CAPO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio taxi con autovettura nel territorio del Comune di Busto Garolfo.
Il Comune di Busto Garolfo non è compreso nel bacino aeroportuale lombardo, così come come definito dalla D.G.R. n. 7/II948 del 24.01.2003.
Art. 2
(Definizione del servizio)
1. Il servizio taxi provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
Art. 3
(Uso collettivo del taxi)
1. Si intende per uso collettivo del taxi il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice.
L’uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.
Art. 4
(Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea)
1. Le autovetture in servizio di taxi possono essere impiegate per l’espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea secondo quanto previsto dall’art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Regione Lombardia.
2. Lo svolgimento delle attività previste dall’art. 14, commi 4 e 5, del d. lgs. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per la titolarità della licenza d’esercizio taxi.
Art. 5
(Commissione consultiva)
1. E’ costituita una commissione tecnico consultiva, nominata dalla Giunta Comunale e presieduta dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, e composta dagli altri seguenti membri, o dai loro delegati:
a) un rappresentante delle associazioni degli utenti;
b) un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) Il Comandante della Polizia Locale;
d) Un rappresentante dei titolari di licenza taxi rilasciate dal Comune, designato dai titolari medesimi.
e) due rappresentanti dei titolari di autorizzazione di autonoleggio da rimessa con conducente rilasciate dal Comune, designati dai titolari medesimi, di cui uno in rappresentanza dei titolari di autorizzazione per autobus ed uno per autovettura.
In mancanza delle designazioni di cui ai punti a),d) e), entro il termine perentorio fissato, i membri sostitutivi saranno individuati dal Sindaco.
2. La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla Legge, nonché dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, o per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Le riunioni sono valide se interviene almeno metà dei membri, oltre al Presidente.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 6
(Titolo per l'esercizio dei servizi)
1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio da parte del Comune di apposita licenza a persona fisica iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della l. 21/92 e dal presente Regolamento.
3. Le licenze comunali di esercizio per il servizio taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previste ai sensi di legge. La validità delle licenze è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione.
4. Il titolare della licenza decade in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 8 o al verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all’articolo 9 del presente Regolamento.
5. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi.
Art. 7
(Concorso per l’assegnazione delle licenze)
1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate dal Comune in seguito a pubblico concorso per titoli fino a copertura degli organici comunali.
3. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, ad eccezione delle lettere f) e h), che devono invece essere posseduti al momento dell’effettivo rilascio del titolo.
Art. 8
(Requisiti per l’ammissione al concorso per il rilascio delle licenze di taxi)
1. Per partecipare al concorso per il rilascio della licenza di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.
In tali casi gli interessati dovranno dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)avere un’età non superiore ai 55 anni;
c) essere residente in un Comune con i confini ad una distanza non superiore a 5 Km da quelli del Comune di Busto Garolfo;
d)essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della l. 21/92 nella Provincia di Milano;
e) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 9;
f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità del veicolo da adibire al servizio;
g)non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente trasferita ad altro soggetto ai sensi dell’art. 9 della l. 21/92;
h)non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione per l’esercizio di servizi non di linea;
2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente.
3. Per verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento procede agli accertamenti, nonché richiede il rilascio di dichiarazioni e ordina l’esibizioni di documenti.
Art. 9
(Impedimenti soggettivi)
1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:
a) l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);
c)l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
d) l’essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni, fatti salvi i casi di riabilitazione.
Art. 10
(Contenuti del bando di concorso)
1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:
a) il numero delle licenze da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa
e gli eventuali documenti da produrre;
d) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall’art. 8, comma 4 della l. 21/92 ed il relativo punteggio;
g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria.
Art. 11
(Presentazione della domanda)
1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di taxi debbono essere presentate al protocollo comunale, indirizzate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. XX richiedente deve dichiarare, ai sensi del DPR. 445/2000, il possesso dei requisiti indicati all'art. 8 del presente Regolamento.
3. il richiedente allegherà in copia l’eventuale documentazione relativa ai titoli preferenziali utili per la formazione del punteggio di graduatoria.
Art. 12
(Xxxxxx preferenziali per l’assegnazione della licenza)
1. costituiscono titoli valutabili per il rilascio dell’autorizzazione comunale di taxi, in ordine di importanza e secondo un punteggio da predeterminarsi dalla Commissione di cui all’art. 5:
a) avere esercitato l’attività di sostituto alla guida, ovvero di essere stato dipendente di impresa di taxi per almeno 6 mesi
b) la conoscenza di lingue estere (inglese, francese e tedesco), comprovata da attestati e/o diplomi di specialità.
c ) Essere residente nel Comune di Busto Garolfo da almeno 5 anni.
Nel caso di parità del punteggio, dà preferenza la minore età anagrafica.
Art. 13
(Validità della graduatoria)
1. In conformità alla vigente normativa, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
Art.14
(Rilascio delle licenze)
1. l'Ufficio comunale competente dà formale comunicazione dell'esito del concorso agli assegnatari della licenza, assegnandogli un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’intera documentazione le licenze sono attribuite con provvedimento dirigenziale.
Art. 15
(Validità delle licenze)
1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato e sono periodicamente sottoposte alla verifica annuale del permanere, in capo al titolare, dei requisiti abilitativi.
Art. 16
(Trasferibilità delle licenze)
1. La licenza per l’esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall’art. 9 della l. 21/92:
a) sia titolare di licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
a) sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 – primo comma, lettere a), c), d), e), f) ed
h) – del presente Regolamento;
b) non sia stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un qualsiasi comune del territorio nazionale.
3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
4. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
5. Nell’ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
6. Qualora l’erede minore dovesse acquisire la titolarità della licenza, questa verrà rilasciata al raggiungimento dell’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.
7. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.
8. La licenza di esercizio taxi rientrerà nella disponibilità del Comune qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati.
9. Durante il decorso dei termini sopra indicati, il servizio è da intendersi sospeso.
Art.17
(Forme giuridiche del servizio)
1. I titolari delle licenze per l'esercizio del servizio taxi possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'art. 7 della l. 21/92:
a) imprese artigiane di trasporto;
b) cooperative di produzione e lavoro, intendendosi come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
c) consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
2. È consentito conferire la licenza agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della l. 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune.
3. Le forme associative che non prevedono il conferimento sono disciplinate dal Codice Civile.
4. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all'Ufficio comunale competente l’elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.
Art. 18
(Collaborazione familiare)
1. In conformità della vigente normativa, i titolari di licenza taxi possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti, ed in possesso dei requisiti prescritti all’art. 8 – primo comma, lettere a), c), d), e), h) - del presente Regolamento, e nel rispetto delle norme di legge in materia di posizione INAIL ed INPS.
2. Il titolare della licenza deve trasmettere all’Ufficio comunale competente l’elenco dei collaboratori familiari indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di
iscrizione al ruolo dei conducenti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Il titolare è altresì tenuto a comunicare con tempestività le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi.
L'elenco dei collaboratori deve essere allegato alla licenza in copia.
3. L’attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell’assegnazione di licenza per concorso.
Art. 19
(Sostituzione alla guida)
1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel rispettivo ruolo provinciale di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti all’art. 8 – comma 1, lettere a), d), e), h) del presente Regolamento, nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per l’espletamento del servizio militare o per prestazione di servizio civile;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l. 21/92, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della l. 21/92 ed in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, sino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 21/92, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della vigente normativa in materia.
4. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a sei mesi.
5. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia:
a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
Art. 20
(Sospensione facoltativa del servizio taxi)
1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell’arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze.
2. Il Comune per giustificati motivi e ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la sospensione del servizio.
3. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito presso il comune da parte dell’interessato della licenza, dei distintivi e delle targhe ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.
4. Ai fini dell’osservanza delle disposizioni del presente articolo, il competente Ufficio terrà apposito registro per le necessarie annotazioni delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.
CAPO III –CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Art. 21
(Caratteristiche generali dei veicoli)
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento del bagaglio degli utenti trasportabili;
e) essere immatricolate taxi ed essere collaudate per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.
2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio.
Art. 22
(Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi)
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 21, a spese del titolare della licenza, l'autovettura adibita al servizio di taxi deve:
a) essere dotata di tassametro omologato, collocato all’interno dell’autovettura in modo ben visibile agli utenti, fissato alla plancia opposta al conducente, oppure in posizione centrale e, in ogni caso, mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo;
b) essere del colore stabilito dalla vigente normativa;
c) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI" del tipo e dimensioni previsti dalle vigenti disposizioni, che deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza;
d) disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di una fascia identificativa del Comune Busto Garolfo;
e) disporre di due targhe, riportanti il numero della licenza e l’indicazione del comune di Busto Garolfo;
f) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata sul cruscotto dell’autovettura o nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere.
Art. 23
(Sigilli di garanzia)
1. Agli impianti tassametrici di cui al precedente art. 22, comma 1, lett.a) vengono applicati appositi sigilli di garanzia.
Art. 24 (Pubblicità)
1. All’esterno delle autovetture è ammessa la pubblicità, su richiesta dell’assegnatario, e fatto salvo il parere favorevole della Commissione di cui all’art. 5.
2. All’interno delle autovetture non è ammessa alcuna forma di pubblicità.
3. Per le autovetture munite di radio-taxi è consentita l’applicazione, secondo le indicazioni di legge, di appositi distintivi.
Art. 25
(Uso proprio dell’autovettura taxi)
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l’uso proprio fuori servizio dell’autovettura adibita al servizio taxi.
CAPO IV - DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 26
(Inizio del servizio)
1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza taxi o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro novanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri sessanta giorni solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.
3. L’inizio del servizio è in ogni caso subordinato:
a) alla presentazione al competente Ufficio comunale della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett.f) del presente Regolamento in merito alla disponibilità del veicolo;
b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
Art. 27
(Visita di controllo e modalità di svolgimento)
1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dei competenti Dipartimenti Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le autovetture adibite al servizio taxi, sono soggette a controlli , allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità dei veicoli ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.
il divieto di fumare ai sensi della normativa vigente, oltre alle indicazioni delle tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti deve risultare chiaramente esposta e visibile all’utenza ed agli organi di vigilanza.
L'Amministrazione Comunale può disporre, in qualsiasi tempo, visite di controllo.
2. Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.
3. Sulla licenza di esercizio delle autopubbliche ritenute idonee verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.
Art. 28
(Taxi di scorta)
1. L’uso dei taxi di scorta potrà essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo di cui all’art. 27 del presente Regolamento ed in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.
Art. 29
(Stazionamento dei taxi)
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in Via Gramsci, in prossimità del piazzale COOP, in aree di sosta riservata (posteggio). Il Comune cura l'allestimento e la manutenzione dell’area nonché l’installazione di conforme colonnina telefonica. Vengono fissati gli orari minimi di stazionamento nel posteggio dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16 alle ore 19 dei giorni feriali , fatta salva l’eventualità che la vettura sia già impegnata in servizio di trasporto passeggeri.
3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per servizio avviene con lo stesso ordine.
5. Per soddisfare in luogo le richieste dell’utenza, le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di luoghi di pubblico spettacolo, intrattenimento o comunque di manifestazioni, soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
7. E’ altresì proibito agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall’autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo non superiore a trenta minuti, riscontrabili dall’esposizione del disco orario.
Art. 30
(Ambiti operativi territoriali)
4. L’ operatore in possesso della licenza comunale può svolgere l’attività di carico dell’utenza solo all’interno del territorio comunale.
Art. 31
(Tariffe del servizio taxi)
1. Le tariffe del servizio taxi verranno determinate utilizzando i criteri chilometrico ed orario, ma anche utilizzando il criterio della tariffa in misura fissa per percorrenze di collegamento ad utilizzo diffuso, con ospedali, stazioni ferroviarie, aereoporti e fiere.
2. Le tariffe vengono deliberate dall’Amministrazione Comunale, in accordo con i criteri previsti al comma 1, e previo parere conforme della commissione di cui all’art. 5.
2. L’importo indicato nel tassametro deve intendersi omnicomprensivo, sia nel caso di uso convenzionale che nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento, fatti salvi i pedaggi autostradali.
3. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l’esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili ed esposti all'interno dell'autovettura secondo le prescrizioni stabilite congiuntamente dai Comuni del bacino;
4. L’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo in funzione.
5. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l’indicazione del numero della licenza e del comune che l’ha rilasciata, della località d’inizio e di fine della corsa, del giorno e dell’ora in cui è terminata. Il modello della ricevuta di cui sopra è determinata congiuntamente dai comuni del bacino.
6. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che al riguardo saranno adottate da parte del Comune competente.
Art. 32
(Controlli tariffari)
1. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente e deve essere sigillato. Ulteriore sigillo verrà apposto dagli Uffici Comunali e gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale comunale incaricato.
2. L’apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie, chilometrica ed oraria. Tale conformità dovrà risultare da apposita attestazione, secondo il modello approvato dalla Regione contenente l’espressa indicazione dell’autorizzazione del taxi,
4. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all’installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.
Art. 33
(Contrassegni del turno di servizio)
1.Nell’espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno reali.
2. I contrassegni del turno devono essere collocati nel seguente modo:
a) quello di maggiori dimensioni - di cm. 15 per 15 – sul lunotto in alto a destra secondo ladirezione di xxxxxx;
b) quello di minori dimensioni - di cm. 10 per 10 - sul parabrezza in alto ed in mezzo.
Art. 34
(Taxi fuori servizio)
1. Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
a) non siano in turno;
b) per guasti all’autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) per malore del conducente;
d) nei casi previsti all’art. 19 – 1° comma – qualo ra il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida e per riposo settimanale;
e) vengano ritirati – durante il turno - i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l’espletamento del servizio.
2. Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta “Fuori Servizio”,
3. Quando l’autopubblica è fuori servizio non può effettuare alcuna corsa.
4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l’utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.
5. In caso di contestazione, l’utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte dei competenti uffici comunali.
6. Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio con le modalità previste all’articolo 25 del presente Regolamento.
CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 35
(Obblighi generali dei conducenti in servizio)
1. I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l’obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
b) tenere a bordo del veicolo la licenza, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso. Detti documenti, devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
c) avere un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
e) essere provvisti di una guida delle vie e piazze comprese nel territorio comunale;
f) di osservare le norme di servizio emanate dall’Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia;
g) avere il segnale “taxi” illuminato nelle ore notturne quando il taxi risulta essere libero;
h) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
i) fornire all’utente, se richiesti, chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa;
j) rispettare i turni e gli orari di servizio;
k) comunicare all’Ufficio del comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
l) comunicare, all’Ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, disposizioni delle Prefetture relative ad eventuali sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.
Art. 36
(Obblighi e facoltà dei conducenti all’inizio della corsa)
1. All’inizio della corsa i conducenti di taxi in servizio devono:
a) accertarsi dell’esatta destinazione dell’utente;
b) azionare il tassametro al momento in cui ha inizio il servizio e assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente;
c) agevolare la salita delle persone ed il carico dei bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo.
2. I conducenti delle autopubbliche da piazza hanno l’obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona avente titolo, purché il numero dei richiedenti non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell’autovettura.
3. E’ obbligatorio il trasporto, sempre e solo unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell’apposito vano porta bagagli senza che l’autovettura si deteriori o si insudici.
Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria delle valigie e/o colli trasportati si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
4. E’ obbligatorio il trasporto dei cani per i non vedenti.
5. Il servizio richiesto da organi di polizia, ovvero da chiunque soggetto avente titolo per soccorrere persone ferite o colte da malore è obbligatorio e, in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l’Amministrazione comunale interessata, salvo rivalsa.
6. Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:
a) da persone in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) da bambini non accompagnati da persona maggiorenne;
c) da persone con animali;
d) quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.
Art. 37
(Obblighi dei conducenti durante la corsa)
1. Durante la corsa i conducenti di autopubbliche in servizio devono:
a) verificare che il tassametro funzioni regolarmente;
b) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l’utente non chieda di seguire un percorso diverso;
c) ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.
Art. 38
(Obblighi dei conducenti al termine della corsa)
1. Al termine della corsa i conducenti di autopubbliche in servizio devono:
a) azionare la funzione cassa del tassametro per bloccarne l’avanzamento;
b) far prendere visione all’utente del prezzo della corsa;
c) aiutare a scendere le persone ed a scaricare i bagagli;
d) accertare che l’utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all’interno dell’autovettura;
e) azzerare il tassametro.
2. Qualora siano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l’obbligo di consegnarli al più presto, e comunque entro tre giorni, salvo cause di forza maggiore, all’ufficio oggetti rinvenuti territorialmente competente.
Art. 39
(Divieti per i conducenti di taxi)
1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
a) accettare prenotazioni;
b) ammettere sull’autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie del taxi collettivo di cui all’art. 3 del presente Regolamento;
c) tenere sull’autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
d) interrompere la corsa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
e) fumare o consumare cibo durante la corsa;
f) chiedere compensi oltre a quelli autorizzati;
g) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
h) effettuare il servizio di trasporto utenti con il segnale “Fuori servizio”; i)effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio.
j) consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee anche se munite di patente idonea;
k) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati dal Comune o previsti dal presente Regolamento;
Art.40
(Modalità di acquisizione del servizio)
1. L’acquisizione del servizio e, conseguentemente, l’inizio della corsa da parte delle autovetture in turno può avvenire mediante:
a) richiesta diretta avanzata all’autopubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
b) richiesta diretta all’autopubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche o utenti in attesa;
c) richiesta telefonica esclusivamente attraverso gli opportuni apparecchi appositamente installati presso i posteggi taxi, con esclusione di chiamate dirette, anche mediante telefoni cellulari.
Art. 41 (Affiancamento)
1. In deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto, di svolgere il servizio affiancato da quest’ultimo, per un periodo di tempo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell’utenza.
2. Analogamente, della previsione di cui al comma precedente possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
3. L’affiancamento deve essere debitamente autorizzato a cura dell’Ufficio comunale competente.
Art.42
(Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio)
1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell’autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l’ammontare.
2. Agli utenti del servizio è vietato:
a) salire o scendere dal veicolo in movimento;
b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
c) aprire la portiera dell’autovettura verso la corsia di scorrimento;
d) insudiciare o danneggiare l’autovettura o le sue apparecchiature;
e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
f) fare schiamazzi o rumori molesti;
g) distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio;
h) fumare nelle autovetture;
i) consumare cibi o bevande all’interno dell’autovettura.
3. L’inosservanza dei predetti divieti o dei doveri, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l’obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro.
4. L’utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell’autopubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l’utente deve corrispondere subito il prezzo della corsa effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta minuti di fermata.
5. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta.
6. Trascorso inutilmente detto termine, l’autopubblica è da considerarsi libera.
CAPO VI - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 43 (Vigilanza)
0.Xx Polizia Locale e gli altri organi di Polizia vigilano sull’osservanza delle norme di esercizio del servizio taxi.
Art. 44
(Sanzioni)
Nelle ipotesi di violazione alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500, secondo i principi e le procedure previste dal capo I°e II°della Legge 2 4.11.1981 n. 689.
Art. 45
(Ritiro della licenza e dei contrassegni)
1. viene effettuato il ritiro immediato della licenza di esercizio e dei contrassegni di macchina e di turno, nei casi in cui il taxi è in circolazione:
a) con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
b) con tassametro non conforme alle tariffe determinate e/o con i sigilli alterati o rimossi;
c) non ottemperando all’obbligo della visita di controllo, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine assegnato;
d) non ottemperando all’assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio, ovvero con la stessa licenza revocata o dichiarata decaduta;
e) con documenti di circolazione e/o di guida del conducente mancanti, in conseguenza a violazione alle norme del D.lgs. 285/92 (Codice della Strada).
Art. 46
(Ritiro cautelativo della licenza)
1. viene effettuato il ritiro cautelativo della licenza di esercizio nei seguenti casi:
a) alla presenza di documentati motivi tali da ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza; del fatto verranno informati gli Enti competenti, per quanto prescritto dal Codice della Strada.
b) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.
2. In presenza delle suddette circostanze, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno saranno depositati presso l’Ufficio Comunale competente, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di avvalersi della sostituzione alla guida, secondo le previsioni di cui all’art.19, oppure avvalersi dell’istituto della collaborazione familiare ai sensi dell’art.18 del presente Regolamento.
Art. 47
(Sospensione della licenza)
1. La licenza di esercizio può essere sospesa per un periodo di tempo da giorni 1 fino a giorni 90 per violazione dell’ obbligo di offerta indifferenziata al pubblico del servizio taxi, nell’ambito del territorio comunale, così come previsto nella L.R. n.20/1195.
2. La durata della sospensione viene determinata tenuto conto della gravità dell’infrazione commessa e della reiterazione della violazione.
Art. 48
(Revoca della licenza)
2. Il Comune revoca la licenza di esercizio, nei confronti del titolare che:
a) abbia riportato nell’ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza taxi, di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, dopo tre provvedimenti di sospensione della licenza;
b) abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall’art. 20 del presente Regolamento;
c) abbia manomesso il tassametro al fine di alterarne il funzionamento;
d) circoli con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
e) non ottemperi all’assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza;
f) gestisca la licenza al di fuori delle forme previste nel presente Regolamento, ed in particolare effettui il servizio taxi in ambiti territoriali diversi da quelli comunali, tale infrazione potrà essere accertata anche mediante l’installazione di apparecchiature elettroniche di rilevazione quali “GPS”;
Art. 49
(Decadenza della licenza)
1. Il Comune dichiara la decadenza della licenza d’esercizio nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8, lettera a), c), d), e), g) e h);
b) mancato inizio o ripresa del servizio nei termini stabiliti agli artt. 20 e 26.
Art. 50
(Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza)
1. I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza della licenza di esercizio devono essere preceduti da una diffida, notificata all’interessato.
2. La diffida di cui al comma 1 costituisce atto di avvio del procedimento, ai sensi della l. 241/1990.
3. La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è nulla a tutti gli effetti, dalla data di notificazione del relativo provvedimento.
Comune di Busto Garolfo
Provincia di Milano
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TAXI
(Approvazione Consiglio Comunale - n. 54 del 29.11.10)
CAPO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizione del servizio Art. 3 - Uso collettivo del taxi
Art. 4 - Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea
Art. 5 - Commissione consultiva
CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 6 - Titolo per l'esercizio dei servizi
Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle licenze di taxi Art. 8 - Impedimenti soggettivi
Art. 9 - Concorso per l’assegnazione delle licenze Art. 10 - Contenuti del bando di concorso
Art. 11 - Presentazione della domanda
Art. 12 - Xxxxxx preferenziali per l’assegnazione della licenza Art. 13 - Validità della graduatoria
Art. 14 - Rilascio delle licenze Art. 15 - Validità delle licenze
Art. 16 - Trasferibilità delle licenze Art. 17 - Forme giuridiche del servizio Art. 18 - Collaborazione familiare
Art. 19 - Sostituzione alla guida
Art. 20 - Sospensione facoltativa del servizio taxi
CAPO III - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Art. 21 - Caratteristiche generali dei veicoli
Art. 22 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi Art. 23 - Sigilli di garanzia
Art. 24 - Pubblicità
Art. 25 - Uso proprio dell’autovettura taxi
CAPO IV - DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 26 - Inizio del servizio
Art. 27 - Visite di controllo e modalità di svolgimento Art. 28 - Taxi di scorta
Art. 29 - Stazionamento dei taxi Art. 30 - Ambiti operativi territoriali Art. 31 - Tariffe del servizio taxi
Art. 32 - Controlli tariffari
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx di servizio Art. 34 - Taxi fuori servizio
CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 35 - Obblighi generali dei conducenti in servizio
Art. 36 - Obblighi e facoltà dei conducenti all’inizio della corsa Art. 37 - Obblighi dei conducenti durante la corsa
Art. 38 - Obblighi dei conducenti al termine della corsa Art. 39 - Divieti per i conducenti dei taxi
Art. 40 - Modalità di acquisizione del servizio Art. 41 - Affiancamento
Art. 42 - Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio
CAPO VI - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 43 - Vigilanza Art. 44 - Sanzioni
Art. 45 - Ritiro della licenza e dei contrassegni Art. 46 - Ritiro cautelativo della licenza
Art. 47 - Sospensione della licenza Art. 48 - Revoca della licenza
Art. 49 - Decadenza della licenza
Art. 50 Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza.