ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato,
Rocca,
(di seguito anche “CRI”)
in persona del Presidente Nazionale, Avv. Xxxxxxxxx
E
Federazione Italiana Medici Medicina Generale,
Generale Nazionale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx,
in persona del Segretario (di seguito anche “FIMMG)
PREMESSO CHE
− CRI è una Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1,
c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
− CRI, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall’art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l’unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica;
− Fra i compiti di interesse pubblico previsti dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 178/12, garantiti dalla CRI, alle lettere o) e q) sono previsti, rispettivamente, lo svolgimento di attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce Rossa e la diffusione e promozione dei principi e degli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
− lo Statuto della CRI all’art. 6, comma 2, lett. g) e j) indica, tra le varie attività da promuoversi per il raggiungimento degli obiettivi generali dell’Associazione, quelle volte rispettivamente a “promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione” e “cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della croce rossa e della mezzaluna rossa”;
− all’interno degli “Obiettivi strategici 2030” della CRI, è previsto l’Obiettivo strategico della promozione e diffusione dei principi fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, dei valori umanitari e del diritto internazionale umanitario. Tale obiettivo è perseguito anche attraverso attività di advocacy nei confronti di stakeholders pubblici e
privati, organizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione nonché iniziative di promozione dei valori umanitari;
− In occasione del 10 dicembre 2018, giornata della dichiarazione universale dei diritti umani è stata avviata la campagna Health Care in Danger, iniziativa del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa finalizzata a fronteggiare il problema della violenza contro gli operatori, le strutture e i veicoli sanitari nonché a garantire l’accesso sicuro e l’assistenza medica nei conflitti armati e in altre emergenze;
− la CRI, in tale ambito, ha deciso di avviare una capillare attività di advocacy e sensibilizzazione sul tema, anche alla luce di drammatici e preoccupanti fatti di cronaca di portata nazionale ed internazionale, attraverso la strutturazione di una campagna nazionale dal titolo “Non Sono un Bersaglio” (di seguito anche “Campagna”);
− CRI ha manifestato l’interesse a collaborare con partner pubblici e privati per diffondere ulteriormente le attività relative alla Campagna ed avviare un dialogo strutturato con altri Soggetti in tale ambito, in un’ottica di reciproco arricchimento e di maggior sensibilizzazione della Comunità sulle tematiche delle aggressioni agli operatori sanitari e sull’importanza di tali figure in ogni contesto operativo;
− La FIMMG è un’associazione libera, autonoma, apartitica che prevede, fra i suoi principi costitutivi, il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali, e con ogni Organismo, Ente, Autorità pubbliche o private, ai fini del rafforzamento condiviso del modello di SSN, del miglioramento dell'organizzazione sanitaria in Italia, della promozione della vita e della sua qualità, dell'educazione sanitaria e dell'immagine della categoria; nonché l'appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate: 1) alla qualificazione e all'aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell'area sanitaria e sociale, 2) alla formazione a tutti i livelli sui temi della medicina territoriale, 3) alla ricerca e sperimentazione in Medicina Generale;
− tra gli obiettivi costitutivi prioritari di FIMMG vi è quello di garantire la tutela e l’assistenza in ogni contesto nei confronti delle figure professionali dei Medici operanti nel territorio nel rispetto del generale interesse costituzionale alla salute;
− FIMMG ha manifestato l’interesse ad intraprendere un rapporto di collaborazione con CRI per le attività di diffusione della campagna “Non sono un bersaglio” nonché di condivisione dei dati in tale ambito per lo svolgimento di attività di advocacy e sensibilizzazione e di reciproco scambio di buone prassi;
− Attraverso tale collaborazione Le Parti potrebbero, altresì, potenziare il proprio network associativo dando luogo a un collegamento tra la realtà associativa di FIMMG e la rete associativa CRI, attraverso specifiche forme di collaborazione sul tema della salute e azioni di facilitazione dei contatti delle rispettive articolazioni territoriali;
− CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti, iniziative, campagne o eventi specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell’Associazione;
− Le Parti hanno manifestato la comune e condivisa volontà di avviare un percorso di collaborazione per la realizzazione di programmi, attività progettuali e iniziative nell’ambito della sensibilizzazione sull’importanza della figura dell’operatore sanitario in ogni contesto operativo nazionale;
− L'attuazione del presente Accordo avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico e dell'identità visiva dell'emblema e del logotipo identificativo, e parimenti nell'osservanza delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento di FIMMG.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO DI STIPULARE IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO
Articolo 1 − Premesse
Le Premesse, che si intendono qui di seguito integralmente trascritte, costituiscono parti integranti ed essenziali della stessa.
Articolo 2 − Oggetto e finalità
Con il presente Accordo le Parti, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze, disciplinano le modalità di collaborazione per le attività di promozione della Campagna “Non sono un bersaglio” e la valorizzazione della figura dell’operatore sanitario in ogni contesto.
Tale collaborazione avrà anche il fine di condividere le reciproche professionalità in tale ambito per l’identificazione e l’attuazione, ove occorra, di progetti/programmi e iniziative congiunte nel settore della promozione e diffusione dei valori di diritto umanitario, dell’importanza delle attività di soccorso sanitaria e della conseguente tutela della figura del soccorritore in ogni contesto.
In tale contesto le parti si propongono di dar luogo a un collegamento tra la realtà associativa di FIMMG e il terzo settore, attuando specifiche forme di collaborazione sul tema della salute attraverso l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative, campagne ed eventi congiunti allo scopo dedicati.
Articolo 3 − Attività
Per realizzare le finalità indicati nel precedente articolo, le Parti concordano sulla necessità di favorire la realizzazione di azioni condivise, per promuovere obiettivi comuni e sviluppare la complementarità e le sinergie dei loro interventi nell’ambito della tutela salute, con riferimento allo specifico focus sulle aggressioni agli operatori sanitari e sull’importanza della loro figura in ogni contesto operativo nazionale, dichiarandosi disponibili alla realizzazione delle seguenti attività:
• Azioni di promozione della campagna CRI “Non sono un bersaglio”:
− diffusione dei materiali di sensibilizzazione della campagna CRI “Non sono un bersaglio” secondo le modalità infra specificate all’articolo 4;
− attività di sensibilizzazione congiunta, da definire fra le parti attraverso successivi atti, sulle aggressioni agli operatori sanitari nonché sull’importanza delle attività di assistenza sanitaria in contesti ordinari ed emergenziali.
• Attività di advocacy istituzionale congiunte:
− attività coordinate di advocacy e di diffusione a livello nazionale ai fini di promozione e sensibilizzazione nell’ambito delle tematiche di cui sopra;
− elaborazione condivisa di lavori di analisi, studio e approfondimento; organizzazione di eventi tematici e/o nell’elaborazione di pubblicazioni via web o cartacee;
− partecipazione congiunta ad eventi, attività ed iniziative, scambio di informazioni, o di ogni altra forma di collaborazione concordata fra le parti, in ambito di promozione e diffusione i) dei valori di diritto internazionale umanitario e ii) dell’importanza delle attività di soccorso sanitaria e della conseguente tutela delle figure coinvolte in ogni contesto.
• Creazione e potenziamento del network associativo delle Parti:
− condivisione di azioni di facilitazione dei contatti delle rispettive articolazioni territoriali (Comitati CRI, guardie mediche, medici di famiglia e medici dell’emergenza territoriale) a livello nazionale;
− realizzazione di iniziative formative congiunte legate alla prevenzione delle situazioni di rischio;
− definizione e scambio di buone pratiche, vademecum e piani informativi. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti nei confronti di terzi.
Articolo − 4 Impegni specifici e dichiarazioni di FIMMG
Con la sottoscrizione del presente Accordo FIMMG si impegna a:
a) promuovere le attività relative alla Campagna ed alla collaborazione con CRI attraverso azioni di comunicazione online e offline, concordate tra le Parti;
b) divulgare e promuovere il materiale CRI per la Campagna di seguito indicato:
− Poster “Decalogo”;
− Poster “Così lontano, così vicino”;
− pieghevoli.
Il suddetto materiale sarà diffuso, promosso e reso disponibile secondo le modalità individuate da FIMMG.
CRI fornirà a FIMMG i file informatici relativi al materiale di cui sopra.
A tal riguardo si specifica che il materiale di cui sopra manterrà esclusivamente il logo della Campagna “Non sono un bersaglio” e i loghi/emblemi degli enti patrocinanti (Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea).
FIMMG potrà provvedere ad aggiungere il proprio logo senza alterarne la visual identity;
c) condividere con CRI la definizione di campagne di comunicazione aventi ad oggetto il presente accordo;
d) attivare le iniziative del presente Accordo, attraverso il coinvolgimento dei propri esperti;
e) promuovere la partecipazione degli associati/aderenti alle attività di cui all’art. 3 del presente Accordo;
f) non ledere e comunque rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell’utilizzo dell’emblema e del logotipo CRI, l’immagine dell’Associazione nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a “Il Manuale di Comunicazione Istituzionale" e alle “Norme per la tutela dell’emblema e del logotipo” ovvero al “Codice Etico” e alle “Linee Guida per le attività di informazione e mass media", che devono intendersi ivi integralmente richiamati e riportati;
g) non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l’immagine di CRI;
h) utilizzare l’emblema e il logotipo identificativo CRI attraverso i propri canali divulgativi e social media e in genere attraverso qualsivoglia strumento/supporto, esclusivamente nell’ambito delle attività di cui al presente accordo, in coerenza con la sua vigenza temporale ed in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale delle proprie attività e/o di quelle di
terzi;
i) astenersi da qualsiasi utilizzo dell’emblema e del logotipo identificativo diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi slogan o claim;
j) sospendere l’utilizzo dell’emblema e del logotipo identificativo CRI e l’acronimo “CRI” a far data dalla scadenza del presente accordo.
Inoltre FIMMG dichiara di:
− condividere gli obiettivi e le finalità promosse da CRI in connessione al presente Accordo;
− essere a conoscenza che le attività potrebbero essere soggette a modifiche o rimodulazioni in fase di attuazione, da concordare congiuntamente tra le parti e per iscritto, fatto salvo il rispetto e il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti;
− essere a conoscenza dell’autonoma soggettività giuridica dei Comitati CRI rispetto all’Associazione.
Articolo 5 − Impegni specifici e dichiarazioni di CRI
Con la sottoscrizione del presente Accordo CRI si impegna a:
a) promuovere il presente accordo presso le proprie articolazioni territoriali ed all’interno del sito xxx.xxx.xx nonché nei propri canali divulgativi istituzionali e social media;
b) fornire a FIMMG i file informatici – ed i loro relativi aggiornamenti - riguardanti il materiale della Campagna per la promozione e la diffusione secondo le modalità individuate da FIMMG;
c) condividere con FIMMG la definizione di campagne di comunicazione aventi ad oggetto il presente accordo;
d) condividere con FIMMG il proprio know how e le professionalità per lo scambio di buone prassi;
e) consentire a FIMMG l’utilizzo dell’emblema, del logotipo identificativo e dell’acronimo CRI esclusivamente per le finalità dell’iniziativa e per la sola durata del presente accordo;
f) consentire a FIMMG l’utilizzo dell’emblema o del logotipo identificativo CRI, esclusivamente per le finalità del presente accordo, all’interno di comunicazioni, pagine web, canali divulgativi e social media, nel rispetto delle prescrizioni di cui al “Manuale di Comunicazione istituzionale” e alle “Norme per la tutela dell’emblema e del logotipo” ovvero al Codice Etico e alle “Linee guida per le attività di informazione e mass media” che qui si intendono integralmente richiamati;
g) astenersi da qualsiasi utilizzo di emblemi/marchi/loghi FIMMG diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi slogan o claim;
h) sospendere l’utilizzo di emblemi/marchi/loghi FIMMG a far data dalla scadenza del presente accordo;
i) non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l’immagine di FIMMG.
Articolo 6 − Programmazione e Monitoraggio attività
In attuazione del presente Accordo, le Parti assicurano forme di dialogo strutturato e di monitoraggio delle attività intraprese, al fine di:
− promuovere il dialogo sulle strategie adottate, favorendo la predisposizione di programmi e progetti condivisi nonché la realizzazione di attività congiunte;
− stabilire l’eventuale riesame delle azioni intraprese, e/o in corso, nonché i risultati per ciascuna delle attività oggetto del presente Accordo.
Articolo 7 − Impegni comuni
Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell’esecuzione del presente Accordo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.
Le Parti si rendono inoltre sin d’ora disponibili a valutare lo sviluppo congiunto di attività, iniziative ed opportunità, non specificamente regolamentate dal presente Accordo, che siano funzionali al raggiungimento dei fini di cui al presente Accordo.
Le Parti si impegnano a sviluppare una strategia condivisa di comunicazione a supporto di questo Accordo.
Articolo 8 − Accordi Attuativi
Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità in cui si realizzeranno le forme di collaborazione, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica organizzativa, gestionale e finanziaria riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza e alla privacy.
Per la realizzazione di ulteriori attività e iniziative congiunte le Parti potranno stipulare appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
Articolo 9 − Riservatezza e trattamento dati
Ai fini del presente Accordo, con il termine “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo e natura che ciascuna delle Parti e le rispettive società controllanti e/o controllate, potranno ricevere per iscritto, oralmente o in una qualunque altra forma in relazione all’oggetto dell’Accordo, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino le Informazioni Riservate.
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare senza il consenso scritto dell’altra Parte, alcuna Informazione relativa all’altra Parte, salvo che non sia diversamente richiesto dalla legge.
Le Parti saranno responsabili del mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, volontari o soggetti terzi con cui abbiano rapporti professionali.
Ciascuna Parte in particolare dovrà:
− trattare tutte le Informazioni Riservate come segrete e confidenziali;
− comunicare ai propri Rappresentanti che hanno necessità di ricevere e trattare le Informazioni Riservate ai fini delle operazioni contemplate nel presente Accordo, di trattarle come Informazioni Riservate;
− non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo.
Ai fini del presente Accordo, non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni ed i dati:
− attinenti all’esistenza, ma non al contenuto, del presente Accordo;
− che siano o diventino di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento del presente Accordo;
− di cui ciascuna delle Parti possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione;
− la cui divulgazione sia legittimamente imposta a ciascuna delle Parti dalla legge o da provvedimenti di autorità competenti, purché la stessa Parte ne abbia dato tempestivo avviso all’altra Parte, al fine di permettere a quest’ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
Ciascuna Parte riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dall’altra Parte resteranno di esclusiva proprietà di quest’ultima.
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell’Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Per FIMMG la titolarità per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è in capo alla persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Per la CRI la titolarità per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è in capo all'Associazione Croce Rossa Italiana in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Articolo 10 − Uso di emblemi/marchi/logotipi
CRI concede a FIMMG, previa autorizzazione scritta concessa di volta in volta, il diritto non esclusivo all’utilizzo dell’emblema/logotipo ‘Croce Rossa Italiana’ esclusivamente nell’ambito delle attività/iniziative di cui al presente Accordo ed in coerenza con la sua vigenza temporale. L’emblema/logotipo ‘Croce Rossa Italiana’, in particolare, potrà essere utilizzato da FIMMG esclusivamente all’interno delle proprie comunicazioni (on line e non) relative alle attività in collaborazione.
A tal riguardo FIMMG si obbliga inoltre:
− Ad astenersi da qualsiasi utilizzo dell’emblema/logotipo CRI diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, slogan o claim e, in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale dei propri prodotti, siti, canali tematici etc.;
− Rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell’utilizzo dell’emblema/logotipo CRI, l’immagine dell’Associazione nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a “Il Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI”;
− Non associare in alcun modo – anche indirettamente – l’emblema e il logotipo identificativo CRI a comunicazioni, messaggi, riferimenti annunci o notizie di natura politica, nel rispetto del Principio di Neutralità CRI.
CRI si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo dell’emblema/logotipo ‘Croce Rossa Italiana’ da parte di FIMMG per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Accordo.
Mutatis mutandis, FIMMG concede a CRI gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione al marchio “FIMMG” ai soli fini e per la sola durata delle attività di collaborazione. FIMMG, quindi, si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo dell’emblema/logotipo ‘FIMMG’ da parte di CRI per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Accordo.
Articolo 11 − Proprietà intellettuale
Le Parti riconoscono l'importanza della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il protocollo d’intesa non concede il diritto di utilizzare il lavoro creato nell’ambito dell’accordo, di cui una delle due Parti sia autore e detenga la proprietà intellettuale, al di fuori di esso.
Nulla in questo Accordo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.
In mancanza di diverso accordo, i risultati totali o parziali derivanti dall’esecuzione delle eventuali attività di ricerca, analisi, studio e approfondimento svolte congiuntamente resteranno di proprietà comune delle parti, fatti salvi i diritti morali di autore e di inventore.
La comunione si intende in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione delle quote sulla base di una accertata diversità dell’importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento dei risultati.
Fatto salvo quanto sopra, ad ogni modo Le Parti si impegnano a regolamentare con appositi e successivi accordi di attuazione le modalità di sfruttamento, protezione e disseminazione dei risultati comuni.
Resta tuttavia sin d’ora inteso che ciascuna Parte potrà pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, fatti salvi i diritti d’autore dei singoli, i risultati e/o l’oggetto delle ricerche di cui al presente accordo, previa comunicazione all’altra Parte del testo della pubblicazione e/o presentazione entro un termine da concordare specificamente per iscritto.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l’intervento di CRI e di FIMMG quali Xxxxxxxx promotori delle attività medesime.
Articolo 12 − Obblighi assicurativi
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
a) Il personale FIMMG eventualmente impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Sotto tale profilo, fermo rimanendo il divieto di cessione contemplato dal successivo articolo 18 della presente Convenzione, FIMMG si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di eseguire le attività indicate nella presente convenzione, parzialmente o totalmente, per il tramite di soggetti giuridici direttamente partecipati dalla Fondazione;
b) Il personale dipendente e volontario dalla Croce Rossa Italiana eventualmente impegnato nello svolgimento di attività indicate nella presente convenzione in orario di servizio, sarà coperto da assicurazione dalla Croce Rossa Italiana contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).
Articolo 13 − Referenti e Comunicazioni
Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo le Parti identificano, quali referenti delle attività oggetto del presente Accordo:
• Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV
Referenti:
• FIMMG
Referenti:
I detti referenti concorderanno modalità e tempistiche di svolgimento delle attività di monitoraggio.
Le Parti si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati nel comma precedente.
Articolo 14 − Entrata in vigore, durata, proroga e modifica dell’Accordo
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso che, qualora non fosse contestuale, sarà individuata con la data di apposizione dell’ultima firma.
Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.
Il termine del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prime del predetto termine.
Il recesso non hanno effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita.
Articolo 15 − Risoluzione e recesso
L’Accordo potrà essere risolto da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l’attuazione di quanto convenuto. Il venir meno del presente protocollo non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata r/r presso i recapiti di cui al precedente articolo, con un preavviso di almeno 90 giorni.
In questi casi la validità del Accordo perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, decorrenti dalla data di recepimento della comunicazione scritta, tranne in casi in cui di comune Accordo le Parti dovessero accettare un termine diverso.
Articolo 16 − Buona fede e Forza maggiore
Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell’esecuzione del presente Accordo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.
L’attuazione del presente Accordo sarà monitorata, per l’intera durata dell’Accordo, dai rispettivi Referenti e dagli uffici competenti di ciascuna Parte.
Le Parti sono in ogni caso sollevate da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo dovuti a Eventi di Forza Maggiore. Per “Evento di Forza Maggiore” si intende un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo, impossibilità per eventi naturali avversi di adempiere alle proprie obbligazioni nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, black-out nazionali superiori alle 5 ore, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od industriali, guerre, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Accordo.
La Parte che non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali per causa di un Evento di Forza Maggiore dovrà informare prontamente l’altra Parte dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’Evento di Forza Maggiore e dovrà provvedere a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali nel più breve tempo possibile non appena cessato l’Evento di Forza Maggiore che ne ha reso impossibile l’esecuzione.
Qualora l’Evento di Forza Maggiore perduri per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo con comunicazione scritta inviata all’altra Parte.
Articolo 17 − Requisiti di onorabilità
Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti ed alle decadenze di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Articolo 18 − Rapporti tra le Parti e Divieto di cessione
Il presente Accordo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.
Il presente Accordo non è cedibile né trasmissibile, né in tutto né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 19 − Non esclusività
Le Parti convengono che il presente Accordo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.
In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all’insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l’oggetto del presente Accordo quadro e quello delle eventuali collaborazioni similari.
Art. 20 − Disposizioni Generali
L’inefficacia, la nullità e/o l’inapplicabilità di alcune disposizioni del presente Accordo non inficia l’efficacia delle altre disposizioni del presente Accordo. Le Parti si impegnano a sostituire le eventuali disposizioni inefficaci o invalide con altre che rispettino al comune intenzione delle stesse.
Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.
La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.
Il presente Accordo non è soggetto a registrazione. In caso di registrazione le relative spese resteranno a carico della Parte che ne abbia reso necessaria la registrazione.
Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Accordo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell’una parte sull’altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.
Art. 21 − Risoluzione delle controversie
Il presente Accordo è regolato dalle vigenti normative processuali e sostanziali italiane.
Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e interpretazione all’esecuzione o interpretazione del presente Accordo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all’altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 (giorni) giorni dall’invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre bonariamente e in via transattiva l’insorgenda controversia. In caso di qualsivoglia controversia non componibile in via amichevole, essa verrà devoluta in via esclusiva alla competenza territoriale del Foro di Roma.
Roma, 25 luglio 2019
Associazione della Croce Rossa Italiana – Odv Il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxx | Federazione Italiana Medici Medicina Generale Il Segretario Generale Nazionale Xxxxxxxxx Xxxxxx |