SETTORE E - TUTELA LEGALE
Casa
Senza Confini
SETTORE E - TUTELA LEGALE
75 di 126
SETTORE F - INFORTUNI CUMULATIVA DEI FIGLI/ ASSICURAZIONE SCOLASTICA
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 88
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato (vedere definizioni relative alla garanzia infortuni) subisca:
- nello svolgimento di ogni attività diversa da quella lavorativa;
- nello svolgimento delle comuni evenienze e manifestazioni della vita privata, sociale e ricreativa, del tempo libero e delle vacanze, compreso il volontariato, purchè l’assicurato non faccia parte di associazioni di volontariato;
- nello svolgimento di attività attinenti alla conduzione della casa, compresi i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione, di orticoltura e di giardinaggio;
a carattere puramente ricreati-
- durante la pratica di giochi ed attività sportive
vo; salvo quanto disposto dalla lett. f) dell’art. 89 - Esclusioni;
- durante l’uso di veicoli, natanti o imbarcazioni non a motore;
- durante la circolazione in qualità di:
- pedone su strade pubbliche e private;
- passeggero su tutti i mezzi pubblici e privati di locomozione terrestre, marittima, fluviale e lacustre salvo quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 89 - Esclusioni;
purché la
nei termini previsti dall’art. 99 - Rischio volo;
- passeggero di velivoli ed elicotteri
- conducente di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore, guida non sia occasionata dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Sono compresi in garanzia anche:
a. l’asfissia non di origine morbosa;
b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c. le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti,
escluse la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori
necessari;
d. l’annegamento;
e. l’assideramento o congelamento;
f. la folgorazione;
g. colpi di sole o di calore;
h. le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto disposto dall’art. 89 lett. p) – Esclusioni;
i. gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
j. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
k. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, atten- tati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
di natanti o imbarcazioni a motore di uso non privato;
di macchine agricole e operatrici;
patente di categoria superiore alla B;
di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una
la guida:
- in competizioni e nelle relative prove;
- in pista o in percorsi di gara;
l’uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti o imbarcazioni a motore:
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni avvenuti durante:
ART. 89 ESCLUSIONI
a.
-
-
b.
-
-
-
la guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l’Assicurato è | ||
privo della prescritta patente di abilitazione; | ||
la guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l’Assicurato si | ||
trovi in stato di ebbrezza; | ||
la guida o uso di mezzi di locomozione aerea, e/o subacquea, compresi deltapla- | ||
ni ed ultraleggeri, salvo quanto disposto dal successivo art. 99 - Rischio volo; | ||
la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti mar- |
c.
d.
e.
f.
xxxxx xxxxxxxxxxx contatto fisico, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kitesurfing, guidoslitta, motonautica, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico (c.d. bungee jumping), immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sport aerei in
genere;
g. la partecipazione a competizioni – o relativi allenamenti e prove – ippiche, cal- cistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di beach volley, di hockey, di surf, windsurf, di kite-surf, di atletica leggera, di skateboard, di pat- tinaggio, di tennis, di podismo, salvo che esse abbiano carattere puramente
il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche);
partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni
ricreativo;
h.
i.
attivi, macchine acceleratrici, raggi “X”, ecc.);
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio-
trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da
Xxxxxx, salvo quanto disposto dal successivo art. 101 - Rischio di guerra;
guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli
dal successivo art.104 - Rischio calamità naturali;
movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto
delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo;
psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni;
verse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell’Assicurato, abuso di
assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie di-
fortunio;
operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da in-
sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da:
j.
k.
l.
m.
n.
o.
le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo;
ernie di ogni natura.
gli infarti di ogni tipo, le lesioni sottocutanee, parziali o totali, dei tendini e le
sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
p.
q.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata | |
a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò | |
possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto | |
disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione | |
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regola- | |
menti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
ART. 90
PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell’assicurazione fos- |
se stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipen- |
denza, sieropositività H.I.V., A.I.D.S. o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità |
mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o |
76 di 126
stati paranoidi, non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell’assicurazione, l’assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma dell’art.1898 del Codice Civile – sen-
za l’obbligo della Società a corrispondere l’indennizzo.
In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall’effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già paga- ta e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell’assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ART. 91
OBBLIGHI DI DENUNCIA DELL’INFORTUNIO ED ONERI RELATIVI
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimen- to di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documen- tato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. Se ritenuto necessario per la corretta definizione del sinistro, su richiesta della Società gli eredi dovranno autorizzare l’autopsia dell’Assicurato con assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono opportuno. L’Assicurato, su richiesta della So- cietà, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati; l’Assicurato e in difetto gli eredi devono fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professio- nale e d’ufficio i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.
ART. 92
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’in- fortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque ve- rificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
ART. 93 CONTROVERSIE
In caso di divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione
nirsi il Collegio dei medici.
dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 95, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a nor- ma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riu-
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vi- cino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie
77 di 126
spese e competenze per il terzo medico.
spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accerta- mento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso,
nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di
verbale stesso.
xxxxxx rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei
redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da
patti contrattuali.
ART. 94
INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche successivamente alla sca- denza della polizza.
plicazione di presidi correttivi.
del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di ap-
quantificazione
QUIDAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA
precitata legge. Restano valide le franchigie previste nell’art. 95- CRITERI DI LI-
polizza. La Società rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla
successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente
zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e
delle menomazioni di cui all’allegato n. 1 del T.U. delle disposizioni per l’assicura-
riferimento alla sola Tabella
Il grado d’invalidità permanente va accertato facendo
. Per la
valutazione delle menomazioni visive ed auditive si procederà alla
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra.
Per i casi non previsti
zionalità perduta.
previste dalla tabella suddetta vengono ridotte in proporzione alla effettiva fun-
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali
nella tabella di cui sopra, l’accertamento dell’invalidità per- manente è stabilito, considerando i valori ed i criteri utilizzati per i casi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’appli- cazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo assoluto del 100%.
l’importo liquidato;
ma o testamentaria:
morte dell’Assicurato, paga agli eredi secondo le norme della successione legitti-
l’indennizzo sia stato corrisposto la Società , su presentazione del certificato di
dei postumi muore per causa indipendente dall’infortunio denunciato e prima che
non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato ad avvenuta stabilizzazione
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi
siano stabilizzati i postumi.
previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che si
di invalidità preesistente. La percentuale di invalidità permanente verrà accertata
minorato, le percentuali sopra richiamate sono diminuite tenendo conto del grado
di un organo o di un arto già
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale
-
78 di 126
oppure, in assenza di liquidazione
l’importo offerto in misura determinata;
-
oppure, in assenza di offerta in misura determinata
- l’importo oggettivamente determinabile in funzione dell’invalidità permanente certificata e comprovata da certificato di guarigione e documentazione atte- stante la stabilizzazione dei postumi ante decesso (a titolo esemplificativo: certificazione medica ASL, INPS, INAIL o similare) appositamente trasmessa dagli eredi.
ART. 95
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA
L’indennizzo per l’invalidità permanente è calcolato, sulla somma assicurata, in
relazione al grado di invalidità permanente accertato, secondo quanto disposto dall’art. 94.
La liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata con le seguenti modalità:
non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente accertata
-
sia di grado pari o inferiore al 5%;
- nel caso in cui l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 5% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto in base alle percentuali riportate nel- la seguente tabella:
% di IP accertata | % da liquidare | % di IP accertata | % da liquidare | % di IP accertata | % da liquidare | % di IP accertata | % da liquidare |
6 | 3 | 18 | 18 | 30 | 30 | 42 | 47 |
7 | 4 | 19 | 19 | 31 | 34 | 43 | 48 |
8 | 5 | 20 | 20 | 32 | 35 | 44 | 50 |
9 | 6 | 21 | 21 | 33 | 36 | 45 | 51 |
10 | 7 | 22 | 22 | 34 | 37 | 46 | 56 |
11 | 9 | 23 | 23 | 35 | 38 | 47 | 57 |
12 | 10 | 24 | 24 | 36 | 40 | 48 | 58 |
13 | 11 | 25 | 25 | 37 | 41 | 49 | 60 |
14 | 13 | 26 | 26 | 38 | 42 | 50 e oltre | 100 |
15 | 14 | 27 | 27 | 39 | 43 | ||
16 | 15 | 28 | 28 | 40 | 45 | ||
17 | 17 | 29 | 29 | 41 | 46 |
ART. 96
RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA DA INFORTUNIO
In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza e fino a concor- renza del massimale assicurato, la Società rimborsa:
A - le spese sostenute entro 365 giorni dall’infortunio:
a. per gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari dei medici;
b. per l’assistenza medica ed esami;
c. per le cure odontoiatriche ed ortodontiche, escluse in ogni caso le protesi dentarie;
d. per i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure in genere (anche termali) con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera, fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale assicurato;
B - le spese sostenute durante il ricovero o per intervento chirurgico senza ricove- ro entro 365 giorni dall’infortunio:
79 di 126
e. per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni al- tro soggetto partecipante all’intervento;
f. per i diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparec- chi terapeutici e protesici applicati durante l’intervento;
g. rette di degenza.
La Società effettua il rimborso agli aventi diritto a cure ultimate, su presentazione degli originali e delle relative notule, distinte e ricevute fiscalmente valide, debi- tamente quietanzate.
La Società, a richiesta, restituisce predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
Qualora l’Assicurato e/o il Contraente abbia presentato a terzi l’originale delle no- tule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spe-
se effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quo- tazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
CONDIZIONI OPERATIVE ART. 97
SPESE DI SOCCORSO
ficativi ed a cure ultimate.
il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giusti-
La Società effettua
In caso di infortunio dell’Assicurato, la Società rimborsa, le spese resesi necessa- rie, per il suo trasporto dal luogo dell’infortunio a quello di cura (ospedale, clinica, ambulatorio) a mezzo di autoambulanza, di aereo o elicottero.
Per le spese sostenute all’estero il rimborso verrà eseguito in Italia, in euro, al cam- bio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quota-
per sinistro.
La garanzia Spese di Soccorso è prestata con il limite di indennizzo di euro 800,00
zioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
ART. 98
SOMME ASSICURATE
tutti gli Assicurati, indipendentemente dal numero delle persone infortunate.
massimo indennizzabile per ciascun sinistro, anno assicurativo e per l’insieme di
il limite
Le somme assicurate ed i limiti d’indennizzo relativi alle singole garanzie even- tualmente operanti ed indicate in Polizza (mod. 220400), rappresentano
ART. 99 RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi
in cui ne è disceso.
cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento
il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in
da aeroclubs.
pubblico di passeggeri;
da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto
tranne che:
aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti,
-
-
Agli effetti della garanzia,
80 di 126
ART. 100
RISCHIO CALAMITÀ NATURALI
fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato, con riferi-
Sono compresi gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, verificatesi
mento alla sola garanzia “invalidità permanente”.
La garanzia Rischio Calamità Naturali è prestata con il limite del 20% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di euro 50.000,00.
ART. 101
RISCHIO DI GUERRA
ad abbandonare il paese ove gli eventi stessi sono in atto.
mo di 14 giorni dall’inizio degli eventi di cui ai punti a), b) e c) e sia impossibilitato
Repubblica di X. Xxxxxx, dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massi-
nel caso in cui l’Assicurato venga sorpreso da tali eventi al di fuori dell’Italia, della
c) stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri,
b) di insurrezione popolare;
a) atti di guerra anche non dichiarata;
A parziale deroga dell’art. 89 lett. n), sono compresi gli infortuni derivanti da:
ART. 102
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Se l’assicurazione è prestata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza | |
devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non | |
possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 | |
del Codice Civile. |
ART. 103
PERDITA ANNO SCOLASTICO
risultino regolarmente iscritti a scuole di istruzione
In favore di Assicurati che
primaria o secondaria,
e che in conseguenza di infortunio rientrante in garanzia siano impossibilitati alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni vigenti in materia, determini la perdita dell’anno scolastico, la Società corrisponderà un indennizzo a copertura delle spese per il recupero dell’anno scolastico perso. Il pagamento dell’indennità di cui sopra viene effettuato solo
dietro presentazione di specifica documentazione rilasciata dall’Autorità scolasti- | |
ca da cui risulti che la perdita dell’anno scolastico è avvenuta in conseguenza del- | |
le predette assenze. La garanzia Xxxxxxx Anno Scolastico è prestata con il limite di | |
euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. |
Bonus Clienti Groupama
Il limite della garanzia Perdita Anno Scolastico si intende elevato ad euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La presente estensione di garanzia è prestata a condizione che il Contraente/As- | |
sicurato e/o i componenti del Nucleo Familiare siano proprietari di un’autovettura | |
che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama | |
Assicurazioni. |
ART. 104
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’in- fortunio.
81 di 126
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il mondo intero.
GARANZIA | DOVE |
Infortuni cumulativa figli / Assicurazione scolastica | Tutto il mondo |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE F – INFORTUNI CUMULATIVA FIGLI / ASSICURAZIONE SCOLASTICA
GARANZIE | SCOPERTI PER SINI- STRO | FRANCHI- GIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Invalidità permanente (art. 95) | 5% riassorbibile | |||
In caso di sinistro | ||||
Rimborso delle spese sostenute entro 365 giorni dall'infortunio per i medicinali, i trat- tamenti fisioterapici e rieducativi e le cure in genere (anche termali) (art. 96) | fino a concorrenza di un im- porto non superiore al 20% del massimale assicurato | |||
Garanzie sempre operanti | ||||
Spese di soccorso (art. 97) | euro 800,00 per sinistro | |||
Rischio calamità naturali (art. 100) | 20% della somma assicurata per invalidità permanen- te con il massimo di euro 50.000,00 | |||
Perdita anno scolastico (art. 103) | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Bonus cliente Groupama | euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
82 di 126