Intesa Istituzionale di programma
“Completamento del sistema sciistico della Valsesia”
Interventi funzionali al collegamento del comprensorio sciistico di Alagna Valsesia – Gressoney
Intesa Istituzionale di programma
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli siglata il 5 giugno 2006
D.G.R. n. 6-2881 del 22/05/2006
Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi della Provincia di Vercelli compreso nel “Programma regionale delle infrastrutture
turistiche e sportive Piemonte 2006”
L.166/2002 – Art.21 (D.G.R. n. 36-8210 del 13/01/2003)
3° Modifica dell’Accordo di Programma siglato il 14.11.2006, aggiornato il 14.12.2009 e il 27 marzo 2017.
P R E M E S S O CHE
in Valle Sesia sono in corso progetti di ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture turistiche dell’area sciistica di Alagna Valsesia e Alpe di Mera che hanno come obiettivo la riqualificazione del polo turistico-sciistico valsesiano;
il cosiddetto “Progetto Xxxxxxxxx”, sancito dal Protocollo di Intenti del 31.07.2000, rep. 4716, sottoscritto tra i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta, prevede la realizzazione del collegamento intervallivo, mediante impianti a fune e relative opere connesse, tra il comprensorio sciistico di Alagna Valsesia e quello di Gressoney;
tale progetto ha avuto una prima fase attuativa che ha visto la realizzazione, nell’anno 2000, di una telecabina denominata “Alagna-Pianalunga” oltre al rifacimento della seggiovia denominata “Pianalunga-Bocchetta delle Pisse”; negli anni 2003-2004 la realizzazione dell’impianto Funifor denominato “Pianalunga-Cimalegna-Passo dei Salati” e della nuova pista da sci “Olen-Pianalunga” e che, l’insieme di tali interventi, ha consentito il collegamento sciistico intervallivo;
tale progetto ha avuto una seconda fase attuativa nell’ambito del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” mediante l’Accordo di programma
– 1° stralcio, sottoscritto il 24 marzo 2004 (approvato con DPGR n. 28 del 21/4/2004), che ha consentito la realizzazione delle nuove piste da sci “Olen-Cimalegna” e “Bocchetta delle Pisse-Alagna”, del relativo impianto di innevamento artificiale e dei connessi bacini idrici di accumulo;
nel comprensorio sciistico del Xxxxxxxxx l’impianto di risalita denominato “Balma” ha raggiunto nel 2005 la conclusione della vita tecnica rendendo non più praticabile la discesa da Punta Indren lungo il Vallone di Bors, data la conseguente impossibilità di risalire a “Bocchetta delle Pisse” rendendo pertanto non fruibile uno dei più significativi e importanti fattori di attrazione turistica del comprensorio sciistico;
nell’aprile 2007 la funivia denominata “Bocchetta delle Pisse-Punta Indren”, funzionale alla fruizione dell’area sciistica di alta quota ove è possibile praticare lo sci “Free-Ride”, altro fattore attrattivo che caratterizza e diversifica a livello internazionale l’offerta sciistica di Alagna, ha raggiunto la propria scadenza di revisione generale e allo stato attuale non risulta più esercibile al pubblico;
nel frattempo, il citato Protocollo di Intenti tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta è stato oggetto di aggiornamento (note dei Presidenti delle Regioni Valle d’Aosta e Piemonte rispettivamente del 09.06.2003 prot. 10355 e del 25.06.2003 prot. 11123) per consentire l’ulteriore potenziamento dei comprensori sciistici di Alagna e di Gressoney e, in particolare, delle aree sciistiche d’alta quota, sia sul versante valsesiano che su quello aostano, mediante la realizzazione di impianti funiviari atti a raggiungere, partendo dalla zona del Passo dei Salati, le aree sciistiche di Punta Indren e del Vallone di Bors;
a seguito delle difficoltà ambientali e tecniche evidenziate dalle prime progettazioni inerenti la realizzazione degli impianti in quota si rende necessario un aggiornamento ulteriore del Protocollo d’intenti che consenta la definizione delle opere che garantiscano il completamento del sistema di offerta sciistica integrata del comprensorio di Alagna- Gressoney;
in funzione di tale aggiornamento, sono stati individuati gli interventi che possono consentire, sul versante valsesiano, la piena fruibilità del comprensorio sfruttando le opportunità sciistiche offerte dagli impianti di accesso alle quote alte sopra menzionati;
per completare il programma di investimento infrastrutturale e impiantistico dell’area sciistica di Alagna Valsesia (comprensorio integrato di Alagna/Gressoney) e consentire, in tal modo, la piena e massima fruibilità della medesima e le conseguenti ricadute socio economiche e di sviluppo turistico sul territorio della Valsesia, la Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa istituzionale di programma, siglata con la Provincia di Vercelli il 05- 06-2006 (DGR n. 6-2881 del 22 maggio 2006), ha stabilito di assegnare ulteriori risorse finanziarie da utilizzare a tali fini mediante un nuovo Accordo di programma da sottoscrivere tra le parti interessate citate in premessa;
l’Accordo di programma – attuativo dell’Intesa istituzionale sopra citata è stato sottoscritto il 14 novembre 2006 (DGR n. 97-4338 del 13-11-2006) nonché approvato con D.P.G.R. n. 102 del 22-12-2006 ha previsto un finanziamento di € 2.500.000,00 a favore degli Enti facenti parte la società pubblica Alpe di Mera;
in relazione a quanto previsto dall’Accordo del 14-11-2006 e in attuazione della L.R. n. 9 del 27-02-2008, così come modificata dalla L.R. n. 35 del 30-12-2008 la Regione è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile emesso da Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. per un importo massimo di € 7.500.000,00;
in relazione a quanto sopra, nell’anno 2008 è stata sottoscritta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. una prima quota di prestito obbligazionario convertibile emesso da Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. per un importo pari ad € 1.200.000,00, utilizzando allo scopo le risorse regionali assegnate con D.D. n. 164 del 26-11-2008 finalizzato all’avvio dell’esecuzione di un primo lotto di lavori consistenti nella realizzazione dell’impianto di innevamento programmato Xxxxxxx Xxxx e opere connesse;
al netto della quota già sottoscritta nell’anno 2008 pari ad € 1.200.000,00, le risorse complessivamente necessarie per il raggiungimento dell’importo massimo di sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile, secondo quanto stabilito in sede di Accordo del 14-11-2006, risultano pertanto pari ad € 6.300.000,00;
in data 14 dicembre 2009 per il “Completamento del sistema sciistico della Valsesia”, è stato sottoscritto il relativo Accordo di programma che prevede, a carico della Regione, il sopra citato contributo di € 6.300.000,00 sulla spesa di € 9.800.000,00;
Alpe di Mera S.p.A è una società a capitale interamente pubblico cui la Provincia di Vercelli partecipa (quota del 32,43%) insieme con il Comune di Scopello (quota del 32,43%), la Comunità Montana Valsesia (quota del 16,21%), la Camera di Commercio di Biella e Vercelli (quota del 16,21%) e i Comuni di Varallo, Pila, Scopa e Piode (con quote minoritarie) costituita nel 2003 con l’obiettivo del rilancio della stazione sciistica del Comprensorio di Mera, dismessa dai privati.
Con Accordo di programma sottoscritto il 21 luglio 2004 la Regione Piemonte ha co- finanziato, con un contributo di € 6.417.600,00, gli interventi per l’ammodernamento della
stazione e degli impianti di Alpe di Mera. Le relative opere sono state realizzate negli anni 2004 – 2007, ad opera della società pubblica sopra richiamata nell’ambito delle programmazioni degli enti soci. A tale realtà si riconosce non solo il carattere sociale ma anche e soprattutto il ruolo che questa riveste nell’ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione dell’offerta turistica della Valsesia in particolare di quella del turismo invernale;
Alpe di Mera, per continuare a svolgere il suo ruolo di sviluppo economico del territorio di riferimento e al fine di accrescere la propria posizione competitiva., ha rappresentato la necessità di integrarsi con un operatore di maggiori dimensioni e con una significativa presenza sul mercato. In tale ottica l’Assemblea dei soci nella seduta del 21aprile 2016 ha espresso la volontà di intraprendere un percorso finalizzato alla fusione di Alpe di Mera
S.p.A. con la società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. la quale ha manifestato, come risulta dal verbale di Assemblea Ordinaria del 22 settembre 2016, il proprio interesse ad integrarsi salvaguardando la funzionalità degli impianti;
in data 17 dicembre 2014, è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli, un Accordo di programma per il “Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell’offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi”, del valore di € 300.000,00 posto a totale carico della Regione;
quest’ultimo intervento regionale, in collaborazione della Provincia di Vercelli e con il consenso dei restanti azionisti della società Alpe di Mera, ha posto quale presupposto utile, da un lato, il miglioramento della sicurezza del sistema sciistico e, dall’altro, favorire la nascita di un unico comprensorio sciistico delle montagne Vercellesi in grado di generare sviluppo e significative economie di scala.
la Regione, con legge n. 24 del 5 dicembre 2016 è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un ulteriore prestito obbligazionario convertibile emesso da Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. pari ad € 1.500.000,00;
in data 27 marzo 2017 è stato aggiornato il citato Accordo di programma sottoscritto il 14 dicembre 2009 per consentire la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile per il completamento del comprensorio sciistico Alagna Valsesia – Gressoney, comprendente xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx 0000 x Xxxx xx Xxxx, per un importo integrativo di € 1.500.000,00;
in data 20 novembre 2018, con atto a rogito Notaio Xxxxx Xxxxxx in Novara, Rep. n. 57.212, la società Alpe di Mera S.p.A. si è fusa per incorporazione nella società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A.;
nell’ambito del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” in data 11 dicembre 2003 è stato sottoscritto l’Accordo di programma attuativo del “Piano degli interventi inerente l’ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola, comprendente, sempre nel comprensorio sciistico del Monte Rosa; iniziative di adeguamento di infrastrutture e impianti a fune di Macugnaga (D.P.G.R. n. 6 del 3 febbraio 2004);
le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal “Programma Torino 2006” e dalle leggi regionali L.R. n. 9 del -27-02-2008, così come modificata dalla L.R. n. 35 del 30-12- 2008 e n. 24 del 5 dicembre 21016 - non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative
necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del complessivo comprensorio sciistico del Monte Rosa rappresentato dalle stazioni di Alagna, Alpe di Mera e Macugnaga;
con nota in data 11 aprile 2018 prot. n. 1882 il Comune di Macugnaga ha convocato la prima Conferenza per la sottoscrizione di un Accordo di programma con la Regione Piemonte finalizzato al “Rifacimento totale dell’impianto sciistico Pecetto-Burki-Belvedere”;
nell’ambito di tale Conferenza, il Comune proponente, ha evidenziato che, ai fini di favorire lo sviluppo economico del territorio intero, risulta essenziale rafforzare la competitività della realtà sciistica di Macugnaga mediante l’aggregazione con un operatore di maggiori dimensioni e con una significativa presenza sul mercato turistico invernale.
la Regione Valle d’Aosta ha in avanzata fase di studio un progetto di collegamento degli impianti di Valtournanche-Cervinia con quelli di Ayas nel comprensorio Xxxxxxxxx ski, progetto che persegue lo scopo di creare un grande comprensorio sci ai piedi, di richiamo mondiale, fra gli abitati di Zermatt e Alagna, ampliando così ulteriormente l’offerta turistica e sportiva, estiva ed invernale, intorno al Monte Rosa anche con potenziali sviluppi a est verso la Svizzera;
l’area sciabile a cavallo fra i Comuni di Macugnaga ed Alagna inoltre potrebbe prestarsi, fatte salve le verifiche sulla compatibilità ambientali, all’attività sciistica in alta quota essendo particolarmente vocata alla pratica dell’eliski che, unitamente al freeride, costituisce un’attrattiva turistica di altissimo livello internazionale, presente solo in questa parte del territorio Piemontese, e consente una particolare differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica dei due Comuni;
In tale contesto il Comune, proprietario degli impianti di risalita presso l’omonima stazione, ha manifestato l’interesse a sottoscrivere una quota del capitale della società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. nonché procedere al graduale trasferimento, a favore della medesima, della titolarità degli impianti pubblici esistenti indicandone la tempistica (Impianto -Pecetto-Burki- Belvedere: trasferimento immediato, Impianto Staffa- Xxxx- Xxxx: trasferimento successivo alla realizzazione degli interventi di revisione generale per il proseguimento della vita tecnica con onere a totale carico del Comune) e contribuendo così a rafforzare un soggetto (società Xxxxxxxxx 2000) in grado di garantire importanti economie gestionali di scala, adeguata promozione del territorio nonché la capacità di attrarre capitali e sviluppare nuovi investimenti sull’intero comprensorio del Monte Rosa;
a seguito delle volontà sopra evidenziate, il Comune di Macugnaga, con atto n. 2 dell’11 febbraio 2019 ha deliberato la partecipazione del Comune al Capitale della società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. mentre, con atto n. 3 in data 11 febbraio 2019, ha deliberato la proposta di cessione alla società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A., della titolarità dell’impianto di risalita Pecetto-Burki-Belvedere;
la Regione, con legge n. 20 del 17 dicembre 2018 è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un ulteriore prestito obbligazionario convertibile emesso da Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. pari ad € 10.000.000,00 per il completamento del sistema sciistico del “Xxxxxxxxx”;
il Responsabile del procedimento di Accordo di programma, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx - Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva presso la Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 7 del 14 febbraio 2019 l’Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;
la Regione ha promosso, ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 6 febbraio 2019 e la Conferenza conclusiva in data 18 marzo 2019 e che nel corso di quest’ultima le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all’Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Turismo) e alla bozza del testo dell’Accordo medesimo e dei relativi allegati;
il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell’Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo (aggiornamento dell’Accordo sottoscritto il 14.11.2006, aggiornato il 14.12.2009 e il 27 marzo 2017) e dei relativi Allegati secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale;
scopo dell’Accordo di programma sottoscritto il 14.11.2006, dell’aggiornamento del 14.12.2009 e del 27 marzo 2017, e del presente aggiornamento è quello di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa (stazioni di Valsesia, Alpe di Mera e Macugnaga) mediante il completamento del programma infrastrutturale e impiantistico nonché agevolare il percorso di unificazione delle tre realtà sopra richiamate per dar vita ad un soggetto in grado di reggere la concorrenza di mercato, attivare azioni di promozione e di sviluppo a favore dell’intero comprensorio e dell’economia regionale;
che le Parti interessate (Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia, Comune di Alagna Valsesia, C.C.I.A.A. di Vercelli, Comune di Scopello, Comune di Macugnaga) hanno provveduto ad approvare il testo del presente Accordo di programma.
Tutto ciò premesso e considerato; visto l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000;
richiamati i seguenti provvedimenti regionali:
• deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma”, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 60-11776 del 16/02/2004 e dalla DGR n. 25-10762 del “9 febbraio 2009 e s.m.i.;
• deliberazione della Giunta regionale n. 36-8210 del 13/1/2003 “Approvazione del documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l’approvazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55- 9902 dell’8/7/2003 modificata con D.G.R. n. 88-7841 del 17.12.2007;
T R A
⮚ la REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall’Assessore Xxxxxxxxx Xxxxxx, giusta delega del Presidente della Giunta regionale prot. n. 10345 del 20 maggio 2019 in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. nr. 77-8986 del 16 maggio 2019, di seguito, per brevità, citata come “Regione”;
⮚ la PROVINCIA DI VERCELLI, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx a ciò autorizzato con proprio decreto in data 21 maggio 2019 per brevità, indicata come “Provincia”;
⮚ l’UNIONE MONTANA VALSESIA, rappresentata dal Presidente Xxxx Xxxxx Xxxxx a ciò autorizzato con delibera di Giunta dell’Ente n. 63 del 16 maggio 2019;
⮚ la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA E VERCELLI, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a ciò autorizzato con delibera di Giunta dell’Ente n. 32 del 16 maggio 2019;
⮚ il COMUNE DI ALAGNA VALSESIA, rappresentato dal Segretario Comunale, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, delegata dal Sindaco Xxxxxxx Xxxxx, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 16 maggio 2019;
⮚ il COMUNE DI SCOPELLO, rappresentato dal Sindaco Xxxxxx Xxxxxxx, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 14 maggio 2019;
⮚ il COMUNE DI MACUGNAGA, rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxx a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 21 maggio 2019;
d’ora in poi “le Parti”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Valore delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.
Articolo 2 Oggetto dell’Accordo
L’Accordo di programma ha per oggetto l’aggiornamento dell’Accordo sottoscritto il 14/11/2006, già aggiornato in data 14 dicembre 2009 e 27 marzo 2017, per lo sviluppo del comprensorio turistico-sciistico del versante piemontese del Monte Rosa, da attuarsi mediante la realizzazione delle iniziative necessarie per il completamento dell’offerta
sciistica come meglio dettagliate nel Piano degli interventi di cui all’Allegato 2), parte integrante del presente Accordo di programma.
L’aggiornamento garantirà una gestione unificata dell’intero sistema sciistico sopra rappresentato in considerazione:
- della fusione tra le società Xxxx xx Xxxx X.x.X x Xxxxxxxxx 0000 S.p.A. avvenuta in data 20 novembre 2018, con atto a rogito Notaio Xxxxx Xxxxxx in Novara, Rep. n. 57.212;
- del graduale conferimento degli impianti di proprietà del Comune di Macugnaga alla medesima Xxxxxxxxx 2000 S.p.A., (Impianto - Pecetto - Burki Belvedere: già deliberato dal Comune di Macugnaga in data 11 febbraio 2019, Impianto Staffa- Xxxx- Xxxx successivamente agli interventi di revisione generale per il proseguimento della vita tecnica con onere a totale carico del Comune);
- della partecipazione al capitale sociale della stessa, deliberata dal Comune di Macugnaga in data 7 febbraio 2019.
Gli accordi contrattuali tra il Comune di Macugnaga e la società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. per il trasferimento/cessione della proprietà/gestione degli impianti, dovranno garantire gli equilibri economici di gestione.
Articolo 3 Soggetti sottoscrittori
I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono:
- la Regione Piemonte, in qualità di promotore e titolare dell’Accordo stesso
- la Provincia di Vercelli
- l’Unione Montana Valsesia
- il Comune di Alagna
- il Comune di Scopello
- il Comune di Macugnaga
- la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Biella e Vercelli
Articolo 4
Altri Soggetti coinvolti
Oltre agli Enti pubblici sottoscrittori di cui al precedente Articolo 3 sono interessati al presente Accordo:
1) Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., quale soggetto individuato dalla L.R. n. 9/2008 s.m.i. e di cui la Regione si avvale per le finalità di cui all’art. 1, 1° comma della legge medesima;
2) la società XXXXXXXXX 2000 S.p.A, quale società pubblica incaricata della realizzazione e/o della gestione degli interventi;
Articolo 5
Xxxxxxxx responsabile e Strutture amministrative coinvolte
Xxxxxxxx responsabile in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma è la Regione Piemonte Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il xxxx.
Xxxxx Xxxxxxx in qualità di Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva della Direzione regionale della Cultura, del Turismo e dello Sport.
I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma e dei soggetti attuatori degli interventi sono individuati nei rispettivi Responsabili legali e tecnico
– amministrativi degli Enti Attuatori.
Articolo 6 Piano degli interventi
Il presente Accordo di programma è finalizzato al “Completamento del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa” da realizzarsi mediante l’attivazione delle iniziative per lo sviluppo del comprensorio turistico-sciistico ricomprese nel “Piano degli Interventi” – Allegato 2).
Il “Piano” stesso individua gli Interventi già realizzati (dal n. 1 al n. 10), gli “Interventi prioritari (dal n. 11 al n. 15) finanziati dal presente Accordo e gli interventi aggiuntivi/sostitutivi (dal n. 16 al n. 34) che potranno essere realizzati in sostituzione di quelli prioritari e/o con l’utilizzo di eventuali economie accertate nell’ambito della gestione degli interventi prioritari.
Articolo 7
Modalità di utilizzo del finanziamento regionale e soggetti attuatori
Per la realizzazione degli interventi indicati nel Piano (Allegato 2), la Regione, con le LL.RR. n. 9/2008, n. 24/2016 e n. 20 del 17 dicembre 2018, ha stabilito di destinare una somma, fino ad un massimo di 19 milioni di euro, per la sottoscrizione di strumenti di debito o finanziari all’uopo emessi dalla Società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. – Soggetto attuatore degli “Interventi prioritari (n. 11, 12 e 15)” e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative, avvalendosi a tal fine di Finpiemonte Partecipazioni
S.p.A. (soggetto che rappresenta la Regione nella Società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A.), secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall’art. 2 della L.R. n. 29/2000, analogamente a quanto già avvenuto per gli “Interventi già realizzati (dal n. 1 al
n. 10); di infrastrutturazione del Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia compresi nel Programma regionale Piemonte 2006 e realizzati secondo le modalità indicate dall’art. 11 della L.R. n. 12/2004.
Il Comune di Macugnaga è invece il soggetto attuatore e finanziatore dell’intervento n. 13 per la “Revisione generale per il proseguimento della vita tecnica dell’impianto di funivia Xxxxxx Xxxx e dell’intervento n. 14 “Sostituzione delle funi portanti in scadenza” dell’impianto di funivia Bill-Moro, il cui onere complessivo, posto a totale carico del Comune, è pari ad € 1.500.000,00.
Coerentemente con tale norma, nel corso del 2008, a seguito dell’assegnazione di risorse effettuato con D.D. n. 164 del 26.11.2008, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha sottoscritto una prima quota pari ad € 1.200.000,00 del prestito obbligazionario convertibile.
Con l’Accordo sottoscritto in data 14.12.2009 si provveduto ad assegnare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la somma di € 6.300.000,00.
Con l’Accordo di programma sottoscritto in data 27 marzo 2017 si è provveduto ad assegnare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la somma di € 1.500.000,00
Con il presente accordo si provvede ad assegnare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. l’ulteriore somma di € 10.000.000,00 per il completamento della sottoscrizione del prestito obbligazionario complessivo di € 19.000.000,00.
A tal fine al presente Accordo è allegata apposita convezione (Allegato 3) che ne costituisce parte integrante, quale strumento per definire i rapporti contrattuali tra la Regione e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. connessi con l’aumento di capitale e la realizzazione delle opere da parte di Xxxxxxxxx 2000 S.p.A.
Articolo 8 Piano finanziario
Per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi (Allegato 2) l’investimento complessivamente stimato ammonta a € 23.401.430,00 di cui € 19.000.000,00 a carico della Regione Piemonte:
- € 1.200.000,00 resi disponibili con la D.D. n. 164 del 26-11-2008;
- € 6.300.000,00 resi disponibili dall’Accordo sottoscritto il 14.12.2009;
- € 1.500.000,00 a valere sull’ Accordo sottoscritto il 27 marzo 21017;
- € 10.000.000,00 a valere sul presente Accordo; la restante somma di € 4.401.430,00 resta a carico:
- per € 2.901.430,00 di Xxxxxxxxx 2000 S.p.A.;
- per € 1.500.000,00 del Comune di Macugnaga
Il Piano degli interventi annesso (Allegato 2) contiene, per ciascun intervento, il dettaglio di spesa previsto e la ripartizione delle quote di finanziamento a carico del soggetto attuatore.
Il finanziamento regionale non può comunque superare l’85% del costo totale delle opere previste. Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. potrà inoltre trattenere eventuali economie (es. ribassi d’asta) che dovessero realizzarsi quali disponibilità per ulteriori investimenti (interventi aggiuntivi), informando preliminarmente il Collegio di Xxxxxxxxx che si pronuncerà secondo quanto previsto dall’art. 17.
Per quanto concerne la quota di finanziamento della Regione Piemonte prevista a favore del Piano degli interventi (Allegato 2), la stessa è garantita:
A) per la somma complessiva di € 17.800.000,00 dagli stanziamenti di:
- € 2.637.277,50 sul cap. 277350/2009;
- € 500.000,00 sul cap. 277350/2015;
- € 1.500.000,00 sul cap. 277350/2016;
- € 1.500.000,00 sul cap. 277350/2017;
- € 1.662.722,50 sul cap. 277350/2018;
- € 5.000.000,00 sul cap. 277350/2018;
- € 5.000.000,00 sul cap. 277350/2020;
B) per la somma di € 1.200.000,00 con le risorse rese disponibili con la D.D. n. 164 del 26- 11- 2008.
Il Comune di Macugnaga farà fronte, per l’importo di euro 1.500.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul Bilancio dell’Ente missione 6 programma 1 voce 7830/4/1 titolo II.
La società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. ha fatto fronte, per l’importo di euro 2.901.430,00, mediante le risorse rese disponibili sul Bilancio della società.
Le quota con cui il Comune di Macugnaga e la società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. concorrono al co-finanziamento del presente Accordo risultano disponibili secondo le apposite dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi Finanziari dell’Ente e della Società, depositate presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.
La realizzazione del Piano degli interventi secondo il dettaglio progettuale di cui all’Allegato 2) evidenzia, in relazione ai costi stimati dei singoli interventi, le quote in carico al Soggetto attuatore (Società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A e Comune di Macugnaga).
In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dell’intero Piano degli interventi (Allegato 2), la quota di finanziamento regionale resterà invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dai soggetti attuatori.
Eventuali economie che dovessero essere accertate potranno essere utilizzate per lavori e opere funzionali, migliorative e/o di completamento del “Piano degli interventi” in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 17.
Eventuali disavanzi riferiti alla gestione degli impianti del comprensorio Macugnaga saranno a totale ed esclusivo carico del Comune sesso. Tale impegno dovrà essere contenuto e normato nell’ambito degli accordi contrattuali relativi al trasferimento/cessione degli impianti dal Comune alla società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A.
Articolo 9 Trasferimento delle risorse
Per la realizzazione degli interventi (Allegato 2), coerentemente con quanto specificato nel precedente art. 7, la Regione provvederà a trasferire le risorse necessarie per effettuare l’aumento di capitale finalizzato della Società Xxxxxxxxx 2000 tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., secondo le modalità definite dalla Convenzione allegata e parte integrante del presente Accordo (Allegato 3) stipulata tra le parti interessate (Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.).
In particolare, la Regione Piemonte, si impegna a trasferire- le risorse aggiuntive, stanziate con L.R. n. 20 del 17 dicembre 2018 pari a € 10.000.000,00, destinate all’attuazione del “Piano degli interventi” di cui all’Allegato 2) secondo la seguente tempistica:
- I° Acconto di € 5.000.000,00 a seguito della sottoscrizione e successiva approvazione con D.P.G.R. del presente Accordo e ad avvenuta sottoscrizione da parte del Comune di Macugnaga di una propria partecipazione, pari ad € 1.000,00 al capitale sociale di Xxxxxxxxx 2000 S.p.A.
- II° Acconto di € 4.000.000,00 all’avvenuto trasferimento alla società Xxxxxxxxx 2000
S.p.A. della proprietà dell’impianto denominato Pecetto-Burchi-Belvedere;
- saldo di € 1.000.000,00 all’avvenuto positivo collaudo di tutte le opere realizzate di cui all’allegato 2) relativamente agli “Interventi prioritari” e trasferimento dell’impianto di funivia Staffa- Bill- Moro alla società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A.
Il beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell’intervento.
L'Unione Montana Valsesia si impegna inoltre ad aggiornare semestralmente le schede di monitoraggio intervento e a inviarle agli Uffici della Direzione regionale Programmazione strategica politiche territoriali ed edilizia nonché alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (Allegato 1)
Articolo 10
Iter progettuale e attuativo dei progetti
Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l’approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi per l’ottenimento delle autorizzazioni, per l’espletamento delle gare d’appalto e l’attuazione degli stessi nonché per la loro gestione è in capo ai soggetti attuatore (Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. e Comune di Macugnaga). Tali attività dovranno essere conformate al rispetto delle normative vigenti in materia di opere, forniture e servizi pubblici e tale impegno dovrà risultare negli atti convenzionali collegati al presente Accordo.
I responsabili degli interventi dei Soggetti Attuatore potranno richiedere agli Enti locali e alla Regione, secondo i livelli di competenza stabiliti dalle normative vigenti, l’attivazione delle conferenze dei servizi ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione delle opere.
Qualora i/il soggetto attuatore intenda attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente nonché dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 7/2005 - le strutture della Regione e degli Enti locali interessati si impegnano a collaborare con tale Soggetto ai fini del coordinamento dell’insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli interventi (Allegato 2).
Nei casi invece in cui l’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari il/i Soggetti attuatore potranno opportunamente coordinare l’attivazione delle relative richieste da rivolgere alla Regione e agli altri Enti locali. A tal fine la Regione e gli altri Enti locali, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza, provvederanno a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste al fine di assicurare l’iter più rapido ed efficace.
Articolo 11 Gestione degli interventi
La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.
Negli atti convenzionali collegati al presente Accordo dovrà risultare:
- l’impegno dei soggetti attuatori degli interventi realizzati a garantire, tramite il soggetto gestore, l’uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di gestione, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti;
- l’impegno ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nei Comuni in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano, pari almeno al 20% delle tariffe d’uso che saranno applicate in fase gestionale.
Articolo 12 Durata dell’Accordo
La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi (Allegato 2) stabilita entro il 31.12.2025.
Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse sulla base di comprovate motivazioni su richiesta del soggetto attuatore, tramite almeno uno degli Enti firmatari dell’Accordo, da sottoporre preventivamente all’approvazione Collegio di vigilanza.
Articolo.13 Modifiche dell’Accordo
L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.
Articolo 14 Varianti progettuali
Eventuali varianti in corso d’opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate dal soggetto attuatore, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà.
In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili viceversa dovranno essere sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza.
Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico del soggetto attuatore.
Articolo15 Varianti urbanistiche
Il presente Accordo di programma non determina, in relazione alle opere comprese nell’annesso Piano degli interventi, variazioni urbanistiche
Articolo 16 Dichiarazione di pubblica utilità
L’approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.
La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l’applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 (“Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità”).
Le Amministrazioni che in relazione alle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo risultino interessate all’applicazione delle citate procedure espropriative sono titolate all’espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327.
Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.
Articolo 17 Organi di vigilanza
La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.
Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o dall’Assessore delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l’Accordo o loro delegati.
Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell’Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997.
Il Collegio di vigilanza è chiamato ad esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato al precedente Art.13.
Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.
Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori e degli attuatori anche mediante procedura scritta.
Qualora il Collegio di Xxxxxxxxx non venga convocato entro il termine di giorni 45 dalla richiesta o non intervengano, nello stesso termine, comunicazioni scritte da parte dei componenti il Collegio medesimo, le istanze sono da intendersi accolte.
Articolo 18
Vincolatività dell’Accordo e impegni tra le Parti
Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con essi.
Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.
Articolo 19 Revoca e sanzioni
Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma e dalla Convenzione allegata (n. 3) apportate, la Regione procede alla revoca anche parziale dei finanziamenti concessi.
Articolo 20 Controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’art.17.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Vercelli e uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori, che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.
In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell’invito della parte più diligente.
Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.
Articolo 21 Approvazione ed efficacia
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005)
Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale.
A seguito del D.P.G.R. di approvazione l’Accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte su iniziativa del Responsabile del procedimento.
Articolo 22 Norma finale
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge. L’Accordo di programma sottoscritto il 14/12/2009, di cui il presente Accordo costituisce aggiornamento per quanto concerne le previsioni e le modalità attuative mantiene la piena validità per quanto concerne le previsioni finanziarie e le modalità attuative inerenti gli interventi previsti.
Articolo 23 Registrazione
Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d’uso, con costi a carico dell’Ente richiedente.
Letto, confermato, sottoscritto:
Regione Piemonte
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Provincia di VERCELLI
Il Presidente Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx
Unione Montana Valsesia
Il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxx
C.C.I.A.A. di Biella e Xxxxxxxx
Il Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Comune di Alagna Valsesia
Il Segretario Comunale (delegato) Xxxxxxxxx Xxxxxx
Comune di Scopello
Il Sindaco Xxxxxx Xxxxxxx
Comune di Macugnaga
Il Sindaco Xxxxxxx Xxxxx
Allegati al presente Accordo:
- schede intervento;
- Piano degli interventi;
- Convenzione