CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO – A.S. 2015 -2016
M inistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Xxxxx Xxxxxxxxx”
Scuola Infanzia – Primaria e Secondaria 1° grado
Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX) ' +39 035.34.12.09 7 +39 035.41.75.158 C.F. 95119170165
Sito xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xxx.xx - E-mail: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx - Pec: XXXX000000@XXX.XXXXXXXXXX.XX
PROT. N. 534/A26d
Torre Boldone, 16/02/2016
indice
PARTE PRIMA : RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI pag. 3
PARTE SECONDA : PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO DEL CONTRATTO pag 10
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO SU
RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI
PARTE TERZA : REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI pag 12
PARTE QUARTA: FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E ASSENZE DEL
PERSONALE pag 19
PARTE QUINTA: NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMUNI
A TUTTO IL PERSONALE pag. 23
PARTE SESTA : IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA pag. 26
PARTE SETTIMA: DISCIPLINA DEI FONDI PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA pag. 29
ALLEGATI:
CIRCOLARE MIUR PROT.13439 DELL’11/09/2015 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI - MOF 2015-2016;
PARAMETRI MIUR CON ECONOMIE AL 31/8/2015;
RIEPILOGO QUOTE ;
DISPONIBILITÀ TOTALE MOF;
D1-D2-D3 INCARICHI/COMMISSIONI/FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI;
E INCARICHI ATA;
F FONDO ATA;
G ORARI PERSONALE ATA;
H CHIUSURE PREFESTIVE.
Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi del CCNL vigente, composte da:
PARTE PUBBLICA
Il dirigente scolastico : Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx
PARTE SINDACALE
I rappresentanti d’Istituto delle O.O.S.S.:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
I rappresentanti territoriali delle O.O.S.S.:
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riunitesi per il corrente anno nella sede dell'istituzione scolastica,
STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
PARTE PRIMA
RELAZIONI SINDACALI
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 1
Finalità
Il sistema delle relazioni sindacali é articolato per raggiungere il duplice obiettivo del miglioramento delle condizioni lavorative all'interno dell'Istituzione scolastica e del miglioramento della capacità della qualificazione dell'offerta formativa finalizzata al raggiungimento del successo formativo.
Esso, nelle sue varie articolazioni come di seguito specificate, si sviluppa nel pieno rispetto dei ruoli, dell'autonomia e delle competenze proprie del Dirigente scolastico, delle Organizzazioni Sindacali e degli Organi Collegiali interni all'istituzione scolastica ( Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di classe ).
Art. 2
Istituti del sistema delle relazioni sindacali
Sono istituti di relazioni sindacali:
l'informazione;
l'esame;
la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Art. 3
Composizione della delegazione trattante a livello di istituzione scolastica
In conformità a quanto indicato nell'art. 7 del CCNL del 2002-2005, la delegazione trattante a livello di singola istituzione scolastica é così composta:
Parte pubblica: il Dirigente scolastico,
Parte sindacale:
le RSU,
le XX.XX. di categoria firmatarie del CCNL come previsto dall’Accordo quadro 7.8.98 sulla costituzione delle RSU. Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti di propria fiducia sulle materie in discussione.
Le riunioni di delegazione trattante avvengono, normalmente, all'interno dell'orario di servizio.
Per l’a.s. corrente sono a disposizione della delegazione trattante 30 min. per ogni dipendente, come previsto dalla normativa vigente.
Art. 4
Segreteria delle relazioni sindacali
E' compito del Dirigente scolastico individuare l'ufficio preposto ad assolvere le funzioni di segreteria delle relazioni sindacali.
A tale ufficio competono tutti i compiti di emissione delle varie comunicazioni, di produzione e distribuzione in tempo utile delle copie della documentazione, della redazione di verbali, accordi e contratti.
Il Dirigente scolastico individua per il corrente a.s. l’assistente amministrativo relativo alla funzione di collaborazione con il Dirigente stesso.
INFORMAZIONE - DIRITTI DI INFORMAZIONE - ESAME
Art. 5
Diritti di informazione
L'informazione, sulle varie materie elencate negli articoli successivi, può essere preventiva o successiva.
Essa é da intendersi come atto dovuto da parte del Dirigente scolastico nei confronti delle rappresentanze sindacali al fine di permettere di svolgere appieno il ruolo di tutela degli interessi collettivi dei lavoratori rappresentati, che compete loro; pertanto, su tutte le materie indicate nei punti successivi, l'informazione preventiva e/o successiva, é da intendersi automatica e non soggetta ad alcuna richiesta preventiva da parte delle rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali.
Le Rappresentanze sindacali titolari dei diritti di informazione sono tutte quelle facenti parte della delegazione trattante, così come specificato al precedente Art. 3.
A ciascuna delle rappresentanze sindacali, singolarmente, il Dirigente scolastico fornisce l'informazione preventiva/successiva nelle forme indicate nel CCNL e negli articoli seguenti.
Art. 6
Informazione preventiva e successiva
1 . Prima che venga assunta una decisione, il Dirigente scolastico, sulle materie previste dalle norme in vigore, effettua l'informazione preventiva nei confronti delle rappresentanze sindacali, sia mediante il tempestivo invio di esauriente documentazione e/o con specifici incontri.
Gli incontri sono convocati a cura del Dirigente Scolastico o su richiesta della RSU ; la documentazione relativa agli argomenti in discussione, comunque, deve pervenire alle rappresentanze sindacali almeno entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita per l'incontro.
Gli incontri possono concludersi con una intesa, vincolante per le parti, oppure con un disaccordo; in tal caso, al termine della riunione, viene redatto apposito verbale in cui risultano le diverse posizioni delle parti che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.
L’informazione successiva viene attuata secondo il seguente calendario di massima concordato:
Informazione successiva |
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ARGOMENTO |
PERIODO |
Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto – con consuntivo a.s. |
Appena il fondo di istituto è liquidabile- espletati tutti gli adempimenti e i controlli previa disponibilità di cassa |
Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione dei personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese ed accordi stipulati dalla singola istituzione scolastica, o dall'Amministrazione scolastica periferica, con altre istituzioni pubbliche c/o private |
Entro il mese di ottobre o successivamente alla definizione dei progetti ( se avviene in corso d’anno) |
Gli incontri sono convocati a cura del Dirigente Scolastico o su richiesta dalle RSU; la documentazione relativa agli argomenti in discussione, comunque, deve pervenire alle rappresentanze sindacali almeno entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita per l'incontro.
Al termine della riunione, viene redatto apposito verbale in cui risultano le posizioni delle parti che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.
Art. 7
Esame
Con il rispetto dei tempi previsti nel calendario degli incontri di cui agli articoli precedenti, sulle materie oggetto di informazione preventiva/successiva, si intende svolto l'esame previsto nell'art.6 del CCNL del 26/5/99.
Durante il periodo di durata dell'esame, cioè degli incontri, che riguardano le materie oggetto di informazione preventiva di cui al precedente Art. 5, le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
n particolare, il Dirigente scolastico si impegna a non adottare provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le Rappresentanze sindacali si impegnano a non assumere, sulle stesse, iniziative conflittuali.
In aggiunta alle materie indicate negli articoli precedenti, le Rappresentanze Sindacali, in qualsiasi periodo dell'anno, possono chiedere, in forma scritta, anche disgiuntamente, l'esame su altre materie o provvedimenti del Dirigente scolastico che riguardino il rapporto di lavoro o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro sia del personale docente che del personale ATA.
Della richiesta di esame, il Dirigente scolastico mette a conoscenza le altre organizzazioni sindacali e procede, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un'intesa; al termine della riunione, viene redatto apposito verbale in cui risultano le posizioni delle parti che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.
Art. 8
Interpretazione autentica
In attuazione dell’art.49 del D.Lgs 165/2001, quando insorgano controversie sull’interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa ave comunque fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.
Art. 9
Accesso agli atti - Trasparenza
Le RSU hanno diritto di accesso agli atti dell'istituzione scolastica su tutte le materie oggetto contrattazione, ed informazione preventiva e successiva; il rilascio di eventuale copia degli atti richiesti , a cura dell’Ufficio di segreteria ,avviene entro 5 giorni dalla richiesta scritta e senza oneri.
L'affissione all'albo dei prospetti di destinazione del fondo d'istituto e del fondo per l'autonomia, comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi, non costituisce violazione delle norme sulla privacy in quanto applicazione di norme contrattuali.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
MATERIE E PROCEDURE
Art. 10
Le materie oggetto di contrattazione
La contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di istituzione scolastica si svolge su tutte le materie che il CCNL e la normativa vigente demandano ad essa.
Tali materie possono interessare sia la totalità del personale, che, nello specifico, il personale di ciascuna area, docente ed ATA.
L'elenco delle materie demandate alla contrattazione collettiva integrativa a livello di istituzione scolastica non esclude, peraltro, che possano essere definiti, per volontà delle parti, protocolli d'intesa e accordi su altre.
Art. 11
Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro (C.C.D.I.L.)
a livello di istituzione scolastica
Il dirigente scolastico, nelle materie elencate nell’art.6 NCCNL “ Relazioni a livello di istituzione scolastica, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i 10 successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro 40 giorni dall’inizio della trattativa, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.
Il dirigente scolastico dà attuazione al contratto entro15 gg. dalla sottoscrizione.
DIRITTI SINDACALI
Art. 12
Diritti sindacali
ASSEMBLEE SINDACALI
L'assemblea può essere indetta:
dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del comparto scuola sia unitariamente che disgiuntamente;
dalla RSU unitariamente.
Le assemblee possono riguardare:
la totalità del personale docente e ATA,
solo il personale docente,
solo il personale ATA o una delle categorie ad esso appartenenti ( amministrativi, tecnici, ausiliari ),di tutta l'istituzione scolastica o, anche, di una sola sede, plesso, succursale.
L'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni va specificata nella convocazione dell'assemblea.
L'assemblea può essere indetta sia in orario di lavoro e/o di funzionamento delle attività didattiche che in altri orari; in tale secondo caso, qualsiasi lavoratore in servizio nell'istituzione scolastica può accedere liberamente.
Quando, invece, l'assemblea si svolge in orari coincidenti con l'orario di lavoro e/o di funzionamento delle attività didattiche, al fine di permettere una regolare organizzazione delle attività dell'istituzione scolastica, ciascun lavoratore in servizio nell’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale almeno 5 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea stessa, deve esprimere, in forma scritta, la propria adesione o non adesione.
Tale dichiarazione individuale di partecipazione, che non può successivamente essere modificata né da lavoratore né dal Dirigente Scolastico, fa fede ai fini dei computo dei monte ore individuale annuale ( 10 ore ); i lavoratori partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti di carattere burocratico, fatte salve eventuali regole autonomamente stabilite dalle XX.XX. che l'hanno convocata.Nelle assemblee in cui é coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, i servizi che devono essere garantiti ed i contingenti di personale chiamati a garantirli sono i seguenti:
vigilanza degli ingressi alla scuola : n.1 Collaboratore scolastico per ogni plesso
presso la sede dell’Istituzione scolastica n. 1 assistente amministrativo,
In assenza di disponibilità volontarie, si procede a rotazione.
Considerate le adesioni dei lavoratori/lavoratrici all'assemblea, per garantire i servizi minimi indicati alla precedente lettera d, è possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario.
Di norma, le assemblee interne all'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL, rivolte alla totalità del personale, docente ed ATA, si svolgono nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00-10.30// 14.00-16.30 , nel plesso dove ha sede la dirigenza.
Nel caso in cui la sede di svolgimento dell'assemblea del personale si trovi fuori dal Comune della sede di servizio , il permesso si intende esteso al tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea stessa e concorre al calcolo del monte ore annuale, individuale, di 10 ore se stabilito in sede di contrattazione regionale.
PERMESSI SINDACALI
In conformità alle norme vigenti, la RSU, per lo svolgimento delle proprie attività interne all’istituzione scolastica, dispone di un monte ore annuo normativamente definito.
3. BACHECHE SINDACALI
In ogni plesso/sede/sezione staccata dell'istituzione scolastica, a cura del Dirigente scolastico, viene individuata una bacheca sindacale a disposizione delle rappresentanze sindacali così come individuate nel precedente Art. 3 del presente CCDIL; pertanto, nella presente istituzione scolastica, si concorda nella utilizzazione della bacheca sindacali da collocare all’ingresso di ogni plesso.
Il diritto di affiggere/ disaffiggere nelle/dalle bacheche sindacali o negli/dagli appositi spazi assegnati, materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa, è di esclusiva competenza delle rappresentanze sindacali così come individuate nel precedente Art. 3 del presente CCDIL; l'affissione avviene senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
Le Organizzazioni Sindacali Territoriali possono inviare nelle scuole documenti, stampati ed avvisi per l'affissione nelle bacheche, che avverrà a cura delle RSU; il Dirigente Scolastico assicura pertanto la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale sindacale inviato per posta o via fax.
4. AGIBILITA’ SINDACALE
a. I lavoratori facenti parte delle RSU, durante il proprio orario di lavoro, hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale; al fine di contattare tutti i lavoratori possono altresì accedere nei locali dell'istituto anche in orari diversi.
Tale attività deve essere svolta in tempi e modi tali da non arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa dei singoli lavoratori.
b. Per gli stessi motivi, ai lavoratori facenti parte delle RSU, è consentito l'uso gratuito della seguente strumentazione:
telefono, per ricevere/effettuare telefonate di interesse sindacale.
fax, per inviare comunicazioni di interesse sindacale. ( presso l’ufficio di segreteria)
ciclostile e fotocopiatrice, per riprodurre materiale di interesse sindacale.
personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche.
L'utilizzo di tali strumentazioni deve avvenire senza creare ostacolo/ritardo alle normali attività lavorative del personale addetto.
c. Alle RSU, per le proprie riunioni é riservato il locale ubicato presso la scuola Secondaria di primo grado ( aula video ) ed un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
5. DIRITTO DI SCIOPERO - SERVIZI ESSENZIALI DA GARANTIRE
a. Il Dirigente scolastico, può richiedere ai/alle lavoratori/lavoratrici ( personale docente e personale ATA ) di dichiarare se intendono o meno aderire allo sciopero; tale dichiarazione è volontaria ed individuale.
La scelta del singolo lavoratore/lavoratrice di non esprimere anticipatamente alcuna opzione è pienamente legittima; infatti è salvaguardato il diritto del singolo di decidere la propria adesione allo sciopero il giorno stesso.
b. In caso di sciopero breve, o dell'intera giornata, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che devono essere in servizio. Il Dirigente Scolastico può tuttavia utilizzare all’inizio delle lezioni il personale docente non aderente allo sciopero per il numero di ore di servizio programmate per quel giorno, modificando temporaneamente la scansione e l’organizzazione oraria del lavoratore.
c. Il diritto di sciopero del personale ATA, visto il CCNI riguardante i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, è regolato dai seguenti punti:
il personale ATA individuato per svolgere i servizi essenziali, è tenuto a garantire unicamente una serie di prestazioni minime, ritenute indifferibili, così come indicate dall'accordo nazionale e nei punti successivi e non l'attività ordinaria dell'istituto;
i servizi essenziali da garantire, i contingenti di personale chiamati a garantirli ed i periodi dell'anno interessati sono indicati nella seguente tabella sottostante:
TIPO DI SERVIZIO DA GARANTIRE |
PERIODO |
UNITà |
PERSONALE ATA |
COMPITI |
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Svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali
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Scrutini ………………
Valutazioni finali
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n. 1*
n.1* per plesso |
Ass. amministrativo
Collaboratore scolastico |
Attività di natura amministrativa
Apertura e chiusura della scuola Vigilanza ingresso principale |
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Svolgimento delle attività amministrative e gestionali dell’esame finale della Scuola secondaria di primo grado. |
Esami finali
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n. 1*
n.1* per plesso |
Ass. amministrativo
Collaboratore scolastico |
Attività di natura amministrativa
Apertura e chiusura della scuola Vigilanza ingresso principale |
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DURANTE LE ATTIVITA’ NORMALI
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Al di fuori dei periodi specificati nella tabella precedente per i vari tipi di attività, non vi sono servizi essenziali da garantire; pertanto, non essendovi contingenti di personale da individuare, tutti i lavoratori/lavoratrici possono aderire allo sciopero.
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* 1 lavoratore sul turno del mattino; 1 lavoratore sul turno del pomeriggio- a rotazione, in ordine alfabetico, in caso di mancanza di disponibilità |
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 13
Norme finali
1.PROTOCOLLO D'INTESA INTEGRATIVO
Le parti convengono di integrare il presente CCDIL su Relazioni e Diritti Sindacali con un separato protocollo d'intesa.
2.CONCILIAZIONE/ ARBITRATO
In caso di controversia su una delle materie oggetto del presente CCDIL, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione/ arbitrato , prevista dall'art 130-131 del CCNL 2002/2005.
3.DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
A cura del Dirigente scolastico, copia del presente contratto viene consegnato a ogni plesso e viene affisso in bacheca sindacale di Istituto.
Il Dirigente comunica per scritto l’avvenuta sottoscrizione e distribuzione della copia del contratto ai plessi.
COLLEGAMENTO AD ACCORDI PRECEDENTI
Il presente CCDIL su Relazioni e Diritti Sindacali annulla automaticamente eventuali precedenti accordi stipulati all'interno della medesima istituzione scolastica, a meno che essi non vengano formalmente recepiti mediante esplicita menzione nello specifico argomento.
DURATA E VALIDITA DEL CCDIL
Il presente CCDIL su Relazioni e Diritti Sindacali, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula di Contratti Collettivi Nazionali, ha la durata di un anno scolastico ( settembre - agosto ) e si intende tacitamente rinnovato, per le materie in esso disciplinate, di anno in anno, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra parte almeno tre mesi prima della relativa scadenza o, comunque, non oltre la scadenza di cui all’art.6 comma 4 del CCNL 2002/2003
In ogni caso, al fine di evitare periodi di vacanza contrattuale, il presente CCDIL rimane in vigore nelle sue varie parti fino alla stipula del nuovo CCDIL.
Art.14
PATROCINIO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Le OOSS e la RSU su delega del singolo lavoratore / lavoratrice interessato , da acquisire agli atti della scuola hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda; il rilascio di copia avviene entro 5gg dalla richiesta , senza alcun onere . Gli istituti di patronato sindacale hanno diritto di svolgere le loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa .
ART.15
RILASCIO DI ATTI PERSONALI
Il rilascio di copia di atti personali avviene senza oneri e di norma entro 1 settimana dalla richiesta dell’interessato.
PARTE SECONDA
PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO SU RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI
ART.1 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
Costituzione
In applicazione dell'art.7 del XXXX 0000-0000, è costituita la Delegazione Trattante dell’Istituto Comprensivo di Torre Boldone per la trattazione delle materie indicate nel successivo comma 12
Delegazione di Parte Pubblica
La Delegazione di Parte Pubblica è rappresentata dal Dirigente scolastico.
Delegazione di Parte Sindacale
I rappresentanti della Delegazione di Parte Sindacale sono designati dai rispettivi Organismi ed Organizzazioni, così come previsto dall'Art. 7 del CCNL
Nell'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL, le RSU presenti sono le seguenti: Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx.
SEGRETERIA DELLA CONTRATTAZIONE E DELLA DELEGAZIONE
Le funzioni di segreteria della delegazione trattante sono svolte dal medesimo ufficio preposto alle relazioni sindacali ( UFFICIO di Segreteria); a tale ufficio competono in particolare i compiti di:
Emettere le comunicazioni delle convocazioni delle riunioni,
Curare la produzione e la distribuzione in tempo utile ai vari componenti delle copie della documentazione,
Il verbale delle riunioni, il testo degli accordi e dei contratti , definiti dalla Delegazione sindacale , vanno comunicato in Segreteria. L’ufficio provvederà alla sua archiviazione / diffusione L’assistente amministrativo che collabora con il dirigente scolastico, coadiuva le RSU nelle funzioni di segreteria.
Assistenza alle Parti
Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti di propria fiducia sulle materie in discussione; quando si tratta di argomenti che riguardano il personale ATA, partecipa il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Su problematiche di particolare rilevanza e/o complessità, la Delegazione Trattante può costituire commissioni di studio fissandone anche i tempi di consegna delle risultanze del lavoro
Convocazione delle riunioni di trattativa decentrata
La convocazione può avvenire a richiesta scritta di una Parte o di almeno un Organismo od una Organizzazione tra quelle costituenti la Parte Sindacale.
La richiesta deve contenere l'oggetto ed una breve relazione motivata della proposta di intesa, che dovrà essere partecipata sollecitamente agli altri componenti della Delegazione.
Di norma le Delegazioni debbono essere convocate entro 10 giorni dalla richiesta; l'ordine dei giorno con l'eventuale materiale allegato, deve pervenire ai componenti con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.
Per motivi finalizzati alla tutela dei lavoratori/lavoratrici in servizio presso l'istituzione scolastica e degli interessi degli utenti, la richiesta può venire avanzata in via d'urgenza; in tal caso la Delegazione deve riunirsi entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta.
La richiesta va avanzata alla Segreteria della Delegazione Trattante, che curerà la convocazione delle parti nei termini e modi stabiliti.
MATERIE OGGETTO DISCUSSIONE
Le materie su cui la delegazione trattante è abilitata a discutere sono quelle espressamente richiamate dalla normativa vigente in materie di contrattazione decentrata, esame congiunto, informazione, consultazione.
Tali materie possono interessare sia la totalità del personale che, nello specifico, il personale di ciascuna area docente ed ATA .
L’elenco delle materie demandate alla contrattazione integrativa non esclude, peraltro, che possano essere definiti, per volontà’ delle parti, protocolli di intesa e accordi su altre , ai fini di un miglioramento della qualità’ del servizio offerto e della tutela dei dipendenti.
PROTOCOLLI D'INTESA E CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO (CCDIL )
Al termine della trattativa viene sottoscritto un protocollo d'intesa/ CCDIL che formalmente esprime la volontà consenziente delle due parti ed assume per esse valore vincolante.
Nel caso di divergenza di posizioni all'interno della parte sindacale, la volontà contrattuale della stessa si intende rappresentata dalla RSU; qualora la RSU non sia formalmente costituita, la volontà contrattuale della parte sindacale si intende quella della maggioranza degli organismi/organizzazioni in essa presenti a condizione che rappresentino la maggioranza dei lavoratori/lavoratrici in servizio nell'istituzione scolastica.
Le parti non consenzienti hanno tempo 5 giorni per formulare le proprie osservazioni o riserve al protocollo d'intesa/CCDIL.
Il protocollo d'intesa/CCDIL deve contenere clausole ben precise circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione paratetici Istituzione scolastica/Rappresentanze sindacali.
E' compito del Dirigente scolastico dare esecuzione al protocollo d'intesa/CCDIL, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione, mediante l'adozione, qualora necessario, di un provvedimento di autorizzazione da parte del competente organo deliberante dell'Istituzione scolastica.
Firma
Per la Delegazione di Parte Pubblica firmerà il Dirigente scolastico, per quella sindacale le R.S.U. dell’Istituto e i rappresentanti delle XX.XX. territoriali di comparto firmatarie del CCNL .
verbalizzazioni delle sedute
Al termine di ogni seduta, se ritenuto dalle parti necessario, viene redatto un verbale che deve riportare le eventuali decisioni.
Il verbale viene sottoscritto immediatamente dalle parti presenti; in casi eccezionali legati alla complessità del verbale, il verbale è approvato nella prima seduta successiva.
Nel caso di riunioni ove, da parte delle Rappresentanze Sindacali é stato richiesto ed effettuato l'esame congiunto di determinati atti o materie, oppure, il Dirigente scolastico ha proceduto alla consultazione, il verbale deve essere redatto in maniera tale da esplicitare con chiarezza le posizioni di ciascuna delle parti sulle materie esaminate.
Materie oggetto di discussione nella Delegazione Trattante
Le materie su cui la Delegazione Trattante é abilitata a discutere sono quelle espressamente richiamate dalla normativa vigente in materia di contrattazione decentrata, esame congiunto, informazione, consultazione.
Nella Delegazione Trattante possono inoltre essere discusse anche tutte quelle materie che le Parti ritengono necessarie per una corretta applicazione delle norme contrattuali, regolamentari e di legge ai fini di un miglioramento della qualità del servizio offerto e della tutela dei lavoratori/lavoratrici in servizio presso l'istituzione scolastica.
ART. 2 PATRONATO E PATROCINIO SINDACALE
I lavoratori/lavoratrici possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e/o previdenziali davanti ai competenti organi dell'istituzione scolastica.
Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività di natura assistenziale, previdenziale, fiscale, all'interno dell'istituzione scolastica oggetto del presente protocollo d'intesa a favore dei lavoratori/lavoratrici in servizio presso l'istituzione scolastica stessa; tale attività verrà svolta in locali messi a disposizione gratuitamente dall'istituzione scolastica stessa.
I lavoratori/lavoratrici possono farsi assistere o difendere da rappresentanti della RSU o da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, durante le fasi del procedimento disciplinare.
PARTE TERZA
: Regolamentazione diritti e doveri individuali
Art. 1
PERSONALE DOCENTE ORARIO DI LAVORO
L'orario settimanale di insegnamento si svolge:
di norma, su non meno di 5 giorni settimanali;
distribuito su meno giorni settimanali in caso di lavoro a tempo parziale, tenendo conto anche delle esigenze organizzative del singolo team/plesso
la flessibilità degli orari di servizio viene correlata alle organizzazioni definite annualmente ;
nella scuola dell’infanzia è correlata alla gestione della compresenza ( in rapporto ai progetti, alla mensa, al dormitorio) e agli eventuali recuperi necessari per la modifica dell’orario di servizio;
nella scuola primaria è principalmente correlata all’organizzazione oraria che prevede momenti di debito o credito orario del singolo servizio docente, la cui gestione viene definita a livello di team. La compresenza della Scuola primaria può essere organizzata anche in relazione a progetti o a necessità particolari , per cui viene prolungato l’orario di servizio con un recupero cumulativo.
nella Scuola secondaria di primo grado in relazione alle possibilità di cumulo delle ore di completamento di cattedra per progetti di recupero / potenziamento e/o supplenza non retribuita.
All’inizio dell’anno ill dirigente scolastico, che può avvalersi di un gruppo di docenti per la formulazione dell’orario provvisorio/definitivo, stabilisce l’orario di servizio dei docenti ( anche provvisorio) , prima dell’inizio delle lezioni. In caso di assenza di un titolare di classe / di sezione o in caso di mancanza di nomina annuale si attuerà l’orario di base deciso dal plesso e l’orario della classe / sezione diventerà definitivo non appena sarà nominato il supplente annuale; i supplenti temporanei dovranno adeguarsi all’orario scolastico definito ( anche quando questo prevede forme di flessibilità e recuperi settimanali o plurisettimanali.-garantendo il monte ore settimanale).
Il calendario delle attività collegiali funzionali all'insegnamento comprende:
Collegio docenti e le sue articolazioni proposte dal Dirigente scolastico e deliberate dal Collegio docenti.
Esso deve tener conto del limite individuale di 40 ore annue; oltre tale limite il docente concorderà con il Dirigente scolastico l'eventuale partecipazione, retribuita, alle riunioni collegiali.Consigli di classe/interclasse/intersezione, entro il limite individuale di 40 ore annue. Eventuali superamenti delle 40 ore annue saranno retribuiti in misura forfettaria in relazione alle economie del Fondo di istituto ( euro 17,50 lordo dipendente all'ora).
2. In aggiunta all’orario obbligatorio di insegnamento, il docente può svolgere delle attività aggiuntive programmate nel P.O.F. che consistono nello svolgimento di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa. Esse possono essere:
a. Attività di insegnamento (ore di supplenza, interventi di potenziamento e/o recupero didattico, ecc. );
b. Attività funzionali all’insegnamento; esse sono svolte oltre le 40 ore annue, sia a livello individuale che di commissione, presso l’istituzione scolastica e consistono in:
progettazione di interventi formativi,
svolgimento delle funzioni di responsabile di laboratorio, biblioteca, materiali ecc.
produzione di materiali, con particolare riferimento a prodotti informatizzati utili per la didattica,
partecipazione a progetti comunitari, nazionali, locali mirati al miglioramento del servizio fornito dall’Istituzione scolastica ed al sostegno dei processi di innovazione didattica,
partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e/o terzi, per progetti aperti al territorio,
ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell’ambito del P.O.F. ,
partecipazione ad attività di sperimentazione nazionale, regionale , locale, approvata in sede di XX.XX.
3. L’orario di lavoro giornaliero massimo ( somma delle ore di insegnamento e di attività funzionali all’insegnamento, obbligatorie ed aggiuntive ) di ciascun docente è di n°10 ore.
4. I docenti di Scuola secondaria che ricoprono una cattedra con un orario inferiore a 18 ore, sono tenuti a completare l'orario con ore a disposizione per lo svolgimento di interventi integrativi, supplenze; le ore di completamento della cattedra sono collocate secondo le seguenti modalità:
Durante l'orario di funzionamento delle lezioni, secondo i seguenti criteri:
attività alternativa
progetti di alfabetizzazione, recupero, potenziamento approvati dal collegio docenti
copertura supplenze nella prima ora di lezione.
Se nella stessa ora vi sono più docenti a disposizione, i criteri di chiamata, nell'ordine, sono i seguenti:
docenti che hanno dato la propria disponibilità a pagamento.
A rotazione, tenendo conto dell’articolazione dell’orario scolastico
In tal caso il docente ha diritto di essere preavvertito con almeno n. 2 giorni lavorativi di anticipo, fatto eccezione per assenze improvvise e non programmabili del personale. L’ufficio di segreteria provvederà ad avvisare l’insegnante capogruppo di plesso per l’organizzazione delle sostituzioni.
5. Sia nella collocazione delle ore di completamento dell'orario, che nell’utilizzo dei docenti durante tali ore, il Dirigente scolastico deve garantire uniformità di trattamento tra tutti i docenti.
6. I docenti di scuola primaria che non usano per la contemporaneità tutte le ore, sono tenuti a completare l’orario con ore a disposizione per lo svolgimento di interventi integrativi, supplenze, attività para ed interscolastiche, compatibilmente con l’articolazione oraria e secondo il criterio della rotazione. Successivamente vengono utilizzate i docenti che hanno espresso la disponibilità individuale a pagamento.
7. Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi, da ritardi, ecc., vengono recuperate dal docente secondo le seguenti modalità:
supplenze nella stessa classe,
supplenze nella stessa disciplina anche in classi diverse,
supplenze su altre classi
8. servizio mensa : in caso di necessità di sostituzione di docenti in servizio nel turno mensa, la sostituzione avverrà con pagamento di ore in esubero per le supplenze o, a scelta del docente , tale ore potranno essere recuperate sulle ore di compresenza di classe o di plesso. Di tale recupero si dovrà dare comunicazione scritta
9. l’adozione:
a. di orari plurisettimanali particolarmente gravosi,
b. di forme di complessità oraria
rientrano tra i criteri di flessibilità organizzativa e didattica.
Art.2
PERSONALE ATA
1. MODALITA' ORGANIZZATIVE
Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei/delle lavoratori/lavoratrici motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri/e lavoratori/lavoratrici.
In base al funzionamento dell'intero servizio scolastico vengono previsti i turni di lavoro e le unità di personale per ognuno di essi.
Si allegano le modalità organizzative del Personale Amministrativo e dei collaboratori scolastici dell’ Istituto Comprensivo
Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione; in assenza di disponibilità sufficienti a coprire le esigenze dei vari turni, si procederà per rotazione tra tutto il personale della medesima area.
Si prevede di applicare la riduzione del lavoro a 35 ore settimanali nel periodo delle attività didattiche.
Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, é possibile lo scambio consensuale, giornaliero del turno di lavoro, previa comunicazione preventiva al D.S.G.A.
Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili e dopo nuovo accordo con le rappresentanze sindacali.
In caso di assenza per qualsiasi causa, i/le lavoratori/lavoratrici con orario di servizio su cinque giorni mantengono comunque l'orario prefissato
Non é da recuperare il giorno libero non fruito per qualsiasi causa (malattia, congedi parentali…) o perché ricadente con una festività infrasettimanale.
2. RITARDI E FLESSIBILITA'
a
Ritardi L'entrata
dopo l’inizio del normale orario di lavoro viene considerato
ritardo; se il ritardo è inferiore a 15 minuti sarà recuperato lo
stesso giorno, prolungando l’orario di uscita.
Se il ritardo
è superiore a 15 minuti è considerato permesso retribuito , il cui
recupero va concordato col DSGA e avverrà nei giorni o periodi di
maggiore necessità e comunque non oltre l’a.s. in corso.
b Flessibilità Per orario flessibile si intende la possibilità per ciascun lavoratore (previo accordo con il D.S.G.A. e in relazione alla garanzia di tutela dell’efficienza del servizio), di anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita rispetto al normale orario di lavoro secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi dell’Istituto. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
c i debiti orari saranno recuperati con le seguenti modalità:
* anticipando o prolungando l'orario ,
* con altre modalità- sulla base di eventuali esigenze di servizio- da concordare con il DSGA.
PERMESSI ORARI E RECUPERI
I permessi brevi possono essere attribuiti, per esigenze personali e a domanda, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato.
I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del D.S.G.A..e devono essere concessi per la durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e per il personale ATA non possono eccedere 36 ore complessive nel corso dell’anno scolastico
La concessione di un permesso non costituisce un diritto, ma un interesse legittimo , il cui soddisfacimento è rimesso alla discrezionalità del Dirigente, dopo il parere favorevole del DSGA. Il permesso deve essere richiesto per esigenze personali particolari tali da giustificare l’interruzione del servizio.
L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio.
Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo.
Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l'anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi da concordare con il Direttore S.G.A
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
LAVORO STRAORDINARIO
Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero
La frazione minima di orario straordinario non può essere inferiore a 30 minuti; è escluso dal conteggio dello straordinario l'eventuale recupero di flessibilità o di permessi.Il lavoro straordinario è costituito da un monte ore annualmente determinato in sede di assemblea ATA :
Quota oraria corrispondente al corrispettivo orario dei pre-festivi
Lavoro straordinario nei limiti del budget economico
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali.
Il D.S.G.A. autorizza preventivamente, per scritto, l'effettuazione dello straordinario per tutto il personale ATA; per il D.S.G.A. l'autorizzazione è sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
Il lavoro straordinario va retribuito con le modalità previste in sede di contrattazione d’Istituto oppure può essere recuperato .su richiesta del lavoratore, tramite riposo compensativo autorizzato dal D.S.G.A.. entro l’as.
le ore straordinarie oltre i limiti del budget , per il personale che rimane in servizio nell’Istituto , vanno recuperate come riposo compensativo , previo accordo con il D.S.G.A, entro il mese di agosto dell’as successivo, prioritariamente per utilizzo delle chiusure pre-festive e nei periodi di sospensione delle attività didattiche
5. INFORMAZIONE
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni lavoratore/lavoratrice, fornito a ciascun interessato trimestralmente, risulta costituito :
dagli orari ordinari,
dai permessi orari e relativi recuperi
dalle ore di straordinario,
L’ufficio di segreteria nella persona dell’assistente amministrativo referente è a disposizione per verificare il credito/debito individuale. Alla fine del mese i cartellini della timbratrice , con il foglio riepilogo delle ore , verrà consegnato in segreteria per i dovuti controlli e registrazioni.
6 - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI
La riduzione a 35 ore settimanali, si applica al personale secondo quanto previsto dall’art. 55 dell CCNL 29/11/2007 “”Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche”
Tutti i Collaboratori scolastici e il D.S.G.A. beneficiano della riduzione come da orari allegati.
La riduzione dell’orario a 35 ore settimanali viene applicata nel periodo delle attività didattiche.
Durante i periodi estivi e di sospensione delle attività didattiche i turni di lavoro ritornano alle 36 ore settimanali .
7- CHIUSURE PREFESTIVE
Nel periodo in cui non viene svolta attività didattica, tenuto conto del P.O.F, è consentita la chiusura prefestiva dell’istituzione scolastica purché in detto periodo non siano state programmate attività dal Consiglio d’Istituto e/o dal Collegio Docenti.
Tale chiusura é disposta dal Dirigente scolastico quando lo richieda più del 50% del personale
A.T.A. in organico sia per le giornate comprese fra l'inizio dell'anno scolastico e il 30 giugno che per quelle ricadenti nei mesi di luglio ed agosto; non partecipano al conteggio della percentuale i lavoratori/lavoratrici il cui orario di lavoro non coincide con la giornata di chiusura proposta.
Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all’Ufficio Scolastico di Bergamo e all’Amministrazione Comunale.
L'Istituzione scolastica deve promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, tutte quelle iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate; la programmazione avverrà con modalità concordate tra il singolo lavoratore e il DSGA.
Il singolo lavoratore, che non intende recuperare le ore d'obbligo non prestate, concorda con il DSGA una delle seguenti forme di compensazione:
giorni di ferie o festività soppresse,
ore di lavoro straordinario non retribuite,
ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.
L'assemblea del personale ATA per il corrente anno scolastico , ha votato le chiusure prefestive che risultano in allegato
8 FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE
Le ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico dopo il parere del DSGA. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1°luglio-31 agosto
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’a.s. di riferimento, il personale ATA fruirà delle ferie non godute , di norma, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo , sentito il parere del DSGA
Il piano delle ferie e festività soppresse viene predisposto dal DSGA garantendo i contingenti di personale definiti nella tabella sottostante
periodo |
Assistenti Xxx.xx |
Collaboratori Scolastici |
Vacanze Natalizie e Pasquali |
1 +1 con disponibilità dichiarata , che rientra in servizio in caso di assenza del collega |
2 in sede (*) |
Vacanze Estive: dal termine Esami |
1 +1 con disponibilità dichiarata , che rientra in servizio in caso di assenza del collega |
2 in sede (*) |
* con utilizzazione a rotazione di tutto il contingente ( medie/ primaria/ infanzia) |
Le richieste di ferie e festività soppresse potranno essere presentate come segue:
periodo di attività didattica:
con anticipo di mesi 1 per richiesta di periodo superiore a gg.6
con anticipo di gg.5 per richiesta di periodo pari o inferiore a gg.6
periodi di vacanze natalizie e pasquali:
con anticipo di gg. 10 lavorativi
vacanze estive:
entro il 15 APRILE di ciascun anno.
Poiché la concessione delle ferie è subordinata alle esigenze di servizio, per assicurare le presenze le ferie si sommano alle assenze per altri motivi.
Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo si procederà come segue
si chiederà la disponibilità per modificare la domanda
sarà data precedenza di scelta a coloro che nell’anno precedente hanno modificato la richiesta per garantire il servizio
successivamente sarà assegnato il periodo di ferie richiesto per estrazione
chi ha usufruito della precedenza per estrazione , non potrà più partecipare all’estrazione nei 3 anni successivi
tale principio viene definito per dare luogo nel corso degli anni, ad una rotazione nella priorità di scelta
Il criterio sopra indicato viene applicato per ogni periodo di chiusura delle lezioni ( Natale-Pasqua- Vacanze Estive….)
Nel caso di assenza improvvisa del personale tenuto ad assicurare il servizio ( es. assenza per malattia), il criterio di chiamata è :
volontario : in caso di disponibilità espressa direttamente dal dipendente
a sorteggio (escludendo i volontari o gli estratti dei 3 anni precedenti).
Il piano delle ferie viene esaminato e predisposto dal D.S.G.A
L’ assistente amministrativo coordinatore nell’area personale ATA verifica le compatibilità numeriche delle presenze da assicurare , l’applicazione dei criteri indicati infine attesta con il nulla-osta il rispetto delle condizioni
Per la necessaria valutazione e per garantire i contingenti sopraindicati deve essere presentato al DSGA il prospetto riepilogativo ferie con le richieste di tutti i collaboratori e ass. amministrativi assegnando d’ufficio il periodo a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato
Delle necessarie variazioni apportate sarà data comunicazione agli interessati per la successiva compilazione del modulo individuale
Dopo la firma del piano ferie, gli interessati possono chiedere modifiche ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLA DISPONIBILITA’ SCRITTA dei colleghi a scambiare i periodi nel rispetto dei criteri sopra indicati e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante.
Le ferie al D.S.G.A. e all’ assistente amministrativo incaricato della sostituzione sono concesse direttamente dal Dirigente scolastico.
In caso di esigenze personali o di famiglia documentate in forma scritta (con esclusione di auto dichiarazioni) il Dirigente scolastico potrà concedere a domanda le ferie (in alternativa all’aspettativa non retribuita che in ogni caso per legge deve essere documentata)
Può essere data al dipendente la possibilità di usufruire di ferie non estive entro il 30 aprile dell’anno successivo, fino a un massimo di 6 giorni .
Durante il periodo estivo non possono essere richieste più di tre settimane consecutive di ferie
Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, e in ogni caso , come per le ferie , non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, salvo impedimenti per ragioni di servizio.
ORE STRAORDINARIE A RECUPERO PRE FESTIVI
Al fine del computo orario delle prestazioni per i recuperi pre festivi , in relazione alla gravosità di alcune specifiche situazioni, sono maggiorate del 50.% le prestazioni individuali svolte ( Se vengono liquidate gli importi sono già maggiorati)
dopo le ore 20 dei giorni feriali
dopo le ore ore 15 del sabato
nei giorni festivi
Sono escluse dal computo di cui sopra le prestazioni inferiori ad ½ ora.
FUNZIONI MISTE
Per l’anno scolastico corrente, non sono state individuate funzioni miste che abbiano comportato la stipula di convenzioni con le amministrazioni comunali di Torre Boldone.
DISPOSIZIONI COMUNI
Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non potranno essere modificati, se non per esigenze inderogabili e dopo nuovo accordo con le rappresentanze sindacali .
In caso di assenza per qualsiasi causa i lavoratori con orario di servizio su 5 giorni mantengono comunque l’orario prefissato. Allo stesso modo non è da recuperare il giorno libero non fruito per qualsiasi causa o perché ricadente con una festività infrasettimanale; analogo comportamento viene tenuto per quanto riguarda i recuperi e le giornate di chiusura prefestiva.
12 INCONTRI DI VERIFICA
La verifica sull’organizzazione del lavoro del personale Ata, cosi come definita nel presente articolo è oggetto di incontri periodici così stabiliti:
entro la prima quindicina di febbraio
entro la prima quindicina di giugno
PARTE QUARTA
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E ASSENZE DEL PERSONALE
ART. 1
PERMESSI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
CRITERI GENERALI
Per la fruizione dei permessi spettanti annualmente al personale docente e ATA, le parti concordano sulla necessità di definire dei criteri tesi ad assicurare:
trasparenza ed equità nell'attribuzione dei permessi;
una giusta mediazione tra il diritto soggettivo del singolo lavoratore/lavoratrice e la regolarità nell'erogazione del servizio;
modalità certe ed esplicite di richiesta, concessione e fruizione dei permessi.
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Le iniziative di formazione ordinariamente si svolgono fuori dall’orario di insegnamento
Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio
il personale amministrativo tecnico e ausiliario può partecipare previa autorizzazione del capo di istituto in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università IRRE o enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all’attuazione dei profili professionali, In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con la sostituzione ai sensi della normativa delle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
Con le medesime modalità e nel medesimo limite di 5 gg. hannno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione , gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
Il dirigente scolastico assicura nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio una articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5
Le stesse opportunità fruizione dei cinque giorni e o adattamento dell’orario di lavoro devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore esperto e animatore , ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno carattere di priorità.
All’interno delle singole scuole , per il personale in servizio iscritto ai corsi di laurea a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utioli alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico nei limiti della compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione del lavoro.
Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
Viene data priorità ai permessi retribuiti per la partecipazione ad iniziative promosse dall'istituzione scolastica anche in convenzione con altri soggetti operanti a livello territoriale o organizzate dai Centri Servizi Territoriali di riferimento o in ragione della partecipazione a progetti gestiti da altri soggetti e in cui l'istituzione scolastica è direttamente coinvolta
In caso di concorrenza di più docenti richiedenti, viene data priorità ai docenti che facendo parte di commissioni di lavoro, partecipano ad iniziative di formazione e aggiornamento inerenti gli ambiti di lavoro della commissione.
Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi si concorda quanto segue:
il docente interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla scuola, almeno 7 giorni prima della data di partecipazione.
la richiesta deve essere accettata dal Dirigente Scolastico; in caso di diniego , nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.
ART. 2
FERIE - PERMESSI RETRIBUITI
Ferie godute durante il periodo delle attività didattiche ( ATA E DOCENTE)
Per quanto riguarda i sei giorni di ferie, fruibili a domanda nel periodo delle attività didattiche, il lavoratore/lavoratrice con contratto a tempo determinato o indeterminato produce richiesta di fruizione assicurando le sostituzioni /servizio senza oneri per l'amministrazione.
Le esigenze di servizio che possono costituire motivo di non concessione delle ferie nel periodo delle attività didattiche sono:
operazioni di scrutinio e d'esame;
casi di particolare concentrazione di domande nei periodi precedenti o successivi a momenti di sospensione delle lezioni che impediscano l'erogazione del servizio.
Per i giorni precedenti e seguenti i periodi di sospensione delle lezioni, al fine di garantire la regolarità delle lezioni. In caso di concorrenza di più richieste, viene data priorità a coloro che nello stesso anno scolastico hanno fruito del minor numero di ferie .
La non concessione delle ferie richieste da parte del Dirigente scolastico, deve essere motivata con indicazione delle esigenze di servizio che determinano il diniego.
Con l'accoglimento della domanda, il lavoratore/lavoratrice non è tenuto al recupero di nessuna delle ore non prestate in quanto la fruizione del diritto determina la riduzione del numero di ferie fruibili in altri periodi dell'anno
Previo accordo sottoscritto dagli interessati e autorizzazione del Dirigente Scolastico é anche possibile concordare cambiamenti temporanei di orario tra colleghi della stessa classe o modulo, dello stesso corso e/o della stessa disciplina con restituzione delle ore su base giornaliera .
Ferie godute durante la sospensione delle attività didattiche
Fermo restando il limite massimo di ferie di cui il personale docente ed ATA deve usufruire durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, l'esatta collocazione di calendario, è subordinata alla compilazione della specifica richiesta da parte del singolo lavoratore/lavoratrice.
ART. 3
PERMESSI BREVI
Permessi brevi
DOCENTI
I dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato anche con contratto fino al termine delle attività didattiche possono fruire di permessi brevi per esigenze personali presentando domanda scritta, al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico, risponde con atto di concessione del permesso previa organizzazione del servizio con personale già in servizio nella scuola.
Il recupero è disposto dal Dirigente Scolastico in attività di supplenza e in interventi didattici o in attività funzionali entro i due mesi successivi; solo nel caso in cui il mancato recupero sia determinato dal dipendente il Dirigente Scolastico procederà alla trattenuta oraria.
L'unica situazione che può produrre diniego è l'impossibilità di sostituzione con personale in servizio nella scuola; tale eventualità deve essere comunicata per iscritto dal Dirigente Scolastico.
Il permesso breve può essere concesso per non più della metà dell'orario giornaliero di servizio per non più di 2 ore ; il limite annuale corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento
personale a.t.a.
Il limite massimo dei permessi nell’arco di un anno scolastico è di 36 ore
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico dopo il parere del Direttore amministrativo;
La concessione di un permesso non costituisce un diritto, ma un interesse legittimo, il cui soddisfacimento è rimesso alla discrezionalità del Dirigente. Questi prima di pronunciarsi sulla richiesta deve valutare il motivo per il quale il personale chiede il permesso: deve trattarsi di esigenze personali particolari tali da giustificare l’interruzione della prestazione.
L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio.
Il dipendente concorda con il Direttore SGA il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l'anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di recupero deve avvenire comunque possibilmente entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con prestazione di ore aggiuntive e ferie.
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato su richiesta personale
2 ASSENZE PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE O PRESTAZIONI SANITARIE
Per le visite mediche specialistiche o prestazioni sanitarie che non possono essere effettuate fuori dall'orario di servizio il dipendente è tenuto a farne richiesta preventiva all’amministrazione e documentare la durata del permesso con un certificato rilasciato dall’istituto che effettua la prestazione sanitaria
La non effettuabilità al di fuori dell'orario di servizio è accertata sulla base della comunicazione dell'interessato
Il dipendente può chiedere di assentarsi per malattia o fruire a scelta di tutte le altre possibilità previste dal Ccnl : permesso breve da recuperare, permesso retribuito o ferie.
3 RECUPERO ASSENZE IN CASO DI MALORE
DOCENTI
Qualora il personale docente si assenti per malore improvviso dalle ore pomeridiane di non insegnamento obbligatorie , in caso non venga presentato certificato medico a giustificazione dell’assenza , il docente dovrà recuperare le ore di servizio non prestato :
detraendole dalle ore svolte in esubero per gli Organi Collegiali
detraendole dalle ore di commissioni / incarichi assegnati col Fondo di istituto / FS
utilizzandole per la sistemazione di materiali nei laboratori di cui non è incaricato , in corso d’anno , previa comunicazione e consenso del dirigente scolastico.
Nel caso di impossibilità di recupero di cui al punto I) e II) , il lavoratore dovrà effettuare tali ore per il controllo dei materiali della scuola in base alle esigenze di verifica inventari, previo accordo con il dirigente scolastico .
In caso di assenza durante le ore di insegnamento, sempre qualora non venga prodotto certificato medico , le ore di insegnamento non prestate saranno recuperate per supplenze brevi o detratte dal monte ore a pagamento su progetto di attività di recupero / potenziamento.
In presenza di certificato medico , le ore di servizio prestate nella giornata cui si riferisce il certificato verranno restituite al docente con tempi e modalità da concordare con il Dirigente scolastico.
personale a.t.a.
Qualora il personale ATA si assenti per malore improvviso in caso non venga presentato certificato medico a giustificazione dell’assenza , dovrà recuperare ,concordandole con il DSGA, le ore di servizio non prestato :
per supplenze di personale assente
per lavori su progetto assegnati dal DSGA.
Qualora il malore si verifichi oltre la metà dell’orario di servizio l’assenza decorrerà dal giorno successivo, al fine di evitare il superamento del monte ore straordinario previsto.
ART. 4
Interruzione delle lezioni
Nel caso in cui le lezioni vengano interrotte per cause indipendenti dall'Amministrazione scolastica e/o dai lavoratori/lavoratrici ( occupazione edifici da parte degli studenti ), non è previsto alcun obbligo di recupero delle ore non prestate qualora l'ingresso al/agli edificio/i venga fisicamente impedito oppure disposto dal Dirigente scolastico; il periodo interessato è considerato a tutti gli effetti come servizio.
Eventuali impegni ricadenti nel periodo interessato, precedentemente deliberati dagli organi collegiali dovranno essere confermati od annullati dall'organismo che li aveva deliberati.
In caso di chiusura della scuola per neve, si ricorda che il servizio dovrà essere prestato sulla base delle disposizioni degli organi competenti ( prefettura e sindaco) che possono stabilire sia l’interruzione delle lezioni solo per alunni e docenti o la completa sospensione di tutte le attività ( attività di lezione e attività amministrative e del comparto ATA) .
Per garantire l’apertura dei plessi – indipendentemente dalle disposizioni – il Dirigente scolastico redigerà un “Piano emergenza neve” dove verranno individuati degli incaricati per ogni plesso.
PARTE QUINTA
NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMUNI A TUTTO IL PERSONALE
ART.1
Materie oggetto di contrattazione
Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa comuni a tutto il personale sono le seguenti:
attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
utilizzazione dei servizi sociali
ART.2
Sicurezza sul lavoro
Contratto nazionale di lavoro 6.7.95 e integrazioni contrattuali del 13.5.1996, contratto collettivo nazionale per il rinnovo economico del biennio 1996797 del 6 luglio 1996
Accordo quadro del 7.5.96 tra l’Aran e le XX.XX. pubblicato nel G.U. serie generale 167 del 30.6.1996 ( CCQN) riguardante l’individuazione della figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza nei comparti della PA.
DLGS 626/94 così come modificato per la P.A. dal DLGS 242/96
Regolamento concernente l’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro , nelle istituzioni scolastiche ed educative adottato con DM 29 settembre 1998 nr.382
DM 21 giugno 96 nr. 292 con cui sono identificati come datori di lavoro ai sensi e per gli effetti del DLGS626/94 e successive integrazioni e modifiche i Dirigenti scolastici
DM 27.8.92 relativo alle misure di prevenzione incendi da cui deriva la normale competenza degli obblighi previsti da norme previdenti gravanti sul Dirigente scolastico nella veste di “ titolare delle attività”
CM119 -29 aprile 1999 del MPI avente per oggetto “ il DLGS 626/94 e successive modifiche e integrazioni – DM 382/98: sicurezza sui luoghi di lavoro indicazioni attuative
CM 122 19 aprile 2000
Circolare del Ministero del Lavoro nr.40 del 16.6.2000
Circolare del Ministero del Lavoro nr.68 del 3 ottobre 2000
Verbale elezione o designazione del RLS
Norme vigenti in materia di prevenzione sicurezza degli ambienti superate dalle successive modificazioni del DLGS 626/94
XXXX 0000-0000
D.lgs 81/08 ex 626/94
ART.3
Principi generali
Gli interventi della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici.
Essi, infatti, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono , rappresentano un’opportunità per promuovere all’interno dell’istituzione scolastica una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti con la partecipazione di tutte le componenti scolastiche.
Art.4
COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/ DATORE DI LAVORO
Il Dirigente scolastico ai sensi dell’art.4 del DLGS626/94 deve:
valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica
elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi indicante tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e di protezione , custodendolo agli atti.
Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
Designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso (figure sensibili) nonché la figura del preposto ove necessaria ( es. laboratori)
Adottare con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato art. 4 della normativa di riferimento
Assicurare idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale, alunni, in ragione delle attività’ svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
Consultare il RLS (in sua assenza le RSU d’istituto).
Art.5
Analisi dei rischi
Al dirigente scolastico compete la stesura del documento sui fattori di rischio.
Per la rilevazione e l’analisi dei rischi vanno assegnate e destinate idonee risorse ed investimenti.
Il documento di analisi dei rischi viene aggiornato (come segnalazioni al dirigente scolastico) con la collaborazione di tutto il personale e il coordinamento delle commissioni di sicurezza e degli incaricati sulla sicurezza dell’istituto.
Art. 6
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp)
Il dirigente scolastico, ferma restando la sua diretta responsabilità, designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le seguenti modalità:
Utilizzando prioritariamente il personale in servizio, in possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge;
Qualora tra il personale in servizio non sussistano i requisiti previsti dalla legge il DS indice bando per conferimento dell’incarico ad esperto esterno
Il RSPP è obbligato a frequentare un adeguato corso di formazione così come indicato dal decreto interministeriale del 16-01-1997 e successive modifiche.
Art.7
Figure sensibili
Sono considerati tali i dipendenti incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e primo soccorso,e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il Dirigente scolastico individua tali figure tra il personale interno in possesso di capacità ed attitudini adeguate, previa consultazione del RLS.
Art.8
Rimozione dei fattori di rischio
Il dirigente scolastico, in collaborazione coi docenti e il personale ata che effettuano segnalazioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la realizzazione del programma di interventi derivante dall’analisi dei rischi, deve attivare per quanto di competenza l’ente locale proprietario dell’immobile dove è ubicata l’istituzione scolastica, in quanto sono a suo carico le attività relative ad interventi strutturale e di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti a istituzione scolastiche di ogni ordine e grado.
Art.9
Formazione
All’interno delle risorse di bilancio dell’istituzione scolastica va definita un’assegnazione di risorse sufficiente per consentire la partecipazione del personale, con riferimento al posto di lavoro e alla mansione svolta da ciascuno, a corsi formazione sulla prevenzione incendi , evacuazione, pronto soccorso e tutela della salute durante l’espletamento della propria attività lavorativa.
Gli interventi di formazione vengono organizzati all’interno dell’orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile i partecipanti sono considerati in servizio e relativo tempo è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.
Il recupero delle ore di formazione / aggiornamento verrà effettuato anche su più annualità per il personale di ruolo e che mantenga la titolarità sull’istituto, considerando monte ore onerosi inerenti in particolare alcune formazioni. Il recupero avverrà su comunicazione di richiesta dell’interessato al dirigente scolastico ( PER IL PERSONALE DOCENTE ) e al DSGA per il personale ATA e sarà concesso in relazione alle esigenze di servizio .
Il personale docente potrà recuperare anche su ore di impegni collegiali o su ore di insegnamento con i cambi orario o il recupero sulle compresenze ; si consente il recupero dei prefestivi per gli Ata.
Art.10
Agibilità per lo svolgimento di attivita’ di prevenzione
L’attività di formazione interna ed esterna e l’attività di consultazione prevista dall’art. 19 c. 1 del DLGS 626/94 non rientrano nei permessi orari a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (40 ore annue) e sono considerati orario di lavoro a tutti gli effetti.
Art.11
Accesso ai luoghi di lavoro
IL RLS ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro e in tutte le sedi dell’istituzione scolastica oggetto del presente C.C.D.I.L.
IL RLS comunica per scritto al dirigente scolastico le visite ai luoghi/ sedi di lavoro con almeno24 ore di preavviso, salvo eccezionale motivo d’urgenza; il dirigente scolastico può dilazionare la visita fino a due giorni dalla richiesta , in presenza di obiettive esigenze organizzative: della visita dovrà essere redatto apposito verbale a cura del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, o in sua assenza , dal dirigente scolastico; tale verbale dovrà essere controfirmato dal dirigente scolastico o dal suo incaricato, dal RLS , dal medico competente qualora sia presente.
Art.12
Modalita’ di consultazione
IL RLS può essere convocato per consultazione , sia dal RSPP, Sia dal dirigente scolastico, con ODG scritto, preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, tranne che non ricorrano eccezionali motivi d’urgenza.
Della consultazione viene redatto apposito verbale , da cui devono risultare eventuali osservazioni e proposte del RLS; il verbale sarà firmato da chi ha indetto la riunione, controfirmato dal RLS e da eventuali atri partecipanti.
Art.13
Riunioni periodiche
In applicazione art.11 dlgs 626/94, le riunioni periodiche sono indette almeno una volta all’anno secondo necessità.
Art.14
Assemblea del personale
IL RLS può convoca re assemblee del personale in servizio della scuola, in orario di lavoro, per illustrare l’attività svolta/e o per la trattazione di argomenti specifici per la prevenzione, la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Art. 15
L’espletamento delle funzioni di rls:
Per lo svolgimento dei propri compiti il RLS è autorizzato all’uso dei locali e degli strumenti della scuola (fax, computer, telefono, ecc.) con la stessa modalità prevista peri componenti della RSU (vedi contratto inerente le relazioni e diritti sindacali).
L’istituzione scolastica metterà a disposizione del RLS uno specifico stanziamento (100 euro) per l’acquisto di pubblicazione e materiale formativo/informativo, al fine di un suo costante aggiornamento.
Art.16:
rapporto tra attività negoziale ed attività del rappresentate dei lavoratori della sicurezza
L’attività del RLS e da considerarsi autonoma rispetto a quella negoziale di quella della RSU, fermo restando per quest’ultima la titolarità a stipulare il C.C.D.I.L.
PARTE SESTA
IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 1
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DA RETRIBUIRE CON IL FONDO D'ISTITUTO
1. FINALIZZAZIONE
Il fondo dell’Istituzione scolastica è finalizzato a retribuire:
Relativamente all’area del personale docente, le seguenti attività:
la flessibilità organizzativa e didattica;
le attività aggiuntive di insegnamento,
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento ( commissioni di lavoro incarichi ecc..)
le attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il Dirigente scolastico,( non più di 2 unità).
b. Relativamente all’area del personale ATA, le seguenti attività:
le prestazioni aggiuntive che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia
il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.55, comma 1 del CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento
la quota variabile delle indennità di amministrazione di cui all’art.55 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.99 e nelle misure definite nella tabella 9
Ulteriori compensi per il personale docente educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata del Consiglio di circolo o di istituto nell’ambito del POF.
Al fondo dell’Istituzione scolastica possono accedere il personale docente educativo ed Ata sia T.I. che T.D.
I titolari di rapporto di lavoro a part-time non possono svolgere attività aggiuntive di insegnamento
aventi carattere continuativo.
3. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA
L'accesso al fondo dell'Istituzione scolastica per il personale ATA viene previsto per:
attività previste nell'art. 54 del CCNL 1994/97, da riconoscere in base alle effettive prestazioni;
attività previste nell'allegato 6 del CCNI 31.8.99 non assegnate con gli incarichi specifici, da riconoscere in base alle effettive prestazioni;
attività che vengono retribuite al personale docente con il fondo di istituto e che coinvolgono anche unità di personale ATA;
attività non comprese nella ripartizione del lavoro ordinario assegnato con il piano delle attività all'inizio dell'anno scolastico (es. attività dei posti vacanti in attesa di nomina, attività del personale assente per qualsiasi motivo - malattia, permesso, ferie, aggiornamento, utilizzo presso Uffici Scolastici Periferici, ecc...-, recupero lavori arretrati, ecc. );
attività non comprese nel profilo della qualifica interessata (es. impegno in altri laboratori, impegno in sede di scrutini elettronici, inserimento voti nei registri o nei programmi software, predisposizione autonoma e non semplicemente esecutiva di atti e relazioni bilancio preventivo e conto consuntivo, preparazione atti dei Revisori dei Conti per ass. xxx.xx, centro stampa, coordinamento collaboratori scolastici, assistenza gestionale in mediateca/videoteca/biblioteca, ecc.), solo in presenza di personale disponibile;
partecipazione fuori orario di lavoro ad attività di formazione e aggiornamento.
Le attività aggiuntive possono essere svolte non necessariamente oltre l'orario di lavoro, in quanto in talune circostanze richiedono maggiore impegno professionale o maggiore intensificazione all'interno del normale orario di lavoro.
L'individuazione del personale e l'incarico affidato vengono formalizzati per iscritto ad ogni operatore da parte del Direttore dei D.S.G.A. mediante comunicazione scritta.
Per quanto riguarda le eventuali economie o maggiori accertamenti del fondo ATA essi saranno utilizzati per :
retribuire ore di lavoro straordinarie oltre il budget indicato
per retribuire attività non previste
Per gli incarichi inerenti il personale amm.vo e i collaboratori scolastici i compensi saranno retribuiti sulla base dell’effettivo servizio .
Le economie andranno a residuo, per il successivo a.s. Si specifica che personale supplente annuale accederà all’incarico sulla base dell’effettivo servizio ( minimo 30 gg).
PIANO DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA
Il piano delle attività aggiuntive del personale ATA é preparato dal Dirigente scolastico sulla base delle proposte del Direttore D.S.G.A..
Gli incarichi specifici vengono assegnati sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità
Disponibilità degli interessati;
Dimostrata professionalità nello svolgimento del proprio ruolo;
Continuità di servizio rispetto all’anno precedente ;
Assegnazione prioritaria a un personale a tempo indeterminato,
In caso di presenza di tali criteri si applicherà il criterio della rotazione dell’assegnazione dell’incarico specifico.
Copia del piano ( contenente nominativi, attività, periodo e retribuzioni ) viene consegnata alle rappresentanze sindacali.
Il compenso relativo all’incarico sarà corrisposto solo a seguito della verifica circa il conseguimento degli obiettivi connessi all’incarico: In proposito sarà prevista una relazione finale.
Il compenso sarà ridotto proporzionalmente alle assenze dal servizio.
Poiché gli incarichi comportano assunzione di ulteriori responsabilità rispetto all’espletamento dei normali compiti di istituto, il lavoro inerente l’incarico viene essere svolto in orario straordinario ( senza retribuzione di ore in esubero)
oin orario di servizio come intensificazione del lavoro , o in ambedue le modalità.Ogni modifica del piano viene preventivamente concordata in appositi incontri con le rappresentanze sindacali.
ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PERSONALE ATA
Il personale ATA all’interno dell’istituzione scolastica svolge attività aggiuntive nell'ambito del proprio orario di lavoro, come lavoro intensivo, fermo restando il lavoro ordinario assegnato con l'organizzazione di inizio anno; in questo caso, il lavoro ordinario non potrà generare ore eccedenti da retribuire o da riconoscere con ore libere.
In sede di assemblea ATA è stato deliberato che le attività aggiuntive eccedenti l’orario d’obbligo vengono recuperate con i prefestivi.
Per il personale è stato previsto un monte ore di straordinario a cui si può accedere dopo l’esaurimento dei recuperi dei prefestivi.
PROGETTI E CORSI FINANZIATI CON RISORSE DIVERSE DAL FONDO DI ISTITUTO
Viene considerato qualsiasi tipo di progetto o corso che prevede compensi per il personale docente e che coinvolge anche unità di personale ATA (es. progetti intesa, corsi approfondimento, legge 440/2000, corsi di aggiornamento, ecc. ).
Le attività aggiuntive prestate dal personale ATA vengono retribuite utilizzando le risorse specifiche per tali progetti, corsi, ecc.; in mancanza di disponibilità vengono retribuite nell'ambito del fondo di istituto.
Art. 2
COSTITUZIONE DEL FONDO
In applicazione delle norme contrattuali riportate nel precedente Art. 3, comma 1, del presente CCDIL, il fondo dell'istituzione scolastica risulta strutturato come descritto nell’ allegato del presente capitolo “ FONDO DI ISTITUTO 2015/2016
Sono da considerarsi nella determinazione complessiva del fondo del corrente anno le economie dell’anno precedente descritte nell’allegato al presente capitolo : “ DETERMINAZIONE ECONOMIE FONDO DI ISTITUTO DOCENTI E ATA A.S. 2015-2016”
Ulteriori finanziamenti ( da utilizzare anche per il personale ATA) inerenti ad es. il potenziamento dell’autonomia e quote per l’ attività di formazione in servizio, che perverranno nel bilancio dell’istituzione scolastica, saranno oggetto di informazione preventiva e integreranno le presenti disponibilità.
Per quanto riguarda la quota relativa all’autonomia scolastica, si confermano i parametri di distribuzione del precedente a.s.: una quota per l’istituzione scolastica , una quota per il personale Ata e delle quote specifiche per le singole scuole
Art. 3
RIPARTIZIONE DEL FONDO TRA PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA
Il fondo complessivo, così come determinato nell'articolo precedente, viene ripartito secondo le unità di personale docente e ATA presenti nell'organico, tenuto conto del P.O.F., del complesso di risorse disponibili (funzioni strumentali, incarichi specifici aggiuntive, ore di recupero) nonché degli eventuali progetti straordinari individuati.
PARTE SETTIMA
DISCIPLINA DEI FONDI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art.1
Disciplina del fondo a disposizione del personale ATA
Il fondo a disposizione per il personale ATA, così come determinato nel presente CCDIL, è da utilizzarsi secondo lo schema allegato nella parte sesta del presente contratto.
All'utilizzo delle varie voci del fondo può accedere tutto il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, con supplenza annuale e/o con supplenza a tempo determinato; il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può accedere a tutti fondi proporzionalmente all’incarico.
Il fondo complessivo ATA viene distribuito nel corso dell'anno di riferimento.
L'erogazione di quanto dovuto ad ogni singolo lavoratore/lavoratrice, avviene ad accertamento delle attività effettuate e alla disponibilità di cassa. La quota individuale viene liquidata in modo proporzionale alla presenza in servizio .
Nel caso di mancato o parziale utilizzo del fondo del corrente anno per il settore ATA, i criteri previsti per l’utilizzazione di eventuali economie sono i seguenti:
ore di lavoro straordinario ( oltre il budget indicato)
ore per attività non previste (es. lavori d’ufficio per applicazione norme che intercorrono durante l’anno scolastico, lavori di pulizia straordinaria per emergenze …)
Art. 2
Disciplina del fondo a disposizione del personale docente
Il fondo a disposizione per il personale docente, da utilizzarsi per le finalità di cui ai precedenti articoli ai sensi della normativa contrattuale vigente, viene ripartito tra le seguenti voci:
attività aggiuntive di insegnamento ;
attività aggiuntive funzionali all’insegnamento e incarichi ;
attività di docenti con funzioni di collaborazione col Dirigente scolastico e quanto altro individuato in relazione al POF
All'utilizzo delle varie voci del fondo , possono accedere tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, con supplenza annuale e/o con supplenza a tempo determinato. Anche il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può accedere alle voci del fondo previste normativamente. Il fondo complessivo, così come determinato nell’allegato relativo all’ area docente parte settima del presente contratto, sulla base della delibera del collegio, nelle sue varie voci, viene distribuito nel corso dell'anno di riferimento, così come previsto dalle deliberazioni del Collegio unificato.
In corso d’anno in caso di disponibilità economica del fondo e di nuove delibere del collegio è possibile apportare variazioni al fondo e al programma annuale delle attività.
Nel caso in cui i docenti con incarichi specifici non potessero svolgere le funzioni assegnate per sopravvenuti motivi personali ( malattia, dimissioni, ...), la somma loro spettante sarà corrisposta in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. La somma residua, in accordo con la RSU, potrà essere corrisposta ai docenti che subentrano nel portare a termine le mansioni precedentemente assegnate.
Qualora in alcune voci del fondo si verificassero risparmi orari per variazioni in itinere di quanto programmato si decide di riutilizzarli per le seguenti attività:
Pagamento dei docenti che, superate le 40 ore delle attività collegiali, non siano esonerati dalla partecipazione ad altre riunioni (C.C.N.L. Art. 29 comma 3 lettera a)
Compenso forfettario ai docenti che hanno superato le 40 ore nei consigli di classe per garantire il numero legale per effettuare la riunione.le somme avanzate sul capitolo “recupero/potenziamento extracurricolare” saranno utilizzate ancora sullo stesso capitolo l'anno successivo.
N.B. La misura del pagamento relativa al punto 1 sarà oggetto di contrattazione sindacale nel mese di settembre a consuntivo.
Qualora ci fossero nuovi finanziamenti per il Fis 2015/2016, si deciderà la loro destinazione in accordo con le RSU di Istituto.
Torre Boldone, 16/02/2016
Letto confermato e sottoscritto
Per la delegazione di parte pubblica:
Il dirigente scolastico : Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx __________________
I rappresentanti d’Istituto delle O.O.S.S.:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ____________________
Xxxxxxxx Xxxxxxx ____________________
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ____________________
Per la delegazione di parte sindacale
I rappresentanti territoriali delle O.O.S.S. :
:
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