MEMORANDUM DI COOPERAZIONE
MEMORANDUM DI COOPERAZIONE
tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
L’UNIONE EUROPEA («UE»),
e
L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE («ICAO»),
in appresso denominate «le parti»;
RICORDANDO la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»), in particolare gli articoli 55, lettera a), e 65,
RICORDANDO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 218 e 220,
TENENDO PRESENTE la risoluzione A1-10 dell’assemblea dell’ICAO che autorizzava il Consiglio dell’ICAO a adottare gli accordi opportuni con le organizzazioni pubbliche internazionali le cui attività hanno effetti sull’aviazione civile inter nazionale, in particolare per quanto riguarda la collaborazione tecnica, lo scambio di informazioni e di documenti, la partecipazione a riunioni e gli altri aspetti che possano promuovere una cooperazione efficace,
RICORDANDO la politica e il quadro di cooperazione dell’ICAO relativamente agli organismi regionali di aviazione civile e alle organizzazioni regionali competenti, tra l’altro, a concludere accordi di cooperazione con questi enti e organizza zioni, come raccomandato dal simposio CE/ICAO sulle organizzazioni regionali, che si è tenuto il 10-11 aprile 2008 a Montreal,
CONSIDERANDO che la maggior parte delle norme ICAO nei settori della sicurezza aerea (safety), della protezione della navigazione aerea (security), della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale sono incluse nelle pertinenti disposizioni del diritto dell’UE,
CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione (MOC) tra l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne l’audit del monitoraggio della sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 21 marzo 2006,
CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione tra la Comunità europea e Organizzazione internazionale dell’avia zione civile per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 17 settembre 2008,
CONSIDERANDO che la Comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato il 29 aprile 2003 un nuovo accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) cui l’ICAO ha aderito mediante un accordo con la Comunità europea firmato il 7 dicembre 2004,
CONSIDERATO che il presente memorandum di cooperazione non esclude né pregiudica le forme di cooperazione esistenti tra le parti se esse rimangono in vigore,
CONSIDERATA la risoluzione A36-2 dell’Assemblea dell’ICAO che, tra l’altro, riconosce che l’istituzione di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali di monitoraggio della sicu rezza, è molto importante per assistere gli Stati nell’assolvimento delle loro obbligazioni ai sensi della convenzione di Chicago, attraverso economie di scala e l’armonizzazione su larga scala, e che invita il segretariato generale a continuare a incentivare la coordinazione e la cooperazione tra i programmi ispettivi universali di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO (ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme — USOAP) e i programmi di audit delle altre organizzazioni connesse alla sicurezza aerea, e inoltre invita il Consiglio a promuovere il concetto di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali e di monitoraggio della sicurezza,
CONSIDERANDO che le parti condividono l’obiettivo di raggiungere il grado più elevato di uniformità della regolamen tazione, delle prescrizioni e delle procedure operative europee, in modo da assicurare la conformità con le norme dell’ICAO contenute negli allegati della convenzione di Chicago ai fini della sicurezza aerea e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale,
CONSIDERANDO che ogni parte gioca un ruolo importante nel conseguimento di questo obiettivo,
CONSIDERANDO che le parti intendono impegnarsi reciprocamente nella cooperazione regionale e scambiarsi recipro camente informazioni in merito,
CONSIDERANDO che l’UE ha adottato norme comuni nei settori della sicurezza aerea e della protezione della naviga zione aerea e che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e la Commissione europea svolgono ispezioni negli Stati membri dell’UE per controllare l’applicazione di queste norme,
CONSIDERANDO che nell’UE la Commissione europea dispone di poteri rafforzati per garantire l’attuazione della legislazione dell’UE nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale,
CONSIDERANDO che gli obiettivi primari dei programmi di controllo dell’ICAO e dei programmi di ispezione dell’UE sono principalmente intesi a rafforzare la sicurezza aerea e la protezione della navigazione aerea, valutando l’applicazione delle norme adottate da ciascuna parte, individuando le eventuali carenze e, se necessario, provvedendo a rettificarle nell’UE,
CONSIDERANDO che l’UE ha istituito un ufficio a Montreal al fine di facilitare il potenziamento delle relazioni e la cooperazione tra l’UE e l’ICAO e di poter quindi intensificare la partecipazione e i contributi da parte dell’UE presso le sedi ICAO,
CONSIDERANDO che, fatti salvi i diritti o le obbligazioni degli Stati membri dell’UE ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra gli Stati membri dell’UE e l’ICAO risultante dalla loro appartenenza all’ICAO, è auspicabile istituire una mutua cooperazione tra l’UE e l’ICAO nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale in modo da garantire una maggiore armonizzazione delle norme e un coordinamento più stretto delle rispettive attività e per ottenere un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione degli sforzi, preservando tuttavia l’integrità di entrambe le parti,
CONSIDERANDO che le parti riconoscono la necessità di proteggere, nella misura richiesta conformemente alle proprie norme, le informazioni classificate che ricevono dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. Disposizioni generali
Le parti convengono di intensificare le loro relazioni e di isti tuire una cooperazione più stretta nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale e di facilitare, conformemente alle norme procedurali stabilite, la loro parteci pazione ad attività e riunioni, in qualità di osservatori, mediante la firma del presente memorandum di cooperazione (MOC) a beneficio dell’aviazione internazionale civile.
Il presente MOC non pregiudica i diritti e le obbligazioni degli Stati membri dell’UE ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra l’ICAO e gli Stati membri dell’UE deri vante dalla partecipazione degli Stati membri all’ICAO.
Il presente MOC non comprende o non riguarda le decisioni adottate dall’ICAO o dall’UE, in particolare nei settori della normalizzazione o della regolamentazione, ma stabilisce una cooperazione regolamentare nelle fasi preparatorie delle sud dette attività.
L’ufficio dell’Unione europea a Montreal, che rappresenta l’UE presso le sedi ICAO, facilita le relazioni UE-ICAO e svolge il ruolo di principale punto di contatto UE con l’ICAO in tutte le questioni relative all’applicazione del presente MOC.
2. Obiettivi
2.1. Il presente MOC:
a) istituisce un quadro per migliorare le relazioni tra le parti;
b) rafforza la cooperazione tre le parti;
c) identifica i settori di mutua cooperazione tra le parti; e
d) fissa i termini, le condizioni e i meccanismi di coo perazione tra le parti.
3. Campo di applicazione
3.1. Il presente MOC istituisce la cooperazione tra le parti nei settori di seguito menzionati:
a) sicurezza aerea (safety),
b) protezione della navigazione aerea (aviation security);
c) gestione del traffico aereo; e
d) protezione ambientale.
3.2. I settori di cui al paragrafo 3.1 del presente articolo costituiscono oggetto di allegati separati del MOC.
3.3. Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concor dati necessari per l’efficace applicazione delle attività di cooperazione fissate dagli allegati del presente MOC.
3.4. Gli allegati adottati ai sensi del presente MOC costitui scono parte integrante dello stesso.
4. Forme di cooperazione
4.1. Le parti:
a) istituiscono meccanismi di consultazione, coordina mento e cooperazione e di scambio di informazioni;
b) facilitano l’armonizzazione dei requisiti di rendi mento e di interoperabilità delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi;
c) coordinano i rispettivi programmi di audit e di ispe zione, compresi i risultati e le attività di assistenza tecnica, per ottenere un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività;
d) scambiano informazioni sul rispetto delle norme ICAO;
e) istituiscono accordi affinché l’UE possa offrire com petenza e risorse all’ICAO, anche con forme di di stacchi di personale sotto l’autorità esclusiva del se gretariato generale, assistenza tecnica e formazione specializzata, laddove possibile;
f) consentono la partecipazione di una parte alle atti vità dell’altra parte, ai programmi di audit e di ispe zione nonché ai programmi di formazione, laddove necessario, offrendo simultaneamente agli osservatori dell’UE la partecipazione alle missioni di audit dell’ICAO negli Stati membri dell’UE, esclusivamente con il consenso dello Stato membro. Gli esperti dell’UE partecipanti agli audit ICAO in qualità di esperti distaccati devono trattare le informazioni sulla missione di audit alla stregua di informazioni strettamente confidenziali conformemente alle norme applicabili dell’ICAO; e
g) fatti salvi gli obblighi incombenti alle parti in mate ria di confidenzialità e fatta salva l’applicazione delle
pertinenti norme in materia di riservatezza di cui all’articolo 6, condividono informazioni in formato elettronico, dati e pubblicazioni ufficiali, e forni scono un accesso reciproco a banche dati e poten ziano i collegamenti reciproci per completare le ri spettive banche dati esistenti.
5. Attività di cooperazione
5.1. Le parti convengono, come specificato negli allegati del presente MOC, di eseguire congiuntamente le se guenti attività di cooperazione. Le parti:
5.1.1. istituiscono meccanismi di consultazione, coopera zione e scambio di informazioni, in particolare:
a) istituiscono e applicano meccanismi congiunti di dialogo, consultazione e condivisione regolare delle informazioni;
b) garantiscono che le parti siano tenute informate, con congruo preavviso, su decisioni, attività, ini ziative, riunioni ed eventi relativi al presente MOC nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico e della protezione ambientale e che ne ricevano la documentazione relativa. Se necessario possono essere organizzate sessioni di informazione;
c) forniscono l’accesso gratuito a tutti i documenti e alle pubblicazioni ufficiali;
d) consentono l’accesso alle banche dati e alle infor mazioni sui siti web all’altra parte; e
e) garantiscono che l’UE riceva ed abbia accesso elet tronico a tutte le lettere degli Stati dell’ICAO il cui contenuto rientri nel campo d’applicazione del presente MOC e dei suoi allegati;
5.1.2. istituiscono un quadro di cooperazione per meglio coordinare i programmi di audit e di ispezione, in modo da garantire un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività;
5.1.3. istituiscono meccanismi congiunti per un intenso co ordinamento della programmazione e dell’assistenza tecnica;
5.1.4. cooperano nel promuovere l’interoperabilità mondiale delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi e istitui scono meccanismi congiunti di cooperazione raffor zata nell’utilizzo di nuove tecnologie;
5.1.5. garantiscono tempestive consultazioni reciproche per un miglior coordinamento e una maggiore coerenza tra regolamenti, politiche, approcci e le norme inter nazionali e pratiche raccomandate (International Stan dards and Recommended Practices — SARP) dell’ICAO;
5.1.6. istituiscono accordi di lavoro per facilitare lo scambio di esperti e di risorse secondo le seguenti modalità:
a) l’ICAO fornisce all’UE esperti e consulenza sulle migliori pratiche di attuazione delle SARP;
b) l’UE fornisce competenze specialistiche all’ICAO, in particolare sotto forma di personale distaccato presso il segretariato dell’ICAO;
c) l’UE si impegna a erogare all’ICAO un contributo finanziario per coprire i costi derivanti dall’appli cazione del presente MOC, inclusi i costi ammini strativi, di fornitura di documentazione e di pub blicazioni e servizi connessi, di utilizzo degli uffici presso la sede dell’ICAO e i costi delle tecnologie dell’informazione;
d) l’UE si impegna a erogare all’ICAO contributi fi nanziari per sostenere programmi di cooperazione tecnica dell’ICAO ed altre attività dell’ICAO da concordarsi con il comitato misto in sintonia con l’accordo quadro finanziario ed amministrativo (FAFA); e
e) l’istituzione eventuale di un nuovo quadro o di nuovi termini e condizioni sul distacco e sui con tributi finanziari all’ICAO nell’ambito del presente MOC deve essere definita nell’ambito di piani di lavoro specifici concordati nel comitato misto. Detti accordi di lavoro devono includere la possi bilità per l’UE di chiedere informazioni finanziarie all’ICAO nel quadro dei contributi summenzionati;
5.1.7. si informano reciprocamente sui relativi programmi di formazione e facilitano la partecipazione reciproca, se necessario;
5.1.8. organizzano e coordinano eventi di interesse comune, se necessario.
6. Riservatezza
6.1. Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni neces sarie per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni ricevute nell’ambito del presente MOC e dei suoi allegati. Una parte può, nel fornire informa zioni all’altra parte, designare le informazioni che essa ritiene non possano essere divulgate.
6.2. Le parti convengono di salvaguardare, nella misura ri chiesta dalle loro rispettive norme, regolamentazioni e leggi, la protezione delle informazioni classificate rice vute dall’altra parte in applicazione del presente MOC e dei suoi allegati.
6.3. In particolare, fatte salve le rispettive norme, regolamen tazioni e leggi, le parti non divulgano informazioni considerate private che siano state ricevute dall’altra parte nell’ambito del presente MOC e dei suoi allegati. Tali informazioni devono essere adeguatamente segna late come tali, conformemente alle norme rispettive delle parti.
6.4. Le parti convengono sugli accordi di lavoro relativi a ulteriori procedimenti di protezione delle informazioni classificate fornite ai sensi del presente MOC e dei suoi allegati, se necessario. Le suddette procedure prevedono la possibilità per ogni parte di verificare le misure di protezione adottate dall’altra parte.
7. Comitato misto delle parti
7.1. È istituito un comitato misto composto da rappresen tanti delle parti. Il comitato misto è co-presieduto da un rappresentante di ogni parte ed è responsabile del buon funzionamento degli allegati del presente MOC, com presa l’adozione degli allegati.
7.2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l’anno per analizzare l’applicazione degli allegati del presente MOC. Detta riunione deve essere organizzata in modo efficiente in termini di costi. Ogni parte può chiedere in qualunque momento una riunione del comitato misto.
7.3. Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto rela tivo al funzionamento e all’applicazione degli allegati del presente MOC. In particolare, esso è incaricato di:
a) risolvere le questioni relative all’applicazione e all’at tuazione degli allegati del presente MOC;
b) esaminare le modalità per migliorare il funziona mento degli allegati del presente MOC ed esprimere le opportune raccomandazioni alle parti per la mo difica degli stessi;
c) adottare gli allegati del presente MOC e gli accordi di lavoro nell’ambito di applicazione degli allegati o delle modifiche degli stessi;
d) considerare le questioni finanziarie connesse alle ri sorse relative all’attuazione del MOC e dei suoi alle gati; e
e) risolvere qualsiasi divergenza o controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente MOC e dei suoi allegati.
7.4. Il comitato misto funziona sulla base dell’accordo tra i presidenti di ciascuna parte.
8. Risoluzione delle controversie
8.1. Una parte può chiedere una consultazione con l’altra parte su qualsiasi questione connessa al presente MOC. L’altra parte risponde prontamente a tale richiesta e avvia le consultazioni entro 45 giorni, ad una data convenuta tra le parti.
8.2. Le parti pongono in essere tutti gli sforzi necessari per risolvere le eventuali controversie tra le stesse derivanti dalla loro cooperazione ai sensi del presente MOC al livello tecnico più basso possibile mediante consulta zioni.
8.3. Qualora la controversia non sia risolta conformemente a quanto disposto al paragrafo 8.2 del presente articolo, la parte può sottoporre la questione al comitato misto che provvederà a consultazioni in materia, a norma dell’articolo 7 del presente MOC, al fine di risolverla tramite negoziati.
8.4. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8.1 a 8.3 del presente articolo, alla risoluzione delle controversie re lative alla gestione finanziaria si applicano le disposi zioni del FAFA relative alla risoluzione delle controver sie.
8.5. Nessuna disposizione del presente MOC rappresenta una rinuncia a qualsiasi privilegio o immunità delle parti.
9. Entrata in vigore, modifiche e risoluzione
9.1. In attesa dell’entrata in vigore, il presente MOC è ap plicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
9.2. Il presente MOC entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessa rie per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino all’eventuale estinzione.
9.3. Il presente MOC può essere denunciato in qualsiasi momento da una parte. La denuncia deve essere fatta con un preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere di questo termine.
За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen Per la Unió Europea
За Международната организация за гражданско въздухоплаване
Por la Organización Internacional de Aviación Civil Za Mezinárodní organizaci pro civilní letectví
For Organisationen for International Civil Luftfart Für die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nimel
Για τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας
For The International Civil Aviation Organisation Pour l’Organisation de l’aviation civile internationale
Per l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas vārdā Tarptautinės Civilinės aviacijos organizacijos vardu
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet részéről
Għall-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali Voor de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
W imieniu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego Pela Organização da Aviação Civil Internacional
Pentru Organizația Aviației Civile Internaționale Za Medzinárodnú organizáciu civilného letectva Za Mednarodno organizacijo civilnega letalstva Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puolesta För internationella civila luftfartsorganisationen