CONTRATTO DI PROMOZIONE EDITORIALE SCOLASTICA
CONTRATTO DI PROMOZIONE EDITORIALE SCOLASTICA
(Regolato dalle norme di cui all’AEC AIE/ANARPE) tra
La Società , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in , alla via n.
, P. IVA , di seguito anche denominata “Preponente”
e
il/La sig./sig.ra , nata a il ,
C.F. , residente in , alla via n. , di seguito anche denominato/a “Promotore”
1. Oggetto dell’incarico
Con decorrenza dal , è affidato al Promotore l’incarico di promuovere per conto della Preponente, in qualità di promotore editoriale scolastico, le adozioni dei libri di testo scolastici e dei prodotti di parascolastica relativi alle edizioni rappresentate dalla Preponente nella zona e nelle scuole di cui all’allegato “A”, da considerarsi parte integrante del presente contratto, allo scopo di incrementare in dette zone la diffusione nelle scuole di tali libri e prodotti.
A tal fine, il Promotore visiterà le scuole pubbliche e private di cui all’allegato “A” allo scopo di illustrare le caratteristiche e divulgare le conoscenze dei libri di testo scolastici e dei prodotti di parascolastica indicati nei cataloghi di anno in anno in vigore delle edizioni
rappresentate dalla Preponente, presso i professori, i dirigenti scolastici e gli enti che siano comunque in grado di fare adottare testi scolastici, materiale didattico e volumi di cultura o di lettura, mettendo in evidenza i particolari pregi che li contraddistinguono.
La limitazione dell’esclusiva ad alcuni marchi è ovviamente opzionale; qualora l’esclusiva sia relativa a tutta la scuola, questo inciso va eliminato Utente
13/11/2019 15:03
Il Promotore svolgerà la propria attività di promozione con diritto di esclusiva per le scuole indicate nell’allegato “A”, ma limitatamente ai marchi elencati nello stesso allegato.
in questa ipotesi, il promotore non potrà svolgere alcuna altra attività al di fuori di quella prevista dal contratto, con i vantaggi che ne derivano in termini di versamenti previdenziali e indennità
Utente 15/11/2019 16:17
Il Promotore è impegnato ad esercitare la sua attività unicamente per la Preponente ed è, pertanto, obbligato a non svolgere, né in zona né fuori zona, né direttamente né indirettamente, anche mediante partecipazioni in società, alcuna altra attività, anche non in concorrenza, al di fuori di quella prevista dal presente contratto.
oppure:
Il Promotore svolgerà la propria attività con diritto di esclusiva per le scuole indicate nell’allegato “A”, ma limitatamente ai marchi elencato nello stesso allegato.
in questa ipotesi, il Promotore ha facoltà di avere altri incarichi, ma che non siano in concorrenza con quello della preponente, fatta salva eventuale autorizzazione scritta da parte di quest’ultima
Utente 13/11/2019 15:03
Il Promotore non è impegnato ad esercitare la sua attività unicamente per la Preponente. Tuttavia, è obbligato a non svolgere nella zona affidata, salvo autorizzazione in forma scritta della Preponente, alcuna attività che sia in concorrenza con quella prevista dal presente contratto, né direttamente né indirettamente, anche mediante partecipazioni in società. Ove nel corso del rapporto la Preponente estenda la propria gamma a tipologie di prodotti che il Promotore già promuove per altre agenzie e sempreché la Preponente chieda di affidarli al Promotore, quest’ultimo dovrà, qualora accetti tale proposta, rinunciare entro sei mesi alla promozione dei prodotti divenuti concorrenti.
2. Modifica di elementi del rapporto
L’allegato “A”, debitamente sottoscritto, avrà validità fino al 31 dicembre
La necessità di un preavviso scritto per le variazioni di sensibile entità è posta a tutela del Promotore, potendo quest’ultimo decidere di non accettarle e di porre fine al rapporto, non perdendo per questo il diritto alle indennità di fine rapporto
Utente 19/11/2019 11:22
. Per gli anni successivi, la Preponente si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il contenuto del predetto allegato con comunicazione scritta che dovrà essere inviata al Promotore entro il mese di gennaio di ciascun anno, fatte salve le variazioni che comportino modifiche superiori al 20% del valore economico del rapporto, che la Preponente dovrà comunicare per iscritto al Promotore con un preavviso minimo di tre mesi. Qualora il Promotore comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni che comportino modifiche superiori al 20% del valore economico del rapporto, la comunicazione della Preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto ad iniziativa della stessa.
Resta inteso che la Preponente potrà sostituire, integrare o ridurre in qualsiasi momento anche unilateralmente i marchi, i cataloghi e i titoli dei quali affida la promozione, in ragione dei prodotti che sarà a sua volta incaricata di promuovere dalle Case Editrici che rappresenta, dandone tempestiva comunicazione al Promotore stesso, senza che da tale variazione possa derivare il diritto ad alcuna indennità a favore di quest’ultimo.
In questo contratto, a differenza di quello di agenzia, occorre che la durata sia indeterminata per consetire al promotore di maturare i diritti indennitari previsti dall’art. 5 dell’AEC Anarpe/AIE, essendo espressamente esclusi dall’applicazione di questa norma i promotori operanti nell’ambito di contratti a tempo determinato
Utente 13/11/2019 15:05
3. Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal e si intende a tempo indeterminato. Tuttavia, date le modalità dell’attività promozionale nel campo scolastico,
ove la disdetta non sia stata consegnata all’ufficio postale entro il 31 3
parte recedente intenda porre fine al rapporto in assenza di giusta causa successivamente al suddetto termine, sarà comunque tenuta a rispettare un periodo di preavviso pari a tanti mesi quanti sono quelli che mancano al 31 dicembre dell’anno successivo ovvero, in alternativa, a corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento danni pari a tanti dodicesimi dei compensi di competenza dell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.
Resta inteso che l’interruzione del rapporto tra la Preponente e una o più
La “finestra” temporale per dare la disdetta è motivata dall’esigenza di entrambe le parti contrattuali di conoscere le intenzioni dell’altra entro il mese di luglio di ogni anno. Va però tenuto presente che si tratta di una deroga a quanto previsto dall’AEC e dalle regole di diritto comune, dovendo in questo caso le parti fornire un preavviso – o una corrispondente indennità – potenzialmente superiore a quanto sarebbe normalmente previsto per un contratto a tempo indeterminato (vd. art. 3 AEC).
Utente 13/11/2019 15:07
luglio di ogni anno, il rapporto di promozione editoriale scolastica si intenderà confermato fino al 31 dicembre dell’anno successivo. Qualora la
Case Editrici dalla stessa promosse– per recesso da parte di queste ultime
Si ritiene opportuno inserire tale clausola al fine di evitare che, in caso di recesso da parte della Casa Editrice, l’Agenzia debba fornire al promotore un preavviso addirittura superiore a quello eventualmente concesso dalla Casa Editrice stessa.
Utente 13/11/2019 15:09
– risolverà immediatamente il conseguente rapporto di promozione editoriale scolastica intercorrente tra le parti, limitatamente ai prodotti delle predette Case Editrici, senza che il Promotore abbia diritto ad un periodo di preavviso superiore a quello eventualmente concesso dalla Casa Editrice oppure alla corrispondente indennità. La Preponente si impegna a dare tempestiva comunicazione al Promotore di ogni interruzione dei rapporti intercorrenti con Case Editrici.
4. Modalità di svolgimento dell’incarico
Il Promotore svolgerà l'incarico di cui alla presente in piena autonomia, con libertà di scelta dei criteri da seguire e dei mezzi da adottare, senza alcun obbligo di osservare un orario di lavoro, ma con una gestione delle visite alle scuole compatibile con la peculiare tipologia di attività prestata.
Per l’esecuzione del proprio mandato il Promotore avrà a disposizione locali, attrezzature e in generale strutture della preponente ma nell’organizzazione della sua attività sarà totalmente autonomo.
Il Promotore avrà inoltre a disposizione occasionalmente all’occorrenza il magazzino della Preponente per effettuare lo scarico saggi e prelevare i volumi da consegnare agli inseganti (opzionale: e un automezzo,
anch’esso in uso non esclusivo, per il trasporto di libri e materiale
scolastico).
Nell’esecuzione del proprio mandato, il Promotore dovrà tutelare gli interessi della Preponente ed agire con lealtà, buona fede e con la massima diligenza professionale. In particolare, il Promotore dovrà assolvere agli obblighi inerenti l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni della Preponente e dovrà informare quest’ultima sull'attività svolta, relativamente a scuole, dirigenti scolastici, insegnanti, ecc. della zona di competenza. Dovrà inoltre partecipare alle riunioni organizzative e promozionali indette dalle Case Editrici rappresentate dalla Preponente e a quelle della Preponente stessa, se gliene viene fatta richiesta.
5. Saggi
Il materiale che sarà fornito al Promotore per campionario o per saggi non potrà essere da questi venduto per alcun titolo e la Preponente potrà in qualunque momento esigere la restituzione totale o parziale del suddetto materiale consegnato per la promozione delle adozioni. A tale restituzione il Promotore si impegna a provvedere immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta a prescindere dai motivi che possono averla determinata.
La distribuzione dei predetti volumi da parte dal Promotore dovrà avvenire con oculatezza, sulla base delle effettive necessità. Nello specifico, l’importo lordo dei volumi distribuiti in saggio (opzionale:
escluse le novità dell’anno) non dovrà superare complessivamente il % ( per cento) dell’adottato complessivo realizzato nella zona di competenza durante l’anno solare.
Qualsiasi variazione eccedente il % sarà dal Promotore rimborsata al prezzo di copertina defiscalizzata, detratto lo sconto del % (
per cento).
Tale capoverso andrà meglio precisato e adattato a seconda delle effettive abitudini delle singole Agenzie
Utente 13/11/2019 15:13
Le percentuali di cui sopra saranno calcolate esclusivamente in base alle bollette di scarico saggi, compilate con i dati richiesti e con allegato il talloncino dei volumi, che il Promotore dovrà inviare alla Preponente entro il
Il conteggio dell’eventuale esubero saggi verrà calcolato e addebitato in sede di successiva liquidazione dei compensi.
La Preponente si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la percentuale di saggi distribuibili, in ragione della diversa e/o minor soglia che dovesse prevedere la Casa Editrice rappresentata, dandone tempestiva comunicazione al Promotore.
6. Compensi
A titolo di compenso per l’attività compiuta dal Promotore nella propria zona di competenza sarà riconosciuta allo stesso una percentuale del | Si ritiene utile non definire “provvigioni” i compensi previsti per il promotore al fine di distinguere questa figura da quella dell’agente in caso di | |||
% | calcolata | su | ispezione da parte dell’Enasarco. A tal fine, a parere di chi scrive sarebbe opportuno che la modalità di calcolo non si basasse sulle vendite, ma sulle adozioni. Si sconsiglia in ogni | |
6 | casso la previsione di un minimo “garantito” | |||
Utente | ||||
13/11/2019 15:14 |
Le competenze saranno liquidate al Promotore entro il 30 giugno dell’anno successivo alle adozioni, ma saranno concesse, se richieste, delle anticipazioni nei termini e nella misura di € , salvo conguaglio che verrà saldato entro il medesimo termine.
Per i compensi a lui spettanti il Promotore provvede ad emettere regolare fattura ai sensi del DPR 26 Ottobre 1972 n.663 e della successiva normativa in materia.
Il suddetto compenso congloba ogni corrispettivo dovuto per l’opera di promozione prevista al presente contratto e per le attività connesse. Ogni onere e/o spesa sostenuta dal Promotore nell’espletamento dell’incarico sarà a suo esclusivo carico.
7. Cicli
Al termine del presente contratto, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, per i volumi dei cicli biennali e triennali, si considerano promosse
dal Promotore anche le adozioni relative ai secondi e terzi volumi dei libri di testo (cc.dd.“seguiti”) ottenute per effetto della sua attività promozionale. I compensi sono liquidati nei due anni successivi alla cessazione del rapporto alle condizioni in vigore al momento dello
La previsione di un compenso per i cc.dd. “seguiti” è del tutto opzionale, essendo in effetti possibile concederlo all’inizio del rapporto invece che alla fine; per questo motivo, si è ritenuto di tenere aperta la clausola
Utente 13/11/2019 15:18
scioglimento del contratto.
Oppure
La Preponente si obbliga a riconoscere al Promotore, fin dal primo anno del rapporto, i compensi sulle adozioni dei corsi pluriennali realizzate da chi l’ha preceduto (c.d. “portafoglio verticale”); di conseguenza, al
termine del presente contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il Promotore non avrà diritto alla liquidazione di eventuali compensi per le adozioni di corsi pluriennali effettuate dalla Preponente dopo la conclusione di tale rapporto.
8. Malattia e infortunio
L’inserimento di questa clausola tutela il Promotore il quale, a differenza dell’agente di commercio, non avrebbe alcuna garanzia in caso di malattia o infortunio
Utente 15/11/2019 16:22
In caso di malattia o infortunio del Promotore che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di promozione editoriale scolastica, a richiesta del Promotore interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la Preponente non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla Preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di promozione o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di promozione editoriale scolastica, ammalato od infortunato, non ha diritto a compensi sui proventi degli affari promossi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
9. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile e con effetto immediato, con ogni conseguenza di legge, con semplice comunicazione scritta da parte della Preponente di avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi considerati giusta causa di recesso: a) recesso da parte delle Casa Editrice di cui il Promotore promuove le adozioni; b) il Promotore, in contrasto alla natura del proprio
Inciso inserito proprio al fine di distinguere questa figura da quella di agente di commercio, essendo solo a quest’ultimo riservata la facoltà di raccogliere ordini
Utente 13/11/2019 15:19
incarico, raccolga ordini presso la clientela; c) violazione dell’obbligo di esclusiva da parte di entrambe le Parti; d) vendita di saggi e campioni da parte del Promotore e/o loro mancata restituzione a richiesta della Preponente nei termini contrattualmente previsti.
10. Indennità di risoluzione del rapporto
Pur essendo teoricamente scontato il diritto alle indennità anche in capo ai promotori, si ritiene utile inserire questa clausola, essendo spesso ignorato, nei fatti, tale diritto sia dalle Agenzie che dai promotori stessi
Utente 13/11/2019 15:20
In caso di scioglimento del rapporto, sempre che ricorrano i presupposti previsti dall’Accordo Economico Collettivo tra AIE e ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 21/07/1988, successivamente rinnovato il 27/11/2017, il Promotore avrà diritto alle indennità di cui agli artt. 4 e 5 ivi disciplinate.
11. Accordi precedenti
Xxxxxxxx prevista a favore del promotore, che rischierebbe altrimenti di perdere i diritti indennitari maturati prima della eventuale sottoscrizione di questo nuovo contratto
Utente 13/11/2019 15:22
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni eventuale precedente accordo tra loro intercorso viene consensualmente a cessare ed è sostituito dal presente mandato dal momento della sua sottoscrizione. In ipotesi di precedente rapporto in vigore tra le parti, si fanno salvi i diritti indennitari previsti dall’Accordo Economico Collettivo tra AIE e ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 21/07/1988, rinnovato il 27/11/2017, e l’anzianità pregressa maturata.
12. Normativa applicabile
L’incarico di cui alla presente esclude qualsiasi rapporto di dipendenza e/o subordinazione tra le Parti.
Il presente incarico non instaura un rapporto di agenzia e pertanto ad esso non sono applicabili le disposizioni relative al contratto di agenzia e in particolare il trattamento previdenziale ENASARCO.
Questo incarico è regolato unicamente dalla presente e, per quanto qui non disposto e/o derogato, dall’Accordo Economico Collettivo tra AIE e ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 21/07/1988, rinnovato il 27/11/2017.
13. Riservatezza e Privacy
Adeguamento alla normativa europea
Utente 13/11/2019 15:22
Il Promotore si obbliga a non divulgare a terzi, anche dopo la cessazione dell’incarico, le informazioni tecniche, economiche e/o commerciali relative all’attività della Preponente, di cui sia venuto a conoscenza per l’esecuzione dell’incarico.
Il Promotore - lui stesso o una persona fisica indicata dal Promotore se questi è costituito in società - assume inoltre l’obbligo di trattare i dati personali di persone fisiche terze (per lo più docenti presso i quali il Promotore è tenuto ad attività promozionale) nel rispetto del Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR). I dati acquisiti dal Porpagandista nel corso del rapporto, sono da ritenersi altresì coperti dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice privacy), come aggiornato dal D.lg 10 agosto 2018 n. 101 e dalle previsioni del Garante della Privacy in argomento.
Il Promotore dovrà prevenire rischi che possono incombere sui dati, in particolare prevenendo ed evitando accessi non autorizzati, operazioni di trattamento non consentite, operazioni per fini diversi da quelli per cui sono trattati nonché rischi di distribuzione.
Il Promotore riconosce che la titolarità di tali dati è della Preponente. Si elencano i più dignificativi di tali trattamenti:
a) Docenti: conservazione e gestione dei dati anagrafici, dei dati relativi alla docenza (scuola, sezione, classe, orari), della consegna saggi, della partecipazione a servizi pre o post adozione e simili;
b) A questi possono aggiungersi trattamenti connessi allo svolgimento del mandato di promozione editoriale scolastica (in via di esempio, dati relativi a incontro con la Preponente, con le Case Editrici e i docenti).
Le parti danno atto che, nel determinare le provvigioni per il Promotore, si è tenuto conto anche dell’attività appena descritta.
14. Controversie
si impegnano a cercare una amichevole composizione della lite, convinte della reciproca buona fede e dell’impegno professionale di entrambe ad assolvere le rispettive funzioni.
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria ciascuna delle parti è obbligata a
richiedere il tentativo di composizione della controversia affidato ad un
La previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione per gli iscritti all’ANARPE vuole essere una tutela per entrambe le parti, trattandosi di materia spesso poco conosciuta dai giudici ed essendo pertanto notevole il rischio di portarla in causa
Utente 13/11/2019 15:23
Di ogni controversia che sorgesse a proposito di questo rapporto, sia durante il suo svolgimento che in occasione della sua cessazione, le Parti
Conciliatore, designato di volta in volta da ANARPE, alla quale le parti stesse interessate sono iscritte.
La procedura dovrà essere avviata tramite l’inoltro di un’istanza di conciliazione all’Associazione di categoria (all’indirizzo mail/pec…..) utilizzando il modello predisposto allegato al presente contratto, ovvero
una domanda scritta contenente la rappresentazione succinta dei fatti. Successivamente, ANARPE nominerà il Conciliatore che agirà secondo le disposizioni di legge, con equità.
Il Conciliatore definirà il proprio luogo di insediamento, anche valutando la collocazione territoriale della preponente e del promotore, e provvederà a segnalare a controparte la richiesta ricevuta indicando la data di un primo incontro.
Il procedimento di conciliazione avrà una durata non superiore a 60 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.
Se la conciliazione ha esito positivo, il Conciliatore redigerà il testo dell'accordo che, una volta sottoscritto dalle parti, non sarà impugnabile ai sensi dell’art. 2113, comma 4, cc. e assumerà gli effetti di legge.
In difetto di accordo tra le parti, il Conciliatore può, di sua iniziativa, formulare una proposta di definizione della lite, che viene comunicata alle parti; se però le parti gliene fanno concorde richiesta, il conciliatore deve elaborare una proposta di conciliazione. In entrambi i casi la proposta formulata può essere rifiutata dalle parti. Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità giudiziaria. Le spese per l’attività espletata dal mediatore saranno sostenute da entrambe le parti in egual misura.
15. Foro Competente
La cognizione di qualsiasi controversia scaturente dal presente contratto, la cui preventiva conciliazione abbia avuto esito negativo, è devoluta al Tribunale del luogo di domicilio del Promotore in pendenza del rapporto,
qualora il rapporto rientri nei casi previsti dall’art. 409 c.p.c., ed al Tribunale di negli altri casi.
.
, lì
Preponente Promotore
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile si approvano specificamente le clausole del sopraesteso contratto di cui agli articoli di seguito indicati:
1) Oggetto dell’incarico
2) Modifica di elementi del rapporto
3) Decorrenza e durata
5) Saggi
6) Cmpensi
7) Cicli
8) Malattia e infortunio
9) Clausola risolutiva espressa
11) Accordi precedenti
12) Normativa applicabile
13) Privacy
14) Controversie Per accettazione
(data e firma del Promotore)
Allegati: allegato “A”
ALLEGATO "A"
(valido fino al 31 dicembre …….)
1) Zona, Scuole, Editori di Vostra competenza:
ZONA
SCUOLE | ||
EDITORI | ||
Vi verranno in seguito, eventualmente specificate a parte, altre scuole a seconda delle esigenze della preponente.
, lì
Preponente
Per accettazione
(data e firma del promotore)