CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DILAVORO
SINTESI CCNL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DILAVORO
TURISMO
1
PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE, ALBERGHI
Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:
CONFLAVORO PMI CONFSAL
FESICA
In vigore dal
12.09.2018 al 11.09.2021
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente e, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Il presente CCNL si applica alle aziende rientranti nei settori sotto specificati:
A) Pubblici esercizi, comprese piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie dotate di cucina con al massimo 9 camere per alloggio e i pubblici esercizi annessi ad alberghi diurni, palestre, impianti sportivi e stabilimenti balneari;
B) Ristorazione collettiva;
C) Ristorazione commerciale;
D) Rifugi alpini;
E) Stabilimenti balneari;
F) Alberghi diurni;
G) Imprese di viaggio e turismo e tour operator;
H) Alberghi, pensioni, locande (compresi ristoranti, tavole calde, bar e self-service annessi), pubblici esercizi annessi ad alberghi e pensioni che siano dotati di licenze distinte e di dipendenti primariamente adibiti ad essi a condizione che l’albergatore ne abbia la gestione diretta e siano parte integrante dell’azienda alberghiera, centri benessere integrati in strutture alberghiere, villaggi turistici, ostelli;
I) Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta;
J) Porti e approdi turistici.
ISTITUTI E CONTENUTI
ISTITUTI | CONTENUTI |
Periodo di prova Art.2 | A,B e 1° livello: 6 mesi. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°: 3 mesi . |
Orario di lavoro Art. 7 | 40 ore settimanali suddivise in 5 giornate e mezza. Stabilimenti balneari: 44 ore distribuite su sei giornate per personale non impiegatizio. Per gli impiegati 40 ore distribuite su 5 giornate Modifiche apportabili tramite accordo aziendale. |
Flessibilità orario Art. 9 | In caso di incrementi di attività di carattere stagionale, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane. |
Banca delle ore Art. 10 | Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore in misura pari al 50% del monte ore previsto di 250 ore annue. |
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13/18 | Max. 250 ore anno. Percentuali di maggiorazione: Diurno feriale: 20%. Notturno: 48%. Lavoro ordinario notturno 20%; Lavoro ordinario festivo 18% (38% per il personale delle imprese di viaggio e turismo). |
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14 | Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione. |
Ferie e permessi Art. 15/19 | Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane. |
Divisori Art. 25 | La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “172” per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali o “190” per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali. Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, limitatamente ai livelli 3° 4° 5° 6°S e 6° le retribuzioni ridotte previste nelle tabelle allegate al presente CCNL. Necessario inviare comunicazione preventiva all’E.BI.A.S.P. |
Mensilità | 14 mensilità. |
Premio risultato Art. 30 | Potrà essere negoziato in sede aziendale. |
Scatto di merito Art. 31 | Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori. L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione. |
Malattia Artt. 36/37 | Conservazione del posto: 180 gg. nell’anno solare o comunque nell’arco di 17 mesi. Per malattie gravi: 24 mesi. Inoltre ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita (12 mesi in caso di patologia grave e continuativa). |
Trattamento economico per malattia Art. 37 | Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Massimo 45 giorni integrabili nell’anno. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno. |
Infortunio Art. 40 | Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento; 60% per i primi tre giorni;integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto fino al 180° giorno. |
Preavviso Art 50 Livello di inquadramento Anzianità di servizio Anzianità di servizio Anzianità di servizio fino a 5 anni oltre 5 e fino a 10 anni oltre 10 anni A e B 4 mesi 5 mesi 6 mesi livello 1° 2 mesi 3 mesi 4 mesi livello 2° e 3° 1 mese 45 giorni 2 mesi livello 4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni livello 6S, 6° e 7° 15 giorni 20 giorni 20 giorni | |
Contrattazione collettiva decentrata Art. 52 | Dall’entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle articolazioni dell’Ente Bilaterale a livello regionale o territoriale, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali. |
Part time Art.53 e ss | Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo: a. “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; b. “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c. “misto”, come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”. |
Lavoro intermittente Art.63 e ss | Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. |
Tempo determinato Art.73 | Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione (n. 1 lavoratori nelle singole unità produttive con meno di 5 dipendenti). A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra. |
Telelavoro e lavoro agile Art. 80 e ss | Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. |
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 94 e ss | -Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00. -L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. -Le quote,unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”,vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. |
ASSISTENZA INTEGRATIVA “FONDOSANI” Art. 99 Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore , da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale).I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP , in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: da 1 a 5 : € 50,00 da 6 a 15 : € 100,00 da 16 a 30: € 150,00 da 31 a 40: € 250,00 da 41 a 50: € 300,00 oltre 50: € 350,00 | |
Classificazione Art.101 | Organizzata su 8 livelli oltre ai Quadri e con esemplificazioni per ciascun livello. |
REGOLAMENTO DELL’APPRENDISTATO
Apprendistato professionalizzante
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 d.lgs.n.81/2015).Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. La retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai Lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
- 1° anno: 50%
- 2° anno: 50%
- 3° anno: 65%
- 4° anno: 70%
La retribuzione degli apprendisti fissata al 70% si applica nei casi in cui la cui durata massima del contratto di apprendistato è superiore a 36 mesi.
Trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 6°.
La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello nel rispetto delle seguenti proporzioni:
- 1° anno: 80%
- 2° anno: 85%
- 3° anno: 90%
- 4° anno: 95%
La retribuzione degli apprendisti, individuata nella proporzione sopra indicata del 95%, si applica nelle ipotesi in cui la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è superiore a 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali.
Apprendistato in cicli stagionali
Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra.