Art. 1. PREMESSA
Art. 1. PREMESSA
Aggiunta
Le presenti Prescrizioni Particolari si applicano congiuntamente al Regolamento Generale per la valutazione della conformità ai sensi delle Direttive e/o Regolamenti Comunitari per le quali IMQ opera come Organismo Notificato N. 0051 (nel seguito, “Regolamento Generale”). Il presente documento è riferito alla procedura di valutazione della conformità di cui all’Allegato IV – Xxxxxx E – secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 della Direttiva n. 92/42/CEE (nel seguito, per brevità, “Direttiva”).
All’interno delle presenti Prescrizioni Particolari sono riportate le sostituzioni, aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento Generale, ripetendone la numerazione. Gli articoli del Regolamento Generale non riprodotti nelle presenti Prescrizioni Particolari si intendono applicabili integralmente.
Scopo delle Prescrizioni Particolari è quello di fornire, secondo quanto stabilito all’Art. 2.2 del Regolamento Generale, ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ dei pertinenti documenti di attestazione della conformità previsti dalla Direttiva.
Art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2.1 Valutazione della conformità ai sensi delle Direttive e/o Regolamenti comunitari
Aggiunta
Le presenti Prescrizioni Particolari si applicano alle caldaie, così come definite nell’articolo 1 della Direttiva (qui di seguito i "prodotti”).
Le definizioni riportate nell’Articolo 2 della Direttiva e quelle riportate nel seguito sono da assumere come parte integrante delle presenti Prescrizioni Particolari.
Fabbricante in OBL (Own Brand Labelling)
Persona fisica o giuridica che fa progettare e fabbricare un prodotto a altro Fabbricante terzo, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. Nel seguito del presente documento richiamato sinteticamente come “OBL”.
Fabbricante OEM (Original Equipment Manufacturer)
Persona fisica o giuridica che progetta e fabbrica un prodotto per conto di altro soggetto (industriale o commerciale), che lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio (OBL). Nel seguito del presente documento, richiamato sinteticamente come “OEM”.
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Art. 3. CONDIZIONI GENERALI
Campioni
Non applicabile
Art. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
4.1. Presentazione della Domanda
Sostituzione (5° paragrafo)
La richiesta di accedere al Servizio è presentata dal Committente (Fabbricante - inclusi i casi di Fabbricante OEM e di Fabbricante OBL - o dal suo Rappresentante Autorizzato) tramite trasmissione ad IMQ di apposita Domanda di Certificazione, contenente le seguenti informazioni:
- generalità del Fabbricante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.) e, qualora la domanda sia presentata dal suo Rappresentante Autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
- l’indirizzo del sito produttivo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame CE del tipo.
Inoltre, deve essere comunicato il numero di addetti, comprensivo del personale dipendente e dei collaboratori esterni, anche con contratto part-time, a tempo determinato, stagionale, ecc. impiegati nei processi relativi ai prodotti interessati indicati nella domanda.
Aggiunta
Per le spedizioni di documenti a mezzo posta (o corriere), utilizzare il seguente indirizzo:
IMQ S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – X-00000 Xxxxxx
c.a.: Business Unit “Product Conformity Assessment”
indicando nell’oggetto “Documentazione del sistema qualità” ed il numero di preventivo di riferimento.
4.2. Esame CE/UE del Tipo
Articolo non applicabile
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4.3. Valutazione del Sistema Qualità
4.3.1. Documentazione richiesta
Sostituzione (2° paragrafo)
Il Fabbricante è tenuto a fornire la documentazione relativa al proprio Sistema Qualità, includendo, come previsto al punto 3.2. Modulo E dell’Allegato IV della Direttiva, la documentazione che descrive:
a) gli obiettivi di qualità, la struttura organizzativa, le responsabilità e i poteri degli amministratori riguardo alla qualità del prodotto;
b) gli esami e le prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione, indicando la frequenza con cui saranno effettuati;
c) la documentazione relativa alla qualità (relazioni ispettive, dati di prova e di taratura, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.);
d) i mezzi per sorvegliare il conseguimento del livello di qualità richiesto del prodotto e l'efficienza con cui funziona il sistema di qualità.
Il Fabbricante OBL è tenuto a fornire la documentazione relativa al proprio sistema qualità, al fine di integrare la documentazione del Fabbricante OEM, per gli aspetti inerenti alla qualità del prodotto (es. reclami, gestione delle non conformità, gestione dei fornitori, gestione della documentazione).
Sostituzione (3° paragrafo)
Tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana o inglese; eventuali altre lingue sono accettate solo se preventivamente concordato con l’area certificazione IMQ e previsto in fase di conferma d’ordine.
4.3.3.Svolgimento dell’attività di audit
Aggiunta
L’attività di audit (audit iniziale) viene condotta anche presso il fabbricante OBL.
4.3.5. Audit di Sorveglianza, Rinnovo e Audit Speciali
Aggiunta (dopo 5° capoverso)
Gli audit di sorveglianza (primo audit di sorveglianza e audit di sorveglianza successivi al primo) sono in generale previsti anche presso il Fabbricante OBL ma, laddove il “processo produttivo e i controlli finali” siano realizzati completamente dal Fabbricante OEM, IMQ può decidere di non effettuare uno o più di tali audit.
Aggiunta (dopo 7° capoverso)
L’audit di rinnovo viene condotto anche presso il Fabbricante OBL.
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4.4. Altre procedure di valutazione della conformità
Articolo non applicabile
4.5. Riesame e decisione finale sul rilascio della Certificazione
Aggiunta
Il certificato del sistema qualità del prodotto ha validità triennale, salvo che non intervengano eventuali modifiche nei requisiti normativi di riferimento o modifiche significative dell’organizzazione.
Indipendentemente dal fatto che sia emesso contestualmente o successivamente a quello dell’OEM, il certificato emesso a nome di Fabbricante OBL avrà la medesima scadenza del certificato del Fabbricante OEM.
Art. 5. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE
Obblighi del Committente
Aggiunta
Gli obblighi del presente articolo si applicano in generale al Committente, includendo anche i fabbricanti OBL. Tra il fabbricante OEM e i fabbricanti OBL associati deve essere vigente apposito accordo contrattuale comprensivo del legame tra i prodotti dell’OEM e quelli dell’OBL.
A titolo di eccezione, gli obblighi di cui al primo (1°) e al quinto (5°) alinea del presente articolo non riguardano il Rappresentante Autorizzato.
Art. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI
Marcatura CE
Aggiunta
La marcatura CE può essere apposta su ogni singolo prodotto solo dopo che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- esito favorevole dell’audit iniziale di certificazione (rif.: par. 4.3.3.1 del Regolamento Generale) e a condizione che non intervengano provvedimenti di sospensione e/o di revoca a seguito di Non Conformità maggiori riscontrate negli audit di sorveglianza e/o di rinnovo della certificazione;
- il Committente soddisfi gli ulteriori requisiti applicabili definiti dalle misure di esecuzione di cui al Regolamento (UE) 813/2013;
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Il Committente deve redigere una dichiarazione CE di conformità per ciascun modello di prodotto e tenerla a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione UE di conformità deve identificare il modello di prodotto per il quale è stata redatta.
Art. 8. SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE
Rinuncia
8.1.1 Rinuncia alla sorveglianza
Variante
A seguito della rinuncia alla sorveglianza della produzione, le certificazioni del sistema qualità del prodotto saranno revocate. A seguito della rinuncia alla sorveglianza di un fabbricante OEM, il provvedimento di revoca sarà applicato anche alle certificazioni derivate relative ai Fabbricanti OBL associati.
Resta inteso che in caso di rinuncia alla sorveglianza da parte del fabbricante OEM, questo mantiene la piena responsabilità nella gestione dei propri obblighi contrattuali coi Fabbricanti OBL associati, esentando IMQ da qualsivoglia responsabilità connessa con tali obblighi contrattuali.
8.1.2 Rinuncia alle certificazioni CE/UE
Non applicabile
Sospensione dell’attività di sorveglianza e/o della validità della Certificazione
8.2.2 Sospensione delle Certificazioni CE/UE rilasciate
Sostituzione
La validità delle certificazioni del sistema qualità del prodotto rilasciate da IMQ può essere sospesa nei casi di inadempienza di cui all’art. 8.2.1 che precede.
La validità delle certificazioni del sistema qualità del prodotto rilasciate da IMQ ad un fabbricante OBL viene automaticamente sospesa nel caso in cui siano sospese le Certificazioni del fabbricante OEM.
Resta inteso che, in tale situazione, il Fabbricante OEM mantiene la piena responsabilità nella gestione dei propri obblighi contrattuali coi Fabbricanti OBL associati, esentando IMQ da qualsivoglia responsabilità connessa con tali obblighi contrattuali.
In casi particolari (es. segnalazione dal mercato di comprovata gravità) una sospensione che riguarda in primis un Fabbricante OBL può essere automaticamente estesa anche al relativo OEM, oltre che ad eventuali altri OBL associati.
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8.2.4 Conseguenze della sospensione
Sostituzione (2° capoverso)
IMQ comunica il provvedimento di sospensione all’Autorità competenti e agli altri Organismi Notificati nelle modalità indicate dall’Autorità Competente.
Revoca della certificazione
8.3.1 Motivazioni del provvedimento di revoca
Aggiunta
Le certificazioni del sistema qualità del prodotto rilasciate da IMQ ad un fabbricante OBL sono revocate nel caso in cui siano revocate le Certificazioni corrispondenti del fabbricante OEM.
8.3.3 Conseguenze della revoca
Variante
Nel caso di revoca della Certificazione del sistema qualità del prodotto, il Committente si obbliga a:
- comunicare a IMQ l’eventuale giacenza di prodotti riferibili alle Certificazioni revocate;
- astenersi dal pubblicizzare ed utilizzare le Certificazioni ritirate e i riferimenti IMQ dai prodotti e dalla documentazione in uso;
- provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.
In presenza di Fabbricante OEM e Fabbricanti OBL associati, un provvedimento di revoca che interessa un OEM si traduce in una revoca anche per gli OBL associati.
Resta inteso che in caso di revoca da parte del fabbricante OEM, questo mantiene la piena responsabilità nella gestione dei propri obblighi contrattuali coi Fabbricanti OBL associati, esentando IMQ da qualsivoglia responsabilità connessa con tali obblighi contrattuali.
IMQ comunica il provvedimento di revoca alle Autorità competenti e agli altri Organismi Notificati nelle modalità previste dalle Autorità competenti.
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