PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FONDAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FONDAZIONE
ALLEGATO 1
LOTTO 5
Capitolato tecnico dell’assicurazione ALL RISKS BENI STRUMENTI MUSICALI
CIG N. 81953432FD
Decorrenza ore 24.00 del 31/03/2020 Scadenza ore 24.00 del 31/03/2022
DEFINIZIONI
Art. 1 - Definizioni
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Allagamento
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assicurato:
La persona fisica o giuridica il cui interesse e protetto dall'assicurazione.
Xxxxxx incaricato
Assiteca S.p.A. – Filiale di Roma, Viale Regina Xxxxxxxxxx, 253 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art.109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Cose assicurate e/o enti assicurati
Beni oggetto di copertura assicurativa ovvero gli strumenti musicali e le relative custodie.
Custodia
Contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso.
Danni diretti
I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni Indiretti
Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Deprezzamento
La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Franchigia
L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto
Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni
Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile.
Rapina
La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro / Danno
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Stima accettata
Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.
Valore commerciale
Il prezzo corrente del bene assicurato o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato.
Valore dichiarato
Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’art.1897 x.x., xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art.1897 c.c..
Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art.1901 c.c., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art.1901 c.c.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art.1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art.48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.
M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art.3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 5 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge.
Art. 6 - Produzione di informazioni sui sinistri
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Art. 7 - Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Art. 10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 11 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art.1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le
rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 12 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art.1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del Broker è a carico della società nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12%.
Art. 13 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS STRUMENTI MUSICALI
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione.
Ai fini della presente assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che seguono, la Compagnia, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato da tutti i danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali o dolosi, (compreso, furto, rapina ed atti di vandalismo) non espressamente esclusi (art.2 - Esclusioni), che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento degli strumenti musicali e delle relative custodie, sia di proprietà o in custodia o in uso a qualunque titolo, e per i quali il contraente / l'Assicurato e/o i professori d’orchestra abbiano un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l’espletamento delle attività del contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.
Gli enti assicurati si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi.
Sono altresì sempre assicurati i danni ai beni, sia di proprietà e/o non della contraente, dei professori d’orchestra, durante e/o a causa di loro movimentazione e trasporto all'interno delle ubicazioni della contraente, nelle aree private in genere, ovunque nel territorio italiano. L'Assicurazione vale anche se gli oggetti sono dati a terze persone in uso, per custodia, per manutenzione, fermo il diritto per la Società di rivalersi verso dette terze persone.
Ubicazioni istituzionali della contraente:
1) Xxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxx, 0
2) Roma (RM) - Largo Xxxxxxx Xxxxx c/o Auditorium Parco della Musica
Art. 2 - Esclusioni.
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
b) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
d) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
e) i danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi;
f) rotture di corde, ance, plettri, pelli;
g) rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti;
h) i danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
i) i danni o deterioramenti da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico, su veicoli, a meno che questi non siano ricoverati in locali aventi protezioni corrispondenti alla clausola Sistemi di Sicurezza, o riposti in locali disabitati da oltre 30 giorni consecutivi;
j) i danni e/o perdite da deprezzamento;
k) i trasporti via nave, fatti salvi quelli a mezzo traghetto;
l) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione
si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
m) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente o dell’Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
n) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi;
o) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di strumenti musicali rilevata in occasione di inventario;
p) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
q) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
r) i danni verificatisi in occasione di allagamenti, inondazioni e alluvioni;
s) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
t) i danni conseguenti ad atto di confisca del bene;
u) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
v) i danni verificatisi in occasione o conseguenti ad uso improprio dei beni assicurati.
Art. 3 - Conservazione degli strumenti. Particolari difese.
Il Contraente e l'Assicurato devono conservare, usare e manipolare gli strumenti secondo i criteri del buon padre di famiglia. In particolare nei periodi di non uso, gli strumenti devono essere riposti nelle apposite ed idonee custodie, se esistenti per il tipo di strumento. Se per tutti o parte degli strumenti sono previste in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni per la conservazione, la Società è obbligata solo se tali previsioni sono state rispettate.
Art. 4 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con II consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro.
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art.1914 c.c., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
b) denunciare l’accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art.1913 c.c., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o e-mail o telefax specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno.
Il Contraente e/o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 7 - Procedura per la valutazione del danno.
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.
Art. 8 - Mandato dei Periti liquidatori.
I periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.3;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli strumenti musicali illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 9 - Determinazione dell'indennizzo.
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dello strumento nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione, la Società corrisponde il costo della riparazione/restauro più gli eventuali costi di trasporto da e per il riparatore/restauratore, col limite massimo della differenza tra il valore che lo strumento aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dello strumento nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Se l’assicurazione è a stima accettata, il valore commerciale dello strumento nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
Art. 10 - Assicurazione parziale.
Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più strumenti, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per gli strumenti stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuno strumento relativamente al
quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri strumenti.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l’assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli strumenti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.
Art. 11 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Salvo il caso previsto dall'art.1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli strumenti musicali residuati o salvati dal sinistro.
Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.2 lettere i), l), m) ed n) e successive deroghe.
Art. 13 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza.
La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
SEZIONE 3 - NORME PARTICOLARI
(sempre operanti)
Art. 1 - Altre ubicazioni
Gli strumenti musicali assicurati con il presente contratto, possono essere collocati ed ivi s’intendono garantiti, in immobili o porzioni di immobili, così come definito all’art.1 della sezione 2 in premessa, a condizione che gli stessi siano protetti da:
⮚ ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo e/o da ripiani accessibili dall'esterno munita, per tutta la sua estensione, di robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature di sicurezza a più mandate, lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure dotata di inferriate con luci impraticabili;
⮚ impianto d’allarme antintrusione collegato tramite combinatore telefonico e/o GSM a più utenze private e/o istituto di vigilanza.
Art. 2. Sistemi di sicurezza
La garanzia furto è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture dei locali contenenti gli strumenti assicurati (serramenti in legno, in materia plastica rigida, inferriate e quant'altro di simile) abbiano caratteristiche tali che la rottura, effrazione, scasso, rimozione o deformazione, possa avvenire solo ricorrendo a grimaldelli, arnesi da scasso o simili mezzi artificiosi.
Nel caso in cui le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria dall'esterno e non vi sia presenza di persone nei medesimi, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri o cristalli (non antisfondamento) verrà indennizzato deducendo dall'importo liquidato a termini di polizza uno scoperto del 20%; nel caso di presenza di persone nei locali l'indennizzo verrà corrisposto senza alcuna detrazione.
La garanzia non è operante se la sottrazione è avvenuta attraverso porte e finestre lasciate aperte senza alcun tipo di protezione.
Per singolo strumento del valore superiore ad € 50.000,00= di cui alla partita 2, oltre a quanto sopra premesso, è condizione essenziale, ai fini dell’operatività della garanzia furto, la presenza di un sistema di allarme antintrusione, che deve essere messo in funzione ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone. In caso di xxxxxx, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza.
Il sistema di allarme dovrà essere obbligatoriamente inserito anche durante le assenze temporanee. È tuttavia ammesso il non inserimento del sistema di allarme per brevi assenze temporanee che si verifichino tra le ore 7 e le ore 21 a condizione che ogni assenza si protragga per un massimo di 2 ore.
Art. 3 Estensione territoriale (mondo intero) (operante unicamente per la partita 1 e 2)
Le garanzie della presente polizza sono operanti anche per le esibizioni in genere, concerti, tournée, manifestazioni, esposizioni o fiere anche in forma collettiva che si svolgono in tutto il mondo ad eccezione dei paesi di seguito riportati:
⮚ Afghanistan, Albania, Armenia, Arzebaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Cambogia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvator, Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica, Giordania, Kazakhstan, Kyrgysistan, Laos, Lebanon, Macedonia, Malesia, Moldavia, Montenegro, Marocco, Nepal, Nicaragua, Nord Xxxxx, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Romania, Serbia, Sri Lanca, Suriname, Siria, Tajikistan, Tailandia, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Venenzuela, Vietnam, Yemen
Si precisa che per la partecipazione a concerti, tournée, manifestazioni, esposizioni, i beni assicurati possono essere anche movimentati o trasportati a mano di persona, fermo quanto previsto al primo capoverso dell’articolo successivo.
Ad integrazione di quanto sopra si precisa che la Società non è obbligata alla copertura ed a pagare alcun danno o fornire alcun beneficio qualora espongano la Società a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall’Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti.
Art. 4 Condizioni particolari per spedizione e trasporto
In caso di trasporto/spedizione, gli strumenti devono essere chiusi in contenitori adeguati alla loro natura od essere imballati a regola d'arte.
Per i trasporti con veicoli lo strumento deve essere caricato in modo tale che, in assenza di incidenti, sia protetto dai normali urti e scuotimenti che si producano durante il viaggio. Inoltre i veicoli devono essere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste (presso parcheggi sorvegliati) e curando a che il bene assicurato non risulti visibile dall’esterno del veicolo stesso.
Le spedizioni postali devono essere effettuate come assicurate e sono ammesse per oggetti di valore non superiore a Euro 5.000,00.
Le spedizioni aeree devono essere fatte con dichiarazione di valore. Durante i viaggi aerei gli strumenti devono essere caricati in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.
Allorché lo strumento musicale viene movimentato e/o trasportato a mano, le garanzie della presente polizza operano unicamente e limitatamente contro:
⮚ il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
⮚ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o tiene a mano lo strumento medesimo;
⮚ il furto strappando di mano o di dosso alla persona lo strumento medesimo;
⮚ la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).
L'assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente/Assicurato o per la persona incaricata della movimentazione/trasporto a mano.
Art. 5 Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 6 Variazione dell’assicurato
Nel caso in cui l’Assicurato fosse una Società e che tale Società procedesse alla fusione con una o più altre, come pure nel caso di scioglimento o messa in liquidazione, l’assicurazione s’intende automaticamente cessata, dalle ore 24,00 del giorno in cui la variazione avviene, e ciò salvo patto speciale con la Società, che dovrà risultare da apposita appendice alla presente polizza.
Qualora l’assicurazione venisse definitivamente sospesa, la Società rimborsa il rateo di premio, al netto delle imposte di legge, pagato e non goduto.
Art. 7 Assicurazione in nome e per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 8 Deroga tournée
Il punto k) dell’art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Esclusioni si intende annullato ed integralmente così sostituito: k) i trasporti xxx xxxx xx xxxxxxx x x.0 xxxxxxx.
Art. 9 Deprezzamento
Il punto j) dell’art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Esclusioni s’intende annullato e non operante; ad integrazione quindi, di quanto previsto all’art.9 della Sezione II norme che regolano l’assicurazione All Risks Condizioni Generali di Assicurazione – Determinazione dell’indennizzo si conviene che, in caso di danneggiamento suscettibile di riparazione, la Società oltre a quanto già previsto indennizza, anche l’eventuale deprezzamento se quantificato.
Art. 10 Franchigia assoluta
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma assicurata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 10% delle somme assicurate alle partite con il minimo di € 100,00= complessivamente che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 “Assicurazione presso diversi assicuratori” del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
Art.11 Limiti di indennizzo (operante unicamente per la partita 2)
Si conviene tra le parti i seguenti limiti di indennizzo:
• per danni e/o perdite dovuti a furto, rapina, danneggiamento: € 2.500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo;
• per danni e/o perdite durante il trasporto: € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo.
Nel caso i trasporti di particolare importanza, che prevedano lo spostamento di strumenti per valori superiori alla norma, il contraente potrà richiedere anticipatamente un aumento del limite di indennizzo e la Società valuterà se, e a quali condizioni concedere tale aumento.
Art. 12 Variazioni climatiche
Il punto c) dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Esclusioni s’intende annullato e non operante. L’indennizzo però, dedotta la franchigia prevista nel precedente Art 10 – Franchigia Assoluta - è limitato ai costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo dello strumento, restando sempre escluso il deprezzamento dello strumento medesimo.
Art. 13 Inclusione ed esclusione di strumenti musicali
La garanzia, su base di “valore dichiarato”, previa comunicazione alla Società/Broker mediante fax o mail riportante una semplice descrizione, è automaticamente estesa fino alla concorrenza di
€1.000.000,00, agli strumenti musicali da includere in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa; per gli strumenti musicali aventi il certificato redatto da liutaio beneviso alla Società, la garanzia oltre a quanto sopra previsto è da intendersi automaticamente estesa su base di “stima accettata”.
Con comunicazione alla Società/Broker mediante fax o mail, la Società prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee, dalla garanzia di polizza di strumenti musicali assicurati.
Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute, emette apposita appendice per la regolazione del premio per il periodo trascorso, calcolando, se vi è incremento, in pro rata il premio relativo; nel caso di conguaglio negativo la Società non procede ad alcun rimborso del premio pagato e non goduto.
Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società procede con appendice ad aggiornare i valori assicurati e conseguentemente i premi.
Il premio risultante dai conteggi di cui sopra, dovrà essere corrisposto alla Società/Broker entro 60 giorni dalla presentazione della relativa Appendice da parte della Società trascorsi i quali la garanzia dovrà intendersi sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il premio verrà corrisposto.
Art. 14 Colpa grave di terzi
La garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 2 lettere l), m), ed n) delle condizioni generali di assicurazioni, comprende i danni derivanti da colpa grave di:
⮚ parenti e/o affini del contraente/assicurato
⮚ dipendenti del contraente/assicurato
⮚ persone del cui operato devono rispondere il contraente/assicurato
⮚ incaricati della sorveglianza dei locali
Art. 15 Esenzione dalle imposte
L’assicurato dichiara e la Società prende atto, che il violino “il Toscano” del lituaio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, assicurato con la presente polizza, di proprietà di ente residente in Italia, ha la qualifica di bene culturale ed ai sensi del D.lgs n° 42 (art. c.2, 1.a) del 22.01.2004, riveste interesse storico artistico e rientra nei disposti di cui al punto 6 dell’art.48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; pertanto, è esente da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28.02.1983.
Art. 16 Scioperi, sommosse, atti vandalici
A maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che non sono escluse dalla garanzia le perdite ed i danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi:
o a seguito di usurpazione di pubblici poteri;
o a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
o a seguito di tumulti o sommosse civili;
o compiuti per vandalismo o sabotaggio.
Art. 17 Atti di terrorismo
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.
Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiosi, ideologici o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
Art. 18 Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici
Fermo restando quanto previsto dalla clausola che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall’uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico. Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.
Art. 19 Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
a. da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
b. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
c. da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
d. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
e. da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
Art. 20 Diritto di rivalsa
La società, a parziale deroga dell’art.2 Esclusioni lettere i), m) ed n) rinuncia espressamente all’azione di rivalsa ad essa spettante, nei confronti del contraente, dell’assicurato e delle spersone delle quali siano legalmente responsabili, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contrattors e corrispondenti esteri, sia essi spedizionieri, imballatori o vettori, salvo il caso di dolo o colpa grave.
La Società tuttavia si riserva tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettoro aerei.
Art. 21 Onorario dei periti
La società rimborsa all’assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari dallo steso sostenute per il perito/arbitro di parte, nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo perito/arbitro in caso di perizia collegiale.
A tale titolo, la società non è tenuta a risarcire importo superiore ad € 10.000,00 per annualità assicurativa.
Art. 22 Garanzia personale aggiunto
È facoltà del Contraente disporre e la Società si rende disponibile ad estendere la garanzia automaticamente, su base di “valore dichiarato”, fino alla concorrenza del 120% della relativa partita:
⮚ Strumenti musicali di proprietà di professori d’orchestra assunti temporaneamente;
⮚ Strumenti musicali i cui proprietari prendono parte, a qualsiasi titolo, alle attività istituzionali.
In caso di sinistro occorso durante l’annualità assicurativa, la Contraente si impegna ad esibire alla Compagnia regolare contratto di assunzione temporanea o analoga documentazione con la descrizione e certificazione dello strumento riportante il relativo valore.
Per effetto di quanto sopra la Società non sarà tenuta, qualunque sia l’esito del sinistro, a liquidare per singolo strumento somma maggiore di Euro 100.000,00.
Art. 23 Inondazione, allagamenti ed alluvioni
La compagnia non risponde dei danni:
1) agli enti mobili all’aperto;
2) agli enti assicurati la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm dal pavimento, fatto salvo per gli enti che per loro natura e destinazione devono stare appoggiati sul pavimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pianoforte, celesta, organo, clavicembalo, arpa, xilofono, casse, grancasse vibrafono e similari.
Per i rischi situati nel territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla pubblica amministrazione in caso di calamità naturali.
Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 1% della somma assicurata complessiva ma comunque non inferiore ad € 1.000,00.
Per questa estensione di garanzia, in nessun caso, la compagnia paga, per uno o più sinistri che avvengano nella medesima annualità assicurativa somma maggiore del 50% dei quello complessivamente assicurata.
Art. 24 Stima accettata
Si prende atto che la somma assicurata dei beni assicurati corrisponde alla stima accettata (vedi definizione).
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza All Risks Strumenti Musicali n° ................................
Contraente: ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA XXXXXXX
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx
P. IVA 05662271005
durata del contratto: anni 2
con effetto dal: 31.03.2020
scadenza il: 31.03.2022
prima quietanza 31.03.2021
frazionamento: annuale
Partite, somme assicurate e tassi di premio
N. | Partite | Somma Assicurata a stima accettata (€) | Xxxxx imponibile %° | Premio imponibile (€) |
1 | Strumenti di proprietà dell’Accademia in uso | 95.665,72 | ||
2 | Strumenti dei professori d’orchestra | 4.041.335,00 | ||
3 | Strumenti di proprietà dell’Accademia presso il Musa | 1.057.920,00 | ||
4 | Violino “Stradivari” il toscano | 7.500.000,00 | ||
TOTALE | 12.694.920,72 |
La garanzia è convenuta su base di "stima accettata”.
Scomposizione del premio:
A) Sezione Giacenza | |
Premio annuo imponibile: | |
Partita 1 - Strumenti di proprietà dell’Accademia in uso e Partita 2 - Strumenti dei professori d’orchestra: | |
Partita 3 - Strumenti di proprietà dell’Accademia presso il Musa e Partita 4 - Violino “Stradivari” il toscano: | |
Imposte: | |
TOTALE LORDO |
B) Sezione Trasporto | |
Premio annuo imponibile: | |
Partita 1 - Strumenti di proprietà dell’Accademia in uso e Partita 2 - Strumenti dei professori d’orchestra: | |
Imposte: | |
TOTALE LORDO: |
PREMIO ANNUO COMPLESSIVO
(Sezione A + Sezione B)
IMPONIBILE | |
IMPOSTE | |
TOTALE LORDO: |
La Società Il Contraente