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PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI BOLOGNA E CASA CIRCONDARIALE “DOZZA” DI BOLOGNA PER SPERIMENTARE L'INSERIMENTO DI DETENUTI IN ATTIVITA' DI LAVORO VOLONTARIO E GRATUITO
Premesso che:
– con il Protocollo d'intesa tra ANCI e Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) del 20 giugno 2012 è stato sottolineato come il lavoro rivesta un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del detenuto e all'individuazione di percorsi alternativi al crimine, attraverso l'impegno e la responsabilità del lavoro;
– vengono favorite le attività che promuovono il valore della cultura, del lavoro e del saper fare per il recupero dei detenuti anche attraverso un Programma di attività per lo svolgimento del lavoro in favore degli enti pubblici;
– i Xxxxxx svolgono un ruolo attivo e di supporto per l'attuazione delle politiche volte al contrasto del fenomeno criminale con particolare attenzione alla sicurezza della collettività, anche favorendo lo scambio di buone pratiche;
Considerato che:
– ANCI e DAP, nel protocollo citato, promuovono un programma di attività per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione in favore delle comunità locali;
– che il programma sperimentale presuppone, da parte degli enti locali, l'individuazione di possibili occasioni di sviluppo e di attività lavorative, valorizzando le risorse soggettive delle persone detenute, attraverso il monitoraggio, nel territorio di riferimento, dei fabbisogni con l'attenta ricognizione di settori ed attività per cui non vi è offerta di lavoro;
– vanno particolarmente considerate le tipologie di lavori particolarmente utili per la collettività, lavori di pubblica utilità in generale, attività formative idonee al recupero di fasce di lavoro artigianale ormai in disuso e destinato all'estinzione;
– in questo ambito, il DAP favorisce l'individuazione di soggetti in esecuzione penale idonei all'ammissione al lavoro all'esterno o all'ammissione a misure alternative per lo svolgimento delle attività lavorative che di volta in volta saranno individuate;
– le modalità di inserimento verranno di volta in volta definite in base alle opportunità disponibili, nell'ambito di programmi di trattamento predisposti dalla direzione dell'istituto penitenziario e sottoposti alla magistratura di sorveglianza per l'approvazione;
– recentemente, sono stati emanati due provvedimenti, il D.L 1 luglio 2013, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”, conv. dalla L. 9 agosto 2013, n.
94 e il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, conv. dalla L. 21 febbraio 2014, n.10, con i quali si introduce la possibilità per le persone detenute di svolgere lavori socialmente utili presso presso Enti Pubblici o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, sia in un'ottica di restituzione sociale che con obiettivi di facilitazione del percorso di reinserimento all'interno delle dinamiche presenti nel mondo del lavoro;
Considerato inoltre che:
– il Ministero della Giustizia, in risposta ad un quesito ANCI in data 29/11/2013, ha chiarito le modalità del lavoro extramurario da parte di soggetti in stato di detenzione, che è configurato come lavoro volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità
in favore della collettività e non va confuso con il lavoro di pubblica utilità, che è una vera e propria pena, disposta dal giudice di pace e dal tribunale su richiesta dell'imputato;
– in particolare, il lavoro di pubblica utilità attiene alla fase della cognizione, infatti è disposto dal giudice di cognizione e in quanto sanzione penale, ha una durata determinata, che non può essere superiore a sei mesi e a otto ore giornaliere; rappresenta una sanzione alternativa alla pena detentiva che trova applicazione quando ricorrono determinati presupposti;
– invece, il lavoro volontario e gratuito è un'opportunità offerta a persona sottoposta a misura restrittiva, attiene alla fase di esecuzione, previa istanza del condannato; il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno è approvato dal magistrato di sorveglianza; è una modalità esecutiva di una sanzione penale già inflitta, sul presupposto della partecipazione al programma trattamentale e non può svolgersi secondo modalità che pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del detenuto;
– entrambi gli istituti giuridici richiedono gli stessi requisiti: volontà dell'interessato, assenza di retribuzione, attività da prestarsi in favore della comunità e da svolgersi presso Stato, Regioni, Province, Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, inapplicabilità nei casi di reati gravi;
Atteso che il Comune di Bologna ha già attivato dal febbraio 2011 una convenzione con il Ministero della Giustizia, per il tramite del Tribunale di Bologna, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n.274 e dell'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, convenzione che determina le aree di attività per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il numero massimo di condannati attivi contemporaneamente (25);
Atteso inoltre che:
– il Comune di Bologna ha istituito la figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale che, nell'ambito dei compiti istituzionali affidati in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione della libertà, che implica, fra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;
– la figura del Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, promuovendo e stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche;
Rilevato che la Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, attualmente in carica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dei diritti e delle opportunità di partecipazione per le persone private della libertà personale, si è da tempo attivata per supportare la creazione di percorsi alternativi alla detenzione presso enti pubblici e organizzazioni non profit e, in tale quadro, ha promosso il progetto per in uffici e servizi comunali, a cominciare dai servizi culturali, in collaborazione con il Settore Sistema culturale e Università e la Casa circondariale
Tutto quanto considerato, si concorda nell'attivare una sperimentazione che permetta l'inserimento di soggetti individuati dalla Casa Circondariale ed autorizzati dal Magistrato competente nell'ambito dei servizi culturali, quali: distribuzione di materiali, collaborazioni nella gestione dell'archivio storico, partecipazione ai servizi amministrativi ed organizzativi dei processi legati al sistema culturale nel suo insieme, con possibilità di ampliare o modificare i compiti a seguito di un approfondimento del rapporto o al modificare delle attività.
Si concorda inoltre, nella fase di avvio di accogliere fino ad un massimo di cinque persone contemporaneamente, valutando in base alle caratteristiche dei detenuti stessi le azioni più idonee, tenendo presente sia gli obiettivi di tutela del detenuto che le esigenze organizzative del servizio nel
quale la persona è inserita.
Le persone individuate svolgeranno la loro attività a titolo volontario e gratuito e l'Amministrazione comunale provvederà ad attivare la copertura; l'orario e le modalità saranno concordate prima dell'avvio della sperimentazione, per la quale si prevedono verifiche congiunte a cadenza periodica.
Tutto ciò premesso si conviene e si sottoscrive quanto segue:
Art.1 -Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.
Art.2 – Oggetto
Oggetto del presente Protocollo d'Intesa tra il Comune di Bologna e la Casa Circondariale di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio del Garante, è la realizzazione di una sperimentazione per l'inserimento, nell'ambito dei servizi culturali, di alcuni detenuti – nel numero massimo di cinque - che svolgeranno lavoro volontario e gratuito quale percorso di facilitazione nell'inserimento della vita sociale e lavorativa.
Art.3 – Compiti del Comune di Bologna
Al fine di realizzare gli obiettivi, il Comune si adopera per individuare le posizioni lavorative idonee e provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il Comune opera altresì al fine di creare condizioni lavorative e interrelazioni affinchè l'esperienza sia positiva sia per i detenuti che per il personale comunale.
Art.4 – Compiti della Casa Circondariale di Bologna
Al fine di realizzare gli obiettivi del Progetto la Casa Circondariale si impegna a:
• individuare i detenuti con pene il più possibile adeguate alle caratteristiche del progetto,
• segnalare eventuali suggerimenti ed osservazioni sempre nell’ottica del miglioramento della qualità del progetto
Art.5 – Durata
Il presente Protocollo ha durata di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione, prevedendo verifiche periodiche e comunque al termine del primo anno di sperimentazione.
Alla scadenza, gli enti sottoscrittori del presente Protocollo, esaminati i risultati raggiunti durante la sperimentazione, valuteranno il proseguimento del rapporto, mediante accordo espresso.
Art.6 – Registrazione
Le spese per l'eventuale registrazione del presente Protocollo, in caso d'uso, sono a carico della parte che richiede la registrazione.
Per tutto quanto non previsto, le parti si rimettono alle norme dettate in materia dal Codice Civile e, in mancanza, agli usi e consuetudini locali.
Art.7 – Clausola privacy
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente Protocollo saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” di cui al D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e,11 del Codice.
Bologna, li
Approvato, letto e sottoscritto
Comune di Bologna Casa Circondariale di Bologna