SCHEMA DI CONTRATTO CASA PER LA SEMIAUTONOMIA VIA CAVACCHIOLI
SCHEMA DI CONTRATTO
CASA PER LA SEMIAUTONOMIA VIA XXXXXXXXXXX
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di gestione di una Casa Rifugio per donne vittime di violenza ed eventuali figli minori.
PON Metro 2014-2020 - Progetto RM3.1.1.c Casa per la semiautonomia via Xxxxxxxxxxx in locale confiscato alla criminalità organizzata assegnato a Roma Capitale e messo a disposizione dall’Amministrazione Capitolina. Importo a base di gara € 201.639,34 + IVA al 22% max se dovuta per un totale di € 246.000,00 - CUP J81E16001700006 CIG 83345808FD - Numero Gara: 7792413
Sommario
Art.1 - Oggetto del servizio
Art. 2 - Durata dell’appalto, localizzazione e modalità di esecuzione del servizio Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Art. 4 - Oneri a carico dell’aggiudicatario Art. 5 - Termini di esecuzione e penali
Art. 6 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi
Art. 8 - Cessioni di credito
Art. 9 - Spese ordinarie e utenze
Art. 10 - Disciplina uso e riconsegna locali
Art. 11 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Art. 12 - Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie
Art. 14 - Garanzia definitiva
Art. 15 - Assicurazioni a carico dell’esecutore Art. 16 - Subappalto
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 18 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e di lavori, servizi e forniture”
Art. 19 - Protocollo di Integrità Art. 20 - Risoluzione del contratto Art. 21 - Proroga
Art. 22 - Quinto d’obbligo
Art. 23 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice Art. 24 - Recesso del contratto
Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Art. 26 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario Art. 27 - Clausole vessatorie
Art. 28 - Clausola periodica di revisione dei prezzi
(L’indicazione delle parti contraenti e delle premesse sarà precisata al momento della stesura definitiva in occasione della sottoscrizione quando saranno conosciuti l’aggiudicatario e gli atti che lo hanno individuato)
…………tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di Contratto ha per oggetto la gestione del servizio di Casa per la Semiautonomia per donne vittime di violenza e deli /delle loro figli/e minori in una struttura sita in via Xxxxxxxxxxx (bene confiscato alla criminalità organizzata) del quale nel presente documento non si indicano ulteriori dati nel rispetto della segretezza dell’ubicazione prevista per le strutture alloggiative dedicate donne vittime di violenza.
Esso regola il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’Aggiudicatario con riferimento alle caratteristiche del servizio richiesto, comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d’ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati parti integranti e sostanziali del presente contratto.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e rettifiche (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D.lgs. 50/20016;
- il D.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.lgs. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- La L. R. Lazio n. 41/2003;
- la L.R. Lazio del 19 marzo 2014 n. 4 e ss. mm. ii.;
- Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 614/2016;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011;
- Legge 27 giugno 2013, n.77 di ratifica della convenzione di Istanbul;
- D. L. n. 93/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119;
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49/18;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 7 luglio 2015 di adozione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 614 del 18 ottobre 2016;
- Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 126 del 28 marzo 2015 concernente: “Modifiche alla DGR Lazio 1305/2004: Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003. Revoca delle DGR Lazio 498/2006, DGR Lazio 11/2010, DGR Lazio 39/2012. Revoca parziale della DGR Lazio 17/2011”;
- Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 124 del 24 marzo 2015;
- Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 321 Del 24 aprile 2008 “Approvazione del profilo professionale e formativo del Mediatore interculturale”;
- La Deliberazione di Giunta Capitolina n. 138 del 14/07/2020 “Approvazione delle Linee Guida per la presa in carico integrata delle vittime di violenza di genere”
- Regolamento Regione Lazio del 18 gennaio 2005 n. 2;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo alla presente procedura parte integrante e sostanziale del presente contratto insieme a tutti i suoi allegati;
- l’Offerta tecnica presentata dal concorrente risultato Aggiudicatario definitivo, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Durata dell’appalto, localizzazione e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dal 1 gennaio 2021, o comunque dalla data di affidamento del servizio, fino e non oltre il 31 dicembre 2022.
Il D.E.C., (qualora il DEC non debba essere nominato ai sensi della normativa vigente, tutte le attività devono intendersi in capo al R.U.P.) sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall’esecutore.
In caso di esecuzione anticipata il D.E.C. indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.
In caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza il D.E.C. indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
L’affidatario assicura il servizio per tutto il periodo dell’affidamento.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni indicate nel Capitolato secondo le modalità precisate nel medesimo documento.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità individuate nel Capitolato e le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.
La struttura dovrà funzionare permanentemente nell’arco delle 24 ore per l’intera settimana, per tutto il periodo di durata del progetto.
Non è consentito l’accesso ai locali delle Case agli autori delle violenze e dei maltrattamenti.
I locali della Casa sono messi a disposizione dall’Amministrazione Capitolina, provvisti di tutte le autorizzazioni necessarie e degli gli impianti e degli allestimenti durevoli (arredi). Non sono fornite le attrezzature necessarie all’uso di cucina (stoviglie pentole e piccoli elettrodomestici) la biancheria (letto bagno e cucina tendaggi), i piccoli elettrodomestici per la cura quotidiana (phon, ferro da stiro ecc…).
In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo Schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all’uopo analiticamente specificate ed articolate.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al futuro gestore del servizio per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, senza oneri sicurezza, per il periodo innanzi indicato, ammonta ad Euro (I.V.A. esclusa se dovuta, max 22%).
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel
D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Le fatture dovranno riportare le indicazioni di legge che saranno precisate dagli uffici di Roma Capitale insieme a quelle previste per finanziamenti PON Metro.
Art. 4 – Oneri a carico dell’aggiudicatario
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente Contratto e nel relativo Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche indicate agli artt. 6 e 7 del Capitolato.
Il CONTRAENTE è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e dei titoli professionali;
- obblighi relativi alla riconsegna in perfetto stato a Roma Capitale dei locali e degli arredi e attrezzature, al termine del periodo di gestione del servizio;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali.
L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché ad essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/1999.
In particolare, l’aggiudicatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice, l’aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’aggiudicatario si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione e a collaborare fornendo ogni informazione e dato necessario per la corretta gestione della Casa Rifugio nel rispetto della privacy delle donne accolte e dei loro figli/e minori.
L’aggiudicatario si obbliga a fornire a Roma Capitale, alla data di sottoscrizione del presente atto, l’elenco dei nominativi del personale impegnato con i rispettivi incarichi professionali svolti all’interno della Casa, i rispettivi curricula, le dichiarazioni di ciascuno rese secondo quanto previsto nell’art. 9 del Capitolato e a concordare preventivamente con il R.U.P., motivandola, qualsiasi sostituzione del personale impiegato, a indicare il nominativo di una sostituta della responsabile della Casa, a comunicare tempestivamente a Roma Capitale l’eventuale impiego di operatori volontari o tirocinanti che potrà essere ammesso solo ed esclusivamente in aggiunta all’organico previsto per il servizio e ad assicurare che la progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto vengano condivise anche con i servizi sociali municipali.
L’aggiudicatario si impegna a compilare gli strumenti di rilevazione dati forniti da Roma Capitale ai fini della implementazione del sistema informativo sul servizio.
Ai fini del monitoraggio della qualità del servizio e della verifica del corretto svolgimento delle attività, Roma Capitale potrà effettuare senza preavviso sopralluoghi presso la Casa e indagini di rilevazione della soddisfazione delle ospiti, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle stesse.
Art. 5 – Termini di esecuzione e penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
c) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.;
e) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
f) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;
g) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione della Carta dei Servizi al Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale.
h) la mancata formazione delle operatrici nella misura in cui l’aggiudicatario si è impegnato, comporta l’applicazione di una penalità pari a 25 euro ora/persona mancante rispetto all’impegno dichiarato da applicarsi nell’ultima liquidazione contrattuale.
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel contratto che sarà stipulato, verranno configurate apposite penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’aggiudicatario; l’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute valide, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’aggiudicatario stesso.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del R.U.P..
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 6 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P., secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.N.A.C., ne ordina la sospensione compilando e sottoscrivendo apposito verbale, nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
In caso di sospensione, il termine per l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’aggiudicatario è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’aggiudicatario in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l’aggiudicatario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il R.U.P. dà avviso all'A.N.A.C.
I verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi, sono redatti e firmati dal R.U.P.. Nel verbale di ripresa il R.U.P. indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, individuato secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.N.A.C., calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice, spetterà all’aggiudicatario a titolo di risarcimento una somma quantificata in base ai criteri di cui all’art.10, comma 2 del D.M. n. 49, del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.
Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e nel Capitolato.
Roma Capitale provvederà a liquidare bimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’aggiudicatario, a seguito di presentazione di dettagliata documentazione di rendicontazione opportunamente quietanzata e dell’emissione di regolare fattura.
Dovranno essere presentate inoltre, dall’Aggiudicatario, in fase di rendicontazione:
• Relazione tecnica e esplicativa delle attività svolte;
• Numero delle presenze bimestrali delle donne accolte;
• Rilevazione delle presenze del personale
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente Contratto, è versato il corrispettivo al CONTRAENTE, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel
D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972 e xx.xx. ii.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 è operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’articolo 105 del Codice ove previsto.
Art. 8 - Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art 9 - Spese ordinarie e utenze
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di manutenzione ordinaria e i costi dell’utenza idrica riferibili all’intero periodo contrattuale, le spese di allestimento di dettaglio (attrezzature necessarie all’uso di cucina - stoviglie pentole e piccoli elettrodomestici - la biancheria - letto bagno e cucina tendaggi - i piccoli elettrodomestici per la cura quotidiana - phon, ferro da stiro ecc…).
Al momento della chiusura del contratto sarà verificato lo stato di esazione delle utenze e delle rate di condominio. La corretta esecuzione sarà dichiarata solo a presentazione delle ricevute dell’intervenuto pagamento delle utenze/condominio imputabili al periodo contrattuale anche se non ancora fatturate allo spirare del temine. L’ultima quota contrattuale sarà liquidata a conclusa verifica dell’intervenuto pagamento di tutte le competenze spettanti all’esecutore e imputabili al periodo contrattuale.
Art. 10 - Disciplina uso e riconsegna locali
L’Affidatario è tenuto ad assicurare che i locali, gli arredi e gli elettrodomestici messi a disposizione siano ben mantenuti nel corso dello svolgimento del servizio.
Alla scadenza del periodo di gestione del servizio i locali dovranno essere riconsegnati in perfetto stato nonché gli elettrodomestici e gli arredi, inventariati al momento della consegna e per i quali si terrà in considerazione l’ordinaria usura da utilizzo.
Qualora dovessero rendersi necessari ripristini, riparazioni o sostituzioni, l’Amministrazione imporrà gli interventi all’Affidatario e, qualora questi non ottemperi, provvederà rivalendosi anche sulle somme da liquidare, ovvero escutendo la quota necessaria dalla cauzione definitiva.
Alla scadenza del periodo di gestione saranno consegnati all’Amministrazione anche gli allestimenti acquistati nel corso del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale del presente appalto.
Art. 11 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di mesi 6 di attività, il D.E.C. in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del D.E.C. ovvero del R.U.P.;
3. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 6 mesi;
4. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente Contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 12 - Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
a) Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) in caso di coincidenza col R.U.P.
Il R.U.P., in tal caso, ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 56/2017, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
L’esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
Per effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il R.U.P. redigerà in forma scritta gli ordini di servizio e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
b) Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P..
Il R.U.P. ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C..
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 56/2017, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
L’esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Competono al D.E.C. le attività come dettagliate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
c) Certificato di regolare esecuzione
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi degli artt. 102, commi 2 e 8, e 216, comma 16 del Codice mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P.
Il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata a quindici giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dell’esecuzione.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.
L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3 del Codice come introdotto dall’art. 77 del D.Lgs. 56/2017, all'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
d) Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione con periodicità bimestrale.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il D.E.C. e deve essere redatto apposito processo verbale.
I processi verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al responsabile unico del procedimento.
I processi verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.
Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente Contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. E’ escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 14 - Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di “consegna ad urgenza” al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice IBAN e il codice Ente n. 5;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin
da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario
dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
13.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):
13.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D.Lgs. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità (e rating di impresa quando vigente);
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i
legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii..
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dal mandatario in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia definitiva dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 15 - Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria).
È a carico del’ aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è pari a minimo 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
L’Aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
• Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il D.E.C. compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
Tale relazione è trasmessa senza indugio al R.U.P.. Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di contratto. In tal caso l’esecutore ne fa denuncia al D.E.C. entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dell’esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 16 - Subappalto
Data la peculiarità della prestazione, che attiene ai servizi alla persona, è vietato cedere o subappaltare il servizio.
Il Contraente è tenuto ad eseguire in proprio quanto compreso nel contratto.
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Contraente si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 18 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura- UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e di lavori, servizi e forniture”
Il Contraente si impegna, inoltre, senza alcuna riserva, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’Intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale – che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.
Ai sensi del suddetto Protocollo, nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’appaltatore comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 19 - Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2020, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020/2022 con
il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva
n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
• Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno con l’applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto, fatta salva l’esistenza di un danno maggiore.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
• Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette da Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del Contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
Con riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 106, comma 1 del Codice il direttore dell’esecuzione del contratto fornisce ausilio al R.U.P. ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
I. Risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
II. Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
III. Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
IV. Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
• ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b1. del “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 – “ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”.
• per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del D.E.C., entro 10 giorni dall’avvenuta consegna.
Nei casi di risoluzione del contratto, anche per cause diverse da quelle sopra indicate e richiamate negli atti di gara, si provvederà all’incameramento della cauzione definitiva.
Anche in pendenza dei procedimenti di risoluzione di cui sopra l’appaltatore dovrà continuare a dare esecuzione al contratto senza alcuna sospensione o interruzione sino alla individuazione del nuovo gestore.
V. Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
In caso di risoluzione del contratto, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno da parte del Committente.
Art. 21 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il CONTRAENTE è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 22 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Art. 23 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 24 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del DLGS 50/16 e ss.mm.ii., può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.(Clausola Vessatoria).
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
• Casi particolari di Risoluzione o Recesso
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. medesimo, sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Titolare del trattamento è la Sindaca di Roma Capitale quale rappresentante legale pro tempore, con Ufficio in Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, 0. Designato del trattamento è la D.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXXX, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al servizio oggetto del presente contratto;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori del servizio stesso e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nella sua esecuzione.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
Il contraente si impegna ad indicare il responsabile esterno del trattamento dei dati personali nella persona della responsabile della Casa.
Art. 26 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese per la stipulazione del contratto e tutti gli oneri connessi al presente appalto sono a carico dell’appaltatore.
Art. 27 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14 e nell’art. 23 del presente Contratto.
“L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico del’ aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del DLGS 50/16 e ss.mm.ii., può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Art. 28 - Clausola periodica di revisione dei prezzi
In caso di aumento del costo della mano d’opera derivante dall’aggiornamento della vigente Tabella Ministeriale “Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali” di cui al D.M. 2/10/2013, l’adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale e non potrà avere efficacia retroattiva.
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da