SCHEMA DI CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZI
Procedura CIG 694701494D
Procedura nei settori speciali sotto soglia comunitaria finalizzata all’individuazione di contraente per
la stipula di contratto pubblico di Servizi
SCHEMA DI CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZI
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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI FER S.R.L. – SETTORE SPECIALE
In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in xxx Xxxxxxxx x. 0, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Zandonai n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da , in qualità di , domiciliato per la carica presso la sede di FER;
e
l'impresa con sede legale a in via n. , codice fiscale e partita I.V.A. , in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig. , nato a , il , in qualità di , come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
con Determina del Direttore Generale di FER n° del è stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. ha pertanto esperito procedura negoziale CIG 694701494D, di cui alla lettera di invito prot. FER Partenza n° del
;
a seguito di espletamento della procedura negoziale di cui sopra, è risultata aggiudicataria con sede a in n.
codice fiscale e partita I.V.A. , come da
Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° del
;
l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia;
l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica e relativi collegati e tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base della procedura negoziale CIG 694701494D, di cui alla lettera di invito prot. FER Partenza n° del .
Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e/o economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.
Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'AFFIDATARIO dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.
Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:
Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'AFFIDATARIO dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.
Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:
"D.L. 50/16" OVVERO “Codice Appalti”: Decreto Legge 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
"Regolamento": Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 0000, x. 000.
XXX: “Capitolato” speciale d'appalto come da documenti di gara.
"Capitolato Generale": Decreto Ministero LP 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, la “Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione delle linee e degli impianti FER s.r.l.”, che ha per oggetto principale la fornitura del materiale elettrico contenuto nei cataloghi appartenenti ai principali produttori presenti sul mercato di riferimento, aggiornati alla loro ultima edizione, secondo le specifiche di cui al presente contratto e quanto
richiesto dalla documentazione di gara, nonché coerentemente agli impegni presi dall’IMPRESA con la formulazione della propria offerta.
Tutte le consegne debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte con le date stabilite nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed amministrativi già prodotti da FER s.r.l. e già acquisiti formalmente dall'IMPRESA.
Si devono intendere compresi nell'offerta presentata ogni spesa per opera principale o provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, nonché la prestazione del personale tecnico e della mano d'opera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'IMPRESA previsto dai contratti di lavoro, disoccupazione involontaria a qualsiasi spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti, l'eventuale acquisto o noleggio delle attrezzature e dei materiali occorrenti, la loro manutenzione, riparazione, trasporto e custodia, e qualsiasi altra spesa per dare completamente ultimato a perfetta regola d'arte l'oggetto del presente contratto.
All'appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, si applica quanto previsto dal Capitolato Generale, dal D.Lgs. 50/2016.
ART. 3 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso limitatamente al servizio di trasporto, nei modi, limiti, forme e prescrizioni di cui all’art. 105 D.lgs. 50/16 e ove venga manifestata, in sede d’offerta, l’intenzione di ricorrere al subappalto, così come indicato al punto 2.2.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA della Lettera d’Invito. Il nominativo del corriere dovrà essere specificato al momento della stipulazione del contratto e, in ogni caso, comunicato a FER ogniqualvolta quest’ultimo dovesse subire modifiche. ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo massimo del presente contratto è fissato in Euro € 220.000 (duecentoventimila/00) da intendersi al netto di IVA, come meglio di seguito
sintetizzato:
-Importo massimo per la prima annualità (2017), pari all’importo di € 100.000,00;
-Importo massimo per la seconda annualità (2018), pari all’importo di € 100.000,00;
-Importo massimo per la proroga OPZIONALE (60 giorni), pari all’importo di € 20.000,00.
Resta inteso che gli sconti percentuali praticati rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.lgs. 50/16, pertanto i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in diminuzione in funzione delle effettive quantità fornite per l’intera durata contrattuale, fermo l’importo massimo già indicato. Allo scadere del termine contrattuale, ovvero al raggiungimento dell’importo massimo indicato, il contratto si riterrà risolto.
I prezzi contrattuali sono determinati applicando i ribassi offerti dall’appaltatore in sede di gara alle rispettive voci:
1. Ribasso sul prezzo di Apparecchiature per impiantistica civile industriale (Listino GEWISS POWER):
2. Ribasso sul prezzo di Apparecchiature per impiantistica civile industriale (Listino SCHNEIDER ELECTRIC):
3. Ribasso sul prezzo di Apparecchiature per impiantistica civile industriale (Listino ABB):
4. Ribasso sul prezzo di Minuteria e connettori (Listino CEMBRE):
5. Ribasso sul prezzo di Sistemi di distribuzione e connessione (Listino GEWISS BUILDING):
6. Ribasso sul prezzo di Illuminazione (Listino 3F XXXXXXX):
7. Ribasso sul prezzo di Illuminazione (Listino DISANO ILLUMINAZIONE):
8. Ribasso sul prezzo di Illuminazione (Listino BEGHELLI EMERGENZA):
9. Ribasso sul prezzo di Lampade (Listino PHILIPS):
10.Ribasso sul prezzo di Lampade (Listino OSRAM):
11.Ribasso sul prezzo di Strumenti per la misurazione (Listino FLUKE STRUMENTI DI MISURA):
12.Ribasso sul prezzo di Cavi e bobine (Listino GENERAL CAVI):
13.Ribasso sul prezzo di materiale analogo (altri listini):
14.Ribasso sul costo degli oneri trasporto a carico di FER (€ 8,00), qualora l’importo della consegna sia inferiore a € 80,00:
Laddove le case madri emettano nuove edizioni di listini durante l’esecuzione del contratto, i nuovi prezzi verranno applicati, al netto del ribasso offerto al presente, previa richiesta da parte del fornitore di adeguamento dei prezzi.
In caso di ordinazione di beni e materiali non presenti nei listini indicati nella tabella di cui sopra, l’Impresa dovrà indicare, per ciascun bene, il catalogo di riferimento, precisando altresì il prezzo consigliato al fornitore e su cui verrà, poi, applicato lo sconto presentato in sede di offerta, fermo restando il consenso scritto di FER al nuovo prezzo e la facoltà del committente di richiedere ulteriori sconti.
Con i prezzi suddetti si intende compensato, senza eccezione alcuna, le varie assicurazioni previste e qualunque altra spesa necessaria per portare a compimento le forniture formanti oggetto del presente atto.
ART. 5 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art.117 del Codice dei contratti pubblici.
ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata due anni, più eventuale esercizio di un’opzione di proroga pari a sessanta giorni, da esercitarsi nelle more della definizione di una nuova procedura di gara, entro venti giorni dalla scadenza del contratto originario, alle medesime condizioni stabilite con contratto principale.
Art. 7 - ORDINI E MODALITÀ DI CONSEGNA
Le ordinazioni dei singoli beni verranno emesse con cadenza settimanale o superiore mediante portale informatico messo a disposizione dal fornitore ovvero tramite posta certificata o, solo in caso di degrado dei predetti mezzi di comunicazione, mezzo casella di posta elettronica ordinaria, così come da impegno assunto in sede di offerta.
L’importo minimo della commessa dovrà essere pari a € 80,00.
I costi di trasporto per la consegna del materiale sono da considerarsi ad esclusivo carico del Fornitore. Tuttavia, qualora l’importo della commessa fosse inferiore a quello sopra indicato, gli oneri di trasporto sono a carico di FER ed ammontano ad un importo forfetizzato pari a € 8,00, al netto dello sconto presentato dall’Aggiudicatario in sede di offerta.
Gli ordinativi dovranno indicare:
· il contenuto della richiesta (tipo e quantità di fornitura);
· codice prodotto e listino di riferimento;
· il luogo di consegna;
· la possibilità o meno di accettare materiale similare a quello oggetto di richiesta;
Il termine massimo per la consegna delle forniture viene fissato in un massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi (ovvero un numero di giorni pari a quello offerto dall’Impresa in sede di gara) dalla trasmissione dell’ordinativo da parte di FER.
Sarà facoltà delle parti concordare tempistiche di consegna inferiore a fronte di
particolari esigenze di FER.
Le consegne dovranno avvenire negli orari indicati da FER presso gli indirizzi riportati nell’Allegato II, tassativamente in presenza di personale FER, dalle ore 08:00 alle ore 08:45 ovvero dalle ore 16:00 alle ore 16:40, e, sempre previo avviso telefonico al referente competente e contestuale indicazione del corriere incaricato, pena l’applicazione delle penali contrattuali (in tal caso, la fornitura verrà ritenuta non eseguita). Inoltre, FER si riserva la facoltà di concordare il ritiro dei materiali presso le filiali della ditta aggiudicataria.
Ad ogni consegna emessa dovrà corrispondere un documento di trasporto, anche in presenza di un solo articolo, con indicazione della data e del numero di riferimento dell’ordinativo.
In caso di forniture pesanti o ingombranti, l’aggiudicatario dovrà espletare le consegne per mezzo di veicolo dotato di sponda caricatrice idraulica oppure di braccio meccanico, privilegiando l’uso di bancali in legno tipo “euro” e stabilizzando il carico con pellicola film estensibile trasparente.
Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa, nonché i rischi di perdite e di danni ai beni oggetto della fornitura derivanti dall’imballaggio, dal trasporto (qualunque siano le modalità convenute per la spedizione), fino alla consegna presso il luogo indicato da FER; deve, inoltre, assicurarsi che siano rispettate le condizioni di sicurezza nei confronti di persone o terzi, in quanto ritenuto responsabile di eventuali infortuni e danni, a persone o cose.
Art. 8 – SPECIFICHE TECNICHE
I materiali forniti devono essere di buona qualità, privi di difetti di produzione o di conservazione, conformi alla vigente normativa e alle norme dell'UNI e avere la
marchiatura CE con relativo certificato di conformità del costruttore.
Tutti i prodotti devono riportare eventuali indicazioni d’uso e manutenzione e di istruzioni sul corretto immagazzinamento, deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, utilizzando la simbologia CEI e redatti in lingua italiana, nonché le relative schede di sicurezza rilasciate dai singoli produttori, in ottemperanza alle normative europee di volta in volta vigenti.
Art. 9 - ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
All’atto di ogni consegna il fornitore dovrà presentare al personale della FER apposito documento di trasporto in duplice copia, che riporti il numero e la data dell’ordinazione emessa e nel quale risultino dettagliatamente indicate tipologia e quantità dei singoli beni forniti.
La verifica mediante riscontro tra documento di trasporto e beni consegnati, di regola, avverrà entro 7 (sette) giorni naturali dall’avvenuta consegna; resta inteso che il predetto termine per l’accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei prodotti da parte di FER, avendo quest’ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta, e comunque entro 30 (trenta) giorni naturali dalla scoperta stessa. A seguito della contestazione scritta da parte di FER, i beni non conformi dovranno essere sostituiti con altri articoli idonei, a totale carico della Ditta fornitrice e fermo restando l’applicazione di penali.
L’accettazione, mediante apposizione della firma nel DDT da parte del referente di FER, non esonera la Ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni, secondo i quali la Ditta stessa sarà tenuta a procedere per quanto previsto dalla garanzia d’acquisto.
La FER, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi
momento, gli opportuni controlli relativi alla corretta effettuazione della fornitura e degli altri servizi, senza che l’Impresa possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
In caso di irregolarità della fornitura, o comunque in tutti i casi di interruzione della stessa, la FER avrà diritto ad applicare le penali previste da contratto.
Le contestazioni e la relativa applicazione di penali verranno sempre formalizzate a mezzo PEC; le irregolarità di esecuzione di modesta entità potranno, invece, essere rilevate anche via e-mail.
ART. 10 — COSTO DELLA MANODOPERA E PAGAMENTI
La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile mediante una fattura per ogni sede di destinazione e fatte pervenire all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxx.xx suddivise rispetto agli indirizzi di consegna indicati nell’Allegato II e le stesse dovranno contenere come dati: il CIG della procedura, i numeri degli ordinativi a cui il materiale consegnato fa riferimento ed il rimando al documento di trasporto attinente.
I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario a 60 giorni data ricevimento fattura, per quanto previsto dall’art. 58.1 delle CGC.
I pagamenti avverranno ad esito positivo delle verifiche riguardanti:
•DURC (ivi compresi i subappaltatori);
•Inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è costituita mediante
.
FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti;
l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto avvalersi durante l’esecuzione del contratto.
Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 103 comma 5 D.Lgs. 50/2016, lo svincolo della cauzione è automatico, previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese e consegna, da parte dell’appaltatore, degli stati d’avanzamento dei lavori o di analogo documento, attestanti l’avvenuta esecuzione.
ART. 12— POLIZZA ASSICURATIVA
Polizza assicurativa responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad Euro
stipulata dall’IMPRESA mediante .
L’Impresa è, inoltre, obbligato a prestare una garanzia sui beni forniti per la durata minima di due anni (o della durata maggiore eventualmente formulata in offerta), durante i quali sarà garantito il servizio di assistenza.
ART. 15 - PENALI
In caso di tardivo adempimento, da parte del Fornitore, delle prestazioni contrattuali affidate, FER avrà diritto di applicare una penale, mediante ritenuta sulle liquidazioni del corrispettivo delle prestazioni effettuate, pari all’un per mille dell’importo contrattuale (220.000 €), per ogni giorno di ritardo. Anche la parziale o difforme consegna del materiale ordinato equivale a mancata esecuzione del contratto e si procederà dunque, all’applicazione di summenzionata penale, fino al puntuale adempimento.
L’irrogazione delle penali avverrà previa valutazione di eventuali giustificazioni da
parte dell’Impresa, che dovranno pervenire in forma scritta, a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
Ove gli inadempimenti degli obblighi di cui al presente contratto vengano formalizzati mediante contestazione per tre volte nell’arco di un semestre, FER avrà facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, ferma restando l’applicazione delle penali previste e la richiesta di risarcimento per maggior danno.
Viene fissata nella misura del 1‰ dell’importo contrattuale la penale applicabile per ogni inadempimento degli impegni assunti con l’offerta tecnica in sede di gara, ove non diversamente previsto dalla documentazione di gara.
Eventuali difformità contenute nelle fatture comporteranno, previa contestazione scritta da parte di FER, la sospensione del pagamento dell’intero importo fatturato. Per tutto quanto non esplicitamente disposto, le penali vengono applicati ai sensi del Titolo II delle CGC per forniture nei Settori Speciali di FER Srl.
ART. 16 – DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO
Si dà atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è …………., dell’Ufficio
…………….. .
ART. 17 — VARIANTI CONTRATTUALI
II termine fissato per la formulazione dell’offerta ha consentito all’IMPRESA un attento esame della documentazione di gara che è stata ritenuta sufficiente per consentire l’esatta valutazione di tutte le prescrizioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere.
L’IMPRESA dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, sia generali sia particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole
contrattuali, nessuna esclusa.
Ogni variante al presente contratto dovrà essere formulata sotto forma scritta.
Nulla sarà dovuto all’IMPRESA qualora la stessa esegua di sua iniziativa lavori non contemplati nel presente contratto e nei suoi allegati.
ART. 18 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art.194 del Codice dei contratti pubblici.
ART. 19 — TUTELA DEI LAVORATORI
L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993.
L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette.
L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere.
E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione Esecuzione del Contratto o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Documento Unico di
Regolarità Contributiva in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
la FER effettuerà, come garanzia, trattenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori fatturati.
Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la FER a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA.
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale.
Relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, l'IMPRESA è tenuta a depositare prima della consegna dei lavori:
a) piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori (POS);
b) nominativo del responsabile della sicurezza al sensi del D.Igs 81/2008;
c) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) nominativo del responsabile della sicurezza nel cantiere;
e) nominativo del capocantiere;
f) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi esistenti in ambito aziendale e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, di cui al D.Lgs. 81/2008.
L'IMPRESA deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori gli aggiornamenti della documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni di cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa
sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
ART. 20 — DANNI DI FORZA MAGGIORE
Tutti i danni per forza maggiore a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — saranno convenzionalmente posti a carico dell'IMPRESA.
ART. 21 — PERIODO DI GARANZIA
I'IMPRESA dovrà prestare una garanzia sui beni forniti per la durata minima di due anni (o della durata maggiore eventualmente formulata in offerta), durante i quali sarà garantito il servizio di assistenza.
ART. 22 — ULTERIORI DISPOSIZIONI
Tutte le prestazioni contemplate nel presente contratto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e l'IMPRESA dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla Direzione Esecuzione del Contratto, secondo le rispettive competenze.
ART. 23 – CLAUSOLE DI INTEGRITÀ
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs. 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:
-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del
contraente da parte di FER;
-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisione relative alla procedura;
-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazione di subappalto.
ART. 24 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’IMPRESA è tenuta: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 25 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutta la durata dei lavori, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio in
.
ART. 26 - CONTROVERSIE
E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.
ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY
Le parti si autorizzano reciprocamente –ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs- 196/2003- a trattare, anche informaticamente, e a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione e cessazione del presente Contratto.
ART. 28 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.
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Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale
X.xx Digitalmente per I'IMPRESA
il Legale Rappresentante X.xx Digitalmente
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20,
art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28.
per l'IMPRESA
il Legale Rappresentante X.xx Digitalmente
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