Medaglia d’Oro al Valor Militare
Città di Piombino
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - tel. 0000 00000, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, DEPOSITO E RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI
INDICE
Articolo 1 – Oggetto del servizio
Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio Articolo 3 – Durata della concessione
Articolo 4 – Costo del servizio
Articolo 5 – Requisiti del Concessionario Articolo 6 – Stipulazione del contratto
Articolo 7 – Documenti facenti parte integrante del contratto Articolo 8 – Spese contrattuali
Articolo 9 – Inizio dell'esecuzione
Articolo 10 – Obblighi generali del concessionario e del comune Articolo 11 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza Articolo 12 – Sub-concessione
Articolo 13 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione Articolo 14 – Richiami e diffide in corso di esecuzione Articolo 15 – Responsabilità
Articolo 16 – Penalità
Articolo 17 – Risoluzione del contratto
Articolo 18 – Modalità del provvedimento di risoluzione Articolo 19 – Esclusione dell'arbitrato
Articolo 20 – Xxxxxxxxx eletto
Articolo 21 – Rinvio a disposizioni di legge
Articolo 1 – Oggetto del servizio
1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di:
a) rimozione forzata, deposito e relativa custodia dei veicoli nei casi previsti e disciplinati dal Codice della Strada e Regolamento di esecuzione ed attuazione, su disposizione della Polizia Municipale di Piombino;
b) rimozione dei veicoli coinvolti in incidenti stradali quando gli interessati non provvedano direttamente o a mezzo terzi o non possono farlo tempestivamente; in tal caso la Polizia Municipale nel richiedere l'intervento di rimozione del veicolo per il ripristino della circolazione e della fluidità della circolazione stradale, assume il ruolo di gestore di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 del Codice Civile;
c) rimozione dei veicoli rubati e rinvenuti dalla Polizia Municipale sul territorio di competenza.
Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio
1. il servizio di rimozione dei veicoli si articola nelle seguenti prestazioni:
• l'intervento dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente dietro richiesta ed autorizzazione del personale addetto della Polizia Municipale;
• il Concessionario dovrà intervenire sul posto indicato con veicolo, attrezzature e personale idoneo per eseguire la rimozione entro e non oltre i 20 minuti dalla richiesta, come previsto dall'art. 9 del Regolamento del servizio di rimozione forzata del Comune di Piombino, effettuando il percorso più breve o quello più veloce dalla depositeria al luogo dell'intervento e viceversa;
• i veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro;
• il veicolo rimosso dovrà essere consegnato dal Concessionario al legittimo proprietario o a persona da questi delegata, previa verifica del titolo di proprietà o dell'autorizzazione del proprietario al ritiro da parte di terzi e previa verifica che non vi siano motivi ostativi da parte del Comando di Polizia Municipale;
• la restituzione del veicolo rimosso è obbligatoria durante l'orario di svolgimento del servizio di Polizia Municipale, è facoltativa negli altri orari;
• la riconsegna dei veicoli rimossi è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada, attestate da ricevuta fiscale/fattura emessa dal Concessionario e, nel caso di veicolo con targa straniera, previo avviso alla Polizia Municipale per le formalità previste dall'art. 207 Codice della Strada;
• se il Concessionario intende restituire il veicolo dietro promessa di pagamento, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento;
• il Concessionario annoterà l'avvenuta restituzione sul retro del verbale di rimozione nel quale sono riportati i danni rilevati al momento della rimozione. Il verbale deve essere firmato dal proprietario o da persona delegata ed una copia deve essere a lui consegnata;
• il Concessionario dovrà registrare i veicoli rimossi, quelli riconsegnati e quelli giacenti nella depositeria e con cadenza settimanale dovrà comunicare alla Polizia Municipale i dati dei veicoli rimossi, giacenti in depositeria e non ritirati;
Articolo 3 – Durata della concessione
1. La concessione avrà durata biennale dalla data di stipula del contratto.
2. In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente competente, si potrà dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previo in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge. In tal caso verrà redatto un verbale di avvio del servizio e la durata biennale decorrerà dalla data del verbale.
Articolo 4 – Costo del servizio
1. Il servizio non comporterà nessun onere economico a carico del Comune.
2. Il valore presunto biennale della concessione è stimato in € 150.740,02 oltre l'IVA ai sensi di legge, valore riferito alla media degli importi pagati dagli obbligati al concessionario nell'ultimo biennio.
3. Il Concessionario, per lo svolgimento del servizio, applicherà le tariffe offerte in sede di gara che non dovranno essere superiori a quelle a base di gara di cui alla delibera G.C. n° 189 del 12/08/2015 calcolate sula base dello schema di cui all'allegato “B”.
A seguito dell'aggiudicazione e della conseguente individuazione del luogo di stazionamento e deposito della ditta affidataria saranno approvate nuove tabelle delle tariffe da applicare nelle zone del territorio comunale.
4. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non risulta pertanto necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.
Articolo 5 – Requisiti del Concessionario
1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Per partecipare alla gara inoltre sono richiesti i requisiti di idoneità professionale, e di capacità tecniche e professionali seguenti:
REQUISITI DI XXXXXXXX' PROFESSIONALE (art. 83 comma 3 del D- Lgs. n. 50/2016)
L'operatore economico concorrente deve essere iscritto alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per attività inerenti l'oggetto del servizio da affidare, in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 354 comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, ovvero:
• cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
• età non inferiore ad anni 21;
• non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
• non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
• non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio di attività di autoriparazione;
• non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
• essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2043 c.c. con massimali conformi a quanto richiesto dall’art. 4 del D.M. 4.9.1998, n. 401 come disposto dal comma 2 dell'art. 354 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016):
Aver effettuato negli ultimi tre anni (2014 – 2015 – 2016) almeno un servizio simile a quello oggetto dell'affidamento.
3. Il Concessionario, inoltre, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, dovrà assicurare:
• la disponibilità, per l'esercizio dell'attività, di un deposito, nell'ambito del territorio comunale di Piombino, costituito da un'area coperta o scoperta recintata, debitamente autorizzata e conforme alla normativa vigente in materia.
• l'utilizzo nel servizio di almeno due autoveicoli adibiti alla rimozione, di cui uno per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, con le caratteristiche di cui all'art. 12 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato.
• l'impiego di personale specializzato, in numero adeguato (comunque non inferiore a due unità) in possesso del titolo abilitativo alla guida prescritto ed in regola con la normativa riguardante il lavoro.
• lo svolgimento del servizio sia nei giorni feriali che in quelli festivi dalle ore 6,00 alle ore 20,00 con obbligo di restituzione negli orari di apertura degli uffici della polizia municipale e facoltà nei rimanenti orari;
• la tempestività dell'intervento, che non deve essere superiore ai venti minuti dal momento della chiamata, come disposto dal Regolamento del Comune di Piombino in ordine alle rimozioni forzate;
• l'applicazione dell'indennità chilometrica come da zonizzazione prevista nella Delibera G.C. n° 189 del 12/08/2015 e tabelle che saranno approvate con delibera successiva all'affidamento, in base alla distanza chilometrica indicata dal Concessionario in sede di gara.
Articolo 6 – Stipulazione del contratto
1. L’operatore economico aggiudicatario della concessione è tenuto a stipulare apposito contratto, tramite un suo legale rappresentante, il quale dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno e nell’orario stabiliti e preventivamente comunicati all’operatore economico medesimo, provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il legale rappresentante non si presenti nel giorno concordato, senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa tramite posta elettronica certificata (pec), il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell’operatore economico dall’aggiudicazione.
Articolo 7 – Documenti facenti parte integrante del contratto
1. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente capitolato speciale;
b) il provvedimento di aggiudicazione;
c) l’offerta dell'operatore economico aggiudicatario;
Articolo 8 – Spese contrattuali
1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.
Articolo 9 – Inizio dell'esecuzione
1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all’articolo 3 comma 2.
2. Nel caso di inizio dell’esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Articolo 10 – Obblighi generali del concessionario e del comune
1. Il Concessionario dovrà espletare il servizio dettagliato all’articolo 2 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare:
¬ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione stradale ed al servizio stesso;
¬ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall’articolo 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale;
¬ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell’utenza;
¬ad utilizzare per l’espletamento del servizio:
-almeno 2 (due) autoveicoli adibiti a rimozioni di cui uno per le rimozioni dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., aventi le caratteristiche tecniche previste dall’articolo 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del CdS;
-almeno 2 (due) unità di personale specializzato con esperienza nel settore, o comunque in numero adeguato per l’espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
¬a comunicare con tempestività al Servizio di Polizia Municipale ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato nell’istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui dispone per l’effettuazione del medesimo, nonché al personale addetto;
¬per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Servizio di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla vigente normativa ed al Regolamento del Comune di Piombino sulle rimozioni forzate;
¬ad eleggere il proprio domicilio in Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx
0. Nel caso della rimozione il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l’obbligo di conservarli e custodirli.
3. Il personale della Polizia Municipale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale come da stampati forniti dal Comando.
4. Presso il Servizio di Polizia Municipale è istituito un registro telematico mantenuto costantemente aggiornato, dove sono riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate.
5. Il Concessionario dovrà inviare settimanalmente alla Polizia Municipale i verbali di rimozione con la relata di avvenuta riconsegna e la giacenza dei veicoli rimossi, custoditi nella depositeria, e non ritirati.
Articolo 11– Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza
1. Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela dei luoghi di lavoro e del personale addetto.
2. Il Concessionario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale è il solo responsabile.
4. Il Concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
-di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione;
-di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.
5. Il Concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
6. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Articolo 12 – Sub-concessione
1. E’ fatto divieto al Concessionario, pena la risoluzione, di cedere il contratto.
2. La sub-concessione è consentita, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge in materia di subappalto, previa autorizzazione scritta del Comune.
3. In caso di ricorso alla sub-concessione senza l'autorizzazione di cui al comma precedente, il Concessionario si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del sub-concessionario occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto.
Articolo 13 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
1. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e del contratto medesimo.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del Concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Articolo 14 – Richiami e diffide in corso di esecuzione
1. Il Concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 15 – Responsabilità
1. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti ed indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall’attività oggetto di concessione, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile.
Articolo 16 – Penalità
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:
a) per ogni inadempienza del Concessionario che abbia dato luogo a richiami e/o diffide (compresi i richiami e le diffide per la mancanza di comunicazioni al Comando, la mancata restituzione dei mezzi): € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
b)per ogni richiesta di rimozione non effettuata, senza giustificato motivo, entro 30 minuti:
€ 60,00.
2. Le penalità sono notificate al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata (pec), indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 1.000,00 e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del Concessionario.
Articolo 17 – Risoluzione del contratto
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il Comune e il Concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del Concessionario per causa ad esso non imputabile;
c) per frode, grave negligenza ed inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
d) fallimento del Concessionario, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
e) ricorso alla sub-concessione senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune;
f) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi al Concessionario di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
g) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 1.000,00 o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e il Comune si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
h) negli altri casi previsti dal presente capitolato speciale e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte del Concessionario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all’ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l’esatto e puntuale espletamento del servizio.
Articolo 18 – Modalità del provvedimento di risoluzione
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Concessionario tramite posta elettronica certificata (pec).
Articolo 19 – Esclusione dell'arbitrato
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giudiziaria che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente capitolato e del relativo contratto, sarà deferita al Foro di Livorno.
Articolo 20 – Xxxxxxxxx eletto
1. Ai fini del servizio di cui si tratta il Concessionario elegge domicilio presso la sede comunale di Xxx Xxxxxxxxx, 0 a Piombino.
Articolo 21 – Rinvio a disposizioni di legge
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato il servizio di cui si tratta è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.