codice.
II.14.4 Qualora la consegna dei beni non possa avvenire per fatto dell’Istituto e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore è comunque autorizzato alla consegna dei beni e all’emissione delle relative fatture ed è tenuto ad effettuare il deposito fiduciario dei beni presso i propri magazzini o presso altri locali individuati, in accordo con l’Istituto.
II.14.5 Ferma restando l’applicazione delle penali, in caso di inadempimento l’Istituto si riserva di sospendere i pagamenti fino al completo ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore ai sensi dell’art. 1460 c.c.
II.15) Penali
II.15.1 Fermo quanto stabilito dalla lex specialis di gara e fatte salve in ogni caso le facoltà di recesso e risoluzione nonché ogni altra azione prevista negli ulteriori articoli del presente capitolato, l’Istituto si riserva di applicare all’appaltatore le seguenti penali:
a) una penale compresa tra l’1% e il 10% dell’ammontare netto contrattuale nell’ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento;
b) una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per i casi di ritardo nell’adempimento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo, proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
II.15.2 Salvo ove sia diversamente espressamente previsto, tutti i termini indicati per l’adempimento delle prestazioni o di singole parti delle stesse sono da intendersi perentori e, pertanto, ogni ritardo nell’adempimento sarà considerato, ai fini dell’applicazione del presente articolo, alla stregua di inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali di cui alla lett. a).
II.15.3 Sia nell’ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta della penale sarà determinata dall’Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall’inadempimento, previa formale contestazione all’appaltatore con le modalità illustrate al precedente articolo dedicato alla procedura di reclamo/contestazione di inadempimento.
II.15.4 Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dai pagamenti dovuti dall’Istituto all’appaltatore o, ove il credito sia incapiente, trattenuti dalla garanzia definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del Codice ovvero, in sua assenza, escussi mediante richiesta all’appaltatore di emissione di nota di credito.
II.15.5 Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Istituto;
- minori introiti.
II.15.6 Eventuali inadempimenti contrattuali potranno costituire causa di esclusione dell’appaltatore dalle future procedure indette dall’Istituto per l’aggiudicazione dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice come interpretato dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa.
II.16) Esecuzione in danno
II.16.1 Qualora l’appaltatore fosse gravemente inadempiente nell’esecuzione del servizio o della fornitura, l’Istituto si riserva di far eseguire lo stesso da altro operatore economico in danno dell'appaltatore, previa notifica formale all’appaltatore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi e conseguente addebito all’inadempiente delle maggiori spese sostenute dall’Istituto per effetto di tale esecuzione in danno rispetto a quanto previsto dall’originario contratto di appalto. Tali somme saranno trattenute con le modalità già in precedenza indicate per le eventuali penali.
II.16.2 L’esecuzione in danno non esime in alcun caso l’appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.
II.17) Forza maggiore
II.17.1 L’appaltatore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione del contratto e che l’appaltatore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Istituto dell’impedimento verificatosi per iscritto entro 5 giorni solari consecutivi dal suo verificarsi.
II.17.2 Nel caso in cui detto impedimento si prolunghi oltre 15 giorni solari consecutivi, l’Istituto avrà diritto alla risoluzione del contratto per giusta causa e potrà procedere allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente come richiamata dal successivo articolo dedicato.
II.18) Scorrimento della graduatoria
II.18.1 Salvo il caso di unica offerta valida, l’Istituto, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
II.18.2 L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
II.19) Cessione del contratto e dei crediti, vicende soggettive dell’appaltatore
II.19.1 La cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto è consentita nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice, previa notifica all’Istituto e salvo rifiuto di quest’ultimo. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n.
52. Ai fini dell'opponibilità all’Istituto, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Istituto. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all’Istituto qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l’Istituto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi e forniture con questo stipulato. La medesima disciplina si applica anche qualora intervengano nel corso dell’esecuzione del contratto cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore.
II.19.2 Nel caso di appaltatore con identità plurisoggettiva ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno preso in sede di offerta fatte salve le ipotesi di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48.
II.19.3 Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice. In caso di violazione, l’Istituto si riserva di procedere all’incameramento della garanzia definitiva, ove costituita, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
II.19.4 Qualora all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice. Nelle circostanze sopra richiamate si applica l’art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto.
II.19.5 Salvo quanto previsto dal precedente paragrafo II.18, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante recede dal contratto.
II.20) Subappalto
II.20.1 Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammesso il subappalto, per tale intendendosi il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
II.20.2 Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
II.20.3 Fermo quanto disposto dal paragrafo che precede, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario comunica in ogni caso all’Istituto, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all’Istituto eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
II.20.4 Il subappalto è ammesso in misura non superiore alla quota, espressa in percentuale, dell’importo complessivo del contratto indicata nel Codice.
II.20.5 L’aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell’Istituto purché l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto, all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare e purché dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. A tal fine l'affidatario al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso l’Istituto, da effettuarsi almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'affidatario che si avvale del subappalto deve, altresì, allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del c.c. con il titolare del subappalto.
II.20.6 L’Istituto provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
II.20.7 È, altresì, fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata.
II.20.8 Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,
l’Istituto acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
II.20.9 L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80.
II.20.10 Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice l’Istituto corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
II.20.11 L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Istituto, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di tale disposizione.
II.20.12 L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
II.20.13 Per tutto quanto non espressamente previsto al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
II.21) Recesso
II.21.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.
n. 159/2011, ai sensi dell’art. 109 del Codice, l’Istituto può recedere, anche parzialmente, dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti. I materiali il cui valore è riconosciuto dall’Istituto sono soltanto quelli già accettati dal DEC, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al paragrafo successivo.
II.21.2 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni solari consecutivi, decorsi i quali l’Istituto prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità.
II.21.3 Ai sensi dell’art. 109 del Codice l’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai locali dell’Istituto i materiali non accettati dal DEC, ove nominato, nel termine stabilito
dall’Istituto. Xxx l’appaltatore non provveda lo sgombero è effettuato d’ufficio da parte dell’Istituto con spese a carico dell’appaltatore
II.22) Sospensione dell’esecuzione
II.22.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 107 del Codice e precisato ai paragrafi successivi, in nessun caso l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto per propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Istituto. La sospensione unilaterale dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ferma l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Istituto.
II.22.2 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’esecuzione del contratto proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento del contratto la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le relative prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazione.
II.22.3 La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’Istituto si oppone, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore negli altri casi.
II.22.4 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
II.22.5 Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente la regolare esecuzione del contratto, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione contrattuale, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP ne dà avviso all'ANAC.
II.22.6 L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l’esecuzione nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto
dell’Istituto. Xxxx'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 giorni solari consecutivi dal suo ricevimento. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l’esecuzione contrattuale, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
II.22.7 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle di cui ai paragrafi che precedono, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.
II.23) Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
II.23.1 Ai sensi dell’art. 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
II.23.3 Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D.
n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) in caso di esito negativo del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) per i beni a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza.
II.24) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013)
II.24.1 L’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (cd. “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. come specificati nel Codice di Comportamento dell’Istituto, adottato attualmente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2017. Entrambi i documenti sono liberamente visionabili sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
II.24.2 L’operatore economico, anteriormente alla presentazione della propria offerta, è tenuto a leggere entrambi i documenti succitati, accettandoli incondizionatamente e senza riserve.
II.24.3 L’aggiudicatario, successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all’avvio dell’esecuzione, dovrà provvedere a trasmettere copia dei documenti succitati ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, se richiesta, a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui ai citati Codici di Comportamento, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L’Istituto, verificata la violazione, procederà a contestare per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all’escussione della garanzia definitiva, ove prevista, fatto salvo
il diritto al risarcimento dei danni subiti.
II.25) Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
II.25.1 Nel caso dalla lex specialis risulti che per l’esecuzione del contratto oggetto di affidamento sono stati ravvisati rischi interferenziali, compiutamente descritti nel relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in tal caso allegato alla documentazione di gara, ove necessario, anteriormente all’avvio dell’esecuzione del contratto, l’Istituto provvederà ad integrare tale documento con le specifiche modalità di esecuzione previste dall’aggiudicatario nella propria offerta. Il documento integrato dovrà essere controfirmato dall’aggiudicatario e sarà allegato allo stipulando contratto di appalto quale sua parte integrante e sostanziale.
II.25.2 L’aggiudicatario dovrà far operare i propri dipendenti o incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell’Istituto, conformemente a quanto previsto nel DUVRI, adottando tutte le precauzioni per ridurre al minimo i potenziali rischi derivanti dalle interferenze con le attività svolte all’interno dell’Istituto.
II.25.3 In osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicataria dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto quanto segue:
1) copia del documento di valutazione dei rischi dell’impresa o, nel caso di operatore economico con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
2) descrizione dell’attività che sarà svolta dall’operatore economico nei locali dell’Istituto ai fini dell’esecuzione del contratto di appalto;
3) segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell’Istituto ulteriori rispetto a quelle previste dal citato XXXXX allegato alla documentazione di gara.
II.25.4 L’aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all’Istituto il nominativo dei dipendenti addetti all’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, i quali dovranno essere muniti di tessera personale di riconoscimento con foto, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
II.26) Personale dell’appaltatore e rapporto di lavoro
II.26.1 L’appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, impiegati nello svolgimento del servizio o della fornitura oggetto di affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione della procedura per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio o la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. A tal fine, l’Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento, presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. A tal fine, l’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione e a rendere liberamente visionabili all’Istituto, in qualsiasi momento e dietro
semplice richiesta scritta di quest’ultimo, i propri libri sociali, registri e libri contabili, inclusi i libri paga e matricola, xxxxx i limiti invalicabili di visione, trasmissione e consultazione dei dati negli stessi contenuti fissati per legge.
II.26.2 L’appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il personale dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie eventualmente previste dalla legge. L’appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio o della fornitura oggetto di affidamento.
II.26.3 Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l’Istituto ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunto o a qualunque titolo impiegato dall’appaltatore. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito all’esecuzione del servizio o della fornitura intercorrerà esclusivamente con l’appaltatore.
II.26.4 Salvo ove diversamente previsto per legge, l’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità per le controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione, infortuni e qualunque altra controversia che dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale impiegato nel servizio o nella fornitura oggetto di affidamento. L’appaltatore si impegna a riconoscere la totale estraneità dell'Istituto a qualsiasi vertenza economica o giuridica che dovesse insorgere tra il personale dipendente o a qualunque titolo impiegato dall’appaltatore e l’appaltatore medesimo.
II.26.5 Relativamente agli appalti caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera, di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000,00 Iva esclusa, che prevedono l’uso di beni strumentali di proprietà dell’Istituto, l’appaltatore o sub-appaltatore deve trasmettere all’ente committente, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
• le deleghe di pagamento relative a tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, con indicazione del relativo nominativo e delle ore di lavoro prestate;
• l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
• il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.
In caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali l’Istituto sospende, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto, nel limite di quanto non versato, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.
II.27) Particolari condizioni di esecuzione
II.27.1 Al contratto di appalto si applicano le particolari condizioni di esecuzione eventualmente previste, ai sensi dell’art. 100 del Codice, dalla lex specialis di gara.
II.27.2 Ove espressamente previsto dalla medesima lex specialis, al contratto di appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’Integrità approvato dall’Istituto, attualmente con Delibera del Direttore Generale n. 7/2014, documento allegato al Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e allegato alla documentazione di gara.
II.27.3 Le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, ove previste, sono espressamente accettate in sede di offerta dall’appaltatore senza riserva alcuna.
II.28) Tracciabilità dei flussi finanziari
II.28.1 In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l’appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.
II.28.2 Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l’offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a:
1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento;
2) inviare all’Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso amministrazione/fornitori da trasmettersi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.
II.28.3 Nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa all’Istituto in occasione di precedenti commesse ed i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l’aggiudicataria sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
II.28.4 Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse – ovverosia sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del contratto in affidamento - purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra.
II.28.5 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
II.28.6 L’amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all’operatore economico, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
II.29) Privacy
II.29.1 Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, nonché della normativa italiana allo stato vigente, l’Istituto fornisce le informazioni di cui ai successivi paragrafi in ordine al
trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
II.29.2 Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (per brevità “IZSVe”), nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università 10, C.F. e P.IVA 00206200289. In particolare i dati verranno trattati dalla SCA2 – Gestione Approvvigionamento e Logistica.
II.29.3 Responsabile della protezione dei dati (DPO): Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx - Via X. Xxxxxxxx n. 78/C, 00000 Xxxxxx – xxx@xxxxxxxxxx.xx.
II.29.4 Tipologia dei dati trattati: I dati trattati sono i dati personali comuni identificativi comunicati in sede di offerta, nonché i dati relativi a condanne penali o reati di cui all'art. 10 GDPR
II.29.5 Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato alla partecipazione da parte dell'Offerente alla procedura di Offerta, nonché alla verifica da parte del Titolare della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura. Il trattamento dei dati, inoltre, è finalizzato alla stipula del contratto in caso di aggiudicazione, compreso l’adempimento degli obblighi legali, fiscali, amministrativi ad esso connessi. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati è finalizzato all'adempimento da parte del Titolare degli obblighi di verifica del possesso dei requisiti soggettivi dell'Offerente per l’accesso alla procedura.
II.29.6 Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali è correlato all’adempimento di obblighi istituzionali dell'IZSVE, nonché all'obbligo contrattuale (instaurazione e gestione del rapporto di fornitura sopra indicato) e all’adempimento degli obblighi legali inerenti lo stesso. Il trattamento dei dati personali si fonda anche sul legittimo interesse del Titolare.
II.29.7 Obbligatorietà del conferimento e conseguenze del rifiuto di fornire i dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, fiscali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere i suoi obblighi istituzionali nonché di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al suddetto rapporto.
II.29.8 Modalità del trattamento: il trattamento dei dati sarà effettuato dall’IZSVe mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
II.29.9 Eventuali destinatari dei dati personali: i dati potranno essere comunicati a società connesse, collegate o controllate dal Titolare, nonché a consulenti, ovvero anche a soggetti terzi che operano, anche in nome e conto del Titolare, quali Incaricati del trattamento appositamente nominati o a soggetti terzi che operano per conto del Titolare quali Responsabili esterni del trattamento. A titolo esemplificativo i dati potranno essere comunicati al personale di IZSVe che cura la procedura o al personale di altre Pubbliche Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse, a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a IZSVe in ordine alla procedura, ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dei contratti pubblici e dell’ulteriore
normativa vigente in materia di accesso agli atti e di accesso civico.
II.29.10 Diritti dell'Interessato: Ciascun Interessato ha diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione (oblio), di limitazione, di ricezione della notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione, di portabilità, di revoca del consenso, di opposizione e di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata, compresa la profilazione, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR.
II.29.11 Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, presso la sede del Titolare come sopra descritta.
II.29.12 Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta.
II.29.13 Reclami: L’Interessato ha diritto di proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti del GDPR ad un’autorità di controllo, che per lo Stato italiano è individuato nel Garante per la protezione dei dati personali. Le forme, le modalità ed i termini di proposizione delle azioni di reclamo sono previste e disciplinate dalla legislazione nazionale vigente.
II.29.14 Il reclamo fa salve le azioni amministrative e giurisdizionali, che per lo Stato italiano possono proporsi alternativamente al medesimo Garante o al Tribunale competente.
II.29.15 Acquisite, ai sensi artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, le sopra indicate informazioni, con la presentazione dell’offerta e, per il solo aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, l’operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali nei termini illustrati nel presente articolo.
II.30) Controversie, foro competente e legge applicabile
II.30.1 Il giudice competente a conoscere dei ricorsi avverso la procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel. 041/0000000, xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx.
II.30.2 Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto d’appalto stipulato con l’aggiudicatario, saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova.
II.30.3 Rimane in ogni caso fermo quanto disposto dal Titolo I, Parte VI del Codice e dal D.Lgs. n. 106/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
II.30.4 Il contratto sarà disciplinato dalla legge italiana.
II.31) Comunicazioni
II.31.1 Ogni modifica al contratto dovrà essere apportata dalle parti esclusivamente per iscritto.
II.31.2 Ogni comunicazione inerente al contratto di appalto che sarà stipulato con l’aggiudicatario dovrà avvenire a mezzo PEC con firma digitale all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx all’attenzione del RUP indicato espressamente nella lex specialis.
II.32) Disposizioni finali
II.32.1 Per quanto non espressamente previsto nella lex specialis di gara, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano
le disposizioni di cui al Codice e relativi atti attuativi, del D.P.R. n. 207/2010 nei limiti di ultrattività dello stesso, le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 nonché l’ulteriore normativa vigente in materia di accesso agli atti e di accesso civico. E’ in ogni caso fatta salva l’applicazione delle linee guida elaborate dall’ANAC e degli altri provvedimenti di futura emanazione attuativi del Codice o che successivamente terranno luogo del detto
D.P.R. n. 207/2010.
II.32.2 Alle procedure rientranti nel relativo ambito di applicazione si applica, altresì, il Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
II.32.3 Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010.
II.32.4 Formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato, altresì, le disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché la normativa vigente e applicabile in materia di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi.
II.32.5 Per quanto applicabili, sono da intendersi richiamate, altresì, le clausole del Patto d’Integrità dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie già richiamato al precedente art. II.27.
II.32.6 Sono da intendersi richiamate, altresì, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e alle relative disposizioni correttive.
II.32.7 Eventuali condizioni contrattuali inserite dall’aggiudicatario nella propria offerta ovvero allegate alla stessa saranno considerate come non apposte ove contrarie alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente capitolato o nella lex specialis di gara.
III)SEZIONE III – PARTE SPECIALE
III) A SEZIONE III.A) - FORNITURE DI BENI INVENTARIABILI
III.A) 1 Oggetto e ambito di applicazione
III.A.1.1 Le disposizioni di cui alla presente sotto sezione III.A trovano applicazione a tutte le ipotesi di forniture di beni mobili, sanitari e non sanitari, materiali e immateriali, da iscrivere a patrimonio, comprese le ipotesi di acquisto con efficacia immediata (compravendita di beni mobili), fornitura in somministrazione, vendita a consegne ripartite con opzione di acquisto, noleggio (locazione di beni mobili).
III.A.1.2 Le medesime disposizioni trovano applicazione, altresì, ove applicabili e compatibili, ai contratti di acquisto di licenze software, alla manutenzione evolutiva avente ad oggetto software o sistemi applicativi ove la stessa sia volta allo sviluppo di funzionalità, moduli o applicativi aggiuntivi al software/applicativo principale.
III.A) 2 Modalità e termini di pagamento
Il pagamento è effettuato, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità (cd. “collaudo”), da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento
della fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore alla consegna e all’installazione del bene, non è consentita.
III.A) 3 Buoni d’ordine
Le richieste di fornitura saranno effettuate con buoni d’ordine emessi da parte del competente Ufficio del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi e trasmessi a mezzo posta elettronica. Esse riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l'intero quantitativo, nonché le eventuali ulteriori modalità, tempi o luoghi di esecuzione della fornitura non già precisati nella lex specialis di gara o nel successivo contratto di appalto.
III.A) 4 Trasporto, consegna, trasporto al piano e posizionamento
III.A.4.1 Salvo diversa espressa indicazione contenuta nella lex specialis di gara, il luogo abituale di consegna della fornitura è il Magazzino centrale dell’Istituto con sede in Legnaro (PD), viale dell’Università n. 10; la consegna può avvenire nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare ovvero aggiungere i luoghi di consegna, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura né imporre maggiori oneri di spedizione.
III.A.4.2 La fornitura sarà effettuata in porto franco, franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, installazione, collaudo, oneri doganali ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare è a carico del fornitore. Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che i beni non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.
III.A.4.3 La consegna dovrà avvenire entro il termine a tal fine indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta nel rispetto del termine massimo indicato dalla lex specialis di gara.
III.A.4.4 Nel caso la fornitura non ricomprenda il trasporto al piano ed il posizionamento, l’aggiudicatario dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Istituto e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell’Istituto. Ogni operazione dovrà essere eseguita dall’aggiudicatario ovvero dal corriere incaricato della consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e l’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale o parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
III.A.4.5 Nell’ipotesi di fornitura ricomprendente la consegna al piano ed il posizionamento dei beni presso i locali di destinazione, i beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati e posizionati al piano e nel luogo indicato nella lex specialis. Xxx espressamente richiesto dalla medesima documentazione della procedura, anteriormente alla consegna, l’aggiudicatario dovrà effettuare un sopralluogo preventivo, in data che dovrà essere previamente concordata con il referente ivi indicato. Parimenti, se espressamente ivi previsto, anche la data precisa della consegna al piano dovrà essere previamente concordata con il referente ivi indicato.
III.A) 5 Installazione e verifica di conformità (cd. “collaudo”)
III.A.5.1 Fermo quanto previsto nella parte generale del presente capitolato in materia di verifica di conformità, il fornitore dovrà effettuare, mediante un proprio incaricato, l’installazione dei beni oggetto di fornitura e procedere al collaudo degli stessi alla presenza del personale dell’Istituto utilizzatore contestualmente alla consegna ovvero entro il diverso termine indicato dall’aggiudicatario nella propria offerta, che non potrà in ogni caso essere superiore al termine massimo indicato nella lex specialis di gara.
III.A.5.2 Nella fase di installazione, l’aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dei beni forniti e delle eventuali metodiche agli stessi legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività istituzionale in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione dei beni non dovranno interferire con le normali attività istituzionali.
III.A.5.3 Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dalla documentazione di gara.
III.A.5.4 L'Istituto si riserva la facoltà di far esaminare i beni presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dalla documentazione di gara o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.
III.A.5.5 Del collaudo verrà redatto apposito verbale o analogo documento, sottoscritto dal soggetto incaricato della verifica di conformità, attestante il corretto funzionamento dei beni forniti e la conformità della fornitura alle previsioni contrattuali e alle condizioni offerte dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura.
III.A.5.6 In deroga all’art. 1495 del c.c., l’Istituto si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa dei beni forniti in sede di collaudo degli stessi. Agli effetti della conformità quantitativa e qualitativa dei beni forniti, l’eventuale firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna dal personale dell’Istituto non impegna l'Istituto all'accettazione dei beni. Restano in ogni caso a carico del fornitore l’obbligo di garanzia per vizi e per difetti di funzionamento (art. 1490 del c.c.) in relazione all’apparecchiatura offerta ed ai relativi accessori, nonché per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 del c.c.).
III.A.5.7 L’incaricato della verifica di conformità o la commissione di collaudo, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni forniti ovvero rifiutarli. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose, ovvero non conformi, non rispondenti alle specifiche tecniche minime della lex specialis di gara ovvero che non confermino il raggiungimento degli standard tecnici o di performance dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, ove incidenti sulla graduatoria di aggiudicazione. Saranno, altresì, ritenute non conformi le forniture non coincidenti ai beni presentati in sede di gara a titolo di campionatura o di presa visione/prova. In tali casi, l’aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti alle specifiche contrattuali entro il termine assegnato ai sensi del precedente paragrafo II.14. Il tempo necessario alla sostituzione sarà considerato ritardo imputabile all’appaltatore. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell’aggiudicatario; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle medesime prescrizioni.
III.A.5.8 Nel caso in cui la natura dei beni richieda la sola accettazione con presa in carico e, pertanto, la fornitura non ricomprenda l’installazione ed il collaudo a carico del fornitore, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di quantità e qualità riferiti alla tipologia merceologica di beni. L’accettazione con presa in carico dei beni non esonera, comunque, l’aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili al momento dell’accettazione della fornitura, e rilevati alla apertura dei colli.
III.A.5.9 Il collaudo favorevole determina l’inizio del periodo di garanzia.
III.A) 6 Garanzia di vendita e reperibilità dei pezzi di ricambio
III.A.6.1 L’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell’offerta presentata dall’aggiudicatario, comunque non inferiore alla durata minima indicata nella lex specialis di gara, e, se assente, al termine minimo previsto dalla normativa applicabile, pari a 12 mesi. La garanzia decorre dalla data attestante l’avvenuto collaudo positivo di cui al paragrafo che precede ed avrà il contenuto precisato dall’aggiudicatario nella propria offerta, ferme le ulteriori disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalla restante normativa vigente.
III.A.6.2 Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a cura ed a spese dell’aggiudicatario. Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda, entro i termini imposti, alle riparazioni e/o alle sostituzioni richieste, vi provvederà l’Istituto addebitando le spese all’aggiudicatario.
III.A.6.3 Costituisce obbligazione accessoria del contratto oggetto di affidamento la messa a disposizione da parte dell’aggiudicatario dei pezzi di ricambio per i beni forniti per tutto il periodo indicato nella propria offerta o fissato dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.
III) B SEZIONE III.B) - FORNITURE DEI BENI DI CONSUMO
III.B) 1 Oggetto e ambito di applicazione
Le disposizioni di cui alla presente sotto sezione III.B trovano applicazione a tutte le ipotesi di forniture di beni di consumo, sanitari e non sanitari, comprese le ipotesi di acquisto con efficacia immediata (compravendita di beni mobili), fornitura in somministrazione, vendita a consegne ripartite e, limitatamente a quanto applicabile e compatibile, ai contratti di fornitura in service per la quota parte afferente ai beni di consumo.
III.B) 2 Modalità e termini di pagamento
Il pagamento è effettuato, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore alla consegna della merce, non è consentita.
III.B) 3 Buoni d’ordine
III.B.3.1 Per gli acquisti con efficacia immediata, le richieste di fornitura saranno effettuate con buoni d’ordine emessi da parte del competente Ufficio del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi e trasmessi a mezzo posta elettronica.
III.B.3.2 Per i contratti di fornitura in somministrazione, le richieste di fornitura avverranno con le modalità precisate al paragrafo che precede all’abbisogno, nel rispetto dei fabbisogni minimi e massimi previsti dal contratto.
III.B.3.3 Per le vendite a consegne ripartite ovvero, per le forniture continuative o periodiche con cronoprogramma di consegna prestabilito in sede di contratto, sarà emesso un unico ordine cumulativo all’avvio di ciascun anno di vigenza contrattuale.
III.B.3.4 Il buono d’ordine recherà espressa indicazione delle quantità e delle tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, nonché delle eventuali ulteriori modalità, tempi o luoghi di esecuzione della fornitura che non siano già stati precisati nella lex specialis di gara o nel successivo contratto di appalto.
III.B) 4 Consegna
III.B.4.1 Per le vendite a consegne ripartite ovvero, per le forniture continuative o periodiche con cronoprogramma di consegna prestabilito in sede di contratto, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle scadenze prefissate. L'Istituto non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite con modalità o termini differenti da quelli contrattualmente previsti e le stesse potranno essere rifiutate.
III.B.4.2 Per gli acquisti con efficacia immediata e per i contratti di fornitura in somministrazione, l'evasione dell'ordine delle forniture di cui al precedente punto dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre giorni 10 solari consecutivi dal ricevimento del relativo buono d’ordine, salvo il diverso termine indicato dalla lex specialis di gara o nel buono d’ordine previo accordo con il fornitore. Per evasione dell'ordine si intende l'arrivo della merce nel luogo di destinazione.
III.B.4.3 Ove tale possibilità sia prevista dalla lex specialis di gara, eventuali beni indicati dall'Istituto come urgenti dovranno essere consegnati entro 2 giorni feriali dal ricevimento dell'ordine.
III.B.4.4 I termini di cui ai paragrafi precedenti, al fine dell'esecuzione della fornitura, sono da intendersi essenziali ai sensi dell’art. 1457 del c.c. e del precedente art. II.23.
III.B.4.5 Qualora i prodotti richiesti non siano immediatamente disponibili o lo siano solo in parte, l’operatore economico dovrà darne tempestiva comunicazione all’operatore che ha emesso l’ordine, il quale, in base alle esigenze di celerità dell’Istituto, potrà assegnare un nuovo termine per la consegna. In caso di urgenza l’Istituto si riserva di acquistare i prodotti presso altro operatore economico, in danno dell’aggiudicatario, a cui saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute, fatta in ogni caso salva la facoltà di applicazione delle penali.
III.B.4.6 La fornitura sarà effettuata in porto franco, franca di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, oneri doganali ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare è a carico del fornitore. Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che i beni non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.
III.B.4.7 L’aggiudicatario dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Istituto e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell’Istituto. Ogni operazione dovrà essere eseguita dall’aggiudicatario ovvero dal corriere incaricato della
consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e l’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale o parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
III.B.4.8 Salvo diversa espressa indicazione contenuta nella lex specialis di gara il luogo abituale di consegna della fornitura è il Magazzino centrale dell’Istituto con sede in Legnaro (PD), viale dell’Università n. 10; la consegna può avvenire nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare ovvero aggiungere i luoghi di consegna, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura né imporre maggiori oneri di spedizione.
III.B.4.9 Nei documenti di trasporto devono essere espressamente indicati:
- il numero del buono d’ordine dell’Istituto;
- il numero di CIG del contratto;
- il numero di CUP ovvero, in alternativa, la dicitura “CUP non dovuto”;
- gli ulteriori elementi previsti dalla normativa vigente.
III.B) 5 Shelf life
Al momento della consegna, i prodotti soggetti a scadenza dovranno avere un periodo residuale di validità, prima della scadenza, pari ad almeno i 2/3 dell'intero periodo di validità dichiarato dal produttore. L’aggiudicatario si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Istituto, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
III.B) 6 Schede di sicurezza
Costituisce obbligazione accessoria del contratto di appalto l’onere gravante in capo al fornitore, per tutta la durata del contratto, di comunicare tempestivamente all’Istituto tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati alle schede di sicurezza dei prodotti oggetto di fornitura classificati come “pericolosi” ai sensi della normativa vigente.
III.B) 7 Trasporto a temperatura controllata
Nel caso in cui i beni oggetto di fornitura esigano il trasporto a temperatura congelata ovvero controllata, tale servizio accessorio dovrà essere fornito a cura e spese dell’appaltatore e si intende ricompreso nell’offerta economica formulata in sede di partecipazione alla procedura. In tal caso, a corredo di ciascuna fattura o consegna l’appaltatore è tenuto a trasmettere all’Istituto apposita documentazione comprovante il mantenimento della catena del freddo per tutta la durata del trasporto. L’eventuale inadempimento alla presente obbligazione costituisce inadempimento contrattuale e può comportare l’applicazione delle penali previste nel successivo articolo dedicato.
III.B) 8 Verifica di conformità e procedura di reclamo
III.B.8.1 Fermo quanto previsto nella parte generale del presente capitolato in materia di verifica di conformità, in deroga all’art. 1495 del c.c., l’'Istituto si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo della
stessa; la quantità e qualità così accertata deve essere riconosciuta a ogni effetto dal fornitore.
III.B.8.2 Agli effetti della conformità quantitativa e qualitativa dei beni, la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna dal personale del magazzino non impegna l'Istituto all'accettazione della merce.
III.B.8.3 Le singole somministrazioni saranno, pertanto, considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato della verifica di conformità; prima di tale dichiarazione si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore.
III.B.8.4 L’incaricato della verifica di conformità, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare i beni forniti ovvero rifiutarli. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose, ovvero non conformi, non rispondenti alle specifiche tecniche minime della lex specialis di gara ovvero che non confermino il raggiungimento degli standard tecnici o di performance dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, ove incidenti sulla graduatoria di aggiudicazione. Saranno, altresì, ritenute non conformi le forniture non coincidenti ai beni presentati in sede di gara a titolo di campionatura o di presa visione/prova. In tali casi, l’aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti alle specifiche contrattuali entro il termine assegnato ai sensi del precedente paragrafo II.14. Il tempo necessario alla sostituzione sarà considerato ritardo imputabile all’appaltatore.
III.B.8.5 Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dalla documentazione di gara.
III.B.8.6 L'Istituto si riserva la facoltà di far esaminare i beni presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dalla documentazione di gara o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.
III) C SEZIONE III.C) FORNITURE DI SERVIZI
III.C) 1 Oggetto e ambito di applicazione
Le disposizioni di cui alla presente sotto sezione III.C trovano applicazione a tutte le ipotesi di forniture di servizi, sanitari e non sanitari, inclusi, limitatamente a quanto applicabile e compatibile, i servizi di manutenzione di beni mobili, materiali e immateriali e i contratti di fornitura in service per la quota parte afferente al noleggio/comodato d’uso dei beni da iscrivere a patrimonio.
III.C) 2 Modalità e termini di pagamento
Nel caso di forniture di servizi, il pagamento è effettuato, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore all’espletamento del servizio, non è consentita.
III.C) 3 Verifica di conformità e procedura di reclamo
III.C.3.1 Fermo quanto previsto nella parte generale del presente capitolato in materia di verifica di conformità, l’eventuale sottoscrizione da parte del personale dell’Istituto di qualsivoglia report o altro documento dell’appaltatore al termine dell’effettuazione della singola prestazione non impegna in alcun modo l’Istituto all’accettazione del servizio.
III.C.3.2 Per i servizi per i quali sia richiesta dalla lex specialis di gara la presentazione da parte dell’appaltatore di un sistema di monitoraggio del servizio ovvero per cui l’appaltatore abbia previsto un simile sistema all’interno della propria offerta, la verifica di conformità sarà effettuata in via principale mediante utilizzo del sistema di monitoraggio proposto, ferma la facoltà per l’Istituto di utilizzare, a propria completa discrezione, ulteriori o differenti modalità per la verifica di conformità in aggiunta alle risultanze fornite dal sistema dell’appaltatore.
III.C) 4 Riservatezza
III.C.4.1 L’appaltatore si impegna a non diffondere e a mantenere riservate, impiegando la migliore diligenza, le informazioni comunicate per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, o di cui sia comunque venuto a conoscenza nel corso dell’esecuzione del servizio e concernenti l’attività oggetto dello stesso.
III.C.4.2 L’appaltatore potrà comunicare le predette informazioni confidenziali ai soli impiegati, collaboratori o consulenti che abbiano una effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del servizio.
III.C.4.3 E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Istituto.
III.C.4.4 In caso di inadempimento dell’obbligazione di cui ai precedenti paragrafi, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c., impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito.
IV) SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
IV.1) Disposizioni transitorie e di coordinamento
IV.1.1 Il presente capitolato generale d’oneri si applica alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data della sua entrata in vigore, non siano ancora stati pubblicati i bandi di gara o inviati agli operatori economici gli inviti a presentare offerta.
IV.1.2 Il presente capitolato generale d’oneri è soggetto ad adeguamento automatico, senza necessità di specifico provvedimento di aggiornamento, nel caso di modifica e/o di sostituzione degli atti interni a valenza generale ivi richiamati (es.: Codice di comportamento, Patto d’integrità, Piano triennale per la prevenzione della corruzione, etc.).
IV.1.3 In caso di sopravvenuti mutamenti della normativa in materia, nelle more dell’adeguamento del presente capitolato generale d’oneri alle disposizioni di nuova introduzione, le stesse si considerano applicabili e prevalenti rispetto alla disposizioni del presente documento.
IV.2) Validità ed efficacia
Il presente capitolato è valido ed efficace dal giorno successivo alla sua approvazione e può essere soggetto ad aggiornamento, qualora se ne ravvisi la necessità per effetto di intervenute modifiche legislative o regolamentari, fermo restando che le sue disposizioni dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.
Versione 02 | del 24.01.2020 |